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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/07/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3730/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3730/2018
All'udienza del 10 luglio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Di Legge Giovanni ha depositato le note sostitutive di Controparte_1 udienza in data 7.7.2025;
- Per l'avv. Salera Sandro ha depositato le note sostitutive di udienza in data CP_2
7.7.2025;
- Per (già , l'avv. Scialoja Enrico ha depositato le Controparte_3 Controparte_4 note sostitutive di udienza in data 9.7.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3730/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gabriella Guglielmo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina (LT), Via dei
Cappuccini 40, giusta delega in calce al presente atto giusta delega in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
Contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Legge ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Priverno (LT), Via S. Antonio n. 2, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Nonché
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Salera ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo procuratore in Cassino (FR), Corso della Repubblica, n. 12803043, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata in atti;
(p.i ) in persona del suo procuratore speciale pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Scialoja ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 187, giusta procura alle liti in atti;
TERZE CHIAMATE
Oggetto: vendita di beni di consumo.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 18 All'udienza del 10.7.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 concessionaria al fine di far accertare la sussistenza dei vizi relativi Controparte_1 all'autovettura NC Y (Tg. FJ194SZ) e ottenere la sostituzione integrale della stessa con altra autovettura della medesima marca e cilindrata, ma di diverso modello.
A sostegno della domanda, rappresentava che nel mese di luglio 2017 acquistava una NC Y, con motore GPL, dalla concessionaria convenuta al prezzo di €16.100,00, di Controparte_1 cui €3.050,00 venivano pagati in contanti e l'importo residuo veniva corrisposto con finanziamento (n. 5258430) con la FCA BANK, con decorrenza dal 15.10.2017 e scadenza al
15.03.2021, per n. 42 rate mensili di €309,00 ciascuno.
In particolare, rappresentava che l'autovettura le veniva consegnata nel mese di settembre 2017 e che veniva immatricolata in data 15.09.2017, con targa FJ194SZ.
Tuttavia, dal mese di aprile 2018 la stessa iniziava a presentare diversi problemi di funzionamento che ne impedivano l'utilizzo: si accendeva sul cruscotto la spia “avaria motore” e conseguentemente quest'ultimo “entrava in protezione”, non rispondendo più al comando dell'acceleratore sino a fermarsi all'improvviso. Pertanto, veniva immediatamente rappresentato il vizio al concessionario venditore che, in data 4.4.2018, tratteneva il mezzo e lo riconsegnava il giorno successivo, rassicurando che il problema era stato risolto e che non si sarebbe ripresentato.
Tuttavia, in data 10.4.2018 l'autovettura ripresentava lo stesso vizio e nuovamente veniva riportata al venditore, il quale provvedeva in data 11.04.2018 a consegnarla all'officina autorizzata NC Gruppo Eco Liri. In tale circostanza, l'autofficina restituiva il mezzo dopo una settimana, segnalando di aver provveduto su un altro problema che l'autovettura presentava sul sensore e, nel riconsegnarla, il responsabile rassicurava che il mezzo era perfettamente funzionante.
Due giorni dopo l'attrice rappresentava di aver riconsegnato l'autovettura al Gruppo Eco Liri in quanto, nuovamente, si riaccendeva la spia motore e appariva una nuova anomalia, relativa al condotto di aspirazione, la quale rendeva necessaria la sostituzione del collettore di aspirazione, del condotto di aspirazione, della guarnizione tenuta e MPI_Ver, come da Controparte_6 fattura del 20.04.2018.
Il mezzo, dunque, veniva riconsegnato all'attrice in data 21.4.2018; tuttavia, dopo due giorni, in pagina 3 di 18 data 23.4.2018, si riaccendeva nuovamente la spia motore. Pertanto, l'attrice riconsegnava l'autovettura all' che, stante il ripetersi della stessa anomalia, apriva un Controparte_7
Cont Ticket all'ufficio tecnico della , il quale disponeva la visione immediata della vettura da parte dello specialista. In seguito all'apertura del Ticket, l'autovettura veniva visionata in data Cont 24.4.2018, lo stesso giorno veniva pubblicata da un'azione di risanamento – aggiornamento software – e veniva riconsegnata all'attrice in data 4.5.2018, circostanza in cui l'attrice veniva a conoscenza del fatto che la NC presentava anche un vizio di costruzione alla centralina.
Stante il malfunzionamento del mezzo ed i disagi subiti, l'attrice in data 26.04.2018 presentava reclamo al servizio clienti della (prot. N. 35586969), a cui la non intendeva dare CP_8 CP_8 seguito.
Altresì, per la quinta volta, in data 12.05.2018, alle ore 22:15, a Terracina, il mezzo, condotto da
, il figlio neopatentato dell'attrice, si fermava all'improvviso ripresentando lo Controparte_9 stesso malfunzionamento: spia motore accesa. L'attrice, giunta sul posto, chiamava il carroattrezzi, il IG.re , il quale ritirava l'autovettura e la riconsegnava Persona_1 all' in data 14.05.2018. Controparte_7
Pertanto, l'attrice presentava nuovamente reclamo al servizio cliente NC (prot. N. 35601843); tuttavia, la stessa rappresentava che non riceveva informazioni circa lo stato dell'autovettura, né dall'Autofficina Gruppo Eco Liri né dall' In particolare, affermava di aver Controparte_1 ricevuto tre sms dal servizio clienti: precisamente, il 04.06.2018 “gentile Cliente la sua segnalazione n. 35601843 ci stiamo adoperando per poterle rispondere nel più breve tempo possibile “; il 06.06.2018 “la informiamo che la sua vettura risulta in collaudo “; il 12.06.2018
“ gentile cliente per la sua segnalazione 35601843 la informiamo che la sua vettura risulta in collaudo”.
L'attrice, inoltre, specificava che: 1) dal mese aprile 2018 non aveva più utilizzato la propria autovettura, essendo stata costretta a ricorrere ad un'automobile di cortesia, con motore a benzina, sostenendo elevati costi di circa € 300,00 al mese per il carburante, che incidevano negativamente sul monoreddito familiare del marito;
2) nonostante l'inutilizzabilità dell'autovettura, continuava a pagare la rata mensile del finanziamento di €309,00.
In diritto, deduceva che la concessionaria era tenuta alla sostituzione Controparte_1 dell'autoveicolo acquistato, in quanto il bene presentava vizi tali da renderlo non conforme al contratto di vendita. In particolare, parte attrice evidenziava che il venditore era tenuto a pagina 4 di 18 consegnare beni conformi al contratto di vendita, ossia idonei all'uso cui servono abitualmente beni dello stesso tipo, corrispondenti alla descrizione fornita, dotati delle qualità promesse dal venditore, delle prestazioni abituali per beni della stessa natura e, ove pattuito, anche idonei all'uso particolare voluto dal consumatore. Tutti requisiti che, secondo l'assunto attoreo,
l'autovettura NC oggetto di causa non possedeva. L'attrice, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvedere: Accertati i vizi che rendono l'autovettura NC Y Tg FJ194SZ non conforme al contratto di vendita, come previsto dal Codice del Consumo, condannare li venditore, in persona dell'amministratore p.t., a sostituire li mezzo NC Y Controparte_1
Tg FJ194 SZ con altro nuovo, funzionante e conforme alle qualità del contratto di vendita, oltre al pagamento di tutti i danni materiali per li consumo di carburante pari ad €300,00 al mese, da aprile 2018 sino alla data della sentenza, e non patrimoniali conseguenti al mancato utilizzo del mezzo e per i disagi psicologici patiti per l'inaffidabilità del mezzo questi ultimi da quantificare in €5.000,00 o in quella maggiore o minore somma ad accertarsi ni corso di lite o anche da liquidarsi ni via equitativa in favore della sig.ra ”. Parte_1
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando tutto quanto dedotto da Controparte_1 parte attrice ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stata evocata in giudizio in luogo della evidenziando che: 1) la vendita del bene oggetto di causa Controparte_5 era intercorsa tra quest'ultima e l'attrice, con l'intermediazione della 2) la Controparte_1 fattura di vendita del veicolo recante n. 291 del 15.09.2017 risultava intestata ed indirizzata alla
; 3) il tenore letterale dell'atto di citazione evidenziava il rapporto intercorso tra Parte_1
l'attrice e la risultando quindi del tutto evidente l'errore di parte attrice Controparte_5 nell'evocare in giudizio soggetto estraneo al rapporto contrattuale.
Pertanto, la concessionaria chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_1 la e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa Controparte_5 autorizzazione alla chiamata del terzo ni causa ex art. 269 c.p.c., con sede in San Controparte_5
Giorgio a Liri (FR) via Ausonia Km 10.200 :- in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto rigettare la domanda attorea svolta Controparte_1 nei suoi confronti con conseguente estromissione dal giudizio;
- nel merito, senza rinunciare all'eccezione preliminare sopra svolta, rigettare al domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e non provata;
- in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, dichiarare al
pagina 5 di 18 tenuta a rispondere dei vizi lamentati dall'attrice sul bene compravenduto Controparte_5 condannandola a provvedere alla sua sostituzione ed al risarcimento dei danni patiti dall'attrice
e di quanto sarà riconosciuto ni suo favore;
- in via ulteriormente gradata nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare al tenuta a manlevare Controparte_5
l' da ogni avversa pretesa e per l'effetto condannarla ni persona del suo legale Controparte_1 rapp.te pro tempore alla restituzione di quanto verrà statuito ni Sentenza a suo carico ed ni favore dell'attrice; Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Disposto il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa del terzo, regolarmente effettuata la notifica nei confronti della quest'ultima si Controparte_5 costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 14.2.2019, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito.
Preliminarmente, eccepiva a sua volta la propria carenza di legittimazione passiva e proponeva istanza di chiamata in causa della società produttrice dell'autoveicolo oggetto di causa, la
[...]
, rilevando l'assenza di una propria responsabilità in relazione ai vizi e/o difetti CP_4 lamentati da parte attrice. In particolare, rappresentava di aver effettuato degli interventi sulla vettura oggetto di causa, eseguendo in maniera puntuale e scrupolosa le indicazioni della casa madre, la e che i vizi e/o difetti lamentati dalla erano dei vizi di Controparte_4 Parte_1
Cont produzione, in quanto tali attribuibili esclusivamente alla , società produttrice dell'auto in questione.
Più nel dettaglio, esponeva che l'attrice si era recata presso l'officina della di Controparte_5
Latina per la prima volta in data 11.04.2018, lamentando che la propria vettura presentava l'anomalia “spia motore accesa”. In tale occasione, la rappresentava che la diagnosi CP_5
Witech della segnalava che era da sostituire il collettore aspirazione: pertanto, Controparte_4 provvedeva alla sostituzione, riconsegnando l'autovettura perfettamente funzionante.
In data 23.04.2018, la si ripresentava presso l'officina della lamentando Parte_1 Controparte_5 la presenza della stessa anomalia: pertanto, non essendo stato il primo intervento risolutivo, veniva aperto, come da procedura, un ticket all'ufficio tecnico della che attivava Controparte_4 il Responsabile Prodotto, il IG. In particolare, secondo le indicazioni della Persona_2
occorreva effettuare un aggiornamento software, che doveva essere risolutivo. Controparte_4
La società , così, effettuava l'aggiornamento del software, che risultava risolutivo e, CP_5 in tale circostanza, l'attrice provvedeva a ritirare la propria autovettura solo a seguito di un pagina 6 di 18 colloquio con il tecnico della Controparte_4
Infine, in data 14.05.2018 l'autovettura NC Y di parte attrice veniva portata nuovamente su carro attrezzi presso l'officina della che apriva il ticket con l'ufficio tecnico della Controparte_5
In tale occasione, su indicazioni di si procedeva alla Controparte_4 Controparte_4 sostituzione della centralina iniezione, del corpo farfallato, del pedale dell'acceleratore e dell'elettrovalvola. In data 18.06.2018 l'officina della terminava gli interventi e Controparte_5
l'autovettura veniva dichiarata conforme e perfettamente funzionante da parte della CP_4
e, dunque, pronta per essere riconsegnata.
[...]
A tal proposito, parte convenuta evidenziava che, a seguito dell'ultimo intervento eseguito,
l'autovettura risultava ancora giacente presso l'officina della non per difetti di Controparte_5 conformità o malfunzionamenti, bensì per volontà della stessa attrice, in ragione della pendenza del presente giudizio. Precisava, inoltre, che la aveva più volte comunicato alla Controparte_5
che il veicolo era perfettamente funzionante e pronto per il ritiro, avvertendo che, in Parte_1 caso contrario, sarebbero state addebitate le spese di sosta. Di conseguenza, chiedeva che, nell'eventuale accoglimento della domanda attorea di risarcimento danni, il Giudice tenesse conto anche di tali costi, imputabili all'inerzia della controparte.
Riteneva infondata e priva di riscontro probatorio la circostanza – dedotta da parte attrice nell'atto introduttivo – secondo cui l'autovettura sarebbe 'assurdamente in fase di collaudo'.
Precisava, al contrario, di aver eseguito una serie di interventi in garanzia senza addebitare alcun costo alla cliente, mettendole altresì a disposizione, per tutta la durata dell'assistenza, un'auto di cortesia. Rappresentava, pertanto, che gli interventi erano stati effettuati in modo corretto e puntuale, nel rispetto delle direttive tecniche impartite da e con l'obiettivo di Controparte_4 restituire un veicolo perfettamente funzionante e conforme. A riprova di quanto affermato, depositava in atti le relative commesse di riparazione nonché gli esiti delle diagnosi effettuate sul veicolo, dalle quali emergevano le istruzioni ricevute dal Team Tecnico di Controparte_4
In diritto, contestava ed impugnava l'avversa richiesta di sostituzione del mezzo in questione, nonché la connessa richiesta di risarcimento danni, rassegnando le seguenti conclusioni “- in via preliminare, fissarsi altra udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., per consentire, nei termini di legge, la chiamata in causa della in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con sede in Corso G. Agnelli, n. 200, 10135 Torino;
- in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto del tutto infondate in fatto ed in
pagina 7 di 18 diritto e comunque non provate, oltre che generiche;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiararsi la società in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, esclusivo soggetto tenuto a rispondere dei vizi e/o difetti presenti sull'autovettura NC Y, targata FJ194SZ, di proprietà della sig.ra Parte_1
e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, alla sostituzione del mezzo ed al pagamento di quanto eventualmente dovuto a parte attrice a titolo di risarcimento dei danni, in relazione ai fatti del presente giudizio, mandando comunque esente da ogni responsabilità e/o onere economico la in via Controparte_5 ulteriormente gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare la CP_4 CP_5 da ogni avversa pretesa e per l'effetto condannarla alla restituzione di quanto verrà
[...] statuito in sentenza a suo carico ed in favore dell'attrice. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge”.
Disposto il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa della quest'ultima si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_4
28.06.2019, impugnando e contestando ogni e qualsivoglia addebito di responsabilità, in fatto ed in diritto.
In primo luogo, eccepiva l'infondatezza delle doglianze sollevate da parte attrice in ordine alla presunta inidoneità dell'autovettura all'uso cui era destinata. Al riguardo, evidenziava che dalla documentazione versata in atti risultava che la NC Y oggetto di causa, alla data dell'aprile
2018, aveva già percorso 12.513 chilometri in un arco temporale di pochi mesi dall'immatricolazione, con una media di circa 1.800 chilometri mensili. Deduceva, altresì, che: 1) non risultava configurabile un danno patrimoniale, atteso che l'attrice non aveva subito alcun esborso, in quanto l'autovettura era stata, di volta in volta, riparata in garanzia e poiché l'attrice aveva sempre ottenuto un'altra autovettura di cortesia durante i periodi di ricovero della NC
Ypsilon; 2) era del tutto pretestuosa e priva di fondamento la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al consumo di carburante dell'auto di cortesia, sia perché la garanzia prevedeva la fornitura di un'auto di cortesia e non la fornitura del carburante, sia perché la domanda appariva generica e non provata. Aggiungeva, altresì, che la richiesta avanzata dall'attrice di rimborso del carburante 'da aprile 2018 sino alla data della sentenza' risultava infondata, atteso che già in data
18.04.2018 era stata comunicata alla stessa l'avvenuta riparazione dell'autovettura e il ripristino pagina 8 di 18 del suo corretto funzionamento, con contestuale invito al ritiro del mezzo. Inoltre, in pari data, risultava la restituzione dell'auto di cortesia alla La dunque, Controparte_5 Controparte_4 rappresentava che la riparazione dell'autovettura ed il suo perfetto funzionamento sin da aprile
2018 escludevano il preteso diritto alla sostituzione invocato dall'attrice. In ogni caso, osservava che tale sostituzione appariva del tutto sproporzionata e eccessivamente onerosa rispetto alla riparazione effettuata, anche in considerazione dell'utilizzo già avvenuto del veicolo per oltre
12.000 chilometri entro il medesimo mese di aprile 2018. Si opponeva, inoltre, all'accoglimento della domanda risarcitoria per danno non patrimoniale, rilevando l'insussistenza del requisito della gravità dell'offesa nonché la genericità della domanda stessa, priva di specifica allegazione e di prova idonea.
Infine, sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla
atteso che ai sensi del Codice del Consumo unico legittimato passivo rispetto alla CP_5 domanda fondata sui vizi della cosa venduta era il diretto venditore e che, nonostante CP_4 fosse intervenuta mediante propri Ispettori di prodotto allo scopo di individuare l'origine del Cont vizio, gli interventi di riparazione erano stati eseguiti da in autonomia. Per cui, CP_5 rimaneva estranea alle modalità e alle tempistiche di riparazione e perfino alla correttezza degli interventi eseguiti.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso, si conclude chiedendo che
Ill.mo Tribunale adito voglia: - rigettare le domande attoree per tutto quanto ex adverso dedotto con l'odierna costituzione;
- rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande Controparte_5 attoree, accertare e dichiarare l'eventuale responsabilità concorrente di - con Controparte_5 vittoria di onorari e spese come per legge”.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di
CTU, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 10.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Preliminarmente, merita di trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla in favore della Difatti, dalla documentazione Controparte_1 Controparte_5 versata agli atti risulta che il contratto di acquisto dell'autovettura oggetto di causa veniva stipulato dall'odierna attrice con la in qualità di venditore, laddove l' Controparte_5 CP_1 operava in qualità di mera intermediatrice. Tanto si evince, innanzitutto, dalla proposta di
[...]
pagina 9 di 18 acquisto sottoscritta dall'attrice presso l' in data 17.07.2017, in calce alla quale Controparte_1 espressamente si legge “detta proposta sarà valida solo dietro espressa accettazione della società venditrice”, nonché dal contratto di mandato stipulato tra la e la Controparte_1 [...]
(doc. 4 del fascicolo di parte convenuta), con cui quest'ultima conferiva alla prima CP_5
“mandato ad intermediare la vendita” con i clienti finali, a fronte del riconoscimento di una provvigione. Nello stesso senso depongono, inoltre, la fattura avente ad oggetto l'acquisto del veicolo, intestata alla unitamente alla circostanza che l'interlocuzione Controparte_5 successivamente al manifestarsi dei problemi di funzionamento del mezzo sia effettivamente intercorsa tra l'odierna attrice e la Controparte_5
Correttamente, dunque, la società convenuta ha chiamato in causa la venditrice Controparte_5 dell'automobile oggetto di causa, indicata quale soggetto dotato di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta.
Va quindi rammentato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “Se il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere in vizio di ultrapetizione. Ciò perché si tratta d'individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. In tale caso, si ha, dunque, un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo - perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto viene a inserirsi nel tema di tale controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha dedotto a carico del convenuto - sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo” (Cass. Civ., sez. I, 10.5.2017, n. 11450)
Ne deriva che le domande originariamente proposte nei confronti della devono Controparte_1 reputarsi automaticamente estese nei confronti della terza chiamata Controparte_5
A sua volta, poi, la ha evocato in giudizio la , casa madre Controparte_5 Controparte_4 dell'autovettura; ciò ha consentito, sulla base dell'art. 131 del Codice del Consumo,
l'instaurazione di un meccanismo di “chiamata in garanzia a catena”. Difatti, la predetta norma, prevedendo il diritto di regresso del venditore, consente a quest'ultimo di agire contro altri soggetti della catena di distribuzione (produttori, fornitori, altri venditori, intermediari), quando il pagina 10 di 18 difetto di conformità del bene è addebitabile a loro.
Ciò chiarito, nel merito le domande attoree non sono suscettibili di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'attrice ha chiesto l'accertamento della sussistenza dei vizi relativi all'autovettura NC Y (Tg.
FJ194SZ) e la condanna della – domanda da reputarsi, per quanto detto, Controparte_1 automaticamente estesa nei confronti della – alla sostituzione della predetta Controparte_5 autovettura con altra della medesima marca e cilindrata, ma di diverso modello.
Ha altresì richiesto la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 300,00 mensili a titolo di rimborso per il carburante relativo all'uso dell'autovettura di cortesia concessa dall'officina con decorrenza dal mese di aprile 2018 sino alla data della sentenza, e dei CP_5 danni non patrimoniali connessi al mancato godimento del veicolo acquistato e ai disagi psicologici derivanti dalla reiterata inaffidabilità dello stesso, quantificati in € 5.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
In diritto, si osserva come risulti pacifico che la vendita dell'autovettura sia avvenuta da parte di un operatore commerciale in favore di una persona fisica che ha acquistato il bene per finalità estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Ne consegue l'applicazione della disciplina prevista dal Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005), quale normativa speciale dettata a tutela del consumatore. Infatti, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita vi è una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica, nel senso che, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 ss.), potendosi applicare quella contenuta nel codice civile solo per quanto non previsto dal codice del consumo (cfr. Cass. n. 13148/2020; Cass. n. 14775/2019;
Cass. n. 22728/2018).
Ciò posto, nella vendita di beni di consumo il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 129, comma 1, d.lgs. n. 206/2005). Il difetto di conformità è escluso soltanto se il consumatore, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza del difetto ovvero non poteva ignorarlo con l'uso dell'ordinaria diligenza (art. 129, comma 3, d.lgs. n. 206 del 2005). In relazione ai rimedi esperibili dal consumatore, l'art. 130 cod. cons. – nella formulazione ratione temporis vigente – prevede che “il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o pagina 11 di 18 sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9”. Il comma 7 stabilisce, poi, che la risoluzione può essere richiesta “ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”. Dall'esame della lettura della normativa sopra richiamata emerge, in sostanza, un ordine gerarchico tra i rimedi utilizzabili dal compratore in caso di difetto di conformità del bene.
Dunque, il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 appena menzionato, i quali però sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine. Il consumatore potrà innanzitutto chiedere al venditore la riparazione ovvero la sostituzione del bene (rimedi primari) e, solo alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà pretendere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (rimedi secondari).
Quindi, solo quando la sostituzione o la riparazione siano impossibili o eccessivamente onerose, oppure il venditore non abbia riparato o sostituito il bene entro un congruo termine dalla richiesta o, da ultimo, quando la sostituzione o la riparazione effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, questi potrà richiedere, sempre a sua scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. In caso di mancato rispetto di tale ordine gerarchico dei rimedi, la conseguenza è l'impossibilità di esaminare la domanda proposta, avente ad oggetto i rimedi secondari. Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, occorre evidenziare che il consumatore è tenuto a dimostrare che nel bene ricevuto in consegna è presente e si è manifestato, entro i due anni successivi alla consegna stessa, un difetto di conformità e che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato. Tale onere è alleggerito nel caso in cui il difetto di conformità si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla consegna, secondo la versione vigente ratione temporis dell'art. 132, comma 3, cod. cons.. In questo caso, trova applicazione la c.d. presunzione legale relativa di preesistenza del difetto, in forza della quale si presume che qualsiasi difetto di conformità manifestatosi entro sei mesi dalla consegna del bene esistesse già a tale data, salva l'incompatibilità di tale ipotesi con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Questa previsione normativa non solleva comunque l'attore dall'onere di allegare e di provare il difetto di conformità.
pagina 12 di 18 Da tali premesse, discende che era onere dell'attrice allegare e provare l'esistenza del difetto di conformità dedotto in giudizio.
Ebbene, gli accertamenti tecnici compiuti dal c.t.u. hanno consentito di appurare come i malfunzionamenti denunciati dalla siano stati integralmente risolti per effetto degli Parte_1 interventi effettuati in garanzia dalla società venditrice.
Più nel dettaglio, a partire dal primo malfunzionamento dell'autovettura oggetto di causa – verificatosi in data 4.4.2018, allorché il veicolo non rispondeva più al comando dell'acceleratore sino ad arrestarsi improvvisamente, a causa di un'avaria al motore e della conseguente attivazione della modalità di protezione – il titolare della concessionaria venditrice tratteneva il mezzo per effettuare le necessarie verifiche e lo riconsegnava il giorno seguente, 5.4.2018.
Successivamente, in data 11.04.2018, si verificava un secondo episodio di malfunzionamento, a seguito del quale l'autovettura veniva affidata alla che la tratteneva fino al Controparte_5
21.04.2018 per eseguire accertamenti tecnici e gli opportuni interventi riparativi. In tale occasione, venivano riscontrati problemi al collettore di aspirazione, con conseguente sostituzione del condotto di aspirazione e della relativa guarnizione di tenuta
Giova evidenziare che i predetti lavori venivano eseguiti in regime di garanzia e alla Parte_1 veniva, altresì, consegnata una vettura di cortesia dal 13.04.2018, che restituiva in data
21.04.2018.
In relazione al terzo malfunzionamento dell'autovettura, verificatosi in data 23.04.2018, si ripresentava il problema della segnalazione 'spia avaria motore accesa'. Il veicolo veniva, pertanto, nuovamente trattenuto dalla sino al 4.05.2018, data in cui l'attrice Controparte_5 provvedeva al ritiro. Anche in tale circostanza venivano effettuati interventi in regime di garanzia e fornita, fino al 3.05.2018, un'autovettura di cortesia.
Infine, a seguito dell'ultimo episodio di malfunzionamento, avvenuto in data 12.05.2018,
l'autovettura veniva ricoverata presso il centro assistenza in data 14.05.2018. In tale CP_5 occasione, la terza chiamata in causa provvedeva a sostituire la centralina, il corpo farfallato, il potenziometro dell'acceleratore e l'elettrovalvola.
A conclusione dell'intervento, in data 18.06.2018, il veicolo risultava riparato e perfettamente funzionante, pronto per la riconsegna alla proprietaria. Tuttavia, quest'ultima non ne disponeva il ritiro, stante l'instaurazione del presente giudizio.
Il CTU incaricato, a seguito di un'ispezione generale dell'autovettura da ferma e di un primo test pagina 13 di 18 diagnostico computerizzato, effettuato con strumentazione Witech 2.0 di casa madre, ha eseguito diverse prove su strada, per complessivi 21km, in cui l'autovettura è stata provata in condizioni di traffico cittadino e su strada di scorrimento. Infine, il consulente ha specificato di aver lasciato l'autovettura in moto, ferma, con motore al minimo, per circa 20 minuti, al termine dei quali è stata effettuata una seconda diagnosi computerizzata, sempre con strumentazione Witech 2.0
In particolare, il consulente tecnico ha documentato che le prove effettuate, nonché le diagnosi strumentali eseguite, non hanno evidenziato alcun problema a carico dei vari sistemi dell'autovettura e che, allo stato degli accertamenti effettuati, la stessa risulta essere perfettamente funzionante e, pertanto, non presentare più i vizi originariamente lamentati dalla
. Parte_1
Il CTU ha, altresì, escluso un eventuale danno dell'attrice per le spese sostenute nel periodo di ricovero dell'autovettura nell' Infatti, ha specificato che i lavori effettuati sul Controparte_7 mezzo venivano eseguiti dalla in regime di garanzia e che, in occasione dei vari Controparte_5 ricoveri del mezzo in officina, all'attrice veniva assegnata un'autovettura di cortesia;
pertanto, nel periodo dal 4.04.2018 al 18.06.2018, data in cui la restituiva l'autovettura di cortesia Parte_1 rifiutandosi di ritirare l'autovettura di sua proprietà, per l'intervenuta causa civile, la Parte_1 non risulta aver subito alcun danno per maggiori spese sostenute e dovute alla necessità di circolare con un altro veicolo sostitutivo.
In definitiva, sulla base delle risultanze peritali, è emerso che: 1) i vizi lamentati dall'attrice e originariamente sussistenti non sono riconducibili a interventi di manutenzione ordinaria, essendo comprovati dai lavori di riparazione eseguiti presso l'officina di Latina;
2) le Controparte_5 prove eseguite sull'autovettura, sotto la supervisione del consulente tecnico d'ufficio, unitamente alle diagnosi computerizzate, non hanno rilevato alcun malfunzionamento o anomalia ai vari sistemi del veicolo, il quale risulta pertanto perfettamente funzionante e privo dei vizi originariamente denunciati;
3) i lavori di riparazione sono stati effettuati in regime di garanzia e, durante i ricoveri in officina, alla proprietaria è stata fornita una vettura di cortesia;
4) nel periodo compreso tra il 4 aprile 2018 e il 18 giugno 2018, data in cui la ha restituito la vettura Parte_1 di cortesia ma non ha ritirato la NC Y di sua proprietà a causa del contenzioso in corso, non è emerso alcun danno derivante da maggiori spese connesse all'utilizzo di un veicolo sostitutivo.
Orbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche pagina 14 di 18 dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
In conclusione, alla luce delle risultanze peritali e dell'onere probatorio incombente sull'acquirente, non risulta fornita prova della persistenza dei vizi denunciati successivamente agli interventi riparativi eseguiti sul veicolo. La consulenza tecnica d'ufficio ha, infatti, accertato che l'autovettura è stata sottoposta a idonee operazioni di riparazione che hanno eliminato i difetti originari, rendendo il mezzo conforme ed esente da qualsivoglia vizio, perfettamente idoneo all'utilizzo. Pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di accertamento della sussistenza dei vizi e, di conseguenza, della richiesta di sostituzione dell'autovettura NC Y.
L'acquirente, infatti, non può richiedere la sostituzione dell'autovettura difettosa se a seguito dell'intervento in garanzia le anomalie di funzionamento sono state superate, sicché l'integrale riparazione del veicolo, effettuata dalla società convenuta, non consente di accogliere la domanda attorea. In altri termini, non è stata fornita dall'attrice, cui incombeva l'onere probatorio, adeguata dimostrazione circa la persistenza di vizi tali da rendere il veicolo inidoneo all'uso cui era destinato. Al contrario, emerge con chiarezza che il mezzo risultava perfettamente funzionante sin dalla data del 18 giugno 2018, antecedente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio avvenuta il 21 giugno 2018. Tale circostanza esclude l'esistenza di un inadempimento grave e rilevante da parte della venditrice, la quale risulta essere intervenuta nel corso del rapporto contrattuale mediante riparazioni in garanzia sul veicolo oggetto di compravendita. In
pagina 15 di 18 definitiva, deve ritenersi che il veicolo oggetto di causa, al momento della verifica tecnica eseguita dal consulente dell'ufficio, non presentava i difetti denunciati dall'attrice. Risulta, inoltre, che la è sempre tempestivamente intervenuta ad ogni richiesta di Controparte_5 riparazione dell'attrice, rendendo il mezzo perfettamente funzionante, senza che la Parte_1 nulla abbia allegato e provato in ordine ad eventuali notevoli inconvenienti arrecati dalle riparazioni. Non può, quindi, evidentemente accogliersi la pretesa attorea volta a conseguire la sostituzione dell'autoveicolo, risultando comprovata l'integrale riparazione del mezzo già a partire dal 18.06.2018.
Parimenti deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno, giacché la ha Parte_1 potuto beneficiare, per l'intero arco temporale necessario all'esecuzione delle riparazioni, della disponibilità gratuita di un'autovettura di cortesia fornita dalla senza aver allegato Controparte_5
e dimostrato l'esistenza di un danno effettivo derivante da maggiori oneri economici connessi all'utilizzo di un veicolo sostitutivo. Analogamente, nulla può essere riconosciuto in relazione al periodo successivo al 18.06.2018, poiché l'attrice, nonostante la riparazione dell'autovettura, ha deliberatamente scelto di non provvedere al ritiro del mezzo, risultato perfettamente funzionante.
Quanto, poi, all'unica voce di danno quantificata dal CTU, identificata nella svalutazione commerciale subita dal mezzo durante la sosta forzata in officina, trattasi di pregiudizio non oggetto della domanda risarcitoria di parte attrice, la quale si è limitata a richiedere il danno conseguente al consumo del carburante e il danno non patrimoniale cagionato dall'indisponibilità del mezzo e dal disagio psicologico asseritamente patito.
Sotto quest'ultimo profilo, poi, del tutto generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio si appalesa la domanda relativa al risarcimento del c.d. danno non patrimoniale, non essendo stata raggiunta dalla parte attrice la prova del danno che lamenta di aver subito.
Come noto, infatti, la risarcibilità del danno non patrimoniale trova fondamento nell'art. 2059
c.c., e secondo l'interpretazione fornita dai giudici di legittimità, presuppone che sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona e per una ingiustizia costituzionalmente garantita.
Pertanto, non possono essere risarcite tutte le lesioni alla persona ovvero tutti i pregiudizi non patrimoniali, ma soltanto quelli che realizzano un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. La gravità dell'offesa, poi, costituisce requisito ulteriore per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili. Il diritto deve risultare inciso oltre una certa soglia minima, essendo necessario che il fatto illecito,
pagina 16 di 18 o l'inadempimento, abbia cagionato un serio pregiudizio. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua un bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, ed entrambi i requisiti devono coesistere ed essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.
In definitiva, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili alla persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile -sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.- anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, poiché il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza;
c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi (cfr., ex multis, Cass.
Civ. sez. L, 24.10.2018, n. 26996). La risarcibilità del danno non patrimoniale, inoltre, è subordinata all'assolvimento dell'onere della prova, da parte del soggetto che ne invoca l'applicabilità, poiché il danno non patrimoniale risarcibile, al pari di quello patrimoniale, è il danno conseguenza (non il danno-evento, vale a dire la lesione in sé di una situazione soggettiva o più in generale di un interesse protetto dall'ordinamento) ed è onere della parte allegare e comprovare il tipo di pregiudizio asseritamente subito, nonché la ricorrenza del rapporto di causalità rispetto alla condotta illecita o all'inadempimento assunto a fondamento del danno.
Orbene, nel caso di specie la domanda, così come formulata, non è sufficientemente specifica, né adeguatamente documentata, caratterizzandosi per l'assenza di idonea allegazione e prova del pregiudizio subito, non essendo stata dimostrata né la gravità e la concreta lesione di un interesse costituzionalmente tutelato, né il rapporto causale tra l'evento e il danno stesso. Di conseguenza, la domanda non può trovare accoglimento.
Alla stregua di quanto esposto e considerato, si impone in definitiva l'integrale rigetto delle domande attoree.
Resta conseguentemente assorbita la domanda di manleva spiegata in via subordinata dalla
[...]
Cont nei confronti della . CP_5
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa pagina 17 di 18 complessità, ed applicando i valori minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate. Va precisato, da ultimo, che l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite anche in favore delle società terze chiamate, giacché
“In base al principio di causazione, congiunto a quello della soccombenza che governa la distribuzione delle spese legali, le spese processuali sostenute dal terzo evocato in causa dal convenuto devono essere a carico dell'attore quando la convocazione del terzo è necessaria rispetto alle argomentazioni dell'attore e tali argomentazioni si rivelano infondate e ciò indipendentemente dal fatto che l'attore non abbia mosso alcuna rivendicazione nei confronti del terzo” (Cass. Civ., sez. III, 07.03.2024 , n. 6144).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
- rigetta integralmente le domande proposte da;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 [...]
nonché della delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 CP_5 Controparte_4 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi quanto alla in favore dell'avv. Giovanni Di Legge, dichiaratosi antistatario. Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 10 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 18 di 18
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3730/2018
All'udienza del 10 luglio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Di Legge Giovanni ha depositato le note sostitutive di Controparte_1 udienza in data 7.7.2025;
- Per l'avv. Salera Sandro ha depositato le note sostitutive di udienza in data CP_2
7.7.2025;
- Per (già , l'avv. Scialoja Enrico ha depositato le Controparte_3 Controparte_4 note sostitutive di udienza in data 9.7.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3730/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gabriella Guglielmo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina (LT), Via dei
Cappuccini 40, giusta delega in calce al presente atto giusta delega in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
Contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Legge ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Priverno (LT), Via S. Antonio n. 2, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Nonché
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Salera ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo procuratore in Cassino (FR), Corso della Repubblica, n. 12803043, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata in atti;
(p.i ) in persona del suo procuratore speciale pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Scialoja ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 187, giusta procura alle liti in atti;
TERZE CHIAMATE
Oggetto: vendita di beni di consumo.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 18 All'udienza del 10.7.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 concessionaria al fine di far accertare la sussistenza dei vizi relativi Controparte_1 all'autovettura NC Y (Tg. FJ194SZ) e ottenere la sostituzione integrale della stessa con altra autovettura della medesima marca e cilindrata, ma di diverso modello.
A sostegno della domanda, rappresentava che nel mese di luglio 2017 acquistava una NC Y, con motore GPL, dalla concessionaria convenuta al prezzo di €16.100,00, di Controparte_1 cui €3.050,00 venivano pagati in contanti e l'importo residuo veniva corrisposto con finanziamento (n. 5258430) con la FCA BANK, con decorrenza dal 15.10.2017 e scadenza al
15.03.2021, per n. 42 rate mensili di €309,00 ciascuno.
In particolare, rappresentava che l'autovettura le veniva consegnata nel mese di settembre 2017 e che veniva immatricolata in data 15.09.2017, con targa FJ194SZ.
Tuttavia, dal mese di aprile 2018 la stessa iniziava a presentare diversi problemi di funzionamento che ne impedivano l'utilizzo: si accendeva sul cruscotto la spia “avaria motore” e conseguentemente quest'ultimo “entrava in protezione”, non rispondendo più al comando dell'acceleratore sino a fermarsi all'improvviso. Pertanto, veniva immediatamente rappresentato il vizio al concessionario venditore che, in data 4.4.2018, tratteneva il mezzo e lo riconsegnava il giorno successivo, rassicurando che il problema era stato risolto e che non si sarebbe ripresentato.
Tuttavia, in data 10.4.2018 l'autovettura ripresentava lo stesso vizio e nuovamente veniva riportata al venditore, il quale provvedeva in data 11.04.2018 a consegnarla all'officina autorizzata NC Gruppo Eco Liri. In tale circostanza, l'autofficina restituiva il mezzo dopo una settimana, segnalando di aver provveduto su un altro problema che l'autovettura presentava sul sensore e, nel riconsegnarla, il responsabile rassicurava che il mezzo era perfettamente funzionante.
Due giorni dopo l'attrice rappresentava di aver riconsegnato l'autovettura al Gruppo Eco Liri in quanto, nuovamente, si riaccendeva la spia motore e appariva una nuova anomalia, relativa al condotto di aspirazione, la quale rendeva necessaria la sostituzione del collettore di aspirazione, del condotto di aspirazione, della guarnizione tenuta e MPI_Ver, come da Controparte_6 fattura del 20.04.2018.
Il mezzo, dunque, veniva riconsegnato all'attrice in data 21.4.2018; tuttavia, dopo due giorni, in pagina 3 di 18 data 23.4.2018, si riaccendeva nuovamente la spia motore. Pertanto, l'attrice riconsegnava l'autovettura all' che, stante il ripetersi della stessa anomalia, apriva un Controparte_7
Cont Ticket all'ufficio tecnico della , il quale disponeva la visione immediata della vettura da parte dello specialista. In seguito all'apertura del Ticket, l'autovettura veniva visionata in data Cont 24.4.2018, lo stesso giorno veniva pubblicata da un'azione di risanamento – aggiornamento software – e veniva riconsegnata all'attrice in data 4.5.2018, circostanza in cui l'attrice veniva a conoscenza del fatto che la NC presentava anche un vizio di costruzione alla centralina.
Stante il malfunzionamento del mezzo ed i disagi subiti, l'attrice in data 26.04.2018 presentava reclamo al servizio clienti della (prot. N. 35586969), a cui la non intendeva dare CP_8 CP_8 seguito.
Altresì, per la quinta volta, in data 12.05.2018, alle ore 22:15, a Terracina, il mezzo, condotto da
, il figlio neopatentato dell'attrice, si fermava all'improvviso ripresentando lo Controparte_9 stesso malfunzionamento: spia motore accesa. L'attrice, giunta sul posto, chiamava il carroattrezzi, il IG.re , il quale ritirava l'autovettura e la riconsegnava Persona_1 all' in data 14.05.2018. Controparte_7
Pertanto, l'attrice presentava nuovamente reclamo al servizio cliente NC (prot. N. 35601843); tuttavia, la stessa rappresentava che non riceveva informazioni circa lo stato dell'autovettura, né dall'Autofficina Gruppo Eco Liri né dall' In particolare, affermava di aver Controparte_1 ricevuto tre sms dal servizio clienti: precisamente, il 04.06.2018 “gentile Cliente la sua segnalazione n. 35601843 ci stiamo adoperando per poterle rispondere nel più breve tempo possibile “; il 06.06.2018 “la informiamo che la sua vettura risulta in collaudo “; il 12.06.2018
“ gentile cliente per la sua segnalazione 35601843 la informiamo che la sua vettura risulta in collaudo”.
L'attrice, inoltre, specificava che: 1) dal mese aprile 2018 non aveva più utilizzato la propria autovettura, essendo stata costretta a ricorrere ad un'automobile di cortesia, con motore a benzina, sostenendo elevati costi di circa € 300,00 al mese per il carburante, che incidevano negativamente sul monoreddito familiare del marito;
2) nonostante l'inutilizzabilità dell'autovettura, continuava a pagare la rata mensile del finanziamento di €309,00.
In diritto, deduceva che la concessionaria era tenuta alla sostituzione Controparte_1 dell'autoveicolo acquistato, in quanto il bene presentava vizi tali da renderlo non conforme al contratto di vendita. In particolare, parte attrice evidenziava che il venditore era tenuto a pagina 4 di 18 consegnare beni conformi al contratto di vendita, ossia idonei all'uso cui servono abitualmente beni dello stesso tipo, corrispondenti alla descrizione fornita, dotati delle qualità promesse dal venditore, delle prestazioni abituali per beni della stessa natura e, ove pattuito, anche idonei all'uso particolare voluto dal consumatore. Tutti requisiti che, secondo l'assunto attoreo,
l'autovettura NC oggetto di causa non possedeva. L'attrice, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvedere: Accertati i vizi che rendono l'autovettura NC Y Tg FJ194SZ non conforme al contratto di vendita, come previsto dal Codice del Consumo, condannare li venditore, in persona dell'amministratore p.t., a sostituire li mezzo NC Y Controparte_1
Tg FJ194 SZ con altro nuovo, funzionante e conforme alle qualità del contratto di vendita, oltre al pagamento di tutti i danni materiali per li consumo di carburante pari ad €300,00 al mese, da aprile 2018 sino alla data della sentenza, e non patrimoniali conseguenti al mancato utilizzo del mezzo e per i disagi psicologici patiti per l'inaffidabilità del mezzo questi ultimi da quantificare in €5.000,00 o in quella maggiore o minore somma ad accertarsi ni corso di lite o anche da liquidarsi ni via equitativa in favore della sig.ra ”. Parte_1
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando tutto quanto dedotto da Controparte_1 parte attrice ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stata evocata in giudizio in luogo della evidenziando che: 1) la vendita del bene oggetto di causa Controparte_5 era intercorsa tra quest'ultima e l'attrice, con l'intermediazione della 2) la Controparte_1 fattura di vendita del veicolo recante n. 291 del 15.09.2017 risultava intestata ed indirizzata alla
; 3) il tenore letterale dell'atto di citazione evidenziava il rapporto intercorso tra Parte_1
l'attrice e la risultando quindi del tutto evidente l'errore di parte attrice Controparte_5 nell'evocare in giudizio soggetto estraneo al rapporto contrattuale.
Pertanto, la concessionaria chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_1 la e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa Controparte_5 autorizzazione alla chiamata del terzo ni causa ex art. 269 c.p.c., con sede in San Controparte_5
Giorgio a Liri (FR) via Ausonia Km 10.200 :- in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto rigettare la domanda attorea svolta Controparte_1 nei suoi confronti con conseguente estromissione dal giudizio;
- nel merito, senza rinunciare all'eccezione preliminare sopra svolta, rigettare al domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e non provata;
- in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, dichiarare al
pagina 5 di 18 tenuta a rispondere dei vizi lamentati dall'attrice sul bene compravenduto Controparte_5 condannandola a provvedere alla sua sostituzione ed al risarcimento dei danni patiti dall'attrice
e di quanto sarà riconosciuto ni suo favore;
- in via ulteriormente gradata nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare al tenuta a manlevare Controparte_5
l' da ogni avversa pretesa e per l'effetto condannarla ni persona del suo legale Controparte_1 rapp.te pro tempore alla restituzione di quanto verrà statuito ni Sentenza a suo carico ed ni favore dell'attrice; Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Disposto il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa del terzo, regolarmente effettuata la notifica nei confronti della quest'ultima si Controparte_5 costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 14.2.2019, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito.
Preliminarmente, eccepiva a sua volta la propria carenza di legittimazione passiva e proponeva istanza di chiamata in causa della società produttrice dell'autoveicolo oggetto di causa, la
[...]
, rilevando l'assenza di una propria responsabilità in relazione ai vizi e/o difetti CP_4 lamentati da parte attrice. In particolare, rappresentava di aver effettuato degli interventi sulla vettura oggetto di causa, eseguendo in maniera puntuale e scrupolosa le indicazioni della casa madre, la e che i vizi e/o difetti lamentati dalla erano dei vizi di Controparte_4 Parte_1
Cont produzione, in quanto tali attribuibili esclusivamente alla , società produttrice dell'auto in questione.
Più nel dettaglio, esponeva che l'attrice si era recata presso l'officina della di Controparte_5
Latina per la prima volta in data 11.04.2018, lamentando che la propria vettura presentava l'anomalia “spia motore accesa”. In tale occasione, la rappresentava che la diagnosi CP_5
Witech della segnalava che era da sostituire il collettore aspirazione: pertanto, Controparte_4 provvedeva alla sostituzione, riconsegnando l'autovettura perfettamente funzionante.
In data 23.04.2018, la si ripresentava presso l'officina della lamentando Parte_1 Controparte_5 la presenza della stessa anomalia: pertanto, non essendo stato il primo intervento risolutivo, veniva aperto, come da procedura, un ticket all'ufficio tecnico della che attivava Controparte_4 il Responsabile Prodotto, il IG. In particolare, secondo le indicazioni della Persona_2
occorreva effettuare un aggiornamento software, che doveva essere risolutivo. Controparte_4
La società , così, effettuava l'aggiornamento del software, che risultava risolutivo e, CP_5 in tale circostanza, l'attrice provvedeva a ritirare la propria autovettura solo a seguito di un pagina 6 di 18 colloquio con il tecnico della Controparte_4
Infine, in data 14.05.2018 l'autovettura NC Y di parte attrice veniva portata nuovamente su carro attrezzi presso l'officina della che apriva il ticket con l'ufficio tecnico della Controparte_5
In tale occasione, su indicazioni di si procedeva alla Controparte_4 Controparte_4 sostituzione della centralina iniezione, del corpo farfallato, del pedale dell'acceleratore e dell'elettrovalvola. In data 18.06.2018 l'officina della terminava gli interventi e Controparte_5
l'autovettura veniva dichiarata conforme e perfettamente funzionante da parte della CP_4
e, dunque, pronta per essere riconsegnata.
[...]
A tal proposito, parte convenuta evidenziava che, a seguito dell'ultimo intervento eseguito,
l'autovettura risultava ancora giacente presso l'officina della non per difetti di Controparte_5 conformità o malfunzionamenti, bensì per volontà della stessa attrice, in ragione della pendenza del presente giudizio. Precisava, inoltre, che la aveva più volte comunicato alla Controparte_5
che il veicolo era perfettamente funzionante e pronto per il ritiro, avvertendo che, in Parte_1 caso contrario, sarebbero state addebitate le spese di sosta. Di conseguenza, chiedeva che, nell'eventuale accoglimento della domanda attorea di risarcimento danni, il Giudice tenesse conto anche di tali costi, imputabili all'inerzia della controparte.
Riteneva infondata e priva di riscontro probatorio la circostanza – dedotta da parte attrice nell'atto introduttivo – secondo cui l'autovettura sarebbe 'assurdamente in fase di collaudo'.
Precisava, al contrario, di aver eseguito una serie di interventi in garanzia senza addebitare alcun costo alla cliente, mettendole altresì a disposizione, per tutta la durata dell'assistenza, un'auto di cortesia. Rappresentava, pertanto, che gli interventi erano stati effettuati in modo corretto e puntuale, nel rispetto delle direttive tecniche impartite da e con l'obiettivo di Controparte_4 restituire un veicolo perfettamente funzionante e conforme. A riprova di quanto affermato, depositava in atti le relative commesse di riparazione nonché gli esiti delle diagnosi effettuate sul veicolo, dalle quali emergevano le istruzioni ricevute dal Team Tecnico di Controparte_4
In diritto, contestava ed impugnava l'avversa richiesta di sostituzione del mezzo in questione, nonché la connessa richiesta di risarcimento danni, rassegnando le seguenti conclusioni “- in via preliminare, fissarsi altra udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., per consentire, nei termini di legge, la chiamata in causa della in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con sede in Corso G. Agnelli, n. 200, 10135 Torino;
- in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto del tutto infondate in fatto ed in
pagina 7 di 18 diritto e comunque non provate, oltre che generiche;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiararsi la società in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, esclusivo soggetto tenuto a rispondere dei vizi e/o difetti presenti sull'autovettura NC Y, targata FJ194SZ, di proprietà della sig.ra Parte_1
e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, alla sostituzione del mezzo ed al pagamento di quanto eventualmente dovuto a parte attrice a titolo di risarcimento dei danni, in relazione ai fatti del presente giudizio, mandando comunque esente da ogni responsabilità e/o onere economico la in via Controparte_5 ulteriormente gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare la CP_4 CP_5 da ogni avversa pretesa e per l'effetto condannarla alla restituzione di quanto verrà
[...] statuito in sentenza a suo carico ed in favore dell'attrice. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge”.
Disposto il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa della quest'ultima si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_4
28.06.2019, impugnando e contestando ogni e qualsivoglia addebito di responsabilità, in fatto ed in diritto.
In primo luogo, eccepiva l'infondatezza delle doglianze sollevate da parte attrice in ordine alla presunta inidoneità dell'autovettura all'uso cui era destinata. Al riguardo, evidenziava che dalla documentazione versata in atti risultava che la NC Y oggetto di causa, alla data dell'aprile
2018, aveva già percorso 12.513 chilometri in un arco temporale di pochi mesi dall'immatricolazione, con una media di circa 1.800 chilometri mensili. Deduceva, altresì, che: 1) non risultava configurabile un danno patrimoniale, atteso che l'attrice non aveva subito alcun esborso, in quanto l'autovettura era stata, di volta in volta, riparata in garanzia e poiché l'attrice aveva sempre ottenuto un'altra autovettura di cortesia durante i periodi di ricovero della NC
Ypsilon; 2) era del tutto pretestuosa e priva di fondamento la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al consumo di carburante dell'auto di cortesia, sia perché la garanzia prevedeva la fornitura di un'auto di cortesia e non la fornitura del carburante, sia perché la domanda appariva generica e non provata. Aggiungeva, altresì, che la richiesta avanzata dall'attrice di rimborso del carburante 'da aprile 2018 sino alla data della sentenza' risultava infondata, atteso che già in data
18.04.2018 era stata comunicata alla stessa l'avvenuta riparazione dell'autovettura e il ripristino pagina 8 di 18 del suo corretto funzionamento, con contestuale invito al ritiro del mezzo. Inoltre, in pari data, risultava la restituzione dell'auto di cortesia alla La dunque, Controparte_5 Controparte_4 rappresentava che la riparazione dell'autovettura ed il suo perfetto funzionamento sin da aprile
2018 escludevano il preteso diritto alla sostituzione invocato dall'attrice. In ogni caso, osservava che tale sostituzione appariva del tutto sproporzionata e eccessivamente onerosa rispetto alla riparazione effettuata, anche in considerazione dell'utilizzo già avvenuto del veicolo per oltre
12.000 chilometri entro il medesimo mese di aprile 2018. Si opponeva, inoltre, all'accoglimento della domanda risarcitoria per danno non patrimoniale, rilevando l'insussistenza del requisito della gravità dell'offesa nonché la genericità della domanda stessa, priva di specifica allegazione e di prova idonea.
Infine, sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla
atteso che ai sensi del Codice del Consumo unico legittimato passivo rispetto alla CP_5 domanda fondata sui vizi della cosa venduta era il diretto venditore e che, nonostante CP_4 fosse intervenuta mediante propri Ispettori di prodotto allo scopo di individuare l'origine del Cont vizio, gli interventi di riparazione erano stati eseguiti da in autonomia. Per cui, CP_5 rimaneva estranea alle modalità e alle tempistiche di riparazione e perfino alla correttezza degli interventi eseguiti.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso, si conclude chiedendo che
Ill.mo Tribunale adito voglia: - rigettare le domande attoree per tutto quanto ex adverso dedotto con l'odierna costituzione;
- rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande Controparte_5 attoree, accertare e dichiarare l'eventuale responsabilità concorrente di - con Controparte_5 vittoria di onorari e spese come per legge”.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di
CTU, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 10.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Preliminarmente, merita di trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla in favore della Difatti, dalla documentazione Controparte_1 Controparte_5 versata agli atti risulta che il contratto di acquisto dell'autovettura oggetto di causa veniva stipulato dall'odierna attrice con la in qualità di venditore, laddove l' Controparte_5 CP_1 operava in qualità di mera intermediatrice. Tanto si evince, innanzitutto, dalla proposta di
[...]
pagina 9 di 18 acquisto sottoscritta dall'attrice presso l' in data 17.07.2017, in calce alla quale Controparte_1 espressamente si legge “detta proposta sarà valida solo dietro espressa accettazione della società venditrice”, nonché dal contratto di mandato stipulato tra la e la Controparte_1 [...]
(doc. 4 del fascicolo di parte convenuta), con cui quest'ultima conferiva alla prima CP_5
“mandato ad intermediare la vendita” con i clienti finali, a fronte del riconoscimento di una provvigione. Nello stesso senso depongono, inoltre, la fattura avente ad oggetto l'acquisto del veicolo, intestata alla unitamente alla circostanza che l'interlocuzione Controparte_5 successivamente al manifestarsi dei problemi di funzionamento del mezzo sia effettivamente intercorsa tra l'odierna attrice e la Controparte_5
Correttamente, dunque, la società convenuta ha chiamato in causa la venditrice Controparte_5 dell'automobile oggetto di causa, indicata quale soggetto dotato di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta.
Va quindi rammentato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “Se il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere in vizio di ultrapetizione. Ciò perché si tratta d'individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. In tale caso, si ha, dunque, un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo - perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto viene a inserirsi nel tema di tale controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha dedotto a carico del convenuto - sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo” (Cass. Civ., sez. I, 10.5.2017, n. 11450)
Ne deriva che le domande originariamente proposte nei confronti della devono Controparte_1 reputarsi automaticamente estese nei confronti della terza chiamata Controparte_5
A sua volta, poi, la ha evocato in giudizio la , casa madre Controparte_5 Controparte_4 dell'autovettura; ciò ha consentito, sulla base dell'art. 131 del Codice del Consumo,
l'instaurazione di un meccanismo di “chiamata in garanzia a catena”. Difatti, la predetta norma, prevedendo il diritto di regresso del venditore, consente a quest'ultimo di agire contro altri soggetti della catena di distribuzione (produttori, fornitori, altri venditori, intermediari), quando il pagina 10 di 18 difetto di conformità del bene è addebitabile a loro.
Ciò chiarito, nel merito le domande attoree non sono suscettibili di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'attrice ha chiesto l'accertamento della sussistenza dei vizi relativi all'autovettura NC Y (Tg.
FJ194SZ) e la condanna della – domanda da reputarsi, per quanto detto, Controparte_1 automaticamente estesa nei confronti della – alla sostituzione della predetta Controparte_5 autovettura con altra della medesima marca e cilindrata, ma di diverso modello.
Ha altresì richiesto la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 300,00 mensili a titolo di rimborso per il carburante relativo all'uso dell'autovettura di cortesia concessa dall'officina con decorrenza dal mese di aprile 2018 sino alla data della sentenza, e dei CP_5 danni non patrimoniali connessi al mancato godimento del veicolo acquistato e ai disagi psicologici derivanti dalla reiterata inaffidabilità dello stesso, quantificati in € 5.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
In diritto, si osserva come risulti pacifico che la vendita dell'autovettura sia avvenuta da parte di un operatore commerciale in favore di una persona fisica che ha acquistato il bene per finalità estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Ne consegue l'applicazione della disciplina prevista dal Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005), quale normativa speciale dettata a tutela del consumatore. Infatti, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita vi è una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica, nel senso che, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 ss.), potendosi applicare quella contenuta nel codice civile solo per quanto non previsto dal codice del consumo (cfr. Cass. n. 13148/2020; Cass. n. 14775/2019;
Cass. n. 22728/2018).
Ciò posto, nella vendita di beni di consumo il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 129, comma 1, d.lgs. n. 206/2005). Il difetto di conformità è escluso soltanto se il consumatore, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza del difetto ovvero non poteva ignorarlo con l'uso dell'ordinaria diligenza (art. 129, comma 3, d.lgs. n. 206 del 2005). In relazione ai rimedi esperibili dal consumatore, l'art. 130 cod. cons. – nella formulazione ratione temporis vigente – prevede che “il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o pagina 11 di 18 sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9”. Il comma 7 stabilisce, poi, che la risoluzione può essere richiesta “ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”. Dall'esame della lettura della normativa sopra richiamata emerge, in sostanza, un ordine gerarchico tra i rimedi utilizzabili dal compratore in caso di difetto di conformità del bene.
Dunque, il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 appena menzionato, i quali però sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine. Il consumatore potrà innanzitutto chiedere al venditore la riparazione ovvero la sostituzione del bene (rimedi primari) e, solo alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà pretendere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (rimedi secondari).
Quindi, solo quando la sostituzione o la riparazione siano impossibili o eccessivamente onerose, oppure il venditore non abbia riparato o sostituito il bene entro un congruo termine dalla richiesta o, da ultimo, quando la sostituzione o la riparazione effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, questi potrà richiedere, sempre a sua scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. In caso di mancato rispetto di tale ordine gerarchico dei rimedi, la conseguenza è l'impossibilità di esaminare la domanda proposta, avente ad oggetto i rimedi secondari. Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, occorre evidenziare che il consumatore è tenuto a dimostrare che nel bene ricevuto in consegna è presente e si è manifestato, entro i due anni successivi alla consegna stessa, un difetto di conformità e che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato. Tale onere è alleggerito nel caso in cui il difetto di conformità si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla consegna, secondo la versione vigente ratione temporis dell'art. 132, comma 3, cod. cons.. In questo caso, trova applicazione la c.d. presunzione legale relativa di preesistenza del difetto, in forza della quale si presume che qualsiasi difetto di conformità manifestatosi entro sei mesi dalla consegna del bene esistesse già a tale data, salva l'incompatibilità di tale ipotesi con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Questa previsione normativa non solleva comunque l'attore dall'onere di allegare e di provare il difetto di conformità.
pagina 12 di 18 Da tali premesse, discende che era onere dell'attrice allegare e provare l'esistenza del difetto di conformità dedotto in giudizio.
Ebbene, gli accertamenti tecnici compiuti dal c.t.u. hanno consentito di appurare come i malfunzionamenti denunciati dalla siano stati integralmente risolti per effetto degli Parte_1 interventi effettuati in garanzia dalla società venditrice.
Più nel dettaglio, a partire dal primo malfunzionamento dell'autovettura oggetto di causa – verificatosi in data 4.4.2018, allorché il veicolo non rispondeva più al comando dell'acceleratore sino ad arrestarsi improvvisamente, a causa di un'avaria al motore e della conseguente attivazione della modalità di protezione – il titolare della concessionaria venditrice tratteneva il mezzo per effettuare le necessarie verifiche e lo riconsegnava il giorno seguente, 5.4.2018.
Successivamente, in data 11.04.2018, si verificava un secondo episodio di malfunzionamento, a seguito del quale l'autovettura veniva affidata alla che la tratteneva fino al Controparte_5
21.04.2018 per eseguire accertamenti tecnici e gli opportuni interventi riparativi. In tale occasione, venivano riscontrati problemi al collettore di aspirazione, con conseguente sostituzione del condotto di aspirazione e della relativa guarnizione di tenuta
Giova evidenziare che i predetti lavori venivano eseguiti in regime di garanzia e alla Parte_1 veniva, altresì, consegnata una vettura di cortesia dal 13.04.2018, che restituiva in data
21.04.2018.
In relazione al terzo malfunzionamento dell'autovettura, verificatosi in data 23.04.2018, si ripresentava il problema della segnalazione 'spia avaria motore accesa'. Il veicolo veniva, pertanto, nuovamente trattenuto dalla sino al 4.05.2018, data in cui l'attrice Controparte_5 provvedeva al ritiro. Anche in tale circostanza venivano effettuati interventi in regime di garanzia e fornita, fino al 3.05.2018, un'autovettura di cortesia.
Infine, a seguito dell'ultimo episodio di malfunzionamento, avvenuto in data 12.05.2018,
l'autovettura veniva ricoverata presso il centro assistenza in data 14.05.2018. In tale CP_5 occasione, la terza chiamata in causa provvedeva a sostituire la centralina, il corpo farfallato, il potenziometro dell'acceleratore e l'elettrovalvola.
A conclusione dell'intervento, in data 18.06.2018, il veicolo risultava riparato e perfettamente funzionante, pronto per la riconsegna alla proprietaria. Tuttavia, quest'ultima non ne disponeva il ritiro, stante l'instaurazione del presente giudizio.
Il CTU incaricato, a seguito di un'ispezione generale dell'autovettura da ferma e di un primo test pagina 13 di 18 diagnostico computerizzato, effettuato con strumentazione Witech 2.0 di casa madre, ha eseguito diverse prove su strada, per complessivi 21km, in cui l'autovettura è stata provata in condizioni di traffico cittadino e su strada di scorrimento. Infine, il consulente ha specificato di aver lasciato l'autovettura in moto, ferma, con motore al minimo, per circa 20 minuti, al termine dei quali è stata effettuata una seconda diagnosi computerizzata, sempre con strumentazione Witech 2.0
In particolare, il consulente tecnico ha documentato che le prove effettuate, nonché le diagnosi strumentali eseguite, non hanno evidenziato alcun problema a carico dei vari sistemi dell'autovettura e che, allo stato degli accertamenti effettuati, la stessa risulta essere perfettamente funzionante e, pertanto, non presentare più i vizi originariamente lamentati dalla
. Parte_1
Il CTU ha, altresì, escluso un eventuale danno dell'attrice per le spese sostenute nel periodo di ricovero dell'autovettura nell' Infatti, ha specificato che i lavori effettuati sul Controparte_7 mezzo venivano eseguiti dalla in regime di garanzia e che, in occasione dei vari Controparte_5 ricoveri del mezzo in officina, all'attrice veniva assegnata un'autovettura di cortesia;
pertanto, nel periodo dal 4.04.2018 al 18.06.2018, data in cui la restituiva l'autovettura di cortesia Parte_1 rifiutandosi di ritirare l'autovettura di sua proprietà, per l'intervenuta causa civile, la Parte_1 non risulta aver subito alcun danno per maggiori spese sostenute e dovute alla necessità di circolare con un altro veicolo sostitutivo.
In definitiva, sulla base delle risultanze peritali, è emerso che: 1) i vizi lamentati dall'attrice e originariamente sussistenti non sono riconducibili a interventi di manutenzione ordinaria, essendo comprovati dai lavori di riparazione eseguiti presso l'officina di Latina;
2) le Controparte_5 prove eseguite sull'autovettura, sotto la supervisione del consulente tecnico d'ufficio, unitamente alle diagnosi computerizzate, non hanno rilevato alcun malfunzionamento o anomalia ai vari sistemi del veicolo, il quale risulta pertanto perfettamente funzionante e privo dei vizi originariamente denunciati;
3) i lavori di riparazione sono stati effettuati in regime di garanzia e, durante i ricoveri in officina, alla proprietaria è stata fornita una vettura di cortesia;
4) nel periodo compreso tra il 4 aprile 2018 e il 18 giugno 2018, data in cui la ha restituito la vettura Parte_1 di cortesia ma non ha ritirato la NC Y di sua proprietà a causa del contenzioso in corso, non è emerso alcun danno derivante da maggiori spese connesse all'utilizzo di un veicolo sostitutivo.
Orbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche pagina 14 di 18 dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
In conclusione, alla luce delle risultanze peritali e dell'onere probatorio incombente sull'acquirente, non risulta fornita prova della persistenza dei vizi denunciati successivamente agli interventi riparativi eseguiti sul veicolo. La consulenza tecnica d'ufficio ha, infatti, accertato che l'autovettura è stata sottoposta a idonee operazioni di riparazione che hanno eliminato i difetti originari, rendendo il mezzo conforme ed esente da qualsivoglia vizio, perfettamente idoneo all'utilizzo. Pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di accertamento della sussistenza dei vizi e, di conseguenza, della richiesta di sostituzione dell'autovettura NC Y.
L'acquirente, infatti, non può richiedere la sostituzione dell'autovettura difettosa se a seguito dell'intervento in garanzia le anomalie di funzionamento sono state superate, sicché l'integrale riparazione del veicolo, effettuata dalla società convenuta, non consente di accogliere la domanda attorea. In altri termini, non è stata fornita dall'attrice, cui incombeva l'onere probatorio, adeguata dimostrazione circa la persistenza di vizi tali da rendere il veicolo inidoneo all'uso cui era destinato. Al contrario, emerge con chiarezza che il mezzo risultava perfettamente funzionante sin dalla data del 18 giugno 2018, antecedente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio avvenuta il 21 giugno 2018. Tale circostanza esclude l'esistenza di un inadempimento grave e rilevante da parte della venditrice, la quale risulta essere intervenuta nel corso del rapporto contrattuale mediante riparazioni in garanzia sul veicolo oggetto di compravendita. In
pagina 15 di 18 definitiva, deve ritenersi che il veicolo oggetto di causa, al momento della verifica tecnica eseguita dal consulente dell'ufficio, non presentava i difetti denunciati dall'attrice. Risulta, inoltre, che la è sempre tempestivamente intervenuta ad ogni richiesta di Controparte_5 riparazione dell'attrice, rendendo il mezzo perfettamente funzionante, senza che la Parte_1 nulla abbia allegato e provato in ordine ad eventuali notevoli inconvenienti arrecati dalle riparazioni. Non può, quindi, evidentemente accogliersi la pretesa attorea volta a conseguire la sostituzione dell'autoveicolo, risultando comprovata l'integrale riparazione del mezzo già a partire dal 18.06.2018.
Parimenti deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno, giacché la ha Parte_1 potuto beneficiare, per l'intero arco temporale necessario all'esecuzione delle riparazioni, della disponibilità gratuita di un'autovettura di cortesia fornita dalla senza aver allegato Controparte_5
e dimostrato l'esistenza di un danno effettivo derivante da maggiori oneri economici connessi all'utilizzo di un veicolo sostitutivo. Analogamente, nulla può essere riconosciuto in relazione al periodo successivo al 18.06.2018, poiché l'attrice, nonostante la riparazione dell'autovettura, ha deliberatamente scelto di non provvedere al ritiro del mezzo, risultato perfettamente funzionante.
Quanto, poi, all'unica voce di danno quantificata dal CTU, identificata nella svalutazione commerciale subita dal mezzo durante la sosta forzata in officina, trattasi di pregiudizio non oggetto della domanda risarcitoria di parte attrice, la quale si è limitata a richiedere il danno conseguente al consumo del carburante e il danno non patrimoniale cagionato dall'indisponibilità del mezzo e dal disagio psicologico asseritamente patito.
Sotto quest'ultimo profilo, poi, del tutto generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio si appalesa la domanda relativa al risarcimento del c.d. danno non patrimoniale, non essendo stata raggiunta dalla parte attrice la prova del danno che lamenta di aver subito.
Come noto, infatti, la risarcibilità del danno non patrimoniale trova fondamento nell'art. 2059
c.c., e secondo l'interpretazione fornita dai giudici di legittimità, presuppone che sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona e per una ingiustizia costituzionalmente garantita.
Pertanto, non possono essere risarcite tutte le lesioni alla persona ovvero tutti i pregiudizi non patrimoniali, ma soltanto quelli che realizzano un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. La gravità dell'offesa, poi, costituisce requisito ulteriore per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili. Il diritto deve risultare inciso oltre una certa soglia minima, essendo necessario che il fatto illecito,
pagina 16 di 18 o l'inadempimento, abbia cagionato un serio pregiudizio. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua un bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, ed entrambi i requisiti devono coesistere ed essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.
In definitiva, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili alla persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile -sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.- anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, poiché il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza;
c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi (cfr., ex multis, Cass.
Civ. sez. L, 24.10.2018, n. 26996). La risarcibilità del danno non patrimoniale, inoltre, è subordinata all'assolvimento dell'onere della prova, da parte del soggetto che ne invoca l'applicabilità, poiché il danno non patrimoniale risarcibile, al pari di quello patrimoniale, è il danno conseguenza (non il danno-evento, vale a dire la lesione in sé di una situazione soggettiva o più in generale di un interesse protetto dall'ordinamento) ed è onere della parte allegare e comprovare il tipo di pregiudizio asseritamente subito, nonché la ricorrenza del rapporto di causalità rispetto alla condotta illecita o all'inadempimento assunto a fondamento del danno.
Orbene, nel caso di specie la domanda, così come formulata, non è sufficientemente specifica, né adeguatamente documentata, caratterizzandosi per l'assenza di idonea allegazione e prova del pregiudizio subito, non essendo stata dimostrata né la gravità e la concreta lesione di un interesse costituzionalmente tutelato, né il rapporto causale tra l'evento e il danno stesso. Di conseguenza, la domanda non può trovare accoglimento.
Alla stregua di quanto esposto e considerato, si impone in definitiva l'integrale rigetto delle domande attoree.
Resta conseguentemente assorbita la domanda di manleva spiegata in via subordinata dalla
[...]
Cont nei confronti della . CP_5
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa pagina 17 di 18 complessità, ed applicando i valori minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate. Va precisato, da ultimo, che l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite anche in favore delle società terze chiamate, giacché
“In base al principio di causazione, congiunto a quello della soccombenza che governa la distribuzione delle spese legali, le spese processuali sostenute dal terzo evocato in causa dal convenuto devono essere a carico dell'attore quando la convocazione del terzo è necessaria rispetto alle argomentazioni dell'attore e tali argomentazioni si rivelano infondate e ciò indipendentemente dal fatto che l'attore non abbia mosso alcuna rivendicazione nei confronti del terzo” (Cass. Civ., sez. III, 07.03.2024 , n. 6144).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
- rigetta integralmente le domande proposte da;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 [...]
nonché della delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 CP_5 Controparte_4 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi quanto alla in favore dell'avv. Giovanni Di Legge, dichiaratosi antistatario. Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 10 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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