TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 07/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25556/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall' avv. Fortunata Severino con la quale è Parte_1
elett.te dom.ta in Casavatore (NA) alla via F.M.Pagano n. 56
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dal funzionario dott.ssa Eliana CP_1
Covino e con quest'ultima elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana dell' di CP_1
Napoli sita in via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha depositato ricorso ex art. 442 c.p.c. volto a conseguire l'indennità di accompagnamento revocatogli a decorrere dal luglio del 2024 in seguito a revisione amministrativa.
Il ricorso è stato depositato in data 25.11.2024, vale a dire allorché già era entrato in vigore l'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 d.l. 98/11, conv. con l. 111/11, che configura l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo previsto dal comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. come condizione di procedibilità della domanda per il riconoscimento dei diritti in materia, tra l'altro, di invalidità civile
(art. 445 bis comma 2 c.p.c.). Il secondo comma dell'articolo in esame si limita a prevedere, in maniera alquanto laconica, che il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso, senza minimamente precisare quale debba essere la sorte del processo a cognizione piena instaurato senza il rispetto della condizione di procedibilità.
Osserva, tuttavia, il Tribunale che, al di là dell'equivoco dato letterale - alcun termine per la riassunzione essendo fissato - evidenti ragioni sistematiche consentono di escludere qualsivoglia parallelismo con l'abrogato art. 412 bis c.p.c. o con il tuttora vigente art. 443 c.p.c. e, quindi, la legittimità dell'adozione di un'ordinanza di mera sospensione del giudizio improcedibile.
Si supponga, infatti, l'avvenuta sospensione - e quindi la stasi processuale - in attesa dell'espletamento
(o della conclusione) dell'accertamento tecnico preventivo e la tempestiva ottemperanza della parte istante all'ordine del giudice;
all'instaurazione dell'atp seguirebbe necessariamente (si postuli la fattispecie fisiologica) il deposito dell'elaborato peritale che può essere contestato o non contestato dai contendenti.
Alla non contestazione seguirebbe l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario (art. 445 bis comma 5 c.p.c.) e la richiesta di pagamento in via amministrativa, con conseguente difetto di interesse dell'attore a riassumere il giudizio sospeso avendo egli già conseguito il bene della vita domandato al giudice e, dovendo esperire autonomo procedimento amministrativo per il pagamento della prestazione, l'originaria domanda di condanna sarebbe improponibile;
alla contestazione delle conclusioni del consulente segue il deposito di autonomo ricorso introduttivo che, dovendo specificare a pena di inammissibilità i motivi della contestazione, non è in alcun modo identificabile con quello già proposto sicché anche in questo caso la riassunzione del processo in ipotesi sospeso sarebbe inidonea a determinare un risultato processualmente utile.
Ne consegue, contrarie all'art. 111 Cost. le disposizioni (e le loro interpretazioni) che determinino la stasi dei processi a tempo indefinito senza possibilità di prosecuzione, che l'unica esegesi possibile dell'art. 445 bis comma 2 c.p.c. è quella che ritiene che il giudice, allorché accerti che la domanda in talune delle materie di cui all'art. 445 bis comma 1 c.p.c. è stata proposta senza il preventivo espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (o senza attendere la sua conclusione), debba pronunciare sentenza definitiva del giudizio, di contenuto meramente processuale, con la quale dichiari l'improcedibilità del ricorso, laddove l'assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso ha l'unico scopo di consentire alla parte istante di conservare - postulato il rispetto del termine - l'effetto impeditivo della decadenza prevista dall'art. 42 comma 3 d.l. 269/2003, conv. con I. 24.11.2003 n.
326, che sarebbe travolto da una pronuncia di improcedibilità del ricorso. La presente domanda deve, pertanto, essere dichiarata improcedibile perché non preceduta dal previo atp.
Il rilievo d'ufficio dell'improcedibilità, indipendente da ogni prospettazione di parte, giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso ed assegna alle parti il termine di quindici giorni da oggi per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in data 07/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 07/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25556/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall' avv. Fortunata Severino con la quale è Parte_1
elett.te dom.ta in Casavatore (NA) alla via F.M.Pagano n. 56
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dal funzionario dott.ssa Eliana CP_1
Covino e con quest'ultima elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana dell' di CP_1
Napoli sita in via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha depositato ricorso ex art. 442 c.p.c. volto a conseguire l'indennità di accompagnamento revocatogli a decorrere dal luglio del 2024 in seguito a revisione amministrativa.
Il ricorso è stato depositato in data 25.11.2024, vale a dire allorché già era entrato in vigore l'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 d.l. 98/11, conv. con l. 111/11, che configura l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo previsto dal comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. come condizione di procedibilità della domanda per il riconoscimento dei diritti in materia, tra l'altro, di invalidità civile
(art. 445 bis comma 2 c.p.c.). Il secondo comma dell'articolo in esame si limita a prevedere, in maniera alquanto laconica, che il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso, senza minimamente precisare quale debba essere la sorte del processo a cognizione piena instaurato senza il rispetto della condizione di procedibilità.
Osserva, tuttavia, il Tribunale che, al di là dell'equivoco dato letterale - alcun termine per la riassunzione essendo fissato - evidenti ragioni sistematiche consentono di escludere qualsivoglia parallelismo con l'abrogato art. 412 bis c.p.c. o con il tuttora vigente art. 443 c.p.c. e, quindi, la legittimità dell'adozione di un'ordinanza di mera sospensione del giudizio improcedibile.
Si supponga, infatti, l'avvenuta sospensione - e quindi la stasi processuale - in attesa dell'espletamento
(o della conclusione) dell'accertamento tecnico preventivo e la tempestiva ottemperanza della parte istante all'ordine del giudice;
all'instaurazione dell'atp seguirebbe necessariamente (si postuli la fattispecie fisiologica) il deposito dell'elaborato peritale che può essere contestato o non contestato dai contendenti.
Alla non contestazione seguirebbe l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario (art. 445 bis comma 5 c.p.c.) e la richiesta di pagamento in via amministrativa, con conseguente difetto di interesse dell'attore a riassumere il giudizio sospeso avendo egli già conseguito il bene della vita domandato al giudice e, dovendo esperire autonomo procedimento amministrativo per il pagamento della prestazione, l'originaria domanda di condanna sarebbe improponibile;
alla contestazione delle conclusioni del consulente segue il deposito di autonomo ricorso introduttivo che, dovendo specificare a pena di inammissibilità i motivi della contestazione, non è in alcun modo identificabile con quello già proposto sicché anche in questo caso la riassunzione del processo in ipotesi sospeso sarebbe inidonea a determinare un risultato processualmente utile.
Ne consegue, contrarie all'art. 111 Cost. le disposizioni (e le loro interpretazioni) che determinino la stasi dei processi a tempo indefinito senza possibilità di prosecuzione, che l'unica esegesi possibile dell'art. 445 bis comma 2 c.p.c. è quella che ritiene che il giudice, allorché accerti che la domanda in talune delle materie di cui all'art. 445 bis comma 1 c.p.c. è stata proposta senza il preventivo espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (o senza attendere la sua conclusione), debba pronunciare sentenza definitiva del giudizio, di contenuto meramente processuale, con la quale dichiari l'improcedibilità del ricorso, laddove l'assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso ha l'unico scopo di consentire alla parte istante di conservare - postulato il rispetto del termine - l'effetto impeditivo della decadenza prevista dall'art. 42 comma 3 d.l. 269/2003, conv. con I. 24.11.2003 n.
326, che sarebbe travolto da una pronuncia di improcedibilità del ricorso. La presente domanda deve, pertanto, essere dichiarata improcedibile perché non preceduta dal previo atp.
Il rilievo d'ufficio dell'improcedibilità, indipendente da ogni prospettazione di parte, giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso ed assegna alle parti il termine di quindici giorni da oggi per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in data 07/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario