Articolo 10 della Legge 16 aprile 1973, n. 171
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 maggio 1973
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Versione
13 marzo 1980
Art. 10.
In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 , contenente provvedimenti contro lo inquinamento atmosferico, ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 , e con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 , per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna, fatta eccezione per le case sparse non servite da metanodotto, e nel centro storico di Chioggia e' consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonche' di energia elettrica, e cio' anche per impianti di potenzialita' inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h.
La trasformazione degli impianti deve essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Gli utenti di impianti termici situati nelle zone di cui al precedente comma che abbiano gia' provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione degli impianti a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615 , sono ammessi a contributo nella misura della totalita' della spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per la nuova trasformazione degli impianti a norma del comma precedente. In tal caso il termine di cui al comma precedente e' prorogato a due anni. La regione Veneto provvede su delega dello Stato alla concessione dei contributi di cui al presente comma, nonche' di contributi fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sostenuta per la trasformazione degli impianti di potenzialita' inferiore a 30.000 Kcal/h.
Per l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 10 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 .
Le sanzioni previste dagli articoli 14 , 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 , sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonche' in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615 , per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potra' essere inferiore alla meta' del massimo.
A tutti i natanti a propulsione meccanica, di uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia, si applicano, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili, le norme del Capo VI della legge 13 luglio 1966, n. 615 , e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323 , nonche' della legge 3 giugno 1971, n. 437 .
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare - sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e 10 deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee - entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme concernenti la determinazione delle caratteristiche negli organi di propulsione meccanica dei natanti di cui al comma precedente e dei requisiti necessari per limitare le emanazioni inquinanti. Qualora in dipendenza delle norme di cui al presente comma si rendessero necessarie trasformazioni di natanti per la limitazione delle emanazioni dei prodotti che risultino comunque nocivi saranno previsti contributi a valere sullo stanziamento di cui allo articolo 19 lettera f) della presente legge. ((5)) Le facolta' di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615 , potranno essere esercitate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 10 marzo 1980, n.56 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La delega conferita al Governo con l' articolo 10, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 , e' rinnovata per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 13 marzo 1980
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