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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11507 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, in persona del giudice unico dott. Anto-
nio Attanasio pronuncia la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 17967/24, riservata in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma, cpc (da artt. 350 terzo comma- 350 bis) all'udienza del 17.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Presidente della Giunta Regio-
nale e legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.
PASQUALE D'ONOFRIO dell'AVVOCATURA REGIONALE, elett.te domiciliati in
Napoli alla via S. Lucia n. 81;
APPELLANTE
C.F. 1 (), rapp.to e difeso in virtù di mandato Controparte_1 (C.F.
in atti dall'Avv. UGO ODIERNA, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via dei Fiorentini n. 61;
APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da ultima udienza, in trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Controparte_1 premesso, dinnanzi all'adito giudice di pace, di aver partecipato (tra "
il 2008 ed il 2009) a progetti «di Work Experience organizzati dal convenuto Ente per soggetti appartenenti a categorie disagiate con difficoltà di inserimento» («Progetto
Isola») ed a progetti di «sostegno al reddito» («Progetto Bros»), ha allegato che la [...]
CP_2 avrebbe colposamente omesso di attuare, nel periodo dal 2010 al 2019,
gli obiettivi della successiva delibera regionale n. 690 dell'8 ottobre 2010 (avente ad oggetto < Pt_1 al lavoro piano straordinario per il lavoro»), a suo dire diretta «a favore dell'istante proprio perché appartenente alla Controparte_3 ; più precisa- mente, la Pt_1 avrebbe del tutto omesso di adottare le tre tipologie di azione previste da tale delibera (sostegno al reddito;
sviluppo dell'occupabilità; azione di sistema), an-
che per avere determinato la caducazione o l'annullamento di una serie di successive delibere che, sempre secondo la indicata prospettazione, erano destinate a detto fine,
con revoca dei relativi finanziamenti. In tal modo, l'ente regionale avrebbe violato gli artt. 2 e 3 della Costituzione, con conseguente «lesione della legittima aspettativa dell'istante nella qualità di appartenente alla detta platea così come singolarmente in-
dividuato dai provvedimenti in esame>>.
Parte_1In particolare, ha dedotto che la ha violato in primis l'art. 3 della
Costituzione nella parte in cui non ha rimosso gli ostacoli sopra indicati, ostacoli che,
anche intuitivamente, sono in grado di limitare: la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», sostenendo di avere diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale «privato citta-
dino [che] abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica (come le delibere dal 2010), successivamente annullate e/o di fatto caducate, senza che si discuta della legittimità
dell'annullamento», nonché al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1337 c.c., per la asserita violazione dei «principi di correttezza, buona amministrazione, lealtà, prote- zione e tutela dell'affida-mento».
L'attore ha dichiarato espressamente di non intendere mettere in discussione la legitti-
mità dell'esercizio dei poteri amministrativi pubblici dell'ente convenuto e chiede piut-
tosto, esclusivamente, il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di suoi pretesi diritti costituzionalmente protetti, sostenendo di avere riposto giustificato affidamento,
ingenerato anche dal comportamento dell'ente stesso, nell'adozione di provvedimenti ampliativi della propria sfera soggettiva, individuati in quelli diretti a rimuovere gli
«ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese con irreparabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità», provvedimenti che assume in parte anche emanati dalla
Pt_1 ma poi annullati o caducati nei loro effetti ovvero solo tardivamente attuati, e in parte mai emanati, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede che dovrebbe-
ro caratterizzare l'azione amministrativa, ai sensi dei ripetuti artt. 1337 e 2043 c.c..
Per quanto è possibile comprendere dalla alquanto confusa esposizione posta a base dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, i provvedimenti (omessi o caducati nei loro effetti) cui fa riferimento l'attore sono sostanzialmente rappresentati dalla pre-
disposizione e completa attuazione di progetti per la realizzazione di interventi di inte-
resse regionale, finanziati con risorse pubbliche e, quindi, idonei a sostenere
l'occupazione ed il reddito, che, secondo la sua allegazione, gli avrebbero consentito di trovare una collocazione lavorativa presso le imprese che avrebbero posto in essere gli interventi stessi e beneficiato delle risorse a tanto destinate o, quanto meno, di ottenere un sostegno reddituale nel periodo cui fa riferimento.
Il petitum sostanziale alla base della domanda risulta costituito dalla dedotta viola-zione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati in virtù di una condotta omissiva ille-
cita dell'ente pubblico.
Lo stesso attore descrive le conseguenze lesive delle pretese condotte illecite dell'ente convenuto come limitazioni alla sua «libertà» ed «eguaglianza» ed alla sua «dignità»
personale, che gli avrebbero impedito il pieno sviluppo della sua personalità e l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese, diritti che sostiene essergli garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Più precisamente, ritiene in sostanza: a) che la Pt_1 avrebbe l'obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli al suo inserimento nel mondo del lavoro, necessario per lo sviluppo del-
la sua persona, anche sul piano della piena attuazione dei propri diritti di libertà ed eguaglianza come cittadino, nonché per il conseguimento di un reddito di sostegno;
b) che essa avrebbe omesso di adempiere a tale obbligo;
c) che tale omissione gli avrebbe causato danni, patrimoniali e non patrimoniali, di cui chiede il risarcimento.
Su tali presupposti, citava in giudizio la Parte_1 innanzi appunto al giudice di pace di Napoli, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: in via del tutto preli-
minare accertare e dichiarare che l'art. 2 e l'art. 3 della Costituzione impongono alle istituzioni, anche regionali, di farsi carico di garantire il principio di eguaglianza ed accertare e dichiarare applicando in primis l'art. 2 e 3 della Costituzione con norma di equità cd. FORMATIVA e/o sostitutiva fondata sul giudizio intuitivo e non sillogistico,
ai sensi e per gli effetti di Cassazione Civile Sez. U. n. 716/1999, che l'istante figura nell'elenco (doc. 19) degli appartenenti alla platea Bros e per l'effetto accertare e di-
chiarare che è mancato colposamente dalla delibera 690/2010 (08/10/2010) e sino all'ottobre 2019 quando si è iniziato a dare attuazione al progetto di manutenzione del-
le strade regionali, sia:
1. il sostegno al reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, sia
3. l'azione di sistema, accertando e dichiarando, con pronuncia di sola equità, che tale complessivo comportamento regionale, anche intuitivamente, viola i principi informato-
ri posti dall'art. 2 e 3 della Costituzione, accertando e dichiarando con efficacia di giu-
dicato che non risultano, anche intuitivamente, rimossi nell'arco temporale dedotto in lite, tempestivamente gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipa-
zione all'organizzazione del Paese con irreparabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità costituente danno patrimoniale e/o non patrimoniale e,
per tutto quanto sopra esposto: Condannare con pronuncia normativa di equità cd.
formativa e/o sostitutiva per gli esposti motivi e di cui ai capi che precedono, la [...]
,in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, anche a titolo risar- CP_4
citorio ovvero indennitario e di equità, e comunque per i principi informatori sopra de-
dotti filtrati per danno cd. non patrimoniale e/o patrimoniale, in favore dell'istante del-
la complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00) oltre interessi dalla domanda>>.
Con la sentenza n. 14926/24 pubblicata in data 18/06/24, il Giudice di Pace di Napoli
Parte_1 al pagamento della somma accoglieva la domanda e condannava la di € 900,00, a titolo di risarcimento del danno.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
Si è costituito Controparte_1 che ne eccepisce la inammissibilità ed infondatezza.
Preliminarmente, va esaminata la questione della ammissibilità dell'appello, trattandosi di decisione emessa secondo equità dal giudice di pace di Napoli, e dunque appellabile nei limiti fissati dagli artt. 113, comma 2 e 399, comma 3, c.p.c., per la sola violazione di norme costituzionali o comunitarie o di norme sul procedimento o di principi regola-
tori della materia.
A riguardo, appare opportuno evidenziare che, in fattispecie assolutamente analoga a quella oggetto del presente giudizio, è di recente intervenuta Sez. U. -ordinanza n.
28521 del 2025- che ha deciso sul regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al giudice di Pace di Napoli, iscritto al n. 36750 dell'anno 2020 del
R.G., intentato da altro soggetto (difeso dal medesimo difensore) che, sulla base sostan-
Controparte_1 in que- ziale delle stesse circostanze di fatto e di diritto evocate da sta causa, ha chiesto anch'egli la condanna della Parte_1
Nella indicata decisione, le Sezioni Unite hanno testualmente affermato quanto segue:
"... la domanda giudiziale avanzata dall'attore prospetta la violazione di diritti fon- damentali costituzionalmente protetti, in virtù di una condotta omissiva dell'ente con-
venuto. Egli fa, quindi, valere la violazione di situazioni soggettive personali giuridi-
camente tutelate, che comporterebbe un danno potenzialmente risarcibile, laddove fosse effettivamente sussistente la condotta illecita omissiva dell'ente convenuto direttamente lesiva di tali situazioni, in virtù dell'esistenza di un preciso obbligo di impedire l'evento dannoso allegato.
La situazione soggettiva di cui l'attore assume la violazione ha, inoltre, la consistenza del diritto soggettivo e, precisamente, del diritto soggettivo fondamentale e inviolabile di matrice costituzionale. A prescindere dalla fondatezza dei suoi assunti in fatto e in diritto, la domanda che [l'attore]... ha inteso proporre ha ad oggetto il risarcimento del danno derivante in primo luogo dalla omessa adozione di efficaci provvedimenti e, co-
munque, di successive azioni concrete, da parte dell'ente regionale convenuto, che, a suo dire, aveva il preciso obbligo di favorire e, anzi, addirittura di determinare il suo inserimento nel mondo del lavoro o, comunque, di sostenere il suo reddito, e che avreb-
be omesso di farlo, con lesione dei suoi diritti fondamentali di sviluppo della personali-
tà, di libertà, di eguaglianza e di partecipazione all'organizzazione del Paese, tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost.: in ciò starebbe, altresì, la violazione del legittimo affidamento che egli assume di avere riposto nella “correttezza dell'azione amministrativa" finaliz-
zata agli indicati obbiettivi e che sarebbe stata indotta dalla sua pregressa partecipa-
zione a progetti regionali di formazione lavorativa «per soggetti appartenenti a catego-
rie disagiate con difficoltà di inserimento» e di «sostegno al reddito». Secondo l'attore, in altri termini, la avrebbe omesso di porre in essere l'attività ne-Parte_1
cessaria alla concreta realizzazione dei suoi diritti costituzionali sopra indicati, attività
cui sostiene fosse tenuta.
Egli esclude espressamente di intendere contestare la legittimità dei provvedimenti in concreto adottati dell'ente convenuto o, comunque, in generale, dell'esercizio da parte di questo del suo potere provvedimentale. Non indica e neanche specificamente pro-
spetta – l'esistenza di eventuali procedimenti amministrativi volti all'emissione di prov- vedimenti direttamente ampliativi della sua personale ed individuale sfera giuridica,
che avrebbero eventualmente dovuto essere adottati dalla Pt_1 e la cui omissione avrebbe prodotto il danno allegato, ovvero di provvedimenti amministrativi direttamen-
te ampliativi della sua sfera giuridica individuale emessi, ma poi annullati o revocati.
Fa, infatti, riferimento esclusivamente a provvedimenti e progetti di natura generale e di valore esclusivamente programmatico, che certamente non possono considerarsi di per sé stessi diretti ad ampliare la sua sfera personale giuridica, non riguardandolo di-
rettamente ed individualmente in alcun modo. Né, tanto meno, allega danni configura-
bili in termini di "interesse negativo" (cioè, relativi a spese compiute o oneri sostenuti in ragione del conseguimento di un concreto bene della vita, tanto meno attribuitogli da un provvedimento poi revocato o annullato), ai sensi dell'art. 1337 c.c.. La domanda, in definitiva, prospetta unicamente danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dalla violazione di diritti soggettivi fondamentali costituzionalmente garantiti dagli artt. 2 e 3
Cost., che si assumono causati dalla condotta omissiva dell'ente convenuto, che si pre-
tende illecita, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 1337 c.c., sull'assunto che quest'ultimo avrebbe omesso di adottare e portare ad attuazione la progettazione e l'attuazione di interventi di rilievo sociale e interesse regionale finanziati con fondi pubblici, idonei (secondo la prospettazione) a favorire l'inserimento nel mondo del la-
voro e/o di sostenere il reddito dell'attore, nel periodo indicato. Ne consegue che la giurisdizione su di essa, per come è formulata (e a prescindere dalla sua fondatezza nel merito), spetta al giudice ordinario, il quale dovrà accertare se effettivamente sussiste la dedotta fattispecie di illecito omissivo attribuito alla Parte_1 : se, cioè, la
condotta tenuta dall'ente regionale può ritenersi causa degli eventi lesivi lamentati dall'attore, sussistendo un preciso obbligo della stessa di impedire i predetti eventi.
Come già ampiamente chiarito, l'attore non ha, in realtà, allegato, a sostegno delle sue pretese, né l'omessa adozione, né l'avvenuta adozione e la successiva caducazione di specifici provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale, non avendo neanche dedotto uno specifico obbligo della Regione Campa- nia di assumerlo o di erogargli provvidenze reddituali, né di imporre a terzi la sua di-
retta personale assunzione. Neanche ha prospettato, in effetti, la sussistenza di uno spe-
cifico procedimento amministrativo avente ad oggetto sue posizioni soggettive personali individuali. I provvedimenti amministrativi che richiama sono tutti di carattere generale e programmatico, non relativi alla sua posizione individuale, né idonei a determinare direttamente un ampliamento della sua sfera giuridica personale. In tale contesto, la stessa pretesa lesione del suo affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa e nell'adozione di un comportamento di buona fede da parte dell'ente pubblico conve-
nuto appare configurarsi, nella sostanza, non come deduzione della violazione del do-
vere di correttezza nell'ambito dello svolgimento di un procedimento amministrativo in cui egli abbia assunto la posizione di diretto interessato, in quanto comportante l'esercizio di un potere amministrativo autoritativo e discrezionale nei suoi confronti e relativo ad una sua posizione giuridica soggettiva, ma come una ulteriore allegazione a generico sostegno dell'affermazione della condotta illecita omissiva lesiva di diritti co-
stituzionalmente protetti imputata al predetto ente, tanto che neanche sono stati lamen-
tati danni riconducibili al cd. interesse negativo, tutelato dalla disposizione di cui all'art. 1337 c.c., di cui pure si assume la violazione... Il ricorso è accolto ed è dichia-
rata la giurisdizione del giudice ordinario...".
Facendo applicazione dei principi affermati da Sez. U., ordinanza n. 28521 del 2025,
vanno anzitutto rigettati i motivi di gravame con i quali la Parte_1 contesta la giurisdizione del giudice ordinario.
Ma, in applicazione dei medesimi principi, va sicuramente rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da Controparte_1 sul presupposto di una as-
serita violazione degli artt. 113, comma 2 e 399, comma 3, c.p.c., in quanto l'appellante non avrebbe dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie o di norme sul procedimento o di principi regolatori della materia.
Infatti, come si evince dagli ampi richiami fatti al contenuto della ripetuta ordinanza n.
28521/2025, la causa petendi della domanda è la lesione di norme costituzionali, quali gli artt. 2 e 3 Cost., che l'appellante, con l'articolato atto di appello, assume non esserci stata.
Infatti, proprio l'erronea interpretazione delle norme costituzionali rappresenta il pre-
supposto necessario del giudizio di illiceità attribuito alla condotta della Pt_1
Trova perciò applicazione il principio affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazio-
ne, secondo cui l'appello avverso la sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace di Napoli, e dunque appellabile nei soli limiti fissati dagli artt. 113, comma 2 e 399,
comma 3, c.p.c., è da ritenere certamente ammissibile quando la detta lesione della norma costituzionale o comunitaria costituisce la causa petendi della domanda (Sez. 3 -
Ordinanza n. 4559 del 15/02/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17321 del 03/07/2018; Sez.
3 , Ordinanza n. 17058 del 28/06/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33340 del
21/12/2018).
Per il resto, il gravame è sicuramente ammissibile ex art. 342 c.p.c., perché l'atto di ap-
pello è sufficientemente motivato ed i motivi di impugnazione sono chiaramente intel-
leggibili.
Nel merito, l'appello è fondato.
Nella fattispecie di causa viene in esame una presunta responsabilità ex art. 2043 c.c.
e/o art. 1337 c.c., di natura omissiva, perché, come ben evidenziato da Sez. U, ordinanza n. 28521 del 2025, la avrebbe omesso di adottare e portare ad at- Parte_1
tuazione la progettazione e l'attuazione di interventi di rilievo sociale e interesse regio-
nale finanziati con fondi pubblici, idonei (secondo la prospettazione) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e/o di sostenere il reddito dell'attore, nel periodo indicato>>.
Di conseguenza, l'attore danneggiato avrebbe dovuto allegare e provare la concre-
ta condotta colposa omessa ascrivibile all'ente ed il nesso di causalità con il dedotto evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva (Sez. 3 -
, Ordinanza n. 31957 del 11/12/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021).
Questa prova non è stata data perché, come ha osservato Sez. U, Ordinanza n. 28521 del 2025, < l'attore non indica e neanche specificamente prospetta – l'esistenza di
...
eventuali procedimenti amministrativi volti all'emissione di provvedimenti direttamente ampliativi della sua personale ed individuale sfera giuridica, che avrebbero eventual- mente dovuto essere adottati dalla Pt_1 e la cui omissione avrebbe prodotto il dan-
no allegato, ovvero di provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale emessi, ma poi annullati o revocati... l'attore non ha, in realtà, allegato, a sostegno delle sue pretese, né l'omessa adozione, né l'avvenuta ado-
zione e la successiva caducazione di specifici provvedimenti amministrativi direttamen-
te ampliativi della sua sfera giuridica individuale, non avendo neanche dedotto uno specifico obbligo della di assumerlo o di erogargli provvidenze red- Parte_1
dituali, né di imporre a terzi la sua diretta personale assunzione. Neanche ha prospetta-
to, in effetti, la sussistenza di uno specifico procedimento amministrativo avente ad og-
getto sue posizioni soggettive personali individuali..., la stessa pretesa lesione del suo affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa e nell'adozione di un compor-
tamento di buona fede da parte dell'ente pubblico convenuto appare configurarsi, nella sostanza, non come deduzione della violazione del dovere di correttezza nell'ambito dello svolgimento di un procedimento amministrativo in cui egli abbia assunto la posi-
zione di diretto interessato, in quanto comportante l'esercizio di un potere amministra-
tivo autoritativo e discrezionale nei suoi confronti e relativo ad una sua posizione giu-
ridica soggettiva, ma come una ulteriore allegazione a generico sostegno dell'affermazione della condotta illecita omissiva lesiva di diritti costituzionalmente protetti imputata al predetto ente, tanto che neanche sono stati lamentati danni ricon-
ducibili al cd. interesse negativo, tutelato dalla disposizione di cui all'art. 1337 c.c., di cui pure si assume la violazione...>> (enfasi in parte aggiunte).
Nella stessa direzione, sia pure in altro settore, anche SS.UU n. 11615/25 affermano tra l'altro che ...il danno da lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'attività prov- vedimentale della PA non è ...un danno da provvedimento, ma è un danno da compor-
tamento. Esso è stato ritenuto sussistente da questa corte (e soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario) essenzialmente in tre casi, ovvero quando [per quanto qui più in-
teressi] la PA... amplia la sfera giuridica del destinatario con un provvedimento che, in seguito, si rivela fondato su presupposti di fatto erronei...>>. Sicché per questa parte,
in sostanza, si afferma parimenti che occorre apposito provvedimento ampliativo della sfera giuridica individuale, nella specie tuttavia mancante o in ipotesi adottato e poi re-
vocato, al fine di individuare un eventuale e tutelabile affidamento legittimo del privato.
In sintesi, i recentissimi e riferiti orientamenti di nomofilachia rendono di fatto manife-
sta la fondatezza del proposto gravame, da definirsi quindi, in questa sede, nei modi in-
dicati.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'originaria domanda di Controparte_1 deve essere dunque rigettata.
La complessità delle questioni esaminate, nonché l'esistenza di pregresse decisioni di questa sezione difformi in punto di giurisdizione, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
PQM
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, così provvede:
-accoglie l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 14926/24 pubblicata in data 18/06/24 e, in totale riforma della stessa,
rigetta la domanda proposta da Controparte_1 nei confronti della CP_5
[...] ;
-compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Napoli il 6.12.2025
Il giudice unico
NI Attanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, in persona del giudice unico dott. Anto-
nio Attanasio pronuncia la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 17967/24, riservata in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma, cpc (da artt. 350 terzo comma- 350 bis) all'udienza del 17.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Presidente della Giunta Regio-
nale e legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.
PASQUALE D'ONOFRIO dell'AVVOCATURA REGIONALE, elett.te domiciliati in
Napoli alla via S. Lucia n. 81;
APPELLANTE
C.F. 1 (), rapp.to e difeso in virtù di mandato Controparte_1 (C.F.
in atti dall'Avv. UGO ODIERNA, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via dei Fiorentini n. 61;
APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da ultima udienza, in trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Controparte_1 premesso, dinnanzi all'adito giudice di pace, di aver partecipato (tra "
il 2008 ed il 2009) a progetti «di Work Experience organizzati dal convenuto Ente per soggetti appartenenti a categorie disagiate con difficoltà di inserimento» («Progetto
Isola») ed a progetti di «sostegno al reddito» («Progetto Bros»), ha allegato che la [...]
CP_2 avrebbe colposamente omesso di attuare, nel periodo dal 2010 al 2019,
gli obiettivi della successiva delibera regionale n. 690 dell'8 ottobre 2010 (avente ad oggetto < Pt_1 al lavoro piano straordinario per il lavoro»), a suo dire diretta «a favore dell'istante proprio perché appartenente alla Controparte_3 ; più precisa- mente, la Pt_1 avrebbe del tutto omesso di adottare le tre tipologie di azione previste da tale delibera (sostegno al reddito;
sviluppo dell'occupabilità; azione di sistema), an-
che per avere determinato la caducazione o l'annullamento di una serie di successive delibere che, sempre secondo la indicata prospettazione, erano destinate a detto fine,
con revoca dei relativi finanziamenti. In tal modo, l'ente regionale avrebbe violato gli artt. 2 e 3 della Costituzione, con conseguente «lesione della legittima aspettativa dell'istante nella qualità di appartenente alla detta platea così come singolarmente in-
dividuato dai provvedimenti in esame>>.
Parte_1In particolare, ha dedotto che la ha violato in primis l'art. 3 della
Costituzione nella parte in cui non ha rimosso gli ostacoli sopra indicati, ostacoli che,
anche intuitivamente, sono in grado di limitare: la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», sostenendo di avere diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale «privato citta-
dino [che] abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica (come le delibere dal 2010), successivamente annullate e/o di fatto caducate, senza che si discuta della legittimità
dell'annullamento», nonché al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1337 c.c., per la asserita violazione dei «principi di correttezza, buona amministrazione, lealtà, prote- zione e tutela dell'affida-mento».
L'attore ha dichiarato espressamente di non intendere mettere in discussione la legitti-
mità dell'esercizio dei poteri amministrativi pubblici dell'ente convenuto e chiede piut-
tosto, esclusivamente, il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di suoi pretesi diritti costituzionalmente protetti, sostenendo di avere riposto giustificato affidamento,
ingenerato anche dal comportamento dell'ente stesso, nell'adozione di provvedimenti ampliativi della propria sfera soggettiva, individuati in quelli diretti a rimuovere gli
«ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese con irreparabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità», provvedimenti che assume in parte anche emanati dalla
Pt_1 ma poi annullati o caducati nei loro effetti ovvero solo tardivamente attuati, e in parte mai emanati, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede che dovrebbe-
ro caratterizzare l'azione amministrativa, ai sensi dei ripetuti artt. 1337 e 2043 c.c..
Per quanto è possibile comprendere dalla alquanto confusa esposizione posta a base dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, i provvedimenti (omessi o caducati nei loro effetti) cui fa riferimento l'attore sono sostanzialmente rappresentati dalla pre-
disposizione e completa attuazione di progetti per la realizzazione di interventi di inte-
resse regionale, finanziati con risorse pubbliche e, quindi, idonei a sostenere
l'occupazione ed il reddito, che, secondo la sua allegazione, gli avrebbero consentito di trovare una collocazione lavorativa presso le imprese che avrebbero posto in essere gli interventi stessi e beneficiato delle risorse a tanto destinate o, quanto meno, di ottenere un sostegno reddituale nel periodo cui fa riferimento.
Il petitum sostanziale alla base della domanda risulta costituito dalla dedotta viola-zione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati in virtù di una condotta omissiva ille-
cita dell'ente pubblico.
Lo stesso attore descrive le conseguenze lesive delle pretese condotte illecite dell'ente convenuto come limitazioni alla sua «libertà» ed «eguaglianza» ed alla sua «dignità»
personale, che gli avrebbero impedito il pieno sviluppo della sua personalità e l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese, diritti che sostiene essergli garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Più precisamente, ritiene in sostanza: a) che la Pt_1 avrebbe l'obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli al suo inserimento nel mondo del lavoro, necessario per lo sviluppo del-
la sua persona, anche sul piano della piena attuazione dei propri diritti di libertà ed eguaglianza come cittadino, nonché per il conseguimento di un reddito di sostegno;
b) che essa avrebbe omesso di adempiere a tale obbligo;
c) che tale omissione gli avrebbe causato danni, patrimoniali e non patrimoniali, di cui chiede il risarcimento.
Su tali presupposti, citava in giudizio la Parte_1 innanzi appunto al giudice di pace di Napoli, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: in via del tutto preli-
minare accertare e dichiarare che l'art. 2 e l'art. 3 della Costituzione impongono alle istituzioni, anche regionali, di farsi carico di garantire il principio di eguaglianza ed accertare e dichiarare applicando in primis l'art. 2 e 3 della Costituzione con norma di equità cd. FORMATIVA e/o sostitutiva fondata sul giudizio intuitivo e non sillogistico,
ai sensi e per gli effetti di Cassazione Civile Sez. U. n. 716/1999, che l'istante figura nell'elenco (doc. 19) degli appartenenti alla platea Bros e per l'effetto accertare e di-
chiarare che è mancato colposamente dalla delibera 690/2010 (08/10/2010) e sino all'ottobre 2019 quando si è iniziato a dare attuazione al progetto di manutenzione del-
le strade regionali, sia:
1. il sostegno al reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, sia
3. l'azione di sistema, accertando e dichiarando, con pronuncia di sola equità, che tale complessivo comportamento regionale, anche intuitivamente, viola i principi informato-
ri posti dall'art. 2 e 3 della Costituzione, accertando e dichiarando con efficacia di giu-
dicato che non risultano, anche intuitivamente, rimossi nell'arco temporale dedotto in lite, tempestivamente gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipa-
zione all'organizzazione del Paese con irreparabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità costituente danno patrimoniale e/o non patrimoniale e,
per tutto quanto sopra esposto: Condannare con pronuncia normativa di equità cd.
formativa e/o sostitutiva per gli esposti motivi e di cui ai capi che precedono, la [...]
,in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, anche a titolo risar- CP_4
citorio ovvero indennitario e di equità, e comunque per i principi informatori sopra de-
dotti filtrati per danno cd. non patrimoniale e/o patrimoniale, in favore dell'istante del-
la complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00) oltre interessi dalla domanda>>.
Con la sentenza n. 14926/24 pubblicata in data 18/06/24, il Giudice di Pace di Napoli
Parte_1 al pagamento della somma accoglieva la domanda e condannava la di € 900,00, a titolo di risarcimento del danno.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
Si è costituito Controparte_1 che ne eccepisce la inammissibilità ed infondatezza.
Preliminarmente, va esaminata la questione della ammissibilità dell'appello, trattandosi di decisione emessa secondo equità dal giudice di pace di Napoli, e dunque appellabile nei limiti fissati dagli artt. 113, comma 2 e 399, comma 3, c.p.c., per la sola violazione di norme costituzionali o comunitarie o di norme sul procedimento o di principi regola-
tori della materia.
A riguardo, appare opportuno evidenziare che, in fattispecie assolutamente analoga a quella oggetto del presente giudizio, è di recente intervenuta Sez. U. -ordinanza n.
28521 del 2025- che ha deciso sul regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al giudice di Pace di Napoli, iscritto al n. 36750 dell'anno 2020 del
R.G., intentato da altro soggetto (difeso dal medesimo difensore) che, sulla base sostan-
Controparte_1 in que- ziale delle stesse circostanze di fatto e di diritto evocate da sta causa, ha chiesto anch'egli la condanna della Parte_1
Nella indicata decisione, le Sezioni Unite hanno testualmente affermato quanto segue:
"... la domanda giudiziale avanzata dall'attore prospetta la violazione di diritti fon- damentali costituzionalmente protetti, in virtù di una condotta omissiva dell'ente con-
venuto. Egli fa, quindi, valere la violazione di situazioni soggettive personali giuridi-
camente tutelate, che comporterebbe un danno potenzialmente risarcibile, laddove fosse effettivamente sussistente la condotta illecita omissiva dell'ente convenuto direttamente lesiva di tali situazioni, in virtù dell'esistenza di un preciso obbligo di impedire l'evento dannoso allegato.
La situazione soggettiva di cui l'attore assume la violazione ha, inoltre, la consistenza del diritto soggettivo e, precisamente, del diritto soggettivo fondamentale e inviolabile di matrice costituzionale. A prescindere dalla fondatezza dei suoi assunti in fatto e in diritto, la domanda che [l'attore]... ha inteso proporre ha ad oggetto il risarcimento del danno derivante in primo luogo dalla omessa adozione di efficaci provvedimenti e, co-
munque, di successive azioni concrete, da parte dell'ente regionale convenuto, che, a suo dire, aveva il preciso obbligo di favorire e, anzi, addirittura di determinare il suo inserimento nel mondo del lavoro o, comunque, di sostenere il suo reddito, e che avreb-
be omesso di farlo, con lesione dei suoi diritti fondamentali di sviluppo della personali-
tà, di libertà, di eguaglianza e di partecipazione all'organizzazione del Paese, tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost.: in ciò starebbe, altresì, la violazione del legittimo affidamento che egli assume di avere riposto nella “correttezza dell'azione amministrativa" finaliz-
zata agli indicati obbiettivi e che sarebbe stata indotta dalla sua pregressa partecipa-
zione a progetti regionali di formazione lavorativa «per soggetti appartenenti a catego-
rie disagiate con difficoltà di inserimento» e di «sostegno al reddito». Secondo l'attore, in altri termini, la avrebbe omesso di porre in essere l'attività ne-Parte_1
cessaria alla concreta realizzazione dei suoi diritti costituzionali sopra indicati, attività
cui sostiene fosse tenuta.
Egli esclude espressamente di intendere contestare la legittimità dei provvedimenti in concreto adottati dell'ente convenuto o, comunque, in generale, dell'esercizio da parte di questo del suo potere provvedimentale. Non indica e neanche specificamente pro-
spetta – l'esistenza di eventuali procedimenti amministrativi volti all'emissione di prov- vedimenti direttamente ampliativi della sua personale ed individuale sfera giuridica,
che avrebbero eventualmente dovuto essere adottati dalla Pt_1 e la cui omissione avrebbe prodotto il danno allegato, ovvero di provvedimenti amministrativi direttamen-
te ampliativi della sua sfera giuridica individuale emessi, ma poi annullati o revocati.
Fa, infatti, riferimento esclusivamente a provvedimenti e progetti di natura generale e di valore esclusivamente programmatico, che certamente non possono considerarsi di per sé stessi diretti ad ampliare la sua sfera personale giuridica, non riguardandolo di-
rettamente ed individualmente in alcun modo. Né, tanto meno, allega danni configura-
bili in termini di "interesse negativo" (cioè, relativi a spese compiute o oneri sostenuti in ragione del conseguimento di un concreto bene della vita, tanto meno attribuitogli da un provvedimento poi revocato o annullato), ai sensi dell'art. 1337 c.c.. La domanda, in definitiva, prospetta unicamente danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dalla violazione di diritti soggettivi fondamentali costituzionalmente garantiti dagli artt. 2 e 3
Cost., che si assumono causati dalla condotta omissiva dell'ente convenuto, che si pre-
tende illecita, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 1337 c.c., sull'assunto che quest'ultimo avrebbe omesso di adottare e portare ad attuazione la progettazione e l'attuazione di interventi di rilievo sociale e interesse regionale finanziati con fondi pubblici, idonei (secondo la prospettazione) a favorire l'inserimento nel mondo del la-
voro e/o di sostenere il reddito dell'attore, nel periodo indicato. Ne consegue che la giurisdizione su di essa, per come è formulata (e a prescindere dalla sua fondatezza nel merito), spetta al giudice ordinario, il quale dovrà accertare se effettivamente sussiste la dedotta fattispecie di illecito omissivo attribuito alla Parte_1 : se, cioè, la
condotta tenuta dall'ente regionale può ritenersi causa degli eventi lesivi lamentati dall'attore, sussistendo un preciso obbligo della stessa di impedire i predetti eventi.
Come già ampiamente chiarito, l'attore non ha, in realtà, allegato, a sostegno delle sue pretese, né l'omessa adozione, né l'avvenuta adozione e la successiva caducazione di specifici provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale, non avendo neanche dedotto uno specifico obbligo della Regione Campa- nia di assumerlo o di erogargli provvidenze reddituali, né di imporre a terzi la sua di-
retta personale assunzione. Neanche ha prospettato, in effetti, la sussistenza di uno spe-
cifico procedimento amministrativo avente ad oggetto sue posizioni soggettive personali individuali. I provvedimenti amministrativi che richiama sono tutti di carattere generale e programmatico, non relativi alla sua posizione individuale, né idonei a determinare direttamente un ampliamento della sua sfera giuridica personale. In tale contesto, la stessa pretesa lesione del suo affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa e nell'adozione di un comportamento di buona fede da parte dell'ente pubblico conve-
nuto appare configurarsi, nella sostanza, non come deduzione della violazione del do-
vere di correttezza nell'ambito dello svolgimento di un procedimento amministrativo in cui egli abbia assunto la posizione di diretto interessato, in quanto comportante l'esercizio di un potere amministrativo autoritativo e discrezionale nei suoi confronti e relativo ad una sua posizione giuridica soggettiva, ma come una ulteriore allegazione a generico sostegno dell'affermazione della condotta illecita omissiva lesiva di diritti co-
stituzionalmente protetti imputata al predetto ente, tanto che neanche sono stati lamen-
tati danni riconducibili al cd. interesse negativo, tutelato dalla disposizione di cui all'art. 1337 c.c., di cui pure si assume la violazione... Il ricorso è accolto ed è dichia-
rata la giurisdizione del giudice ordinario...".
Facendo applicazione dei principi affermati da Sez. U., ordinanza n. 28521 del 2025,
vanno anzitutto rigettati i motivi di gravame con i quali la Parte_1 contesta la giurisdizione del giudice ordinario.
Ma, in applicazione dei medesimi principi, va sicuramente rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da Controparte_1 sul presupposto di una as-
serita violazione degli artt. 113, comma 2 e 399, comma 3, c.p.c., in quanto l'appellante non avrebbe dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie o di norme sul procedimento o di principi regolatori della materia.
Infatti, come si evince dagli ampi richiami fatti al contenuto della ripetuta ordinanza n.
28521/2025, la causa petendi della domanda è la lesione di norme costituzionali, quali gli artt. 2 e 3 Cost., che l'appellante, con l'articolato atto di appello, assume non esserci stata.
Infatti, proprio l'erronea interpretazione delle norme costituzionali rappresenta il pre-
supposto necessario del giudizio di illiceità attribuito alla condotta della Pt_1
Trova perciò applicazione il principio affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazio-
ne, secondo cui l'appello avverso la sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace di Napoli, e dunque appellabile nei soli limiti fissati dagli artt. 113, comma 2 e 399,
comma 3, c.p.c., è da ritenere certamente ammissibile quando la detta lesione della norma costituzionale o comunitaria costituisce la causa petendi della domanda (Sez. 3 -
Ordinanza n. 4559 del 15/02/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17321 del 03/07/2018; Sez.
3 , Ordinanza n. 17058 del 28/06/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33340 del
21/12/2018).
Per il resto, il gravame è sicuramente ammissibile ex art. 342 c.p.c., perché l'atto di ap-
pello è sufficientemente motivato ed i motivi di impugnazione sono chiaramente intel-
leggibili.
Nel merito, l'appello è fondato.
Nella fattispecie di causa viene in esame una presunta responsabilità ex art. 2043 c.c.
e/o art. 1337 c.c., di natura omissiva, perché, come ben evidenziato da Sez. U, ordinanza n. 28521 del 2025, la avrebbe omesso di adottare e portare ad at- Parte_1
tuazione la progettazione e l'attuazione di interventi di rilievo sociale e interesse regio-
nale finanziati con fondi pubblici, idonei (secondo la prospettazione) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e/o di sostenere il reddito dell'attore, nel periodo indicato>>.
Di conseguenza, l'attore danneggiato avrebbe dovuto allegare e provare la concre-
ta condotta colposa omessa ascrivibile all'ente ed il nesso di causalità con il dedotto evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva (Sez. 3 -
, Ordinanza n. 31957 del 11/12/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021).
Questa prova non è stata data perché, come ha osservato Sez. U, Ordinanza n. 28521 del 2025, < l'attore non indica e neanche specificamente prospetta – l'esistenza di
...
eventuali procedimenti amministrativi volti all'emissione di provvedimenti direttamente ampliativi della sua personale ed individuale sfera giuridica, che avrebbero eventual- mente dovuto essere adottati dalla Pt_1 e la cui omissione avrebbe prodotto il dan-
no allegato, ovvero di provvedimenti amministrativi direttamente ampliativi della sua sfera giuridica individuale emessi, ma poi annullati o revocati... l'attore non ha, in realtà, allegato, a sostegno delle sue pretese, né l'omessa adozione, né l'avvenuta ado-
zione e la successiva caducazione di specifici provvedimenti amministrativi direttamen-
te ampliativi della sua sfera giuridica individuale, non avendo neanche dedotto uno specifico obbligo della di assumerlo o di erogargli provvidenze red- Parte_1
dituali, né di imporre a terzi la sua diretta personale assunzione. Neanche ha prospetta-
to, in effetti, la sussistenza di uno specifico procedimento amministrativo avente ad og-
getto sue posizioni soggettive personali individuali..., la stessa pretesa lesione del suo affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa e nell'adozione di un compor-
tamento di buona fede da parte dell'ente pubblico convenuto appare configurarsi, nella sostanza, non come deduzione della violazione del dovere di correttezza nell'ambito dello svolgimento di un procedimento amministrativo in cui egli abbia assunto la posi-
zione di diretto interessato, in quanto comportante l'esercizio di un potere amministra-
tivo autoritativo e discrezionale nei suoi confronti e relativo ad una sua posizione giu-
ridica soggettiva, ma come una ulteriore allegazione a generico sostegno dell'affermazione della condotta illecita omissiva lesiva di diritti costituzionalmente protetti imputata al predetto ente, tanto che neanche sono stati lamentati danni ricon-
ducibili al cd. interesse negativo, tutelato dalla disposizione di cui all'art. 1337 c.c., di cui pure si assume la violazione...>> (enfasi in parte aggiunte).
Nella stessa direzione, sia pure in altro settore, anche SS.UU n. 11615/25 affermano tra l'altro che ...il danno da lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'attività prov- vedimentale della PA non è ...un danno da provvedimento, ma è un danno da compor-
tamento. Esso è stato ritenuto sussistente da questa corte (e soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario) essenzialmente in tre casi, ovvero quando [per quanto qui più in-
teressi] la PA... amplia la sfera giuridica del destinatario con un provvedimento che, in seguito, si rivela fondato su presupposti di fatto erronei...>>. Sicché per questa parte,
in sostanza, si afferma parimenti che occorre apposito provvedimento ampliativo della sfera giuridica individuale, nella specie tuttavia mancante o in ipotesi adottato e poi re-
vocato, al fine di individuare un eventuale e tutelabile affidamento legittimo del privato.
In sintesi, i recentissimi e riferiti orientamenti di nomofilachia rendono di fatto manife-
sta la fondatezza del proposto gravame, da definirsi quindi, in questa sede, nei modi in-
dicati.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'originaria domanda di Controparte_1 deve essere dunque rigettata.
La complessità delle questioni esaminate, nonché l'esistenza di pregresse decisioni di questa sezione difformi in punto di giurisdizione, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
PQM
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, così provvede:
-accoglie l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 14926/24 pubblicata in data 18/06/24 e, in totale riforma della stessa,
rigetta la domanda proposta da Controparte_1 nei confronti della CP_5
[...] ;
-compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Napoli il 6.12.2025
Il giudice unico
NI Attanasio