CASS
Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2024, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI nel procedimento a carico di: NT IE nato a [...] il [...] NT MO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi CONSORZIO S.I.G.I. INFRASTRUTTURE E SERVIZI S.R.L. INFOTEC S.R.L. SEGNALETICA E SERVIZI S.R.L. inoltre: CITTÀ METROPOLITANA DI BARI IN PERSONA DEL SINDACO METROPOLITANO P.T. UNICREDIT FACTORING S.P.A UBI NC CARIME SPA FE LA IA LU MA FR avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3089 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 28/11/2023 udito il difensore della parte civile NC AR (INTESA SAN PAOLO), Avv. TULLIO BERTOLINO, che ha chiesto dichiararsi definitivo l'accertamento di responsabilità nei confronti del ceto bancario con conferma delle statuizioni civili;
udito il difensore della parte civile CITTA' METROPOLITANA DI BARI, Avv. IACARLO AR in sostituzione dell'Avv. MICHELE LAFORGIA, il quale ha concluso come da conclusioni e nota spese depositate;
udito il difensore di NT MO, Avv. MARIANO FIORE e udito il difensore di NT IE, Avv. DONATO MUSA i quali hanno insistito per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale e l'accoglimento dei propri ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 29 settembre 2022, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NT SM ed NT LV in relazione ai reati di cui ai capi a) (previa riqualificazione ai sensi degli artt.110, 81 cpv., 61 n.7 e 11, 640 commi 1 e 2 n.1 cod. pen.), b) (110, 81 cpv., 61 n.2, 482 e 477 cod. pen.) ed e) (110, 81 cpv. e 610 cod. pen. per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili e condannando gli imputati al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili Città Metropolitana di Bari, ES San PA S.p..a e Ferrigni CO e LE CE: secondo il capo di imputazione a), i due imputati, esercitando anche di fatto la gestione del Consorzio S.I.G.I. e delle società consorziate Infrastrutture e Servizi s.r.l. in liquidazione, Infotec s.r.l. e Segnaletica e Servizi s.r.I., e nell'ambito di varie operazioni di cessione di crediti asseritamente vantati nei confronti della Provincia di Bari, avevano tratto in inganno la pubblica amministrazione (debitore ceduto) e gli istituti di credito privati (creditori cessionari), emettendo fatture oggettivamente false nei confronti della Provincia di Bari ed utilizzando le stesse per ottenere da Unicredit Factoring s.p.a anticipi su fatture derivanti dal contratto di gestione del credito, adottando lo stesso meccanismo nei confronti degli altri istituti di credito, dai quali ottenevano ingenti anticipazioni bancarie per le fatture portate allo sconto;
il capo b) si riferiva alla predisposizione ed utilizzo di falsi registri di contabilità e certificati di pagamento della Provincia di Bari;
il capo c) si riferiva alle minacce nei confronti dei lavoratori dipendenti affinché collaborassero alle operazioni di emissione contabilizzazione delle false fatture;
vi era poi un capo f) relativo all'illecito amministrativo commesso dal Consorzio S.I.G.I. e dalle società consorziate Infrastrutture e Servizi s.r.l. in liquidazione, Infotec s.r.l. e Segnaletica e Servizi s.r.l. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari;
premette che in accoglimento dell'appello proposto dal procuratore generale, la Corte di Appello di Bari aveva riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la ricorrenza della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art.640 comma 2 n. 1 cod. pen., in relazione al reato di cui al capo a), che era stata erroneamente esclusa dal tribunale monocratico;
sulla questione si era già pronunciata questa Corte, che aveva individuato nella condotta in esame il delitto di truffa anche in danno della provincia (ora Città Metropolitana) di Bari;
pur tuttavia, la Corte di appello aveva negato il carattere permanente del delitto di cui al capo a), rimarcando che nelle IA • 3 truffe contrattuali la consumazione del reato si esaurisce nella nascita dell'obbligazione e la permanenza dei relativi effetti pregiudizievoli non interferisce con la stessa, per cui le richieste di pagamento che la Provincia aveva continuato a ricevere costituivano meri effetti permanenti di un reato pur sempre istantaneo;
a ciò era conseguito il rilievo del decorso del termine di prescrizione il delitto di truffa aggravata in danno dall'ente pubblico. Ciò premesso, il Procuratore generale osserva che la motivazione della Corte di appello si presentava manifestamente illogica ed in violazione dell'art. 158 comma 1 cod. pen.: posto che il danno subito dall'ente pubblico era consistito dell'assunzione di obbligazioni, ciò aveva dato luogo ad una precisa condizione soggettiva (la qualità di preteso debitore verso le banche) che, in quanto tale, non poteva che protrarsi nel tempo, tanto che nelle more del processo di primo grado erano pervenuti all'ente pubblico numerosi estratti conto della Unicredit Factoring e Montepaschi Leasing e Fatoring che riepilogavano periodicamente l'importo dei crediti rispettivamente vantati in relazione alla vicenda di cui all'imputazione, rinnovando continuativamente la pretesa di pagamento da parte degli stessi istituti di credito;
la situazione non era diversa per quanto riguardava i rapporti tra l'ente pubblico e le altre banche interessate alla vicenda visto che, una volta assunta la qualità di preteso debitore, questa permaneva sino all'estinzione dell'obbligazione; tale condizione era suscettibile di essere rimossa anche ad opera degli stessi imputati con la rifusione alle banche delle somme indebitamente conseguite in guisa da soddisfare le pretese di queste, così elidendo la responsabilità solidale dell'ente pubblico quale debitore ceduto;
poiché il reato era permanente, il termine di prescrizione non era ancora decorso visto che l'ente continuava a subire che pretese di pagamento delle banche. 1.2 II Procuratore generale eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 5 D.Lgs. n.231/2001: nonostante il riconoscimento dell'aggravante contestata in relazione al delitto di cui al capo a), la Corte di appello aveva ritenuto non adeguatamente provati i presupposti di fatto della responsabilità amministrativa contestata al capo f) nei confronti degli enti Consorzio S.I.G.I., infrastrutture e servizi s.r.I., Infotec s.r.l. e Segnaletica e Servizi s.r.I.; sotto tale profilo, la motivazione si presentava carente ovvero manifestamente illogica, laddove ometteva di confrontarsi con un dato fattuale del tutto pacifico, e cioè che le somme di denaro erano state anticipate dalle banche dietro presentazione di fatture riconducibili al Consorzio S.I.G.I., sì che i relativi accrediti non potevano che avvenire su conti di pertinenza del consorzio medesimo;
inoltre, nel corso T\r": dell'articolata istruttoria, mai era emerso che le banche interessate avessero pagato personalmente i due NT, i quali avevano semplicemente operato, in ragione dei poteri di rappresentanza loro conferiti in ambito societario;
e se le somme oggetto di anticipazione erano confluite nei conti societari, era del tutto evidente che quelle operazioni erano avvenute nell'interesse e a vantaggio della società, che ne aveva tratto arricchimento ed era stata posta nelle condizioni di impiegare il denaro per i propri scopi. 2. Propone ricorso il difensore di NT LV. 2.1 il difensore lamenta violazione di legge ed erronea applicazione del canone normativo di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione nonché l'inosservanza dei vincolanti principi di diritto e dei criteri motivazionali imposti da questa Corte, anche sulla scia delle indicazioni derivanti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in riforma della sentenza assolutoria in grado di appello;
in particolare, la Corte di appello non aveva disposto la rinnovazione del dibattimento di primo grado mediante un nuovo esame della persona offesa per cui l'imputato, condannato per la prima volta in appello per il reato di truffa aggravata nei confronti della Provincia, era stato privato di un grado di merito, senza che vi fosse stata una motivazione puntuale e rigorosa da parte del giudice di appello. 2.2 Il difensore lamenta la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 640 comma 2 n.1 cod. pen.: richiama le numerose e ampiamente motivate ragioni per le quali la sentenza di primo grado aveva ritenuto contraddittoria e inesistente l'accusa di truffa aggravata nei confronti della Provincia di Bari;
rileva che il Tribunale di Bari, su opposizione proposta dalla Provincia di Bari, con sentenza del 9 Aprile 2013 (che si allegava) aveva revocato il decreto ingiuntivo confermando l'inesistenza di alcuna obbligazione a carico della Provincia e condannando la B.N.L. alla rifusione in favore della provincia delle spese di lite, il che dimostrava che nessuna somma, neppure a titolo di spese giudiziali, era stata mai corrisposta dalla Provincia in relazione a richieste di pagamento degli istituti bancari, smentendo totalmente l'assunto accusatorio;
erroneamente la Corte d'appello aveva ignorato totalmente tale prova documentale;
non era dato comprendere come si potesse affermare da parte della sentenza di secondo grado, se non incorrendo in un palese vizio della motivazione, che "l'aggravante contestata attiene al danno". 5 La sentenza impugnata errava nell'individuare la Provincia di Bari quale soggetto passivo del reato, visto che il reato di truffa era stato realizzato esclusivamente nei confronti del ceto bancario, che la Provincia non era mai stata coinvolta nei raggiri e artifici e neppure indotta in errore (visto che aveva rifiutato qualsiasi pagamento), che non aveva subito alcun tipo di danno, che le richieste di pagamento rivolte dagli istituti di credito alla Provincia erano state tutte respinte perché infondate e che nessun soggetto diverso dal ceto bancario risultava essere stato danneggiato dalla condotta degli imputati;
inoltre, il Consorzio Si.Gi. non aveva mai trasmesso alla Provincia le fatture indicate nel decreto di citazione a giudizio, che erano state rinvenute solo presso la sede centrale di Unicredit Factoring, così come era un dato obiettivo che la Provincia non aveva mai pagato le fatture, per averle contestate e disconosciute;
vi era quindi un difetto di nesso di causalità tre il raggiro o l'artifizio e l'altrui induzione in errore. 3. Il medesimo difensore propone ricorso anche nell'interesse di NT SM, identico al ricorso proposto nell'interesse di NT SM. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto dal Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'orientamento consolidato e condiviso da questa S.C. (cf. ex multis Sez. 2 sentenza n. 53667 del 02/12/2016 dep. 16/12/2016 Rv. 269381 imputato Bellucci) è nel senso che "in tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. a consumazione prolungata quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente;
ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre nella seconda dalla consumazione dei singoli fatti illeciti". La vicenda in esame si colloca con tutta evidenza nella prima delle ipotesi evidenziate, posto che l'attività degli imputati è terminata con l'ultimo degli atti di cessione del credito, non essendo necessarie (e non essendo statecompiute) ulteriori condotte;
sostenere che siccome la Provincia è sottoposta tuttora a richieste di pagamento in forza di quelle cessioni significa spostare la 6 consumazione del reato sine die e farla dipendere da un evento assolutamente incerto quale l'iniziativa del creditori. Come risulta dalla sentenza di primo grado, in data 28 gennaio 2010 è stata notificata la cessione di credito su crediti maturati e maturandi, ed è in quel momento che si è determinato il danno in capo alla Provincia con correlativo profitto per gli imputati;
corretta, pertanto, è la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto prescritto il reato (pag.16 sentenza impugnata). 1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso proposto dal Pubblico Ministero, posto che la Corte di appello, con un giudizio di merito non sindacabile nella presente sede, ha ritenuto che gli imputati agissero nel proprio esclusivo vantaggio. 2. I ricorsi di NT SM e LV devono essere dichiarati inammissibili. 2.1 II primo motivo dei ricorsi (redatti in termini identici) è manifestamente infondato, posto che vi è stata una riqualificazione del reato, per cui sono inconferenti i richiami alla giurisprudenza in tema di giudizio assolutorio riformato in appello;
del tutto generica è l'eccezione sulla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. 2.2 Quanto alla insussistenza di un reato di truffa ai danni della Provincia, si deve ribadire che "ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno" (Sez.2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304). Ciò premesso, il giudice di primo grado ha errato nel considerare che tra gli istituti di credito e l'ente pubblico non si sia creato alcun vincolo obbligatorio, posto che, una volta anticipati gli importi derivanti dalla cessione dei crediti, gli istituti di credito potevano rivolgersi alla Provincia per ottenere il pagamento delle cessioni (come poi avvenuto), essendo del tutto irrilevante che la Provincia, una volta accortasi della truffa, non abbia effettuato alcun pagamento, visto che è comunque risultata esposta alle azioni degli istituti di credito. Correttamente, pertanto, nelle sentenze n.36006/12 e 36007/12 questa Corte aveva ravvisato la sussistenza di "una cessione pro solvendo, in cui il debitore ceduto resta obbligato in solido nei confronti del creditore cessionario del credito unitamente al cedente. E. dunque, non si è verificata l'immediata liberazione del creditore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma l'affiancamento al credito originario di quello ceduto;
ne consegue che, una volta acquisite le anticipazioni su fatture, rilevatesi false, da Lxv\ 7 parte dell'istituto di credito, questo può rivolgersi direttamente all'Ente territoriale in questione per ottenere il pagamento di quanto versato sulla base delle fatture stesse, in quanto pertinenti ad un rapporto debitorio tra la Provincia ed il Consorzio derivante dal contratto di appalto. E, quindi...allo stato, non viene meno la responsabilità economica diretta della Provincia, salvo poi a verificarla in sede di giudizio civile. Orbene, condividendo il richiamo alla giurisprudenza a sezioni unite di questa Corte, al di là dall'accedere alla nozione giuridica piuttosto che economica del patrimonio, dalla contestazione emerge innanzitutto che la Provincia risulta essere, unitamente agli istituti bancari, oltre che soggetto, indotto in errore, anche soggetto passivo del reato, specificandosi, quanto a tale profilo, che l'Ente Pubblico è stato chiamato a rispondere in solido mediante decreti ingiuntivi emessi a suo carico dai Tribunale di Milano e Bari su ricorso di Unicredit Factoring s.p.a. (V. Capo A)". Deve quindi ritenersi corretta la qualificazione giuridica del reato operata dalla Corte di appello in quello previsto dall'art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen., ai danni della Provincia, con conseguente declaratoria di manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
in virtù del principio di soccombenza, i ricorrenti devono inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, danneggiate dalla condotta degli stessi, non sussistendo motivi per la compensazione, con conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i soli ricorrenti NT LV e NT SM al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Conferma le statuizioni civile e condanna i ricorrenti NT LV e NT SM alla rifusione delle spese sostenute da Città Metropolitana di Bari in persona del Sindaco metropolitano p.t. e da ES SA Spa che liquida per ciascuna di esse in euro 3.686.00, oltre accessori di legge. Così deciso il 28/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3089 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 28/11/2023 udito il difensore della parte civile NC AR (INTESA SAN PAOLO), Avv. TULLIO BERTOLINO, che ha chiesto dichiararsi definitivo l'accertamento di responsabilità nei confronti del ceto bancario con conferma delle statuizioni civili;
udito il difensore della parte civile CITTA' METROPOLITANA DI BARI, Avv. IACARLO AR in sostituzione dell'Avv. MICHELE LAFORGIA, il quale ha concluso come da conclusioni e nota spese depositate;
udito il difensore di NT MO, Avv. MARIANO FIORE e udito il difensore di NT IE, Avv. DONATO MUSA i quali hanno insistito per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale e l'accoglimento dei propri ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 29 settembre 2022, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NT SM ed NT LV in relazione ai reati di cui ai capi a) (previa riqualificazione ai sensi degli artt.110, 81 cpv., 61 n.7 e 11, 640 commi 1 e 2 n.1 cod. pen.), b) (110, 81 cpv., 61 n.2, 482 e 477 cod. pen.) ed e) (110, 81 cpv. e 610 cod. pen. per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili e condannando gli imputati al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili Città Metropolitana di Bari, ES San PA S.p..a e Ferrigni CO e LE CE: secondo il capo di imputazione a), i due imputati, esercitando anche di fatto la gestione del Consorzio S.I.G.I. e delle società consorziate Infrastrutture e Servizi s.r.l. in liquidazione, Infotec s.r.l. e Segnaletica e Servizi s.r.I., e nell'ambito di varie operazioni di cessione di crediti asseritamente vantati nei confronti della Provincia di Bari, avevano tratto in inganno la pubblica amministrazione (debitore ceduto) e gli istituti di credito privati (creditori cessionari), emettendo fatture oggettivamente false nei confronti della Provincia di Bari ed utilizzando le stesse per ottenere da Unicredit Factoring s.p.a anticipi su fatture derivanti dal contratto di gestione del credito, adottando lo stesso meccanismo nei confronti degli altri istituti di credito, dai quali ottenevano ingenti anticipazioni bancarie per le fatture portate allo sconto;
il capo b) si riferiva alla predisposizione ed utilizzo di falsi registri di contabilità e certificati di pagamento della Provincia di Bari;
il capo c) si riferiva alle minacce nei confronti dei lavoratori dipendenti affinché collaborassero alle operazioni di emissione contabilizzazione delle false fatture;
vi era poi un capo f) relativo all'illecito amministrativo commesso dal Consorzio S.I.G.I. e dalle società consorziate Infrastrutture e Servizi s.r.l. in liquidazione, Infotec s.r.l. e Segnaletica e Servizi s.r.l. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari;
premette che in accoglimento dell'appello proposto dal procuratore generale, la Corte di Appello di Bari aveva riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la ricorrenza della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art.640 comma 2 n. 1 cod. pen., in relazione al reato di cui al capo a), che era stata erroneamente esclusa dal tribunale monocratico;
sulla questione si era già pronunciata questa Corte, che aveva individuato nella condotta in esame il delitto di truffa anche in danno della provincia (ora Città Metropolitana) di Bari;
pur tuttavia, la Corte di appello aveva negato il carattere permanente del delitto di cui al capo a), rimarcando che nelle IA • 3 truffe contrattuali la consumazione del reato si esaurisce nella nascita dell'obbligazione e la permanenza dei relativi effetti pregiudizievoli non interferisce con la stessa, per cui le richieste di pagamento che la Provincia aveva continuato a ricevere costituivano meri effetti permanenti di un reato pur sempre istantaneo;
a ciò era conseguito il rilievo del decorso del termine di prescrizione il delitto di truffa aggravata in danno dall'ente pubblico. Ciò premesso, il Procuratore generale osserva che la motivazione della Corte di appello si presentava manifestamente illogica ed in violazione dell'art. 158 comma 1 cod. pen.: posto che il danno subito dall'ente pubblico era consistito dell'assunzione di obbligazioni, ciò aveva dato luogo ad una precisa condizione soggettiva (la qualità di preteso debitore verso le banche) che, in quanto tale, non poteva che protrarsi nel tempo, tanto che nelle more del processo di primo grado erano pervenuti all'ente pubblico numerosi estratti conto della Unicredit Factoring e Montepaschi Leasing e Fatoring che riepilogavano periodicamente l'importo dei crediti rispettivamente vantati in relazione alla vicenda di cui all'imputazione, rinnovando continuativamente la pretesa di pagamento da parte degli stessi istituti di credito;
la situazione non era diversa per quanto riguardava i rapporti tra l'ente pubblico e le altre banche interessate alla vicenda visto che, una volta assunta la qualità di preteso debitore, questa permaneva sino all'estinzione dell'obbligazione; tale condizione era suscettibile di essere rimossa anche ad opera degli stessi imputati con la rifusione alle banche delle somme indebitamente conseguite in guisa da soddisfare le pretese di queste, così elidendo la responsabilità solidale dell'ente pubblico quale debitore ceduto;
poiché il reato era permanente, il termine di prescrizione non era ancora decorso visto che l'ente continuava a subire che pretese di pagamento delle banche. 1.2 II Procuratore generale eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 5 D.Lgs. n.231/2001: nonostante il riconoscimento dell'aggravante contestata in relazione al delitto di cui al capo a), la Corte di appello aveva ritenuto non adeguatamente provati i presupposti di fatto della responsabilità amministrativa contestata al capo f) nei confronti degli enti Consorzio S.I.G.I., infrastrutture e servizi s.r.I., Infotec s.r.l. e Segnaletica e Servizi s.r.I.; sotto tale profilo, la motivazione si presentava carente ovvero manifestamente illogica, laddove ometteva di confrontarsi con un dato fattuale del tutto pacifico, e cioè che le somme di denaro erano state anticipate dalle banche dietro presentazione di fatture riconducibili al Consorzio S.I.G.I., sì che i relativi accrediti non potevano che avvenire su conti di pertinenza del consorzio medesimo;
inoltre, nel corso T\r": dell'articolata istruttoria, mai era emerso che le banche interessate avessero pagato personalmente i due NT, i quali avevano semplicemente operato, in ragione dei poteri di rappresentanza loro conferiti in ambito societario;
e se le somme oggetto di anticipazione erano confluite nei conti societari, era del tutto evidente che quelle operazioni erano avvenute nell'interesse e a vantaggio della società, che ne aveva tratto arricchimento ed era stata posta nelle condizioni di impiegare il denaro per i propri scopi. 2. Propone ricorso il difensore di NT LV. 2.1 il difensore lamenta violazione di legge ed erronea applicazione del canone normativo di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione nonché l'inosservanza dei vincolanti principi di diritto e dei criteri motivazionali imposti da questa Corte, anche sulla scia delle indicazioni derivanti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in riforma della sentenza assolutoria in grado di appello;
in particolare, la Corte di appello non aveva disposto la rinnovazione del dibattimento di primo grado mediante un nuovo esame della persona offesa per cui l'imputato, condannato per la prima volta in appello per il reato di truffa aggravata nei confronti della Provincia, era stato privato di un grado di merito, senza che vi fosse stata una motivazione puntuale e rigorosa da parte del giudice di appello. 2.2 Il difensore lamenta la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 640 comma 2 n.1 cod. pen.: richiama le numerose e ampiamente motivate ragioni per le quali la sentenza di primo grado aveva ritenuto contraddittoria e inesistente l'accusa di truffa aggravata nei confronti della Provincia di Bari;
rileva che il Tribunale di Bari, su opposizione proposta dalla Provincia di Bari, con sentenza del 9 Aprile 2013 (che si allegava) aveva revocato il decreto ingiuntivo confermando l'inesistenza di alcuna obbligazione a carico della Provincia e condannando la B.N.L. alla rifusione in favore della provincia delle spese di lite, il che dimostrava che nessuna somma, neppure a titolo di spese giudiziali, era stata mai corrisposta dalla Provincia in relazione a richieste di pagamento degli istituti bancari, smentendo totalmente l'assunto accusatorio;
erroneamente la Corte d'appello aveva ignorato totalmente tale prova documentale;
non era dato comprendere come si potesse affermare da parte della sentenza di secondo grado, se non incorrendo in un palese vizio della motivazione, che "l'aggravante contestata attiene al danno". 5 La sentenza impugnata errava nell'individuare la Provincia di Bari quale soggetto passivo del reato, visto che il reato di truffa era stato realizzato esclusivamente nei confronti del ceto bancario, che la Provincia non era mai stata coinvolta nei raggiri e artifici e neppure indotta in errore (visto che aveva rifiutato qualsiasi pagamento), che non aveva subito alcun tipo di danno, che le richieste di pagamento rivolte dagli istituti di credito alla Provincia erano state tutte respinte perché infondate e che nessun soggetto diverso dal ceto bancario risultava essere stato danneggiato dalla condotta degli imputati;
inoltre, il Consorzio Si.Gi. non aveva mai trasmesso alla Provincia le fatture indicate nel decreto di citazione a giudizio, che erano state rinvenute solo presso la sede centrale di Unicredit Factoring, così come era un dato obiettivo che la Provincia non aveva mai pagato le fatture, per averle contestate e disconosciute;
vi era quindi un difetto di nesso di causalità tre il raggiro o l'artifizio e l'altrui induzione in errore. 3. Il medesimo difensore propone ricorso anche nell'interesse di NT SM, identico al ricorso proposto nell'interesse di NT SM. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto dal Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'orientamento consolidato e condiviso da questa S.C. (cf. ex multis Sez. 2 sentenza n. 53667 del 02/12/2016 dep. 16/12/2016 Rv. 269381 imputato Bellucci) è nel senso che "in tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. a consumazione prolungata quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente;
ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre nella seconda dalla consumazione dei singoli fatti illeciti". La vicenda in esame si colloca con tutta evidenza nella prima delle ipotesi evidenziate, posto che l'attività degli imputati è terminata con l'ultimo degli atti di cessione del credito, non essendo necessarie (e non essendo statecompiute) ulteriori condotte;
sostenere che siccome la Provincia è sottoposta tuttora a richieste di pagamento in forza di quelle cessioni significa spostare la 6 consumazione del reato sine die e farla dipendere da un evento assolutamente incerto quale l'iniziativa del creditori. Come risulta dalla sentenza di primo grado, in data 28 gennaio 2010 è stata notificata la cessione di credito su crediti maturati e maturandi, ed è in quel momento che si è determinato il danno in capo alla Provincia con correlativo profitto per gli imputati;
corretta, pertanto, è la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto prescritto il reato (pag.16 sentenza impugnata). 1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso proposto dal Pubblico Ministero, posto che la Corte di appello, con un giudizio di merito non sindacabile nella presente sede, ha ritenuto che gli imputati agissero nel proprio esclusivo vantaggio. 2. I ricorsi di NT SM e LV devono essere dichiarati inammissibili. 2.1 II primo motivo dei ricorsi (redatti in termini identici) è manifestamente infondato, posto che vi è stata una riqualificazione del reato, per cui sono inconferenti i richiami alla giurisprudenza in tema di giudizio assolutorio riformato in appello;
del tutto generica è l'eccezione sulla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. 2.2 Quanto alla insussistenza di un reato di truffa ai danni della Provincia, si deve ribadire che "ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno" (Sez.2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304). Ciò premesso, il giudice di primo grado ha errato nel considerare che tra gli istituti di credito e l'ente pubblico non si sia creato alcun vincolo obbligatorio, posto che, una volta anticipati gli importi derivanti dalla cessione dei crediti, gli istituti di credito potevano rivolgersi alla Provincia per ottenere il pagamento delle cessioni (come poi avvenuto), essendo del tutto irrilevante che la Provincia, una volta accortasi della truffa, non abbia effettuato alcun pagamento, visto che è comunque risultata esposta alle azioni degli istituti di credito. Correttamente, pertanto, nelle sentenze n.36006/12 e 36007/12 questa Corte aveva ravvisato la sussistenza di "una cessione pro solvendo, in cui il debitore ceduto resta obbligato in solido nei confronti del creditore cessionario del credito unitamente al cedente. E. dunque, non si è verificata l'immediata liberazione del creditore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma l'affiancamento al credito originario di quello ceduto;
ne consegue che, una volta acquisite le anticipazioni su fatture, rilevatesi false, da Lxv\ 7 parte dell'istituto di credito, questo può rivolgersi direttamente all'Ente territoriale in questione per ottenere il pagamento di quanto versato sulla base delle fatture stesse, in quanto pertinenti ad un rapporto debitorio tra la Provincia ed il Consorzio derivante dal contratto di appalto. E, quindi...allo stato, non viene meno la responsabilità economica diretta della Provincia, salvo poi a verificarla in sede di giudizio civile. Orbene, condividendo il richiamo alla giurisprudenza a sezioni unite di questa Corte, al di là dall'accedere alla nozione giuridica piuttosto che economica del patrimonio, dalla contestazione emerge innanzitutto che la Provincia risulta essere, unitamente agli istituti bancari, oltre che soggetto, indotto in errore, anche soggetto passivo del reato, specificandosi, quanto a tale profilo, che l'Ente Pubblico è stato chiamato a rispondere in solido mediante decreti ingiuntivi emessi a suo carico dai Tribunale di Milano e Bari su ricorso di Unicredit Factoring s.p.a. (V. Capo A)". Deve quindi ritenersi corretta la qualificazione giuridica del reato operata dalla Corte di appello in quello previsto dall'art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen., ai danni della Provincia, con conseguente declaratoria di manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
in virtù del principio di soccombenza, i ricorrenti devono inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, danneggiate dalla condotta degli stessi, non sussistendo motivi per la compensazione, con conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i soli ricorrenti NT LV e NT SM al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Conferma le statuizioni civile e condanna i ricorrenti NT LV e NT SM alla rifusione delle spese sostenute da Città Metropolitana di Bari in persona del Sindaco metropolitano p.t. e da ES SA Spa che liquida per ciascuna di esse in euro 3.686.00, oltre accessori di legge. Così deciso il 28/11/2023