Articolo 14 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 13Articolo 15
Versione
3 giugno 1985
Art. 14.

Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorita' ecclesiastica competente, puo' essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non piu' rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione.
Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli gia' esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985