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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 28 aprile 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7612/2021
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania, Parte_1 via Orto Limoni, n. 5, presso lo studio dell'avv. Salvatore Agnello, che la rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante p.t., anche quale mandatario della CP_1 CP_2
elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica, n. 26, presso
[...]
l'Avvocatura Distrettuale, presso gli avv.ti Riccardo Vagliasindi e Francesco Velardi, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per atto notar di Per_1
Roma del 21.7.2015, nonché presso l'avv. Pier Luigi Tomaselli, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar di Fiumicino (RM) del Per_2
22.3.2024
Resistenti
(già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4
rappresentante p.t.
Contumace
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione, da note autorizzate e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il giorno 13 dicembre 2021, la società ha adito il Parte_1
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito 59320210000454386000, notificatole a mezzo pec in data 03.11.2021
e con cui le è stato intimato di pagare la somma di euro 429.170,98, relativa a contributi asseritamente dovuti dal 08/2015 al 07/2020, oggetto di accertamento mediante Verbale unico di accertamento e notificazione 2017024067/DDL del Servizio Ispezione dell' , CP_1
notificato il 25/05/2021.
La società, premesso di essere esercente attività commerciale di macelleria e salumeria Cont presso i punti vendita dei supermercati a marchio di Aci Sant'Antonio, Sortino,
Marina di Ragusa, Comiso, Pozzallo e Ispica, ha allegato che:
CP_
- in data 17.08.2020 gli Ispettori di vigilanza dell' avevano compiuto accertamento amministrativo nei suoi confronti;
CP_
- in data 24.08.2020 le aveva trasmesso a mezzo PEC il verbale di primo accesso ispettivo col quale veniva richiesto: l'ultimo verbale ispettivo rilasciato dagli organi di vigilanza, il libro unico del lavoro, la documentazione contabile/fiscale attestante rimborsi spese, trasferte effettuate da ogni lavoratore, la quantificazione degli importi erogati ed il relativo metodo per ciascuno di essi, i contratti di lavoro stipulati, la delega al professionista, la lettera dimissioni e/o licenziamento, la copia dei contratti di appalto, subappalto e somministrazione dei lavoratori, le cessioni/trasferimento/distacco/comando dei lavoratori, la documentazione contabile e fiscale (fatture acquisto e vendita;
registri beni ammortizzabili), la copia di tutti i documenti relativi agli assegni nucleo familiari erogati ai dipendenti, i contratti di eventuali cessioni di azienda;
CP_
- con successivi verbali interlocutori, indicati in ricorso, l' aveva richiesto la trasmissione di documentazione integrativa;
- in data 25.05.2021 le era stato notificato il verbale di accertamento e notificazione n.
2017024067 del 10.05.2021 con il quale le era stata contestata la violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. 12/2002 ss.mm.ii. per aver impiegato n. 1 lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché la violazione dell'art. 39 commi 1 e 2 D.L. 112/2008 ss.mm.ii. per omissione di prescritte registrazioni nel Libro Unico del Lavoro e per infedeli registrazioni per un totale di 697 lavoratori in un periodo di 58 mesi;
- in data 07.08.2021 aveva inoltrato ricorso ex art. 17 D.lgs. 124/2004 al Comitato
Regionale per i rapporti di lavoro, nonché in data 30.09.2021 aveva inviato ricorso ex L.
2 88/89 all' chiedendo l'annullamento in autotutela del verbale di accertamento e CP_1 notificazione in oggetto, richiesta presentata anche all'Ispettorato ; CP_6
- tali ricorsi erano rimasti privi di riscontro.
A fondamento dell'opposizione la eccepita preliminarmente la prescrizione ex Parte_1
art 3, commi 9 e 10, l. 335/1995 delle somme antecedenti alla data del 25.05.2016, ha dedotto l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione: CP_
- per violazione del proprio diritto di difesa, avendo l' formato l'avviso di addebito impugnato ben prima della scadenza dei termini per l'invio del ricorso in sede amministrativa, ai sensi della L. 88/89, in violazione con gli artt. 24 e 97 Cost.;
- per mancanza di motivazione e carenza di documentazione, non essendo stato possibile ricostruire l'iter operativo, logico e giuridico utilizzato dal personale ispettivo al fine di determinare le contestazioni sollevate;
- per errori di calcolo della contribuzione asseritamente dovuta;
- per diverse irregolarità procedurali compiute in sede ispettiva, consistenti nella violazione dell'art. 13, comma 1 e 4, lett. a) e d), d.lgs. n. 124/2004 e della circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 41/2010, per non avere gli Ispettori del lavoro fornito le indicazioni essenziali sull'organizzazione complessiva del lavoro, sulle mansioni svolte dai lavoratori, sull'abbigliamento e sulle attrezzature di lavoro da loro utilizzate, sui macchinari utilizzati, nonché sui criteri di scelta del campione significativo dei lavoratori interpellato e sulle modalità di acquisizione delle dichiarazioni degli stessi e per avere gli stessi ispettori violato le disposizioni del codice di comportamento e, in particolare, il principio di reciproca collaborazione e rispetto previsto dall'art.7 D.M. del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.01.2014, nonché per difetto di motivazione;
- per violazione dell'art. 14 della l. n. 689/1981;
- quanto alla sanzione per “lavoro nero” del dipendente per non avere Parte_2
il suddetto lavoratore svolto alcuna attività lavorativa in favore della nel Parte_1
periodo compreso dal 24.03.2017 al 13.04.2017, essendo il suo contratto cessato alla data del 23.03.2017 e successivamente rinnovato in data 15.04.2017, né nel periodo 03.07.2017 al 31.08.2017, avendo lo stesso lavorato con contratto a tempo parziale e determinato presso la ditta GDFG Management s.r.l, svolgente la stessa attività della società opponente Cont presso diversi punti vendita supermercati ferma restando, in ogni caso,
l'incompetenza degli Ispettori a comminare la maxi sanzione di cui all'art. 3 comma CP_1
3 del D.L. 12/2002 convertito in L. 73/2002 s.m.i., di spettanza dell' , Controparte_7 oltre che l'illegittimità della sanzione stessa, stante la carenza dei presupposti applicativi
3 previsti dal Legislatore e specificati nelle circolari del Ministero del Lavoro n. 29 e 45 del
2006;
- quanto alla contestazione relativa alle assenze ingiustificate o permessi non retribuiti dei lavoratori, per avere gli stessi prestato attività lavorativa solo nelle giornate registrate sul
LUL, non risultando, in ogni caso, dovuta, in virtù del principio generale di effettività e corrispettività, alcuna retribuzione e, conseguentemente, la relativa contribuzione, in caso di assenza di prestazione;
- quanto alla mancata corresponsione degli importi derivanti dalla mancata adesione ai fondi bilaterali, per avere la stessa sempre corrisposto le somme dovute per i fondi sanitari e per i fondi bilaterali «el dis san» e «el dis bil», in conformità a quanto disposto nell'art. 104 del CCNL, tenuto conto che le sporadiche non erogazioni dei versamenti a titolo di «el di san» erano state determinate da un errore informatico del software della procedura paghe, limitatamente peraltro a qualche lavoratore;
- quanto alla presunta sussistenza di un maggiore orario di lavoro svolto dai dipendenti, per la genericità delle contestazioni e la totale assenza di elementi probatori a loro sostegno, coincidendo gli orari di lavoro svolti dai dipendenti indicati con quelli riportati nel L.U.L. aziendale;
- quanto al recupero contributivo sui rimborsi per spese e trasferte, per assenza di specificazione delle motivazioni, tenuto conto che essa società aveva documentato i giustificativi degli importi erogati ai lavoratori e, peraltro, considerato che lo spostamento dei lavoratori per ragioni lavorative era correlato alla dislocazione dei punti vendita della Cont società in diversi Comuni e diverse Province;
- per violazione della norma calmieratrice di cui all'art. 6, comma 10, del D.L. 338/1989, tenuto conto che il mancato rispetto del CCNL e la conseguente caducazione dei benefici contributivi era stato determinato da esigue mancanze, dovendo, ai sensi della citata norma, la perdita del beneficio essere commisurata alla somma non versata a titolo retributivo o contributivo (l'importo maggiore), non comportando l'intero recupero del beneficio contributivo;
- quanto al recupero dei conguagli effettuati per assegni nucleo familiare, per non essere le relative contestazioni supportate né confermate dalle dichiarazioni di altri lavoratori o di terzi, né da prove documentali formali o informali, risultando, quindi, le stesse insufficienti a provare l'indebita percezione degli ANF;
4 - quanto alla caducazione dei benefici contributivi, per avere sottoposto regolarmente a contribuzione le retribuzioni dei propri lavoratori, tenendo conto, in ogni caso, della circolare n.3/2017 dell'INL.
Parte opponente, ritenuti sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rilevando come la mancata sospensione dell'avviso di addebito opposto determinerebbe il rilascio di un DURC negativo con conseguente impossibilità per la società di ricevere il pagamento delle fatture, di partecipare, ai sensi della legge 2/2009 e del decreto 24/10/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a qualsiasi bando e/o appalto, nonché di vedersi revocate le agevolazioni contributive ed economiche previste dal legislatore, ha chiesto, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato, «In via preliminare - riconoscere l'intervenuta prescrizione per tutte le somme antecedenti al 25.05.2016 Nel merito e senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni
Accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - dichiarare nullo ovvero privare di effetti giuridici con qualsivoglia formula, l'Avviso di addebito n. n. 593 2021 00004543 86 000 di euro € 429.170,98. - dichiarare nullo e/o annullare il Verbale di primo di primo accesso per mancanza dei requisiti ex art. 13 D.lgs. 124/2004, come modificato dall'art. 33 L.
183/2010- dichiarare nullo e/o annullare il Verbale di notificazione in quanto notificato oltre i termini di legge ex art. 14 L. 689/1981; - dichiarare nullo e/o annullare il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024067/ DDL del 10/05/2021 notificato il
25.05.2021 alla società e n. 2017024067/T01 del 25.05.2021 notificato al Parte_1
legale rappresentante pro tempore in data 26.05.2021, perché emesso in violazione delle disposizioni di legge per come sopra esposto, e conseguentemente - dichiarare
l'insussistenza del debito contributivo e/o sanzionatorio della società ricorrente rispetto a CP_ tutte le pretese avanzate dall' con l'Avviso di addebito sopra indicato, con adozione dei provvedimenti consequenziali tra cui l'annullamento delle Denunce di variazione contributiva effettuate d'ufficio (modello DM 10/V) oggetto delle richieste di cui all'avviso di addebito qui impugnato In via gradata - In caso di riconoscimento parziale delle avverse pretese, accertarsi l'esatto importo assoggettabile a contribuzione mediante apposita perizia giurata e/o consulenza tecnica contabile, e così ridurre, con ogni opportuna statuizione, il dovuto nei limiti del legittimo e del provato - Con vittoria di spese
e compensi del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
5 CP_ Si è costituito l' in data 3.2.2022, chiedendo, in via preliminare e/o pregiudiziale, la verifica della giurisdizione e competenza del giudice adito, oltre che della nullità della notifica del ricorso, ed eccependo, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai motivi di impugnazione concernenti la procedura di riscossione, in quanto di esclusiva competenza del Concessionario, nonché l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo ex art. 24 comma 5, D.Lgs. n. 46/1999; ha, poi, rilevato che nessuna decadenza era intervenuta nel caso de quo, ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e ss.mm.ii., e che l'avviso di addebito opposto era conforme al modello normativamente tipizzato, contestando, infine,
l'eccezione di prescrizione avanzata da controparte.
Nel merito, richiamato il contenuto del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2017024067/DDL del 10/05/2021, da cui scaturiva l'avviso di addebito impugnato, ha dedotto l'infondatezza della doglianza attorea relativa alla presunta lesione del diritto di difesa, essendo state basate le risultanze dell'accertamento sulle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso delle ispezioni, sull'esame della documentazione in possesso dell'azienda, nonché dei libri contabili e delle registrazioni negli stessi effettuate, sicché la società aveva avuto piena conoscenza delle omissioni contributive contestate, delle motivazioni sottese a tali contestazioni, dei periodi di riferimento, dei lavoratori interessati dagli accertamenti.
Riportandosi alla relazione istruttoria allegata alla memoria difensiva, ha dedotto la fondatezza della pretesa contributiva azionata nei confronti della società, rilevando, quanto alle assenze ingiustificate o lo svolgimento di orario inferiore a quello indicato dal contratto, che doveva ritenersi operante il principio del minimo contributivo di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989, da integrare, quanto al recupero per lo svolgimento di un maggiore orario di lavoro, con le dichiarazioni rese dai dipendenti in sede ispettiva.
Ha, quindi, illustrato punto per punto le ragioni dell'infondatezza delle doglianze della ricorrente, rilevando, in particolare, che: la circolare n. 3/2017 dell'INL non prevedeva l'applicazione di una norma calmieratrice per quanto riguardante la misura dell'importo dell'agevolazione recuperata in relazione al recupero contributivo effettuato per ciascun lavoratore;
che la sanzione per il lavoro nero accertato con riferimento al lavoratore
[...]
era scaturita da quanto dallo stesso dichiarato in sede ispettiva, ove aveva Parte_2
affermato espressamente di avere prestato lavoro per la ditta per periodi in cui Pt_1
non era stato regolarizzato;
che la stessa società aveva confermato la mancata erogazione di importi correlati all'obbligo di adesione ai fondi bilaterali, nello specifico a titolo di «el
6 di san», affermando che ciò era stato determinato da «un mero errore del software di gestione paghe utilizzato dall'azienda»; che gli importi dovuti a titolo di ANF erano stati determinati dagli ispettori utilizzando le banche dati dell' e sulla base Controparte_8 della consultazione dell'anagrafe della popolazione residente, prescindendo quindi dalle dichiarazioni presentate dai lavoratori al datore di lavoro tramite modelli ANF-DIP, che peraltro, sebbene erano stati espressamente richiesti nel verbale di primo accesso, la ditta neppure aveva presentato;
che la società non aveva dato prova della correlazione delle somme poste ad esonero fiscale e contributivo quale «trasferta e/o rimborso spese», non avendo dato nessuna indicazione, né tantomeno dimostrazione di quali lavoratori ed in quali giorni e località erano state effettuate le trasferte o a quali spese si riferivano le somme rimborsate ai dipendenti;
che il verbale di primo accesso non poteva riportare i dati relativi ai nominativi dei lavoratori, alle relative mansioni o alla descrizione dei locali, a tutela del diritto di privacy degli stessi e del loro effettivo datore di lavoro, in quanto, in occasione dell'accesso in data 24.8.2020, erano stati sentiti i dipendenti di altra ditta;
che la notifica del verbale di accertamento era avvenuta entro il termine di 90 giorni dalla definizione degli accertamenti ispettivi;
che il comportamento degli ispettori era sempre stato improntato ai criteri di lealtà e correttezza dettato dal codice di comportamento ispettivo.
Richiamata giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine all'applicabilità della regola del cd. minimale contributivo in caso di assenze, ribadita la conformità del verbale ispettivo al modello legale tipico previsto dalla Legge (d.lgs. 124/2004, come modificato dalla Legge n°183/2010), contenendo lo stesso tutti gli elementi essenziali per una corretta comprensione e difesa della controparte, argomentato in ordine al valore probatorio dei verbali ispettivi, rilevata, inoltre, la genericità degli avversi rilievi in ordine ad una presunta erronea quantificazione dell'ammontare richiesto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, competenza territoriale e per materia, nonché accertare l'eventuale nullità e/o
l'inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in ordine a tutte le CP_1
eccezioni ed i motivi di ricorso concernenti la procedura di riscossione dei ruoli esattoriali, e per l'effetto disporre l'estromissione dal presente giudizio. In via CP_1 preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di controparte in quanto tardivo, ex art. 24, comma 5°, D.Lgs. n. 46/1999. In via principale, dichiarare
l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, previa reiezione della richiesta
7 sospensione dell'esecutività del ruolo e di ogni avversa domanda, a qualsiasi titolo proposta, confermare l'avviso di addebito opposto n. 593 00004543 86 ed il verbale Pt_3
di accertamento ispettivo allo stesso sotteso, ovvero ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, al netto di eventuali provvedimenti di sgravio medio tempore intervenuti. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in
Pa narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto n. 593 2021 00004543
e nel verbale di accertamento ispettivo allo stesso sotteso, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge.».
In data 20.3.2023 si è costituito per l' , quale ulteriore difensore, l'avv. Francesco CP_9
Velardi, in aggiunta all'avv. Riccardo Vagliasindi.
Successivamente, con memoria di costituzione depositata in data 17.5.2024 si è costituito
CP_ per l' in aggiunta ai precedenti difensori già costituiti in giudizio, l'avv. Pier Luigi
Tomaselli, ribadendo integralmente tutte quante le eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni già formulate nei precedenti atti difensivi, insistendo, in particolare, nell'applicazione della regola del cd. minimale contributivo di cui dall'art. 1 d.l.
n.338/1989, conv. in legge n. 389/1989, con riferimento alle assenze ingiustificate;
nell'accertato svolgimento di un maggiore orario di lavoro rispetto a quello indicato nelle comunicazioni di lavoro, sì come risultante dalle dichiarazioni raccolte e prodotte;
nella continuità dell'attività lavorativa prestata dal dipendente dal Parte_2
21.11.2016 al 31.8.2017 come emergente da quanto dallo stesso dichiarato in sede ispettiva;
nell'assenza di giustificativi con riguardo agli importi erogati a titolo di rimborso spese o trasferte;
muovendo, inoltre, per ciascuna delle stesse deduzioni, specifici rilievi su quanto determinato, in sede di conteggi, dal CTU.
All'esito udienza del 20.6.2022 (con ordinanza del 28.11.2022), verificata la regolarità della notificazione del ricorso ad , ne è stata dichiarata Controparte_10
la contumacia, non essendosi la stessa costituita in giudizio.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, inutilmente tentata la composizione bonaria della lite, è stata disposta ed espletata la CTU contabile;
disposto, inoltre, con ordinanza del 10.7.2024 il richiamo del CTU, all'udienza del 9.12.2024 le parti hanno preso posizione in ordine all'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria del
10.7.2024 proposta da parte ricorrente in data 19.7.2024. La causa, quindi, è stata rinviata
8 per discussione e decisione all'udienza del 28.4.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito dell'udienza figurata all'uopo fissata.
2. Oggetto del presente procedimento è l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. n.
5932021 0000454386000, notificato alla società in data 3.11.2021 e con cui le è stato intimato di pagare la somma di euro € 429.170,98 relativa a contributi asseritamente dovuti dal 08/2015 al 07/2020, oggetto di accertamento mediante Verbale unico di accertamento e notificazione 2017024067/DDL del 10.05.2021 del Servizio Ispezione dell' , CP_1
notificato in data 25.05.2021 e con il quale era stato intimato il pagamento della somma di
€ 407.222,17 a titolo di contributi e somme aggiuntive.
Con il richiamato verbale unico di accertamento e notificazione sono state contestate e accertate, rispettivamente, al punto: 1) la violazione degli artt. 1 D.L. n. 338/89 e 2 comma
25 L. 549/95; 2) omissioni contributive sulla maggiore retribuzione dovuta per prestazioni di lavoro effettuate oltre l'ordinario orario di lavoro dai lavoratori , Parte_5 [...]
, Parte_6 Persona_3 Parte_7 Persona_4 Per_5
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8 Controparte_11
, Persona_9 Persona_10 Persona_11 Persona_12 Per_13
, ; 3) omissioni contributive CP_12 Controparte_13 Controparte_14
relative alle frazioni di rapporto di lavoro non regolarizzato di 4) Parte_2
omissioni contributive in relazione a ferie, festività e ROL residui dei lavoratori
[...]
, , , , Per_14 Persona_15 CP_15 Persona_10 Persona_6 Parte_7
, , , ,
[...] CP_16 Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
nonché di , Persona_8 Persona_16 Controparte_20
, , Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
, 5) omissioni contributive in relazione ai contributi sulla maggior
[...] Per_13
retribuzione dovuta per i dipendenti a cui non erano state corrisposte in busta paga le somme dovute a titolo di “ el dis san” “el dis bil”; 6) omissioni contributive in relazione alla costante registrazione, in favore di diversi lavoratori, della voce «rimborso spese» e/o
«trasferte»; 7) recuperi su assegni per il nucleo familiare;
8) infedeli registrazioni a LUL;
9) il recupero dei benefici e delle agevolazioni contributive fruite dall'azienda in relazione ai lavoratori e Parte_7 Persona_17
9 3. Alla luce dell'oggetto del presente giudizio, così come individuato al § 2, risulta poi evidente che il soggetto legittimato dal lato passivo dell'obbligazione contributiva per cui è CP_ causa è l' e non anche rimasta peraltro contumace. CP_26
4. Parte opponente ha in primo luogo dedotto diverse irregolarità procedurali, consistenti nella violazione dell'art. all'articolo 3 comma 3-ter, d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, dell'art. 13, comma 1 e 4, lett. a) e d), d.lgs. n. 124/2004 e della circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 41/2010, per difetto di motivazione e per non avere le ispettrici indicato in modo specifico le attività svolte dal personale ispettivo e per avere le predette omesso le indicazioni sull'organizzazione complessiva del lavoro e dell'impresa ispezionata, sull'indicazione di un campione significativo per l'acquisizione delle dichiarazioni e sui criteri di scelta del campione e sulle attività lavorative svolte dai lavoratori. La società ha altresì addotto l'estinzione del credito accertato nel verbale unico di accertamento e notificazione per inosservanza del termine di cui all'art. 14 l. n.
689/1981.
4.1. Al riguardo, osserva il Tribunale che il giudice investito della domanda di accertamento (negativo) dell'esistenza dei presupposti fattuali per l'insorgenza dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali quantificati nel verbale unico di accertamento e notificazione ed incorporato nell'avviso di addebito è tenuto, in ragione dell'oggetto del giudizio che attiene all'esistenza dell'obbligo contributivo, ad esaminare nel merito l'esistenza dei presupposti della pretesa creditoria al fine di stabilirne la fondatezza e ciò indipendentemente dall'esistenza dei dedotti vizi formali.
4.2. Ad ogni modo e in disparte ogni considerazione in ordine al riferimento alla previsione di un termine per le contestazioni nell'asserito art. 3, comma 3-ter, d.l. 22 febbraio 2002 n.
12, osserva il Tribunale che le garanzie di cui all'art. 13, commi 1 e 4, lett. a) e d), d.lgs. n.
124/2004 e alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 41/2010 sono state nel caso di specie assicurate, tenuto conto che nel verbale di primo accesso è stato indicato che lo scopo dell'ispezione era quello di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale (v. doc. n. 2 fasc. ricorrente), e tenuto conto che nel verbale unico di accertamento e notificazione le ispettrici hanno illustrato minuziosamente tutte le attività espletate, elencando la documentazione richiesta, acquisita ed esaminata (v. paragrafo denominato
CP_ «esito dell'accertamento» del verbale opposto, doc. n.8 e doc. n. 1 ricorrente).
10 4.3. Inoltre, le ispettrici hanno dato atto e descritto le caratteristiche della società ricorrente, ripercorrendone anche la storia sociale (del verbale 2017024067/DDL, doc. n. 8 CP_ e doc. n. 1 ricorrente), nonché indicato di aver sentito i lavoratori nel corso dell'ispezione.
4.4. Infondata è infine l'eccezione di estinzione dell'obbligazione per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
La diversa natura dell'obbligazione per sanzione amministrativa da quella per contributi, premi e somme aggiuntive, oggetto del presente giudizio, è tale da determinare la riferibilità dell'art. 14 l. n. 689/1981 unicamente all'obbligazione derivante dall'esercizio del potere punitivo della Pubblica Amministrazione, non oggetto del presente procedimento, e non anche alle obbligazioni derivanti dal recupero contributivo, rispetto alle quali il giudice investito dell'opposizione – in questo caso all'avviso di addebito – è tenuto a vagliare l'esistenza del credito contributivo (così Cass., sez. lav., 01 aprile 1992,
n. 3978).
In questa prospettiva è stato affermato che in caso di ordinanza-ingiunzione emessa da istituto previdenziale non solo per irrogazione delle sanzioni amministrative, ma anche per il recupero dei contributi evasi e delle relative somme aggiuntive, l'eventuale nullità dell'atto, fatta valere con l'opposizione, per mancata osservanza delle garanzie procedimentali (di contestazione dell'infrazione e di notificazione) imposti dalla citata l. n.
689 del 1981 mentre preclude l'esame del merito della pretesa sanzionatoria, in quanto per espressa disposizione della stessa legge, la suddetta inosservanza comporta l'estinzione della relativa obbligazione (art. 14, ultimo comma), non spiega analogo effetto con riguardo all'obbligazione civilistica, della quale il giudice adito deve conoscere, nonostante la nullità dell'impugnata ordinanza (Cass., sez. lav., 01 aprile 1992, n. 3978).
Da tanto deriva il rigetto dell'eccezione in esame.
5. Esclusa la sussistenza delle irregolarità procedurali lamentate da parte opponente, occorre ora passare all'esame delle censure attinenti al merito dell'accertamento compiuto CP_ dalle funzionarie dell' Segnatamente, l'istante ha censurato la non corrispondenza al vero degli accertamenti incorporati ai punti nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del verbale unico di accertamento e notificazione sotteso all'avviso di addebito opposto, contestando l'esistenza dei fatti generatori dell'obbligo contributivo.
La domanda ha, quindi, ad oggetto l'accertamento (negativo) dell'esistenza dei presupposti fattuali per l'insorgenza dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali quantificati
11 nel verbale unico di accertamento e notificazione avversato in questa sede con riguardo alle contestazione di cui ai predetti punti nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del verbale unico di accertamento e notificazione sotteso all'avviso di addebito opposto.
6. Reputa il Tribunale, per ragioni di ordine pratico e logico, di procedere dapprima all'esame delle doglianze mosse dalla parte ricorrente ai punti 1 e 6 del verbale di accertamento, concernenti, l'una, gli accertamenti in ordine all'anomala frequenza di assenze non retribuite e, l'altra, la corresponsione di compensi a titolo di «trasferta» e di
«rimborso spese», esenti da contribuzione previdenziale e fiscale.
7. Venendo quindi all'esame della censura avente ad oggetto la prima parte del punto n. 1 del verbale di accertamento, reputa il Tribunale che la stessa sia infondata.
Ed invero l'esenzione dall'obbligo contributivo è nel caso di specie dal datore di lavoro invocata sulla base della necessità di adeguare la contribuzione alla prestazione effettivamente resa dai lavoratori, in conseguenza della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dei medesimi.
Ha dedotto a riguardo la ricorrente che le assenze non giustificate non erano state retribuite in forza del principio di corrispettività tra prestazione e retribuzione.
7.1. Osserva il Tribunale che in materia di contribuzione obbligatoria l'art. 1, comma 1, d.l.
9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 1989, n. 389, prevede che « La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».
Giova premettere che secondo l'orientamento della Corte di cassazione «(tra le ultime,
Cass. n.22986 del 2020 e Cass. n. 15120 del 2019), consolidatosi dopo l'arresto delle
Sezioni Unite n. 11199 del 2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n.
389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d.
12 "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre -con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. n. 801 del 2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro» (Cass. n.
23360/2021).
Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in forza del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quello effettivamente corrisposto dal datore di lavoro e ciò sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che deve essere individuato nell'orario di lavoro normale fissato dalla contrattazione collettiva (Corte app. Brescia 4 maggio 2022).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione). In tal senso, e considerata l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, dev'essere rimodulato il principio affermato nel recente arresto n. 24109 del 03/10/2018.
16. Ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n.
338, art. 1, comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato» (Cass. n. 15120/2019; confermata da Cass. n. 21479/2020).
Le citate Sezioni Unite n. 11199 del 2002, l'art. 1 d.l. n. 338/1989, nel prevedere che la retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali non possa essere
«inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importosuperiore a quella prevista dal contratto collettivo», oltre a ribadire il principio
13 ricavabile dall'art.12 l. n. 153/1969, secondo cui l'imponibile contributivo si determina sul dovuto e non su quanto di fatto erogato, pongono il diverso e ulteriore principio per cui la retribuzione dovuta in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta rilevante solo ove superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, assumendo in caso contrario rilievo assorbente la misura minima determinata dal contratto collettivo.
È stato peraltro precisato che non ogni alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione dell'obbligazione contributiva, in quanto quest'ultima segue proprie regole, potendo risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro (v. Cass. n. 4899/2017).
In questa prospettiva, è stato rimarcato che «ove (...) gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo» (così Cass. n.22986/2020).
7.2. I suesposti principi di diritto sono peraltro applicabili alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui la società ricorrente ha ammesso di aver versato minori oneri contributivi con riguardo alle giornate c.d. di assenze non giustificate riportate nel LUL e nelle buste paga.
7.3. Ora, nel caso di specie la società opponente si è limitata a dedurre, genericamente, che i giorni di assenza, peraltro contabilizzati dalla stessa nei cedolini e nel LUL, erano, in realtà, riconducibili ad assenza per sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dei dipendenti.
7.4. La tesi di parte opponente risulta tuttavia sconfessata dalle dichiarazioni assunte dalle ispettrici verbalizzanti.
7.4.1. Segnatamente le dichiarazioni rese alle ispettrici verbalizzanti dai lavoratori sentiti sono univoche nel senso di escludere che detti lavoratori si fossero assentati e che si fossero assentati per scelta unilaterale e diversa dalle ferie o dalla malattia, infortunio o maternità e comunque mai senza giustificazione (v. dichiarazioni Testimone_1 Tes_2
,
[...] Testimone_3 Persona_9 Testimone_4 Persona_7 [...]
, Parte_6 Persona_5 Controparte_23 Persona_4 Parte_7
, , Parte_5 Persona_8 Controparte_11 Controparte_27
, , , , .
[...] Persona_6 Parte_2 Persona_17 CP_28
14 7.5. Pertanto, non essendo in contestazione la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei lavoratori, risulta nel caso di specie pienamente soddisfatto l'onere della prova incombente sull'Ente previdenziale in merito agli elementi costitutivi dell'obbligazione contributiva
(sussistenza e durata del rapporto di lavoro), mentre non è stato assolto l'onere della prova posto a carico del datore di lavoro di dimostrare la sussistenza di un'ipotesi di legittima sospensione dell'obbligo di versare i contributi previdenziali.
Ritine pertanto il Tribunale che, nel caso di specie, in assenza di una controprova da parte dell'opponente, il verbale ispettivo, proprio perché redatto sulla base della documentazione esibita dallo stesso datore, da cui sono emerse le irregolarità sanzionate, costituisce piena prova (cfr. Cass. n.23800/2014).
7.6. Sulla scorta delle superiori considerazioni deve essere confermata la parte del punto n.
5 del verbale di accertamento relativo alle asserite assenze ingiustificate.
8. Del pari e per analoghe ragioni deve essere confermato il verbale di accertamento nella parte in cui, al punto n. 6, è stata accertata l'insussistenza dei presupposti per godere delle esenzioni contributive correlate ai compensi corrisposti a titolo di «trasferta» o di
«rimborso spese».
8.1. Trova, infatti, applicazione con riferimento ai compensi corrisposti dalla società ricorrente a titolo di «trasferta» o di «rimborso spese» il principio di diritto invocato
CP_ dall' a mente del quale «In tema di sgravi contributivi, spetta al datore di lavoro che pretenda di usufruire dei benefici contributivi, previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dall'assoggettamento a contribuzione» (Cass. civ. sez. lav., 22/07/2014, n.16639; conforme Cass. n. 18160/2020).
8.2. Le dichiarazioni rese alle ispettrici verbalizzanti dai lavoratori sentiti sono univoche nel senso di escludere che detti lavoratori avessero effettuato trasferte a tale titolo indennizzabili, anche tenuto conto del fatto che coloro che hanno saltuariamente reso la prestazione di lavoro in luogo diverso dal normale e ordinario luogo di lavoro hanno dichiarato di avere ricevuto anche (e dunque oltre alla retribuzione e non in sostituzione della stessa) un rimborso delle spese sostenute per il viaggio, ove non effettuato con mezzi aziendali, e/o che le spese dell'ospitalità alberghiera erano sostenute dalla società (v. dichiarazioni , , , , Testimone_1 Persona_17 Testimone_2 Testimone_3
, , il quale ha però precisato che CP_28 Controparte_27 Parte_2
tale rimborso spese era dalla società corrisposto a ristorazione del maggior orario di lavoro osservato rispetto a quello contrattualmente stabilito).
15 Gli altri lavoratori sentiti hanno dichiarato di aver sempre prestato l'attività lavorativa nel medesimo luogo di lavoro (v. dichiarazioni , Persona_5 Parte_6 Per_9
, , e altri
[...] Controparte_23 Persona_4 Persona_8 Persona_6
ancora di non aver mai ricevuto somme a titolo di rimborso delle spese sostenute per raggiungere un luogo di lavoro diverso da quello di ordinaria assegnazione (v. dichiarazioni , , , Persona_7 Testimone_4 Parte_7 Parte_5
, ). Controparte_11 Parte_6
8.3. In senso contrario, non giova fare leva sulla documentazione prodotta al doc. n. 22 da parte opponente e relativa alle richieste di rimborso spese chilometrico avanzate da alcuni lavoratori, non spostando tali emergenze documentali l'assunto su cui si fonda la CP_ contestazione dell' ossia il mancato rispetto del minimale contributivo e non comprovando la presentazione della richiesta delle somme a titolo di rimborso chilometrico né il versamento di tali somme da parte della società, né il versamento di contributi nel rispetto del mino contributivo dovuto sulla retribuzione ordinaria.
Peraltro, a fronte della contestazione di detta documentazione, perché priva di data certa e non esibita in sede di accertamento ispettivo, seppure richiesta, nulla ha specificamente contro dedotto parte ricorrente.
Peculiare è inoltre il dato relativo alla perfetta corrispondenza grafica delle lettere di richiesta dei rimborsi chilometrici, che appaiono tutte redatte con identico modulo predisposto al computer e non compilato manualmente, contenente, quale unico elemento autografo, la sottoscrizione del lavoratore richiedente e la sigla per accettazione apposta sul timbro della società.
Comune tratto distintivo di tali lettere è che neppure la data risulta redatta in maniera autografa, ma risulta inserita nel modulo tramite l'uso del computer.
I sopra esposti elementi, singolarmente e complessivamente valutati, minano l'attendibilità dei documenti prodotti da parte ricorrente, travolgendola e ostano alla possibilità di formare su di essi un ragionevole convincimento in ordine all'esistenza dei fatti ivi rappresentati.
CP_ 8.4. Sulla scorta di tali osservazioni e a fronte degli specifici accertamenti dell' come cristallizzati del verbale di accertamento munito di efficacia probatoria privilegiata, delle risultanze delle dichiarazioni dei lavoratori sentiti dalle ispettrici verbalizzanti, risulta generica la contestazione dell'opponente, che si è limitato ad illustrare la normativa di riferimento e a rinviare alle emergenze documentali, che risultano, tuttavia, smentite dalle
16 conformi e univoche dichiarazioni rese dai predetti lavorativi, nonché dalle risultanze dell'accertamento ispettivo e riportate nel relativo verbale.
8.5. Le deduzioni di parte ricorrente appaiono, quindi, generiche, là dove si osservi che le ispettrici attraverso l'esame del LUL hanno riscontrato la non corrispondenza tra il numero di giornate imputate a trasferta e le somme erogate ai lavoratori, aventi ad oggetto importi tra loro differenti pure a parità di giornate.
Inoltre, parte ricorrente non ha sul punto fornito alcuna specifica ragione della scelta contabile effettuata, né ha compiuto in ricorso alcuna puntuale allegazione in merito alla effettiva corrispondenza tra i giorni indicati in busta paga e l'invio in trasferta dei lavoratori, senza peraltro indicare né comprovare in quali sedi fossero stati inviati i lavoratori, di tal guisa non assolvendo agli oneri di allegazione e di prova su di essa gravanti.
La società non ha, quindi, dimostrato la sussistenza di condizioni in presenza delle quali è escluso l'obbligo contributivo.
8.6. Sulla scorta delle superiori considerazioni deve essere confermato il punto n. 6 del verbale di accertamento e così anche il correlato punto n. 8 relativo alle sanzioni per le infedeli registrazioni nel LUL.
9. Venendo ora all'esame delle doglianze avverso il punto n. 2 del verbale, osserva il CP_ Tribunale che l' ha contestato all'opponente di non aver versato la contribuzione dovuta sulla retribuzione spettante in base al maggior orario di lavoro espletato dai lavoratori rispetto a quello indicato nel LUL, indicando nel verbale i lavoratori ed i periodi in relazione ai quali veniva effettuato il recupero sulla base della retribuzione calcola sulla scorta degli articoli 94, 149 e 153 del CCNL Commercio applicato dall'opponente.
La società, dal canto suo, pur a fronte delle dichiarazioni dei lavoratori sul punto, si è CP_ genericamente limitata a contestare che l' aveva violato il diritto di difesa per non aver indicato le fonti probatorie e le norme giuridiche violate (entrambi elementi questi ultimi specificamente indicati nella parte introduttiva del verbale ispettivo relativa all'esito dell'accertamento e richiamata anche nel punto n. 2 con precipuo riguardo alla CP_ contrattazione collettiva di riferimento), affermando che l'accertamento dell' contrastava con la documentazione acquisita e che ad esempio per il lavoratore era Pt_5
stato eseguito un recupero contributivo con riguardo ad un mese in cui lo stesso assente per cessazione del rapporto di lavoro.
17 A tal ultimo riguardo, è sufficiente osservare che, come si evince dal verbale ispettivo, il recupero relativo al lavoratore è stato effettuato non – come afferma parte Pt_5
opponente – con riguardo all'intera mensilità, ma esclusivamente e limitatamente alla
«settimana di aprile 2019», intendendosi per tale la settimana in cui detto lavoratore ha prestato attività lavorativa.
9.1. La sostanziale assenza di contestazioni specifiche sia in fatto sia in diritto in ordine ai fatti sottesi alle violazioni accertate al punto n. 2 del verbale consente di ritenerne provata l'esistenza sulla base della particolare efficacia probatoria che assiste il verbale ispettivo, il quale fa piena prova sino a querela di falso delle attività svolte dai funzionari in sede di accertamento ispettivo.
9.2. Ritiene sul punto il Tribunale di aderire al principio più volte affermato dalla Corte di cassazione, a mente del quale «i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi Controparte_7
attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile
e apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori»
(Cass. 6 giugno 2008, n. 15073; Cass.19 aprile 2010, n. 9251; cfr. anche Cass. 23 giugno
2017, n. 15796).
Opera peraltro nel caso di specie il principio secondo cui fanno piena prova fino a querela di falso i fatti conosciuti dagli ispettori senza alcun margine di apprezzamento, principio quest'ultimo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ed efficacia probatoria del verbale di accertamento dell'infrazione ed applicabile in questa sede in ragione dell'identità dell'attività ispettiva compiuta dai funzionari dell'Ente previdenziale in sede di accertamento ispettivo e dell'identità della qualifica ricoperta dai funzionari medesimi.
In proposito è stato affermato che «nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del
18 documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cass. n.
2988/96; Cass. n. 13010/97; Cass. n. 3350/01; Cass. n. 13858/02; Cass. n. 11718/03;
Cass. n. 2780/04).
In coerenza con tale principio è stato affermato che, viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche
(Cass. n. 9111/95; Cass. n. 10569/01)» (v. Cass. 7 novembre 2014, n. 23800, che, in applicazione di tale principio, ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' , i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, CP_1
nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando sia il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, sia il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341).
CP_ 9.3. Ebbene, nel caso di specie, le funzionarie dell' hanno personalmente esaminato il libro unico del lavoro, le comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto il Libro
Unico del Lavoro, la documentazione relativa ai singoli dipendenti (Unilav di assunzione, contratti stipulati, lettere di dimissioni, variazioni dell'orario di lavoro, ecc.), oltre ad aver riportato le dichiarazioni rese dai lavoratori, accertando, con riguardo ai periodi indicati nello stesso verbale, che il datore di lavoro non aveva versato i contributi dovuti sul maggior orario di lavoro prestato.
Risultano quindi provate, vista l'assenza di contestazioni specifiche e in forza della valenza probatoria privilegiata del verbale ispettivo e di quanto accertato dalle funzionarie il mancato versamento della contribuzione dovuta sul maggior orario di lavoro espletato dai dipendenti dell'opponente indicati al punto n. 2 del verbale opposto.
10. Analoghe considerazioni valgono con riguardo punto n. 4 del verbale relativo al recupero contributivo per ferie festività e rol residui, rispetto al quale l'opponente nulla ha specificamente contestato e dedotto.
In senso contrario non assumono valore dirimente le conciliazioni concluse in sede
CP_ sindacale da alcuni dei dipendenti sentiti dall' nel corso dell'accertamento ispettivo (v. documentazione prodotta da parte opponente in data 19.7.2024), non solo in quanto tali conciliazioni sono state stipulate in data successiva alla notificazione del verbale ispettivo e al deposito del ricorso introduttivo peraltro per importi irrisori, ma anche in quanto nel
19 corpo delle stesse non è specificato il periodo al quale si riferiscono le pretese a titolo di lavoro straordinario, non potendosi pertanto imputare le stesse univocamente al periodo CP_ oggetto di accertamento dell' in relazione al quale gli stessi lavoratori hanno dichiarato di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello dedotto in contratto,
CP_ indicando l'orario di lavoro osservato, senza peraltro che l'accertamento dell' sia stato specificamente contestato dalla società opponente all'atto della proposizione del ricorso oggetto del presente procedimento.
CP_ 11. Diverse considerazioni valgono per quanto accertato dall' al punto n. 3 del verbale relativo al rapporto di lavoro di rispetto al quale la società ha mosso in Parte_2
ricorso contestazioni specifiche ed articolate.
CP_ Reputa al riguardo il Tribunale che la pretesa fatta valere dall' con l'avviso di addebito opposto non possa invece trovare accoglimento, non avendo l' , nella presente sede, CP_9 assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, atteso che gli elementi di prova desumibili dagli atti del giudizio ( e dichiarazione del solo lavoratore in thesi CP_29 assunto senza regolare contratto di lavoro) non sono sufficienti a provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e il lavoratore Parte_2
Quanto emerso dal contenuto della documentazione in atti e in sostanza l'affermazione per CP_ cui le funzionarie dell' hanno dedotto la natura subordinata del rapporto dalla mera apposizione della firma di presenza del docente sul registro di classe, in assenza di ulteriori elementi probatori, non è infatti sufficiente a dimostrare l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato tra parte ricorrente e il predetto lavoratore.
11.1. Al riguardo, osserva il Tribunale che secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, chi faccia valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato – nel caso di specie l'Ente previdenziale da ritenersi attore in senso sostanziale, essendo titolare della pretesa creditoria contributiva controversa derivante dai rapporti di lavoro subordinato in thesi instaurati da parte ricorrente con i predetti lavoratori, ha l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere e, in primo luogo, il requisito della subordinazione inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Tale vincolo si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative e può essere provato facendo eventualmente ricorso, solo ove lo stesso non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, ad altri criteri, complementari e
20 sussidiari, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, la localizzazione della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e fissa, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in tal senso tra le molte, Cass. n. 14434/2015, Cass. n. 10004 / 2016, Cass.
n. 11572/2017, Cass. n. 1511/2019).
Ciò in quanto, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione «requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo» (cfr. tra le molte Cass. n. 21074 / 2013; Cass. n. 17127/2016; Cass. n.
24193/2017; Cass. n. 280/2018; Cass. n. 2439 /2019).
Grava, pertanto, sull'ente previdenziale, titolare della pretesa creditoria contestata con il presente giudizio di opposizione, l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'insorgenza dell'obbligo contributivo posto a base della pretesa fatta valere in questa sede.
Consolidata sul punto è l'affermazione secondo cui «In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza
CP_ del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria» (cfr. per tutte Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 22862/2010).
11.2. Sulla base delle superiori considerazioni, non può ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e il lavoratore indicato al punto n.
3 del verbale di accertamento per i periodi ivi indicati, non avendo la parte resistente provato i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, cd. sintomatici, che
21 consentono quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto
(ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Tali elementi, in particolare, non emergono né dal complessivo esame del verbale di accertamento, né dalle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori sentiti dalle funzionarie
CP_ dell' Detti elementi non possono peraltro neppure essere ricavati dalle sole dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore interessato all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità dal 25.11.2016 al 31.8.2017, anche considerando l'assunzione per il medesimo periodo alle dipendenze di altra società Cont gestoria di un diverso punto vendita
Tali dichiarazioni da sole non sono sufficienti a comprovare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche negli intervalli non coperti da contratto, non essendo emersi dagli atti di causa altri elementi volti a comprovare la presenza del nei locali della Pt_2
ricorrente e la messa a disposizione delle sue energie lavorative in favore della Parte_1
in relazione ad un prodotto lavorativo a lui estraneo.
11.3. In definitiva, nella presente sede, appare evidente che parte resistente non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
Giova rammentare infatti che, nei giudizi di opposizione a verbale ispettivo e di opposizione ad avviso di addebito, il ruolo di attore in senso sostanziale è ricoperto dall'Ente previdenziale, ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, con la conseguenza che grava sull'Istituto il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Ed infatti, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione «In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la
CP_ conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria» (cfr. Cass. 12108/2010; Cass.
22862/2010).
22 Tale decisione, invero, si giustifica anche sulla scorta del condiviso insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui «Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato» (Cass. n. 21028/2006 in motivazione).
Ora, l'applicazione della superiore regola di riparto dell'onere della prova conduce a ritenere non provati i fatti costitutivi della pretesa contributiva fatta valere con il verbale di accertamento al punto n. 3.
11.4. Sulla scorta delle superiori considerazioni, vanno quindi dichiarati non dovuti i contributi previdenziali richiesti con l'avviso di addebito sulla scorta dell'accertamento contenuto al punto n. 3 del verbale ispettivo, con la conseguenza che deve essere dichiarata l'illegittimità della loro iscrizione a ruolo e l'avviso di addebito opposto in questa sede annullato.
12. Venendo ora al recupero dei contributi dovuti sulla maggior retribuzione dovuta ai dipendenti a cui non sono state versate le somme a titolo di “el dis san” e “el dis bil” assume rilievo assorbente quanto dichiarato dalla società in ordine al mancato versamento di tali somme nei confronti di alcuni lavoratori in ragione di un errore del software deputato a predisporre le buste paga, dichiarazione quest'ultima ammissiva dell'inadempimento, dovendosi poi rinviare, per quanto concerne l'esatta quantificazione di tali somme, alle risultanze della CTU contabile, che verranno esaminate nel prosieguo.
13. Venendo ora all'esame della censura avente ad oggetto il punto n. 7 del verbale ispettivo, oggetto di consulenza tecnica contabile, osserva il Tribunale che al CTU è stato conferito il più generale mandato al fine di accertare «l'importo dei contributi in ipotesi dovuti da parte ricorrente per le causali indicate nel verbale unico di accertamento e notificazione opposto e nel conseguente avviso di addebito opposto. Determini altresì il
CTU l'importo dei crediti eventualmente prescritti, relativi al quinquennio antecedente al
25.5.2021, data di notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione».
Sul punto della quantificazione degli assegni familiari, il CTU con motivazione immune da vizi logici, che il Tribunale condivide, ha accertato che con riferimento ai «dipendenti
Sigg.ri , , , Parte_8 Parte_9 Persona_18 Testimone_2 [...]
e , citati nel ricorso in opposizione, si Controparte_11 Persona_19 evidenzia che, dall'esame della documentazione prodotta in atti, è emersa la discordanza
23 dei redditi autocertificati periodicamente dai dipendenti alla rispetto a quelli Pt_1 che risultano dichiarati all' per gli interi nuclei familiari di Controparte_8
appartenenza. Di conseguenza il datore di lavoro ha conteggiato ed erogato erroneamente gli ANF spettanti ai singoli lavoratori. Dall'analisi effettuata dallo scrivente è infatti emerso che, applicando alle tabelle di riferimento i redditi risultanti presso l'Agenzia delle
Entrate, gli importi mensili spettanti per ANF corrispondono con quelli conteggiati
CP_ dall' La differenza di Euro 157,00, recuperata dall'istituto previdenziale per il mese di dicembre 2017 a titolo di arretrati ANF relativi al dipendente Sig. Controparte_11
per la quale nel ricorso in opposizione la ha riconosciuto il debito, è
[...] Pt_1
stata considerata dallo scrivente tra le prestazioni da recuperare».
Quindi il CTU ha quantificato in euro 9.198,81 gli importi per recupero prestazioni relative ad ANF, sgravi contributivi e indennità per allattamento.
Le suddette risultanze vanno integralmente recepite in quanto frutto di un'accurata disamina della documentazione in atti e di corrette elaborazioni contabili.
14. Venendo ora all'esame della censura con cui parte ricorrente ha lamentato la non meglio specificata illegittimità del recupero degli sgravi contributi ottenuti in relazione alla posizione dei menzionati lavoratori svantaggiati, osserva il Tribunale che parte ricorrente si
è limitata ad una contestazione generica, là dove, dopo aver esposto il quadro normativo in materia, ha dedotto assertivamente che «sono legittime e conformi alle disposizioni normative in materia le agevolazioni fruite dall'azienda per i lavoratori assunti in quanto risulta ampiamente provato con le argomentazioni superiori che sono state sottoposte regolarmente a contribuzione e sono prive di ogni supporto probatorio gli accertamenti del personale ispettivo» (v. lett. N, ricorso introduttivo).
14.1. Siffatta allegazione risulta tuttavia del tutto generica e non circostanziata, oltre che sprovvista di prova, non risultando idonea a fondare il diritto a fruire degli sgravi contributivi di cui alla l. n. 190/2014 e 407/1990.
14.2. Al riguardo e in tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di accertamento dell'obbligo contributivo, la Corte di cassazione ha ribadito il principio più volte affermato che «laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006; 16351/2007; 499/2009; 21898/2010)» (Cass. n.
16639/2014 e Cass. n. 18160/2018).
24 14.3. Ebbene, nel caso di specie, il CTU come visto ha accertato l'insussistenza dei presupposti per godere degli sgravi contributivi.
Legittimamente, quindi, l'Ente previdenziale ha proceduto al recupero dei benefici contributivi ai sensi dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006.
CP_ 15. Sulla scorta di quanto sopra accertato e tenuto conto dell'oggetto del recupero dell' non trova applicazione nel caso di specie la norma calmieratrice di cui all'art. 6, comma
10, d.l. 338/1989.
CP_ 16. Venendo infine alla quantificazione delle somme oggetto del recupero dell' reputa il Tribunale di fare proprie le conclusioni del CTU, per come precisate nella relazione integrativa depositata il 16.4.2025 sulla base dell'ordinanza del 10.7.2024, essendo le stesse coerenti con la documentazione in atti ed eseguite secondo corretti criteri contabili, desumibili dalla relazione di consulenza tecnica.
In particolare, con ordinanza del 10.7.2024 è stato richiesto al CTU «di integrare la relazione di consulenza tecnica e di procedere alla: i) quantificazione del recupero contributivo sulla maggiore retribuzione in thesi dovuta per prestazioni di lavoro domenicali, festive e straordinarie apparentemente eseguite dai lavoratori
[...]
Pa
, , Parte_5 Parte_6 Persona_3 Parte_7 Persona_4
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, , ,
[...] Persona_9 Persona_10 Persona_11 Persona_12
CP_1
, , come emerse dalle Per_13 CP_12 Controparte_13 Controparte_14
dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e prodotte in giudizio;
ii) quantificazione del recupero contributivo sulla retribuzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del lavoratore dal 26/11/2016 al 31/8/2017, Parte_2
maggiorata delle prestazioni per lavoro supplementare, straordinario e domenicale eseguito, come emersa dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e prodotte in giudizio;
iii) quantificazione del recupero contributivo sulla retribuzione dichiarata come rimborso spese o indennità di trasferta esente».
Il CTU ha eseguito i conteggi e computato l'ammontare delle somme dovute dalla società opponente nella misura di euro nella misura di euro 246.281,71, di cui euro 9.198,81per recupero prestazioni relative ad ANF, sgravi contributivi e indennità per allattamento (v. allegato 1 ter richiamato dal CTU nell'integrazione della consulenza tecnica in risposta alle CP_ osservazioni del CTP dell' .
25 A tale somma deve poi essere sottratta quella di euro 6.694,95, calcolata dal CTU in relazione al recupero contributivo sulla retribuzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del lavoratore dal 26/11/2016 al 31/8/2017 di cui al punto Parte_2
n. 3 del verbale ispettivo, accertamento quello contenuto al punto n. 3 del verbale ispettivo che, non avendo trovato riscontro probatorio nelle emergenze processuali, non è stato confermato.
Pertanto, la somma incorporata nel verbale di accertamento e nell'avviso di addebito opposto deve essere ricalcolata nella minor somma di euro 239.586,76, di cui euro
9.198,81per recupero prestazioni relative ad ANF, sgravi contributivi e indennità per allattamento.
17. Tali importi non sono peraltro prescritti.
Occorre infatti al riguardo tenere in considerazione la circostanza per cui il decorso del termine ordinario quinquennale di prescrizione ha subìto sospensioni a seguito della legislazione emergenziale emanata per l'emergenza epidemiologica ed in particolare in virtù di quanto previsto dalle seguenti disposizione:
- l'art. 37 del d.l. 18/2020, conv. dalla l. 27/2020, che al secondo comma dispone che: «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo»;
- l'art. 11 del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. dalla 21/2021, che al comma nono dispone che: «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Sono stati, quindi, previsti due periodi di sospensione del decorso dei termini di prescrizione dei contributi: il primo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 della durata di
129 giorni e il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 della durata di 182 giorni.
Pertanto, nei casi in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi – come nel caso di specie – a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per
26 intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 (ossia sommando 129 giorni a 182 giorni).
Ciò chiarito in ordine alla normativa emergenziale disciplinante la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, appare chiaro che nel caso di specie in cui la prescrizione relativa ai crediti fatti valere con l'avviso di addebito opposto (relativi al periodo dall'08/2015 al 07/2020) sarebbe parzialmente maturata – in assenza dei menzionati periodi di sospensione - alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi dovuti per la mensilità di agosto 2015, la stessa non è invece maturata, dovendosi il detto termine rideterminare sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 e dovendosi quindi computare 311 giorni oltre detta data. Ne deriva che detto termine di prescrizione non era decorso 25.5.2021, data di notifica del verbale di accertamento ispettivo opposto.
18. In definitiva, il presente ricorso deve essere accolto parzialmente con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto nella parte in cui incorpora il credito contributivo relativo all'accertamento contenuto al punto n. 3 del Verbale unico di accertamento e notificazione 2017024067/DDL del 10/05/2021 e nella parte in cui incorpora somme per importo superiore a quello accertato dal CTU nella misura di euro
239.586,76, di cui euro 9.198,81 per recupero prestazioni relative ad ANF, sgravi contributivi e indennità per allattamento.
19. Con riguardo alle spese di CTU, osserva il Tribunale che consolidato è il principio per cui «In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista
è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza» (Cass. n. 25179/2013; Cass. n. 28094/2009).
La Corte di cassazione ha inoltre affermato che « il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza con ciò violare il divieto di condanna di quest'ultima alle spese
(art. 91 c.p.c.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è
27 soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Cass. nn. 17953/05, 21701/06 e
2858/99)» (Cass. Cass. n. 17739/2016, confermata da Cass. n. 26849/2019; ma vedi già
Cass. n. 23522/2014).
19.1. Ebbene, in applicazione di tali principi di diritto reputa il Tribunale di porre le spese di consulenza tecnica, nei rapporti tra il CTU e le parti, a carico delle parti in solido tra loro e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte ricorrente, che ha dato causa al giudizio, oltre ad essere rimasta soccombente.
Tali spese sono liquidate come da separato decreto.
19.2. Con riferimento alla quantificazione delle spese di CTU, reputa il Tribunale di dover quantificare le stesse con riferimento al mandato di cui all'ordinanza del 17.10.2022.
Ciò posto e alla luce della natura prettamente contabile della consulenza, sì come all'evidenza emergente dall'oggetto della controversia relativo alle somme dovute a titolo CP_ di contribuzione da dall'opponente all' e sì come evidente dal mandato con cui è stato chiesto al CTU di ricostruire le singole posizioni previdenziali dei lavoratori e, dunque, un'operazione contabile rispetto alla quale il rapporto di lavoro dipendente ha carattere meramente strumentale riferito ad un presupposto esterno alla materia del contendere fra l'impresa e l'istituto previdenziale (v. Cass. 15443/2000, correttamente richiamata dal CTU nell'istanza di liquidazione dei compensi), trova applicazione – ai fini della liquidazione –
l'art. 2 dell'Allegato al D.M. 30.5.2002 pubblicato in G.U. n.182 del 5.8.2002, in materia di onorario a percentuale calcolato per scaglioni.
Ora, posto che il valore della causa è pari ad euro € 429.170,98, tenuto conto della complessità delle indagini peritali svolte, nonché del tenore della relazione peritale e dell'integrazione richiesta, reputa il Tribunale di liquidare, quanto alla relazione depositata il 6.4.2023 e all'integrazione depositata il 16.4.2025, applicate le percentuali massime, euro 4034,20.
20. Venendo ora infine alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra parte CP_ ricorrente e l' alla luce della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate per metà. La restante metà segue la soccombenza e deve essere poste a
28 carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m.
n. 55/2014, sì come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenendo conto della natura e del valore della controversia.
Nulla deve essere disposto sulle spese nei rapporti tra parte ricorrente e rimasta CP_26
contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla parzialmente l'avviso di addebito n.
5932021 0000454386000, notificato il 3.11.2021, nella parte in cui incorpora il credito contributivo relativo all'accertamento contenuto al punto n. 3 del «verbale di accertamento e notificazione n. 2017024067/DDL del 10/05/2021» e nella parte in cui incorpora somme per importo superiore a quello accertato dal CTU nella misura di euro 239.586,76, di cui euro 9.198,81per recupero prestazioni relative ad
ANF, sgravi contributivi e indennità per allattamento;
- rigetta per il resto il ricorso;
- pone le spese di CTU a carico della parte ricorrente, nella misura liquidata con separato decreto, secondo i criteri indicati in motivazione;
CP_
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' e della di Controparte_2 metà delle spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi euro 9.458,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
compensa la restante metà delle spese di lite;
- nulla sulle spese nei rapporti tra parte ricorrente e CP_26
Così deciso in Catania, il 30 aprile 2025
La giudice
Federica Porcelli
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