Art. 5-bis. (( (Valutazione dei servizi prestati
nelle sedi disagiate a seguito di applicazione). )) (( 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della meta' per ogni mese di servizio trascorso nella sede.
Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate. ))
nelle sedi disagiate a seguito di applicazione). )) (( 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della meta' per ogni mese di servizio trascorso nella sede.
Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate. ))