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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/09/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 461 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 16/09/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(cod. fisc. , nata il [...] a Controparte_1 C.F._1
Teramo e ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Ciullo c.f. con studio in C.F._2
Teramo in via G. D'Annunzio, 12 ed ivi elettivamente domiciliato Pec: Email_1 [...]
Email_2
RICORRENTE
Contro
Controparte_2
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_2
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Persona_1 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_2
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_3 anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_3 P.IVA_2 Parte_1
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_4 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “- Accertare e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dalla signora Controparte_1
- Accertare e dichiarare che dalla malattia medesima derivano a carico della ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili nella misura del 16% o in quella maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre il danno biologico;
- Riconoscere, pertanto, in favore della sig.ra e relativamente al Controparte_1 grado di invalidità accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico;
- Conseguentemente condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_2 corresponsione in favore dell'istante di tutte le prestazioni economiche, che saranno dovute alla stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Ciullo antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Controparte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 29.02.2024, ha convenuto in giudizio l' CP_2 al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“Sindrome da conflitto spalla dx con deficit funzionale”) presentata in via amministrativa in data 22.10.2020 e non accolta dall' . CP_2
A sostegno della domanda ha dedotto di avere svolto, per 41 anni, attività lavorativa come educatrice di asilo nido alle dipendenze del Comune di Teramo e di avere osservato un orario lavorativo di sei ore al giorno per sei giorni alla settimana, occupandosi dell'accudimento e della didattica dei bambini.
Più in particolare, ha riferito che l'attività di accudimento dei bambini consisteva nel prenderli in braccio (sobbarcandosi anche il peso del passeggino nelle uscite in giardino previste durante il periodo estivo), nel cullarli quando piangevano, nel cambiarli, nel posizionarli all'interno del fasciatoio e nel prelevarli dalla culla per addormentarli o per sistemarli nei seggiolini nelle ore dei pasti, con conseguente aggravio delle braccia e delle spalle a causa dei ripetuti movimenti di sollevamento degli infanti il cui peso variava dagli 8 ai 20 kg circa.
Ha dedotto che le classi erano formate, nelle sezioni miste, da un minimo di 16 a un massimo di 20 bambini, nelle sezioni omogenee, ovvero in quelle sezioni con bambini della
2 stessa età, da 12 piccoli, 18 medi e 24 grandi e che ogni maestra aveva il compito di assisterne
6 e cambiarli tutti, minimo due volte al giorno, a seconda del loro stato di salute e necessità fisiologiche.
Ha riferito, infine, che per lo svolgimento dell'attività pedagogica, doveva prelevare il materiale didattico che, per motivi di sicurezza, era posizionato su ripiani alti, sollevando nuovamente le braccia al di sopra del piano delle spalle.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e in particolare a carico delle braccia e delle spalle, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica della medesima, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, anche in considerazione della diversificazione delle mansioni svolte e dell'assenza del rischio da movimentazione manuale di carichi e/o sollevamento di carichi gravosi, con conseguente insussistenza del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CT, è stata rinviata all'udienza del 16/09/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale - “Sindrome da conflitto spalla dx con deficit funzionale”- nella misura del 16%, presentata in via amministrativa in data 22.10.2020 e non accolta dall' , deducendo di aver prestato attività lavorativa come educatrice di asilo nido per CP_2 oltre 40 anni e di essersi occupata dell'accudimento e della didattica dei bambini, provvedendo a prenderli in braccio, cullarli, posizionarli all'interno del fasciatoio per cambiarli o all'interno dei seggiolini nelle ore dei pasti, oltre che a sistemarli e sollevarli dalle
3 culle e dai lettini nelle ore del riposo pomeridiano, tutte attività comportanti l'assunzione di posture incongrue soprattutto a carico delle braccia e delle spalle, nonché la movimentazione manuale di carichi.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_2 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, la natura delle mansioni svolte è stata dimostrata dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e Testimone_1 Tes_2
ex colleghe di lavoro della ricorrente presso l'asilo nido “Pinocchio” di Teramo) da
[...] cui è emerso che la ricorrente, per oltre 40 anni, in qualità di educatrice di asilo nido, si è occupata di svolgere tutte le attività rientranti nella assistenza e accudimento degli infanti, provvedendo quotidianamente a prenderli in braccio, cullarli, cambiargli il pannolino, metterli nel fasciatoio ovvero nei seggiolini nelle ore dei pasti, portarli nel dormitorio e sollevarli dai lettini le cui sbarre erano fisse e posizionate in alto e riprenderli al risveglio, osservando un orario lavorativo articolato su 5 giorni alla settimana per 6 ore al giorno.
Entrambe le testimoni hanno, altresì, confermato che le operazioni di sollevamento dei bambini (e nel periodo estivo anche del passeggino, raggiungendo così un peso complessivo di circa 20 kg) dovevano essere effettuate con assidua frequenza durante il turno di lavoro, a
4 seconda delle esigenze del singolo infante e che ogni educatrice doveva occuparsi di accudire fino a 8 bambini, a seconda dell'età.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CT dott. , al quale è Persona_4 stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza della patologia denunciata ritenendo che la stessa possa essere considerata come derivata all'attività professionale svolta e dunque individuata quale “tecnopatia” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore della ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del 5%, dunque non indennizzabile.
Il CT ha, infatti, accertato quanto segue: “(…) Le predette patologie risultano essere presenti nella tabella delle malattie professionali siccome espresso dal D.M. 09/04/2008
(pubblicata sulla G.U. 21/07/2008 Serie Generali n.169) - Nuova Tabella delle Malattie
Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura – nn. 78: lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.
L'attività lavorativa della può essere riassunta: in quiescenza dal 15/01/2024. CP_1
Ha svolto attività lavorativa quale Educatrice di asilo nido per 41 anni (29/12/1982 –
15/01/2024) alle dipendenze del (rilevato da estratto conto previdenziale Controparte_3
– regime generale del 11/01/2024 prodotto in atti).
A dimostrazione delle patologie denunciate viene presentata RM Spalla Dx e spalla Sx del
27/06/2020 in cui si rileva: RM spalla dx. e sx. del che rileva: spalla dx: Modesti segni di tenosinovite del capolungo del bicipite che appare in sede. Non significative alterazioni di segnale del cercine fibra-cartilagineo glenoideo. Modesta artropatia degenerativa acromion- claveare e gleno-omerale. Conservati i rapporti articolari acromion-claveari e gleno-omerali
Spalla sx. Alterazione di segnale del tratto inserzionale dei tendini del sottospinoso e del sottoscapolare in rapporto a fenomeni tendinosici. Minimi segni di tenosinovite del capolungo del bicipite che appare in sede. Non significative alterazioni di segnale del cercine fibro-cartilagineo glenoideo.
La patologia denunciata è sindrome di conflitto spalla destra con deficit funzionale.
Nella dotta consulenza del dott. oltre a esprimere un parere circa i Persona_5 rischi connessi all'attività di educatrice di asilo nido della sig.ra che si CP_1 concretizzerebbero in importante sovraccarico biomeccanico del cingolo scapolare nelle
5 azioni di sollevamento dei bambini da terra ad altezze variabili dai 70 centimetri fino ad altezza della spalla a seconda che si trattasse di cambiare il bambino o favorire il distacco dal genitore o per altri motivi prevedessero che il bimbo venisse preso in braccio, ritiene che la patologia sofferta della ricorrente è da attribuire a sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore destro e quindi l'attività lavorativa svolta dalla stessa risulta causa sufficiente all'instaurarsi di detta patologia e che pertanto va inquadrata come malattia professionale.
Bisogna ricordare che la sig.ra in data 01/08/2020 si sottoponeva presso la Casa CP_1 di Cura Montanari di Marciani di Romagna a intervento chirurgico per lesione cuffia superiore spalla destra con conflitto sottoacromiale – rottura atraumatica completa della cuffia dei rotatori.
Gli esiti di tale intervento sono da ritenere soddisfacenti dal momento che l'obbiettività dimostra alterazione funzionale di modesta entità.”
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “Pertanto si può ritiene il danno deriva da sovraccarico biomeccanico in ambito lavorativo essere valutato: Esito di intervento chirurgico alla spalla destra per rottura atraumatica completa della cuffia dei rotatori.
Cod. 227:Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee spalla destra + limitazione funzionale 4%.”
In risposta poi alle osservazioni fatte pervenire dalle parti, il Ctu ha meglio chiarito quanto segue: “Circa la richiesta (proveniente dall' della giustificazione del nesso causale tra CP_2
"movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue" svolte durante l'attività lavorativa a giustificazione del nesso causale sono da ricercare nelle testimonianze rese nell'udienza del 24/09/24 in cui si rispondeva alle domande concordate circa l'attività lavorativa svolta dalla in cui si rileva quanto nel DM 09/04/2008.” CP_1
Circa i chiarimenti della parte ricorrente: “La valutazione fatta riguarda il cod. 227 che indica la lesione riconosciuta (fino a 4%) e la limitazione funzionale anche se non è stato indicato il codice 224 (fino a 3%), con limitazione totale come nelle conclusioni: Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee spalla destra + limitazione funzionale valutabile nella misura del 04% (quattro per cento).
Le lesioni cicatriziali prodotte a seguito dall'intervento chirurgico artroscopico di minime dimensioni, solamente discromiche, non retraenti e non condizionanti i movimenti, si ritiene, con bonaria valutazione, possano essere considerate dell'1% (uno per cento)”.
Il Ctu ha, in definitiva, concluso come segue: “Alla luce degli accertamenti diagnostici eseguiti è possibile affermare che la sig.ra , in esito alla asserita Controparte_1 malattia professionale denunziata al n. 517872428 del 22/10/2020 è affetta da: Esiti di
6 lesione delle strutture muscolo tendinee spalla destra + limitazione funzionale + lesioni cicatriziali valutabili nella misura totale del 05% (cinque per cento), presenti nella Tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/07/2000, al punto 36-224-227.”
In altri termini il CT, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per determinare la patologia denunciata, riconoscendo in capo alla ricorrente un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 5% e dunque non indennizzabile.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla natura delle attività svolte dalla ricorrente, considerato altresì il notevole lasso di tempo durante il quale la stessa ha svolto l'attività di educatrice (41 anni), si ritiene che le mansioni disimpegnate abbiano tutte comportato l'esecuzione non occasionale di movimenti ripetuti a carico delle spalle e delle braccia, con mantenimento prolungato di posture incongrue e movimentazione manuale di carichi (tenuta in braccio costante di bambini di tenera età, per un tempo anche prolungato della giornata lavorativa) e con conseguente sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
Dall'accertamnto medico legale effettuato, tuttavia, il grado di danno biologico valutabile in capo alla ricorrente per menomazione dell'integrità psico fisica della medesima è risultato inferiore al minimo indennizzabile (5%), con la conseguenza che la domanda non può essere accolta.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CT appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“Sindrome da conflitto spalla dx con deficit funzionale”) va pertanto respinta, in quanto è stato accertato un grado di menomazione dell'integrità psico fisica che non dà diritto all'indennizzo (5%).
3. Considerata la natura della causa e delle parti, considerato anche che è stata riconosciuta la natura professionale della malattia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
Le spese di CT sono poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 461/2024 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
• Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Teramo, 16/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 16/09/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(cod. fisc. , nata il [...] a Controparte_1 C.F._1
Teramo e ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Ciullo c.f. con studio in C.F._2
Teramo in via G. D'Annunzio, 12 ed ivi elettivamente domiciliato Pec: Email_1 [...]
Email_2
RICORRENTE
Contro
Controparte_2
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_2
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Persona_1 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_2
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_3 anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_3 P.IVA_2 Parte_1
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_4 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “- Accertare e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dalla signora Controparte_1
- Accertare e dichiarare che dalla malattia medesima derivano a carico della ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili nella misura del 16% o in quella maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre il danno biologico;
- Riconoscere, pertanto, in favore della sig.ra e relativamente al Controparte_1 grado di invalidità accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico;
- Conseguentemente condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_2 corresponsione in favore dell'istante di tutte le prestazioni economiche, che saranno dovute alla stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Ciullo antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Controparte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 29.02.2024, ha convenuto in giudizio l' CP_2 al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“Sindrome da conflitto spalla dx con deficit funzionale”) presentata in via amministrativa in data 22.10.2020 e non accolta dall' . CP_2
A sostegno della domanda ha dedotto di avere svolto, per 41 anni, attività lavorativa come educatrice di asilo nido alle dipendenze del Comune di Teramo e di avere osservato un orario lavorativo di sei ore al giorno per sei giorni alla settimana, occupandosi dell'accudimento e della didattica dei bambini.
Più in particolare, ha riferito che l'attività di accudimento dei bambini consisteva nel prenderli in braccio (sobbarcandosi anche il peso del passeggino nelle uscite in giardino previste durante il periodo estivo), nel cullarli quando piangevano, nel cambiarli, nel posizionarli all'interno del fasciatoio e nel prelevarli dalla culla per addormentarli o per sistemarli nei seggiolini nelle ore dei pasti, con conseguente aggravio delle braccia e delle spalle a causa dei ripetuti movimenti di sollevamento degli infanti il cui peso variava dagli 8 ai 20 kg circa.
Ha dedotto che le classi erano formate, nelle sezioni miste, da un minimo di 16 a un massimo di 20 bambini, nelle sezioni omogenee, ovvero in quelle sezioni con bambini della
2 stessa età, da 12 piccoli, 18 medi e 24 grandi e che ogni maestra aveva il compito di assisterne
6 e cambiarli tutti, minimo due volte al giorno, a seconda del loro stato di salute e necessità fisiologiche.
Ha riferito, infine, che per lo svolgimento dell'attività pedagogica, doveva prelevare il materiale didattico che, per motivi di sicurezza, era posizionato su ripiani alti, sollevando nuovamente le braccia al di sopra del piano delle spalle.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e in particolare a carico delle braccia e delle spalle, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica della medesima, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, anche in considerazione della diversificazione delle mansioni svolte e dell'assenza del rischio da movimentazione manuale di carichi e/o sollevamento di carichi gravosi, con conseguente insussistenza del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CT, è stata rinviata all'udienza del 16/09/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale - “Sindrome da conflitto spalla dx con deficit funzionale”- nella misura del 16%, presentata in via amministrativa in data 22.10.2020 e non accolta dall' , deducendo di aver prestato attività lavorativa come educatrice di asilo nido per CP_2 oltre 40 anni e di essersi occupata dell'accudimento e della didattica dei bambini, provvedendo a prenderli in braccio, cullarli, posizionarli all'interno del fasciatoio per cambiarli o all'interno dei seggiolini nelle ore dei pasti, oltre che a sistemarli e sollevarli dalle
3 culle e dai lettini nelle ore del riposo pomeridiano, tutte attività comportanti l'assunzione di posture incongrue soprattutto a carico delle braccia e delle spalle, nonché la movimentazione manuale di carichi.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_2 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, la natura delle mansioni svolte è stata dimostrata dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e Testimone_1 Tes_2
ex colleghe di lavoro della ricorrente presso l'asilo nido “Pinocchio” di Teramo) da
[...] cui è emerso che la ricorrente, per oltre 40 anni, in qualità di educatrice di asilo nido, si è occupata di svolgere tutte le attività rientranti nella assistenza e accudimento degli infanti, provvedendo quotidianamente a prenderli in braccio, cullarli, cambiargli il pannolino, metterli nel fasciatoio ovvero nei seggiolini nelle ore dei pasti, portarli nel dormitorio e sollevarli dai lettini le cui sbarre erano fisse e posizionate in alto e riprenderli al risveglio, osservando un orario lavorativo articolato su 5 giorni alla settimana per 6 ore al giorno.
Entrambe le testimoni hanno, altresì, confermato che le operazioni di sollevamento dei bambini (e nel periodo estivo anche del passeggino, raggiungendo così un peso complessivo di circa 20 kg) dovevano essere effettuate con assidua frequenza durante il turno di lavoro, a
4 seconda delle esigenze del singolo infante e che ogni educatrice doveva occuparsi di accudire fino a 8 bambini, a seconda dell'età.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CT dott. , al quale è Persona_4 stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza della patologia denunciata ritenendo che la stessa possa essere considerata come derivata all'attività professionale svolta e dunque individuata quale “tecnopatia” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore della ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del 5%, dunque non indennizzabile.
Il CT ha, infatti, accertato quanto segue: “(…) Le predette patologie risultano essere presenti nella tabella delle malattie professionali siccome espresso dal D.M. 09/04/2008
(pubblicata sulla G.U. 21/07/2008 Serie Generali n.169) - Nuova Tabella delle Malattie
Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura – nn. 78: lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.
L'attività lavorativa della può essere riassunta: in quiescenza dal 15/01/2024. CP_1
Ha svolto attività lavorativa quale Educatrice di asilo nido per 41 anni (29/12/1982 –
15/01/2024) alle dipendenze del (rilevato da estratto conto previdenziale Controparte_3
– regime generale del 11/01/2024 prodotto in atti).
A dimostrazione delle patologie denunciate viene presentata RM Spalla Dx e spalla Sx del
27/06/2020 in cui si rileva: RM spalla dx. e sx. del che rileva: spalla dx: Modesti segni di tenosinovite del capolungo del bicipite che appare in sede. Non significative alterazioni di segnale del cercine fibra-cartilagineo glenoideo. Modesta artropatia degenerativa acromion- claveare e gleno-omerale. Conservati i rapporti articolari acromion-claveari e gleno-omerali
Spalla sx. Alterazione di segnale del tratto inserzionale dei tendini del sottospinoso e del sottoscapolare in rapporto a fenomeni tendinosici. Minimi segni di tenosinovite del capolungo del bicipite che appare in sede. Non significative alterazioni di segnale del cercine fibro-cartilagineo glenoideo.
La patologia denunciata è sindrome di conflitto spalla destra con deficit funzionale.
Nella dotta consulenza del dott. oltre a esprimere un parere circa i Persona_5 rischi connessi all'attività di educatrice di asilo nido della sig.ra che si CP_1 concretizzerebbero in importante sovraccarico biomeccanico del cingolo scapolare nelle
5 azioni di sollevamento dei bambini da terra ad altezze variabili dai 70 centimetri fino ad altezza della spalla a seconda che si trattasse di cambiare il bambino o favorire il distacco dal genitore o per altri motivi prevedessero che il bimbo venisse preso in braccio, ritiene che la patologia sofferta della ricorrente è da attribuire a sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore destro e quindi l'attività lavorativa svolta dalla stessa risulta causa sufficiente all'instaurarsi di detta patologia e che pertanto va inquadrata come malattia professionale.
Bisogna ricordare che la sig.ra in data 01/08/2020 si sottoponeva presso la Casa CP_1 di Cura Montanari di Marciani di Romagna a intervento chirurgico per lesione cuffia superiore spalla destra con conflitto sottoacromiale – rottura atraumatica completa della cuffia dei rotatori.
Gli esiti di tale intervento sono da ritenere soddisfacenti dal momento che l'obbiettività dimostra alterazione funzionale di modesta entità.”
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “Pertanto si può ritiene il danno deriva da sovraccarico biomeccanico in ambito lavorativo essere valutato: Esito di intervento chirurgico alla spalla destra per rottura atraumatica completa della cuffia dei rotatori.
Cod. 227:Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee spalla destra + limitazione funzionale 4%.”
In risposta poi alle osservazioni fatte pervenire dalle parti, il Ctu ha meglio chiarito quanto segue: “Circa la richiesta (proveniente dall' della giustificazione del nesso causale tra CP_2
"movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue" svolte durante l'attività lavorativa a giustificazione del nesso causale sono da ricercare nelle testimonianze rese nell'udienza del 24/09/24 in cui si rispondeva alle domande concordate circa l'attività lavorativa svolta dalla in cui si rileva quanto nel DM 09/04/2008.” CP_1
Circa i chiarimenti della parte ricorrente: “La valutazione fatta riguarda il cod. 227 che indica la lesione riconosciuta (fino a 4%) e la limitazione funzionale anche se non è stato indicato il codice 224 (fino a 3%), con limitazione totale come nelle conclusioni: Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee spalla destra + limitazione funzionale valutabile nella misura del 04% (quattro per cento).
Le lesioni cicatriziali prodotte a seguito dall'intervento chirurgico artroscopico di minime dimensioni, solamente discromiche, non retraenti e non condizionanti i movimenti, si ritiene, con bonaria valutazione, possano essere considerate dell'1% (uno per cento)”.
Il Ctu ha, in definitiva, concluso come segue: “Alla luce degli accertamenti diagnostici eseguiti è possibile affermare che la sig.ra , in esito alla asserita Controparte_1 malattia professionale denunziata al n. 517872428 del 22/10/2020 è affetta da: Esiti di
6 lesione delle strutture muscolo tendinee spalla destra + limitazione funzionale + lesioni cicatriziali valutabili nella misura totale del 05% (cinque per cento), presenti nella Tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/07/2000, al punto 36-224-227.”
In altri termini il CT, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per determinare la patologia denunciata, riconoscendo in capo alla ricorrente un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 5% e dunque non indennizzabile.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla natura delle attività svolte dalla ricorrente, considerato altresì il notevole lasso di tempo durante il quale la stessa ha svolto l'attività di educatrice (41 anni), si ritiene che le mansioni disimpegnate abbiano tutte comportato l'esecuzione non occasionale di movimenti ripetuti a carico delle spalle e delle braccia, con mantenimento prolungato di posture incongrue e movimentazione manuale di carichi (tenuta in braccio costante di bambini di tenera età, per un tempo anche prolungato della giornata lavorativa) e con conseguente sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
Dall'accertamnto medico legale effettuato, tuttavia, il grado di danno biologico valutabile in capo alla ricorrente per menomazione dell'integrità psico fisica della medesima è risultato inferiore al minimo indennizzabile (5%), con la conseguenza che la domanda non può essere accolta.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CT appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“Sindrome da conflitto spalla dx con deficit funzionale”) va pertanto respinta, in quanto è stato accertato un grado di menomazione dell'integrità psico fisica che non dà diritto all'indennizzo (5%).
3. Considerata la natura della causa e delle parti, considerato anche che è stata riconosciuta la natura professionale della malattia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
Le spese di CT sono poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 461/2024 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
• Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Teramo, 16/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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