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Sentenza 18 gennaio 2026
Sentenza 18 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 18/01/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2026
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6431/2023 depositato il 13/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo, 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 64723 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 6431/2023, depositato il 13/10/2023, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 64723 del 30.12.2022 relativo ad IMU 2017, nei confronti del Comune di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza del 16 gennaio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato in data 30/03/2023, relativo ad IMU 2017.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Intervenuta decadenza e prescrizione;
2) Nullità e/o illegittimità dell'avviso di pagamento per nullità della notifica;
3) Errore sui mesi di possesso e conseguentemente di calcolo;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Catania, regolarmente chiamato in causa con ricorso, notificato a mezzo PEC, in data
27/05/2023, non risulta costituito in giudizio.
In data 12/12/2025, la parte ricorrente, ha depositato la sentenza n. 1926/2025.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Il termine di decadenza per l'anno d'imposta 2017 era del 31 dicembre 2022, termine differito al 26 marzo 2023 per effetto della sospensione dei termini, dal 08/03/2020 al 31/05/2020 disposta dall'art. 67 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Essendo l'atto impugnato notificato in data 30/03/2023, oltre il termine di decadenza, va accolta l'eccezione di intervenuta decadenza.
Assorbiti i restanti motivi del ricorso.
Trattandosi, comunque, di somme di cui non è dimostrato l'avvenuto pagamento, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese di giudizio compensate.
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6431/2023 depositato il 13/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo, 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 64723 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 6431/2023, depositato il 13/10/2023, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 64723 del 30.12.2022 relativo ad IMU 2017, nei confronti del Comune di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza del 16 gennaio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato in data 30/03/2023, relativo ad IMU 2017.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Intervenuta decadenza e prescrizione;
2) Nullità e/o illegittimità dell'avviso di pagamento per nullità della notifica;
3) Errore sui mesi di possesso e conseguentemente di calcolo;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Catania, regolarmente chiamato in causa con ricorso, notificato a mezzo PEC, in data
27/05/2023, non risulta costituito in giudizio.
In data 12/12/2025, la parte ricorrente, ha depositato la sentenza n. 1926/2025.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Il termine di decadenza per l'anno d'imposta 2017 era del 31 dicembre 2022, termine differito al 26 marzo 2023 per effetto della sospensione dei termini, dal 08/03/2020 al 31/05/2020 disposta dall'art. 67 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Essendo l'atto impugnato notificato in data 30/03/2023, oltre il termine di decadenza, va accolta l'eccezione di intervenuta decadenza.
Assorbiti i restanti motivi del ricorso.
Trattandosi, comunque, di somme di cui non è dimostrato l'avvenuto pagamento, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese di giudizio compensate.