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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 10 aprile 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
3305/2024, vertente tra e dinanzi alla Corte di Parte_1 Controparte_1
appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
E' presente per l'appellante l'avv. Alfonso Moggio per delega degli avv. Bruno
e Francesco Moscatiello che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
E' presente per l'appellata l'avv Gianpiero Esposito per delega dell'avv. Enrico
Iadicicco che conclude riportandosi ai propri atti e note conclusionali.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa ex art. 350 bis c.p.c..
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, richiama il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che
“il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche” e si ritira in camera di consiglio;
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle Parti, pronuncia sentenza ex art. 350 bis c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato a norma dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3305/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. I, n. 5990/2021,
pubblicata in data 20.6.2024,
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Bruno Moscatiello (C.F. e Francesco C.F._2
Moscatiello (C.F. ) e con gli stessi elettivamente domiciliato C.F._3
presso GI (CE) alla via Liguria – Parco Merola 26, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo di primo grado
Appellante
E
(C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Enrico Iadicicco (C.F. ) e con lo stesso C.F._5
elettivamente domiciliata in GI (CE) Piazza Silvagni n. 9, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellata
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. , premesso di aver eseguito Parte_1
lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della zia, in Controparte_1
GI, alla via San Prisco n.3, conveniva quest'ultima in giudizio, dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di sentirla condannare al pagamento dell'importo di euro 7.500,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, pretesamente
2 dovuta quale indennizzo per ingiustificato arricchimento conseguito dalla resistente.
A sostegno, assumeva che:
- la sorella della madre del ricorrente, per ricambiare la vicinanza del CP_1
nipote, a inizio anno 2020 si impegnava, in forma orale, a disporre la donazione del menzionato immobile di sua proprietà, in favore del nipote, e al termine dell'esecuzione di alcuni lavori che il avrebbe dovuto realizzare;
Pt_1
- il ricorrente, al quale erano state consegnate le chiavi dell'appartamento,
auspicando la donazione dell'immobile in proprio favore, provvedeva a intestarsi le utenze dell'appartamento e, dal marzo 2020 al gennaio 2021, eseguiva gli indicati lavori di ristrutturazione, provvedendo personalmente a: smontaggio dei sanitari e del pavimento, rivestimento del bagno, tinteggiatura dell'immobile, rifacimento dell'impianto elettrico, sistemazione del bagno, del salone e della cucina, smaltimento del materiale di risulta, così sostenendo una spesa complessiva pari ad euro 7.500,00 per costi e manodopera;
- che, realizzati i lavori, la non rispettava l'impegno di disporre la CP_1
donazione in favore del nipote, il quale si vedeva così costretto a inoltrare richiesta di pagamento delle spese sostenute per l'indicata attività, cui seguiva un'offerta di versamento per il minor importo di € 1.500,00;
- l'istante rilasciava, quindi, l'immobile, restituendo le chiavi alla proprietaria,
come da verbale di consegna del 28 gennaio 2021 agli atti di causa, nel quale venivano richiamati i lavori eseguiti e la relativa spesa sostenuta.
Attesa la carenza di un titolo utile al rimborso delle spese sostenute, il ricorrente chiedeva la condanna di al pagamento dell'indennizzo pari Controparte_1
all'indicata somma di euro 7.500,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla resistente in danno del , per aver beneficiato Pt_1 dei lavori di ristrutturazione all'appartamento di sua proprietà; il tutto con vittoria di spese di lite.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della preso atto dell'esito negativo CP_1
della disposta mediazione obbligatoria e convertito il rito sommario di cognizione in rito ordinario, concedeva i termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c.; dichiarata l'inammissibilità delle prove testimoniali articolate dalle parti, fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.06.2024, all'esito della quale così statuiva:
“Rigetta la domanda;
3 Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in Euro 1.700,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge”.
Il giudice rigettava la domanda di pagamento per ingiustificato arricchimento per difetto del requisito di residualità.
Infatti, evidenziato che “nel caso in esame, l'attore deduce di aver ricevuto dalla resistente la detenzione dell'immobile sito in GI alla via San Prisco n. 3, e di aver ivi deciso unilateralmente di eseguire dei miglioramenti sulla prospettiva di divenirne proprietario, salvo poi chiederne il pagamento stante il mancato trasferimento del bene”; qualificato il rapporto intercorrente tra le parti come contratto di comodato, la cui stipula può farsi anche in forma orale, presupponendo esso esclusivamente la sola datio rei, il tribunale rilevava la legittimazione del detentore, , all'esercizio dell'azione di cui all'art. 1808 c.c. per Parte_1
ottenere il rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione del bene, regolando le spese secondo il principio della soccombenza.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia il interponeva gravame, da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa
della presente decisione, lamentando, con un unico articolato motivo “Violazione di legge e rilevanza ai fini della decisione impugnata. “Errore di diritto” nell'applicare al caso in esame il contratto di comodato, trattandosi invece di mera detenzione atipica”, dolendosi dell'erronea valutazione fatta dal tribunale nel qualificare come contratto di comodato la fattispecie concreta al suo esame, da riferirsi invece a un'ipotesi di detenzione atipica;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 e
2042 c.c. avendo il giudice di prime cure rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento per difetto del requisito della sussidiarietà, ritenendo esercitabile, nel caso di specie, il rimedio di cui all'art 1808 c.c..
A sostegno della propria doglianza, il , premesso di non aver mai chiesto e Pt_1
ricevuto il godimento del bene ma di essere entrato in possesso delle sole chiavi al fine esclusivo di eseguire i lavori;
dedotta la carenza di ogni pattuizione anche in ordine alla stessa restituzione dell'immobile, di cui la aveva promesso di CP_1 disporre la donazione in favore del nipote all'esito dei lavori, rimproverava al tribunale il riconoscimento di un rapporto di comodato, censurando la decisione laddove riconosce in capo al detentore la legittimazione “a promuovere azione
4 contrattuale ex art 1808 c.c. per ottenere il rimborso delle sole spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti” così escludendo la fondatezza dell'esperita azione di ingiustificato arricchimento.
Evidenziava quindi di aver “eseguito i lavori nell'appartamento non tanto per
l'immediato godimento del bene (tipico del comodato), ma in funzione della donazione futura promessa da parte appellata” e che “il richiamo all'art. 1808 c.c. è inopportuno ....in quanto le spese necessarie e urgenti di cui può chiedersi il rimborso nell'ambito del comodato sono quelle non prevedibili mentre, nel caso in esame, le spese sostenute erano assolutamente prevedibili in quanto ad esso erano Pt_1 state consegnate le chiavi proprio per l'esecuzione di detti lavori. E non per servirsi dell'immobile. L'immobile non era infatti abitabile come emerge chiaramente dagli atti di causa, ragion per cui non era fatto possibile concedere in godimento un bene immobile che necessitava di lavori di manutenzione”.
L'appellante così concludeva:
“Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda principale del sig. e, previo accertamento Pt_1 dell'ingiustificato arricchimento, condannare la sig.ra al Controparte_1
pagamento di un indennizzo per i lavori eseguiti dal sig. quantificati in Parte_1
euro 7.500,00 o nella somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi dal fatto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione”.
B.b.) Si costituiva resistendo all'impugnazione e così Controparte_1
concludendo:
“1) rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o manifestamente infondato;
2) condannare il ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria e, comunque, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
B.c.) La causa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 350 bis c.p.c. per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione, eseguita in via telematica in data 11
5 luglio 2024, nel rispetto del termine breve di impugnazione di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 21 giugno 2024, nonché la sua procedibilità attesa l'immediata costituzione in giudizio, del 11 luglio
2024, e quindi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342
c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalle parti appellate, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
C.b.) Nel merito, si ritiene che il gravame sia infondato per le ragioni che seguono.
In via generale, si rammenta che l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità, per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico;
b) l' unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro, come quando ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa (cfr. Cass. civ. n.
29672/2021).
In altre parole, l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto devono essere provocati da un unico fatto costitutivo ed entrambi devono essere mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica (cfr. Cass. civ. n. 16305/2018).
Altro requisito imprescindibile per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza - accertabile anche d'ufficio - di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma
6 esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata.
Inoltre, proprio per il rapporto che intercorre tra l'impoverimento e l'arricchimento, caratterizzata l'azione da finalità di carattere indennitario,
l'indennizzo va commisurato come si suole dire al minore importo tra lo speso e il migliorato.
Venendo al caso di specie, pur a voler superare la qualificazione di contratto di comodato fornita dal tribunale in ordine al rapporto tra le parti in causa, e quindi il vaglio di inammissibilità per difetto di residualità, va comunque disposto il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento per carenza degli elementi costitutivi.
Ed infatti, nella fattispecie di causa l'oggetto dell'azione di arricchimento è
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare di pertinenza dell'appellata, che l'appellante afferma di aver personalmente eseguito in virtù della promessa di donazione dell'immobile medesimo, fatta verbalmente dalla CP_1 zia dell'appellante, nel marzo del 2020, e da disporre solo all'esito dei lavori suindicati.
Stante la mancata donazione, l'appellante chiede quindi il rimborso dell'importo complessivamente pari a euro 7.500.00, anticipato per costi e manodopera, quale impoverimento subito, a fronte dell'arricchimento conseguito dalla zia per i lavori eseguiti dal nipote.
A sostegno delle proprie allegazioni, il offre una diffida di pagamento Pt_1
inviata dal ricorrente alla in data 14 gennaio 2021, ove il dichiara CP_1 Pt_1
“riguardo ai lavori da me svolti presso l'immobile di sua proprietà sito in
GI (CE) alla via San Prisco n.3, le rappresento che essi ammontano a €
7.500,00 come da prospetto allegato”; l'allegato prospetto è una mera nota spese, dattiloscritta su foglio in bianco e recante un elenco di lavori con relativa indicazione del costo.
Il ricorrente ha altresì depositato il verbale di consegna delle chiavi dell'immobile, sottoscritto dalle parti in data 28 gennaio 2021, nel quale vengono richiamati i lavori di cui alla missiva precedente, eseguiti dal , quale Pt_1 detentore, come “da accordo a da racc. n ….. del 14 gennaio 2021”.
Orbene, richiamato il principio secondo il quale “l'azione di arricchimento
postula l'allegazione e l'accertamento, da un lato, dell'incremento patrimoniale
7 conseguito, senza alcuna giustificazione giuridicamente valida, e dall'altro, la corrispondente diminuzione patrimoniale subita, ovvero due fatti costitutivi dell'azione la cui esistenza non si può presumere, ma deve essere in concreto
provata, in riferimento alla somma di cui il beneficiario si sia effettivamente arricchito”, la corte ritiene che, nel caso di specie, la documentazione offerta non possa ritenersi assolutamente idonea a dimostrare né l'effettiva esecuzione dei lavori a opera del né, tanto più, i costi dallo stesso anticipati per la loro Pt_1
esecuzione e, dal lato opposto, l'arricchimento che avrebbe conseguito la CP_1
Nessun valore probatorio può, infatti, essere riconosciuto alla nota spese versata agli atti di causa, trattandosi di un mero prospetto di parte, allegato alla diffida di pagamento inviata dal alla proprietaria dell'immobile; peraltro, tale Pt_1
prospetto è stato fermamente contestato dalla resistente la quale, nel costituirsi in primo grado e nel ribadire le proprie difese in sede di gravame, ha contestato sia l'esecuzione dei lavori da parte del , rappresentandone il compimento da Pt_1
parte di terzi e depositando le relative fatture di pagamento, sia il relativo costo.
Inoltre, l'appellante ha omesso di avanzare istanze istruttorie, anche mediante il semplice richiamo di quanto eventualmente richiesto in prima istanza, peraltro insufficiente in presenza di una espressa declaratoria del giudice di primo grado di inammissibilità delle prove articolate dalle parti, che avrebbe richiesto una specifica censura sul punto.
Manca pertanto ogni elemento idoneo a dimostrare i due parametri essenziali per determinare sia l'asserito arricchimento di cui si sarebbe giovata la per fatto CP_1
del , sia lo stesso impoverimento causalmente riconducibile al medesimo Pt_1
evento e provocato in danno dell'appellante, le cui allegazioni sono, così, rimaste prive di supporto probatorio, determinando, altresì, in mancanza della prova dell'effettivo pagamento, la carenza di ogni elemento utile alla stessa liquidazione del preteso indennizzo tramite l'accertamento della minor somma tra il preteso impoverimento subito e l'arricchimento che avrebbe conseguito la controparte.
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato alla luce delle ragioni sopra esposte.
D) Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
Quanto alla domanda di condanna di , genericamente formulata Parte_1
dalla resistente in primo grado e reiterata in sede di gravame, mediante un semplice
8 richiamo all'art. 96 c.p.c. nel suo complesso, si rileva che, se intesa come richiesta di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c., la valutazione degli elementi di fatto della controversia consente tuttavia di ritenere che, pur nell'incontestabile soccombenza del , nel corso del giudizio non è stata offerta l'indefettibile prova relativa ai Pt_1
danni patiti dalla in conseguenza della pretesa condotta temeraria di CP_1
controparte.
Ed infatti, ai sensi del primo comma dell'art. 96 cpc, il giudice può riconoscere la responsabilità aggravata solo se espressamente richiesta e provata in punto di danni, riferendosi l'inciso “d'ufficio” soltanto alla loro liquidazione;
pertanto, sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria grava, in ogni caso, l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno patito, anche quando il giudice deve provvedere in via equitativa in caso di danni non agevolmente quantificabili.
Sotto altro profilo, difetterebbe il requisito soggettivo pur sempre necessario, anche ai sensi dell'ultimo comma, dell'avere agito per colpa che deve connotarsi del carattere della gravità.
E) Le spese
Anche le spese del grado vanno poste a carico del , in ragione della Pt_1
soccombenza e secondo il principio di causalità (in misura prossima ai minimi, e nei minimi per la fase di trattazione e decisoria, considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c.), sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida, in favore dell'appellata, in euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
9 Napoli, così deciso nell'udienza del 10 aprile 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
10
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 10 aprile 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
3305/2024, vertente tra e dinanzi alla Corte di Parte_1 Controparte_1
appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
E' presente per l'appellante l'avv. Alfonso Moggio per delega degli avv. Bruno
e Francesco Moscatiello che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
E' presente per l'appellata l'avv Gianpiero Esposito per delega dell'avv. Enrico
Iadicicco che conclude riportandosi ai propri atti e note conclusionali.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa ex art. 350 bis c.p.c..
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, richiama il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che
“il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche” e si ritira in camera di consiglio;
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle Parti, pronuncia sentenza ex art. 350 bis c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato a norma dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3305/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. I, n. 5990/2021,
pubblicata in data 20.6.2024,
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Bruno Moscatiello (C.F. e Francesco C.F._2
Moscatiello (C.F. ) e con gli stessi elettivamente domiciliato C.F._3
presso GI (CE) alla via Liguria – Parco Merola 26, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo di primo grado
Appellante
E
(C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Enrico Iadicicco (C.F. ) e con lo stesso C.F._5
elettivamente domiciliata in GI (CE) Piazza Silvagni n. 9, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellata
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. , premesso di aver eseguito Parte_1
lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della zia, in Controparte_1
GI, alla via San Prisco n.3, conveniva quest'ultima in giudizio, dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di sentirla condannare al pagamento dell'importo di euro 7.500,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, pretesamente
2 dovuta quale indennizzo per ingiustificato arricchimento conseguito dalla resistente.
A sostegno, assumeva che:
- la sorella della madre del ricorrente, per ricambiare la vicinanza del CP_1
nipote, a inizio anno 2020 si impegnava, in forma orale, a disporre la donazione del menzionato immobile di sua proprietà, in favore del nipote, e al termine dell'esecuzione di alcuni lavori che il avrebbe dovuto realizzare;
Pt_1
- il ricorrente, al quale erano state consegnate le chiavi dell'appartamento,
auspicando la donazione dell'immobile in proprio favore, provvedeva a intestarsi le utenze dell'appartamento e, dal marzo 2020 al gennaio 2021, eseguiva gli indicati lavori di ristrutturazione, provvedendo personalmente a: smontaggio dei sanitari e del pavimento, rivestimento del bagno, tinteggiatura dell'immobile, rifacimento dell'impianto elettrico, sistemazione del bagno, del salone e della cucina, smaltimento del materiale di risulta, così sostenendo una spesa complessiva pari ad euro 7.500,00 per costi e manodopera;
- che, realizzati i lavori, la non rispettava l'impegno di disporre la CP_1
donazione in favore del nipote, il quale si vedeva così costretto a inoltrare richiesta di pagamento delle spese sostenute per l'indicata attività, cui seguiva un'offerta di versamento per il minor importo di € 1.500,00;
- l'istante rilasciava, quindi, l'immobile, restituendo le chiavi alla proprietaria,
come da verbale di consegna del 28 gennaio 2021 agli atti di causa, nel quale venivano richiamati i lavori eseguiti e la relativa spesa sostenuta.
Attesa la carenza di un titolo utile al rimborso delle spese sostenute, il ricorrente chiedeva la condanna di al pagamento dell'indennizzo pari Controparte_1
all'indicata somma di euro 7.500,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla resistente in danno del , per aver beneficiato Pt_1 dei lavori di ristrutturazione all'appartamento di sua proprietà; il tutto con vittoria di spese di lite.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della preso atto dell'esito negativo CP_1
della disposta mediazione obbligatoria e convertito il rito sommario di cognizione in rito ordinario, concedeva i termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c.; dichiarata l'inammissibilità delle prove testimoniali articolate dalle parti, fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.06.2024, all'esito della quale così statuiva:
“Rigetta la domanda;
3 Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in Euro 1.700,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge”.
Il giudice rigettava la domanda di pagamento per ingiustificato arricchimento per difetto del requisito di residualità.
Infatti, evidenziato che “nel caso in esame, l'attore deduce di aver ricevuto dalla resistente la detenzione dell'immobile sito in GI alla via San Prisco n. 3, e di aver ivi deciso unilateralmente di eseguire dei miglioramenti sulla prospettiva di divenirne proprietario, salvo poi chiederne il pagamento stante il mancato trasferimento del bene”; qualificato il rapporto intercorrente tra le parti come contratto di comodato, la cui stipula può farsi anche in forma orale, presupponendo esso esclusivamente la sola datio rei, il tribunale rilevava la legittimazione del detentore, , all'esercizio dell'azione di cui all'art. 1808 c.c. per Parte_1
ottenere il rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione del bene, regolando le spese secondo il principio della soccombenza.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia il interponeva gravame, da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa
della presente decisione, lamentando, con un unico articolato motivo “Violazione di legge e rilevanza ai fini della decisione impugnata. “Errore di diritto” nell'applicare al caso in esame il contratto di comodato, trattandosi invece di mera detenzione atipica”, dolendosi dell'erronea valutazione fatta dal tribunale nel qualificare come contratto di comodato la fattispecie concreta al suo esame, da riferirsi invece a un'ipotesi di detenzione atipica;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 e
2042 c.c. avendo il giudice di prime cure rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento per difetto del requisito della sussidiarietà, ritenendo esercitabile, nel caso di specie, il rimedio di cui all'art 1808 c.c..
A sostegno della propria doglianza, il , premesso di non aver mai chiesto e Pt_1
ricevuto il godimento del bene ma di essere entrato in possesso delle sole chiavi al fine esclusivo di eseguire i lavori;
dedotta la carenza di ogni pattuizione anche in ordine alla stessa restituzione dell'immobile, di cui la aveva promesso di CP_1 disporre la donazione in favore del nipote all'esito dei lavori, rimproverava al tribunale il riconoscimento di un rapporto di comodato, censurando la decisione laddove riconosce in capo al detentore la legittimazione “a promuovere azione
4 contrattuale ex art 1808 c.c. per ottenere il rimborso delle sole spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti” così escludendo la fondatezza dell'esperita azione di ingiustificato arricchimento.
Evidenziava quindi di aver “eseguito i lavori nell'appartamento non tanto per
l'immediato godimento del bene (tipico del comodato), ma in funzione della donazione futura promessa da parte appellata” e che “il richiamo all'art. 1808 c.c. è inopportuno ....in quanto le spese necessarie e urgenti di cui può chiedersi il rimborso nell'ambito del comodato sono quelle non prevedibili mentre, nel caso in esame, le spese sostenute erano assolutamente prevedibili in quanto ad esso erano Pt_1 state consegnate le chiavi proprio per l'esecuzione di detti lavori. E non per servirsi dell'immobile. L'immobile non era infatti abitabile come emerge chiaramente dagli atti di causa, ragion per cui non era fatto possibile concedere in godimento un bene immobile che necessitava di lavori di manutenzione”.
L'appellante così concludeva:
“Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda principale del sig. e, previo accertamento Pt_1 dell'ingiustificato arricchimento, condannare la sig.ra al Controparte_1
pagamento di un indennizzo per i lavori eseguiti dal sig. quantificati in Parte_1
euro 7.500,00 o nella somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi dal fatto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione”.
B.b.) Si costituiva resistendo all'impugnazione e così Controparte_1
concludendo:
“1) rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o manifestamente infondato;
2) condannare il ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria e, comunque, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
B.c.) La causa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 350 bis c.p.c. per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione, eseguita in via telematica in data 11
5 luglio 2024, nel rispetto del termine breve di impugnazione di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 21 giugno 2024, nonché la sua procedibilità attesa l'immediata costituzione in giudizio, del 11 luglio
2024, e quindi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342
c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalle parti appellate, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
C.b.) Nel merito, si ritiene che il gravame sia infondato per le ragioni che seguono.
In via generale, si rammenta che l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità, per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico;
b) l' unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro, come quando ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa (cfr. Cass. civ. n.
29672/2021).
In altre parole, l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto devono essere provocati da un unico fatto costitutivo ed entrambi devono essere mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica (cfr. Cass. civ. n. 16305/2018).
Altro requisito imprescindibile per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza - accertabile anche d'ufficio - di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma
6 esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata.
Inoltre, proprio per il rapporto che intercorre tra l'impoverimento e l'arricchimento, caratterizzata l'azione da finalità di carattere indennitario,
l'indennizzo va commisurato come si suole dire al minore importo tra lo speso e il migliorato.
Venendo al caso di specie, pur a voler superare la qualificazione di contratto di comodato fornita dal tribunale in ordine al rapporto tra le parti in causa, e quindi il vaglio di inammissibilità per difetto di residualità, va comunque disposto il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento per carenza degli elementi costitutivi.
Ed infatti, nella fattispecie di causa l'oggetto dell'azione di arricchimento è
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare di pertinenza dell'appellata, che l'appellante afferma di aver personalmente eseguito in virtù della promessa di donazione dell'immobile medesimo, fatta verbalmente dalla CP_1 zia dell'appellante, nel marzo del 2020, e da disporre solo all'esito dei lavori suindicati.
Stante la mancata donazione, l'appellante chiede quindi il rimborso dell'importo complessivamente pari a euro 7.500.00, anticipato per costi e manodopera, quale impoverimento subito, a fronte dell'arricchimento conseguito dalla zia per i lavori eseguiti dal nipote.
A sostegno delle proprie allegazioni, il offre una diffida di pagamento Pt_1
inviata dal ricorrente alla in data 14 gennaio 2021, ove il dichiara CP_1 Pt_1
“riguardo ai lavori da me svolti presso l'immobile di sua proprietà sito in
GI (CE) alla via San Prisco n.3, le rappresento che essi ammontano a €
7.500,00 come da prospetto allegato”; l'allegato prospetto è una mera nota spese, dattiloscritta su foglio in bianco e recante un elenco di lavori con relativa indicazione del costo.
Il ricorrente ha altresì depositato il verbale di consegna delle chiavi dell'immobile, sottoscritto dalle parti in data 28 gennaio 2021, nel quale vengono richiamati i lavori di cui alla missiva precedente, eseguiti dal , quale Pt_1 detentore, come “da accordo a da racc. n ….. del 14 gennaio 2021”.
Orbene, richiamato il principio secondo il quale “l'azione di arricchimento
postula l'allegazione e l'accertamento, da un lato, dell'incremento patrimoniale
7 conseguito, senza alcuna giustificazione giuridicamente valida, e dall'altro, la corrispondente diminuzione patrimoniale subita, ovvero due fatti costitutivi dell'azione la cui esistenza non si può presumere, ma deve essere in concreto
provata, in riferimento alla somma di cui il beneficiario si sia effettivamente arricchito”, la corte ritiene che, nel caso di specie, la documentazione offerta non possa ritenersi assolutamente idonea a dimostrare né l'effettiva esecuzione dei lavori a opera del né, tanto più, i costi dallo stesso anticipati per la loro Pt_1
esecuzione e, dal lato opposto, l'arricchimento che avrebbe conseguito la CP_1
Nessun valore probatorio può, infatti, essere riconosciuto alla nota spese versata agli atti di causa, trattandosi di un mero prospetto di parte, allegato alla diffida di pagamento inviata dal alla proprietaria dell'immobile; peraltro, tale Pt_1
prospetto è stato fermamente contestato dalla resistente la quale, nel costituirsi in primo grado e nel ribadire le proprie difese in sede di gravame, ha contestato sia l'esecuzione dei lavori da parte del , rappresentandone il compimento da Pt_1
parte di terzi e depositando le relative fatture di pagamento, sia il relativo costo.
Inoltre, l'appellante ha omesso di avanzare istanze istruttorie, anche mediante il semplice richiamo di quanto eventualmente richiesto in prima istanza, peraltro insufficiente in presenza di una espressa declaratoria del giudice di primo grado di inammissibilità delle prove articolate dalle parti, che avrebbe richiesto una specifica censura sul punto.
Manca pertanto ogni elemento idoneo a dimostrare i due parametri essenziali per determinare sia l'asserito arricchimento di cui si sarebbe giovata la per fatto CP_1
del , sia lo stesso impoverimento causalmente riconducibile al medesimo Pt_1
evento e provocato in danno dell'appellante, le cui allegazioni sono, così, rimaste prive di supporto probatorio, determinando, altresì, in mancanza della prova dell'effettivo pagamento, la carenza di ogni elemento utile alla stessa liquidazione del preteso indennizzo tramite l'accertamento della minor somma tra il preteso impoverimento subito e l'arricchimento che avrebbe conseguito la controparte.
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato alla luce delle ragioni sopra esposte.
D) Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
Quanto alla domanda di condanna di , genericamente formulata Parte_1
dalla resistente in primo grado e reiterata in sede di gravame, mediante un semplice
8 richiamo all'art. 96 c.p.c. nel suo complesso, si rileva che, se intesa come richiesta di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c., la valutazione degli elementi di fatto della controversia consente tuttavia di ritenere che, pur nell'incontestabile soccombenza del , nel corso del giudizio non è stata offerta l'indefettibile prova relativa ai Pt_1
danni patiti dalla in conseguenza della pretesa condotta temeraria di CP_1
controparte.
Ed infatti, ai sensi del primo comma dell'art. 96 cpc, il giudice può riconoscere la responsabilità aggravata solo se espressamente richiesta e provata in punto di danni, riferendosi l'inciso “d'ufficio” soltanto alla loro liquidazione;
pertanto, sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria grava, in ogni caso, l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno patito, anche quando il giudice deve provvedere in via equitativa in caso di danni non agevolmente quantificabili.
Sotto altro profilo, difetterebbe il requisito soggettivo pur sempre necessario, anche ai sensi dell'ultimo comma, dell'avere agito per colpa che deve connotarsi del carattere della gravità.
E) Le spese
Anche le spese del grado vanno poste a carico del , in ragione della Pt_1
soccombenza e secondo il principio di causalità (in misura prossima ai minimi, e nei minimi per la fase di trattazione e decisoria, considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c.), sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida, in favore dell'appellata, in euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
9 Napoli, così deciso nell'udienza del 10 aprile 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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