Sentenza 12 luglio 2021
Decreto presidenziale 18 settembre 2021
Ordinanza cautelare 12 novembre 2021
Rigetto
Sentenza 22 novembre 2021
Rigetto
Sentenza 13 aprile 2022
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00813/2025REG.PROV.COLL.
N. 09297/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9297 del 2021, proposto da RW ES AL s.r.l (già GY AL Spa), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Germana Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Volturino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Gadaleta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta Andria Trani e Foggia, in persona del Sovrintendente pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) n. 1190/2021, resa nel giudizio per l’annullamento del piano comunale nella parte in cui preclude di realizzare impianti eolici per la gran parte del territorio comunale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Volturino e del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta Andria Trani e Foggia;
Vista memoria del 13 dicembre 2024 con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Germana Cassar e Rosaria Gadaleta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. RW ES AL s.r.l (già GY AL s.p.a.) ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso la delibera del Consiglio comunale di Volturino n. 2 del 31.1.2019, con cui è stato disposto l’adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), nella parte in cui avrebbe arbitrariamente precluso la realizzazione di impianti eolici di grande e media taglia “ sulla quasi totalità del territorio comunale ”.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Volturino che, con successiva memoria, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse (con condanna alle spese dell’appellante) poiché, nelle more del giudizio, è intervenuto il decreto n. 141 del 8 luglio 2022 della Direzione Generale del Ministero della Transizione Ecologica, che ha espresso il giudizio negativo di compatibilità ambientale in relazione al progetto per cui è causa.
3. Con memoria del 13 dicembre 2024 l’appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’appello.
4. In data 14 gennaio 2025 si sono, altresì, costituiti il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia.
5. All’udienza di smaltimento del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio prendente atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse dell’appellante e della mancata opposizione delle parti appellate e dichiara l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.
7. Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità della controversia e della sua evoluzione processuale, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO