Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/05/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9002/2017 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 19.5.2025, la seguente
Parte_1 nel procedimento di II grado iscritto al n. 9002/2017 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , elettivamente domiciliata Parte_2 P.IVA_1 in Foggia alla Piazza Umberto Giordano 37, presso lo studio dell'avv.
Stefania Nicoletta Tota
- PARTE APPELLANTE –
CONTRO
, c.f. Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma alla Viale Desiderato Pietri 36, presso lo studio dell'avv. Antonella De Santis
- PARTE APPELLATA-
Avverso: la sentenza n. 435/2017 emessa dal Giudice di Pace di Lucera, depositata in data 19.09.2017 e non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Organismo di mediazione ha impugnato la sentenza Parte_2 indicata in epigrafe con la quale il Giudice di Pace di Lucera, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 98/2016, emesso in favore dell'organismo di
- Seconda Sezione civile -
mediazione, dell'importo di € 503,64, oltre interessi e spese dovuti a titolo di indennità di mediazione, per un presunto frazionamento del credito unitario. Con
, ritualmente costituitasi, ha contestato le Controparte_1 argomentazioni sottese all'impugnazione e ha insistito per la conferma della sentenza resa.
Istruita la causa in via meramente documentale, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato – subentrato nella titolarità del presente fascicolo solo dal 01.12.2022, in virtù del decreto di riassegnazione del Presidente del
Presidente di Sezione emesso nella medesima data – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
A fondamento del gravame, ha premesso che il Parte_2 credito originariamente ingiunto alla sig.ra Controparte_1 consisterebbe nella indennità di mediazione, dovuta ai sensi dell'art. 21, comma 3 del Regolamento ministeriale della Parte_2 all'organismo di mediazione a cui l'odierna appellata, in qualità di proprietaria di unità abitativa nel “Condominio Svevo” sito in Lucera alla Via
Fiorelli n.13, insieme ad altri condomini dello stabile, tutti assistiti dal proprio legale Avv.to Antonella De Santis, si sarebbero rivolti per risolvere bonariamente una controversia di “opposizione a delibera assembleare”.
Tanto posto, l'appellante si duole del mancato riconoscimento di detto credito per aver il Giudice di primo grado erroneamente ritenuto sussistente il frazionamento di un credito unitario, con la conseguenza che non era dovuto il pagamento dell'indennità anche da parte della Controparte_1
. Inoltre, a dire dell'appellante, il provvedimento oggetto di
[...] gravame sarebbe inficiato da nullità per aver il giudicante rilevato la questione relativa al frazionamento del credito unitario solo in sentenza, non consentendo così alle parti di dedurre sul punto, in violazione del principio del contraddittorio.
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- Seconda Sezione civile -
Si è costituita la parte appellata, la quale, nell'impugnare ogni avverso assunto, ha insistito per il rigetto dell'appello, stante la correttezza della sentenza emessa in primo grado.
Osserva il Tribunale, che la questione della presente controversia è l'esatta interpretazione e applicazione, tenuto conto delle peculiarità del caso in esame, della definizione di “unico centro di interessi”.
Sostiene la parte appellante che, nel caso di specie, ciascuna delle parti invitata a partecipare al procedimento sarebbe infatti portatrice di un proprio interesse a tutela della propria sfera patrimoniale e, quindi, chiamata a corrispondere la relativa indennità di mediazione. Parte appellante espone, di contro, come le parti chiamate in mediazione avevano avuto una posizione unitaria, avendo allegato le medesime difese, a mezzo del medesimo difensore, da contrapporsi a quella del Condominio che la procedura aveva invece avviato.
Il Tribunale osserva.
L'art. 34, comma 4 del D.M. 150/2023, entrato in vigore in data
15.11.2023, prevede che ai fini della corresponsione delle spese di avvio e delle indennità di mediazione, nonché della successiva indennità dovuta oltre il primo incontro, in ipotesi di successo della mediazione, quando più soggetti rappresentano un “unico centro di interessi” vengono considerati come un'unica parte dal responsabile dell'organismo. Si configura un unico centro di interessi laddove le parti siano portatrici di un interesse giuridico sostanziale astrattamente unitario tale che, rispetto all'oggetto dedotto in mediazione, non possa configurarsi una situazione di conflitto, anche solo potenziale, tra le parti medesime. Più precisamente, viene definito unico centro di interessi l'insieme di soggetti legittimati a proporre una domanda o a contraddire alla stessa come un'unica parte in assenza di interessi confliggenti in ordine alla contitolarità di un diritto unitario ed inscindibile sul piano sostanziale. Il requisito della necessaria assenza di conflitto di interesse, che deve sussistere in astratto, viene inteso nel senso che, in una determinata controversia avente il medesimo oggetto della mediazione, i soggetti che ritengono di istituire un unico centro di interessi devono essere
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portatori di un interesse giuridico che non può essere scisso e non potrà mai portarli ad assumere, fra loro, posizioni contrapposte.
Ciò posto, deve ritenersi che la verifica in ordine alla sussistenza di un unico centro di interessi, deve svolgersi avendo riguardo alle difese e domande spiegate nel relativo procedimento. Laddove più soggetti abbiano infatti partecipato al procedimento prospettando un'unica posizione difensiva e non avendo posizioni contrapposte, le stesse devono essere qualificate come unica parte ai fini della liquidazione delle spese della mediazione. Tale evenienza sussiste anche nel caso di specie, ove la sig.ra CP_1
, unitamente ad altri condomini, ovvero gli eredi di
[...] [...]
, , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, avevano impugnato, con le medesime ragioni di fatto e di Parte_3 diritto, la delibera assembleare del 31.05.2012 riguardante “la manutenzione dell'androne e delle scale nonché la sostituzione dell'impianto elevatore”, delibera che è stata oggetto della mediazione innanzi alla
[...]
Parte_2
Appare chiaro, che la delibera assembleare in discussione, perseguiva esclusivamente finalità di servizi e beni comuni, che non incidono, se non in via mediata, sull'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, ragione per le cui gli stessi si considerano un'unica parte e rappresentano un “unico centro d'interessi”.
Deve infatti nella specie operare il medesimo criterio di riparto delle spese che opera nel processo e che impone, in caso di costituzione di gruppi di condividenti con il medesimo difensore e la proposizione della medesima domanda, la condanna di detti soggetti quale parte unica.
Dalla disamina degli atti del procedimento di mediazione risulta infatti che tra le parti chiamate al procedimento di mediazione non vi era res litigiosa da comporre, avendo gli stessi partecipato al giudizio col medesimo difensore e avendo assunto le medesime posizioni. Il motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Ne deriva che, devono ritenersi illegittimamente emesse, sulla base del richiamato regolamento ed in virtù di quanto espressamente previsto nel
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verbale di mediazione, le fatture sulla base delle quali è stato ottenuto il provvedimento monitorio impugnato, poiché emesse non imputando un unico centro di interesse ai più soggetti istanti (quindi emettendo un'unica ulteriore fattura), ma considerando come diverse e distinte parti i singoli soggetti giuridici, moltiplicando indebitamente l'importo dovuto.
Per tali motivi, l'appello va rigettato con condanna dell'appellante, siccome soccombente (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), al rimborso delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ.
n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte
(e, dunque, esclusa la fase istruttoria poiché non espletata), ai valori medi
(art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia non superiore ad € 1.100,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.), da distrarsi in favore dell'avv.
Antonella De Santis, dichiaratasi antistataria.
Si dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R. 30.5.02 n.
115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
A) rigetta l'appello e, con emendata motivazione, conferma la sentenza di primo grado;
B) condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese di lite pari a € 462,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a., se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Antonella De Santis
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C) da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater TU n. 115 del 2002.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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