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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/10/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. TU ZU, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1105 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
, (p.iva in persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dianora de Nobili (cf ) dell'Avvocatura Regionale pec: C.F._1
Email_1
parte attrice opponente -
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Leonardo Iamundo Controparte_1 C.F._2
(c.f.: e dall'avv.to Maria Rosaria Cannizzaro (c.f.: ) pec: C.F._3 C.F._4
– Email_2 Email_3
- parte convenuta opposta -
-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1627/2017 del 21.12.2017 (RG 5671/2017) del Tribunale di
NZ
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 19.05.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui le veniva ingiunto di pagare a Parte_1
l'importo di € 42.468,20, oltre interessi e spese di procedura. Controparte_1
Il credito oggetto del decreto ingiuntivo deriverebbe, secondo il ricorrente monitorio, dal sussidio a suo tempo riconosciuto dalla pari ad € 70.781,27, così come determinato dall'Ispettorato Provinciale Parte_1 dell'Agricoltura di Reggio Calabria, cui seguiva solo un pagamento parziale pari ad € 28.135,33.
1.1 Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Ha impugnato la documentazione prodotta dal ed in particolare la certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Reggio Calabria che CP_1 attestava l'avvenuta realizzazione delle opere e la spesa ammessa quantificata in € 70.781,27. Ne ha operato espresso disconoscimento ex art. 2719 ed ha aggiunto che, in ogni caso, essa rappresenta una semplice proposta e non un decreto di liquidazione, solo ed unico titolo che avrebbe consentito al ricorrente di vantare
– anche in sede monitoria – il credito de quo.
Ha, inoltre, contestato i calcoli elaborati da controparte, rilevando che con delibera n. 3874 del 29.12.1999 e successivo decreto n. 1119 del 19.12.2000, il progetto tecnico presentato dal veniva approvato, cioè CP_1 ammesso per la somma di £.165.000,000 pari a € 85.215,38, e veniva autorizzato l'accesso ai fondi strutturali previsti dalla normativa in materia per £.99.000,00 (€ 51.129,23), pari al 60% della spesa complessiva.
Ha, poi, aggiunto che lo stesso ricorrente ha ammesso di avere ricevuto € 28.135,33 nonché un ulteriore assegno di € 8.674,78. Pertanto l'importo eventualmente dovuto sarebbe comunque inferiore a quello ingiunto.
1.2 Si è costituito , il quale ha dato atto che nel ricorso per decreto ingiuntivo è presente un Controparte_1 errore di calcolo determinato dalla relazione del Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Reggio
Calabria.
Ha quindi convenuto sulla rideterminazione del contributo da erogare nella misura di € 51.129,23 pari al 60% della spesa complessiva ammessa di € 85.215,38 (£ 165.000.000), importo dal quale dedurre l'acconto già erogato di € 28.135,33; tuttavia non ha riconosciuto l'ulteriore detrazione indicata da parte opponente pari ad € 8.674,78 che – a suo dire - attiene, invece, ad una pratica diversa da quella per cui è causa.
Ha chiesto, pertanto, di riconoscere il diritto di ad ottenere il pagamento del residuo importo Controparte_1 di € 22.993,90, oltre interessi legali dal 09.10.2006 fino all'effettivo soddisfo, e condannare la Parte_1 al pagamento della corrispondente somma, oltre spese e competenze del giudizio.
1.3 Rigettate le richieste istruttorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo numerosi rinvii, dettati dall'eccessivo carico del ruolo, è stata trattenuta a sentenza con ordinanza del
19.05.2025.
2. Il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Infatti si legge letteralmente nel verbale di accertamento di esecuzione dei lavori emesso dall' Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Reggio Calabria (prot 2824/08) che esso rappresenta una semplice proposta di spesa ammessa a sussidio (peraltro con quantificazione errata); come tale non impegna la ingiunta che avrebbe, poi, dovuto emettere ulteriore Pt_1 provvedimento.
In ogni caso il decreto andrebbe revocato, in quanto la stessa parte opposta ha chiesto di condannare la controparte al pagamento di un importo ridotto rispetto alla somma originariamente ingiunta.
3. Ciò premesso, il Giudice non è esentato dal compito di valutare la pretesa della parte opposta, in quanto il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio. Esso ha quindi natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione (cfr. da ultimo Cass SS. UU. 927/2022).
3.1 Orbene il disconoscimento ex art. 2719 cc del verbale dell'Ispettorato operato dalla è del tutto Pt_1 generico e quindi inefficace. Infatti costituisce indirizzo oramai costante della giurisprudenza di legittimità sostenere che il disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte in giudizio debba avvenire mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco non solo il documento che si intende contestare ma anche gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale. In caso contrario - come avvenuto nel caso di specie - si è difronte ad una generica asserzione come tale inefficace (cfr da ultimo Cass. civ.
14945/2025).
Va aggiunto, peraltro, che parte opponente non ha neanche provveduto a contestare specificatamente la circostanza della conclusione dei lavori de quo ex art. 115 cpc.
3.2 Ritenuto, pertanto, provata l'esecuzione dei lavori, resta sostanzialmente il disaccordo tra le parti sulla imputabilità dell'assegno di € 8.674,78 al sussidio de quo o ad altri causali.
La questione va risolta sul piano dell'onere probatorio. Infatti, come noto: “Il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Corte di Cassazione, Civile,
Sezione 6 2, Ordinanza del 3 novembre 2021, n. 31429).
Ergo era onere della provare il collegamento tra l'assegno e il credito pagato, adempimento Parte_1 che la stessa non ha svolto.
Peraltro va aggiunto che nella lettera di trasmissione dell'assegno si legge come causale “interv. turismo” che non sembra collegabile al sussidio per cui è causa.
4. Va quindi condannata la al pagamento della somma pari ad € 22.993,90 Parte_1
(pari alla differenza tra € 51.129,23 e l'acconto già erogato di € 28.135,33) oltre interessi.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M.
10 marzo 2014 n. 55 in ragione delle effettiva somma riconosciuta (scaglione applicato da € 5.200,01 ad €
26.000,00); tenuto conto della parziale fondatezza della opposizione – se ne dispone la dimidiazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la al pagamento in favore di della somma di € 22.993,90 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi, oltre al pagamento delle spese dell'odierno procedimento, che – per le ragioni indicate in parte motiva – si liquidano in € 2.540,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ed oltre ancora IVA e CAP come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
NZ, li 10.10.2025
Il Giudice onorario
TU ZU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. TU ZU, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1105 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
, (p.iva in persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dianora de Nobili (cf ) dell'Avvocatura Regionale pec: C.F._1
Email_1
parte attrice opponente -
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Leonardo Iamundo Controparte_1 C.F._2
(c.f.: e dall'avv.to Maria Rosaria Cannizzaro (c.f.: ) pec: C.F._3 C.F._4
– Email_2 Email_3
- parte convenuta opposta -
-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1627/2017 del 21.12.2017 (RG 5671/2017) del Tribunale di
NZ
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 19.05.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui le veniva ingiunto di pagare a Parte_1
l'importo di € 42.468,20, oltre interessi e spese di procedura. Controparte_1
Il credito oggetto del decreto ingiuntivo deriverebbe, secondo il ricorrente monitorio, dal sussidio a suo tempo riconosciuto dalla pari ad € 70.781,27, così come determinato dall'Ispettorato Provinciale Parte_1 dell'Agricoltura di Reggio Calabria, cui seguiva solo un pagamento parziale pari ad € 28.135,33.
1.1 Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Ha impugnato la documentazione prodotta dal ed in particolare la certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Reggio Calabria che CP_1 attestava l'avvenuta realizzazione delle opere e la spesa ammessa quantificata in € 70.781,27. Ne ha operato espresso disconoscimento ex art. 2719 ed ha aggiunto che, in ogni caso, essa rappresenta una semplice proposta e non un decreto di liquidazione, solo ed unico titolo che avrebbe consentito al ricorrente di vantare
– anche in sede monitoria – il credito de quo.
Ha, inoltre, contestato i calcoli elaborati da controparte, rilevando che con delibera n. 3874 del 29.12.1999 e successivo decreto n. 1119 del 19.12.2000, il progetto tecnico presentato dal veniva approvato, cioè CP_1 ammesso per la somma di £.165.000,000 pari a € 85.215,38, e veniva autorizzato l'accesso ai fondi strutturali previsti dalla normativa in materia per £.99.000,00 (€ 51.129,23), pari al 60% della spesa complessiva.
Ha, poi, aggiunto che lo stesso ricorrente ha ammesso di avere ricevuto € 28.135,33 nonché un ulteriore assegno di € 8.674,78. Pertanto l'importo eventualmente dovuto sarebbe comunque inferiore a quello ingiunto.
1.2 Si è costituito , il quale ha dato atto che nel ricorso per decreto ingiuntivo è presente un Controparte_1 errore di calcolo determinato dalla relazione del Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Reggio
Calabria.
Ha quindi convenuto sulla rideterminazione del contributo da erogare nella misura di € 51.129,23 pari al 60% della spesa complessiva ammessa di € 85.215,38 (£ 165.000.000), importo dal quale dedurre l'acconto già erogato di € 28.135,33; tuttavia non ha riconosciuto l'ulteriore detrazione indicata da parte opponente pari ad € 8.674,78 che – a suo dire - attiene, invece, ad una pratica diversa da quella per cui è causa.
Ha chiesto, pertanto, di riconoscere il diritto di ad ottenere il pagamento del residuo importo Controparte_1 di € 22.993,90, oltre interessi legali dal 09.10.2006 fino all'effettivo soddisfo, e condannare la Parte_1 al pagamento della corrispondente somma, oltre spese e competenze del giudizio.
1.3 Rigettate le richieste istruttorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo numerosi rinvii, dettati dall'eccessivo carico del ruolo, è stata trattenuta a sentenza con ordinanza del
19.05.2025.
2. Il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Infatti si legge letteralmente nel verbale di accertamento di esecuzione dei lavori emesso dall' Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Reggio Calabria (prot 2824/08) che esso rappresenta una semplice proposta di spesa ammessa a sussidio (peraltro con quantificazione errata); come tale non impegna la ingiunta che avrebbe, poi, dovuto emettere ulteriore Pt_1 provvedimento.
In ogni caso il decreto andrebbe revocato, in quanto la stessa parte opposta ha chiesto di condannare la controparte al pagamento di un importo ridotto rispetto alla somma originariamente ingiunta.
3. Ciò premesso, il Giudice non è esentato dal compito di valutare la pretesa della parte opposta, in quanto il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio. Esso ha quindi natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione (cfr. da ultimo Cass SS. UU. 927/2022).
3.1 Orbene il disconoscimento ex art. 2719 cc del verbale dell'Ispettorato operato dalla è del tutto Pt_1 generico e quindi inefficace. Infatti costituisce indirizzo oramai costante della giurisprudenza di legittimità sostenere che il disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte in giudizio debba avvenire mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco non solo il documento che si intende contestare ma anche gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale. In caso contrario - come avvenuto nel caso di specie - si è difronte ad una generica asserzione come tale inefficace (cfr da ultimo Cass. civ.
14945/2025).
Va aggiunto, peraltro, che parte opponente non ha neanche provveduto a contestare specificatamente la circostanza della conclusione dei lavori de quo ex art. 115 cpc.
3.2 Ritenuto, pertanto, provata l'esecuzione dei lavori, resta sostanzialmente il disaccordo tra le parti sulla imputabilità dell'assegno di € 8.674,78 al sussidio de quo o ad altri causali.
La questione va risolta sul piano dell'onere probatorio. Infatti, come noto: “Il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Corte di Cassazione, Civile,
Sezione 6 2, Ordinanza del 3 novembre 2021, n. 31429).
Ergo era onere della provare il collegamento tra l'assegno e il credito pagato, adempimento Parte_1 che la stessa non ha svolto.
Peraltro va aggiunto che nella lettera di trasmissione dell'assegno si legge come causale “interv. turismo” che non sembra collegabile al sussidio per cui è causa.
4. Va quindi condannata la al pagamento della somma pari ad € 22.993,90 Parte_1
(pari alla differenza tra € 51.129,23 e l'acconto già erogato di € 28.135,33) oltre interessi.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M.
10 marzo 2014 n. 55 in ragione delle effettiva somma riconosciuta (scaglione applicato da € 5.200,01 ad €
26.000,00); tenuto conto della parziale fondatezza della opposizione – se ne dispone la dimidiazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la al pagamento in favore di della somma di € 22.993,90 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi, oltre al pagamento delle spese dell'odierno procedimento, che – per le ragioni indicate in parte motiva – si liquidano in € 2.540,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ed oltre ancora IVA e CAP come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
NZ, li 10.10.2025
Il Giudice onorario
TU ZU