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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BR CRISTIANA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 309/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TZZ20231T001415000004D001 REGISTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TZZ20231T001415000004C003 IMPOSTA SOSTIT 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ricorre avverso avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia ha contestato le agevolazioni prima casa, liquidando una maggiore imposta di registro per € 3.770, oltre a interessi e sanzioni, nonché avverso avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio ha contestato la decadenza dalle agevolazioni del mutuo prima casa. Il 2 febbraio 2023 (con rogito notaio Nominativo_1) la ricorrente ha acquistato un immobile a Cascina, in Indirizzo_1, con relative pertinenze, fra le quali un magazzino. Ha chiesto l'applicazione dei benefici per la prima casa. Il magazzino, in particolare, risultava iscritto al catasto con categoria C/2; contestualmente stipulava un contratto di mutuo. L'Agenzia rettificava il classamento del magazzino, considerandolo un'abitazione (A/2). Per la ricorrente, in realtà, si trattava di mera pertinenza. Contesta la legittimità della tassazione e delle relative sanzioni. Con memorie aggiunte contesta l'eccezione di inammissibilità dell'Ufficio e, nel merito, insiste sulla spettanza dei benefici prima casa. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che, pregiudizialmente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché la parte ricorrente ha impugnato solo i primi due avvisi, mentre l'avviso relativo al recupero dell'imposta sul mutuo non è stato impugnato ed è divenuto definitivo. Inoltre, entrambi gli avvisi impugnati discendono da atti di accertamento catastale mai impugnati e quindi divenuti definitivi. Nel merito, la cat. A/2 è stata quindi definitivamente accertata ed è incontestabile, non trattandosi di una pertinenza. Produce inoltre memorie nelle quali insiste sulla definitività dell'avviso di accertamento catastale, non tempestivamente impugnato. Nel corso della pubblica udienza la difesa di parte ricorrente richiama, per il merito, giurisprudenza della Corte di Cassazione, per quanto concerne la categoria catastale. Insiste nelle proprie pretese. L'Ufficio conferma la pregiudiziale di inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. la ricorrente ha impugnato solamente i primi due avvisi, cioè il n. TZZ 2023 1T 001415 000 004 C 003 e il n. TZZ 2023 1T 001415 000 004 D 001. L'avviso TZZ 2023 1T 001416 000 001 E 001 relativo al recupero dell'imposta sostitutiva sul contratto di mutuo non è stato impugnato e pertanto è divenuto definitivo;
al riguardo, non deve trarre in inganno la dicitura con cui in sede di ricorso, riferendosi all'avviso TZZ 2023 1T 001415 000 004 C 003 la contribuente, descrivendolo come conseguenza dell'atto TZZ 2023 1T 001415 000 004 D 001, lo ritiene riferito alla decadenza dalle agevolazioni fiscali usufruite sul contratto di mutuo. È sufficiente, infatti, leggere il doc. 5 allegato al ricorso introduttivo e costituito dall'impugnato avviso TZZ 2023 1T 001415 000 004 C 003 per verificare come lo stesso non sia conseguenza dell'avviso TZZ 2023 1T 001415 000 004 D 001 (essendo tra l'altro i due atti riferiti a subalterni diversi) e, soprattutto, non sia riferito alla rideterminazione dell'imposta sostitutiva del mutuo. Altro dato essenziale è che entrambi gli avvisi impugnati discendono da atti di accertamento catastale notificati in data 20/07/2023 e 04/05/2023 che non sono mai stati impugnati e che pertanto sono divenuti definitivi con la conseguenza che si è cristallizzato quanto in essi accertato dall'Ufficio (per il sub. 11 la rettifica della rendita catastale e per il sub. 9 il ripristino della categoria A/2) e che ha costituito il presupposto degli avvisi oggetto del presente giudizio. Si rileva dunque l'inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto con esso la ricorrente non muove alcuna censura all'atto impugnato, contestando invece un avviso di accertamento catastale definitivo in quanto, pur essendo stato regolarmente notificato, non è mai stato impugnato. Dalla definitività di tale avviso deriva che per il sub. 9 la categoria A/2 risulta definitivamente accertata e quindi incontestabile, circostanza sufficiente a confermare la decadenza dell'agevolazione e la legittimità dell'operato dell'Ufficio, essendo pacifico ed incontestabile che tra due unità abitative non vi può essere alcun rapporto di pertinenzialità. Peraltro, anche nel merito le affermazioni della ricorrente sono infondate in quanto contrarie alla disciplina catastale: nel ricorso la ricorrente si lamenta del fatto che l'Ufficio avrebbe ripristinato la categoria A/2 “senza fornire alcuna prova di un effettivo utilizzo abitativo” e che avrebbe “imposto una diversa qualificazione basata su una mera potenzialità abitativa, criterio irrilevante ai fini del classamento”, insistendo sulla
“pacifica natura pertinenziale del bene”. Al contrario, è confermata la categoria A/2 del sub. 9, derivante dalla definitività dell'avviso catastale. Ciò che rileva ai fini del classamento ordinario di un bene sono infatti le caratteristiche oggettive dello stesso (costruttive e tipologiche in genere) e la sua potenzialità d'utilizzo, non il suo effettivo utilizzo, come affermato, oltre che dalla Circ. D.G.Catasto 4/2006, dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza 12025/2015 e con decisione n. 5012/2020. Quanto alle spese, la Corte ritiene sussistano fondati motivi per compensarle integralmente tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BR CRISTIANA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 309/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TZZ20231T001415000004D001 REGISTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TZZ20231T001415000004C003 IMPOSTA SOSTIT 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ricorre avverso avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia ha contestato le agevolazioni prima casa, liquidando una maggiore imposta di registro per € 3.770, oltre a interessi e sanzioni, nonché avverso avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio ha contestato la decadenza dalle agevolazioni del mutuo prima casa. Il 2 febbraio 2023 (con rogito notaio Nominativo_1) la ricorrente ha acquistato un immobile a Cascina, in Indirizzo_1, con relative pertinenze, fra le quali un magazzino. Ha chiesto l'applicazione dei benefici per la prima casa. Il magazzino, in particolare, risultava iscritto al catasto con categoria C/2; contestualmente stipulava un contratto di mutuo. L'Agenzia rettificava il classamento del magazzino, considerandolo un'abitazione (A/2). Per la ricorrente, in realtà, si trattava di mera pertinenza. Contesta la legittimità della tassazione e delle relative sanzioni. Con memorie aggiunte contesta l'eccezione di inammissibilità dell'Ufficio e, nel merito, insiste sulla spettanza dei benefici prima casa. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che, pregiudizialmente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché la parte ricorrente ha impugnato solo i primi due avvisi, mentre l'avviso relativo al recupero dell'imposta sul mutuo non è stato impugnato ed è divenuto definitivo. Inoltre, entrambi gli avvisi impugnati discendono da atti di accertamento catastale mai impugnati e quindi divenuti definitivi. Nel merito, la cat. A/2 è stata quindi definitivamente accertata ed è incontestabile, non trattandosi di una pertinenza. Produce inoltre memorie nelle quali insiste sulla definitività dell'avviso di accertamento catastale, non tempestivamente impugnato. Nel corso della pubblica udienza la difesa di parte ricorrente richiama, per il merito, giurisprudenza della Corte di Cassazione, per quanto concerne la categoria catastale. Insiste nelle proprie pretese. L'Ufficio conferma la pregiudiziale di inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. la ricorrente ha impugnato solamente i primi due avvisi, cioè il n. TZZ 2023 1T 001415 000 004 C 003 e il n. TZZ 2023 1T 001415 000 004 D 001. L'avviso TZZ 2023 1T 001416 000 001 E 001 relativo al recupero dell'imposta sostitutiva sul contratto di mutuo non è stato impugnato e pertanto è divenuto definitivo;
al riguardo, non deve trarre in inganno la dicitura con cui in sede di ricorso, riferendosi all'avviso TZZ 2023 1T 001415 000 004 C 003 la contribuente, descrivendolo come conseguenza dell'atto TZZ 2023 1T 001415 000 004 D 001, lo ritiene riferito alla decadenza dalle agevolazioni fiscali usufruite sul contratto di mutuo. È sufficiente, infatti, leggere il doc. 5 allegato al ricorso introduttivo e costituito dall'impugnato avviso TZZ 2023 1T 001415 000 004 C 003 per verificare come lo stesso non sia conseguenza dell'avviso TZZ 2023 1T 001415 000 004 D 001 (essendo tra l'altro i due atti riferiti a subalterni diversi) e, soprattutto, non sia riferito alla rideterminazione dell'imposta sostitutiva del mutuo. Altro dato essenziale è che entrambi gli avvisi impugnati discendono da atti di accertamento catastale notificati in data 20/07/2023 e 04/05/2023 che non sono mai stati impugnati e che pertanto sono divenuti definitivi con la conseguenza che si è cristallizzato quanto in essi accertato dall'Ufficio (per il sub. 11 la rettifica della rendita catastale e per il sub. 9 il ripristino della categoria A/2) e che ha costituito il presupposto degli avvisi oggetto del presente giudizio. Si rileva dunque l'inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto con esso la ricorrente non muove alcuna censura all'atto impugnato, contestando invece un avviso di accertamento catastale definitivo in quanto, pur essendo stato regolarmente notificato, non è mai stato impugnato. Dalla definitività di tale avviso deriva che per il sub. 9 la categoria A/2 risulta definitivamente accertata e quindi incontestabile, circostanza sufficiente a confermare la decadenza dell'agevolazione e la legittimità dell'operato dell'Ufficio, essendo pacifico ed incontestabile che tra due unità abitative non vi può essere alcun rapporto di pertinenzialità. Peraltro, anche nel merito le affermazioni della ricorrente sono infondate in quanto contrarie alla disciplina catastale: nel ricorso la ricorrente si lamenta del fatto che l'Ufficio avrebbe ripristinato la categoria A/2 “senza fornire alcuna prova di un effettivo utilizzo abitativo” e che avrebbe “imposto una diversa qualificazione basata su una mera potenzialità abitativa, criterio irrilevante ai fini del classamento”, insistendo sulla
“pacifica natura pertinenziale del bene”. Al contrario, è confermata la categoria A/2 del sub. 9, derivante dalla definitività dell'avviso catastale. Ciò che rileva ai fini del classamento ordinario di un bene sono infatti le caratteristiche oggettive dello stesso (costruttive e tipologiche in genere) e la sua potenzialità d'utilizzo, non il suo effettivo utilizzo, come affermato, oltre che dalla Circ. D.G.Catasto 4/2006, dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza 12025/2015 e con decisione n. 5012/2020. Quanto alle spese, la Corte ritiene sussistano fondati motivi per compensarle integralmente tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.