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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1797/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2021 00116993 38 000 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.l., con sede legale in Vieste (Fg), alla Indirizzo_1, in persona dell' amministratore unico e legale rappresentante Rappresentante_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, proponeva ricorso nei confronti dell' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Foggia avverso la cartella di pagamento n. 043 2021 00116993 38 000 con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma - di € 28.851,86, di cui € 19.378,00 per Ires periodo di imposta 2017, € 2.814,40 per interessi, € 5.813,40 per sanzioni, € 840,18 per oneri di riscossione,
€ 5,88 per diritti di notifica.
Con il ricorso la parte chiedeva l'annullamento della cartella per i seguenti motivi:
1) Utilizzo per la notificazione a mezzo Pec di un indiritto non incluso negi pubblici elenchi INI-PEC;
2) Difetto di motivazione;
3) Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
4) Esosità del compenso di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente costituitasi in giudizio il 28/12/2022 con il deposito di controdeduzioni, eccepiva l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata in data 29/12/2025 la società ricorrente comunicata di avere aderito con istanza del 21.6.2023 alla definizione agevolata ex art. 1, 1. n. 197/2022, giusta comunicazione delle somme dovute n. Conto_Corrente_1 dell'8.9.2023 e di avere pagato le prime dieci rate, come comprovato dal dettaglio pagamenti estrapolato da AdR,
Produceva in allegato la documentazione richiamata e concludeva chiedendo alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio ex art 1, l. n. 197/2022.
Nulla opponeva la parte resistente.
All'udienza del 30/01/2026 la causa veniva quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua della documentazione presentata dalla società ricorrente in data 29/12/2025 va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo 546/92 per definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e 12-bis del D.L. 17/6/2025
n. 84 conv. con l. 30/7/2025 n. 108 con compensazione tra le parti delle spese di lite ai sensi dell'art. 46 comma 3 D. L.vo 546/92 trattandosi di caso di definizione delle pendenze tributarie previsto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1797/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2021 00116993 38 000 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.l., con sede legale in Vieste (Fg), alla Indirizzo_1, in persona dell' amministratore unico e legale rappresentante Rappresentante_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, proponeva ricorso nei confronti dell' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Foggia avverso la cartella di pagamento n. 043 2021 00116993 38 000 con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma - di € 28.851,86, di cui € 19.378,00 per Ires periodo di imposta 2017, € 2.814,40 per interessi, € 5.813,40 per sanzioni, € 840,18 per oneri di riscossione,
€ 5,88 per diritti di notifica.
Con il ricorso la parte chiedeva l'annullamento della cartella per i seguenti motivi:
1) Utilizzo per la notificazione a mezzo Pec di un indiritto non incluso negi pubblici elenchi INI-PEC;
2) Difetto di motivazione;
3) Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
4) Esosità del compenso di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente costituitasi in giudizio il 28/12/2022 con il deposito di controdeduzioni, eccepiva l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata in data 29/12/2025 la società ricorrente comunicata di avere aderito con istanza del 21.6.2023 alla definizione agevolata ex art. 1, 1. n. 197/2022, giusta comunicazione delle somme dovute n. Conto_Corrente_1 dell'8.9.2023 e di avere pagato le prime dieci rate, come comprovato dal dettaglio pagamenti estrapolato da AdR,
Produceva in allegato la documentazione richiamata e concludeva chiedendo alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio ex art 1, l. n. 197/2022.
Nulla opponeva la parte resistente.
All'udienza del 30/01/2026 la causa veniva quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua della documentazione presentata dalla società ricorrente in data 29/12/2025 va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo 546/92 per definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e 12-bis del D.L. 17/6/2025
n. 84 conv. con l. 30/7/2025 n. 108 con compensazione tra le parti delle spese di lite ai sensi dell'art. 46 comma 3 D. L.vo 546/92 trattandosi di caso di definizione delle pendenze tributarie previsto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.