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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 603/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 603/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAte_1 C.F._1
MARIAPAOLA CASTIGLIONE, elettivamente domiciliata presso il difensore in Trecate, Via Garibaldi n. 38
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. LUCIANA DAGNA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Torino, Via Susa, n. 56
RESISTENTE
Oggetto: lavoro dipendente privato – altre ipotesi - mobbing
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare che la signora è stata illegittimamente fatta oggetto PAte_1 di una condotta di mobbing ex art. 2087 c.c. nel periodo 01 febbraio 2020 – 31 gennaio 2021 da parte delle società resistente – Socio unico – Soggetta a Controparte_1 direzione e coordinamento di - in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, con sede legale in Novara Viale Roma n. 34 B C.F. e P.IVA e P.IVA_1 conseguentemente;
pagina 1 di 35 2) Accertare e dichiarare la responsabilità della società resistente Socio Controparte_3 unico – Soggetta e di -, in persona del legale CP_4 CP_5 CP_2 rappresentante pro tempore ex artt. 2043 - 2059 c.c. per il danno cagionato alla signora;
PAte_1
3) Accertare la legittimità delle dimissioni per giusta causa rassegnate dalla sig.ra PAte_1 in data 06.07.2021 e per l'effetto condannare la convenuta
[...]
- in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma pari ad € 3.799,77, indebitamente trattenuta a titolo di indennità di preavviso;
4) Per l'effetto condannare la convenuta – Socio unico – Controparte_1 [...]
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra in conseguenza PAte_1 dell'illegittimo comportamento datoriale corrispondenti ad EURO 22.876,25 o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito di apposita CTU medico legale;
5) Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”
Per parte resistente
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del lavoro,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso;
In via pregiudiziale
- Dichiarare l'improcedibilità delle domande di risarcimento del danno biologico e/o il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto respingere le domande di risarcimento Controparte_1 del danno non patrimoniale;
In via preliminare
- Respingere le domande della sig.ra per violazione del disposto dell'articolo 414 PAte_1
c pc
In via principale
- Respingere le domande della sig.ra in quanto infondata in fatto e in diritto per PAte_1 le ragioni sovraesposte.
In via istruttoria
- Respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi sopra esposti.
- Ammettere le prove per interrogatorio e testi, anche in materia contraria, sulle circostanze di fatto sopra articolate da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”,
In ogni caso pagina 2 di 35 con vittoria di spese diritti ed onorari di causa oltre 15% per spese generali”.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.11.2021, ha convenuto in giudizio la PAte_1 società a Socio Unico, già suo datore di lavoro, al fine di veder accertare Controparte_1
l'integrazione ai propri danni da parte della convenuta, in corso di attuazione del rapporto e in particolare nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 gennaio 2021, di condotte integranti la fattispecie del mobbing e, conseguentemente, al fine di veder accertare la giusta causa delle dimissioni da essa ricorrente rassegnate in data 6.7.2021, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'indennità di preavviso trattenuta e al risarcimento dei danni subiti dalla lavoratrice.
Si è costituita la società convenuta, resistendo integralmente alle domande avversarie.
La convenuta, in particolare, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità delle domande e, comunque, il difetto di legittimazione passiva della società, dal momento che il d. lgs. n. 38/2000, inserendo il danno biologico nel sistema di indennizzo e di sostegno da parte dell' ha previsto all'art. 13, co. 2, lett. a) l'indennizzabilità da parte di tale ente CP_7 del danno biologico sino al 6 %, il che renderebbe l' unico legittimato passivo alla CP_7 proposizione delle relative domande risarcitorie.
La convenuta ha altresì eccepito la genericità del ricorso, per avere la ricorrente addebitatole sporadiche condotte, ritenute insignificanti al fine dell'integrazione dell'illecito ascrittole, da leggersi, peraltro, nel drammatico contesto della pandemia da VI 19, che ha colpito in modo particolarmente duro le strutture sanitarie e residenziali per anziani, come quella in cui prestava servizio la ricorrente, con numerosi contagi sia fra gli ospiti sia fra il personale.
Nel merito, in ogni caso, ha contestato la narrativa dei fatti avversari, negando l'addebito di avere posto in essere condotte vessatorie, integranti illecito da parte del datore di lavoro, e riconducendo le dimissioni prestate dalla lavoratrice unicamente alle difficoltà dalla stessa manifestate in seguito al difficile periodo pandemico e, soprattutto, in seguito all'ingiustificata resistenza alle legittime scelte di riorganizzazione del lavoro da parte della società, subentrata da tempo al precedente gestore della residenza San Francesco, attuate a partire dall'inizio del 2020 a causa della prioritaria necessità, in precedenza, di gestire l'emergenza sanitaria.
La causa è stata istruita, oltre che sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante escussione di numerosi testimoni.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di sentire ulteriori testi, fra quelli indicati dalle parti, la causa è stata discussa all'udienza del 13.2.2025 e, di pagina 3 di 35 seguito, decisa con lettura del dispositivo di cui infra, con riserva della motivazione nei successivi 60 giorni.
***
1.
E' opportuno, in primo luogo, richiamare quanto agli illeciti datoriali che la ricorrente ritiene essere stati commessi ai suoi danni – il mobbing, ma anche lo straining, evocato nella memoria conclusiva - che la giurisprudenza, chiarita la “valenza meramente sociologica” di tali nozioni, ha chiarito che ciò che conta ai fini giuridici “è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l'art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio” (Cass., n. 31912/2024; n. 3692/2023).
La Corte di Cassazione ha ritenuto che è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima (Cass., n. 12437/2018; n. 26684/2017) e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 c.c., e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all'art. 1225 c.c., per il caso di dolo.
E' invece, configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass., n. 18164/2018). In particolare, al di là della denominazione, è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.
E', infatti, comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. pagina 4 di 35 20 giugno 2018, n. 16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile 2018, n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.).
Si resta, invece, al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosa o usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass. 29 gennaio 2013, n. 3028; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1509) o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972). La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che le condizioni ordinariamente usuranti dal punto di vista psichico (Cass. 3028/2013 cit. e, prima Cass. 21 ottobre 1997, n. 10361), per effetto della ricorrenza di contatti umani in un contesto organizzativo e gerarchico, per quanto possano eventualmente costituire fondamento per la tutela assicurativa pubblica (D.P.R. n. 1124 del 1965 e D.Lgs. n. 38 del 2000, nelle forme della c.d. "costrittività organizzativa"), non sono in sé ragione di responsabilità datoriale, se appunto non si ravvisino gli estremi della colpa comunque insiti nel disposto dell'art. 2087 c.c. Ed è evidente che, se il datore di lavoro abbia tenuto un comportamento consono al contesto, per escludere il danno dovrebbe in realtà vietarsi l'attività, il che non può essere se non quando la legge lo stabilisca (v. anche Cass. 1509/2021, cit.).
2.
Alla luce di quanto sopra, va rigettata l'eccezione di genericità del ricorso, proposta dalla parte resistente, ove volta a sollecitare la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi per la validità processuale dell'atto introduttivo (profilo non esplicitato dalla parte, ma rientrante nei poteri-doveri di verifica dell'Ufficio).
PAte ricorrente ha fatto riferimento a plurimi episodi, denunciando circostanze ed episodi in sé specifici, verificatisi nel corso di un ampio lasso di tempo, collocandoli in momenti e contesti precisamente descritti.
La resistente contesta, semmai, che episodi e situazioni siano da ricostruirsi secondo la narrativa fattane dalla ricorrente e, soprattutto, la riconducibilità a un inadempimento datoriale, riconducibilità che, secondo la società, la ricorrente ha inteso sostenere in modo generico e fumoso, senza reale aggancio concreto a quanto in effetti accaduto, contestazioni tutte che attengono già alla fondatezza delle domande.
E', d'altra parte, insito nel tipo di illecito addebitato al datore di lavoro che i singoli episodi possano non essere in sé illeciti, né significativi e magari neppure singolarmente denotanti un intento persecutorio da parte del datore di lavoro, dovendo essi, invece, essere ricondotti al quadro generale della vicenda lavorativa, al fine di valutarne la complessiva legittimità, tenuto conto dell'obbligo protettivo che grava sul datore di lavoro nei confronti dei lavoratori ai sensi dell'art. 2087 c.c. e considerando anche situazioni di “stress forzato”, purché riconducibili a colpa datoriale: valutazione in cui pagina 5 di 35 facilmente può manifestarsi una diversa prospettazione delle due parti contrapposte, la cui valutazione costituisce, appunto, l'oggetto del giudizio.
3.
Ciò premesso, le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.1.
La ricorrente ha denunciato, in primo luogo, un drastico peggioramento delle proprie condizioni lavorative, che lamenta essersi verificato a far data dalla fine del 2019, quando nella gestione della casa di cura, per un trentennio affidata a un esponente del clero piemontese guadagnatosi l'apprezzamento e la fiducia della ricorrente, subentrò una multinazionale francese, che acquisì, tramite Orpea Italia s.p.a., la totalità delle quote della diventandone socio unico. Controparte_1
La modifica direzionale è pacifica. E' pure pacifico che, con il subentro di il CP_2 personale operante nella San Francesco sia rimasto in forze e che PAte_2
– precedentemente responsabile del personale, sin dal 1990 – venne nominata
[...] direttore della struttura.
L'acquisizione, peraltro, risulta documentalmente avvenuta nel luglio del 2018, e non a fine 2019. Anche il subentro della alla direzione della struttura avvenne PAte_2 pressoché in concomitanza con il cambio di proprietà.
La stessa ricorrente ha rilevato come la situazione venne a precipitare in realtà a causa dello scatenarsi, all'inizio del 2020, dell'emergenza pandemica, che, come noto, produsse i propri devastanti effetti prima di tutto su luoghi di cura e case di riposo, ove erano ricoverati o risiedevano pressoché esclusivamente anziani ospiti.
La ricorrente lamenta, in primo luogo, di aver dovuto affiancare al suo lavoro di impiegata i turni del centralino, riconoscendo, peraltro, che fu la pandemia a determinare numerose assenze del personale per malattia, e di essersi dovuta accollare, dal marzo al giugno 2020, il lavoro della collega , impiegata amministrativa, anch'ella assentatasi per lungo Per_1 periodo per aver contratto il VI.
Sostiene, poi, di essere stata adibita, nel periodo che va dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, progressivamente a mansioni dequalificanti e segnatamente: quella di centralinista, aiuto cuoca, addetta alla pulizia delle scale, sanificazione di ben cinque reparti VI, a lavorare sette giorni su sette senza riposo giornaliero, a sostenere turni quotidiani di 11 ore senza riposi settimanali. Ciò, oltretutto, senza l'adozione delle dovute misure di protezione della salute del personale, non avendo la direzione di ritenuto di CP_2 incaricare personale specializzato per la sanificazione, così costringendo il personale dipendente, fra cui la ricorrente, a occuparsi della sanificazione, senza visiera e tuta di protezione, ed essendo state inizialmente adottate mascherine non idonee. pagina 6 di 35 La ST , dipendente della fino al 31.12.2021, ha riferito al Testimone_1 CP_1 riguardo: ““Ero impiegata amministrativa, in particolare addetta all'immissione ospiti. Da metà marzo 2020 sono stata assente per VI;
sono stata presente nel primissimo periodo dell'emergenza, da fine febbraio 2020 al metà marzo 2020. Dopo il subingresso di ci sono CP_2 state assenze al centralino, una delle addette si assentava spesso anche prima del VI anche per lunghi periodi. Noi impiegate abbiamo dato la disponibilità, tanto più nel periodo del VI, a coprire il centralino. Peraltro ha notevolmente ridotto l'orario del centralino, nel periodo CP_2
VI, che prima era aperto dalle 8.00 del mattino circa alle 8.00 di sera circa. Se doveva coprire il turno del centralino, la come noi impiegate, doveva alzarsi per andare a rispondere PAte_1 alle telefonate in ingresso dall'esterno e per aprire alla porta. Nel periodo del VI gli ingressi sono stati ridotti a due ore. Poiché in questo limitato periodo di tempo si creavano lunghe file, noi impiegate, compresa la davamo una mano anche a prendere le temperature all'ingresso. PAte_1
All'inizio siamo state munite di mascherine chirurgiche, perché non si trovava altro. Io posso riferire fino al 16 marzo, perché poi da allora sono stata in malattia perché sono stata 78 giorni positiva.
La già prima del periodo VI mi aiutava, so che sono stata sostituita dalla PAte_1 PAte_1
e da nel periodo di mia assenza, mi chiamavano a casa se avevano necessità. La CP_8 situazione in quel momento era brutta.
Sono rientrata il 3.6.2020. L'adibizione al centralino è durata fino a ottobre 2021, nel frattempo era morta una collega del centralino e le mancanze non sono state sostituite. A ottobre 2021 ci siamo lamentate con la direttrice, rifiutandoci da quel momento in avanti di continuare a fare i turni di sabato e di domenica.
Da quando sono rientrata, non mi risulta che la ricorrente sia stata adibita a mansioni diversa da quelle sue proprie e dalla sostituzione al centralino;
so che essendo addetta agli acquisti si recava in cucina, al guardaroba, ma solo per svolgere le sue mansioni. So che nel periodo di emergenza le colleghe e hanno dato una mano a fare tutto, c'erano situazioni di emergenza, Per_2 Pt_1 quell'anno sono morti 60-65 ospiti, a fronte dei 30-35 degli anni precedenti, la stessa direttrice ha perso la mamma e la zia, ospiti nella struttura, a causa del VI. L'emergenza è stata gestita da chi era presente, per cui so che le colleghe è capitato che dessero una mano in cucina o dovessero pulire le scale;
la mole di lavoro era molto aumentata anche perché nel primo periodo la gestione dei DPI, che erano “contati”, è stata affidata alle impiegate, per poterla gestire con maggiore controllo, e solo in seguito è stata affidata ai manutentori. Ho saputo dalle colleghe che in una occasione le colleghe, insieme con dei dirigenti, si sarebbero dovute occupare di una sanificazione ma non so di più.
Non sono a conoscenza del fatto che nessuno del personale sia stato costretto a pernottare in struttura”.
La ST ha riferito: “Confermo il capo 9, si alternavano con la turnazione PAte_2
pagina 7 di 35 Sul capo 10: nel 2019 se c'è stato intervento volontario da parte di noi amministrative al centralino, è stato sporadico, le centraliniste avevano una organizzazione che consentiva loro di organizzarsi per coprire il centralino;
confermo che però se sporadicamente era necessario, noi impiegate amministrative ci organizzavamo volontariamente per coprire la giornata. Confermo quindi il capo 11, era una situazione gestibile senza grossi inconvenienti.
Sui capi 23 e ss) risponde: “Da fine febbraio 2020, ma soprattutto nei mesi di marzo e aprile 2020, quando si è verificata una situazione eccezionalmente difficile, tutte noi – amministrative e centraliniste – abbiamo affrontato la situazione con collaborazione per garantire il servizio, tenendo conto che da marzo, come in tutta Italia, c'è stata la chiusura della struttura ai parenti, che al limite telefonavano per sentire gli ospiti, e questi ultimi non hanno più potuto uscire dalle loro camere.
In aggiunta, rispetto alle precedenti mansioni svolte dalla sig.ra c'è stata la gestione dei PAte_1
DPI; la sig.ra in particolare gestiva la giacenza dei DPI che venivano consegnati al PAte_1 personale dei reparti, secondo una procedura stabilita. Confermo, dunque, il capo 24.
Il centralino era all'ingresso, all'esterno dell'ufficio amministrativo, ma in prossimità di questo. Chi copriva il centralino, compreso me quando mi capitava, a seconda della sua comodità e in base al lavoro amministrativo da svolgere, o stava nell'ufficio amministrativo e si alzava per andare alla reception, quando necessario, oppure si collocava direttamente alla reception portandosi eventualmente le pratiche amministrative a cui stava lavorando. Le telefonate dall'esterno potevano essere ricevute solo dal centralino, per questo poteva essere più comodo sistemarsi al bancone della reception. La lavorava su PC portatile, che all'occorrenza poteva portare con sé, se si PAte_1 sistemava in postazione diversa da quella abituale.
Dai primi di aprile agli inizi di giugno ho contratto il VI e pertanto sono stata assente. Dall'inizio della pandemia è stato un periodo drammatico, sia al centralino sia nell'ufficio amministrativo ci sono state assenze, posso riferire che tutte le dipendenti, con massima disponibilità, hanno contribuito per continuare a garantire il servizio.
La sig.ra si è assentata per VI a marzo, lei è rientrata qualche giorno prima di me, io Per_1 sono rientrata a giugno 2020. La è stata sostituita da e le due altre Per_1 PAte_1 CP_8 amministrative, che si sono divise le sue mansioni.
Sul capo 35: una volta sola, io e la abbiamo pulito le scale nord della struttura;
era PAte_1 necessario farlo e lo abbiamo fatto insieme.
E' stata fatta una sanificazione, per quanto mi risulta, ad aprile 2020 da una ditta esterna e in quella occasione è stato coinvolto tutto il personale della San Francesco, insieme a personale di
venuto appositamente, per consentire di svolgere la sanificazione. Era infatti necessario CP_2 spostare gli ospiti per poter procedere alla sanificazione e poi farli rientrare nelle stanze al termine. Non ero presente, ma ciò mi è stato riferito dalla , con cui tenevo i rapporti anche in mia Pt_3 assenza, nonché dalla . CP_8
pagina 8 di 35 ADR Non ho mai fatto ordini di servizio per garantire la copertura nel periodo del VI, come d'altra parte mai avevo fatto in precedenza;
con tutto il personale, ho sempre esposto l'esigenza e in modo collaborativo ho avuto disponibilità per la copertura, ciò anche nel periodo dell'emergenza pandemica.
Sentita a prova contraria sui capitoli testimoniali di cui al ricorso, la ST ha aggiunto:
“Sul capo 16: ribadisco che è successo una volta sola e si è trattato solo della pulizia della scala, non delle camere;
ribadisco che l'abbiamo fatto insieme
Sul capo 18: la in una occasione si è resa disponibile per scendere qualche ora in cucina PAte_1 ad aiutare, come la ha aiutato a stirare in guardaroba e io stessa mi sono prestata in CP_8 mansioni diverse dalle mie;
è avvenuto spontaneamente, da parte della mia e degli altri PAte_1 dipendenti, né si può dire che in quella occasione abbia svolto il turno in cucina come aiuto cuoca;
il cuoco che veniva da ha dormito nella parte alberghiera della struttura, e non nell'RSA, PAte_4 in una stanza che era stata sanificata ed era vuota da tempo;
è vero che si è ammalato di VI a sua volta, dopo che aveva prestato servizio alla San Francesco, ma lui stesso ci ha riferito che lo aveva contratto all'esterno.
Sul capo 19: non ricordo il colloquio in questione;
ricordo che la lamentava in PAte_1 particolare la mancanza dei riposi del sabato e della domenica, perché nel clou dell'emergenza pandemica tutti abbiamo lavorato anche il sabato e la domenica;
successivamente la situazione è andata normalizzandosi. A maggio peraltro io non ero in servizio”.
La ST ha riferito: “Sul capo 9) risponde: Lavoro alla San Francesco dal Testimone_2 giugno 2016; sono rappresentante sindacale aziendale dell'UGL. Sono addetta alla dispensa sin da quando sono stata assunta. Lavoro in cucina. La cucina è collocata al piano interrato.
Quando mancava il personale, erano e che si occupavano di sostituire le PAte_1 Per_1 centraliniste, il centralino rimane proprio al di fuori del loro ufficio.
Nel 2019 le centraliniste erano tre;
capitava spesso che si assentassero per malattia e dovevano essere sostituite, anche tre o quattro giorni alla settimana.
So che se dovevano rispondere al centralino, la e la dovevano uscire dal loro PAte_1 Per_1 ufficio e andare al bancone del centralino.
Sono stata assente dal 6 aprile al 6 maggio 2020 per via del VI.
Ho visto 4 o 5 volte la la , la e la andare a pulire con il PAte_1 Per_1 PAte_2 CP_8 disinfettante nelle camere, perché non c'era abbastanza personale.
Non ho mai visto un'azienda dall'esterno occuparsi della sanificazione. Dopo che erano già morti 40 ospiti, l'azienda che era rimasta inerte fino a quel momento, ha mandato la e le altre PAte_1
pagina 9 di 35 persone che ho indicato a fare le pulizie con il disinfettante. So che andavano sui piani, non so esattamente se si siano occupate di sanificarli tutti.
All'inizio della pandemia ci sono state date dall'azienda mascherine leggerissime, tipo veline;
le OSS sono state le prime a essere fornite di presidi, poi quando sono state imposte per legge sono arrivate anche per noi le mascherine chirurgiche e le FFP2.
Quando è stata ammalata di VI la , il suo lavoro è stato coperto da e Per_1 PAte_1
CP_8
Ho visto la sig.ra pulire le scale 4 volte al massimo. Non le faceva da sola, ma insieme PAte_1 alle altre colleghe dell'ufficio amministrativo. Poi pian piano, dopo un momento in cui su 90 dipendenti eravamo rimasti in 40 a lavorare, perché all'inizio le misure di sicurezza prevedevano che se si avevano determinati sintomi bisognava stare a casa, e bastava un mal di testa, hanno cominciato a ritornare in servizio, con l'effettuazione di tamponi che ha consentito di selezionare i dipendenti che erano realmente positivi.
C'è stato un momento in cui in cucina eravamo rimaste in due, all'inizio dell'emergenza; mi sono ammalata anche io, la cuoca è rimasta completamente da sola e quindi la è scesa a darle PAte_1 una mano, e lo ha fatto anche una centralinista, in pratica erano quelle rimaste in Persona_3 servizio;
dopo qualche giorno, poi, sono arrivati due cuochi dalla struttura di anche se PAte_4 poi uno dei due si è ammalato di VI a sua volta, dopo poco. Il cuoco era stato sistemato a dormire proprio accanto agli anziani, dove c'erano stati dei decessi;
era il periodo in cui non era ancora chiaro che bisognava tenere le distanze e quali misure di sicurezza stretta si dovessero adottare, era fine marzo. Nella struttura non c'erano altre camere, tutte erano a contatto con gli ospiti.
… ADR La non ha scelto spontaneamente di occuparsi di pulire le scale, piuttosto che PAte_1 della disinfezione o di aiutare in cucina, è stata obbligata, come è stato d'altra parte per me medesima quando siamo rimaste in due in cucina e io ho dovuto svolgere mansioni non mie: nel senso che o lo facevamo noi, o non c'era nessuno che lo facesse.
ADR Le assenze al centralino ci sono sempre state;
nel periodo del VI non c'è stato un peggioramento, da questo punto di vista, e devo anche riferire che l'azienda, con la gestione PA successiva a quella della ad un certo punto ha assunto anche altro personale per sopperire alle mancanze, per cui la situazione è migliorata. Le centraliniste sono tre. Però c'è stata una diversa organizzazione di orario del centralino, che è aperto solo dalle 9 alle 17, anche perché i parenti entrano solo nel pomeriggio, mentre prima entravano dalle 8.00 del mattino alle 8.00 di sera. Questo ultimo orario non l'ha introdotto , c'era già prima. CP_2
Quanto alla domanda se la si offrisse spontaneamente per coprire i turni al centralino, PAte_1 rispondo che la situazione era tale che non c'era scelta, se c'era una mancanza, potevano solo sopperire le amministrative presenti.
pagina 10 di 35 Ribadisco che le scoperture al centralino derivavano dal fatto che le addette erano spesso in malattia”. Testi La ST già dipendente di in forze presso la Testimone_3 CP_1 residenza San Francesco, ha risposto: “Ho lavorato per dal 2006 al 2022 come CP_1
OSS. Ho conosciuto per tale ragione la sig.ra Era già successo che mancasse personale PAte_1 addetto al centralino per malattia, prima del periodo covid, e ho visto la sig.ra occuparsi PAte_1 della sostituzione al centralino;
anche quando è iniziato il periodo dell'emergenza pandemica, la ha sostituito il personale mancante. Durante la pandemia l'ho vista due o tre volte, in PAte_1 assenza di personale presso la portineria, ritirare pacchi di biscotti o altro dai parenti, che non potevano entrare in struttura, per consegnarli agli ospiti.
Confermo che la per rispondere al centralino doveva uscire dal suo ufficio, la postazione PAte_1 era davanti alla porta. Alle chiamate esterne si poteva rispondere solo dal centralino. Ovviamente per ritirare i pacchi doveva uscire dal suo ufficio.
All'inizio della pandemia sono state fornite dal datore di lavoro mascherine sottili, erano delle
“veline”; dopo lamentele degli operatori hanno fornito le FFP2.
Non saprei se la sig.ra abbia sostituito colleghe dell'ufficio amministrativo durante il PAte_1 periodo della pandemia.
Ho visto la una volta, insieme alla mi pare, occuparsi della sanificazione, con PAte_1 Per_1 mascherine e occhiali, pulendo con i prodotti a nostra disposizione armadi e letti. Non sono a diretta conoscenza che abbia aiutato in cucina o che abbia pulito le scale, mi è stato riferito.
Dopo un certo periodo dall'inizio della pandemia sono state effettuate operazioni di sanificazione da parte di ditte specializzate”.
A prova contraria, sui capitoli di cui alla memoria della resistente: “Sul capo 9) risponde:
“Ricordo ; e una addetta di nome che poi purtroppo è deceduta;
non ricordo Persona_4 Per_5 le altre”
Sul capo 31) risponde: le addette al centralino si occupavano di ritirare i pacchi dagli ospiti;
successivamente il sig. il manutentore, con un carrello li smistava ai vari piani. CP_9
[…]
ADR La ha fatto la sanificazione prima dell'intervento della ditta;
quest'ultima è PAte_1 intervenuta dopo il lockdown, dopo mesi e non settimane.
Noi OSS, nel frattempo, prima dell'intervento della ditta esterna, facevamo quello che potevamo, come pulizia, occupandoci della sanificazione quando venivano a mancare gli ospiti.
Ho visto la occuparsi della sanificazione solo una volta, come ho detto. PAte_1
ADR In questa ultima occasione non ricordo la presenza del dott. il coordinatore Tes_5 infermieristico.” pagina 11 di 35 , direttore regionale di ha riferito: “Nel 2019 c'erano tre impiegate Testimone_6 CP_2 addette al centralino;
una signora aveva avuto un problema grave di salute e una assenza prolungata, tanto è vero che poi ho avuto notizia che la signora era mancata. Non ricordo se sia mancata in periodo covid, in ogni caso non per ragioni legate al covid. Poiché il front office deve essere aperto, è capitato che la facesse la sostituzione al centralino;
in realtà lo faceva di PAte_1 più la cui postazione di lavoro era più vicina al centralino. Non è accaduto Testimone_1 frequentemente. Piuttosto la aveva una modalità di interlocuzione con le famiglie degli PAte_1 ospiti, già prima della pandemia, tramite whatsapp, messaggi e foto, che io le avevo contestato, chiedendo che le comunicazioni fossero effettuate mediante canale formale.
Tra colleghe ci si aiuta, anche il direttore rispondeva al telefono che squillava. Se al centralino non c'era nessuno, e arrivava una telefonata, chi c'era si alzava e rispondeva. Ribadisco che la non ha fatto molte sostituzioni al centralino e in ogni caso era possibile, per chi PAte_1 sostituiva, sistemarsi al bancone del front office e lavorare lì.
Nel 2020 c'erano sempre tre impiegate al centralino.
Confermo i capi 23, 24, 25, 26, 27. Non mi risulta che abbia aperto o chiuso la
PAte_1 reception, perché la era restia a ogni cambiamento rispetto a quello che aveva sempre
PAte_1 fatto. Confermo che la usava un pc portatile aziendale. Non so dire quali telefonate
PAte_1 potesse fare dal telefono fisso, la peraltro spesso usava il cellulare personale anche per
PAte_1 contattare i fornitori.
Sui capi 31, 32 e 33: il ruolo incaricato del ritiro dei pacchi era quello del manutentore, che se ne occupava secondo una procedura, codificata come le altre, sin dal 5.3.2020, secondo cui i pacchi dovevano essere posizionati in un certo luogo deputato dalle 48 alle 72 ore (ad eccezione dei beni deperibili, scartati fuori e portati in cucina) e solo successivamente consegnati;
ciò ad eccezione di chi aveva un filo diretto con la che rispondeva al cellulare ai parenti degli ospiti PAte_1 assicurando che ci avrebbe pensato lei;
lo faceva senza rispettare le procedure stabilite.
Non mi risulta che la abbia mai svolto mansioni di aiuto cuoca. Quanto alla PAte_1 sanificazione, c'è stata una sola giornata in cui è intervenuta una ditta esterna, in cui la dirigenza stessa, oltre a medici e al dott. sono stati presenti di supporto. Ci eravamo organizzati in Tes_5 squadre per ripulire dopo il passaggio della ditta con un prodotto specifico. In quella occasione la e la hanno preso parte a tali operazioni. Il personale di pulizia era più che PAte_1 Per_1 sufficiente per la pulizia dei reparti, prima di questa sanificazione, di cui non ricordo la data;
mi viene chiesto se possa essere avvenuta il 23.4.2020, confermo, essendo stata effettuata a ruota delle altre strutture, dopo i primi contagi.
Confermo la presenza delle persone indicate al capo 44 (compresi e , che sono Tes_7 Tes_8 direttori di altre due strutture rsa).
Confermo il capitole 45. Avevamo anche i doppi guanti e gli occhiali.
pagina 12 di 35 Confermo il capo 51”.
Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria orale, si considera quanto segue.
La ricorrente ha denunciato le difficili condizioni di lavoro venutesi a creare nel periodo dell'emergenza pandemica, giunto in modo improvviso e inaspettato e connotato da aspetti di così rilevante eccezionalità da non aver avuto precedenti nell'epoca dell'organizzazione del lavoro secondo i criteri dell'epoca contemporanea.
Il periodo antecedente alla pandemia, già caratterizzato dalla gestione della CP_2 struttura, sebbene abbia avuto una durata non irrilevante (dal luglio 2018 al febbraio 2020), significativamente non è stato, invece, oggetto di censure nel ricorso, né quanto alla richiesta di svolgimento di mansioni differenti da quelle assegnatele né dal punto di vista del particolare aggravio del carico lavorativo.
La ricorrente lavorava in una struttura destinata alla cura di ospiti anziani che furono decimati, in pochi mesi, dalla malattia. Tutti i testi hanno concordemente riferito che anche il personale fu pesantemente colpito, con assenze di lungo periodo di numerosi dipendenti (basti pensare che due fra le testimoni escusse nel presente giudizio, PAte_2
e - percentuale casuale di notevole rilievo - furono assenti per svariate settimane;
Per_1
ha riferito: “So che nel periodo di emergenza le colleghe e hanno dato una Per_1 Per_2 Pt_1 mano a fare tutto, c'erano situazioni di emergenza, quell'anno sono morti 60-65 ospiti, a fronte dei 30-35 degli anni precedenti, la stessa direttrice ha perso la mamma e la zia, ospiti nella struttura, a causa del VI”). Più testi, com'è comprensibile, si sono espresse nel senso che in quei mesi la situazione sia stata “molto brutta” o eccezionalmente difficile”: le stesse misure di sicurezza adottate, che inizialmente imponevano l'allontanamento dal lavoro a ogni sintomo potenzialmente influenzare, contribuirono a ridurre esponenzialmente il numero del personale in servizio (ST . Testimone_2
Non vi è dubbio, allora, che la ricorrente, che risulta essere stata in servizio per l'intero periodo del primo lock down e oltre, abbia attraversato mesi di aggravio lavorativo impensabile in momenti ordinari, non solo dal punto di vista fisico, ma anche quanto al carico emotivo, considerata la complessiva difficoltà della situazione e il rischio incombente di contagio proprio e altrui .
Lo attestano, d'altra parte, i tabulati delle presenze (doc. 6 di parte resistente, relativo alle timbrature della da quest'ultima in alcun modo contestato), da cui risulta, per PAte_1 il periodo marzo-giugno 2020, il prolungarsi ordinario dell'orario di lavoro anche fino a 10 o a 11 ore quotidiane, sebbene con una certa variabilità e rispettando l'articolazione oraria sui cinque giorni o, al limite, sui sei giorni, con una sola eccezione di mancato riposo fra le due settimane (dal 15 al 27 marzo, in piena emergenza e in coincidenza con l'inizio del lungo periodo di malattia della ). Per_1
pagina 13 di 35 Risulta, però, che già a luglio gli orari si ridimensionarono, rientrando sostanzialmente nella normalità, e che fra luglio e agosto la ricorrente poté godere di periodi di ferie (1 settimana a luglio, 2 ad agosto e 1 a settembre). Da luglio, inoltre, la ricorrente poté usufruire di riposi accumulati in banca ore, che di fatto ridussero in più occasioni l'orario o le consentirono interi giorni di assenza.
Deve, dunque, ritenersi che il picco emergenziale con l'estate sia venuto a concludersi e con già negli ultimi mesi del 2020 fossero stati ripresi turni lavorativi rientranti nella normalità
E' stato, poi, confermato che fu stravolto l'ordinario modo di lavorare del personale, con incidenza anche sulle mansioni svolte.
Tuttavia, l'istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire che ciò avvenne episodicamente e in situazione di estrema emergenza, quanto al fatto di occuparsi della cucina e della pulizia delle scale. Né certo si tratto di un demansionamento intenzionalmente diretto a visto che risulta che altre dipendenti – PAte_1 CP_8 la stessa direttrice – si siano occupate di tali incombenze, al pari della PAte_2
Anche rispetto a tale aspetto le testimonianze raccolte sono state PAte_1 sostanzialmente univoche, avendo tutte le testimoni escusse riferito che, nei momenti di estrema emergenza, “chi c'era faceva”, prestandosi a dare una mano per garantire il minimo del servizio (la sporadicamente, in cucina, la a stirare, e così PAte_1 CP_8 via).
La ricorrente ha lamentato, poi, di aver dovuto spesso interrompere le proprie normali mansioni, “centinaia di volte al giorno”, oltre che per rispondere alle chiamate telefoniche e ai citofoni, anche per ritirare pacchi e bevande, destinati agli ospiti, i cui parenti non avevano più accesso alla struttura.
A questo proposito, dall'istruttoria svolta non è certo emerso che le siano state assegnate mansioni di fattorino, ma che si sia prestata, verosimilmente anche per il buon rapporto instaurato negli anni con gli ospiti e con le famiglie e per sensibilità rispetto alla difficile situazione che essi stavano vivendo, a veicolare alcuni pacchi destinati agli ospiti. E' stato riferito, peraltro, che venne ben presto introdotta una procedura per regolamentare anche tale aspetto, anch'esso necessariamente da gestire per minimizzare i rischi di contagio, e che, dunque, se capitò che la continuasse a ricevere beni dai parenti per PAte_1 consegnarli agli ospiti, ciò avvenne in spregio alle procedure vigenti, e solo perché la ritenne, in tal modo, di favorire alcuni ospiti con cui aveva un rapporto più PAte_1 stretto.
E', invece, sicuro, che la ricorrente abbia dovuto occuparsi più continuativamente, nel periodo in esame, del centralino. Anche in questo caso, peraltro, non fu l'unica, ma si alternò con le altre impiegate e con la stessa che si prestò ugualmente, nella PAte_2 situazione di necessità, perché la reception non rimanesse scoperta. pagina 14 di 35 In ogni caso, l'esigenza di sostituzione riguardò in modo più pressante i primi mesi della pandemia, quando il personale nella RSA venne a essere drasticamente ridotto.
Nel corso dell'audizione alcuni testi hanno fatto cenno al fatto che la situazione delle assenze al centralino, con necessità di copertura da parte delle impiegate, si sarebbe proposta già prima della pandemia, e dopo l'arrivo di Tuttavia, non è stato riferito CP_2 dai testi, né tantomeno è stato allegato dalla ricorrente, che vi siano state disfunzioni nell'organizzazione del gruppo delle dipendenti addette alla reception, dovute a provvedimenti assunti da la quale, per quanto, consta, successivamente CP_2 all'acquisizione della e al proprio ingresso nella gestione della casa di riposo CP_1 mantenne invariata per lungo tempo la composizione del personale e la struttura organizzativa pregressa. Vero è che vi fu, già prima e indipendentemente dal VI, una difficoltà legata alle assenze per malattia - probabilmente plurime e prolungate - di una addetta alla reception, poi deceduta: non è chiaro, tuttavia, che cosa la ricorrente intenda addebitare al datore di lavoro, tenuto conto che la ripartizione di tale specifica mansione, all'occorrenza e in via comunque contingente e occasionale, fra le addette ad altre mansioni impiegatizie appare misura congrua e non squalificante.
Nel periodo più critico, ossia quello del picco pandemico, poi, l'orario ordinario della reception, prima organizzato sull'intera giornata, venne drasticamente ridotto a due ore, con misura organizzativa adeguata e, forse, unica possibile, non essendo ipotizzabile la totale soppressione del rapporto con l'esterno né, d'altra parte, in quel momento, il reperimento di personale sostitutivo secondo gli ordinari canali. Com'è noto, al contempo, si aggravarono gli incombenti per consentire l'ingresso nella struttura (verifica della temperatura, poi delle certificazioni vaccinali) ed è risultato che le impiegate – anche in questo caso, non solo ma tutte – si siano occupate di tali necessità. PAte_1
Verosimilmente venne a incrementarsi il numero di telefonate ricevute dall'esterno e anche di questo si occuparono, in assenza delle addette, le impiegate e la stessa direttrice: con un certo disagio, dovendosi alzare per rispondere al telefono che squillava nella reception, ma patito da tutte le colleghe della e, peraltro, minimizzabile con un PAte_1 minimo di personale flessibilità organizzativa, spostandosi a lavorare direttamente al bancone ove le telefonate potevano essere ricevute con il proprio pc portatile.
E' altresì emerso chiaramente - al di là delle considerazioni, pure rilevanti, che l'adibizione al centralino fu temporanea e comunque mai esclusiva o prevalente, non essendo la mai stata privata delle proprie ordinarie mansioni, e che lo svolgimento di PAte_1 mansioni operative fu contingente ed episodico – che mai vi fu una direttiva datoriale, esplicita e cogente, rispetto allo svolgimento di dette mansioni. Deve, pertanto, ritenersi che la come le colleghe e la stessa direttrice, abbiano acconsentito - per puro PAte_1 spirito di abnegazione, e certamente con personale sacrificio, in una situazione imprevista ed eccezionalmente difficile - a gestire la situazione d'emergenza, prestandosi anche a svolgere ruoli e mansioni del tutto esulanti dai propri personali compiti, costrette più pagina 15 di 35 dalla situazione che da una richiesta o, anche, da una esplicita o implicita aspettativa del datore di lavoro. Nessuna delle dipendenti escusse come testi, d'altra parte, ha riferito, neppure come propria soggettiva interpretazione della situazione, che, laddove una di loro avesse dichiarato di non sentirsela, o si fosse decisamente rifiutata di aiutare là dove si era determinata l'urgenza, vi sarebbero state conseguenze disciplinari o provvedimenti di altra natura.
Soprattutto, è da escludersi radicalmente che si sia trattato di una situazione indirizzata alla sola o in cui la stessa sia stata trattata in maniera peggiore e meno tutelata PAte_1 delle colleghe. Si ribadisce che la stessa direttrice – ammalatasi di VI e che perse due familiari stretti, ospiti della struttura, nella pandemia – si prestò agli stessi servizi della ricorrente.
Deve, infine, osservarsi che in ogni caso non è emersa una situazione colpevolmente addebitabile alla società, individuabile come inadempimento ascrivibile al datore di lavoro, in violazione di specifici doveri o di quello, generale e onnicomprensivo, di adottare ogni misura necessaria a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Sul punto, le contestazioni della ricorrente sono rimaste, in effetti, generiche.
La ricorrente ha latamente censurato la mancanza di personale, cui dovette personalmente supplire, ma non ha precisato esattamente quali misure organizzative il datore di lavoro avrebbe potuto e dovuto assumere per ovviarvi.
Si ribadisce che la non ha specificamente censurato l'organizzazione normale PAte_1 dell'attività nella struttura, nel periodo compreso fra il subentro di e il lock down. CP_2
Quanto al periodo della prima e massima emergenza pandemica, la normalità fu repentinamente stravolta, ma non è chiaro sotto quale profilo la ricorrente addebiti al datore di lavoro la violazione dei propri doveri e la mancata attuazione dell'art. 2087 c.c. In quel momento, non era attuabile una politica di nuove assunzioni, tenuto conto della imprevedibilità nel numero e nella durata delle assenze per malattia e quarantena e considerato che la paralisi dell'intero sistema sociale ordinario rendeva impossibile reperire e gestire la disponibilità di esterni (anche ammesso che fosse agevole, ed è da escludersi, reperire figure interessate a lavorare, temporaneamente e al solo scopo di gestire un'emergenza, in una delle tipologie di struttura maggiormente colpite dalla malattia).
Nulla di specifico è stato riferito sull'organizzazione dell'attività e sull'andamento dei mesi di lock down, per cui non si può affermare che vi sarebbe stata possibilità di gestire diversamente l'emergenza, razionalizzando le risorse presenti e rendendo inferiore, per il personale rimasto, lo stress lavorativo derivante dal dover garantire, al minimo, il servizio anche nei momenti più drammatici: fermo rimanendo che la disponibilità della stessa direttrice a lavare le scale, se necessario, rende l'idea della sostanziale inesistenza di margini per una più efficiente redistribuzione di compiti fra il personale. pagina 16 di 35 Sono rimaste generiche anche le contestazioni sulla fornitura, secondo la ricorrente tardiva e inadeguata, dei presidi necessari a minimizzare i rischi di contagio per il personale che continuò a lavorare. In particolare, la ricorrente non ha puntualmente ricostruito quali misure il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare, e quali dispositivi in particolare avrebbe dovuto fornire, per obbligo normativo specifico o per dovere di prudenza, a partire dall'inizio del periodo pandemico, e non abbia, invece, fornito.
Dimentica la ricorrente che si trattò di periodo convulso, inizialmente caratterizzato da totale incertezza scientifica sulla malattia, sulla sua trasmissione e sulle più efficaci regole di precauzione.
Anche in relazione a tale aspetto è agevole immaginare la sensazione di insicurezza che il personale fu costretto a vivere, soprattutto nei primi mesi, continuando a prestare servizio in una situazione di costante contatto con focolai di malattia, ma ciò non può essere addebitato, tanto più in assenza di specifiche contestazioni, a colpa dell'organizzazione del datore di lavoro. Per quanto consta, le mascherine chirurgiche furono acquistate sin da subito (cfr. testimonianza , che fu assente dal 16 marzo 2020, ma ricorda di averle Per_1 utilizzate), mentre in seguito furono acquistate per le operatrici socio sanitarie le FPP2, evidentemente in considerazione delle diverse mansioni svolte.
La ricorrente ha riportato in chiave negativa anche la sanificazione della struttura svolta da una ditta esterna, nel mese di aprile 2020, e pare addebitare alla società il ritardo con cui la stessa la dispose, oltre a ricordare come un demansionamento e una vessatoria imposizione la sua partecipazione all'operazione. La ricorrente sottovaluta, nuovamente, che non fu immediatamente chiaro quali misure fosse opportuno o necessario adottare, né, verosimilmente, fu agevole reperire sul mercato i servizi necessari, essendo esponenzialmente aumentata la domanda e avendo probabilmente l'offerta impiegato un certo tempo a riorganizzarsi per la soddisfazione di tutte le richieste. PAe, inoltre, non considerare l'imponenza dell'operazione di totale sanificazione della struttura, di carattere del tutto straordinario e tale da richiedere una rilevante attività di coordinamento di tutte le forze disponibili.
Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto della genericità delle considerazioni svolte al riguardo dalla ricorrente, sganciate da qualsivoglia elemento concreto che indichi che la società avrebbe potuto e dovuto provvedere con maggiore anticipo e che ciò avrebbe meglio tutelato il personale, oltre che gli ospiti, non vi sono elementi per ritenere che, rispetto alla sanificazione generale commissionata a ditta esterna e organizzata per il 23.4.2020, la resistente si sia mossa con colpevole ritardo.
E' stato, inoltre, confermato da tutti i testi che hanno potuto riferire sul punto quanto dedotto da circa il fatto che all'operazione parteciparono numerosi dirigenti, CP_1 non solo per garantire la propria presenza ma anche in modo operativo, trattandosi di spostare tutti gli ospiti dalle proprie camere, di pulirle al termine della sanificazione e di pagina 17 di 35 aiutare gli occupanti a risistemarsi;
ciò, per quanto riferito, indossando presidi (doppi guanti e occhiali, oltre, evidentemente, alla mascherina già sempre indossata) di cui non è stata specificamente dimostrata l'inidoneità o l'insufficienza.
3.2.
Sotto secondo profilo, la ricorrente lamenta un deterioramento dell'ambiente di lavoro, che sarebbe passato, da disteso e familiare che era (sotto la precedente direzione di Mons. Scirpoli), a essere un “clima di terrore”, in cui la nuova direttrice si sarebbe PAte_2 rifiutata di rappresentare ai superiori - in particolare alla responsabile regionale , Pt_3 avendone timore e sapendo in ogni caso che non sarebbe stata ascoltata - la difficile situazione della struttura e la situazione lavorativa della ricorrente, che avrebbe voluto ritornare a fare unicamente l'impiegata.
La medesima, d'altra parte, avrebbe sistematicamente rivolto all'indirizzo della Pt_3 ricorrente atti persecutori e attacchi verbali, denigrando pesantemente ogni attività lavorativa posta in essere dalla con frasi come “1) Quando risponde al telefono PAte_1 anche dopo ore di lavoro non deve avere la voce bassa e non lamentarsi perché lavora tanto, perché io lavoro quanto lei nonostante abbia l'emoglobina bassa;
2) In si fa tutto se non vi va bene CP_2 guardatevi in giro;
3) Questa è altrimenti trovatevi un altro lavoro;
4) Tagliare le CP_2 amministrative è l'obbiettivo di;
5) La vostra struttura era in fallimento e il vostro direttore CP_2 vi ha venduto quindi non lamentatevi;
6) Hai percepito pure il premio VI quindi non lamentarti;
7) Lei chi è per parlare”.
Sul punto, posto che la era responsabile regionale di e, dunque, non era Pt_3 CP_2 quotidianamente presente nella struttura, ha riferito: “Anche io con questa dottoressa Per_1 ho avuto problemi, perché era una donna autoritaria e gerarchica…. Non ero presente quando la dott.ssa si è rivolta alla con la frase n. 1; me lo ha riferito la per le Pt_3 PAte_1 PAte_1 ulteriori frasi, posso dire che era sua abitudine pronunciarle, lo ha fatto anche con me, per questo abbiamo anche ricevuto le scuse del direttore ”. CP_10
Non pare, peraltro, che si tratti di frasi in sé offensive, ma, al più, di espressioni spiacevoli, volte a rimarcare, forse inutilmente e in modo eccessivo, ma non squalificante, la differenza di ruoli. Ciò tanto più considerato che sono state elencate astraendole dal contesto in cui vennero pronunciate, senza riferire altresì le parole dell'interlocutore, e in ogni caso non nei confronti della sola ma anche delle altre colleghe. PAte_1
Il peggio, nella narrazione della ricorrente, sarebbe arrivato dal 1 gennaio 2021, dopo il pensionamento della e l'assunzione delle funzioni di direttore da parte di PAte_2 Pt_6
, individuata direttamente da dal momento che la ricorrente sarebbe stata fatta
[...] CP_2 oggetto di iniziative illegittime e abusive, cui attribuisce l'intento di svilirla e di metterla a margine della nuova organizzazione che la direzione si avviava a dare al personale della struttura.
pagina 18 di 35 PA La ricorrente ha riferito: - che già nel mese di dicembre 2020 il comportamento della sarebbe stato alquanto dispotico, ponendosi nei confronti dell'allora direttrice PAte_2 PA con modi sgarbati, sottovalutandola e criticandone il modus operandi; - che la cominciava ad avere degli atteggiamenti dittatoriali anche con il personale in servizio, obbligandolo a parlare a bassa voce, a non dare confidenza ai parenti, a evitare qualsiasi forma di contatto con i colleghi di lavoro e a non perdere troppo tempo dietro agli ospiti, nonostante fossero dei soggetti deboli e bisognosi d'affetto, specialmente durante il periodo del lockdown, in cui erano stati costretti a stare lontani dalle loro famiglie;
- che il PA 19.12.2020 la inviava al personale amministrativo una mail che conteneva un prospetto in cui dovevano essere annotate, per almeno un mese, le attività che ciascun dipendente svolgeva giornalmente e il tempo impiegato per espletarla, espresso in minuti;
- di essersi rifiutata, consultato il sindacato, di compilare il modulo suddetto, non essendo un lavoratore a cottimo e ritenendo che non fosse quello il modo per valutare la quantità e la qualità delle attività da lei svolte quotidianamente;
- che, sempre in quel periodo, la PA
aveva fatto ben intendere che voleva circondarsi di persone da lei scelte in base alle sue simpatie personali e senza tener conto dei livelli, dei ruoli, delle competenze, dei titoli di studio e delle mansioni, assegnando ruoli gestionali anche a personale non qualificato;
- che, pertanto, alla ricorrente era divenuto palese che, dietro tali atteggiamenti PA provocatori, la avesse il ben preciso disegno di stancare e di umiliare tutti i dipendenti non graditi, in modo da esasperarli e indurli a rassegnare le dimissioni.
In tale contesto, la ricorrente denuncia che, nel gennaio 2021, le sia stato imposto un periodo di ferie, imposizione che la ricorrente riporta come intenzionalmente attuata per consentire alla direttrice, in sua assenza, di rivedere le mansioni assegnatele e di organizzare il trasferimento del suo ufficio dal piano terreno ad altro posto nel seminterrato.
In particolare, la ricorrente ha riferito al riguardo: - che in data 5.1.2021 le veniva comunicato per il tramite della che, già a partire dal giorno successivo (il 06 PAte_2 gennaio 2021), sarebbe dovuta andare in ferie per ben 15 giorni continuativi;
- di essersi opposta alla suddetta richiesta, in quanto, avendo un alto senso del dovere e ricoprendo all'epoca l'incarico di responsabile, come indicato nella carta dei servizi, non avrebbe potuto, da un giorno all'altro, svolgere tutte le attività in scadenza;
- di avere, allora, richiesto, al fine di evitare che le proprie incombenze ricadessero sulle sue colleghe nei giorni di sua assenza, la concessione di qualche giorno per terminare almeno le attività più PA urgenti;
- che la direttrice le concedeva un giorno soltanto, obbligandola, in data 8.1.2021, a prendere forzatamente 15 giorni continuativi di ferie, cosa tra l'altro mai successa nel periodo invernale in 33 anni di servizio e soprattutto senza che la ricorrente fosse stata preventivamente avvisata;
- di aver scoperto al rientro, in data 25.1.2021, con notevole stupore, che le ferie le erano state imposte allo scopo di predisporre cambiamenti a sua insaputa;
- di essere stata, in particolare, privata di buona parte delle sue mansioni,
pagina 19 di 35 assegnate direttamente alla direttrice o ad altri dipendenti, in particolare delle mansioni di responsabile acquisti di tutta la struttura (gestione ordini e stock e dei rapporti con i diversi fornitori), partecipazione settimanale alle riunioni dello staff dirigenziale, aggiornamento giornaliero del portale dati, cura del report bisettimanale delle nuove domande di ingresso e gestione delle pubbliche relazioni con i familiari degli ospiti della struttura, gestione della preparazione in collaborazione con la collega Testimone_1 delle rette mensili degli ospiti, gestione archiviazione documenti e domande di ingresso degli ospiti, controllo e compilazione registro rifiuti speciali, gestione durante il periodo COVID dell'approvvigionamento e della distribuzione del materiale DPI, gestione del CPG (costo pasto giornaliero) e del buon andamento del reparto cucina;
- che da quel momento le veniva anche negato di partecipare alle riunioni di staff dove aveva sempre presenziato settimanalmente;
- che il tutto avveniva senza che alla ricorrente fosse data PA alcuna spiegazione, in quanto la si negava puntualmente sia di persona che al telefono;
- di essere stata demansionata dalla carta dei servizi della struttura, in quanto da responsabile veniva declassata a semplice amministrativa.
Quanto alla collocazione in altro ufficio, la ricorrente ha riferito: - che, sempre nel giorno del rientro dalle ferie, la ricorrente veniva informata dalla collega di stanza Tes_1
che sarebbero state entrambe trasferite dall'ufficio, dove avevano lavorato per 33
[...] anni, sito al piano terreno, in un ufficio sotterraneo, adibito ad uso archivio;
- che il PA trasferimento era già stato attuato in sua assenza, avendo la imposto alla di Per_1 spostarsi nella nuova collocazione, portando con sé anche tutti gli effetti personali e i documenti di lavoro della ricorrente;
- che l'ufficio dove la ricorrente veniva trasferita era collocato di fianco agli spogliatoi del personale e alla lavanderia ed era fatiscente e in condizioni igienico sanitarie pessime;
- che il trasferimento veniva attuato in pieno periodo VI;
- che l'ufficio di destinazione si presentava nelle seguenti condizioni: vecchi documenti accatastati ovunque per terra, fax, monitor, stampanti non più funzionanti accatastati sotto le scrivanie e sugli armadi pieni di polvere, tende cadenti, neon non funzionante sulla scrivania, ciabatte abbandonate con all'interno delle calze sporche, cibo avanzato a vista, un paio di stampelle e un secchio per lavare a terra buttati in un angolo, cestini pieni di immondizia, fili elettrici sparsi ovunque e posizionati non a norma, scarafaggi negli angoli;
- che di fronte all'ufficio erano accatastati mobili rotti e un materasso sporco di un ospite deceduto;
- che, pertanto, la ricorrente era costretta ad adagiare sul pavimento i propri effetti personali e i propri documenti da lavoro, mancando anche una base di appoggio libera;
- che dopo più di una settimana dal suddetto trasferimento, compatita e derisa dal personale che affermava “vi hanno declassate ….vi hanno messe in una discarica ….” e rendendosi conto che la direttrice non provvedeva a far sgomberare, ripulire e sanificare il suddetto ufficio, la ricorrente, presa da un attacco di panico dovuto agli stati di ansia di cui già soffriva da tempo (vista la particolare situazione lavorativa che viveva ormai da quasi un anno), chiedeva telefonicamente alla centralinista di rintracciare e mandare giù la direttrice, al fine di discutere della situazione indecorosa pagina 20 di 35 PA in cui versava;
- che la si palesava dopo una ventina di minuti e, guardandosi in giro, minimizzava sullo stato indecoroso del suddetto ufficio, giustificandosi in relazione allo spostamento di non ben definiti arredi;
- che al primo accenno di disapprovazione da parte P PA della ricorrente, le si rivolgeva con tono sprezzante, proferendo testuali parole: “stia zitta quando parlo io ….poi chi è lei per parlare..…”; - che, dopo pochi minuti dalla suddetta conversazione, la direttrice inviava una operatrice a pulire il succitato ufficio, ma quest'ultima dichiarava che ci sarebbero voluti giorni per sistemarlo e che non sapeva dove mettere le mani, occupandosi pertanto solo di un primo accenno di pulizia superficiale, ritornando successivamente a lavorare nei reparti degli ospiti;
- di essersi sentita presa in giro e di avere deciso, in preda all'ennesimo attacco di panico, di affrontare PA nuovamente la questione con la;
- di avere chiesto un incontro con la direttrice, al fine di ricevere chiarimenti in relazione agli episodi sopra indicati, nonché in merito alla propria situazione lavorativa e, in particolare, per chiedere la propria adibizione a funzioni omogenee a quelle per le quali era stata assunta;
- di essere stata, allora, fatta oggetto di un'azione chiaramente persecutoria, dal momento che, in data 08.02.2021, la ricorrente si PA recava presso l'ufficio della direttrice per richiederle un incontro circa la propria situazione lavorativa, ove si trovava un'altra dipendente (l'operatrice della lavanderia IA GN), che era in procinto di uscire, ma che, in aperta violazione della privacy della ricorrente, veniva obbligata a rimanere seduta ed assistere a tutta la conversazione;
- che, a quel punto, la ricorrente, esausta dai comportamenti mobbizzanti e vessatori della PA
e in preda all'ennesimo attacco di panico, dichiarava alla stessa piangendo che sarebbe andata a casa perché stava male, non ritenendo di meritare simili umiliazioni, dopo quasi 33 anni di lavoro serio e onesto, di sacrifici e ore e ore di straordinario svolte specialmente durante il periodo del lockdown, e amareggiata dalle modalità di comportamento attuate dalla direttrice nei suoi confronti al solo scopo di licenziarla, cosa che a quel punto avrebbe potuto fare, giacché era ormai esausta di tutta quella situazione.
E', poi, documentato che la ricorrente abbia preso un periodo di malattia, a partire dallo stesso 8.2.2021, e che sia stata destinataria di contestazione disciplinare datata 10.2.2021, con sospensione cautelare dal servizio. E' incontestato che si sia svolto un incontro in videoconferenza in data 05.03.2021, fra il datore di lavoro e la lavoratrice, finalizzato all'acquisizione delle difese della stessa. E' documentato che la società convenuta abbia applicato alla lavoratrice (per i fatti contestati nella precedente comunicazione del 10.02.2021) la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni, non impugnata;
che la ricorrente sia rimasta in malattia sino al 6.7.2021, data delle dimissioni, presentate per giusta causa;
che con raccomandata datata 07.07.2021 la società convenuta abbia disconosciuto le dimissioni per giusta causa rassegnate dalla ricorrente, contestando e negando di avere posto in essere condotte vessatorie e demansionanti nei confronti della stessa e trattenendo, conseguentemente, dalle competenze di fine rapporto della ricorrente l'indennità di preavviso, pari ad € 3.799,77.
pagina 21 di 35 Da tali episodi la ricorrente avrebbe iniziato a patire di un serio quadro di sintomi di origine psicosomatica, descritti nella relazione peritale di parte depositata nel presente giudizio.
Dall'istruttoria svolta è emerso che nei primi mesi del 2021 furono adottati alcuni provvedimenti di ristrutturazione e di rinnovamento nell'organizzazione della gestione della struttura, ciò non per particolare intento vessatorio nei confronti della PAte_1 ma perché la precedente direttrice andò in pensione e subentrò una nuova direttrice, di nomina proveniente – come notato dalla ricorrente – dalla nuova proprietà, la quale si avviò, con l'assunzione delle proprie funzioni, ad attuare una serie di modifiche rispetto alla situazione esistente.
E', dunque, frutto di fraintendimento e di rilettura a posteriori la convinzione della ricorrente che il godimento di ferie in periodo inusitato (a gennaio) le siano state imposte per poter, in sua assenza, adottare iniziative nei suoi confronti.
E' emerso con certezza dall'istruttoria che lo smaltimento delle ferie arretrate rientrò in un piano che riguardò anche le colleghe della che, come lei, avevano periodi PAte_1 rilevanti di ferie non goduti.
Vi era, dunque, una ragione obiettiva e più che giustificata per la direzione, all'inizio del 2021, di prevedere un piano di smaltimento delle ferie – che non riguardò, punitivamente solo la ma anche le sue colleghe – considerato l'elevato numero di ore arretrate PAte_1 dalle stesse maturate (in particolare, la ricorrente a novembre 2020 aveva 486 ore di ferie arretrate dell'anno precedente, pari a 12,15 settimane full time a 40 ore, su 512, 5 complessive maturate a detta data – cfr. doc. 13 conv).
Non si vede, d'altra parte, perché mai il datore di lavoro avrebbe avuto bisogno di approfittare della fisica assenza dalla struttura della ricorrente per attuare misure rientranti nel suo potere, compresa la riorganizzazione fisica delle postazioni lavorative. Ciò a tacere del fatto che, assente la era comunque presente in servizio la PAte_1 collega d'ufficio , destinataria di misure analoghe a quelle adottate nei confronti Per_1 della PAte_1
Quanto alle modalità con cui la misura fu adottata, la ricorrente parrebbe lamentare di averne avuto comunicazione da un giorno all'altro, ottenendo alle proprie rimostranze – legate unicamente alla preoccupazione di non lasciare alle colleghe attività urgenti inevase
– la sola concessione di rinviarle di un giorno.
La convenuta sostiene, invece, che fu a non rispondere alle richieste della PAte_1 direzione, in particolare provenienti dalla prima del pensionamento, di indicare PAte_2 il periodo di smaltimento prescelto.
I testi sentiti sul punto non sono stati particolarmente puntuali.
pagina 22 di 35 ha riferito che, dopo le verifiche del caso, sarebbe stata organizzata una riunione Pt_8 con il personale del front office e dell'amministrazione da parte della e che la PAte_2 ricorrente, sebbene sollecitata da non fece pervenire richieste, a differenza di PAte_2
e Per_1 CP_8
La ha confermato di avere collaborato, nell'ultimo suo periodo di lavoro, con la PAte_2 nuova direzione per elaborare il piano di smaltimento delle ferie e ha dichiarato di averne verbalmente parlato con le colleghe per organizzare i periodi, per evitare che fossero assenti contemporaneamente, e che tuttavia, al 31 dicembre, ultimo suo giorno lavorativo, la non aveva fatto pervenire preferenze, pur negando di averla, allora PAte_1 sollecitata a esprimersi.
La ha riferito, invece, senza fornire particolari precisi, che la in epoca e Per_1 PAte_2 contesto imprecisati, si sarebbe scusata per essersi dimenticata di avvisarle (il che peraltro, si osserva, quand'anche fosse vero, condurrebbe a ritenere che non vi fosse alcuna volontà della nuova direzione di mettere in difficoltà le impiegate e che, semplicemente, vi fu un disguido dovuto alla fase di transizione).
Va, poi, in ogni caso richiamato che la giurisprudenza ha chiarito che l'esatta determinazione del periodo feriale spetta unicamente all'imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, mentre al lavoratore compete la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intenderebbe fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale od una prassi aziendale stabilisca - al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali - i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda (fra le tante, Cass., n. 24977/2022; n. 7951/2001; n. 1557/2000).
La giurisprudenza suddetta richiede unicamente la previa comunicazione al lavoratore del periodo individuato per il godimento delle ferie e, corrispondentemente, che il lavoratore segnali senza dilazione, ove ricorra il caso, che l'indicazione datoriale si pone in contrasto con i propri interessi.
Si rileva, peraltro, come la stessa ricorrente abbia riferito che fu la a PAte_2 comunicarle, asseritamente il 5 gennaio, che avrebbe dovuto prendere ferie dal 6 gennaio. Tale cadenza temporale, però, è del tutto inverosimile, poiché la andò in PAte_2 pensione a decorrere dal 1 gennaio. Il colloquio con la ex direttrice, pertanto, deve essere avvenuto in epoca precedente, il che dimostra che vi fu un lasso temporale, almeno di qualche giorno, ignorato dalla ricorrente, nel quale la stessa, pur avvisata della necessità di smaltire le ferie arretrate, nulla comunicò in ordine al periodo desiderato.
Anche stando al racconto dei fatti della ricorrente, comunque, quest'ultima venne preavvertita del periodo individuato dal datore di lavoro per le ferie, come si ricava dalla disamina del doc. 9 di parte ricorrente, contenente uno scambio di messaggi telefonici fra pagina 23 di 35 PA la e la ricorrente. Nel messaggio proveniente dalla direttrice si fa riferimento a una
“conferma” delle ferie avvenuta già prima del messaggio, datato 5 gennaio 2021, come risulta dalle battute intercorse fra le due che fosse già stata avanzata, presa in considerazione e accolta la richiesta di tardare di un giorno l'ingresso in ferie, dal 7 all'8 gennaio (anche la risposta della ricorrente, che commentava “comunque non mi esprimo su queste improvvisate”, pare riferita più alla novità in sé dell'iniziativa della nuova direzione, che alla comunicazione di conferma del periodo stabilito).
La ricorrente non si dolse dello scarso preavviso, né rappresentò al datore di lavoro proprie esigenze contrastanti, che il datore di lavoro avrebbe dovuto contemperare, secondo buona fede, con le ulteriori esigenze. In particolare, la non chiese in PAte_1 occasione della comunicazione, né risulta che l'avesse fatto in precedenza, di poter dilazionare il periodo di ferie, limitandosi, senza nulla proporre e senza nulla esplicitare in modo costruttivo, a rispondere “no comment sul numero dei giorni… grazie comunque per il giorno 7”. Rappresentò, inoltre, esigenze di tipo lavorativo, che spettava, peraltro, al datore di lavoro medesimo valutare e che la direzione, infatti, aveva già valutato, tanto da precisare alla che in sua assenza il lavoro della stessa sarebbe stato gestito dalla PAte_1 direzione per non gravare ulteriormente sulla . Per_1
In ultima analisi la ricorrente lamenta l'imposizione di un periodo di ferie – con una certa contraddizione, avendo, per altro verso, censurato l'eccessivo aggravio di lavoro dei mesi precedenti, a fronte dei quali avrebbe potuto essere ben vissuta la possibilità di godere di un periodo di ristoro delle energie psicofisiche – e lo sgarbo che ritiene esserle stato fatto nella mancanza di un ampio preavviso.
Non può che ribadirsi, tuttavia, al riguardo, come tutte le dipendenti si trovarono nella stessa posizione e come le altre dipendenti ottennero una diluizione del periodo che la ricorrente neppure ha dedotto di avere chiesto.
Quanto alla riorganizzazione delle attività, l'istruttoria condotta al riguardo ha consentito di ricostruire che, in occasione del passaggio direzionale, la proprietà – a distanza di mesi dall'acquisizione della società – ritenne di dover concretizzare l'aggiornamento dei complessivi processi di gestione della struttura secondo un proprio modello organizzativo, ritenuto maggiormente efficiente rispetto a quello esistente.
La ST ha riferito: “C'è stato nella struttura uno stravolgimento Testimone_1 PA nell'organizzazione, da parte della nuova Direttrice dott.ssa dopo il pensionamento della
. Ci saremmo aspettate l'organizzazione di una riunione, per avere comunicazione di PAte_2 come la nuova direttrice avrebbe voluto riorganizzare. Invece non c'è stata nessuna riunione e una ex OS, poi diventata centralinista, è diventata il braccio destro della Direttrice e Persona_3 ha iniziato a “comandare” noi impiegate, io stessa mi sono sentita umiliata da questo. La era responsabile acquisti;
la Carta Servizi è stata cambiata e io e la siamo PAte_1 PAte_1 state cancellate, poi dopo le nostre lamentele, siamo state inserite come semplici “impiegate pagina 24 di 35 amministrative”; per questo non abbiamo più partecipato alle riunioni settimanali di staff. Personalmente posso dire che è stato stravolto il modo di svolgere le mie mansioni, che però non sono cambiate, nel senso che in concreto una serie di modalità e di atti che prima svolgevo nel momento di transizione non li ho più svolti;
poi piano piano ho ripreso a fare tutto. … mentre la era in ferie, la direttrice ha cambiato le metodologie di lavoro, quando la è PAte_1 PAte_1 tornata erano state modificate, come è successo a me, le metodologie di lavoro. Ad esempio in CP_2 gli ordini della cucina e i menù li fa il cuoco, quindi lei non doveva più occuparsene, così come c'erano delle registrazioni di dati di cui si occupava la direttrice personalmente. La era PAte_1 in ansia per questi cambiamenti;
dopo un breve periodo è entrata in malattia.
ha dichiarato: “Quando sono arrivata [1.12.2020, in affiancamento alla ], Pt_6 PAte_2 la richiesta di part time era già stata fatta dalla a fine anno è stata accolta, PAte_1 programmando per l'anno nuovo una riorganizzazione dei carichi di lavoro, sia in relazione all'avvenuta riduzione d'orario sia in generale per razionalizzazione, perché c'era una certa confusione. La si occupava, in precedenza, della formalizzazione dell'ordine, con l'invio PAte_1 alla Direzione per la validazione, ma l'elenco della spesa proveniva comunque dai settori interessati. Sono stati resi autonomi il front office e la cucina, dando la possibilità di compilare direttamente il file excel contenente l'ordine e mandandolo avanti direttamente. … “Confermo i capitoli [da 69 a 73]. Preciso che i circuiti di sono quelli propri di ogni unità divisa in più CP_2 settori, che necessariamente prevedono che sia il responsabile del singolo settore a tenere sotto controllo il magazzino e a segnalare le esigenze di acquisto;
pertanto ho solo provveduto a meglio formalizzare ciò che già prima di fatto accadeva.
Preciso che il carico di lavoro della era eccessivo per la stessa, quindi il progetto di Per_1 riorganizzazione era che la potesse supportare la nella gestione di tutti i PAte_1 Per_1 rapporti di carattere amministrativo intrattenuti con i familiari degli ospiti;
la dunque PAte_1 non avrebbe più dovuto occuparsi di raccogliere gli ordini e inoltrarli alla Direzione per la validazione, ma avrebbe dovuto aumentare il supporto alla;
di fatto non c'è stato il tempo Per_1 per attuare il progetto. Sulla carta dei Servizi, preciso che sicuramente con il mio arrivo è stata aggiornata;
escludo che la fosse responsabile amministrativa e che ci sia stata una PAte_1 variazione sul punto”.
La ST ha riferito: “Le mansioni dei dipendenti sono rimaste le medesime, sono PAte_2 cambiate le procedure, quindi abbiamo tutti iniziato a svolgere le stesse mansioni con diverse impostazioni e diverse procedure di verifica. La sig.ra nello specifico continuò a svolgere PAte_1 le stesse mansioni di prima, con file che man mano vennero modificati per introdurre quelli di
”. CP_2
La ricorrente ha riferito di avere svolto, in precedenza, mansioni di responsabile acquisti di tutta la struttura (gestione ordini e stock e dei rapporti con i diversi fornitori), partecipazione settimanale alle riunioni dello staff dirigenziale, aggiornamento giornaliero del portale dati, cura del report bisettimanale delle nuove domande di ingresso e gestione pagina 25 di 35 delle pubbliche relazioni con i familiari degli ospiti della struttura, gestione della preparazione in collaborazione con la collega delle rette mensili degli Testimone_1 ospiti, gestione archiviazione documenti e domande di ingresso degli ospiti, controllo e compilazione registro rifiuti speciali, gestione durante il periodo COVID dell'approvvigionamento e della distribuzione del materiale DPI, gestione del CPG (costo pasto giornaliero) e del buon andamento del reparto cucina.
Lamenta di essere stata declassata, in sua assenza, da responsabile a semplice amministrativa e che tutte le suddette mansioni le sarebbero state sottratte.
Da quanto emerso, la ricorrente, inquadrata quale impiegata di concetto, si occupava, secondo il modello di organizzazione precedente, di raccogliere gli ordini sulla base delle indicazioni provenienti dai vari reparti, compilando un apposito file.
Non è emerso che ella avesse ruolo di responsabilità, di alcuna area o settore: trattavasi, dunque, di attività rientrante nei compiti di impiegata di concetto, sebbene di alto livello, consistente nella raccolta delle necessità provenienti dai vari reparti e nella formalizzazione dell'ordine, che, infatti, andava alla Direzione per la validazione. La ricorrente medesima, d'altra parte, non ha concretizzato rispetto a quali aspetti avrebbe assunto, in precedenza, una responsabilità, non avendo la stessa neppure allegato di avere avuto compiti di analisi delle esigenze di fabbisogno, già in precedenza segnalate dai reparti, e non avendo potere autonomo di inoltrare l'ordine, sicché era la direzione ad avere mantenuto la responsabilità degli acquisti.
La ricorrente sembrerebbe basare il proprio assunto sulla base della dicitura contenuta nella Carta dei servizi della struttura, in cui la stessa era indicata come “responsabile acquisiti”. La Carta dei Servizi, tuttavia, non è un organigramma, tantomeno un mansionario, ma serve unicamente a fornire indicazioni all'utenza: la dicitura, dunque, era evidentemente rivolta unicamente a indicare in modo agevolmente comprensibile quale fosse l'impiegata di riferimento per tale settore, fermo rimanendo che, secondo le procedure interne, responsabile del processo di acquisto rimaneva la Direzione. Non vi è, dunque, demansionamento nel fatto che nella nuova versione della Carta dei Servizi, peraltro in modo più corretto, sia stata indicata – per la come per la – PAte_1 Per_1 la qualifica relativa al loro inquadramento.
Quanto alle modifiche introdotte, esse riguardarono, come notato dai testi, le modalità e le procedure di svolgimento delle mansioni, più che le mansioni medesime.
La partecipazione a riunioni costituisce una modalità di coordinamento fra diverse funzioni e, di per sé, l'esclusione non implica demansionamento. Nella specie, la decisione che la non vi avrebbe più preso parte fu correlata al fatto che il settore acquisti PAte_1 venne riorganizzato, prevedendo che sarebbero stati i responsabili dei vari reparti a compilare direttamente il file excel che raccoglieva le esigenze di acquisto e che la pagina 26 di 35 direzione avrebbe direttamente validato, senza necessità di inoltro da parte della
PAte_1
La fu, dunque, in effetti privata di un'attività, integrante uno dei compiti propri PAte_1 della mansione, ma non della mansione. La stessa rimase impiegata amministrativa e, per quanto consta, non vi furono variazioni in ordine alle ulteriori incombenze, in particolare il controllo e la gestione del registro rifiuti speciali e, soprattutto, la gestione delle pratiche di ingresso degli ospiti e, in generale, la gestione amministrativa degli stessi (essenzialmente, le attività necessarie al pagamento delle rette mensili), per cui era prevista un'implementazione per fornire supporto alla . Per_1
Va rilevato che la ricorrente ha del tutto omesso di considerare come, al termine del 2020, la stessa avesse chiesto e ottenuto il passaggio al tempo parziale a 25 ore. E' evidente, pertanto, che, tanto più a fronte delle rimostranze della stessa circa l'eccessivo carico di lavoro subito nel 2020, il datore di lavoro non potesse non giungere a una riduzione delle attività assegnatele: né la ricorrente può sindacare il fatto che, anziché procedere orizzontalmente, il datore di lavoro abbia scelto di procedere verticalmente, sollevandola del tutto da talune attività per impiegarla sulle residue, considerato anche che ciò rispondeva alle procedure adottate in tutte le proprie strutture e, invero, anche a una effettiva razionalizzazione, per quanto qui valutabile sulla base degli elementi a disposizione.
Deve, poi, notarsi, che la ricorrente fu in ferie fino al 25 gennaio;
che venne sospesa dall'8 febbraio (senza più rientrare in servizio, prima per malattia e poi avendo rassegnato le proprie dimissioni); che in questo breve lasso di tempo la ricorrente fu, per quanto dalla stessa riferito, impegnata prevalentemente a occuparsi del trasloco al nuovo ufficio.
Le novità che si profilavano, dunque, per la ricorrente rimasero sostanzialmente inattuate: la ricorrente neppure ha potuto riferire in che modo la nuova organizzazione venne effettivamente messa in funzione, rispetto alla sua posizione, perché non vi fu modo di farlo. E' significativo che la collega – quella che le era più vicina, perché con la Per_1 stessa divideva ufficio e parte delle incombenze – abbia riferito che la era in PAte_1 ansia per le novità che si profilavano. Altrettanto significativo che la ST, pur dicendosi dispiaciuta di alcune modalità (come la modifica della Carta dei Servizi), abbia rilevato che, man mano, con il tempo, evidentemente assestandosi le procedure alla concreta realtà, ella era tornata a svolgere le medesime incombenze precedenti: passaggio, invece, mancato alla a causa dell'evoluzione del rapporto, di cui si dirà poco oltre. PAte_1
Emerge, d'altra parte, dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente come quest'ultima abbia mostrato un atteggiamento ostile e poco disponibile al cambiamento, percepito come personale attacco alla propria professionalità, senza che siano emersi elementi a giustificazione di tale percezione.
pagina 27 di 35 E' indicativa l'interpretazione data dalla ricorrente alla richiesta di monitoraggio sulle attività rivolta al personale dalla nuova direttrice. PA E' in atti la mail della , il cui tenore appare per nulla impositivo o sprezzante. Al contrario, è evidente che la nuova direttrice, consapevole del rischio che la richiesta potesse apparire come una messa in discussione delle modalità di lavoro che per anni le collaboratrici avevano avuto, ebbe cura di spiegare esplicitamente quale fosse l'esigenza sottostante (“non è un controllo, è richiesto da ed è fondamentale per far comprendere CP_2 quante variabili e limitazioni abbiamo nella gestione dei nostri incarichi (es. pc malfunzionanti, mancanza di cordless mancanti, sostituzione personale reception … etc.)” e quali dati avesse bisogno di reperire, con tono pacato e rispettoso (“scrivo dalla mia mail personale, abbiate pazienza … sarebbe importantissimo compilare il modello…grazie”).
La ricorrente, lungi dall'approfittare dell'occasione per rappresentare le proprie doglianze proprio sugli aspetti sollecitati, come l'esigenza di sostituire le impiegate della reception e la necessità di essere dotate di cordless per evitare spostamenti fisici di postazione, ritenne di essere stata indebitamente trattata come un “lavoratore a cottimo” e di doversi apertamente opporre alla compilazione del modello, quando essa era stata chiaramente chiesta come atto di collaborazione (“sarebbe importantissimo compilare il modello…”).
3.3.
In tale scenario si collocano gli ultimi episodi, che portarono il rapporto di lavoro a precipitare e condussero, dopo una sanzione disciplinare e un periodo di malattia, al suo termine per dimissioni della dipendente.
La ricorrente ha riferito come apice della condotta vessatoria che la direttrice avrebbe assunto nei suoi confronti il trasferimento dall'ufficio, posto al piano terra, ove la ricorrente aveva sempre lavorato, a un diverso ufficio posto nel seminterrato, di cui la ricorrente ha sottolineato, in modo reiterato, sia il pessimo stato di pulizia e di ordine sia la collocazione, descrivendolo come uno scantinato insalubre e posto in mezzo a rifiuti, anche pericolosi, come il materasso di un ospite deceduto.
Le reazioni della ricorrente, che ella stessa ha reiteratamente addotto ad attacchi di panico, portarono a uno scontro con la direttrice, esitato nella sospensione disciplinare della ricorrente.
Su tali fatti, la ST ha riferito: “La direttrice appena la è stata in ferie ci ha Per_1 PAte_1 comunicato che noi due ci saremmo dovute trasferire, perché intendeva riservare l'ufficio a
[...]
che avrebbe affiancato la direttrice. Sono stata interessata anche io da questa vicenda, CP_8 mi sono molto dispiaciuta perché dopo 35 anni di lavoro sopra sono stata spostata al piano di sotto. Mentre la direttrice ha fatto pulire il nostro ex ufficio per lo ha fatto imbiancare, l'ufficio di Per_6 sotto non è stato neanche svuotato;
era pieno di scatoloni, le scrivanie piene di cose, abbiamo trovato anche un panino abbandonato da tempo. L'ufficio era in un sotterraneo, di fianco avevamo gli
pagina 28 di 35 spogliatoi e il locale guardaroba. Ho trovato anche degli scarafaggi. Era l'Ufficio in precedenza utilizzato dalla e dalla lo avevano scelto perché stavano più tranquille, PAte_2 CP_8 mentre io e la avevamo contatto con i parenti e sarebbe stato scomodo farli scendere. Con PAte_1 il VI e con il subentro di è cambiata l'organizzazione, noi abbiamo iniziato ad avere CP_2 molto meno contatto con gli esterni.
Abbiamo chiamato la direttrice, che è scesa con la ha ammesso che era sporco e ha CP_8 mandato una donna per le pulizie, ma la situazione era tale da richiedere una pulizia profonda, bisognava svuotare tutto. Nel week end successivo l'ufficio è stato finalmente sgomberato e pulito, ma non imbiancato. Nel corridoio davanti a noi c'erano cose accatastate, dopo che ci siamo lamentate sono state sgomberate, anche se non subito”. PA La ST ha dichiarato: “L'ufficio di e era piccolo, le due impiegate PAte_1 Per_1 condividevano una sola scrivania;
oltretutto era di fronte alla direzione e immediatamente dietro il front office, per cui era sacrificata, per via dell'affollamento e del passaggio, la possibilità di lavorare in tranquillità. Quando sono subentrata io, a fronte del fatto che la , che aveva PAte_2 sempre usato un ufficio molto più spazioso al piano 0, utilizzando la direzione solo per ricevere eventuali esterni, andava in pensione, e considerato che io avrei invece utilizzato la stanza della direzione, abbiamo valutato la possibilità di trasferire al piano terra e e CP_8 Per_1 al piano 0. L'ufficio in questione è separato dagli spogliatoi da una porta rei, la PAte_1 lavanderia è in fondo al corridoio.
Vengono esibite alla ST le foto di cui al doc. 12 di parte ricorrente;
la ST riferisce: “il pavimento è quello del piano 0 della San Francesco;
non riesco a collocare le foto nel tempo. La foto in cui si vede la accanto a dei pacchi riprende il trasferimento, di cui si è occupata la Per_1
in esclusiva, del materiale necessario dal loro ufficio del piano terra a quello nuovo del Per_1 piano 0. La foto che riprende pile di cartelle attiene a momento anteriore al trasferimento;
si tratta di cartelle che io stessa ho spostato in un altro archivio. La foto che riprende la PAte_1 rappresenta lo stato dell'ufficio dopo il trasferimento. La foto in cui si vede un materasso riprende materiale che era stato accumulato nel tempo presso la struttura, che è stato sistemato nel lungo corridoio che conduce alla lavanderia solo perché, a fine gennaio, la ditta che si doveva occupare dello smaltimento con un unico viaggio potesse prendere tutto. Le foto che riprendono dettagli non riesco a collocarle nell'ufficio in questione”. PA La ST , sentita a prova contraria sui capitoli ammessi in relazione all'episodio in esame di cui al ricorso, ha riferito: “La ha utilizzato l'ufficio destinato a CP_8 PAte_1
e fino all'avvicendamento, e anche in seguito, fino a che non è stato completato il Per_1 trasferimento.
Il trasferimento è stato eseguito mentre la era in ferie;
ma era stato deciso a dicembre;
PAte_1 nelle festività di Natale il manutentore ha ritinteggiato (completamente l'ufficio al piano terra, solo
pagina 29 di 35 in parte quello di sotto). … L'ultimo giorno di lavoro della è stato l'unico in cui la PAte_1 lavoratrice si sia lamentata della sporcizia e della trascuratezza del nuovo ufficio con me. Nei giorni precedenti so che si era lamentata con il personale che faceva le pulizie della confusione, dovuta al fatto che in effetti era un ufficio in cui era contenuto il risultato di decenni di lavoro svolto da e che era in programma di spostare negli archivi, ma dovendolo PAte_2 CP_8 fare con cognizione di causa, era operazione che richiedeva tempo;
con lo spostamento del materiale di e nell'ufficio di sotto, gli spazi sono risultati in effetti sacrificati, ma era una Per_1 PAte_1 situazione provvisoria”. PA Quanto all'episodio dell'8 febbraio 2021, la ha ricordato: “la dopo il ritorno PAte_1 dalle ferie mi ha chiamato per telefono, dicendo che mi dava 5 minuti di tempo per raqgiungerla nel suo Ufficio, altrimenti avrebbe chiamato gli organi di vigilanza;
sono scesa, accompagnata dalla;
la era alla scrivania, cercava di lavorare;
la mi inveiva CP_8 Per_1 PAte_1 contro, avvicinandosi anche fisicamente;
l'ho invitata a moderare i toni;
ricordo che diceva che lei a casa aveva la governante e che non aveva intenzione di pulire i rifiuti degli altri;
avevo verificato comunque che era opportuno un altro passaggio di pulizia e pertanto ho contattato la referente alberghiera perché se ne occupasse.
Nella stessa mattinata, ero in ufficio con;
la ha fatto irruzione Testimone_9 PAte_1 nel mio ufficio, dopo un quarto d'ora-mezz'ora dall'episodio precedente;
si è letteralmente catapultata nel mio ufficio, senza bussare o sincerarsi se fossi da sola e potessi riceverla;
ha sbattuto la borsa sulla sedia, dicendo che non avrei mai guadagnato abbastanza per permettermela, che lei aveva a casa la governante e non si vedeva perché dovesse fare le pulizie in ufficio, dicendo che aveva fatto sacrifici per la accennando alla sua gravidanza, dicendo che voleva essere CP_1 licenziata perché era molto meglio la giungendo ad augurarmi del male. Oltre a me, erano Pt_9 presenti la GN, la e la che nel frattempo si era affacciata, siamo rimaste CP_8 Per_3 tutte in silenzio. Solo alla fine dello sfogo le ho chiesto se volesse un bicchiere d'acqua, la PAte_1 in risposta ha di nuovo inveito e se n'è andata”.
Ora, sul trasferimento pare sufficiente rilevare che la ricorrente abbia vissuto come svilente la nuova collocazione, senza considerare che il locale in questione era stato, per un trentennio, l'ufficio ove avevano lavorato la e la quest'ultima già CP_8 PAte_2 responsabile del personale e poi direttore della struttura. Si stenta a credere, pertanto, che si trattasse, come vorrebbe far intendere la ricorrente, di una sorta di ripostiglio malsano, non utilizzabile per attività d'ufficio: e se anche ciò oggettivamente fosse (la ricorrente ha riferito di avere proposto denuncia all'Asl, da cui sarebbe scaturito l'accertamento della non abitabilità del sotterraneo), la società avrebbe potuto in buona fede ritenere che il locale in questione fosse utilizzabile come ufficio, così come era sempre stato fatto nei decenni precedenti. PA La ha spiegato, senza rilievi critici sul punto e in modo logico e congruo, quale sia stata la ragione dello spostamento fisico (avere la a portata di mano e, d'altra CP_8
pagina 30 di 35 parte, consentire a e a che sino a quel momento avevano condiviso Per_1 PAte_1 spazi sacrificati, di avere un ufficio più grande). Dimentica, ancora una volta, la PAte_1 che anche la fu destinataria del trasferimento, indice, già questo, del fatto che si Per_1 trattasse di una effettiva riorganizzazione di spazi e non di colpire la persona della ricorrente.
Ben può essere, poi, che la fase del trasloco non sia stata perfettamente gestita e che in effetti l'ufficio sia stato trovato ingombro di ciò che avevano lasciato le precedenti occupanti, ragione per cui non era stato ben pulito, né imbiancato. La stessa ricorrente, però, ha confermato che la direttrice, alle sue rimostranze, diede disposizioni perché si procedesse a una pulizia più approfondita e, in effetti, risulta che in seguito l'ufficio sia stato sgomberato e pulito.
E' necessario, invece, rilevare che la reazione della ricorrente avvenne – secondo sua stessa allegazione – in preda ad attacchi di panico, a causa dell'ansia di cui soffriva abitualmente, e si manifestò con modalità veementi e verbalmente aggressive nei confronti della direttrice.
La ricorrente lamenta un comportamento inadeguato da parte della direttrice che – dopo avere, per vero, dato seguito alla “convocazione” immediata della ricorrente nel nuovo ufficio per verificarne lo stato – l'avrebbe zittita, rivendicando la propria posizione di superiorità.
La , tuttavia, ha precisato al riguardo: “Quando è scesa, la direttrice non faceva parlare Per_1 la che è più impulsiva e agitata e diceva le cose impetuosamente;
io sono stata lasciata PAte_1 parlare”. Non fu, dunque, l'atteggiamento della direttrice a determinare l'andamento del colloquio, quanto, piuttosto, quello della stessa che, d'altra parte, ha PAte_1 riconosciuto essa stessa di essere stata in preda a un attacco di panico e, dunque, verosimilmente agitata e poco incline al confronto sereno e costruttivo sulla questione.
Quanto al seguito, nell'ufficio della direttrice, non può non rilevarsi come anche nel racconto della ricorrente non si riescano a individuare tratti di abusività o di scorrettezza PA nella condotta della .
Fu la ricorrente a recarsi nell'ufficio della direttrice, ove, per sua stessa ammissione, fu nuovamente colta da un momento di crisi e di ansia, certo non giustificato dalla condotta della direttrice, che si sarebbe limitata a chiedere che la dipendente GN, lì presente, rimanesse presente alla conversazione: comportamento del tutto comprensibile, e anche adeguato, considerati i precedenti scontri avuti con la a tutela di entrambe, e PAte_1 non indebito, considerato il contenuto professionale e non personale della conversazione, che avrebbe dovuto riguardare la questione dello stato del nuovo ufficio.
In ogni caso, la ricorrente, ritenendolo, avrebbe potuto semplicemente manifestare l'esigenza di parlare con la direttrice in privato, eventualmente rinviando ad altro pagina 31 di 35 momento e situazione la conversazione. L'incontro, invece, fu l'occasione di una aggressione verbale alla direttrice, da cui derivò l'applicazione di una sanzione disciplinare, non impugnata dalla ricorrente.
3.4.
In conclusione, può ben comprendersi che la ricorrente abbia pesantemente sofferto le conseguenze della pandemia e dell'adozione delle misure emergenziali, essendosi trovata a lavorare in uno degli ambienti, insieme a ospedali e case di cura, più pesantemente messi a dura prova dall'esplosione pandemica.
Deve ritenersi, però, che sia stata la situazione a determinare le difficoltà vissute in tale straordinario contesto, e non la condotta del datore di lavoro. Nessuna delle condotte e PA delle situazioni, addebitate alle responsabili della struttura – , – PAte_2 Pt_3 manifesta intento persecutorio o volontà di squalificare la ricorrente, né ha assunto carattere illecito.
La ricorrente ha posto questione dell'avvenuta integrazione ai propri danni, se non di un vero e proprio mobbing, quantomeno di condotte di straining, per non avere il datore di lavoro eliminato fattori stressogeni presenti nell'ambiente di lavoro.
Come chiarito dalla giurisprudenza prima richiamata, tuttavia, anche lo straining presuppone l'inadempimento del datore di lavoro ai propri doveri di protezione e la consapevole omissione di misure che egli avrebbe potuto adottare per eliminare o ridurre detti fattori. Si resta, invece, al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosa o usurante della ordinaria prestazione lavorativa.
Si è, altresì, già sopra rilevato come la ricorrente non abbia specificamente contestato quali diverse condotte il datore di lavoro avrebbe potuto adottare, per meglio fronteggiare la situazione emergenziale, e come non emergano elementi per concludere che ciò sarebbe stato concretamente possibile.
PAe comprovato dall'istruttoria svolta che l'emergenza sia stata superata solo grazie agli strenui sforzi del personale, che fece fronte alle quotidiane necessità con prestazioni che per quantità e qualità sarebbero stati inconcepibili nell'ordinario svolgimento del rapporto: ivi compresa la ricorrente, alla quale fa, semmai, onere aver svolto le mansioni che oggi denuncia come svilenti e squalificanti.
Avrebbe, in ipotesi astratta, costituito un abuso censurabile l'approfittamento da parte del datore di lavoro della disponibilità del personale, su cui riversare le conseguenze della pandemia anche quando sarebbe stato possibile adottare misure differenti, per quanto dispendiose sotto il profilo economico e organizzativo, poiché il rischio dell'incidenza di fattori eccezionali non può che gravare sull'imprenditore. La ricorrente, tuttavia, non ha delineato una situazione di tal genere e, come già osservato, le dimensioni globali della pagina 32 di 35 crisi pandemica anche in considerazione delle misure di contenimento, l'assenza iniziale di sufficienti certezze scientifiche, la continua evoluzione normativa paiono sufficienti per escludere la ravvisabilità di una violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c.
Ciò non toglie, naturalmente, che la ricorrente ne abbia potuto personalmente risentire.
La documentazione medica prodotta dalla ricorrente (doc. 4), tuttavia, attesta l'assunzione di farmaci per sindrome ansioso-depressiva sin dall'inizio del periodo pandemico (da febbraio 2020, è specificato nel certificato), dunque a partire da un momento in cui la pericolosità del dilagare della malattia si era già fatta sentire, ma non si erano certo prodotti gli effetti stressanti e usuranti dell'eccessivo carico lavorativo e dell'adibizione, in talune occasioni, a mansioni del tutto estranee ai propri compiti (oltre che, senza dubbio, del vedere i pazienti, allontanati dalle famiglie, decedere in solitudine e in numero abnorme e i colleghi ammalarsi frequentemente per lunghi periodi).
Deve darsi atto alla ricorrente di non essersi sottratta alla prosecuzione della propria attività lavorativa, pur versando già in una situazione di fragilità, anche nella sempre più difficile situazione venutasi a creare nei mesi successivi, né sarebbe irragionevole ritenere che ciò, lungi dal consentire una ripresa, abbia determinato un peggioramento delle condizioni di salute della dipendente. Di ciò, tuttavia, il datore di lavoro pacificamente non fu messo a parte - anche il part time venne chiesto dalla per motivi familiari, PAte_1 senza rendere noto quali fossero le proprie condizioni – e, in ogni caso, non può ritenersi responsabile, alla luce di tutto quanto sopra esposto.
Deve concludersi, poi, che, a picco emergenziale rientrato, la ricorrente, reduce dalla difficoltà dei mesi precedenti, non abbia vissuto con la necessaria lucidità i cambiamenti che via via venivano effettuati dalla nuova direzione, ingenerando nella stessa la percezione di essere vittima di condotte illecite da parte del datore di lavoro, tuttavia non riscontrabili.
Alla luce di tutto quanto sopra, va rigettata la domanda volta ad accertare che la ricorrente sia stata illegittimamente fatta oggetto di una condotta di mobbing, o di straining, ai sensi dell'art. 2087 c.c. da parte delle società resistente nel periodo denunciato e, conseguentemente, la relativa domanda risarcitoria.
4.
Neppure può trovare accoglimento la domanda relativa all'accertamento della giusta causa a fondamento delle dimissioni rassegnate il 7.7.2021.
Come è noto, il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso - quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
pagina 33 di 35 Nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro, il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
La circostanza che la ricorrente abbia rassegnato le dimissioni a distanza di tempo dal suo ultimo giorno di lavoro (la ricorrente era in malattia ormai dall'8.2.2021) di per sé non preclude il ricorrere di una giusta causa di dimissioni (cfr. Cass., n. 24477/2011).
Nella specie, tuttavia, la ricorrente si è dimessa adducendo di avere subito, nell'anno precedente, comportamenti vessatori e demansionanti, che le hanno provocato stress psicologico, attacchi d'ansia, depressione e insonnia e tali da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il ricorrere di giusta causa, delineata in questi termini, deve essere esclusa, in conseguenza di tutto quanto sopra osservato, con conseguente rigetto della domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento di preavviso.
Né la ricorrente, nel presente giudizio, ha fornito elementi per potersi valutare la sussistenza di una situazione di impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro in relazione alle proprie condizioni di salute (cfr. Cass., n. 11051/2015, secondo cui la giusta causa può essere integrata anche dal sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore dipendente che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto costituisce giusta causa di dimissioni, anche a prescindere dall'individuazione di un inadempimento contrattuale o comunque di una condotta colposa del datore di lavoro o di un terzo), considerato che tale prospettazione non è stata in questa sede avanzata, neppure in via subordinata, e considerato che anche la relazione medica di parte ha concluso per la diagnosi, non accettabile alla luce di quanto sopra, di “disturbo d'ansia generalizzato con turbe depressive in soggetto esposto a 'mobbing'”, in vista di una richiesta risarcitoria, senza in alcun modo esprimersi sulla improseguibilità, a causa delle condizioni di salute comunque presentate dalla lavoratrice, del rapporto di lavoro.
5.
In conclusione, tutte le domande proposte dalla ricorrente devono essere rigettate.
Le ulteriori difese ed eccezioni della resistente vengono assorbite.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
La liquidazione dovrà avvenire sulla base delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in valori fra minimo e medio, tenuto conto del fatto che il valore della causa si pone all'estremo limite inferiore dello scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda, in € 3000 per la fase di studio, € 1000 per la fase introduttiva, € 1.500 per la fase istruttoria, € 1500 per la fase decisionale, così complessivamente in € 7000 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
pagina 34 di 35
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 603/2021:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di Controparte_1 liquidate in € 7000 per compensi, oltre spese generali forfettarie per compensi, cpa e iva come per legge;
3) motivazione riservata nel termine di 60 giorni.
Novara, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 603/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAte_1 C.F._1
MARIAPAOLA CASTIGLIONE, elettivamente domiciliata presso il difensore in Trecate, Via Garibaldi n. 38
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. LUCIANA DAGNA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Torino, Via Susa, n. 56
RESISTENTE
Oggetto: lavoro dipendente privato – altre ipotesi - mobbing
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare che la signora è stata illegittimamente fatta oggetto PAte_1 di una condotta di mobbing ex art. 2087 c.c. nel periodo 01 febbraio 2020 – 31 gennaio 2021 da parte delle società resistente – Socio unico – Soggetta a Controparte_1 direzione e coordinamento di - in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, con sede legale in Novara Viale Roma n. 34 B C.F. e P.IVA e P.IVA_1 conseguentemente;
pagina 1 di 35 2) Accertare e dichiarare la responsabilità della società resistente Socio Controparte_3 unico – Soggetta e di -, in persona del legale CP_4 CP_5 CP_2 rappresentante pro tempore ex artt. 2043 - 2059 c.c. per il danno cagionato alla signora;
PAte_1
3) Accertare la legittimità delle dimissioni per giusta causa rassegnate dalla sig.ra PAte_1 in data 06.07.2021 e per l'effetto condannare la convenuta
[...]
- in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma pari ad € 3.799,77, indebitamente trattenuta a titolo di indennità di preavviso;
4) Per l'effetto condannare la convenuta – Socio unico – Controparte_1 [...]
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra in conseguenza PAte_1 dell'illegittimo comportamento datoriale corrispondenti ad EURO 22.876,25 o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito di apposita CTU medico legale;
5) Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”
Per parte resistente
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del lavoro,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso;
In via pregiudiziale
- Dichiarare l'improcedibilità delle domande di risarcimento del danno biologico e/o il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto respingere le domande di risarcimento Controparte_1 del danno non patrimoniale;
In via preliminare
- Respingere le domande della sig.ra per violazione del disposto dell'articolo 414 PAte_1
c pc
In via principale
- Respingere le domande della sig.ra in quanto infondata in fatto e in diritto per PAte_1 le ragioni sovraesposte.
In via istruttoria
- Respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi sopra esposti.
- Ammettere le prove per interrogatorio e testi, anche in materia contraria, sulle circostanze di fatto sopra articolate da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”,
In ogni caso pagina 2 di 35 con vittoria di spese diritti ed onorari di causa oltre 15% per spese generali”.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.11.2021, ha convenuto in giudizio la PAte_1 società a Socio Unico, già suo datore di lavoro, al fine di veder accertare Controparte_1
l'integrazione ai propri danni da parte della convenuta, in corso di attuazione del rapporto e in particolare nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 gennaio 2021, di condotte integranti la fattispecie del mobbing e, conseguentemente, al fine di veder accertare la giusta causa delle dimissioni da essa ricorrente rassegnate in data 6.7.2021, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'indennità di preavviso trattenuta e al risarcimento dei danni subiti dalla lavoratrice.
Si è costituita la società convenuta, resistendo integralmente alle domande avversarie.
La convenuta, in particolare, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità delle domande e, comunque, il difetto di legittimazione passiva della società, dal momento che il d. lgs. n. 38/2000, inserendo il danno biologico nel sistema di indennizzo e di sostegno da parte dell' ha previsto all'art. 13, co. 2, lett. a) l'indennizzabilità da parte di tale ente CP_7 del danno biologico sino al 6 %, il che renderebbe l' unico legittimato passivo alla CP_7 proposizione delle relative domande risarcitorie.
La convenuta ha altresì eccepito la genericità del ricorso, per avere la ricorrente addebitatole sporadiche condotte, ritenute insignificanti al fine dell'integrazione dell'illecito ascrittole, da leggersi, peraltro, nel drammatico contesto della pandemia da VI 19, che ha colpito in modo particolarmente duro le strutture sanitarie e residenziali per anziani, come quella in cui prestava servizio la ricorrente, con numerosi contagi sia fra gli ospiti sia fra il personale.
Nel merito, in ogni caso, ha contestato la narrativa dei fatti avversari, negando l'addebito di avere posto in essere condotte vessatorie, integranti illecito da parte del datore di lavoro, e riconducendo le dimissioni prestate dalla lavoratrice unicamente alle difficoltà dalla stessa manifestate in seguito al difficile periodo pandemico e, soprattutto, in seguito all'ingiustificata resistenza alle legittime scelte di riorganizzazione del lavoro da parte della società, subentrata da tempo al precedente gestore della residenza San Francesco, attuate a partire dall'inizio del 2020 a causa della prioritaria necessità, in precedenza, di gestire l'emergenza sanitaria.
La causa è stata istruita, oltre che sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante escussione di numerosi testimoni.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di sentire ulteriori testi, fra quelli indicati dalle parti, la causa è stata discussa all'udienza del 13.2.2025 e, di pagina 3 di 35 seguito, decisa con lettura del dispositivo di cui infra, con riserva della motivazione nei successivi 60 giorni.
***
1.
E' opportuno, in primo luogo, richiamare quanto agli illeciti datoriali che la ricorrente ritiene essere stati commessi ai suoi danni – il mobbing, ma anche lo straining, evocato nella memoria conclusiva - che la giurisprudenza, chiarita la “valenza meramente sociologica” di tali nozioni, ha chiarito che ciò che conta ai fini giuridici “è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l'art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio” (Cass., n. 31912/2024; n. 3692/2023).
La Corte di Cassazione ha ritenuto che è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima (Cass., n. 12437/2018; n. 26684/2017) e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 c.c., e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all'art. 1225 c.c., per il caso di dolo.
E' invece, configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass., n. 18164/2018). In particolare, al di là della denominazione, è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.
E', infatti, comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. pagina 4 di 35 20 giugno 2018, n. 16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile 2018, n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.).
Si resta, invece, al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosa o usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass. 29 gennaio 2013, n. 3028; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1509) o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972). La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che le condizioni ordinariamente usuranti dal punto di vista psichico (Cass. 3028/2013 cit. e, prima Cass. 21 ottobre 1997, n. 10361), per effetto della ricorrenza di contatti umani in un contesto organizzativo e gerarchico, per quanto possano eventualmente costituire fondamento per la tutela assicurativa pubblica (D.P.R. n. 1124 del 1965 e D.Lgs. n. 38 del 2000, nelle forme della c.d. "costrittività organizzativa"), non sono in sé ragione di responsabilità datoriale, se appunto non si ravvisino gli estremi della colpa comunque insiti nel disposto dell'art. 2087 c.c. Ed è evidente che, se il datore di lavoro abbia tenuto un comportamento consono al contesto, per escludere il danno dovrebbe in realtà vietarsi l'attività, il che non può essere se non quando la legge lo stabilisca (v. anche Cass. 1509/2021, cit.).
2.
Alla luce di quanto sopra, va rigettata l'eccezione di genericità del ricorso, proposta dalla parte resistente, ove volta a sollecitare la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi per la validità processuale dell'atto introduttivo (profilo non esplicitato dalla parte, ma rientrante nei poteri-doveri di verifica dell'Ufficio).
PAte ricorrente ha fatto riferimento a plurimi episodi, denunciando circostanze ed episodi in sé specifici, verificatisi nel corso di un ampio lasso di tempo, collocandoli in momenti e contesti precisamente descritti.
La resistente contesta, semmai, che episodi e situazioni siano da ricostruirsi secondo la narrativa fattane dalla ricorrente e, soprattutto, la riconducibilità a un inadempimento datoriale, riconducibilità che, secondo la società, la ricorrente ha inteso sostenere in modo generico e fumoso, senza reale aggancio concreto a quanto in effetti accaduto, contestazioni tutte che attengono già alla fondatezza delle domande.
E', d'altra parte, insito nel tipo di illecito addebitato al datore di lavoro che i singoli episodi possano non essere in sé illeciti, né significativi e magari neppure singolarmente denotanti un intento persecutorio da parte del datore di lavoro, dovendo essi, invece, essere ricondotti al quadro generale della vicenda lavorativa, al fine di valutarne la complessiva legittimità, tenuto conto dell'obbligo protettivo che grava sul datore di lavoro nei confronti dei lavoratori ai sensi dell'art. 2087 c.c. e considerando anche situazioni di “stress forzato”, purché riconducibili a colpa datoriale: valutazione in cui pagina 5 di 35 facilmente può manifestarsi una diversa prospettazione delle due parti contrapposte, la cui valutazione costituisce, appunto, l'oggetto del giudizio.
3.
Ciò premesso, le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.1.
La ricorrente ha denunciato, in primo luogo, un drastico peggioramento delle proprie condizioni lavorative, che lamenta essersi verificato a far data dalla fine del 2019, quando nella gestione della casa di cura, per un trentennio affidata a un esponente del clero piemontese guadagnatosi l'apprezzamento e la fiducia della ricorrente, subentrò una multinazionale francese, che acquisì, tramite Orpea Italia s.p.a., la totalità delle quote della diventandone socio unico. Controparte_1
La modifica direzionale è pacifica. E' pure pacifico che, con il subentro di il CP_2 personale operante nella San Francesco sia rimasto in forze e che PAte_2
– precedentemente responsabile del personale, sin dal 1990 – venne nominata
[...] direttore della struttura.
L'acquisizione, peraltro, risulta documentalmente avvenuta nel luglio del 2018, e non a fine 2019. Anche il subentro della alla direzione della struttura avvenne PAte_2 pressoché in concomitanza con il cambio di proprietà.
La stessa ricorrente ha rilevato come la situazione venne a precipitare in realtà a causa dello scatenarsi, all'inizio del 2020, dell'emergenza pandemica, che, come noto, produsse i propri devastanti effetti prima di tutto su luoghi di cura e case di riposo, ove erano ricoverati o risiedevano pressoché esclusivamente anziani ospiti.
La ricorrente lamenta, in primo luogo, di aver dovuto affiancare al suo lavoro di impiegata i turni del centralino, riconoscendo, peraltro, che fu la pandemia a determinare numerose assenze del personale per malattia, e di essersi dovuta accollare, dal marzo al giugno 2020, il lavoro della collega , impiegata amministrativa, anch'ella assentatasi per lungo Per_1 periodo per aver contratto il VI.
Sostiene, poi, di essere stata adibita, nel periodo che va dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, progressivamente a mansioni dequalificanti e segnatamente: quella di centralinista, aiuto cuoca, addetta alla pulizia delle scale, sanificazione di ben cinque reparti VI, a lavorare sette giorni su sette senza riposo giornaliero, a sostenere turni quotidiani di 11 ore senza riposi settimanali. Ciò, oltretutto, senza l'adozione delle dovute misure di protezione della salute del personale, non avendo la direzione di ritenuto di CP_2 incaricare personale specializzato per la sanificazione, così costringendo il personale dipendente, fra cui la ricorrente, a occuparsi della sanificazione, senza visiera e tuta di protezione, ed essendo state inizialmente adottate mascherine non idonee. pagina 6 di 35 La ST , dipendente della fino al 31.12.2021, ha riferito al Testimone_1 CP_1 riguardo: ““Ero impiegata amministrativa, in particolare addetta all'immissione ospiti. Da metà marzo 2020 sono stata assente per VI;
sono stata presente nel primissimo periodo dell'emergenza, da fine febbraio 2020 al metà marzo 2020. Dopo il subingresso di ci sono CP_2 state assenze al centralino, una delle addette si assentava spesso anche prima del VI anche per lunghi periodi. Noi impiegate abbiamo dato la disponibilità, tanto più nel periodo del VI, a coprire il centralino. Peraltro ha notevolmente ridotto l'orario del centralino, nel periodo CP_2
VI, che prima era aperto dalle 8.00 del mattino circa alle 8.00 di sera circa. Se doveva coprire il turno del centralino, la come noi impiegate, doveva alzarsi per andare a rispondere PAte_1 alle telefonate in ingresso dall'esterno e per aprire alla porta. Nel periodo del VI gli ingressi sono stati ridotti a due ore. Poiché in questo limitato periodo di tempo si creavano lunghe file, noi impiegate, compresa la davamo una mano anche a prendere le temperature all'ingresso. PAte_1
All'inizio siamo state munite di mascherine chirurgiche, perché non si trovava altro. Io posso riferire fino al 16 marzo, perché poi da allora sono stata in malattia perché sono stata 78 giorni positiva.
La già prima del periodo VI mi aiutava, so che sono stata sostituita dalla PAte_1 PAte_1
e da nel periodo di mia assenza, mi chiamavano a casa se avevano necessità. La CP_8 situazione in quel momento era brutta.
Sono rientrata il 3.6.2020. L'adibizione al centralino è durata fino a ottobre 2021, nel frattempo era morta una collega del centralino e le mancanze non sono state sostituite. A ottobre 2021 ci siamo lamentate con la direttrice, rifiutandoci da quel momento in avanti di continuare a fare i turni di sabato e di domenica.
Da quando sono rientrata, non mi risulta che la ricorrente sia stata adibita a mansioni diversa da quelle sue proprie e dalla sostituzione al centralino;
so che essendo addetta agli acquisti si recava in cucina, al guardaroba, ma solo per svolgere le sue mansioni. So che nel periodo di emergenza le colleghe e hanno dato una mano a fare tutto, c'erano situazioni di emergenza, Per_2 Pt_1 quell'anno sono morti 60-65 ospiti, a fronte dei 30-35 degli anni precedenti, la stessa direttrice ha perso la mamma e la zia, ospiti nella struttura, a causa del VI. L'emergenza è stata gestita da chi era presente, per cui so che le colleghe è capitato che dessero una mano in cucina o dovessero pulire le scale;
la mole di lavoro era molto aumentata anche perché nel primo periodo la gestione dei DPI, che erano “contati”, è stata affidata alle impiegate, per poterla gestire con maggiore controllo, e solo in seguito è stata affidata ai manutentori. Ho saputo dalle colleghe che in una occasione le colleghe, insieme con dei dirigenti, si sarebbero dovute occupare di una sanificazione ma non so di più.
Non sono a conoscenza del fatto che nessuno del personale sia stato costretto a pernottare in struttura”.
La ST ha riferito: “Confermo il capo 9, si alternavano con la turnazione PAte_2
pagina 7 di 35 Sul capo 10: nel 2019 se c'è stato intervento volontario da parte di noi amministrative al centralino, è stato sporadico, le centraliniste avevano una organizzazione che consentiva loro di organizzarsi per coprire il centralino;
confermo che però se sporadicamente era necessario, noi impiegate amministrative ci organizzavamo volontariamente per coprire la giornata. Confermo quindi il capo 11, era una situazione gestibile senza grossi inconvenienti.
Sui capi 23 e ss) risponde: “Da fine febbraio 2020, ma soprattutto nei mesi di marzo e aprile 2020, quando si è verificata una situazione eccezionalmente difficile, tutte noi – amministrative e centraliniste – abbiamo affrontato la situazione con collaborazione per garantire il servizio, tenendo conto che da marzo, come in tutta Italia, c'è stata la chiusura della struttura ai parenti, che al limite telefonavano per sentire gli ospiti, e questi ultimi non hanno più potuto uscire dalle loro camere.
In aggiunta, rispetto alle precedenti mansioni svolte dalla sig.ra c'è stata la gestione dei PAte_1
DPI; la sig.ra in particolare gestiva la giacenza dei DPI che venivano consegnati al PAte_1 personale dei reparti, secondo una procedura stabilita. Confermo, dunque, il capo 24.
Il centralino era all'ingresso, all'esterno dell'ufficio amministrativo, ma in prossimità di questo. Chi copriva il centralino, compreso me quando mi capitava, a seconda della sua comodità e in base al lavoro amministrativo da svolgere, o stava nell'ufficio amministrativo e si alzava per andare alla reception, quando necessario, oppure si collocava direttamente alla reception portandosi eventualmente le pratiche amministrative a cui stava lavorando. Le telefonate dall'esterno potevano essere ricevute solo dal centralino, per questo poteva essere più comodo sistemarsi al bancone della reception. La lavorava su PC portatile, che all'occorrenza poteva portare con sé, se si PAte_1 sistemava in postazione diversa da quella abituale.
Dai primi di aprile agli inizi di giugno ho contratto il VI e pertanto sono stata assente. Dall'inizio della pandemia è stato un periodo drammatico, sia al centralino sia nell'ufficio amministrativo ci sono state assenze, posso riferire che tutte le dipendenti, con massima disponibilità, hanno contribuito per continuare a garantire il servizio.
La sig.ra si è assentata per VI a marzo, lei è rientrata qualche giorno prima di me, io Per_1 sono rientrata a giugno 2020. La è stata sostituita da e le due altre Per_1 PAte_1 CP_8 amministrative, che si sono divise le sue mansioni.
Sul capo 35: una volta sola, io e la abbiamo pulito le scale nord della struttura;
era PAte_1 necessario farlo e lo abbiamo fatto insieme.
E' stata fatta una sanificazione, per quanto mi risulta, ad aprile 2020 da una ditta esterna e in quella occasione è stato coinvolto tutto il personale della San Francesco, insieme a personale di
venuto appositamente, per consentire di svolgere la sanificazione. Era infatti necessario CP_2 spostare gli ospiti per poter procedere alla sanificazione e poi farli rientrare nelle stanze al termine. Non ero presente, ma ciò mi è stato riferito dalla , con cui tenevo i rapporti anche in mia Pt_3 assenza, nonché dalla . CP_8
pagina 8 di 35 ADR Non ho mai fatto ordini di servizio per garantire la copertura nel periodo del VI, come d'altra parte mai avevo fatto in precedenza;
con tutto il personale, ho sempre esposto l'esigenza e in modo collaborativo ho avuto disponibilità per la copertura, ciò anche nel periodo dell'emergenza pandemica.
Sentita a prova contraria sui capitoli testimoniali di cui al ricorso, la ST ha aggiunto:
“Sul capo 16: ribadisco che è successo una volta sola e si è trattato solo della pulizia della scala, non delle camere;
ribadisco che l'abbiamo fatto insieme
Sul capo 18: la in una occasione si è resa disponibile per scendere qualche ora in cucina PAte_1 ad aiutare, come la ha aiutato a stirare in guardaroba e io stessa mi sono prestata in CP_8 mansioni diverse dalle mie;
è avvenuto spontaneamente, da parte della mia e degli altri PAte_1 dipendenti, né si può dire che in quella occasione abbia svolto il turno in cucina come aiuto cuoca;
il cuoco che veniva da ha dormito nella parte alberghiera della struttura, e non nell'RSA, PAte_4 in una stanza che era stata sanificata ed era vuota da tempo;
è vero che si è ammalato di VI a sua volta, dopo che aveva prestato servizio alla San Francesco, ma lui stesso ci ha riferito che lo aveva contratto all'esterno.
Sul capo 19: non ricordo il colloquio in questione;
ricordo che la lamentava in PAte_1 particolare la mancanza dei riposi del sabato e della domenica, perché nel clou dell'emergenza pandemica tutti abbiamo lavorato anche il sabato e la domenica;
successivamente la situazione è andata normalizzandosi. A maggio peraltro io non ero in servizio”.
La ST ha riferito: “Sul capo 9) risponde: Lavoro alla San Francesco dal Testimone_2 giugno 2016; sono rappresentante sindacale aziendale dell'UGL. Sono addetta alla dispensa sin da quando sono stata assunta. Lavoro in cucina. La cucina è collocata al piano interrato.
Quando mancava il personale, erano e che si occupavano di sostituire le PAte_1 Per_1 centraliniste, il centralino rimane proprio al di fuori del loro ufficio.
Nel 2019 le centraliniste erano tre;
capitava spesso che si assentassero per malattia e dovevano essere sostituite, anche tre o quattro giorni alla settimana.
So che se dovevano rispondere al centralino, la e la dovevano uscire dal loro PAte_1 Per_1 ufficio e andare al bancone del centralino.
Sono stata assente dal 6 aprile al 6 maggio 2020 per via del VI.
Ho visto 4 o 5 volte la la , la e la andare a pulire con il PAte_1 Per_1 PAte_2 CP_8 disinfettante nelle camere, perché non c'era abbastanza personale.
Non ho mai visto un'azienda dall'esterno occuparsi della sanificazione. Dopo che erano già morti 40 ospiti, l'azienda che era rimasta inerte fino a quel momento, ha mandato la e le altre PAte_1
pagina 9 di 35 persone che ho indicato a fare le pulizie con il disinfettante. So che andavano sui piani, non so esattamente se si siano occupate di sanificarli tutti.
All'inizio della pandemia ci sono state date dall'azienda mascherine leggerissime, tipo veline;
le OSS sono state le prime a essere fornite di presidi, poi quando sono state imposte per legge sono arrivate anche per noi le mascherine chirurgiche e le FFP2.
Quando è stata ammalata di VI la , il suo lavoro è stato coperto da e Per_1 PAte_1
CP_8
Ho visto la sig.ra pulire le scale 4 volte al massimo. Non le faceva da sola, ma insieme PAte_1 alle altre colleghe dell'ufficio amministrativo. Poi pian piano, dopo un momento in cui su 90 dipendenti eravamo rimasti in 40 a lavorare, perché all'inizio le misure di sicurezza prevedevano che se si avevano determinati sintomi bisognava stare a casa, e bastava un mal di testa, hanno cominciato a ritornare in servizio, con l'effettuazione di tamponi che ha consentito di selezionare i dipendenti che erano realmente positivi.
C'è stato un momento in cui in cucina eravamo rimaste in due, all'inizio dell'emergenza; mi sono ammalata anche io, la cuoca è rimasta completamente da sola e quindi la è scesa a darle PAte_1 una mano, e lo ha fatto anche una centralinista, in pratica erano quelle rimaste in Persona_3 servizio;
dopo qualche giorno, poi, sono arrivati due cuochi dalla struttura di anche se PAte_4 poi uno dei due si è ammalato di VI a sua volta, dopo poco. Il cuoco era stato sistemato a dormire proprio accanto agli anziani, dove c'erano stati dei decessi;
era il periodo in cui non era ancora chiaro che bisognava tenere le distanze e quali misure di sicurezza stretta si dovessero adottare, era fine marzo. Nella struttura non c'erano altre camere, tutte erano a contatto con gli ospiti.
… ADR La non ha scelto spontaneamente di occuparsi di pulire le scale, piuttosto che PAte_1 della disinfezione o di aiutare in cucina, è stata obbligata, come è stato d'altra parte per me medesima quando siamo rimaste in due in cucina e io ho dovuto svolgere mansioni non mie: nel senso che o lo facevamo noi, o non c'era nessuno che lo facesse.
ADR Le assenze al centralino ci sono sempre state;
nel periodo del VI non c'è stato un peggioramento, da questo punto di vista, e devo anche riferire che l'azienda, con la gestione PA successiva a quella della ad un certo punto ha assunto anche altro personale per sopperire alle mancanze, per cui la situazione è migliorata. Le centraliniste sono tre. Però c'è stata una diversa organizzazione di orario del centralino, che è aperto solo dalle 9 alle 17, anche perché i parenti entrano solo nel pomeriggio, mentre prima entravano dalle 8.00 del mattino alle 8.00 di sera. Questo ultimo orario non l'ha introdotto , c'era già prima. CP_2
Quanto alla domanda se la si offrisse spontaneamente per coprire i turni al centralino, PAte_1 rispondo che la situazione era tale che non c'era scelta, se c'era una mancanza, potevano solo sopperire le amministrative presenti.
pagina 10 di 35 Ribadisco che le scoperture al centralino derivavano dal fatto che le addette erano spesso in malattia”. Testi La ST già dipendente di in forze presso la Testimone_3 CP_1 residenza San Francesco, ha risposto: “Ho lavorato per dal 2006 al 2022 come CP_1
OSS. Ho conosciuto per tale ragione la sig.ra Era già successo che mancasse personale PAte_1 addetto al centralino per malattia, prima del periodo covid, e ho visto la sig.ra occuparsi PAte_1 della sostituzione al centralino;
anche quando è iniziato il periodo dell'emergenza pandemica, la ha sostituito il personale mancante. Durante la pandemia l'ho vista due o tre volte, in PAte_1 assenza di personale presso la portineria, ritirare pacchi di biscotti o altro dai parenti, che non potevano entrare in struttura, per consegnarli agli ospiti.
Confermo che la per rispondere al centralino doveva uscire dal suo ufficio, la postazione PAte_1 era davanti alla porta. Alle chiamate esterne si poteva rispondere solo dal centralino. Ovviamente per ritirare i pacchi doveva uscire dal suo ufficio.
All'inizio della pandemia sono state fornite dal datore di lavoro mascherine sottili, erano delle
“veline”; dopo lamentele degli operatori hanno fornito le FFP2.
Non saprei se la sig.ra abbia sostituito colleghe dell'ufficio amministrativo durante il PAte_1 periodo della pandemia.
Ho visto la una volta, insieme alla mi pare, occuparsi della sanificazione, con PAte_1 Per_1 mascherine e occhiali, pulendo con i prodotti a nostra disposizione armadi e letti. Non sono a diretta conoscenza che abbia aiutato in cucina o che abbia pulito le scale, mi è stato riferito.
Dopo un certo periodo dall'inizio della pandemia sono state effettuate operazioni di sanificazione da parte di ditte specializzate”.
A prova contraria, sui capitoli di cui alla memoria della resistente: “Sul capo 9) risponde:
“Ricordo ; e una addetta di nome che poi purtroppo è deceduta;
non ricordo Persona_4 Per_5 le altre”
Sul capo 31) risponde: le addette al centralino si occupavano di ritirare i pacchi dagli ospiti;
successivamente il sig. il manutentore, con un carrello li smistava ai vari piani. CP_9
[…]
ADR La ha fatto la sanificazione prima dell'intervento della ditta;
quest'ultima è PAte_1 intervenuta dopo il lockdown, dopo mesi e non settimane.
Noi OSS, nel frattempo, prima dell'intervento della ditta esterna, facevamo quello che potevamo, come pulizia, occupandoci della sanificazione quando venivano a mancare gli ospiti.
Ho visto la occuparsi della sanificazione solo una volta, come ho detto. PAte_1
ADR In questa ultima occasione non ricordo la presenza del dott. il coordinatore Tes_5 infermieristico.” pagina 11 di 35 , direttore regionale di ha riferito: “Nel 2019 c'erano tre impiegate Testimone_6 CP_2 addette al centralino;
una signora aveva avuto un problema grave di salute e una assenza prolungata, tanto è vero che poi ho avuto notizia che la signora era mancata. Non ricordo se sia mancata in periodo covid, in ogni caso non per ragioni legate al covid. Poiché il front office deve essere aperto, è capitato che la facesse la sostituzione al centralino;
in realtà lo faceva di PAte_1 più la cui postazione di lavoro era più vicina al centralino. Non è accaduto Testimone_1 frequentemente. Piuttosto la aveva una modalità di interlocuzione con le famiglie degli PAte_1 ospiti, già prima della pandemia, tramite whatsapp, messaggi e foto, che io le avevo contestato, chiedendo che le comunicazioni fossero effettuate mediante canale formale.
Tra colleghe ci si aiuta, anche il direttore rispondeva al telefono che squillava. Se al centralino non c'era nessuno, e arrivava una telefonata, chi c'era si alzava e rispondeva. Ribadisco che la non ha fatto molte sostituzioni al centralino e in ogni caso era possibile, per chi PAte_1 sostituiva, sistemarsi al bancone del front office e lavorare lì.
Nel 2020 c'erano sempre tre impiegate al centralino.
Confermo i capi 23, 24, 25, 26, 27. Non mi risulta che abbia aperto o chiuso la
PAte_1 reception, perché la era restia a ogni cambiamento rispetto a quello che aveva sempre
PAte_1 fatto. Confermo che la usava un pc portatile aziendale. Non so dire quali telefonate
PAte_1 potesse fare dal telefono fisso, la peraltro spesso usava il cellulare personale anche per
PAte_1 contattare i fornitori.
Sui capi 31, 32 e 33: il ruolo incaricato del ritiro dei pacchi era quello del manutentore, che se ne occupava secondo una procedura, codificata come le altre, sin dal 5.3.2020, secondo cui i pacchi dovevano essere posizionati in un certo luogo deputato dalle 48 alle 72 ore (ad eccezione dei beni deperibili, scartati fuori e portati in cucina) e solo successivamente consegnati;
ciò ad eccezione di chi aveva un filo diretto con la che rispondeva al cellulare ai parenti degli ospiti PAte_1 assicurando che ci avrebbe pensato lei;
lo faceva senza rispettare le procedure stabilite.
Non mi risulta che la abbia mai svolto mansioni di aiuto cuoca. Quanto alla PAte_1 sanificazione, c'è stata una sola giornata in cui è intervenuta una ditta esterna, in cui la dirigenza stessa, oltre a medici e al dott. sono stati presenti di supporto. Ci eravamo organizzati in Tes_5 squadre per ripulire dopo il passaggio della ditta con un prodotto specifico. In quella occasione la e la hanno preso parte a tali operazioni. Il personale di pulizia era più che PAte_1 Per_1 sufficiente per la pulizia dei reparti, prima di questa sanificazione, di cui non ricordo la data;
mi viene chiesto se possa essere avvenuta il 23.4.2020, confermo, essendo stata effettuata a ruota delle altre strutture, dopo i primi contagi.
Confermo la presenza delle persone indicate al capo 44 (compresi e , che sono Tes_7 Tes_8 direttori di altre due strutture rsa).
Confermo il capitole 45. Avevamo anche i doppi guanti e gli occhiali.
pagina 12 di 35 Confermo il capo 51”.
Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria orale, si considera quanto segue.
La ricorrente ha denunciato le difficili condizioni di lavoro venutesi a creare nel periodo dell'emergenza pandemica, giunto in modo improvviso e inaspettato e connotato da aspetti di così rilevante eccezionalità da non aver avuto precedenti nell'epoca dell'organizzazione del lavoro secondo i criteri dell'epoca contemporanea.
Il periodo antecedente alla pandemia, già caratterizzato dalla gestione della CP_2 struttura, sebbene abbia avuto una durata non irrilevante (dal luglio 2018 al febbraio 2020), significativamente non è stato, invece, oggetto di censure nel ricorso, né quanto alla richiesta di svolgimento di mansioni differenti da quelle assegnatele né dal punto di vista del particolare aggravio del carico lavorativo.
La ricorrente lavorava in una struttura destinata alla cura di ospiti anziani che furono decimati, in pochi mesi, dalla malattia. Tutti i testi hanno concordemente riferito che anche il personale fu pesantemente colpito, con assenze di lungo periodo di numerosi dipendenti (basti pensare che due fra le testimoni escusse nel presente giudizio, PAte_2
e - percentuale casuale di notevole rilievo - furono assenti per svariate settimane;
Per_1
ha riferito: “So che nel periodo di emergenza le colleghe e hanno dato una Per_1 Per_2 Pt_1 mano a fare tutto, c'erano situazioni di emergenza, quell'anno sono morti 60-65 ospiti, a fronte dei 30-35 degli anni precedenti, la stessa direttrice ha perso la mamma e la zia, ospiti nella struttura, a causa del VI”). Più testi, com'è comprensibile, si sono espresse nel senso che in quei mesi la situazione sia stata “molto brutta” o eccezionalmente difficile”: le stesse misure di sicurezza adottate, che inizialmente imponevano l'allontanamento dal lavoro a ogni sintomo potenzialmente influenzare, contribuirono a ridurre esponenzialmente il numero del personale in servizio (ST . Testimone_2
Non vi è dubbio, allora, che la ricorrente, che risulta essere stata in servizio per l'intero periodo del primo lock down e oltre, abbia attraversato mesi di aggravio lavorativo impensabile in momenti ordinari, non solo dal punto di vista fisico, ma anche quanto al carico emotivo, considerata la complessiva difficoltà della situazione e il rischio incombente di contagio proprio e altrui .
Lo attestano, d'altra parte, i tabulati delle presenze (doc. 6 di parte resistente, relativo alle timbrature della da quest'ultima in alcun modo contestato), da cui risulta, per PAte_1 il periodo marzo-giugno 2020, il prolungarsi ordinario dell'orario di lavoro anche fino a 10 o a 11 ore quotidiane, sebbene con una certa variabilità e rispettando l'articolazione oraria sui cinque giorni o, al limite, sui sei giorni, con una sola eccezione di mancato riposo fra le due settimane (dal 15 al 27 marzo, in piena emergenza e in coincidenza con l'inizio del lungo periodo di malattia della ). Per_1
pagina 13 di 35 Risulta, però, che già a luglio gli orari si ridimensionarono, rientrando sostanzialmente nella normalità, e che fra luglio e agosto la ricorrente poté godere di periodi di ferie (1 settimana a luglio, 2 ad agosto e 1 a settembre). Da luglio, inoltre, la ricorrente poté usufruire di riposi accumulati in banca ore, che di fatto ridussero in più occasioni l'orario o le consentirono interi giorni di assenza.
Deve, dunque, ritenersi che il picco emergenziale con l'estate sia venuto a concludersi e con già negli ultimi mesi del 2020 fossero stati ripresi turni lavorativi rientranti nella normalità
E' stato, poi, confermato che fu stravolto l'ordinario modo di lavorare del personale, con incidenza anche sulle mansioni svolte.
Tuttavia, l'istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire che ciò avvenne episodicamente e in situazione di estrema emergenza, quanto al fatto di occuparsi della cucina e della pulizia delle scale. Né certo si tratto di un demansionamento intenzionalmente diretto a visto che risulta che altre dipendenti – PAte_1 CP_8 la stessa direttrice – si siano occupate di tali incombenze, al pari della PAte_2
Anche rispetto a tale aspetto le testimonianze raccolte sono state PAte_1 sostanzialmente univoche, avendo tutte le testimoni escusse riferito che, nei momenti di estrema emergenza, “chi c'era faceva”, prestandosi a dare una mano per garantire il minimo del servizio (la sporadicamente, in cucina, la a stirare, e così PAte_1 CP_8 via).
La ricorrente ha lamentato, poi, di aver dovuto spesso interrompere le proprie normali mansioni, “centinaia di volte al giorno”, oltre che per rispondere alle chiamate telefoniche e ai citofoni, anche per ritirare pacchi e bevande, destinati agli ospiti, i cui parenti non avevano più accesso alla struttura.
A questo proposito, dall'istruttoria svolta non è certo emerso che le siano state assegnate mansioni di fattorino, ma che si sia prestata, verosimilmente anche per il buon rapporto instaurato negli anni con gli ospiti e con le famiglie e per sensibilità rispetto alla difficile situazione che essi stavano vivendo, a veicolare alcuni pacchi destinati agli ospiti. E' stato riferito, peraltro, che venne ben presto introdotta una procedura per regolamentare anche tale aspetto, anch'esso necessariamente da gestire per minimizzare i rischi di contagio, e che, dunque, se capitò che la continuasse a ricevere beni dai parenti per PAte_1 consegnarli agli ospiti, ciò avvenne in spregio alle procedure vigenti, e solo perché la ritenne, in tal modo, di favorire alcuni ospiti con cui aveva un rapporto più PAte_1 stretto.
E', invece, sicuro, che la ricorrente abbia dovuto occuparsi più continuativamente, nel periodo in esame, del centralino. Anche in questo caso, peraltro, non fu l'unica, ma si alternò con le altre impiegate e con la stessa che si prestò ugualmente, nella PAte_2 situazione di necessità, perché la reception non rimanesse scoperta. pagina 14 di 35 In ogni caso, l'esigenza di sostituzione riguardò in modo più pressante i primi mesi della pandemia, quando il personale nella RSA venne a essere drasticamente ridotto.
Nel corso dell'audizione alcuni testi hanno fatto cenno al fatto che la situazione delle assenze al centralino, con necessità di copertura da parte delle impiegate, si sarebbe proposta già prima della pandemia, e dopo l'arrivo di Tuttavia, non è stato riferito CP_2 dai testi, né tantomeno è stato allegato dalla ricorrente, che vi siano state disfunzioni nell'organizzazione del gruppo delle dipendenti addette alla reception, dovute a provvedimenti assunti da la quale, per quanto, consta, successivamente CP_2 all'acquisizione della e al proprio ingresso nella gestione della casa di riposo CP_1 mantenne invariata per lungo tempo la composizione del personale e la struttura organizzativa pregressa. Vero è che vi fu, già prima e indipendentemente dal VI, una difficoltà legata alle assenze per malattia - probabilmente plurime e prolungate - di una addetta alla reception, poi deceduta: non è chiaro, tuttavia, che cosa la ricorrente intenda addebitare al datore di lavoro, tenuto conto che la ripartizione di tale specifica mansione, all'occorrenza e in via comunque contingente e occasionale, fra le addette ad altre mansioni impiegatizie appare misura congrua e non squalificante.
Nel periodo più critico, ossia quello del picco pandemico, poi, l'orario ordinario della reception, prima organizzato sull'intera giornata, venne drasticamente ridotto a due ore, con misura organizzativa adeguata e, forse, unica possibile, non essendo ipotizzabile la totale soppressione del rapporto con l'esterno né, d'altra parte, in quel momento, il reperimento di personale sostitutivo secondo gli ordinari canali. Com'è noto, al contempo, si aggravarono gli incombenti per consentire l'ingresso nella struttura (verifica della temperatura, poi delle certificazioni vaccinali) ed è risultato che le impiegate – anche in questo caso, non solo ma tutte – si siano occupate di tali necessità. PAte_1
Verosimilmente venne a incrementarsi il numero di telefonate ricevute dall'esterno e anche di questo si occuparono, in assenza delle addette, le impiegate e la stessa direttrice: con un certo disagio, dovendosi alzare per rispondere al telefono che squillava nella reception, ma patito da tutte le colleghe della e, peraltro, minimizzabile con un PAte_1 minimo di personale flessibilità organizzativa, spostandosi a lavorare direttamente al bancone ove le telefonate potevano essere ricevute con il proprio pc portatile.
E' altresì emerso chiaramente - al di là delle considerazioni, pure rilevanti, che l'adibizione al centralino fu temporanea e comunque mai esclusiva o prevalente, non essendo la mai stata privata delle proprie ordinarie mansioni, e che lo svolgimento di PAte_1 mansioni operative fu contingente ed episodico – che mai vi fu una direttiva datoriale, esplicita e cogente, rispetto allo svolgimento di dette mansioni. Deve, pertanto, ritenersi che la come le colleghe e la stessa direttrice, abbiano acconsentito - per puro PAte_1 spirito di abnegazione, e certamente con personale sacrificio, in una situazione imprevista ed eccezionalmente difficile - a gestire la situazione d'emergenza, prestandosi anche a svolgere ruoli e mansioni del tutto esulanti dai propri personali compiti, costrette più pagina 15 di 35 dalla situazione che da una richiesta o, anche, da una esplicita o implicita aspettativa del datore di lavoro. Nessuna delle dipendenti escusse come testi, d'altra parte, ha riferito, neppure come propria soggettiva interpretazione della situazione, che, laddove una di loro avesse dichiarato di non sentirsela, o si fosse decisamente rifiutata di aiutare là dove si era determinata l'urgenza, vi sarebbero state conseguenze disciplinari o provvedimenti di altra natura.
Soprattutto, è da escludersi radicalmente che si sia trattato di una situazione indirizzata alla sola o in cui la stessa sia stata trattata in maniera peggiore e meno tutelata PAte_1 delle colleghe. Si ribadisce che la stessa direttrice – ammalatasi di VI e che perse due familiari stretti, ospiti della struttura, nella pandemia – si prestò agli stessi servizi della ricorrente.
Deve, infine, osservarsi che in ogni caso non è emersa una situazione colpevolmente addebitabile alla società, individuabile come inadempimento ascrivibile al datore di lavoro, in violazione di specifici doveri o di quello, generale e onnicomprensivo, di adottare ogni misura necessaria a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Sul punto, le contestazioni della ricorrente sono rimaste, in effetti, generiche.
La ricorrente ha latamente censurato la mancanza di personale, cui dovette personalmente supplire, ma non ha precisato esattamente quali misure organizzative il datore di lavoro avrebbe potuto e dovuto assumere per ovviarvi.
Si ribadisce che la non ha specificamente censurato l'organizzazione normale PAte_1 dell'attività nella struttura, nel periodo compreso fra il subentro di e il lock down. CP_2
Quanto al periodo della prima e massima emergenza pandemica, la normalità fu repentinamente stravolta, ma non è chiaro sotto quale profilo la ricorrente addebiti al datore di lavoro la violazione dei propri doveri e la mancata attuazione dell'art. 2087 c.c. In quel momento, non era attuabile una politica di nuove assunzioni, tenuto conto della imprevedibilità nel numero e nella durata delle assenze per malattia e quarantena e considerato che la paralisi dell'intero sistema sociale ordinario rendeva impossibile reperire e gestire la disponibilità di esterni (anche ammesso che fosse agevole, ed è da escludersi, reperire figure interessate a lavorare, temporaneamente e al solo scopo di gestire un'emergenza, in una delle tipologie di struttura maggiormente colpite dalla malattia).
Nulla di specifico è stato riferito sull'organizzazione dell'attività e sull'andamento dei mesi di lock down, per cui non si può affermare che vi sarebbe stata possibilità di gestire diversamente l'emergenza, razionalizzando le risorse presenti e rendendo inferiore, per il personale rimasto, lo stress lavorativo derivante dal dover garantire, al minimo, il servizio anche nei momenti più drammatici: fermo rimanendo che la disponibilità della stessa direttrice a lavare le scale, se necessario, rende l'idea della sostanziale inesistenza di margini per una più efficiente redistribuzione di compiti fra il personale. pagina 16 di 35 Sono rimaste generiche anche le contestazioni sulla fornitura, secondo la ricorrente tardiva e inadeguata, dei presidi necessari a minimizzare i rischi di contagio per il personale che continuò a lavorare. In particolare, la ricorrente non ha puntualmente ricostruito quali misure il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare, e quali dispositivi in particolare avrebbe dovuto fornire, per obbligo normativo specifico o per dovere di prudenza, a partire dall'inizio del periodo pandemico, e non abbia, invece, fornito.
Dimentica la ricorrente che si trattò di periodo convulso, inizialmente caratterizzato da totale incertezza scientifica sulla malattia, sulla sua trasmissione e sulle più efficaci regole di precauzione.
Anche in relazione a tale aspetto è agevole immaginare la sensazione di insicurezza che il personale fu costretto a vivere, soprattutto nei primi mesi, continuando a prestare servizio in una situazione di costante contatto con focolai di malattia, ma ciò non può essere addebitato, tanto più in assenza di specifiche contestazioni, a colpa dell'organizzazione del datore di lavoro. Per quanto consta, le mascherine chirurgiche furono acquistate sin da subito (cfr. testimonianza , che fu assente dal 16 marzo 2020, ma ricorda di averle Per_1 utilizzate), mentre in seguito furono acquistate per le operatrici socio sanitarie le FPP2, evidentemente in considerazione delle diverse mansioni svolte.
La ricorrente ha riportato in chiave negativa anche la sanificazione della struttura svolta da una ditta esterna, nel mese di aprile 2020, e pare addebitare alla società il ritardo con cui la stessa la dispose, oltre a ricordare come un demansionamento e una vessatoria imposizione la sua partecipazione all'operazione. La ricorrente sottovaluta, nuovamente, che non fu immediatamente chiaro quali misure fosse opportuno o necessario adottare, né, verosimilmente, fu agevole reperire sul mercato i servizi necessari, essendo esponenzialmente aumentata la domanda e avendo probabilmente l'offerta impiegato un certo tempo a riorganizzarsi per la soddisfazione di tutte le richieste. PAe, inoltre, non considerare l'imponenza dell'operazione di totale sanificazione della struttura, di carattere del tutto straordinario e tale da richiedere una rilevante attività di coordinamento di tutte le forze disponibili.
Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto della genericità delle considerazioni svolte al riguardo dalla ricorrente, sganciate da qualsivoglia elemento concreto che indichi che la società avrebbe potuto e dovuto provvedere con maggiore anticipo e che ciò avrebbe meglio tutelato il personale, oltre che gli ospiti, non vi sono elementi per ritenere che, rispetto alla sanificazione generale commissionata a ditta esterna e organizzata per il 23.4.2020, la resistente si sia mossa con colpevole ritardo.
E' stato, inoltre, confermato da tutti i testi che hanno potuto riferire sul punto quanto dedotto da circa il fatto che all'operazione parteciparono numerosi dirigenti, CP_1 non solo per garantire la propria presenza ma anche in modo operativo, trattandosi di spostare tutti gli ospiti dalle proprie camere, di pulirle al termine della sanificazione e di pagina 17 di 35 aiutare gli occupanti a risistemarsi;
ciò, per quanto riferito, indossando presidi (doppi guanti e occhiali, oltre, evidentemente, alla mascherina già sempre indossata) di cui non è stata specificamente dimostrata l'inidoneità o l'insufficienza.
3.2.
Sotto secondo profilo, la ricorrente lamenta un deterioramento dell'ambiente di lavoro, che sarebbe passato, da disteso e familiare che era (sotto la precedente direzione di Mons. Scirpoli), a essere un “clima di terrore”, in cui la nuova direttrice si sarebbe PAte_2 rifiutata di rappresentare ai superiori - in particolare alla responsabile regionale , Pt_3 avendone timore e sapendo in ogni caso che non sarebbe stata ascoltata - la difficile situazione della struttura e la situazione lavorativa della ricorrente, che avrebbe voluto ritornare a fare unicamente l'impiegata.
La medesima, d'altra parte, avrebbe sistematicamente rivolto all'indirizzo della Pt_3 ricorrente atti persecutori e attacchi verbali, denigrando pesantemente ogni attività lavorativa posta in essere dalla con frasi come “1) Quando risponde al telefono PAte_1 anche dopo ore di lavoro non deve avere la voce bassa e non lamentarsi perché lavora tanto, perché io lavoro quanto lei nonostante abbia l'emoglobina bassa;
2) In si fa tutto se non vi va bene CP_2 guardatevi in giro;
3) Questa è altrimenti trovatevi un altro lavoro;
4) Tagliare le CP_2 amministrative è l'obbiettivo di;
5) La vostra struttura era in fallimento e il vostro direttore CP_2 vi ha venduto quindi non lamentatevi;
6) Hai percepito pure il premio VI quindi non lamentarti;
7) Lei chi è per parlare”.
Sul punto, posto che la era responsabile regionale di e, dunque, non era Pt_3 CP_2 quotidianamente presente nella struttura, ha riferito: “Anche io con questa dottoressa Per_1 ho avuto problemi, perché era una donna autoritaria e gerarchica…. Non ero presente quando la dott.ssa si è rivolta alla con la frase n. 1; me lo ha riferito la per le Pt_3 PAte_1 PAte_1 ulteriori frasi, posso dire che era sua abitudine pronunciarle, lo ha fatto anche con me, per questo abbiamo anche ricevuto le scuse del direttore ”. CP_10
Non pare, peraltro, che si tratti di frasi in sé offensive, ma, al più, di espressioni spiacevoli, volte a rimarcare, forse inutilmente e in modo eccessivo, ma non squalificante, la differenza di ruoli. Ciò tanto più considerato che sono state elencate astraendole dal contesto in cui vennero pronunciate, senza riferire altresì le parole dell'interlocutore, e in ogni caso non nei confronti della sola ma anche delle altre colleghe. PAte_1
Il peggio, nella narrazione della ricorrente, sarebbe arrivato dal 1 gennaio 2021, dopo il pensionamento della e l'assunzione delle funzioni di direttore da parte di PAte_2 Pt_6
, individuata direttamente da dal momento che la ricorrente sarebbe stata fatta
[...] CP_2 oggetto di iniziative illegittime e abusive, cui attribuisce l'intento di svilirla e di metterla a margine della nuova organizzazione che la direzione si avviava a dare al personale della struttura.
pagina 18 di 35 PA La ricorrente ha riferito: - che già nel mese di dicembre 2020 il comportamento della sarebbe stato alquanto dispotico, ponendosi nei confronti dell'allora direttrice PAte_2 PA con modi sgarbati, sottovalutandola e criticandone il modus operandi; - che la cominciava ad avere degli atteggiamenti dittatoriali anche con il personale in servizio, obbligandolo a parlare a bassa voce, a non dare confidenza ai parenti, a evitare qualsiasi forma di contatto con i colleghi di lavoro e a non perdere troppo tempo dietro agli ospiti, nonostante fossero dei soggetti deboli e bisognosi d'affetto, specialmente durante il periodo del lockdown, in cui erano stati costretti a stare lontani dalle loro famiglie;
- che il PA 19.12.2020 la inviava al personale amministrativo una mail che conteneva un prospetto in cui dovevano essere annotate, per almeno un mese, le attività che ciascun dipendente svolgeva giornalmente e il tempo impiegato per espletarla, espresso in minuti;
- di essersi rifiutata, consultato il sindacato, di compilare il modulo suddetto, non essendo un lavoratore a cottimo e ritenendo che non fosse quello il modo per valutare la quantità e la qualità delle attività da lei svolte quotidianamente;
- che, sempre in quel periodo, la PA
aveva fatto ben intendere che voleva circondarsi di persone da lei scelte in base alle sue simpatie personali e senza tener conto dei livelli, dei ruoli, delle competenze, dei titoli di studio e delle mansioni, assegnando ruoli gestionali anche a personale non qualificato;
- che, pertanto, alla ricorrente era divenuto palese che, dietro tali atteggiamenti PA provocatori, la avesse il ben preciso disegno di stancare e di umiliare tutti i dipendenti non graditi, in modo da esasperarli e indurli a rassegnare le dimissioni.
In tale contesto, la ricorrente denuncia che, nel gennaio 2021, le sia stato imposto un periodo di ferie, imposizione che la ricorrente riporta come intenzionalmente attuata per consentire alla direttrice, in sua assenza, di rivedere le mansioni assegnatele e di organizzare il trasferimento del suo ufficio dal piano terreno ad altro posto nel seminterrato.
In particolare, la ricorrente ha riferito al riguardo: - che in data 5.1.2021 le veniva comunicato per il tramite della che, già a partire dal giorno successivo (il 06 PAte_2 gennaio 2021), sarebbe dovuta andare in ferie per ben 15 giorni continuativi;
- di essersi opposta alla suddetta richiesta, in quanto, avendo un alto senso del dovere e ricoprendo all'epoca l'incarico di responsabile, come indicato nella carta dei servizi, non avrebbe potuto, da un giorno all'altro, svolgere tutte le attività in scadenza;
- di avere, allora, richiesto, al fine di evitare che le proprie incombenze ricadessero sulle sue colleghe nei giorni di sua assenza, la concessione di qualche giorno per terminare almeno le attività più PA urgenti;
- che la direttrice le concedeva un giorno soltanto, obbligandola, in data 8.1.2021, a prendere forzatamente 15 giorni continuativi di ferie, cosa tra l'altro mai successa nel periodo invernale in 33 anni di servizio e soprattutto senza che la ricorrente fosse stata preventivamente avvisata;
- di aver scoperto al rientro, in data 25.1.2021, con notevole stupore, che le ferie le erano state imposte allo scopo di predisporre cambiamenti a sua insaputa;
- di essere stata, in particolare, privata di buona parte delle sue mansioni,
pagina 19 di 35 assegnate direttamente alla direttrice o ad altri dipendenti, in particolare delle mansioni di responsabile acquisti di tutta la struttura (gestione ordini e stock e dei rapporti con i diversi fornitori), partecipazione settimanale alle riunioni dello staff dirigenziale, aggiornamento giornaliero del portale dati, cura del report bisettimanale delle nuove domande di ingresso e gestione delle pubbliche relazioni con i familiari degli ospiti della struttura, gestione della preparazione in collaborazione con la collega Testimone_1 delle rette mensili degli ospiti, gestione archiviazione documenti e domande di ingresso degli ospiti, controllo e compilazione registro rifiuti speciali, gestione durante il periodo COVID dell'approvvigionamento e della distribuzione del materiale DPI, gestione del CPG (costo pasto giornaliero) e del buon andamento del reparto cucina;
- che da quel momento le veniva anche negato di partecipare alle riunioni di staff dove aveva sempre presenziato settimanalmente;
- che il tutto avveniva senza che alla ricorrente fosse data PA alcuna spiegazione, in quanto la si negava puntualmente sia di persona che al telefono;
- di essere stata demansionata dalla carta dei servizi della struttura, in quanto da responsabile veniva declassata a semplice amministrativa.
Quanto alla collocazione in altro ufficio, la ricorrente ha riferito: - che, sempre nel giorno del rientro dalle ferie, la ricorrente veniva informata dalla collega di stanza Tes_1
che sarebbero state entrambe trasferite dall'ufficio, dove avevano lavorato per 33
[...] anni, sito al piano terreno, in un ufficio sotterraneo, adibito ad uso archivio;
- che il PA trasferimento era già stato attuato in sua assenza, avendo la imposto alla di Per_1 spostarsi nella nuova collocazione, portando con sé anche tutti gli effetti personali e i documenti di lavoro della ricorrente;
- che l'ufficio dove la ricorrente veniva trasferita era collocato di fianco agli spogliatoi del personale e alla lavanderia ed era fatiscente e in condizioni igienico sanitarie pessime;
- che il trasferimento veniva attuato in pieno periodo VI;
- che l'ufficio di destinazione si presentava nelle seguenti condizioni: vecchi documenti accatastati ovunque per terra, fax, monitor, stampanti non più funzionanti accatastati sotto le scrivanie e sugli armadi pieni di polvere, tende cadenti, neon non funzionante sulla scrivania, ciabatte abbandonate con all'interno delle calze sporche, cibo avanzato a vista, un paio di stampelle e un secchio per lavare a terra buttati in un angolo, cestini pieni di immondizia, fili elettrici sparsi ovunque e posizionati non a norma, scarafaggi negli angoli;
- che di fronte all'ufficio erano accatastati mobili rotti e un materasso sporco di un ospite deceduto;
- che, pertanto, la ricorrente era costretta ad adagiare sul pavimento i propri effetti personali e i propri documenti da lavoro, mancando anche una base di appoggio libera;
- che dopo più di una settimana dal suddetto trasferimento, compatita e derisa dal personale che affermava “vi hanno declassate ….vi hanno messe in una discarica ….” e rendendosi conto che la direttrice non provvedeva a far sgomberare, ripulire e sanificare il suddetto ufficio, la ricorrente, presa da un attacco di panico dovuto agli stati di ansia di cui già soffriva da tempo (vista la particolare situazione lavorativa che viveva ormai da quasi un anno), chiedeva telefonicamente alla centralinista di rintracciare e mandare giù la direttrice, al fine di discutere della situazione indecorosa pagina 20 di 35 PA in cui versava;
- che la si palesava dopo una ventina di minuti e, guardandosi in giro, minimizzava sullo stato indecoroso del suddetto ufficio, giustificandosi in relazione allo spostamento di non ben definiti arredi;
- che al primo accenno di disapprovazione da parte P PA della ricorrente, le si rivolgeva con tono sprezzante, proferendo testuali parole: “stia zitta quando parlo io ….poi chi è lei per parlare..…”; - che, dopo pochi minuti dalla suddetta conversazione, la direttrice inviava una operatrice a pulire il succitato ufficio, ma quest'ultima dichiarava che ci sarebbero voluti giorni per sistemarlo e che non sapeva dove mettere le mani, occupandosi pertanto solo di un primo accenno di pulizia superficiale, ritornando successivamente a lavorare nei reparti degli ospiti;
- di essersi sentita presa in giro e di avere deciso, in preda all'ennesimo attacco di panico, di affrontare PA nuovamente la questione con la;
- di avere chiesto un incontro con la direttrice, al fine di ricevere chiarimenti in relazione agli episodi sopra indicati, nonché in merito alla propria situazione lavorativa e, in particolare, per chiedere la propria adibizione a funzioni omogenee a quelle per le quali era stata assunta;
- di essere stata, allora, fatta oggetto di un'azione chiaramente persecutoria, dal momento che, in data 08.02.2021, la ricorrente si PA recava presso l'ufficio della direttrice per richiederle un incontro circa la propria situazione lavorativa, ove si trovava un'altra dipendente (l'operatrice della lavanderia IA GN), che era in procinto di uscire, ma che, in aperta violazione della privacy della ricorrente, veniva obbligata a rimanere seduta ed assistere a tutta la conversazione;
- che, a quel punto, la ricorrente, esausta dai comportamenti mobbizzanti e vessatori della PA
e in preda all'ennesimo attacco di panico, dichiarava alla stessa piangendo che sarebbe andata a casa perché stava male, non ritenendo di meritare simili umiliazioni, dopo quasi 33 anni di lavoro serio e onesto, di sacrifici e ore e ore di straordinario svolte specialmente durante il periodo del lockdown, e amareggiata dalle modalità di comportamento attuate dalla direttrice nei suoi confronti al solo scopo di licenziarla, cosa che a quel punto avrebbe potuto fare, giacché era ormai esausta di tutta quella situazione.
E', poi, documentato che la ricorrente abbia preso un periodo di malattia, a partire dallo stesso 8.2.2021, e che sia stata destinataria di contestazione disciplinare datata 10.2.2021, con sospensione cautelare dal servizio. E' incontestato che si sia svolto un incontro in videoconferenza in data 05.03.2021, fra il datore di lavoro e la lavoratrice, finalizzato all'acquisizione delle difese della stessa. E' documentato che la società convenuta abbia applicato alla lavoratrice (per i fatti contestati nella precedente comunicazione del 10.02.2021) la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni, non impugnata;
che la ricorrente sia rimasta in malattia sino al 6.7.2021, data delle dimissioni, presentate per giusta causa;
che con raccomandata datata 07.07.2021 la società convenuta abbia disconosciuto le dimissioni per giusta causa rassegnate dalla ricorrente, contestando e negando di avere posto in essere condotte vessatorie e demansionanti nei confronti della stessa e trattenendo, conseguentemente, dalle competenze di fine rapporto della ricorrente l'indennità di preavviso, pari ad € 3.799,77.
pagina 21 di 35 Da tali episodi la ricorrente avrebbe iniziato a patire di un serio quadro di sintomi di origine psicosomatica, descritti nella relazione peritale di parte depositata nel presente giudizio.
Dall'istruttoria svolta è emerso che nei primi mesi del 2021 furono adottati alcuni provvedimenti di ristrutturazione e di rinnovamento nell'organizzazione della gestione della struttura, ciò non per particolare intento vessatorio nei confronti della PAte_1 ma perché la precedente direttrice andò in pensione e subentrò una nuova direttrice, di nomina proveniente – come notato dalla ricorrente – dalla nuova proprietà, la quale si avviò, con l'assunzione delle proprie funzioni, ad attuare una serie di modifiche rispetto alla situazione esistente.
E', dunque, frutto di fraintendimento e di rilettura a posteriori la convinzione della ricorrente che il godimento di ferie in periodo inusitato (a gennaio) le siano state imposte per poter, in sua assenza, adottare iniziative nei suoi confronti.
E' emerso con certezza dall'istruttoria che lo smaltimento delle ferie arretrate rientrò in un piano che riguardò anche le colleghe della che, come lei, avevano periodi PAte_1 rilevanti di ferie non goduti.
Vi era, dunque, una ragione obiettiva e più che giustificata per la direzione, all'inizio del 2021, di prevedere un piano di smaltimento delle ferie – che non riguardò, punitivamente solo la ma anche le sue colleghe – considerato l'elevato numero di ore arretrate PAte_1 dalle stesse maturate (in particolare, la ricorrente a novembre 2020 aveva 486 ore di ferie arretrate dell'anno precedente, pari a 12,15 settimane full time a 40 ore, su 512, 5 complessive maturate a detta data – cfr. doc. 13 conv).
Non si vede, d'altra parte, perché mai il datore di lavoro avrebbe avuto bisogno di approfittare della fisica assenza dalla struttura della ricorrente per attuare misure rientranti nel suo potere, compresa la riorganizzazione fisica delle postazioni lavorative. Ciò a tacere del fatto che, assente la era comunque presente in servizio la PAte_1 collega d'ufficio , destinataria di misure analoghe a quelle adottate nei confronti Per_1 della PAte_1
Quanto alle modalità con cui la misura fu adottata, la ricorrente parrebbe lamentare di averne avuto comunicazione da un giorno all'altro, ottenendo alle proprie rimostranze – legate unicamente alla preoccupazione di non lasciare alle colleghe attività urgenti inevase
– la sola concessione di rinviarle di un giorno.
La convenuta sostiene, invece, che fu a non rispondere alle richieste della PAte_1 direzione, in particolare provenienti dalla prima del pensionamento, di indicare PAte_2 il periodo di smaltimento prescelto.
I testi sentiti sul punto non sono stati particolarmente puntuali.
pagina 22 di 35 ha riferito che, dopo le verifiche del caso, sarebbe stata organizzata una riunione Pt_8 con il personale del front office e dell'amministrazione da parte della e che la PAte_2 ricorrente, sebbene sollecitata da non fece pervenire richieste, a differenza di PAte_2
e Per_1 CP_8
La ha confermato di avere collaborato, nell'ultimo suo periodo di lavoro, con la PAte_2 nuova direzione per elaborare il piano di smaltimento delle ferie e ha dichiarato di averne verbalmente parlato con le colleghe per organizzare i periodi, per evitare che fossero assenti contemporaneamente, e che tuttavia, al 31 dicembre, ultimo suo giorno lavorativo, la non aveva fatto pervenire preferenze, pur negando di averla, allora PAte_1 sollecitata a esprimersi.
La ha riferito, invece, senza fornire particolari precisi, che la in epoca e Per_1 PAte_2 contesto imprecisati, si sarebbe scusata per essersi dimenticata di avvisarle (il che peraltro, si osserva, quand'anche fosse vero, condurrebbe a ritenere che non vi fosse alcuna volontà della nuova direzione di mettere in difficoltà le impiegate e che, semplicemente, vi fu un disguido dovuto alla fase di transizione).
Va, poi, in ogni caso richiamato che la giurisprudenza ha chiarito che l'esatta determinazione del periodo feriale spetta unicamente all'imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, mentre al lavoratore compete la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intenderebbe fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale od una prassi aziendale stabilisca - al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali - i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda (fra le tante, Cass., n. 24977/2022; n. 7951/2001; n. 1557/2000).
La giurisprudenza suddetta richiede unicamente la previa comunicazione al lavoratore del periodo individuato per il godimento delle ferie e, corrispondentemente, che il lavoratore segnali senza dilazione, ove ricorra il caso, che l'indicazione datoriale si pone in contrasto con i propri interessi.
Si rileva, peraltro, come la stessa ricorrente abbia riferito che fu la a PAte_2 comunicarle, asseritamente il 5 gennaio, che avrebbe dovuto prendere ferie dal 6 gennaio. Tale cadenza temporale, però, è del tutto inverosimile, poiché la andò in PAte_2 pensione a decorrere dal 1 gennaio. Il colloquio con la ex direttrice, pertanto, deve essere avvenuto in epoca precedente, il che dimostra che vi fu un lasso temporale, almeno di qualche giorno, ignorato dalla ricorrente, nel quale la stessa, pur avvisata della necessità di smaltire le ferie arretrate, nulla comunicò in ordine al periodo desiderato.
Anche stando al racconto dei fatti della ricorrente, comunque, quest'ultima venne preavvertita del periodo individuato dal datore di lavoro per le ferie, come si ricava dalla disamina del doc. 9 di parte ricorrente, contenente uno scambio di messaggi telefonici fra pagina 23 di 35 PA la e la ricorrente. Nel messaggio proveniente dalla direttrice si fa riferimento a una
“conferma” delle ferie avvenuta già prima del messaggio, datato 5 gennaio 2021, come risulta dalle battute intercorse fra le due che fosse già stata avanzata, presa in considerazione e accolta la richiesta di tardare di un giorno l'ingresso in ferie, dal 7 all'8 gennaio (anche la risposta della ricorrente, che commentava “comunque non mi esprimo su queste improvvisate”, pare riferita più alla novità in sé dell'iniziativa della nuova direzione, che alla comunicazione di conferma del periodo stabilito).
La ricorrente non si dolse dello scarso preavviso, né rappresentò al datore di lavoro proprie esigenze contrastanti, che il datore di lavoro avrebbe dovuto contemperare, secondo buona fede, con le ulteriori esigenze. In particolare, la non chiese in PAte_1 occasione della comunicazione, né risulta che l'avesse fatto in precedenza, di poter dilazionare il periodo di ferie, limitandosi, senza nulla proporre e senza nulla esplicitare in modo costruttivo, a rispondere “no comment sul numero dei giorni… grazie comunque per il giorno 7”. Rappresentò, inoltre, esigenze di tipo lavorativo, che spettava, peraltro, al datore di lavoro medesimo valutare e che la direzione, infatti, aveva già valutato, tanto da precisare alla che in sua assenza il lavoro della stessa sarebbe stato gestito dalla PAte_1 direzione per non gravare ulteriormente sulla . Per_1
In ultima analisi la ricorrente lamenta l'imposizione di un periodo di ferie – con una certa contraddizione, avendo, per altro verso, censurato l'eccessivo aggravio di lavoro dei mesi precedenti, a fronte dei quali avrebbe potuto essere ben vissuta la possibilità di godere di un periodo di ristoro delle energie psicofisiche – e lo sgarbo che ritiene esserle stato fatto nella mancanza di un ampio preavviso.
Non può che ribadirsi, tuttavia, al riguardo, come tutte le dipendenti si trovarono nella stessa posizione e come le altre dipendenti ottennero una diluizione del periodo che la ricorrente neppure ha dedotto di avere chiesto.
Quanto alla riorganizzazione delle attività, l'istruttoria condotta al riguardo ha consentito di ricostruire che, in occasione del passaggio direzionale, la proprietà – a distanza di mesi dall'acquisizione della società – ritenne di dover concretizzare l'aggiornamento dei complessivi processi di gestione della struttura secondo un proprio modello organizzativo, ritenuto maggiormente efficiente rispetto a quello esistente.
La ST ha riferito: “C'è stato nella struttura uno stravolgimento Testimone_1 PA nell'organizzazione, da parte della nuova Direttrice dott.ssa dopo il pensionamento della
. Ci saremmo aspettate l'organizzazione di una riunione, per avere comunicazione di PAte_2 come la nuova direttrice avrebbe voluto riorganizzare. Invece non c'è stata nessuna riunione e una ex OS, poi diventata centralinista, è diventata il braccio destro della Direttrice e Persona_3 ha iniziato a “comandare” noi impiegate, io stessa mi sono sentita umiliata da questo. La era responsabile acquisti;
la Carta Servizi è stata cambiata e io e la siamo PAte_1 PAte_1 state cancellate, poi dopo le nostre lamentele, siamo state inserite come semplici “impiegate pagina 24 di 35 amministrative”; per questo non abbiamo più partecipato alle riunioni settimanali di staff. Personalmente posso dire che è stato stravolto il modo di svolgere le mie mansioni, che però non sono cambiate, nel senso che in concreto una serie di modalità e di atti che prima svolgevo nel momento di transizione non li ho più svolti;
poi piano piano ho ripreso a fare tutto. … mentre la era in ferie, la direttrice ha cambiato le metodologie di lavoro, quando la è PAte_1 PAte_1 tornata erano state modificate, come è successo a me, le metodologie di lavoro. Ad esempio in CP_2 gli ordini della cucina e i menù li fa il cuoco, quindi lei non doveva più occuparsene, così come c'erano delle registrazioni di dati di cui si occupava la direttrice personalmente. La era PAte_1 in ansia per questi cambiamenti;
dopo un breve periodo è entrata in malattia.
ha dichiarato: “Quando sono arrivata [1.12.2020, in affiancamento alla ], Pt_6 PAte_2 la richiesta di part time era già stata fatta dalla a fine anno è stata accolta, PAte_1 programmando per l'anno nuovo una riorganizzazione dei carichi di lavoro, sia in relazione all'avvenuta riduzione d'orario sia in generale per razionalizzazione, perché c'era una certa confusione. La si occupava, in precedenza, della formalizzazione dell'ordine, con l'invio PAte_1 alla Direzione per la validazione, ma l'elenco della spesa proveniva comunque dai settori interessati. Sono stati resi autonomi il front office e la cucina, dando la possibilità di compilare direttamente il file excel contenente l'ordine e mandandolo avanti direttamente. … “Confermo i capitoli [da 69 a 73]. Preciso che i circuiti di sono quelli propri di ogni unità divisa in più CP_2 settori, che necessariamente prevedono che sia il responsabile del singolo settore a tenere sotto controllo il magazzino e a segnalare le esigenze di acquisto;
pertanto ho solo provveduto a meglio formalizzare ciò che già prima di fatto accadeva.
Preciso che il carico di lavoro della era eccessivo per la stessa, quindi il progetto di Per_1 riorganizzazione era che la potesse supportare la nella gestione di tutti i PAte_1 Per_1 rapporti di carattere amministrativo intrattenuti con i familiari degli ospiti;
la dunque PAte_1 non avrebbe più dovuto occuparsi di raccogliere gli ordini e inoltrarli alla Direzione per la validazione, ma avrebbe dovuto aumentare il supporto alla;
di fatto non c'è stato il tempo Per_1 per attuare il progetto. Sulla carta dei Servizi, preciso che sicuramente con il mio arrivo è stata aggiornata;
escludo che la fosse responsabile amministrativa e che ci sia stata una PAte_1 variazione sul punto”.
La ST ha riferito: “Le mansioni dei dipendenti sono rimaste le medesime, sono PAte_2 cambiate le procedure, quindi abbiamo tutti iniziato a svolgere le stesse mansioni con diverse impostazioni e diverse procedure di verifica. La sig.ra nello specifico continuò a svolgere PAte_1 le stesse mansioni di prima, con file che man mano vennero modificati per introdurre quelli di
”. CP_2
La ricorrente ha riferito di avere svolto, in precedenza, mansioni di responsabile acquisti di tutta la struttura (gestione ordini e stock e dei rapporti con i diversi fornitori), partecipazione settimanale alle riunioni dello staff dirigenziale, aggiornamento giornaliero del portale dati, cura del report bisettimanale delle nuove domande di ingresso e gestione pagina 25 di 35 delle pubbliche relazioni con i familiari degli ospiti della struttura, gestione della preparazione in collaborazione con la collega delle rette mensili degli Testimone_1 ospiti, gestione archiviazione documenti e domande di ingresso degli ospiti, controllo e compilazione registro rifiuti speciali, gestione durante il periodo COVID dell'approvvigionamento e della distribuzione del materiale DPI, gestione del CPG (costo pasto giornaliero) e del buon andamento del reparto cucina.
Lamenta di essere stata declassata, in sua assenza, da responsabile a semplice amministrativa e che tutte le suddette mansioni le sarebbero state sottratte.
Da quanto emerso, la ricorrente, inquadrata quale impiegata di concetto, si occupava, secondo il modello di organizzazione precedente, di raccogliere gli ordini sulla base delle indicazioni provenienti dai vari reparti, compilando un apposito file.
Non è emerso che ella avesse ruolo di responsabilità, di alcuna area o settore: trattavasi, dunque, di attività rientrante nei compiti di impiegata di concetto, sebbene di alto livello, consistente nella raccolta delle necessità provenienti dai vari reparti e nella formalizzazione dell'ordine, che, infatti, andava alla Direzione per la validazione. La ricorrente medesima, d'altra parte, non ha concretizzato rispetto a quali aspetti avrebbe assunto, in precedenza, una responsabilità, non avendo la stessa neppure allegato di avere avuto compiti di analisi delle esigenze di fabbisogno, già in precedenza segnalate dai reparti, e non avendo potere autonomo di inoltrare l'ordine, sicché era la direzione ad avere mantenuto la responsabilità degli acquisti.
La ricorrente sembrerebbe basare il proprio assunto sulla base della dicitura contenuta nella Carta dei servizi della struttura, in cui la stessa era indicata come “responsabile acquisiti”. La Carta dei Servizi, tuttavia, non è un organigramma, tantomeno un mansionario, ma serve unicamente a fornire indicazioni all'utenza: la dicitura, dunque, era evidentemente rivolta unicamente a indicare in modo agevolmente comprensibile quale fosse l'impiegata di riferimento per tale settore, fermo rimanendo che, secondo le procedure interne, responsabile del processo di acquisto rimaneva la Direzione. Non vi è, dunque, demansionamento nel fatto che nella nuova versione della Carta dei Servizi, peraltro in modo più corretto, sia stata indicata – per la come per la – PAte_1 Per_1 la qualifica relativa al loro inquadramento.
Quanto alle modifiche introdotte, esse riguardarono, come notato dai testi, le modalità e le procedure di svolgimento delle mansioni, più che le mansioni medesime.
La partecipazione a riunioni costituisce una modalità di coordinamento fra diverse funzioni e, di per sé, l'esclusione non implica demansionamento. Nella specie, la decisione che la non vi avrebbe più preso parte fu correlata al fatto che il settore acquisti PAte_1 venne riorganizzato, prevedendo che sarebbero stati i responsabili dei vari reparti a compilare direttamente il file excel che raccoglieva le esigenze di acquisto e che la pagina 26 di 35 direzione avrebbe direttamente validato, senza necessità di inoltro da parte della
PAte_1
La fu, dunque, in effetti privata di un'attività, integrante uno dei compiti propri PAte_1 della mansione, ma non della mansione. La stessa rimase impiegata amministrativa e, per quanto consta, non vi furono variazioni in ordine alle ulteriori incombenze, in particolare il controllo e la gestione del registro rifiuti speciali e, soprattutto, la gestione delle pratiche di ingresso degli ospiti e, in generale, la gestione amministrativa degli stessi (essenzialmente, le attività necessarie al pagamento delle rette mensili), per cui era prevista un'implementazione per fornire supporto alla . Per_1
Va rilevato che la ricorrente ha del tutto omesso di considerare come, al termine del 2020, la stessa avesse chiesto e ottenuto il passaggio al tempo parziale a 25 ore. E' evidente, pertanto, che, tanto più a fronte delle rimostranze della stessa circa l'eccessivo carico di lavoro subito nel 2020, il datore di lavoro non potesse non giungere a una riduzione delle attività assegnatele: né la ricorrente può sindacare il fatto che, anziché procedere orizzontalmente, il datore di lavoro abbia scelto di procedere verticalmente, sollevandola del tutto da talune attività per impiegarla sulle residue, considerato anche che ciò rispondeva alle procedure adottate in tutte le proprie strutture e, invero, anche a una effettiva razionalizzazione, per quanto qui valutabile sulla base degli elementi a disposizione.
Deve, poi, notarsi, che la ricorrente fu in ferie fino al 25 gennaio;
che venne sospesa dall'8 febbraio (senza più rientrare in servizio, prima per malattia e poi avendo rassegnato le proprie dimissioni); che in questo breve lasso di tempo la ricorrente fu, per quanto dalla stessa riferito, impegnata prevalentemente a occuparsi del trasloco al nuovo ufficio.
Le novità che si profilavano, dunque, per la ricorrente rimasero sostanzialmente inattuate: la ricorrente neppure ha potuto riferire in che modo la nuova organizzazione venne effettivamente messa in funzione, rispetto alla sua posizione, perché non vi fu modo di farlo. E' significativo che la collega – quella che le era più vicina, perché con la Per_1 stessa divideva ufficio e parte delle incombenze – abbia riferito che la era in PAte_1 ansia per le novità che si profilavano. Altrettanto significativo che la ST, pur dicendosi dispiaciuta di alcune modalità (come la modifica della Carta dei Servizi), abbia rilevato che, man mano, con il tempo, evidentemente assestandosi le procedure alla concreta realtà, ella era tornata a svolgere le medesime incombenze precedenti: passaggio, invece, mancato alla a causa dell'evoluzione del rapporto, di cui si dirà poco oltre. PAte_1
Emerge, d'altra parte, dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente come quest'ultima abbia mostrato un atteggiamento ostile e poco disponibile al cambiamento, percepito come personale attacco alla propria professionalità, senza che siano emersi elementi a giustificazione di tale percezione.
pagina 27 di 35 E' indicativa l'interpretazione data dalla ricorrente alla richiesta di monitoraggio sulle attività rivolta al personale dalla nuova direttrice. PA E' in atti la mail della , il cui tenore appare per nulla impositivo o sprezzante. Al contrario, è evidente che la nuova direttrice, consapevole del rischio che la richiesta potesse apparire come una messa in discussione delle modalità di lavoro che per anni le collaboratrici avevano avuto, ebbe cura di spiegare esplicitamente quale fosse l'esigenza sottostante (“non è un controllo, è richiesto da ed è fondamentale per far comprendere CP_2 quante variabili e limitazioni abbiamo nella gestione dei nostri incarichi (es. pc malfunzionanti, mancanza di cordless mancanti, sostituzione personale reception … etc.)” e quali dati avesse bisogno di reperire, con tono pacato e rispettoso (“scrivo dalla mia mail personale, abbiate pazienza … sarebbe importantissimo compilare il modello…grazie”).
La ricorrente, lungi dall'approfittare dell'occasione per rappresentare le proprie doglianze proprio sugli aspetti sollecitati, come l'esigenza di sostituire le impiegate della reception e la necessità di essere dotate di cordless per evitare spostamenti fisici di postazione, ritenne di essere stata indebitamente trattata come un “lavoratore a cottimo” e di doversi apertamente opporre alla compilazione del modello, quando essa era stata chiaramente chiesta come atto di collaborazione (“sarebbe importantissimo compilare il modello…”).
3.3.
In tale scenario si collocano gli ultimi episodi, che portarono il rapporto di lavoro a precipitare e condussero, dopo una sanzione disciplinare e un periodo di malattia, al suo termine per dimissioni della dipendente.
La ricorrente ha riferito come apice della condotta vessatoria che la direttrice avrebbe assunto nei suoi confronti il trasferimento dall'ufficio, posto al piano terra, ove la ricorrente aveva sempre lavorato, a un diverso ufficio posto nel seminterrato, di cui la ricorrente ha sottolineato, in modo reiterato, sia il pessimo stato di pulizia e di ordine sia la collocazione, descrivendolo come uno scantinato insalubre e posto in mezzo a rifiuti, anche pericolosi, come il materasso di un ospite deceduto.
Le reazioni della ricorrente, che ella stessa ha reiteratamente addotto ad attacchi di panico, portarono a uno scontro con la direttrice, esitato nella sospensione disciplinare della ricorrente.
Su tali fatti, la ST ha riferito: “La direttrice appena la è stata in ferie ci ha Per_1 PAte_1 comunicato che noi due ci saremmo dovute trasferire, perché intendeva riservare l'ufficio a
[...]
che avrebbe affiancato la direttrice. Sono stata interessata anche io da questa vicenda, CP_8 mi sono molto dispiaciuta perché dopo 35 anni di lavoro sopra sono stata spostata al piano di sotto. Mentre la direttrice ha fatto pulire il nostro ex ufficio per lo ha fatto imbiancare, l'ufficio di Per_6 sotto non è stato neanche svuotato;
era pieno di scatoloni, le scrivanie piene di cose, abbiamo trovato anche un panino abbandonato da tempo. L'ufficio era in un sotterraneo, di fianco avevamo gli
pagina 28 di 35 spogliatoi e il locale guardaroba. Ho trovato anche degli scarafaggi. Era l'Ufficio in precedenza utilizzato dalla e dalla lo avevano scelto perché stavano più tranquille, PAte_2 CP_8 mentre io e la avevamo contatto con i parenti e sarebbe stato scomodo farli scendere. Con PAte_1 il VI e con il subentro di è cambiata l'organizzazione, noi abbiamo iniziato ad avere CP_2 molto meno contatto con gli esterni.
Abbiamo chiamato la direttrice, che è scesa con la ha ammesso che era sporco e ha CP_8 mandato una donna per le pulizie, ma la situazione era tale da richiedere una pulizia profonda, bisognava svuotare tutto. Nel week end successivo l'ufficio è stato finalmente sgomberato e pulito, ma non imbiancato. Nel corridoio davanti a noi c'erano cose accatastate, dopo che ci siamo lamentate sono state sgomberate, anche se non subito”. PA La ST ha dichiarato: “L'ufficio di e era piccolo, le due impiegate PAte_1 Per_1 condividevano una sola scrivania;
oltretutto era di fronte alla direzione e immediatamente dietro il front office, per cui era sacrificata, per via dell'affollamento e del passaggio, la possibilità di lavorare in tranquillità. Quando sono subentrata io, a fronte del fatto che la , che aveva PAte_2 sempre usato un ufficio molto più spazioso al piano 0, utilizzando la direzione solo per ricevere eventuali esterni, andava in pensione, e considerato che io avrei invece utilizzato la stanza della direzione, abbiamo valutato la possibilità di trasferire al piano terra e e CP_8 Per_1 al piano 0. L'ufficio in questione è separato dagli spogliatoi da una porta rei, la PAte_1 lavanderia è in fondo al corridoio.
Vengono esibite alla ST le foto di cui al doc. 12 di parte ricorrente;
la ST riferisce: “il pavimento è quello del piano 0 della San Francesco;
non riesco a collocare le foto nel tempo. La foto in cui si vede la accanto a dei pacchi riprende il trasferimento, di cui si è occupata la Per_1
in esclusiva, del materiale necessario dal loro ufficio del piano terra a quello nuovo del Per_1 piano 0. La foto che riprende pile di cartelle attiene a momento anteriore al trasferimento;
si tratta di cartelle che io stessa ho spostato in un altro archivio. La foto che riprende la PAte_1 rappresenta lo stato dell'ufficio dopo il trasferimento. La foto in cui si vede un materasso riprende materiale che era stato accumulato nel tempo presso la struttura, che è stato sistemato nel lungo corridoio che conduce alla lavanderia solo perché, a fine gennaio, la ditta che si doveva occupare dello smaltimento con un unico viaggio potesse prendere tutto. Le foto che riprendono dettagli non riesco a collocarle nell'ufficio in questione”. PA La ST , sentita a prova contraria sui capitoli ammessi in relazione all'episodio in esame di cui al ricorso, ha riferito: “La ha utilizzato l'ufficio destinato a CP_8 PAte_1
e fino all'avvicendamento, e anche in seguito, fino a che non è stato completato il Per_1 trasferimento.
Il trasferimento è stato eseguito mentre la era in ferie;
ma era stato deciso a dicembre;
PAte_1 nelle festività di Natale il manutentore ha ritinteggiato (completamente l'ufficio al piano terra, solo
pagina 29 di 35 in parte quello di sotto). … L'ultimo giorno di lavoro della è stato l'unico in cui la PAte_1 lavoratrice si sia lamentata della sporcizia e della trascuratezza del nuovo ufficio con me. Nei giorni precedenti so che si era lamentata con il personale che faceva le pulizie della confusione, dovuta al fatto che in effetti era un ufficio in cui era contenuto il risultato di decenni di lavoro svolto da e che era in programma di spostare negli archivi, ma dovendolo PAte_2 CP_8 fare con cognizione di causa, era operazione che richiedeva tempo;
con lo spostamento del materiale di e nell'ufficio di sotto, gli spazi sono risultati in effetti sacrificati, ma era una Per_1 PAte_1 situazione provvisoria”. PA Quanto all'episodio dell'8 febbraio 2021, la ha ricordato: “la dopo il ritorno PAte_1 dalle ferie mi ha chiamato per telefono, dicendo che mi dava 5 minuti di tempo per raqgiungerla nel suo Ufficio, altrimenti avrebbe chiamato gli organi di vigilanza;
sono scesa, accompagnata dalla;
la era alla scrivania, cercava di lavorare;
la mi inveiva CP_8 Per_1 PAte_1 contro, avvicinandosi anche fisicamente;
l'ho invitata a moderare i toni;
ricordo che diceva che lei a casa aveva la governante e che non aveva intenzione di pulire i rifiuti degli altri;
avevo verificato comunque che era opportuno un altro passaggio di pulizia e pertanto ho contattato la referente alberghiera perché se ne occupasse.
Nella stessa mattinata, ero in ufficio con;
la ha fatto irruzione Testimone_9 PAte_1 nel mio ufficio, dopo un quarto d'ora-mezz'ora dall'episodio precedente;
si è letteralmente catapultata nel mio ufficio, senza bussare o sincerarsi se fossi da sola e potessi riceverla;
ha sbattuto la borsa sulla sedia, dicendo che non avrei mai guadagnato abbastanza per permettermela, che lei aveva a casa la governante e non si vedeva perché dovesse fare le pulizie in ufficio, dicendo che aveva fatto sacrifici per la accennando alla sua gravidanza, dicendo che voleva essere CP_1 licenziata perché era molto meglio la giungendo ad augurarmi del male. Oltre a me, erano Pt_9 presenti la GN, la e la che nel frattempo si era affacciata, siamo rimaste CP_8 Per_3 tutte in silenzio. Solo alla fine dello sfogo le ho chiesto se volesse un bicchiere d'acqua, la PAte_1 in risposta ha di nuovo inveito e se n'è andata”.
Ora, sul trasferimento pare sufficiente rilevare che la ricorrente abbia vissuto come svilente la nuova collocazione, senza considerare che il locale in questione era stato, per un trentennio, l'ufficio ove avevano lavorato la e la quest'ultima già CP_8 PAte_2 responsabile del personale e poi direttore della struttura. Si stenta a credere, pertanto, che si trattasse, come vorrebbe far intendere la ricorrente, di una sorta di ripostiglio malsano, non utilizzabile per attività d'ufficio: e se anche ciò oggettivamente fosse (la ricorrente ha riferito di avere proposto denuncia all'Asl, da cui sarebbe scaturito l'accertamento della non abitabilità del sotterraneo), la società avrebbe potuto in buona fede ritenere che il locale in questione fosse utilizzabile come ufficio, così come era sempre stato fatto nei decenni precedenti. PA La ha spiegato, senza rilievi critici sul punto e in modo logico e congruo, quale sia stata la ragione dello spostamento fisico (avere la a portata di mano e, d'altra CP_8
pagina 30 di 35 parte, consentire a e a che sino a quel momento avevano condiviso Per_1 PAte_1 spazi sacrificati, di avere un ufficio più grande). Dimentica, ancora una volta, la PAte_1 che anche la fu destinataria del trasferimento, indice, già questo, del fatto che si Per_1 trattasse di una effettiva riorganizzazione di spazi e non di colpire la persona della ricorrente.
Ben può essere, poi, che la fase del trasloco non sia stata perfettamente gestita e che in effetti l'ufficio sia stato trovato ingombro di ciò che avevano lasciato le precedenti occupanti, ragione per cui non era stato ben pulito, né imbiancato. La stessa ricorrente, però, ha confermato che la direttrice, alle sue rimostranze, diede disposizioni perché si procedesse a una pulizia più approfondita e, in effetti, risulta che in seguito l'ufficio sia stato sgomberato e pulito.
E' necessario, invece, rilevare che la reazione della ricorrente avvenne – secondo sua stessa allegazione – in preda ad attacchi di panico, a causa dell'ansia di cui soffriva abitualmente, e si manifestò con modalità veementi e verbalmente aggressive nei confronti della direttrice.
La ricorrente lamenta un comportamento inadeguato da parte della direttrice che – dopo avere, per vero, dato seguito alla “convocazione” immediata della ricorrente nel nuovo ufficio per verificarne lo stato – l'avrebbe zittita, rivendicando la propria posizione di superiorità.
La , tuttavia, ha precisato al riguardo: “Quando è scesa, la direttrice non faceva parlare Per_1 la che è più impulsiva e agitata e diceva le cose impetuosamente;
io sono stata lasciata PAte_1 parlare”. Non fu, dunque, l'atteggiamento della direttrice a determinare l'andamento del colloquio, quanto, piuttosto, quello della stessa che, d'altra parte, ha PAte_1 riconosciuto essa stessa di essere stata in preda a un attacco di panico e, dunque, verosimilmente agitata e poco incline al confronto sereno e costruttivo sulla questione.
Quanto al seguito, nell'ufficio della direttrice, non può non rilevarsi come anche nel racconto della ricorrente non si riescano a individuare tratti di abusività o di scorrettezza PA nella condotta della .
Fu la ricorrente a recarsi nell'ufficio della direttrice, ove, per sua stessa ammissione, fu nuovamente colta da un momento di crisi e di ansia, certo non giustificato dalla condotta della direttrice, che si sarebbe limitata a chiedere che la dipendente GN, lì presente, rimanesse presente alla conversazione: comportamento del tutto comprensibile, e anche adeguato, considerati i precedenti scontri avuti con la a tutela di entrambe, e PAte_1 non indebito, considerato il contenuto professionale e non personale della conversazione, che avrebbe dovuto riguardare la questione dello stato del nuovo ufficio.
In ogni caso, la ricorrente, ritenendolo, avrebbe potuto semplicemente manifestare l'esigenza di parlare con la direttrice in privato, eventualmente rinviando ad altro pagina 31 di 35 momento e situazione la conversazione. L'incontro, invece, fu l'occasione di una aggressione verbale alla direttrice, da cui derivò l'applicazione di una sanzione disciplinare, non impugnata dalla ricorrente.
3.4.
In conclusione, può ben comprendersi che la ricorrente abbia pesantemente sofferto le conseguenze della pandemia e dell'adozione delle misure emergenziali, essendosi trovata a lavorare in uno degli ambienti, insieme a ospedali e case di cura, più pesantemente messi a dura prova dall'esplosione pandemica.
Deve ritenersi, però, che sia stata la situazione a determinare le difficoltà vissute in tale straordinario contesto, e non la condotta del datore di lavoro. Nessuna delle condotte e PA delle situazioni, addebitate alle responsabili della struttura – , – PAte_2 Pt_3 manifesta intento persecutorio o volontà di squalificare la ricorrente, né ha assunto carattere illecito.
La ricorrente ha posto questione dell'avvenuta integrazione ai propri danni, se non di un vero e proprio mobbing, quantomeno di condotte di straining, per non avere il datore di lavoro eliminato fattori stressogeni presenti nell'ambiente di lavoro.
Come chiarito dalla giurisprudenza prima richiamata, tuttavia, anche lo straining presuppone l'inadempimento del datore di lavoro ai propri doveri di protezione e la consapevole omissione di misure che egli avrebbe potuto adottare per eliminare o ridurre detti fattori. Si resta, invece, al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosa o usurante della ordinaria prestazione lavorativa.
Si è, altresì, già sopra rilevato come la ricorrente non abbia specificamente contestato quali diverse condotte il datore di lavoro avrebbe potuto adottare, per meglio fronteggiare la situazione emergenziale, e come non emergano elementi per concludere che ciò sarebbe stato concretamente possibile.
PAe comprovato dall'istruttoria svolta che l'emergenza sia stata superata solo grazie agli strenui sforzi del personale, che fece fronte alle quotidiane necessità con prestazioni che per quantità e qualità sarebbero stati inconcepibili nell'ordinario svolgimento del rapporto: ivi compresa la ricorrente, alla quale fa, semmai, onere aver svolto le mansioni che oggi denuncia come svilenti e squalificanti.
Avrebbe, in ipotesi astratta, costituito un abuso censurabile l'approfittamento da parte del datore di lavoro della disponibilità del personale, su cui riversare le conseguenze della pandemia anche quando sarebbe stato possibile adottare misure differenti, per quanto dispendiose sotto il profilo economico e organizzativo, poiché il rischio dell'incidenza di fattori eccezionali non può che gravare sull'imprenditore. La ricorrente, tuttavia, non ha delineato una situazione di tal genere e, come già osservato, le dimensioni globali della pagina 32 di 35 crisi pandemica anche in considerazione delle misure di contenimento, l'assenza iniziale di sufficienti certezze scientifiche, la continua evoluzione normativa paiono sufficienti per escludere la ravvisabilità di una violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c.
Ciò non toglie, naturalmente, che la ricorrente ne abbia potuto personalmente risentire.
La documentazione medica prodotta dalla ricorrente (doc. 4), tuttavia, attesta l'assunzione di farmaci per sindrome ansioso-depressiva sin dall'inizio del periodo pandemico (da febbraio 2020, è specificato nel certificato), dunque a partire da un momento in cui la pericolosità del dilagare della malattia si era già fatta sentire, ma non si erano certo prodotti gli effetti stressanti e usuranti dell'eccessivo carico lavorativo e dell'adibizione, in talune occasioni, a mansioni del tutto estranee ai propri compiti (oltre che, senza dubbio, del vedere i pazienti, allontanati dalle famiglie, decedere in solitudine e in numero abnorme e i colleghi ammalarsi frequentemente per lunghi periodi).
Deve darsi atto alla ricorrente di non essersi sottratta alla prosecuzione della propria attività lavorativa, pur versando già in una situazione di fragilità, anche nella sempre più difficile situazione venutasi a creare nei mesi successivi, né sarebbe irragionevole ritenere che ciò, lungi dal consentire una ripresa, abbia determinato un peggioramento delle condizioni di salute della dipendente. Di ciò, tuttavia, il datore di lavoro pacificamente non fu messo a parte - anche il part time venne chiesto dalla per motivi familiari, PAte_1 senza rendere noto quali fossero le proprie condizioni – e, in ogni caso, non può ritenersi responsabile, alla luce di tutto quanto sopra esposto.
Deve concludersi, poi, che, a picco emergenziale rientrato, la ricorrente, reduce dalla difficoltà dei mesi precedenti, non abbia vissuto con la necessaria lucidità i cambiamenti che via via venivano effettuati dalla nuova direzione, ingenerando nella stessa la percezione di essere vittima di condotte illecite da parte del datore di lavoro, tuttavia non riscontrabili.
Alla luce di tutto quanto sopra, va rigettata la domanda volta ad accertare che la ricorrente sia stata illegittimamente fatta oggetto di una condotta di mobbing, o di straining, ai sensi dell'art. 2087 c.c. da parte delle società resistente nel periodo denunciato e, conseguentemente, la relativa domanda risarcitoria.
4.
Neppure può trovare accoglimento la domanda relativa all'accertamento della giusta causa a fondamento delle dimissioni rassegnate il 7.7.2021.
Come è noto, il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso - quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
pagina 33 di 35 Nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro, il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
La circostanza che la ricorrente abbia rassegnato le dimissioni a distanza di tempo dal suo ultimo giorno di lavoro (la ricorrente era in malattia ormai dall'8.2.2021) di per sé non preclude il ricorrere di una giusta causa di dimissioni (cfr. Cass., n. 24477/2011).
Nella specie, tuttavia, la ricorrente si è dimessa adducendo di avere subito, nell'anno precedente, comportamenti vessatori e demansionanti, che le hanno provocato stress psicologico, attacchi d'ansia, depressione e insonnia e tali da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il ricorrere di giusta causa, delineata in questi termini, deve essere esclusa, in conseguenza di tutto quanto sopra osservato, con conseguente rigetto della domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento di preavviso.
Né la ricorrente, nel presente giudizio, ha fornito elementi per potersi valutare la sussistenza di una situazione di impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro in relazione alle proprie condizioni di salute (cfr. Cass., n. 11051/2015, secondo cui la giusta causa può essere integrata anche dal sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore dipendente che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto costituisce giusta causa di dimissioni, anche a prescindere dall'individuazione di un inadempimento contrattuale o comunque di una condotta colposa del datore di lavoro o di un terzo), considerato che tale prospettazione non è stata in questa sede avanzata, neppure in via subordinata, e considerato che anche la relazione medica di parte ha concluso per la diagnosi, non accettabile alla luce di quanto sopra, di “disturbo d'ansia generalizzato con turbe depressive in soggetto esposto a 'mobbing'”, in vista di una richiesta risarcitoria, senza in alcun modo esprimersi sulla improseguibilità, a causa delle condizioni di salute comunque presentate dalla lavoratrice, del rapporto di lavoro.
5.
In conclusione, tutte le domande proposte dalla ricorrente devono essere rigettate.
Le ulteriori difese ed eccezioni della resistente vengono assorbite.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
La liquidazione dovrà avvenire sulla base delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in valori fra minimo e medio, tenuto conto del fatto che il valore della causa si pone all'estremo limite inferiore dello scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda, in € 3000 per la fase di studio, € 1000 per la fase introduttiva, € 1.500 per la fase istruttoria, € 1500 per la fase decisionale, così complessivamente in € 7000 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
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PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 603/2021:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di Controparte_1 liquidate in € 7000 per compensi, oltre spese generali forfettarie per compensi, cpa e iva come per legge;
3) motivazione riservata nel termine di 60 giorni.
Novara, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
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