Rigetto
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/08/2025, n. 7036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7036 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07036/2025REG.PROV.COLL.
N. 07596/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7596 del 2022, proposto da IE NN, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriano Tortora, con domicilio fisico eletto presso lo studio di questi in OM, via Cicerone, n. 49 e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in OM, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di NL D’SO, AN NI, EN RI, IO AS, EN CH, LA NI, CE AI, ID AR IA, ID LA, AL RE, GA RI, TR ZO, CE FR, EN EL, NI De SI, BR SO, LE L’GL, LO RO, BR SC, IS CA, NO LO, OL DA, AN OZ e VA De OM, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. 2521 del 3 marzo 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando generale della Guardia di finanza;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025, il consigliere CE Frigida e uditi per le parti gli avvocati Adriano Tortora e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di generale di divisione della Guardia di finanza, per l’anno 2020, del generale di brigata IE NN, classificatosi al 25° posto della graduatoria (su 40 valutandi), con punto di merito pari a 28,19, al di fuori del numero massimo dei promovibili (pari a 3).
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il generale di brigata della Guardia di finanza IE NN partecipò alla procedura per l’avanzamento a scelta, per l’anno 2020, al grado di generale di divisione;
b) in data 12 febbraio 2020 l’amministrazione gli comunicò l’esito del giudizio di avanzamento per cui, sebbene, dichiarato idoneo, non venne iscritto nel relativo quadro di avanzamento riservato a soli 3 candidati, essendosi, infatti, collocato al 25° posto su 40 della graduatoria definitiva con il punteggio di 28,19/30.
3. La suddetta mancata iscrizione nel quadro di avanzamento, il giudizio emesso dalla commissione superiore di avanzamento della Guardia di finanza, gli atti del procedimento di scrutinio, la graduatoria di merito, le schede di valutazione redatte, la determinazione ministeriale di approvazione della graduatoria, i criteri redatti dalla commissione, recati dal verbale del 19 novembre 2019 e la nota comunicatagli a mezzo p.e.c. il 12.02.2020, con cui è stato inoltrato l’esito del giudizio sono stati impugnati dall’interessato con ricorso n. 3590 del 2020 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a tre motivi di: « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 26 DELLA LEGGE N. 1137/55, DELL’ART. 21 DEL D. LGS. 69/01 E DELL’ART. 6 DEL D.M. 571/93 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1 E 3 DELLA L. 241 DEL 1990 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITA’. CONTRADDITTORIETA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA » (esteso da pagina 6 a pagina 8 del ricorso), « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 12 E SS. DEL D.LGS. N. 69/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1032 E SS. D.LGS. N. 66/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 90/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 266/2007 – ECCESSO DI POTERE IN SENSO ASSOLUTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO DI POTERE – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ILLOGICITA’ – CONTRADDITTORIETA’ » (esteso da pagina 8 a pagina 33) e « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 12 E SS. DEL D.LGS. N. 69/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1032 E SS. D.LGS. N. 66/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 90/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 266/2007 – ECCESSO DI POTERE IN SENSO RELATIVO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO DI POTERE – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ILLOGICITA’ – CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA » (esteso da pagina 33 a pagina 39).
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza si sono costituiti nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
4.1. I commilitoni evocati in giudizio – ovverosia i 24 generali classificatisi in graduatoria davanti all’interessato e segnatamente i generali NL D’SO, AN NI, EN RI, IO AS, EN CH, LA NI, CE AI, ID AR IA, ID LA, AL RE, GA RI, TR ZO, CE FR, EN EL, NI De SI, BR SO, LE L’GL, LO RO, BR SC, IS CA, NO LO, OL DA e VA De OM – non si sono costituiti nel giudizio di primo grado.
5. Con l’impugnata sentenza n. 2521 del 3 marzo 2022, il T.a.r. per il Lazio, sezione quarta, ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso (per difetto d’interesse in relazione alle censure mosse alle valutazioni di generali diversi dai tre vincitori) e in parte lo ha respinto, compensando tra le parti le spese processuali.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 30 settembre 2022 e in data 4 ottobre 2022 – il generale NN ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi.
6.1. In particolare, tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 6 a pagina 8 del gravame – l’appellante ha dedotto « ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. », evidenziando, in sintesi, che il T.a.r. non si sarebbe pronunciato sul primo motivo del ricorso introduttivo e, in particolare, sulla lamentata mancata predeterminazione di criteri valutativi e sull’assoluta carenza di motivazione.
6.2. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 8 a pagina 11 del gravame – l’interessato ha dedotto « ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA », sostenendo, in sintesi, l’erroneità della dichiarata inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure mosse nei confronti dei candidati diversi dai vincitori, in quanto esse sarebbero dirette « a far emergere l’incoerenza generale del metro valutativo utilizzato dalla Commissione di avanzamento » e considerata la successiva promozione del generale NO LO (quarto classificato) a seguito del successivo scorrimento della graduatoria.
6.3. Attraverso il terzo motivo – esteso da pagina 11 a pagina 19 del gravame – l’appellante ha lamentato « ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – ILLOGICITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA », sostenendo l’errato rigetto, per mancato riscontro della disparità di trattamento, delle censure mosse alle valutazioni dei candidati iscritti al quadro di avanzamento, nonché l’omesso esame di altre contestazioni veicolate contro le singole valutazioni.
7. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza si sono costituiti, chiedendo il rigetto del gravame.
8. I signori NL D’SO, AN NI, EN RI, IO AS, EN CH, LA NI, CE AI, ID AR IA, ID LA, AL RE, GA RI, TR ZO, CE FR, EN EL, NI De SI, BR SO, LE L’GL, LO RO, BR SC, IS CA, NO LO, OL DA e VA De OM non si sono costituiti in giudizio.
9. In vista dell’udienza di discussione le amministrazioni statali hanno depositato memoria in data 13 maggio 2025, mentre l’appellante ha depositato memoria in data 23 maggio 2025 e memoria di replica in data 3 giugno 2025.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 giugno 2025.
11. In via pregiudiziale il collegio rileva che non terrà conto della memoria di replica dell’appellante depositata in data 3 giugno 2025 alle ore 20,31 (oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, ovverosia 20 giorni liberi prima dell’udienza e dunque 21 giorni prima), siccome tardiva ai sensi degli articoli 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a. (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 28 marzo 2025, n. 2586, nonché sez. IV, 7 febbraio 2023, n. 1322, 4 marzo 2021, n. 1841 e 13 febbraio 2020, n. 1137).
12. Sempre in via pregiudiziale, si osserva che vi è prova della notificazione dell’appello a tutti i commilitoni parti del giudizio, tranne che al generale AN OZ, il quale comunque non è tra i tre vincitori, che sono i generali AN RO, BR SC e IS CA.
In ogni caso, l’infondatezza del gravame rende irrilevante ogni ulteriore valutazione sul punto e sull’effettiva qualifica di controinteressati dei classificati in posizione successiva al ricorrente.
13. Va precisato, altresì, che in considerazione del complessivo e peculiare tenore dell’atto di appello e delle memorie difensive dell’appellante, risulta sostanzialmente devoluto in appello l’intero thema decidendum trattato in primo grado.
Pertanto, per ragioni di economia dei mezzi processuali, semplicità espositiva e divieto di nova in appello, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27 aprile 2015, il collegio esaminerà direttamente i motivi originari posti a sostegno del ricorso di primo grado, che perimetrano obbligatoriamente il processo di appello ai sensi dell’art. 104 c.p.a. (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2024, n. 9819, peraltro in materia di contenziosi su giudizi di avanzamento, nonché sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1137 e 21 marzo 2016, n. 1130; sez. V, 30 dicembre 2015, n. 5868, 2 dicembre 2015, n. 5458 e 30 novembre 2015, n. 5402).
14. L’appello e, per esso i motivi del ricorso di primo grado, devono essere respinti alla stregua delle seguenti considerazioni.
15. Preliminarmente, con riferimento alla censura mossa con il secondo motivo di gravame, si rileva la correttezza dell’inammissibilità dichiarata dal T.a.r. in relazione alle censure veicolate alle valutazioni dei candidati idonei ma non iscritti in quadro vincitori, in quanto, ai sensi dell’art. 1057, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante il codice dell’ordinamento militare) il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle forze armate è un giudizio di merito assoluto, basato non sulla comparazione fra i candidati, bensì sulla valutazione in senso assoluto di ciascuno di essi, cosicché il punteggio attribuito dalla competente commissione determina la posizione di ogni candidato nella graduatoria (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 ottobre 2021 n. 6790; sez. IV, 1° agosto 2018, n. 4733).
Ne discende che l’interesse ad impugnare il giudizio di avanzamento non è sostanziato dall’interesse al collocamento in una posizione migliore rispetto a quella di un altro candidato, ma dall’interesse ad essere iscritto nel quadro di avanzamento in una posizione utile ai fini della promozione al grado superiore, con conseguente inammissibilità di censure avverso valutazioni di candidati non iscritti nel quadro (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 25 maggio 1998, n. 5; successivamente, fra le tante, sez. IV, 30 gennaio 2017, n. 362; sez. I, parere 28 agosto 2023, n. 1157).
Infine, con riferimento alla successiva promozione del quarto classificato per scorrimento della graduatoria, si osserva che le contestazioni della valutazione di tale candidato erano ab origine inammissibili e tali permangono nel corso del giudizio, dovendo un ipotetico interesse successivamente sorto a seguito di sopravvenienza essere eventualmente tutelato con lo strumento dei motivi aggiunti.
16. Il primo motivo del ricorso di primo grado è infondato.
16.1. In primo luogo, si osserva che il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non è soggetto all’obbligo di motivazione corrispondente al modello sancito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto il punteggio numerico condensa, veicola ed esprime compiutamente la valutazione amministrativa alla stregua del combinato disposto degli articoli 1030, comma 2, e 1057, commi 3 e 4, del codice dell’ordinamento militare (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. I, parere 24 ottobre 2023, n. 1344; sez. IV, 16 gennaio 2020, n. 393; sez. II, 22 aprile 2022, n. 3057).
Specificamente, « la Commissione, nella sintesi del relativo punteggio, compendia un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, cosicché il voto numerico è sufficiente a garantire l’assolvimento dell’obbligo motivazionale, come confermato da consolidato orientamento giurisprudenziale da cui il Collegio non intende discostarsi e secondo cui “ Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto ” (Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 22 aprile 2022, n. 3057; Consiglio di Stato, sezione III, sentenze 7 giugno 2021, n. 4367, e 29 gennaio 2021, n. 864; Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 2 settembre 2021, n. 6201) » (Cons. Stato, sez. II, 28 novembre 2023, n. 10180).
Inoltre, non è necessaria la predeterminazione totale o parziale di criteri, peraltro effettuata ragionevolmente nel caso di specie dalla commissione, giacché i « criteri per la valutazione dei titoli ai fini dell’attribuzione del punteggio di merito sono prefissati dal decreto legislativo n. 66/2010 e dal d.P.R. n. 90/2010 » (Cons. Stato, sez. II, n. 10180/2023 cit.).
In sostanza, ai sensi degli articoli 1030 del codice dell’ordinamento militare e 700 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) l’ iter della procedura di avanzamento è solo quello tracciato dal codice e dal regolamento ed è scandito, in forza degli articoli 701 e seguenti del predetto decreto n. 90/2010 e, per quanto qui d’interesse, dei commi 3 e 4 dell’art. 710, nelle fasi: i) del confronto approfondito fra i componenti della commissione; ii) del giudizio di idoneità; iii) dell’attribuzione del punteggio numerico; iv) della vincolata verbalizzazione, con conseguente esclusione della necessità di una motivazione discorsiva aggiuntiva rispetto al punto numerico ed agli approfondimenti contenuti nelle schede di accompagnamento, attestanti il confronto interno alla commissione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2024, n. 9819).
Con riferimento alla censurata identità dei punteggi attribuiti all’interessato dai vari commissari (su cui l’appellante ha insistito anche in memoria), si osserva che la consonanza delle valutazioni – refluite nelle schede di valutazione riferibili a ciascun componente della commissione – espresse in voti uguali per lo scrutinando non è di per sé indice di eccesso di potere, quanto di un approfondito esame collegiale con esito concorde, fatto salvo il caso in cui l’interessato non provi rigorosamente la rinuncia di uno dei componenti della commissione ad emettere giudizio autonomo rispetto a quelli formulati dagli altri membri, il che, tuttavia, non si è verificato nel caso di specie (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2018, n. 6170, 21 febbraio 2017, n. 815, 10 giugno 2010, n. 3702 e 3709, 21 settembre 2009, n. 5635, 24 maggio 2007, n. 2643 e 3 febbraio 2006, n. 485).
17. La seconda doglianza del ricorso originario è infondata.
17.1. Il vizio di eccesso di potere in senso assoluto ivi censurato non è configurabile.
Al riguardo va evidenziato che la valutazione dell’idoneità all’avanzamento, ai sensi dell’art. 701 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, è frutto di « un apprezzamento globale » e l’attribuzione del punteggio di merito, ai sensi dell’art. 702 del medesimo decreto, « esprime un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualità, capacità e attitudini ».
L’eccesso potere in senso assoluto si può configurare soltanto in casi del tutto eccezionali, ovverosia in presenza di una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, di applicazione ed in quelli successivi di aggiornamento professionale) ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, cosicché i sintomi di tale vizio potrebbero cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato (cfr., ex aliis , Cons. St., sez. II, 12 dicembre 2023, n. 10733 e 29 marzo 2023, n. 3227; sez. IV, 3 maggio 2018, n. 2628, 10 febbraio 2017, n. 571, 5565/2015 cit. e 12 giugno 2014, n. 3015).
Tanto premesso, nel caso di specie l’interessato non ha sempre conseguito le massime qualifiche nella documentazione caratteristica.
In particolare, l’appellante: i) è stato valutato con la qualifica non apicale di “superiore alla media” (o giudizio equipollente) dal 22 luglio 1989 al 31 luglio 1991; ii) ha riportato in carriera undici flessioni di giudizio per le voci interne delle schede valutative (di cui 5 per le “ qualità morali e di carattere ”, 3 per le “ qualità culturali e intellettuali ” e 3 per le “ qualità professionali ”), di cui la più recente viene registrata nel grado di tenente colonnello e nello specifico incarico di comandante del gruppo accertamento responsabilità amministrativa e danni erariali presso il nucleo regionale di polizia tributaria di OM (scheda valutativa redatta per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006); iii) ha partecipato alla procedura di avanzamento oggetto di causa non conseguendo giudizi apicali per le voci interne di “ capacità di sintesi ” e “ capacità di ideazione ”, afferenti alle “ qualità culturali e intellettuali ”.
Peraltro, l’interessato non si è classificato sempre primo nei corsi di accademia e di formazione e specializzazione successivamente effettuati.
Pertanto, la carriera dell’appellante, per quanto di pregio, non è caratterizzata da una costante eccezionalità meritoria tale da evidenziare un’abnormità della valutazione della commissione (peraltro ampiamente positiva), sicché non può predicarsi, in radice, la sussistenza di un eccesso di potere in senso assoluto.
18. La terza censura del ricorso di primo grado è infondata.
18.1. Va precisato che, essendo il giudizio di avanzamento, tanto più ai gradi apicali, espressione, di valutazioni ampiamente tecnico-discrezionali, in cui concorrono, si concentrano e si compendiano plurimi profili, l’eventuale illegittimità del giudizio per eccesso di potere in senso relativo consegue soltanto al riscontro di una patente, insostenibile ed ingiustificabile discrasia nel metro di giudizio utilizzato dall’amministrazione con riferimento alle posizioni dei vari scrutinati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2866/2016 e n. 2868/2016 cit.).
Inoltre, il vizio di eccesso di potere in senso relativo non può essere riscontrato all’esito di un sostanziale confronto a coppie fra gli scrutinati promossi (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2024, n. 9819; sez. IV, n. 393/2020 cit., 17 gennaio 2018, n. 226, 6 febbraio 2017, n. 482 e n. 2868/2016 cit.), come effettuato dell’interessato, estrapolando singoli profili di sua pretesa prevalenza, atteso che la valutazione implica una ponderazione non aritmetica e meccanica delle qualità dei titoli posseduti e delle risultanze documentali, mentre per i meri idonei, come chiarito al paragrafo 15, le censure sono a priori inammissibili, in conformità a quanto dichiarato dal collegio di primo grado e comunque non sarebbero idonee ad evidenziare il vizio lamentato siccome replicanti il confronto a coppie.
A fortiori , il vizio è inconfigurabile nel caso in cui l’ufficiale ricorrente sia collocato in graduatoria ad una grande distanza dagli iscritti in quadro (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 9819/2024 cit. e sez. IV, n. 393/2020 cit. e n. 5505/2016 cit.), come nel caso di specie, dove l’interessato si è classificato al 25° posto su 40 scrutinati e, dunque, è stato superato da ben 24 parigrado, di cui 3 promossi, il che si pone di per sé quale ulteriore fattore ostativo al riconoscimento del lamentato vizio.
Inoltre, per lo scrutinio relativo a generali di brigata o di divisione l’art. 1058, comma 7, del codice dell’ordinamento militare, prevede che gli elementi indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 5 siano « considerati nel loro insieme », sicché ogni elemento figurante nella documentazione caratteristica dei valutandi deve intendersi per considerato dalla commissione e sono inammissibili le doglianze che conducono ad un’analisi partita dei singoli elementi che costituiscono fattori di valutazione (cfr. Cons. St., sez. II, n. 9819/2024 cit.; sez. IV, n. 2866/2016 e n. 2868/2016).
Infine, premesso che le valutazioni della commissione sono relative ad ufficiali (generali di brigata) con un livello complessivo assai alto di rendimento e di conseguenza esse sono basate su apprezzamenti necessariamente sfumati, non vi è prova di un’abnorme rottura del metro di giudizio, attesa la sussistenza di molteplici elementi notevolmente positivi nella carriera dei tre generali promossi.
In particolare: i) il generale LO RO ha riportato, con continuità, attestazioni di “lode” sin dal 4 agosto 1997, ovverosia circa 6 anni prima dell’appellante, pur essendo stati immessi in servizio lo stesso anno; ii) mentre l’appellante ha ricevuto in carriera 11 encomi solenni, 26 encomi semplici e 6 elogi, i tre promossi hanno ottenuto nel complesso maggiori ricompense (il generale LO RO 14 encomi solenni, 20 encomi semplici e 7 elogi, il generale BR SC 17 encomi solenni, 26 encomi semplici nonché 13 elogi e il generale IS CA 18 encomi solenni, 38 encomi semplici e 32 elogi), a nulla rilevando la circostanza che il ricorrente (come dedotto nell’atto di gravame e in memoria) « avendo indossato il grado di Generale di Brigata nel 2015, ha scontato la decisione dell’allora Vertice del Corpo di non concedere più ricompense morali a Ufficiali Generali », in quanto trattasi di decisione di carattere generale e comunque inidonea ad incidere in modo effettivo essendo stata adottata meno di un lustro prima della valutazione e parimenti non rilevando la circostanza (evidenziata nell’atto di gravame e in memoria) che non è stato debitamente preso in considerazione dalla commissione il “ Certificate of Apreciation USA ” ricevuto dall’interessato e non detenuto da altri scrutinandi, trattandosi di un attestato meritorio che da solo non può denotare una palese irragionevolezza nell’ambito della valutazione di un’intera carriera; iii) le voci relative al “ portamento e decoro ”, alle “ qualità morali e di carattere ”, alle “ qualità professionali ”, alla “ capacità e versatilità negli incarichi ” e alla “ motivazione al lavoro ” sono state definite “ pregevoli ” per l’appellante ed “ eccellenti ” per i tre generali promossi; iv) l’appellante ha conseguito il titolo “ST”, così come i tre promossi; v) le “ qualità intellettuali ” dell’interessato sono state valutate “ di livello elevatissimo ”, mentre di livello “ eccellente ” per i tre promossi, il che è del tutto coerente con i titoli di studio conseguiti dagli scrutinandi, tanto con riferimento alle lauree di primo e di secondo livello e ai voti ivi riportati, quanto in relazione ai corsi professionali frequentati, dove, in ciascuno di questi ambiti, l’appellante ha riportato sovente voti e aggettivazioni inferiori ai tre promossi, e per la conoscenza della lingua inglese ha ottenuto una certificazione di secondo livello pari ai generali SC e CA e inferiore al RO, mentre il numero di pubblicazioni (4 per l’interessato, ugualmente al generale SC e in misura maggior degli altri due generali promossi) non è elemento decisivo, siccome non compreso tra i criteri particolari previsti dalla commissione e comunque non significativo per la valutazione di un ufficiale della Guardia di finanza.
19. In conclusione l’appello deve essere respinto.
20. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda e la non completa disamina delle censure di primo grado da parte del T.a.r., giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7596 del 2022, come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma l’impugnata sentenza con le integrazioni di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in OM, nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
CE Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
CE Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE Frigida | Vito Poli |
IL SEGRETARIO