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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 1270/2023 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1270/2023 del Ruolo Generale promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Lonoce ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla Fontana (BR) in san Francesco d'Assisi n. 205 (C.F.: PEC: C.F._2
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-OPPONENTE-
CONTRO
(P.I.: ) e, per essa, quale mandataria, (P.I.: Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), in forza di procura conferita da P.IVA_2 Parte_2
(P.I.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani P.IVA_3 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in viale di Villa Grazioli n. 15 (C.F.:
– ; PEC: C.F._3 C.F._4
– Email_2 Email_3
-OPPOSTA-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, regolarmente notificato, Parte_1
chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto,
[...]
l'accertamento e la declaratoria circa la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria in ordine alla nullità dell'atto di precetto e l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Società opposta per carenza dei requisiti di cui alla G.U. n.
152 del 23 dicembre 2021; l'accertamento e la declaratoria in ordine all'insussistenza del titolo esecutivo prodromico all'atto di precetto, con conseguente suo annullamento;
l'accertamento e la declaratoria circa la nullità dell'atto di precetto e l'infondatezza della pretesa aziona da poiché infondata in ordine all'an e al quantum, in violazione Controparte_1 dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.; per l'effetto, chiedeva la declaratoria di nullità o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 9 marzo 2023; in subordine, l'opponente chiedeva l'accertamento e la declaratoria in ordine alla nullità e/o illegittimità delle pattuizioni contrattuali relative alla determinazione degli interessi;
per l'effetto, richiedeva la condanna della Società opposta alla ripetizione ex art. 1815 comma 2 c.c., effettuata ogni eventuale
1 compensazione, di tutti gli interessi e oneri illegittimamente corrisposti a titolo di usura, oltre interessi e rivalutazione;
per l'effetto, chiedeva la rideterminazione della quantum dell'esposizione debitoria con riferimento al contratto posto a fondamento della pretesa creditoria;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituitasi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di Controparte_1 cessazione della materia del contendere, nonché la declaratoria di inammissibilità o di rigetto dell'istanza di sospensione;
nel merito, la declaratoria di inammissibilità o di rigetto della domanda in quanto infondata, non provata e prescritta, nonché per difetto di legittimazione attiva dell'opponente e passiva di con condanna alle spese e competenze di Controparte_1 giudizio.
Istruita in via documentale, questo Giudice tratteneva la causa in decisione in data 18 marzo
2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 13 marzo 2025.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione formulata dalla Società convenuta con cui ha richiesto la cessazione della materia del contendere.
Secondo l'assunto di parte convenuta, in particolare, «l'atto di precetto opposto è divenuto inefficace per decorso del termine di 90 giorni fissato dall'art. 481 c.p.c., non essendo iniziata
l'esecuzione in forza del predetto atto.
L'esponente, infatti, in data 11 maggio 2023, rinunciando all'atto di precetto originario, notificava un nuovo atto di precetto alla sig.ra che non veniva opposto». Pt_1
Sennonché, ai sensi del secondo comma dell'art. 481 c.p.c., «se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627», ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, o, in caso di opposizione all'esecuzione, dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione.
Nella specie, ha proposto rituale e tempestiva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto del 9 marzo 2023, sicché il termine di efficacia di novanta giorni prescritto dall'art. 481 comma 1 c.p.c. deve intendersi sospeso per espressa prescrizione legale, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta nei termini che si vanno a precisare.
1. La titolarità del credito quale elemento costitutivo della fattispecie rilevabile d'ufficio.
Ritiene questo Giudice che il profilo relativo alla sussistenza o meno della titolarità del credito, in quanto riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto azionato, sia suscettibile di essere rilevato ex officio.
Invero, nel caso di specie, l'opponente ha posto la suddetta problematica sua sponte e facendone oggetto di un motivo specifico di opposizione.
A tal riguardo, giova richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951).
Principi che possono declinarsi come segue:
2 • la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
• cosa diversa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
• la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
• può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
• la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
• essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
• la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, sicché gli sarà preclusa l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dai documenti già ritualmente acquisiti agli atti di causa.
Peraltro, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite da ultimo è stato ribadito che «la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato del giudizio» (Cass. n. 39528 del 2021).
Viene, dunque, un rilievo un potere di rilevazione ex officio che discende proprio dall'ascriversi lo stesso nel novero degli elementi costitutivi del diritto azionato.
Quanto alla legitimatio ad executivis, il quadro normativo di diritto sostanziale regolatorio della materia si rinviene nel disposto di cui all'art. 58 del T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n.
385) che testualmente recita: «La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [..] I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado
a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.». Ragion per cui, sotto l'aspetto della legittimazione, in forza del citato art.
3 58 T.U.B., il cessionario, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, assumendo di essere titolare del credito e menzionando nel suo atto difensivo il titolo traslativo del credito azionato.
2.Sulla prova della titolarità attiva del credito
In considerazione della specifica doglianza mossa dalla difesa dell'opponente si ritiene di esaminare in questa sede anche l'aspetto della prova dell'effettiva traslazione del diritto, ossia, della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa, nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 del T.U.B. intercorsa in data 16 giugno 2017 tra e Parte_3 [...]
Controparte_3
A tal riguardo, giova rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art. 58 del T.U.B., disciplinante le c.d. cessioni in blocco bancarie, consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale
e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario erga omnes succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c, notifica al debitore ceduto che, per principio interpretativo consolidato, non richiede particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma sono attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva (Cass. civ. n. 1684 del 2012, secondo cui «La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità»; v. anche
Cass. 29.09.2020, n. 20495).
Orbene, nel caso de quo, quanto all'aspetto del mero adempimento pubblicitario atto a rendere la cessione in blocco in esame opponibile ai debitori, non vi è alcun dubbio che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 Seconda Parte del 24 giugno 2017, di cui parte opposta ha fornito prova documentale (v. doc. n. 9) fascicolo parte convenuta), abbia assolto alla finalità conoscitiva erga omnes.
In ordine, invece, alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale in cui possono delinearsi attualmente due opposti orientamenti e anche un terzo orientamento che potrebbe definirsi “mediano” tra i primi due.
a. L'indirizzo semplificatorio e la compatibilità coi principi generali della materia.
Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
4 formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821).
Dunque, si inferisce da un dato di fatto noto e provato una conseguenza ignota e da provare, secondo il meccanismo proprio della prova indiziaria.
Anche parte della giurisprudenza di merito pare orientata nel medesimo senso (v. Tribunale
Monza, sez. III, 8 agosto 2023, n. 1823, secondo cui «la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 T.U.B. è provata mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione dell'operazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. E' dunque necessario che l'avviso di cessione si accompagni ad un estratto dettagliato e sufficientemente idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti»; v. anche Tribunale Brescia, sez. II, 4 novembre
2022, n. 2672, secondo cui «per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, basta la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione»).
Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in esigenze di semplificazione probatoria che sarebbero imposte dalla logica dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con l'introduzione di forme di pubblicità impersonali ed erga omnes.
Nondimeno, tale orientamento perviene a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità ex lege per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria con quella della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione di tal fatta, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia. D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi, a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa, subvalente.
Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi che si limitano a locuzioni laconiche come «sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco». Ciò, senza alcuna analitica descrizione dell'oggetto della cessione.
E, infatti, proprio per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza.
Si è, infatti, sostenuto che «…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
5 enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188); così anche, seppur con affermazione più generica, Cass. civ., n. 22268 del 2018, per cui «la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo
è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contatto di cessione e del suo specifico contenuto» (v. Cass. civ., n. 22268 del 2018).
Sotto tale profilo, non può sottacersi come le modalità di indicazione non possano non essere non solo complete sotto il profilo descrittivo, ma anche perspicue e intellegibili, cioè, comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza.
Viene, cioè, in rilievo, specie quando il ceduto sia un consumatore, un obbligo o, comunque, un onere di intellegibilità dell'avviso di cessione, non solo sotto il profilo materiale grafico, ma anche della comprensibilità sotto il profilo semantico e linguistico.
Lo impongono i principi di trasparenza che informano sia il microsistema della tutela del consumatore, sia la disciplina in materia di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, dettata dal T.U.B. che, invero, come noto, non distingue, ai fini della sua applicazione, a seconda che il debitore abbia la qualità o meno di consumatore.
Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «Cod. pratica» o «NDG». Tali modalità di indicazione, infatti, risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.
b. Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.
La soluzione maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere se avente, come nel caso di specie, efficacia immediatamente traslativa o solo obbligatoria.
La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e si precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice case by case e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva.
Dunque, il codice del 1942 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale.
Non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova ad probationem, né tanto meno ad substantiam, ma esistono limiti precisi alla prova indiretta (testimoniale e presuntiva).
Diversamente da quanto previsto per i contratti soggetti a forma scritta ad probationem, rimarrebbe, pur sempre, ammissibile la prova per interrogatorio formale o per giuramento.
Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione. Ciò salvo che la circostanza della cessione
6 debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione. Anche in tale ultima ipotesi non può escludersi l'operatività del rilievo d'ufficio, costituendo la titolarità del credito uno degli elementi costitutivi del diritto azionato. Solo una dichiarazione di scienza esplicita, con valenza confessoria, quale deve ritenersi l'atto di riconoscimento, può precludere il ricorso al rilievo ex officio.
In virtù di tale orientamento si è affermato che «la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad
<<aziende rami di azienda beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>> (art. 58, comma 1
TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <> struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere >> (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)» (Cass., 28 febbraio 2020, n. 5617).
D'altronde, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti esonera il creditore cessionario dalla notifica dell'avvenuta cessione al debitore ceduto.
Tuttavia, l'adempimento pubblicitario non è sufficiente a dimostrare l'esistenza della cessione, in quanto una cosa è l'avviso e un'altra cosa è la prova della sua esistenza e del suo contenuto.
Pertanto, si può affermare che la pubblicazione in G.U. non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (così Tribunale Napoli Nord, sez. IV, 14 marzo 2023, n. 1055).
Per contro, per principio, condivisibile, della giurisprudenza di legittimità «colui, che <<si afferma successore titolo universale o particolare della parte originaria>> ai sensi dell'art.
58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass. civ., 2 marzo 2016, n.
4116; v. anche Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5617).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (v. Cass., ord. 24797 del 2020). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (v. Cass. civ., n. 4116 del 2016).
In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di merito: così Tribunale, Prato, sez. I, 12 Gennaio 2023, n. 34; Tribunale Firenze, 5 dicembre 2022, n. 3401 secondo cui «Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, deve provare l'inclusione di tale credito in questa operazione, dimostrando documentalmente la propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia riconosciuta in maniera esplicita o implicita».
In ogni caso, come già evidenziato, la prova, oltre alle condizioni legali per l'opponibilità della
7 cessione, deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: l'effettivo perfezionarsi della cessione;
il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto;
l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (eventualmente, anche l'uso di posizioni numeriche purché univocamente riferibili al debitore). E ciò in quanto la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei crediti costituisce adempimento meramente pubblicitario e non ha valenza costitutiva della cessione, non producendo alcun effetto traslativo.
Di recente, l'orientamento più rigoroso è stato ribadito con ricchezza argomentativa da
Cassazione civile, sez. VI, 20 luglio 2022, n. 22754, secondo cui è escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58 comma 2 T.U.B. sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio.
Da ultimo, deve rilevarsi quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. 6 febbraio
2024, n. 3405), secondo cui «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente».
Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, è noto come lo stesso possa subire delle alterazioni rispetto agli esiti che conseguirebbero dall'applicazione del criterio distintivo tradizionale tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi/modificativi dall'altra e ciò quando tali esiti si pongano contrasto con il principio della vicinanza alla fonte della prova
(v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001, che hanno posto la prova dell'esatto adempimento a carico del debitore anche nell'ipotesi di parziale esecuzione della prestazione oltre che di asserito totale inadempimento. E ciò per quanto l'inesatto adempimento, diversamente dal totale inadempimento, si sostanzi in un quid di esteriore e suscettibile di una valutazione in termini quantitativi e qualitativi).
Nondimeno, nella fattispecie della cessione (in blocco), non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un estratto dell'atto di cessione notarile.
c. La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata.
Tanto premesso, anticipato il carattere dirimente della produzione del contratto di cessione del credito contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, di recente, qualche pronuncia che, in contrasto con il summenzionato orientamento, prefigura il ricorso alla prova presuntiva, richiedendo una pluralità di circostanze convergenti coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice che richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.
In particolare, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti
8 documenti da considerare non atomisticamente ma nelle loro relazioni e inferenze reciproche:
➢ l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «NDG»;
➢ le lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
➢ la dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria.
Tale dichiarazione è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento.
Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione. E ciò in quanto non produce quell'effetto traslativo che non può non conseguire se non a una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c..
Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia. E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ed essendo liberamente valutabile dal Giudice.
Ritiene, al riguardo, questo Giudice che dalla speciale materia in questione debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione, e questo perché parti private, non «disinteressate», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto. A tal riguardo, giova richiamare Cassazione del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario
«…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale».
Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica a mezzo della Gazzetta Ufficiale sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione. Al più può costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva, richiesta dalla prova presuntiva e che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze che convergano univocamente nel dimostrare non solo l'avvenuta cessione, ma anche la ricomprensione in essa della posizione creditoria controversa.
4. Il caso di specie.
Delineato il quadro normativo regolatorio della materia e il quadro degli orientamenti giurisprudenziali sull'argomento, si ritiene di non potersi esimere dalla verifica d'ufficio dell'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria e ciò al fine di verificare l'eventuale ricorrenza di circostanze di fatto e documentali, convergenti e univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa della circostanza, da provare, relativa all'effettività della vicenda circolatoria in blocco.
9 Orbene, questo Giudice, che aderisce al sopra delineato orientamento giurisprudenziale
“mediano”, ritiene che, nel caso di specie, l'effettiva traslazione in capo alla cessionaria del credito oggetto di causa non possa ritenersi adeguatamente provata dalla documentazione prodotta dall'opposta Controparte_1
In particolare, non è dotata di sufficiente capacità dimostrativa la missiva del 14 giugno
2023 con cui la cedente ha dichiarato che «tra i crediti compresi nella cessione Parte_4
a favore di rientra anche il credito vantato nei confronti di Controparte_1 Parte_1
derivante dai rapporti di finanziamento numero 1201479 e di conto corrente numero
[...]
10453446» (cfr. doc. n. 7)). Tale missiva è, infatti, fornita di mera valenza indiziaria poiché trattasi di un documento unilaterale, postumo all'introduzione del presente giudizio e non autenticato da un Pubblico Ufficiale: da essa non può evincersi prova adeguata, ovvero idonea a elidere alcun ragionevole dubbio, dell'inclusione nella suindicata cessione in blocco anche del credito da mutuo ipotecario di cui è causa (indicato nel predetto elenco con i suoi estremi identificativi).
A tanto deve aggiungersi che le prodotte dichiarazioni della Banca cedente (cfr. doc. n. 7) depositato dalla convenuta il 14 novembre 2023) che, come noto, sono di formazione unilaterale, risultano non idonee a surrogare l'originario difetto di prova dell'asserito effetto traslativo.
E ciò in quanto non producono alcun effetto di tipo reale, che non può non conseguire se non a una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c..
Peraltro, a prescindere dall'unilateralità delle dichiarazioni, alle stesse non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia. E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, peraltro, evidentemente «interessato» all'oggetto, rappresentato dalla stessa.
Infine, pur avendo la Società opposta depositato nel presente giudizio il contratto di mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto, deve ritenersi che non si possa ritenere provata l'effettiva titolarità del credito, non avendo la prova presuntiva offerta raggiunta quel livello di rigore e verosimiglianza che discende (e e' ad essa imposto) dal modello legale.
In definitiva, la Società opposta non ha fornito adeguato riscontro probatorio della titolarità del credito oggetto di causa e, pertanto, in accoglimento della domanda, deve esserne dichiarato il difetto di titolarità attiva del credito in capo all'opposta.
3.La cessione in blocco quale componente di un titolo esecutivo c.d. complesso.
D'altronde, sotto altro profilo, questo Giudice intende sperimentare un'innovativa ricostruzione della cessione dei crediti in blocco, sotto il profilo della sua idoneità a radicare una legittimatio in executivis, che sia coerente con l'evoluzione, interpretativa, della materia e con i più recenti approdi in materia di struttura del titolo esecutivo (specie, con riguardo al mutuo condizionato). In tal senso, non pare ostativa alla configurabilità del titolo esecutivo c.d. complesso, l'approdo delle Sezioni Unite del febbraio 2025, in quanto le stesse hanno
10 utilizzato, quale criterio discretivo, quella dell'immediatezza o meno della datio, quale vicenda traslativa della proprietà del denaro, escludendo la non configurabilità di un titolo esecutivo azionabile nell'ipotesi in cui la stessa intervenga,
A ben vedere, la cessione del credito derivante dal mutuo (o da un rapporto di conto corrente, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell'art. 474 c.p.c.) può essere inquadrata quale parte di un titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva e, in quanto tale, deve rispettare le forme che, in virtù del chiaro disposto dell'art. 474 cpc, consentono l'azionabilità di un qualunque titolo esecutivo. Ragione per cui dovrebbe avere la veste dell'atto pubblico o della scrittura private autenticata. Invero, tale ricostruzione presuppone, da un lato, che si ritenga ammissibile un titolo esecutivo c.d. complesso, questione che continua a dividere gli interpreti, per quanto una recente giurisprudenza di legittimità possa essere invocata al fine di trarre da essa eventuali elementi di chiarificazione;
dall'altra, che si proceda all'individuazione dell'esatta natura giuridica della cessione del credito.
Sotto il primo profilo, nella fattispecie concreta, a livello descrittivo, si è, in presenza, di un titolo esecutivo che risulta essere integrato da quella che potrebbe essere definita, per l'appunto, quale una fattispecie in fieri, comprensiva di una serie di elementi:
1.l'atto di mutuo;
2. la cessione (o le cessioni) della sola posizione creditoria da esso derivante.
Orbene, per una disamina della questione occorre muovere dal dato testuale dell'art. 474, comma 2, c.p.c., che enuclea, quali possibili titoli esecutivi, oltre alle sentenze e agli altri provvedimenti giudiziali, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva:
a) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
b) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
c)in ultimo, gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Dunque, la norma di rito sembra consegnare all'interprete un modello di titolo esecutivo, unisussistente o monostrutturato perché uno actu perficitur.
Da ciò la diatriba interpretativa circa l'ammissibilità di un titolo esecutivo scomposto in una pluralità di elementi, a volte, peraltro, provenienti da soggetti (pubblici o privati) diversi tra loro.
Invero, come desumibile dal tenore dell'art. 474 c.p.c., in virtù di una precisa scelta legislativa, che è alla base di un principio interpretativo consolidato, il titolo esecutivo può avere natura negoziale (scritture private autenticate, rogiti notarili) oppure giudiziale
(sentenze e altri atti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale con efficacia esecutiva).
Sotto tale profilo dovrebbe conseguire l'idoneità della cessione ex art. 1260 e ss c.c. – in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell'istituto di credito mutuante - a porsi quale componente strutturale e funzionale di un titolo di esecuzione.
Per quanto concerne, in generale, l'ammissibilità di un titolo non monostrutturato, è stato
11 giustamente osservato come manchi "sia in dottrina, che in Giurisprudenza, un approccio metodologico volto ad inquadrare i principi in forza dei quali sarebbe possibile una corretta individuazione del titolo esecutivo”, ovvero ricorrendo i quali un determinato atto possa essere ricompreso, tra quelli idonei a sostenere l'azione esecutiva.
D'altronde, come nell'ipotesi di titoli esecutivi di formazione giudiziale, non sembrano ravvisabili preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell'obbligo di dare, in questo caso di natura restitutoria.
Per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell'ipotesi che un'ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione non sempre rimanga quello originario.
Ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere in executivis dell'opposta.
Orbene, mutata mutandis, lo stesso principio interpretativo deve ritenersi applicabile per quanto concerne i titoli di formazione stragiudiziale.
E ciò in quanto anche per tali ultimi si può assistere a delle vicende giuridiche che ne determinano delle modifiche o sul piano soggettivo o su quello oggettivo, incidendo o sulla legittimazione ad azionare il titolo o sulla sua stessa portata precettiva.
Peraltro, una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo esecutivo, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3, oltre che con quello di ragionevolezza che, nato dall'alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale1.
Invero, in via interpretativa, il problema dell'ammissibilità di un titolo stragiudiziale complesso è stato già posto, specie al di fuori delle sedi giudiziarie.
Ed, infatti, dalla disamina delle banche date più note, non constano precedenti significativi, fatta eccezione per i (menzionati) recenti approdi in materia di mutuo condizionato che si vanno ad approfondire. E ciò a dimostrazione del fatto che tale questione non perviene spesso al vaglio del giudice di legittimità.
Nondimeno, l'analisi delle fattispecie concrete, già pervenute all'attenzione della prassi notarile, può consentire di ricostruire i principi che conformano l'approccio qualificatorio al fine di trarre elementi di valutazione a sostegno della soluzione prescelta nel caso di specie.
12 Dalla consultazione degli studi notarili in materia si deve ritenere che siano idonei a fungere da titolo esecutivo:
a) il c.d. contratto di “mutuo condizionato” o consensuale, anche senza che consti la contestuale datio dell'importo mutuato, purchè, però, lo stesso risulti accompagnato da copia in forma esecutiva dell'atto attuativo di erogazione. Si invoca la categoria del titolo complesso in quanto lo stesso si completerebbe quando all'atto notarile seguano i successivi atti di erogazione e quietanza con funzione di perfezionamento della fattispecie. A tal riguardo, per autorevole dottrina, titolo esecutivo dovrebbe considerarsi già il contratto che prevede la futura erogazione, detto "preliminare di mutuo ", ricostruita quale fattispecie unisussistente ma momentaneamente improduttiva di effetti. Ciò, in quanto, il mutuo, sarebbe, di per sé, fonte di obbligazioni pecuniarie, per quanto sia destinato a completarsi solo con altro atto successivo;
b) il contratto di mutuo che preveda l'erogazione contestuale alla stipula dell'atto anche quando vi sia il contestuale deposito cauzionale della somma, con la previsione di un vincolo di indisponibilità dell'importo mutuato o la sua costituzione in pegno da parte del mutuatario.
Ciò, quando l'assoggettamento a tali vincoli sia temporalmente circoscritto, essendo destinato a perdurare (solo) fino al momento dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca nel grado richiesto e del controllo, da parte dell'istituto, delle altre condizioni pattuite2;
c) l'atto di concessione unilaterale di ipoteca al fine di garantire un mutuo, posto in essere da parte del debitore o anche da parte di un terzo garante, purché contenente la ricognizione del debito da parte del mutuatario;
d) in generale l'atto di riconoscimento di un debito pecuniario da parte del debitore.
Permangono forti perplessità in relazione all'idoneità a costituire titolo esecutivo della apertura di credito e ciò in quanto non in grado di assicurare una datio effettiva, anche se non materiale ma affidata a mezzi telematici come il bonifico.
Infatti, la funzione tipica del contratto di apertura di credito (per atto pubblico) e dunque, la sua causa astratta, per come delineata dal legislatore, coincide con la "messa a disposizione della somma" in favore del correntista. Ciò, nella prospettiva di uno (solo eventuale) ricorso alla stessa per il tramite delle modalità usuali come prelievi o bonifici.
Ne consegue che i singoli atti di utilizzazione sono estranei al profilo causale e non sono rilevanti ai fini della connotazione dello stesso3. 2 Peraltro, in tale ipotesi, il contratto di mutuo deve ritenersi valido quale titolo esecutivo nonostante l'avvenuta
“riconsegna” del denaro da parte degli istanti alla affinché venga costituito un deposito cauzionale a garanzia Pt_3 degli obblighi posti a carico degli stessi.
Invero, sul punto la Suprema corte ha statuito che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/03/2022, n. 9229; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. 07-12-2021, n. 38884; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/10/2017, n. 25632).
13 Diversamente, nel mutuo fondiario, la nascita dell'obbligo restitutorio è fisiologica.
Procedendo nella succinta rassegna, si considerano non idonei ad assumere la dignità di titolo esecutivo:
e) la concessione unilaterale di ipoteca da parte di un terzo garante, senza che, al contempo, vi sia l'intervento del debitore in funzione di riconoscimento del proprio debito;
l'accettazione, da parte del mutuatario, di una proposta di mutuo formulata per il mezzo di una missiva o, comunque, incorporata da una scrittura privata non autenticata dal mutuante
Dunque, volendo tentare di ricostruire i principi che orientano il giudice di legittimità a ricondurre la fattispecie concreta al paradigma del titolo esecutivo, si deve ritenere che, in talune ipotesi, siano configurabili dei titoli esecutivi, per così dire complessi o “compositi”, derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti (o, come si avrà modo di spiegare, anche di effetti).
Peraltro, non può non darsi atto che, per taluna dottrina, il titolo esecutivo sarebbe e rimarrebbe l'atto originario, per quanto lo stesso sia destinato a acquistare, solo con l'atto successivo, un'efficacia esecutiva che, per così dire, da potenziale, diviene attuale.
In ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti:
1. l'atto (fattispecie unisussistente) o gli atti (fattispecie complessa) in cui si articola la fattispecie devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata;
2. l'essere la datio non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata.
A causa della progressiva dematerializzazione del denaro che conosce nella moneta elettronica la sua forma più avanzata ed eclatante non si rende necessaria la traditio in senso fisico e materiale, essendo sufficiente la garanzia della mera disponibilità giuridica del denaro.
In buona sostanza, non è necessaria la consegna effettiva dell'importo, in quanto si ritiene equivalente ad essa l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con la fuoriuscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
D'altronde, la suddetta opzione esegetica in chiave evolutiva del concetto di datio risponde alla, meritevole, esigenza di adattare lo schema normativo, tipico, del contratto alla costante evoluzione delle dinamiche economiche e sociali, consentendo all'istituto di conservare e rafforzare la sua vitalità.
L'elemento scriminante e', dunque, l'idoneità della datio “immateriale” ad assicurare la disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario.
Invero, taluna dottrina al fine di agevolare le attività di formazione e spedizione del titolo esecutivo, affermano che si dovrebbe distinguere fra esecutività in astratto e esecutività in concreto.
La prima sarebbe propria dell'atto pubblico o della scrittura privata, fin dal momento della loro genesi (si pensi alla stipula di un mutuo condizionato), e sarebbe sufficiente per il rilascio della formula esecutiva e per la spedizione del titolo;
laddove, invece, la seconda, quale
14 idoneità a portare avanti l'azione esecutiva anche solo alla partecipazione alla distribuzione del ricavato, richiederebbe che si verifichino tutte quelle circostanze che condizionato l'acquisizione da parte del credito dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità (come il bonifico della somma e/o il rilascio della quietanza liberatoria).
E' evidente come tale scissione fra piano astratto e concreto abbia natura eccessivamente artificiosa e, soprattutto, contraddica il principio generale per cui un titolo, per valere come esecutivo, deve possedere fin da subito i caratteri prescritti dall'art. 474 c.p.c..
4.Sulle spese di lite.
All'accoglimento della doglianza dell'opponente in ordine all'assenza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta ed al conseguente difetto del diritto di agire in executivis in capo alla medesima, consegue, in forza del principio di soccombenza, la condanna di quest'ultima alle spese e competenze di lite, da liquidarsi al valore medio, espunta la fase istruttoria in ragione del carattere documentale dell'istruzione probatoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. accoglie la domanda e dichiara il difetto (di prova) della titolarità attiva del rapporto di e, per l'effetto, di legittimazione processuale in capo a Controparte_1 CP_4
[...]
2. per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 9 marzo
2023;
3. condanna l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite dell'opponente, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre rimborso delle spese borsuali, rimborso forfettario, CAP ed IVA di legge se dovuti.
Così deciso in Brindisi, in data 7 aprile 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
EPIFANI nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D'altronde, nato nell'ambito dei giudizi sul principio di eguaglianza, oggi il principio di ragionevolezza si è dal primo emancipato: il sindacato sulla ragionevolezza delle leggi è regolarmente invocato dalle parti, dai giudici rimettenti ed è effettuato dal Giudice delle Leggi stesso anche a prescindere da ogni riferimento al principio di eguaglianza. Si è detto, dunque, che il principio di ragionevolezza ha ormai guadagnato una propria autonomia rispetto al testo della Costituzione;
forse, più correttamente, si potrebbe dire che, nell'attuale assetto ordinamentale, il principio di ragionevolezza è utilizzato come complemento e in appoggio a qualunque altro principio costituzionale richiamato a parametro del giudizio della Corte. Il principio di ragionevolezza ha assunto un connotato conformativo rispetto ad ogni parametro costituzionale. Di qui deriva la pervasività del canone della ragionevolezza, principio costante e onnipresente nella giurisprudenza costituzionale, come da più parti è stato osservato. 3 Al più il titolo esecutivo (di tipo complesso) potrebbe essere costituito dal contratto di apertura cui segua un successivo atto autentico, o un provvedimento giudiziale, con finalità di accertamento dell'ammontare del credito della banca, da commisurarsi all'effetti vo utilizzo della provvista da parte del correntista.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1270/2023 del Ruolo Generale promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Lonoce ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla Fontana (BR) in san Francesco d'Assisi n. 205 (C.F.: PEC: C.F._2
Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
(P.I.: ) e, per essa, quale mandataria, (P.I.: Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), in forza di procura conferita da P.IVA_2 Parte_2
(P.I.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani P.IVA_3 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in viale di Villa Grazioli n. 15 (C.F.:
– ; PEC: C.F._3 C.F._4
– Email_2 Email_3
-OPPOSTA-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, regolarmente notificato, Parte_1
chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto,
[...]
l'accertamento e la declaratoria circa la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria in ordine alla nullità dell'atto di precetto e l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Società opposta per carenza dei requisiti di cui alla G.U. n.
152 del 23 dicembre 2021; l'accertamento e la declaratoria in ordine all'insussistenza del titolo esecutivo prodromico all'atto di precetto, con conseguente suo annullamento;
l'accertamento e la declaratoria circa la nullità dell'atto di precetto e l'infondatezza della pretesa aziona da poiché infondata in ordine all'an e al quantum, in violazione Controparte_1 dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.; per l'effetto, chiedeva la declaratoria di nullità o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 9 marzo 2023; in subordine, l'opponente chiedeva l'accertamento e la declaratoria in ordine alla nullità e/o illegittimità delle pattuizioni contrattuali relative alla determinazione degli interessi;
per l'effetto, richiedeva la condanna della Società opposta alla ripetizione ex art. 1815 comma 2 c.c., effettuata ogni eventuale
1 compensazione, di tutti gli interessi e oneri illegittimamente corrisposti a titolo di usura, oltre interessi e rivalutazione;
per l'effetto, chiedeva la rideterminazione della quantum dell'esposizione debitoria con riferimento al contratto posto a fondamento della pretesa creditoria;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituitasi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di Controparte_1 cessazione della materia del contendere, nonché la declaratoria di inammissibilità o di rigetto dell'istanza di sospensione;
nel merito, la declaratoria di inammissibilità o di rigetto della domanda in quanto infondata, non provata e prescritta, nonché per difetto di legittimazione attiva dell'opponente e passiva di con condanna alle spese e competenze di Controparte_1 giudizio.
Istruita in via documentale, questo Giudice tratteneva la causa in decisione in data 18 marzo
2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 13 marzo 2025.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione formulata dalla Società convenuta con cui ha richiesto la cessazione della materia del contendere.
Secondo l'assunto di parte convenuta, in particolare, «l'atto di precetto opposto è divenuto inefficace per decorso del termine di 90 giorni fissato dall'art. 481 c.p.c., non essendo iniziata
l'esecuzione in forza del predetto atto.
L'esponente, infatti, in data 11 maggio 2023, rinunciando all'atto di precetto originario, notificava un nuovo atto di precetto alla sig.ra che non veniva opposto». Pt_1
Sennonché, ai sensi del secondo comma dell'art. 481 c.p.c., «se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627», ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, o, in caso di opposizione all'esecuzione, dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione.
Nella specie, ha proposto rituale e tempestiva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto del 9 marzo 2023, sicché il termine di efficacia di novanta giorni prescritto dall'art. 481 comma 1 c.p.c. deve intendersi sospeso per espressa prescrizione legale, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta nei termini che si vanno a precisare.
1. La titolarità del credito quale elemento costitutivo della fattispecie rilevabile d'ufficio.
Ritiene questo Giudice che il profilo relativo alla sussistenza o meno della titolarità del credito, in quanto riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto azionato, sia suscettibile di essere rilevato ex officio.
Invero, nel caso di specie, l'opponente ha posto la suddetta problematica sua sponte e facendone oggetto di un motivo specifico di opposizione.
A tal riguardo, giova richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951).
Principi che possono declinarsi come segue:
2 • la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
• cosa diversa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
• la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
• può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
• la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
• essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
• la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, sicché gli sarà preclusa l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dai documenti già ritualmente acquisiti agli atti di causa.
Peraltro, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite da ultimo è stato ribadito che «la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato del giudizio» (Cass. n. 39528 del 2021).
Viene, dunque, un rilievo un potere di rilevazione ex officio che discende proprio dall'ascriversi lo stesso nel novero degli elementi costitutivi del diritto azionato.
Quanto alla legitimatio ad executivis, il quadro normativo di diritto sostanziale regolatorio della materia si rinviene nel disposto di cui all'art. 58 del T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n.
385) che testualmente recita: «La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [..] I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado
a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.». Ragion per cui, sotto l'aspetto della legittimazione, in forza del citato art.
3 58 T.U.B., il cessionario, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, assumendo di essere titolare del credito e menzionando nel suo atto difensivo il titolo traslativo del credito azionato.
2.Sulla prova della titolarità attiva del credito
In considerazione della specifica doglianza mossa dalla difesa dell'opponente si ritiene di esaminare in questa sede anche l'aspetto della prova dell'effettiva traslazione del diritto, ossia, della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa, nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 del T.U.B. intercorsa in data 16 giugno 2017 tra e Parte_3 [...]
Controparte_3
A tal riguardo, giova rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art. 58 del T.U.B., disciplinante le c.d. cessioni in blocco bancarie, consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale
e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario erga omnes succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c, notifica al debitore ceduto che, per principio interpretativo consolidato, non richiede particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma sono attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva (Cass. civ. n. 1684 del 2012, secondo cui «La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità»; v. anche
Cass. 29.09.2020, n. 20495).
Orbene, nel caso de quo, quanto all'aspetto del mero adempimento pubblicitario atto a rendere la cessione in blocco in esame opponibile ai debitori, non vi è alcun dubbio che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 Seconda Parte del 24 giugno 2017, di cui parte opposta ha fornito prova documentale (v. doc. n. 9) fascicolo parte convenuta), abbia assolto alla finalità conoscitiva erga omnes.
In ordine, invece, alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale in cui possono delinearsi attualmente due opposti orientamenti e anche un terzo orientamento che potrebbe definirsi “mediano” tra i primi due.
a. L'indirizzo semplificatorio e la compatibilità coi principi generali della materia.
Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
4 formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821).
Dunque, si inferisce da un dato di fatto noto e provato una conseguenza ignota e da provare, secondo il meccanismo proprio della prova indiziaria.
Anche parte della giurisprudenza di merito pare orientata nel medesimo senso (v. Tribunale
Monza, sez. III, 8 agosto 2023, n. 1823, secondo cui «la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 T.U.B. è provata mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione dell'operazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. E' dunque necessario che l'avviso di cessione si accompagni ad un estratto dettagliato e sufficientemente idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti»; v. anche Tribunale Brescia, sez. II, 4 novembre
2022, n. 2672, secondo cui «per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, basta la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione»).
Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in esigenze di semplificazione probatoria che sarebbero imposte dalla logica dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con l'introduzione di forme di pubblicità impersonali ed erga omnes.
Nondimeno, tale orientamento perviene a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità ex lege per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria con quella della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione di tal fatta, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia. D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi, a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa, subvalente.
Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi che si limitano a locuzioni laconiche come «sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco». Ciò, senza alcuna analitica descrizione dell'oggetto della cessione.
E, infatti, proprio per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza.
Si è, infatti, sostenuto che «…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
5 enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188); così anche, seppur con affermazione più generica, Cass. civ., n. 22268 del 2018, per cui «la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo
è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contatto di cessione e del suo specifico contenuto» (v. Cass. civ., n. 22268 del 2018).
Sotto tale profilo, non può sottacersi come le modalità di indicazione non possano non essere non solo complete sotto il profilo descrittivo, ma anche perspicue e intellegibili, cioè, comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza.
Viene, cioè, in rilievo, specie quando il ceduto sia un consumatore, un obbligo o, comunque, un onere di intellegibilità dell'avviso di cessione, non solo sotto il profilo materiale grafico, ma anche della comprensibilità sotto il profilo semantico e linguistico.
Lo impongono i principi di trasparenza che informano sia il microsistema della tutela del consumatore, sia la disciplina in materia di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, dettata dal T.U.B. che, invero, come noto, non distingue, ai fini della sua applicazione, a seconda che il debitore abbia la qualità o meno di consumatore.
Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «Cod. pratica» o «NDG». Tali modalità di indicazione, infatti, risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.
b. Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.
La soluzione maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere se avente, come nel caso di specie, efficacia immediatamente traslativa o solo obbligatoria.
La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e si precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice case by case e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva.
Dunque, il codice del 1942 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale.
Non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova ad probationem, né tanto meno ad substantiam, ma esistono limiti precisi alla prova indiretta (testimoniale e presuntiva).
Diversamente da quanto previsto per i contratti soggetti a forma scritta ad probationem, rimarrebbe, pur sempre, ammissibile la prova per interrogatorio formale o per giuramento.
Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione. Ciò salvo che la circostanza della cessione
6 debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione. Anche in tale ultima ipotesi non può escludersi l'operatività del rilievo d'ufficio, costituendo la titolarità del credito uno degli elementi costitutivi del diritto azionato. Solo una dichiarazione di scienza esplicita, con valenza confessoria, quale deve ritenersi l'atto di riconoscimento, può precludere il ricorso al rilievo ex officio.
In virtù di tale orientamento si è affermato che «la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad
<<aziende rami di azienda beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>> (art. 58, comma 1
TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <
D'altronde, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti esonera il creditore cessionario dalla notifica dell'avvenuta cessione al debitore ceduto.
Tuttavia, l'adempimento pubblicitario non è sufficiente a dimostrare l'esistenza della cessione, in quanto una cosa è l'avviso e un'altra cosa è la prova della sua esistenza e del suo contenuto.
Pertanto, si può affermare che la pubblicazione in G.U. non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (così Tribunale Napoli Nord, sez. IV, 14 marzo 2023, n. 1055).
Per contro, per principio, condivisibile, della giurisprudenza di legittimità «colui, che <<si afferma successore titolo universale o particolare della parte originaria>> ai sensi dell'art.
58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass. civ., 2 marzo 2016, n.
4116; v. anche Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5617).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (v. Cass., ord. 24797 del 2020). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (v. Cass. civ., n. 4116 del 2016).
In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di merito: così Tribunale, Prato, sez. I, 12 Gennaio 2023, n. 34; Tribunale Firenze, 5 dicembre 2022, n. 3401 secondo cui «Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, deve provare l'inclusione di tale credito in questa operazione, dimostrando documentalmente la propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia riconosciuta in maniera esplicita o implicita».
In ogni caso, come già evidenziato, la prova, oltre alle condizioni legali per l'opponibilità della
7 cessione, deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: l'effettivo perfezionarsi della cessione;
il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto;
l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (eventualmente, anche l'uso di posizioni numeriche purché univocamente riferibili al debitore). E ciò in quanto la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei crediti costituisce adempimento meramente pubblicitario e non ha valenza costitutiva della cessione, non producendo alcun effetto traslativo.
Di recente, l'orientamento più rigoroso è stato ribadito con ricchezza argomentativa da
Cassazione civile, sez. VI, 20 luglio 2022, n. 22754, secondo cui è escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58 comma 2 T.U.B. sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio.
Da ultimo, deve rilevarsi quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. 6 febbraio
2024, n. 3405), secondo cui «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente».
Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, è noto come lo stesso possa subire delle alterazioni rispetto agli esiti che conseguirebbero dall'applicazione del criterio distintivo tradizionale tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi/modificativi dall'altra e ciò quando tali esiti si pongano contrasto con il principio della vicinanza alla fonte della prova
(v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001, che hanno posto la prova dell'esatto adempimento a carico del debitore anche nell'ipotesi di parziale esecuzione della prestazione oltre che di asserito totale inadempimento. E ciò per quanto l'inesatto adempimento, diversamente dal totale inadempimento, si sostanzi in un quid di esteriore e suscettibile di una valutazione in termini quantitativi e qualitativi).
Nondimeno, nella fattispecie della cessione (in blocco), non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un estratto dell'atto di cessione notarile.
c. La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata.
Tanto premesso, anticipato il carattere dirimente della produzione del contratto di cessione del credito contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, di recente, qualche pronuncia che, in contrasto con il summenzionato orientamento, prefigura il ricorso alla prova presuntiva, richiedendo una pluralità di circostanze convergenti coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice che richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.
In particolare, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti
8 documenti da considerare non atomisticamente ma nelle loro relazioni e inferenze reciproche:
➢ l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «NDG»;
➢ le lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
➢ la dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria.
Tale dichiarazione è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento.
Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione. E ciò in quanto non produce quell'effetto traslativo che non può non conseguire se non a una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c..
Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia. E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ed essendo liberamente valutabile dal Giudice.
Ritiene, al riguardo, questo Giudice che dalla speciale materia in questione debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione, e questo perché parti private, non «disinteressate», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto. A tal riguardo, giova richiamare Cassazione del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario
«…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale».
Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica a mezzo della Gazzetta Ufficiale sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione. Al più può costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva, richiesta dalla prova presuntiva e che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze che convergano univocamente nel dimostrare non solo l'avvenuta cessione, ma anche la ricomprensione in essa della posizione creditoria controversa.
4. Il caso di specie.
Delineato il quadro normativo regolatorio della materia e il quadro degli orientamenti giurisprudenziali sull'argomento, si ritiene di non potersi esimere dalla verifica d'ufficio dell'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria e ciò al fine di verificare l'eventuale ricorrenza di circostanze di fatto e documentali, convergenti e univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa della circostanza, da provare, relativa all'effettività della vicenda circolatoria in blocco.
9 Orbene, questo Giudice, che aderisce al sopra delineato orientamento giurisprudenziale
“mediano”, ritiene che, nel caso di specie, l'effettiva traslazione in capo alla cessionaria del credito oggetto di causa non possa ritenersi adeguatamente provata dalla documentazione prodotta dall'opposta Controparte_1
In particolare, non è dotata di sufficiente capacità dimostrativa la missiva del 14 giugno
2023 con cui la cedente ha dichiarato che «tra i crediti compresi nella cessione Parte_4
a favore di rientra anche il credito vantato nei confronti di Controparte_1 Parte_1
derivante dai rapporti di finanziamento numero 1201479 e di conto corrente numero
[...]
10453446» (cfr. doc. n. 7)). Tale missiva è, infatti, fornita di mera valenza indiziaria poiché trattasi di un documento unilaterale, postumo all'introduzione del presente giudizio e non autenticato da un Pubblico Ufficiale: da essa non può evincersi prova adeguata, ovvero idonea a elidere alcun ragionevole dubbio, dell'inclusione nella suindicata cessione in blocco anche del credito da mutuo ipotecario di cui è causa (indicato nel predetto elenco con i suoi estremi identificativi).
A tanto deve aggiungersi che le prodotte dichiarazioni della Banca cedente (cfr. doc. n. 7) depositato dalla convenuta il 14 novembre 2023) che, come noto, sono di formazione unilaterale, risultano non idonee a surrogare l'originario difetto di prova dell'asserito effetto traslativo.
E ciò in quanto non producono alcun effetto di tipo reale, che non può non conseguire se non a una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c..
Peraltro, a prescindere dall'unilateralità delle dichiarazioni, alle stesse non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia. E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, peraltro, evidentemente «interessato» all'oggetto, rappresentato dalla stessa.
Infine, pur avendo la Società opposta depositato nel presente giudizio il contratto di mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto, deve ritenersi che non si possa ritenere provata l'effettiva titolarità del credito, non avendo la prova presuntiva offerta raggiunta quel livello di rigore e verosimiglianza che discende (e e' ad essa imposto) dal modello legale.
In definitiva, la Società opposta non ha fornito adeguato riscontro probatorio della titolarità del credito oggetto di causa e, pertanto, in accoglimento della domanda, deve esserne dichiarato il difetto di titolarità attiva del credito in capo all'opposta.
3.La cessione in blocco quale componente di un titolo esecutivo c.d. complesso.
D'altronde, sotto altro profilo, questo Giudice intende sperimentare un'innovativa ricostruzione della cessione dei crediti in blocco, sotto il profilo della sua idoneità a radicare una legittimatio in executivis, che sia coerente con l'evoluzione, interpretativa, della materia e con i più recenti approdi in materia di struttura del titolo esecutivo (specie, con riguardo al mutuo condizionato). In tal senso, non pare ostativa alla configurabilità del titolo esecutivo c.d. complesso, l'approdo delle Sezioni Unite del febbraio 2025, in quanto le stesse hanno
10 utilizzato, quale criterio discretivo, quella dell'immediatezza o meno della datio, quale vicenda traslativa della proprietà del denaro, escludendo la non configurabilità di un titolo esecutivo azionabile nell'ipotesi in cui la stessa intervenga,
A ben vedere, la cessione del credito derivante dal mutuo (o da un rapporto di conto corrente, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell'art. 474 c.p.c.) può essere inquadrata quale parte di un titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva e, in quanto tale, deve rispettare le forme che, in virtù del chiaro disposto dell'art. 474 cpc, consentono l'azionabilità di un qualunque titolo esecutivo. Ragione per cui dovrebbe avere la veste dell'atto pubblico o della scrittura private autenticata. Invero, tale ricostruzione presuppone, da un lato, che si ritenga ammissibile un titolo esecutivo c.d. complesso, questione che continua a dividere gli interpreti, per quanto una recente giurisprudenza di legittimità possa essere invocata al fine di trarre da essa eventuali elementi di chiarificazione;
dall'altra, che si proceda all'individuazione dell'esatta natura giuridica della cessione del credito.
Sotto il primo profilo, nella fattispecie concreta, a livello descrittivo, si è, in presenza, di un titolo esecutivo che risulta essere integrato da quella che potrebbe essere definita, per l'appunto, quale una fattispecie in fieri, comprensiva di una serie di elementi:
1.l'atto di mutuo;
2. la cessione (o le cessioni) della sola posizione creditoria da esso derivante.
Orbene, per una disamina della questione occorre muovere dal dato testuale dell'art. 474, comma 2, c.p.c., che enuclea, quali possibili titoli esecutivi, oltre alle sentenze e agli altri provvedimenti giudiziali, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva:
a) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
b) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
c)in ultimo, gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Dunque, la norma di rito sembra consegnare all'interprete un modello di titolo esecutivo, unisussistente o monostrutturato perché uno actu perficitur.
Da ciò la diatriba interpretativa circa l'ammissibilità di un titolo esecutivo scomposto in una pluralità di elementi, a volte, peraltro, provenienti da soggetti (pubblici o privati) diversi tra loro.
Invero, come desumibile dal tenore dell'art. 474 c.p.c., in virtù di una precisa scelta legislativa, che è alla base di un principio interpretativo consolidato, il titolo esecutivo può avere natura negoziale (scritture private autenticate, rogiti notarili) oppure giudiziale
(sentenze e altri atti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale con efficacia esecutiva).
Sotto tale profilo dovrebbe conseguire l'idoneità della cessione ex art. 1260 e ss c.c. – in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell'istituto di credito mutuante - a porsi quale componente strutturale e funzionale di un titolo di esecuzione.
Per quanto concerne, in generale, l'ammissibilità di un titolo non monostrutturato, è stato
11 giustamente osservato come manchi "sia in dottrina, che in Giurisprudenza, un approccio metodologico volto ad inquadrare i principi in forza dei quali sarebbe possibile una corretta individuazione del titolo esecutivo”, ovvero ricorrendo i quali un determinato atto possa essere ricompreso, tra quelli idonei a sostenere l'azione esecutiva.
D'altronde, come nell'ipotesi di titoli esecutivi di formazione giudiziale, non sembrano ravvisabili preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell'obbligo di dare, in questo caso di natura restitutoria.
Per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell'ipotesi che un'ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione non sempre rimanga quello originario.
Ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere in executivis dell'opposta.
Orbene, mutata mutandis, lo stesso principio interpretativo deve ritenersi applicabile per quanto concerne i titoli di formazione stragiudiziale.
E ciò in quanto anche per tali ultimi si può assistere a delle vicende giuridiche che ne determinano delle modifiche o sul piano soggettivo o su quello oggettivo, incidendo o sulla legittimazione ad azionare il titolo o sulla sua stessa portata precettiva.
Peraltro, una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo esecutivo, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3, oltre che con quello di ragionevolezza che, nato dall'alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale1.
Invero, in via interpretativa, il problema dell'ammissibilità di un titolo stragiudiziale complesso è stato già posto, specie al di fuori delle sedi giudiziarie.
Ed, infatti, dalla disamina delle banche date più note, non constano precedenti significativi, fatta eccezione per i (menzionati) recenti approdi in materia di mutuo condizionato che si vanno ad approfondire. E ciò a dimostrazione del fatto che tale questione non perviene spesso al vaglio del giudice di legittimità.
Nondimeno, l'analisi delle fattispecie concrete, già pervenute all'attenzione della prassi notarile, può consentire di ricostruire i principi che conformano l'approccio qualificatorio al fine di trarre elementi di valutazione a sostegno della soluzione prescelta nel caso di specie.
12 Dalla consultazione degli studi notarili in materia si deve ritenere che siano idonei a fungere da titolo esecutivo:
a) il c.d. contratto di “mutuo condizionato” o consensuale, anche senza che consti la contestuale datio dell'importo mutuato, purchè, però, lo stesso risulti accompagnato da copia in forma esecutiva dell'atto attuativo di erogazione. Si invoca la categoria del titolo complesso in quanto lo stesso si completerebbe quando all'atto notarile seguano i successivi atti di erogazione e quietanza con funzione di perfezionamento della fattispecie. A tal riguardo, per autorevole dottrina, titolo esecutivo dovrebbe considerarsi già il contratto che prevede la futura erogazione, detto "preliminare di mutuo ", ricostruita quale fattispecie unisussistente ma momentaneamente improduttiva di effetti. Ciò, in quanto, il mutuo, sarebbe, di per sé, fonte di obbligazioni pecuniarie, per quanto sia destinato a completarsi solo con altro atto successivo;
b) il contratto di mutuo che preveda l'erogazione contestuale alla stipula dell'atto anche quando vi sia il contestuale deposito cauzionale della somma, con la previsione di un vincolo di indisponibilità dell'importo mutuato o la sua costituzione in pegno da parte del mutuatario.
Ciò, quando l'assoggettamento a tali vincoli sia temporalmente circoscritto, essendo destinato a perdurare (solo) fino al momento dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca nel grado richiesto e del controllo, da parte dell'istituto, delle altre condizioni pattuite2;
c) l'atto di concessione unilaterale di ipoteca al fine di garantire un mutuo, posto in essere da parte del debitore o anche da parte di un terzo garante, purché contenente la ricognizione del debito da parte del mutuatario;
d) in generale l'atto di riconoscimento di un debito pecuniario da parte del debitore.
Permangono forti perplessità in relazione all'idoneità a costituire titolo esecutivo della apertura di credito e ciò in quanto non in grado di assicurare una datio effettiva, anche se non materiale ma affidata a mezzi telematici come il bonifico.
Infatti, la funzione tipica del contratto di apertura di credito (per atto pubblico) e dunque, la sua causa astratta, per come delineata dal legislatore, coincide con la "messa a disposizione della somma" in favore del correntista. Ciò, nella prospettiva di uno (solo eventuale) ricorso alla stessa per il tramite delle modalità usuali come prelievi o bonifici.
Ne consegue che i singoli atti di utilizzazione sono estranei al profilo causale e non sono rilevanti ai fini della connotazione dello stesso3. 2 Peraltro, in tale ipotesi, il contratto di mutuo deve ritenersi valido quale titolo esecutivo nonostante l'avvenuta
“riconsegna” del denaro da parte degli istanti alla affinché venga costituito un deposito cauzionale a garanzia Pt_3 degli obblighi posti a carico degli stessi.
Invero, sul punto la Suprema corte ha statuito che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/03/2022, n. 9229; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. 07-12-2021, n. 38884; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/10/2017, n. 25632).
13 Diversamente, nel mutuo fondiario, la nascita dell'obbligo restitutorio è fisiologica.
Procedendo nella succinta rassegna, si considerano non idonei ad assumere la dignità di titolo esecutivo:
e) la concessione unilaterale di ipoteca da parte di un terzo garante, senza che, al contempo, vi sia l'intervento del debitore in funzione di riconoscimento del proprio debito;
l'accettazione, da parte del mutuatario, di una proposta di mutuo formulata per il mezzo di una missiva o, comunque, incorporata da una scrittura privata non autenticata dal mutuante
Dunque, volendo tentare di ricostruire i principi che orientano il giudice di legittimità a ricondurre la fattispecie concreta al paradigma del titolo esecutivo, si deve ritenere che, in talune ipotesi, siano configurabili dei titoli esecutivi, per così dire complessi o “compositi”, derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti (o, come si avrà modo di spiegare, anche di effetti).
Peraltro, non può non darsi atto che, per taluna dottrina, il titolo esecutivo sarebbe e rimarrebbe l'atto originario, per quanto lo stesso sia destinato a acquistare, solo con l'atto successivo, un'efficacia esecutiva che, per così dire, da potenziale, diviene attuale.
In ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti:
1. l'atto (fattispecie unisussistente) o gli atti (fattispecie complessa) in cui si articola la fattispecie devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata;
2. l'essere la datio non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata.
A causa della progressiva dematerializzazione del denaro che conosce nella moneta elettronica la sua forma più avanzata ed eclatante non si rende necessaria la traditio in senso fisico e materiale, essendo sufficiente la garanzia della mera disponibilità giuridica del denaro.
In buona sostanza, non è necessaria la consegna effettiva dell'importo, in quanto si ritiene equivalente ad essa l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con la fuoriuscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
D'altronde, la suddetta opzione esegetica in chiave evolutiva del concetto di datio risponde alla, meritevole, esigenza di adattare lo schema normativo, tipico, del contratto alla costante evoluzione delle dinamiche economiche e sociali, consentendo all'istituto di conservare e rafforzare la sua vitalità.
L'elemento scriminante e', dunque, l'idoneità della datio “immateriale” ad assicurare la disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario.
Invero, taluna dottrina al fine di agevolare le attività di formazione e spedizione del titolo esecutivo, affermano che si dovrebbe distinguere fra esecutività in astratto e esecutività in concreto.
La prima sarebbe propria dell'atto pubblico o della scrittura privata, fin dal momento della loro genesi (si pensi alla stipula di un mutuo condizionato), e sarebbe sufficiente per il rilascio della formula esecutiva e per la spedizione del titolo;
laddove, invece, la seconda, quale
14 idoneità a portare avanti l'azione esecutiva anche solo alla partecipazione alla distribuzione del ricavato, richiederebbe che si verifichino tutte quelle circostanze che condizionato l'acquisizione da parte del credito dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità (come il bonifico della somma e/o il rilascio della quietanza liberatoria).
E' evidente come tale scissione fra piano astratto e concreto abbia natura eccessivamente artificiosa e, soprattutto, contraddica il principio generale per cui un titolo, per valere come esecutivo, deve possedere fin da subito i caratteri prescritti dall'art. 474 c.p.c..
4.Sulle spese di lite.
All'accoglimento della doglianza dell'opponente in ordine all'assenza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta ed al conseguente difetto del diritto di agire in executivis in capo alla medesima, consegue, in forza del principio di soccombenza, la condanna di quest'ultima alle spese e competenze di lite, da liquidarsi al valore medio, espunta la fase istruttoria in ragione del carattere documentale dell'istruzione probatoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. accoglie la domanda e dichiara il difetto (di prova) della titolarità attiva del rapporto di e, per l'effetto, di legittimazione processuale in capo a Controparte_1 CP_4
[...]
2. per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 9 marzo
2023;
3. condanna l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite dell'opponente, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre rimborso delle spese borsuali, rimborso forfettario, CAP ed IVA di legge se dovuti.
Così deciso in Brindisi, in data 7 aprile 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
EPIFANI nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D'altronde, nato nell'ambito dei giudizi sul principio di eguaglianza, oggi il principio di ragionevolezza si è dal primo emancipato: il sindacato sulla ragionevolezza delle leggi è regolarmente invocato dalle parti, dai giudici rimettenti ed è effettuato dal Giudice delle Leggi stesso anche a prescindere da ogni riferimento al principio di eguaglianza. Si è detto, dunque, che il principio di ragionevolezza ha ormai guadagnato una propria autonomia rispetto al testo della Costituzione;
forse, più correttamente, si potrebbe dire che, nell'attuale assetto ordinamentale, il principio di ragionevolezza è utilizzato come complemento e in appoggio a qualunque altro principio costituzionale richiamato a parametro del giudizio della Corte. Il principio di ragionevolezza ha assunto un connotato conformativo rispetto ad ogni parametro costituzionale. Di qui deriva la pervasività del canone della ragionevolezza, principio costante e onnipresente nella giurisprudenza costituzionale, come da più parti è stato osservato. 3 Al più il titolo esecutivo (di tipo complesso) potrebbe essere costituito dal contratto di apertura cui segua un successivo atto autentico, o un provvedimento giudiziale, con finalità di accertamento dell'ammontare del credito della banca, da commisurarsi all'effetti vo utilizzo della provvista da parte del correntista.