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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 4285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4285 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 5482/2025
Il Giudice dott.ssa IA RA FL, all'udienza del
9/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv.to SORGE GIULIA MARIA
ricorrente contro
Controparte_1 resistente
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/05/2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di
[...]
Milano - sezione Lavoro - chiedendo Controparte_1 di condannare la convenuta alla corresponsione della somma complessiva lorda di € 7.375,20, di cui € 1.026,77 per TFR, per i titoli indicati in ricorso.
Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere stata assunta in data 15 maggio 2024 con contratto a termine fino al 15 maggio 2025, come impiegata inquadrata al livello IV, CCNL del Terziario (doc. 1). In data 12 dicembre 2024, al termine della giornata lavorativa, il sig. le ordinava la consegna Persona_1 delle chiavi del negozio, comunicandole che il negozio sarebbe stato chiuso e di non presentarsi in servizio.
La ricorrente ha poi appreso che la società aveva comunicato al Centro per l'impiego la cessazione del rapporto al 19/12/2024, per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (doc. 2).
Nessuno si è costituito in giudizio per Controparte_1 nonostante la regolare notifica, pertanto all'udienza
[...] del 9.10.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 9.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione all'esito della camera di consiglio.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
La ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, producendo copia della comunicazione di assunzione e delle buste paga
(docc. 2, 3, 4, 5).
Dai suddetti elementi è dato evincere non solo l'insorgenza del rapporto di lavoro con la parte convenuta, ma anche l'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa dedotta in contratto da parte della ricorrente, quantomeno fino alla data del licenziamento, comunicato il 12.12.2024 e formalizzato solo al Centro per l'Impiego (doc 2) con decorrenza 19.12.2024.
Pag. 2 di 4 Tanto premesso, è noto che “una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore” (cfr. Cass., ordinanza n.
10663 del 19 aprile 2024).
Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il criterio della vicinanza dell'onere probatorio, così come enucleato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nella nota sentenza n. 13353/2001, per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Un., sentenza n. 13533/2001).
Parte convenuta, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto a tale onere.
Tanto considerato, va condannata a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente le retribuzioni residue da maggio 2024 a dicembre 2024, i ratei di 13ma e 14ma 2024, ex festività e ferie non godute, oltre al TFR, per l'importo complessivo di euro 7375,20 (di cui 1026,77 euro per TFR), oltre interessi al saggio legale e rivalutazione
Pag. 3 di 4 dalle singole scadenze (come da conteggi elaborati con criteri condivisi dal giudicante) al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento, potendosi collocare sui valori minimi per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e con esclusione della fase di trattazione-istruzione non celebrate.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna al pagamento in favore di Controparte_1
per i titoli di cui al Parte_1 ricorso, della complessiva somma lorda di euro 7375,20 (di cui 1026,77 euro per TFR), oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi elaborati con criteri condivisi dal giudicante) al saldo effettivo;
condanna inoltre la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2109,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 9/10/2025 Il Giudice
IA RA FL
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 5482/2025
Il Giudice dott.ssa IA RA FL, all'udienza del
9/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv.to SORGE GIULIA MARIA
ricorrente contro
Controparte_1 resistente
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/05/2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di
[...]
Milano - sezione Lavoro - chiedendo Controparte_1 di condannare la convenuta alla corresponsione della somma complessiva lorda di € 7.375,20, di cui € 1.026,77 per TFR, per i titoli indicati in ricorso.
Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere stata assunta in data 15 maggio 2024 con contratto a termine fino al 15 maggio 2025, come impiegata inquadrata al livello IV, CCNL del Terziario (doc. 1). In data 12 dicembre 2024, al termine della giornata lavorativa, il sig. le ordinava la consegna Persona_1 delle chiavi del negozio, comunicandole che il negozio sarebbe stato chiuso e di non presentarsi in servizio.
La ricorrente ha poi appreso che la società aveva comunicato al Centro per l'impiego la cessazione del rapporto al 19/12/2024, per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (doc. 2).
Nessuno si è costituito in giudizio per Controparte_1 nonostante la regolare notifica, pertanto all'udienza
[...] del 9.10.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 9.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione all'esito della camera di consiglio.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
La ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, producendo copia della comunicazione di assunzione e delle buste paga
(docc. 2, 3, 4, 5).
Dai suddetti elementi è dato evincere non solo l'insorgenza del rapporto di lavoro con la parte convenuta, ma anche l'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa dedotta in contratto da parte della ricorrente, quantomeno fino alla data del licenziamento, comunicato il 12.12.2024 e formalizzato solo al Centro per l'Impiego (doc 2) con decorrenza 19.12.2024.
Pag. 2 di 4 Tanto premesso, è noto che “una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore” (cfr. Cass., ordinanza n.
10663 del 19 aprile 2024).
Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il criterio della vicinanza dell'onere probatorio, così come enucleato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nella nota sentenza n. 13353/2001, per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Un., sentenza n. 13533/2001).
Parte convenuta, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto a tale onere.
Tanto considerato, va condannata a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente le retribuzioni residue da maggio 2024 a dicembre 2024, i ratei di 13ma e 14ma 2024, ex festività e ferie non godute, oltre al TFR, per l'importo complessivo di euro 7375,20 (di cui 1026,77 euro per TFR), oltre interessi al saggio legale e rivalutazione
Pag. 3 di 4 dalle singole scadenze (come da conteggi elaborati con criteri condivisi dal giudicante) al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento, potendosi collocare sui valori minimi per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e con esclusione della fase di trattazione-istruzione non celebrate.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna al pagamento in favore di Controparte_1
per i titoli di cui al Parte_1 ricorso, della complessiva somma lorda di euro 7375,20 (di cui 1026,77 euro per TFR), oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi elaborati con criteri condivisi dal giudicante) al saldo effettivo;
condanna inoltre la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2109,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 9/10/2025 Il Giudice
IA RA FL
Pag. 4 di 4