Decreto presidenziale 21 marzo 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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- 1. Elezioni: finalità di assicurare una rappresentanza di tutte le circoscrizioni provincialiAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 14/06/2023, n. 10190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10190 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2023
N. 10190/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04949/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4949 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CO LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in OM, corso del Rinascimento n.11;
contro
Regione Lazio, in persona del EN pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SS VO, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Mario Cioffi, Patrizio Leozappa e Domenico Marzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Arturo Cancrini in OM, piazza di San Bernardo, 101;
IT AM, EL BE e IN TE, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto De Chiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
in parte qua:
- con riferimento alle elezioni per il rinnovo del EN della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio svolte in data 12-13.2.2023, del verbali dell'Ufficio centrale regionale del 2.03.2023 che dopo aver correttamente assegnato alla lista ZA AL - circoscrizione OM - uno dei 7 seggi, in particolare il sesto, da assegnarsi alle liste collegate al presidente eletto in secondo riparto (previsto dalla LR 2/05 art. 6 commi 2 e 3), ha erroneamente ritenuto che fossero rimasti carenti di rappresentanza delle liste di maggioranza le circoscrizioni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, così compiendo le operazioni di slittamento territoriale di cui al comma 4 dell'art. 6 cit. e al §12 dello stesso verbale, sottraendo il seggio come innanzi assegnato a ZA AL SC OM (in danno quindi del ricorrente), per assegnarlo alla circoscrizione di Frosinone in favore della lista FR di AL e del relativo controinteressato, unitamente allo slittamento di altri tre seggi assegnati secondo i voti conseguiti e al riparto di cui ai citati commi 2 e 3, alle liste Civica per OC EN , Lega Salvini Premier e IO ME FR d'AL nella circoscrizione di OM per assegnarli alle circoscrizioni di Frosinone, Rieti e Viterbo sempre alla lista di FR di AL e ai relativi candidati; e, per la conseguente correzione:
dei richiamati verbali con annullamento dell'applicazione della deroga di cui al comma 4 dell'art. 6 cit. e §12 del verbale e conseguente proclamazione del ricorrente in virtù dell'assegnazione di cui al precedente §11 alla carica di consigliere regionale con ogni pronuncia connessa e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LL CO il 27/3/2023:
annullamento per quanto occorra in uno con gli atti già gravati del verbale 16.03.2023 con cui l'Ufficio Centrale Regionale dando atto che non vi sarebbe stata incisione sulle conclusioni relative all'assegnazioni dei 10 seggi di cui al secondo riparto, ha corretto l'errore consistente nell'aver individuato quale quarto seggio dei dieci (e dei sette spettanti alle liste di maggioranza) di FR d'AL un seggio nella circoscrizione di OM e non invece nella circoscrizione di Latina
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di SS VO, IT AM, EL BE e IN TE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con un primo atto di ricorso proposto ai sensi dell’art. 130 c.p.a., il sig. CO LL impugnava il verbale dell’ufficio centrale regionale del Lazio del 2.3.2023, deducendo quanto segue.
Esponeva egli di essere stato candidato nella lista “ ZA AL ” della circoscrizione di OM alle elezioni per la carica di consigliere della Regione Lazio tenutesi il 12 e 13 febbraio 2023 e che, in tale veste, conseguiva 6.209 voti che lo collocavano al terzo posto della graduatoria dei candidati della predetta lista, in ordine di preferenze ottenute.
La lista in questione, a seguito delle operazioni di riparto dei seggi su base circoscrizionale e di un primo riparto su base regionale conseguiva, nell’ambito della circoscrizione capitolina, il diritto ad eleggere due consiglieri, nella persona dei sigg.ri Capolei e Simeoni, i quali avevano ottenuto le cifre elettorali individuali più elevate immediatamente precedenti a quella del ricorrente.
Terminate le procedure di assegnazione proporzionale dei seggi secondo quanto stabilito dall’articolo 15, dal primo all'undicesimo comma della l. n. 108/1968 e proceduto alla proclamazione del candidato eletto alla carica di EN della Regione, proseguiva il ricorrente nell’esporre che l’Ufficio centrale regionale, appurato che i gruppi di liste circoscrizionali collegati al candidato eletto EN della Regione avevano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio (e, in particolare, un numero di seggi pari a 23), verificava che, per il raggiungimento di detta soglia, occorreva procedere ad assegnare tra il suddetto gruppo di liste un numero di 7 seggi ancora necessario a raggiungere tale consistenza e procedeva, così, a dar corso alle ulteriori operazioni di riparto stabilite dall’art. 6, comma 2, lett. b ) e comma 3 della L.R. n. 2/2005 e ss.mm.ii., descritte ai § 8 e 11 del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale regionale.
In tal modo si perveniva, in un primo momento, all’assegnazione, nella circoscrizione di OM, di un ulteriore seggio alla lista “ ZA AL ” il quale, in virtù della cifra elettorale individuale conseguita, sarebbe spettato proprio all’odierno ricorrente.
Tuttavia l’Ufficio centrale, avvedutosi che, sulla base delle operazioni di riparto sin lì avvenute, non si era determinata l’elezione di almeno un consigliere per ciascuna circoscrizione, procedeva ad un ‘secondo riparto’ su base regionale in ossequio a quanto disposto dall’art. 6, comma 4, della citata legge regionale.
In particolare, giacché nessun consigliere risultava eletto, sulla scorta del precedente riparto, nelle circoscrizioni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, procedeva a sottrarre, dai 7 seggi assegnati ai gruppi di liste collegati al candidato EN risultato eletto e precedentemente collocati tutti nella circoscrizione di OM, i 4 seggi della circoscrizione capitolina con le cifre elettorali minori attribuendoli, così, uno ciascuno ad ognuna delle circoscrizioni rimaste prive di rappresentanza all’esito della prima ripartizione e, nel far ciò, sottraeva i suddetti 4 seggi, tra le altre, anche alla lista circoscrizionale capitolina “ ZA AL ”, così privando definitivamente il ricorrente della possibilità di conseguire la carica elettiva ambita.
Contro la decisione assunta dall’Ufficio centrale regionale proponeva gravame il sig. LL, affidandosi ad un unico, articolato, motivo con il quale contestava la violazione dell’art. 6, comma 4, della L.R. n. 2/2005 e denunciandone, in subordine, l’illegittimità costituzionale.
Nella sostanza, a parere del ricorrente, l’Ufficio centrale regionale, in sede di riequilibrio territoriale del numero di seggi occorrente a far raggiungere al gruppo di liste collegato al candidato eletto alla carica di EN della Regione la consistenza minima del 60 percento dei seggi assegnati al Consiglio, avrebbe, innanzitutto, errato nel sostenere che, all’esito delle operazioni di riparto dei seggi, sussistesse un difetto nella rappresentanza minima di tutti i territori circoscrizionali imposta dall’art. 6, comma 4, della L.R. n. 2/2005.
In altri termini, a parere del ricorrente, giacché la ripartizione dei seggi attribuiti alle liste facenti parte del gruppo collegato al candidato EN risultato aveva comunque condotto ad individuare, per ciascuna circoscrizione nell’ambito della medesima maggioranza politica, almeno un candidato eletto alla carica di consigliere, l’Ufficio centrale elettorale non avrebbe neppure dovuto procedere ad un nuovo riparto della quota di seggi spettante per consentire al predetto gruppo di ottenere almeno il 60 percento dei seggi in Consiglio Regionale, coerentemente del resto con la stessa dichiarazione resa dall’ufficio centrale in sede di verbale delle proprie operazioni (pag. 65), secondo cui “ l’ufficio, sulla base dei dati riportati nella precedente tabella, accerta che, tra i seggi assegnati ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. n. 2/2005, è stato assegnato almeno un seggio per circoscrizione ”.
Diversamente, il principio di rappresentanza politica che informa di sé la legislazione elettorale regionale subirebbe, a parere del ricorrente, una deroga in favore dell’opposto principio della rappresentanza territoriale che non troverebbe fondamento razionale ove, come nel caso di specie, ciascun territorio avesse comunque conseguito un rappresentante nella compagine politica di maggioranza espresso attraverso il voto degli elettori
In secondo luogo, ove si fosse reso comunque necessario soddisfare la menzionata esigenza di riequilibrio territoriale della rappresentanza, l’Ufficio centrale avrebbe comunque errato nell’individuare tutti nella circoscrizione di OM i seggi mancanti da attribuire in favore delle altre province.
Infatti, a suo avviso, l’organismo elettorale non avrebbe dovuto procedere a sottrarre i 4 seggi mancanti ai 7 risultanti dalla ripartizione prevista dal comma 2, lett. b ) dell’art. 6 della citata legge regionale, piuttosto dovendosi provvedere attraverso la sottrazione dei 4 seggi mancanti ai 23 già assegnati alle liste facenti parte del gruppo a sostegno del candidato EN eletto alla carica a seguito del riparto su base circoscrizionale e del primo riparto su base regionale effettuato ai sensi dell’art. 15 della l. n. 108/1968.
Di tanto il ricorrente troverebbe conferma nella stessa disposizione elettorale regionale e, in particolare, nell’art. 6, comma 4, quarto e quinto periodo i quali, per l’ipotesi in cui il gruppo di liste collegate al candidato EN risultato eletto abbia già conseguito il 60 percento di seggi in Consiglio, prescrive che al riequilibrio territoriale si provveda sottraendo i seggi attribuiti alle liste collegate al medesimo candidato EN in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
In conclusione, quindi, chiedeva egli di annullare l’impugnato verbale e, di conseguenza, di correggere l’esito delle elezioni del Consiglio regionale del Lazio avvenute il 12 e 13 febbraio 2023 attribuendo, nell’ambito della quota di seggi ripartita ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b ) della L.R. n. 2/2005, i 4 seggi indebitamente assegnati ai candidati della lista “ IO ME FR d’AL ” delle circoscrizioni di Latina, Frosinone. Viterbo e Rieti ai candidati della circoscrizione di OM delle altre liste, pure appartenenti al gruppo collegato al candidato EN risultato eletto, individuati dall’Ufficio centrale regionale al punto § 11 dell’atto impugnato, tra i quali figura anche il medesimo ricorrente.
Ove poi fosse stato ritenuto dal Collegio ritenuto ‘divisibile’ lo slittamento operato dall’ufficio centrale regionale, il ricorrente chiedeva attribuirsi ad egli il seggio, a suo avviso illegittimamente, riconosciuto alla lista “ IO ME FR d’AL ” nella circoscrizione provinciale di Frosinone.
In estremo subordine, il ricorrente chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale della norma in questione, asserendone il contrasto con l’art. 3 Cost. per aver recato un’irragionevole ed ingiustificata compressione del principio della rappresentanza politica allargando, in misura ritenuta costituzionalmente non consentita, la deroga apportata al medesimo dalla legislazione elettorale regionale in questione per pervenire ad un bilanciamento della rappresentanza territoriale che, nel caso di specie, non sarebbe stato necessario, giacché in occasione delle consultazioni del 12 e 13 febbraio 2023 tutte le circoscrizioni elettorali laziali avrebbero trovato, nelle liste collegate al candidato EN risultato eletto, la propria rappresentanza.
Con atto di motivi aggiunti notificato il 27.3.2023, l’originario ricorrente proponeva impugnazione contro il verbale dell’ufficio elettorale regionale del 16.3.2023, con il quale detto organo, preso atto di un errore che avrebbe inficiato il verbale del precedente 2 marzo con riguardo all’individuazione dei quozienti circoscrizionali dei seggi spettanti alla lista “ IO ME FR d’AL ” all’interno di quelli spettanti alla coalizione collegata al candidato EN della Regione risultato eletto, avrebbe provveduto a correggerlo sostituendo il quarto quoziente in ordine decrescente – erroneamente indicato nella circoscrizione di OM –con quello relativo alla circoscrizione di Latina, con la conseguenza che, dei 4 seggi del correttivo di maggioranza spettanti a tale lista, quello relativo alla circoscrizione di Latina sarebbe stato da attribuire non in forza del successivo riparto operato, ai sensi del comma 4 dell’art. 6, per il riequilibrio della ripartizione territoriale tra le circoscrizioni, bensì in quanto autonomamente spettante a detta circoscrizione sulla base dei voti espressi.
Il tutto ferme restando le conclusioni già raggiunte con il verbale del 16.3.2023 e gli esiti già ivi definiti, inclusa la sottrazione del seggio attribuito alla lista circoscrizionale romana di “ ZA AL ” (e, in ipotesi, spettante al ricorrente) in favore delle altre tre circoscrizioni provinciali rimaste prive di rappresentanza nell’ambito dei seggi assegnati attraverso il meccanismo di riparto di cui all’art. 6, comma 4, della L.R. n. 2/2005, circoscrizioni che, dopo la correzione operata con il verbale gravato con motivi aggiunti, si limitavano a tre (Frosinone, Viterbo e Rieti), dovendosi da queste escludere, per le ragioni già indicate, la circoscrizione di Latina.
Contro l’atto gravato in via accessoria, il ricorrente reiterava le medesime ragioni di ricorso già mosse nei confronti dell’atto fatto oggetto di ricorso principale, ritenendo non dovuta, per i motivi di ricorso già illustrati, l’operazione di sostituzione dei seggi spettanti alle liste appartenenti ai gruppi politici espressione del sostegno al EN eletto in base ai voti conseguiti con seggi spettanti in base alla rappresentanza territoriale.
Quanto, poi, alle doglianze specificamente avanzate nei confronti dell’atto impugnato con motivi aggiunti, il ricorrente riteneva che il medesimo avrebbe potuto incidere sulla propria situazione giuridica esclusivamente per quanto attiene alla corretta individuazione dei contraddittori necessari ma che in concreto, avendo egli già provveduto alla notifica sia del ricorso introduttivo che dei motivi aggiunti a tutti i candidati della lista “ IO ME FR d’AL ” collocati in posizione utile per l’elezione nelle circoscrizioni di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti, nei fatti la pienezza del contraddittorio sarebbe comunque stata da egli assicurata.
Si costituiva in giudizio, in qualità di controinteressata, la sig.ra SS VO la quale, esponendo di essere risultata eletta nel Consiglio Regionale del Lazio in occasione della tornata elettorale tenutasi il 12 e 13 febbraio 2023 ed a seguito dello ‘scorrimento’ operato dall’ufficio centrale regionale ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L.R. n. 2/2005 (in qualità di candidata con la cifra elettorale individuale più alta nella lista circoscrizionale di Frosinone di “ IO ME FR d’AL ”), si opponeva all’accoglimento del ricorso deducendone, innanzitutto, l’inammissibilità, per non aver il ricorrente puntualmente individuato il seggio da sottrarre, tra quelli attribuiti alle rimanenti circoscrizioni provinciali in caso di accoglimento del proprio gravame.
Nel merito, poi, sosteneva l’infondatezza delle argomentazioni spese dal ricorrente nel ricorso principale e nel gravame accessorio, sostenendo come l’obiettivo del legislatore regionale di garantire la c.d. ‘rappresentanza territoriale’ passi attraverso la previsione di almeno un seggio garantito a ciascuna circoscrizione provinciale proprio in fase di distribuzione del ‘premio di maggioranza’ ad ogni gruppo di liste unite nella coalizione che ha sostenuto il presidente eletto.
In particolare ove, come nel caso di specie, emerga la “scopertura” di una o più circoscrizioni, secondo la controinteressata il legislatore regionale avrebbe predisposto un meccanismo di traslazione – il c.d. ‘scorrimento’ applicato nella fattispecie – che condurrebbe, per l’appunto, a sottrarre i seggi alla circoscrizione più rappresentata per attribuirli a quelle sprovviste di eletti ma pur sempre nell’ambito della formazione del ‘premio di maggioranza’ previsto dall’art. 6, comma 4, della legge regionale.
Ne deduceva, quindi, la sig.ra VO la piena correttezza dell’operato dell’ufficio regionale e, di conseguenza, l’infondatezza dei gravami proposti.
Si costituivano altresì i sigg.ri BE, TE e AM (candidati delle liste circoscrizionali “IO ME FR d’AL” rispettivamente di Rieti, Viterbo e Latina) chiedendo anch’essi il rigetto, per infondatezza, tanto del ricorso introduttivo quanto del gravame per motivi aggiunti avanzati dal sig. LL.
Ancora, si costituiva la Regione Lazio, sostenendo l’infondatezza delle impugnazioni promosse dal ricorrente.
Infine, si costituiva in giudizio, benché non evocato in causa, anche il Ministero dell’Interno.
In vista della celebrazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso, parte ricorrente depositava memoria con la quale, oltre a replicare all’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla sig.ra VO, insisteva nelle richieste originariamente dedotte e si soffermava, in particolare, sulla costituzionalità della normativa elettorale applicata, approfondendo ulteriormente le censure di irragionevolezza già mosse alla medesima con l’atto introduttivo evidenziandone, in definitiva, l’effetto di sovra-rappresentazione dei territori laziali diversi dalla circoscrizione della Capitale che l’applicazione della stessa determinerebbe, con la conseguenza di penalizzare in maniera, asseritamente, del tutto ingiustificata, l’espressione della volontà degli elettori dell’area metropolitana romana al fine di realizzare un riequilibrio della rappresentanza dei territori nel caso di specie neppure necessario, giacché tutte le province laziali avevano conseguito, a seguito del riparto provinciale sulla base dei quozienti interi e di quello in sede di collegio unico regionale, sulla base dei più elevati resti, almeno un rappresentante in Consiglio Regionale.
All’udienza pubblica del 13 giugno 2023, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con gli atti di gravame azionati il ricorrente si duole, nella sostanza, che l’Ufficio centrale regionale, nell’espletamento dei compiti assegnatigli dall’art. 6 della L.R. n. 2/2005 – nel testo risultante per effetto delle modifiche apportate con L.R. n. 10/2017 – abbia illegittimamente ritenuto di dover garantire il riequilibrio su base territoriale della rappresentanza in Consiglio Regionale di tutte e 5 le circoscrizioni in cui è articolato il territorio della Regione Lazio (corrispondenti alla città metropolitana di OM e alle altre 4 province di cui si compone la Regione) ancorché, a seguito della ripartizione dei 40 seggi prevista su base circoscrizionale – secondo il criterio dei quozienti interi – e su base regionale – in favore delle liste recanti i più alti resti – ciascun territorio provinciale fosse già rappresentato in Consiglio da almeno un eletto.
In altre parole, a parere del ricorrente, allorché la rappresentanza di tutti i territori in Consiglio sia stata già assicurata attraverso l’elezione di almeno un consigliere per ciascuna circoscrizione, non sarebbe necessario riconoscere almeno un seggio a ciascuna circoscrizione provinciale anche nell’ambito dei seggi che, per legge, devono essere assicurati al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di EN della Regione risultato eletto ove tale gruppo non abbia conseguito una percentuale di seggi in Consiglio pari almeno al 60 percento.
Diversamente, procedendo comunque ad una sottrazione di seggi dalle circoscrizioni maggiormente beneficiate dalla ripartizione a quelle meno rappresentate, si determinerebbe, a suo parere, un’irragionevole e costituzionalmente ingiustificabile sovra-rappresentazione dei territori meno rappresentati.
Sarebbe questo, ad esempio, il caso della lista “ IO ME FR d’AL ” della provincia di Rieti la quale, con l’applicazione del meccanismo previsto dall’art. 6, comma 4 della L.R. n. 2/2005, si è vista attribuire due seggi, ossia due terzi di quelli che spetterebbero alla lista “ ZA AL ” della circoscrizione di OM, benché la prima abbia preso meno di un terzo dei voti della seconda.
Ove poi si ritenesse che a ciascuna circoscrizione provinciale spetti comunque almeno un seggio nell’ambito della quota di seggi occorrente a far raggiungere, al gruppo di liste collegate al candidato EN risultato eletto, il 60 percento dei seggi in Consiglio, il ricorrente contesta, poi, che a “cedere” seggi alle province sprovviste di rappresentanza debbano essere i territori che si siano visti beneficiare di ulteriori seggi a seguito dell’attribuzione di seggi in questione in quanto, a suo parere, l’art. 6, comma 4, della L.R. n. 2/2005 (sempre nel testo modificato dalla L.R. n. 10/2017) prevederebbe, in questo caso, che lo slittamento avvenga attingendo ai seggi assegnati, sempre al medesimo gruppo di liste, in sede di collegio unico regionale a seguito di ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
Infine, qualora il Collegio non convenga con le interpretazioni date, chiede il ricorrente sollevarsi questione di legittimità costituzionale della normativa evocata in causa per irragionevolezza e violazione dell’art. 3 Cost.
Innanzitutto, va disposta l’estromissione dal presente giudizio dell’amministrazione dell’Interno, la quale non è contraddittore necessario nell’odierno contenzioso (non trattandosi dell’ente della cui elezione si tratta) e non è stata neppure, a tale titolo, evocata in giudizio dal ricorrente.
Per il resto, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti controinteressate in ragione della mancanza di fondatezza delle censure mosse con gli atti di gravame azionati.
Preliminarmente, osserva il Collegio che dalla consultazione dell’apposita banca dati pubblica delle competizioni elettorali tenuta dal Ministero dell’Interno, risulta che, su 50 componenti del Consiglio Regionale del Lazio eletti in occasione delle elezioni svoltesi il 12 e 13 febbraio 2023, ben 35 provengono dalla circoscrizione di OM e che le restanti quattro circoscrizioni (Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti) hanno espresso solamente 14 consiglieri (il rimanente seggio spettando, di diritto, al candidato EN risultato eletto).
Pertanto non sussiste, nel caso di specie, quel vulnus al valore costituzionale della rappresentanza “politica” che il ricorrente prospetta a fondamento delle tesi dedotte in ricorso (altresì considerato che, peraltro, ove si accedesse alla tesi suggerita in ricorso, la rappresentanza delle circoscrizioni provinciali diverse da quella romana risulterebbe ancor più ridotta), risultando in concreto rispettato il bilanciamento – conforme alle previsioni dello Statuto della Regione Lazio – tra la rappresentanza “politica” del Corpo Elettorale ed il correttivo costituito dalla rappresentanza “territoriale” delle singole circoscrizioni – ambiti provinciali.
Più precisamente, l’art. 19, comma 2, dello Statuto regionale del Lazio si preoccupa, infatti, di stabilire che il sistema per l’elezione del Consiglio Regionale deve assicurare “ comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna Provincia del Lazio ”.
E che tale finalità permei di sé anche la disciplina elettorale oggetto dell’odierno contenzioso è risultato interpretativo già acquisito dalla giurisprudenza di questo Tribunale con la sentenza n. 6835/2018.
In quell’occasione, infatti, questa Sezione ebbe ad osservare che “ Il riconoscimento del principio di rappresentanza territoriale, inoltre, (…), è funzionale a conferire concreta attuazione alla previsione dell’art. 19, comma 2 dello Statuto regionale che espressamente contempla la garanzia della rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio” e che “come emerge dai lavori preparatori della l.r. n. 10 del 2017, il legislatore regionale, attraverso le modifiche introdotte, ha inteso perseguire due obiettivi: (…), e quello di garantire la c.d. “rappresentanza territoriale”, assicurando ad ogni circoscrizione elettorale almeno un seggio tra i dieci nei quali si sostanzia il premio in questione” (…) Quest’ultimo obiettivo è stato perseguito, nello specifico, attraverso la previsione del c.d. “slittamento” dei seggi nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, in fase di distribuzione su base circoscrizionale del premio di maggioranza ad ogni gruppo di liste unite nella coalizione che ha sostenuto il presidente eletto, emerga la “scopertura” di una o più circoscrizioni ”.
Anche il giudice amministrativo d’appello, con la sentenza n. 817/2019, rilevò che “ E’ questo il caso dell'articolo 6, comma 4 della 1.r. 2/2005 della cui applicazione qui si controverte e che - in diretta attuazione del citato articolo 19, comma 2, del nuovo Statuto, approvato con legge statutaria regionale n. 1 del 2004 - prevede un meccanismo di riequilibrio territoriale dei seggi per cui <<qualora le operazioni di assegnazione dei seggi di cui al comma 3 (si tratta della “assegnazione alle liste circoscrizionali dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste”) non determinino l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizione, l'Ufficio centrale regionale, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difetta il predetto requisito, individua la lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale tra quelle collegate al candidato EN della Regione proclamato eletto e le attribuisce un seggio. È corrispondentemente sottratto il seggio attribuito, ai sensi del comma 2, lettera b), secondo, terzo, quarto e quinto periodo, con il resto o la cifra elettorale minore al gruppo di liste collegato al medesimo candidato EN e assegnato, ai sensi del comma 3, alla lista circoscrizionale con il minor quoziente, purché non vengano meno le condizioni per l'elezione di almeno un consigliere nella relativa circoscrizione>> ”.
D’altronde, non si può sottacere neanche come le disposizioni di cui si controverte rinvengono un precedente, espressivo della medesima ratio , anche nella formulazione della L.R. n. 2/2005 antecedente alle modifiche apportate con la L.R. n. 10/2017, il cui art. 3, nel disciplinare la formazione del c.d. ‘listino bloccato’, stabiliva che la predetta lista regionale fosse composta “ in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione ”, così evidenziando, ancora una volta, la necessità che i meccanismi correttivi volti ad assicurare una piena governabilità dell’amministrazione regionale fossero ispirati ad un adeguato criterio di rappresentanza territoriale.
Né le conclusioni raggiunte nei precedenti citati possono derubricarsi a meri obiter dicta ininfluenti nel caso di specie e, comunque, superati da circostanze sopravvenute che, all’evidenza, non sussistono.
Al contrario i principi ivi affermati, oltre a mantenere piena attualità, devono riconfermarsi anche per quanto attiene alle conseguenze giuridiche che i medesimi dispiegano in ordine ai restanti argomenti impiegati in ricorso.
Infatti, privo di fondamento è l’argomento letterale secondo il quale l’art. 6, comma 4, nella parte in cui stabilisce che “ nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al comma 2, lettere c) e d), è sottratto il seggio attribuito con il resto o la cifra elettorale minore tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato EN in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui ” esprimerebbe la necessità di verificare che l’integrale rappresentanza di tutte le circoscrizioni debba avere riguardo a tutti i seggi assegnati, tanto con il primo che con il secondo riparto.
A confutare tale interpretazione letterale, ritiene il Collegio di poter fare riferimento al precedente di questa Sezione poc’anzi menzionato con il quale, in proposito, fu osservato che “ 6.4. Dalla piana lettura delle previsioni dell’art. 6 della l.r. n. 2 del 2005 s.m.i. emerge inequivocabilmente che il principio di rappresentanza territoriale ha permeato la definizione delle regole di riparto dei dieci seggi costituenti il premio di maggioranza. 6.5. Dirimente, al tal fine, si palesa il raccordo tra il comma 3 ed il comma 4 dell’art. 6 sopra citato; e, infatti, dopo aver illustrato, al comma 3, le modalità di assegnazione alle liste circoscrizionali dei seggi (costituenti il premio) spettanti alle liste della coalizione, il legislatore regionale, al comma 4, ha definito le modalità da seguire per la traslazione dei seggi. Ed è importante l’incipit di tale comma (4), formulato nei seguenti termini: «Qualora le operazioni di assegnazione dei seggi di cui al comma 3 non determinano l’elezione di almeno un consigliere per circoscrizione (….)». Il testuale riferimento alle operazioni di cui al comma 3 e l’assenza di congiunzioni avversative (es. neppure, nemmeno et similia) rende evidente che il principio di rappresentanza territoriale opera con riguardo all’attribuzione del premio di maggioranza ed a prescindere dai seggi conseguiti da ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all’art. 4, comma 1 della l.r. n. 2 del 2005 s.m.i. in esito al riparto proporzionale dei quattro quinti dei consiglieri.
6.6. Il riferimento contenuto nei lavori preparatori della l. n. 10 del 2017 alla particolare situazione della circoscrizione di Rieti assume una valenza meramente esemplificativa e non consente, tenuto conto del tenore delle sopra indicate previsioni normative, di avallare l’opzione interpretativa restrittiva di parte ricorrente, diretta ad escludere l’ammissibilità di fenomeni di slittamento con riguardo a circoscrizioni già rappresentate in sede di attribuzione dei quaranta seggi con il metodo proporzionale. Oltretutto, dalla documentazione versata in atti emerge che la soluzione prescelta dal legislatore regionale è scaturita dall’approvazione di uno specifico emendamento che ha modificato il testo originario proprio allo scopo di garantire, anche nella ripartizione del premio costituito dai dieci seggi, detta rappresentanza ”.
A fortiori rispetto a quanto dedotto nel citato precedente, il Collegio osserva altresì che l’art. 4, comma 2, stabilisce che i quattro quinti dei componenti del Consiglio Regionale:
-vengano eletti su base circoscrizionale;
-che ogni circoscrizione coincide con il territorio delle province del Lazio;
-che la ripartizione dei seggi del Consiglio regionale tra le singole circoscrizioni è effettuata dividendo il numero della popolazione residente della Regione per i quattro quinti dei componenti del Consiglio.
Ne consegue che la rappresentanza di ciascuna circoscrizione è inevitabilmente assicurata già sulla base del ‘primo riparto’ dei quattro quinti dei seggi del Consiglio.
Ma, stando così le cose, l’unico significato che è plausibile attribuire alla proposizione contenuta nell’art. 6, comma 4, della L.R. n. 2/2005 secondo cui “ Qualora le operazioni di assegnazione dei seggi di cui al comma 3 non determinino l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizione ” è quella che riconnette l’esigenza di assicurare la piena rappresentanza territoriale di tutte le circoscrizioni anche nell’ambito della quota (comunemente definita ‘premio di maggioranza’ ma che può ugualmente identificarsi, in ragione della funzione svolta, in un meccanismo diretto ad assicurare la piena omogeneità tra l’indirizzo politico di cui è espressione il candidato EN della Regione risultato eletto e la maggioranza dell’assemblea consiliare, garantendo per tal via la governabilità dell’ente) pari a un quinto dei seggi spettante al gruppo di liste collegato al candidato eletto EN della Regione che abbia conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio.
Resta da verificare la conformità a Costituzione dell’interpretazione della norma evocata in giudizio e fatta propria da questo Collegio.
In proposito, soccorrono ancora una volta le conclusioni già raggiunte nel precedente di questa Sezione sopra menzionato, in occasione del quale il tema in questione venne approfonditamente esaminato, preliminarmente osservando che “ 6.3. Costituisce principio pacifico che il legislatore goda di ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico – politico in cui tale sistema è destinato ad operare, con il solo limite costituito dalla manifesta irragionevolezza (cfr., ex multis, C. Cost., n. 1/2014; 242/2012; n. 271/2010; n. 107/1996; n. 498/1993) ”, per poi affermare che “ la portata attribuita al principio di rappresentanza territoriale anche quanto al riparto del premio di maggioranza non costituisce affatto una novità derivante dalle modifiche introdotte dal legislatore regionale nel 2017. E, invero, già nella vigenza della precedente disciplina, incentrata, come sopra evidenziato, sul c.d. listino bloccato, operava la regola per cui nella stessa predisposizione di tale listino dovesse considerarsi la necessaria inclusione di almeno un consigliere per ciascuna delle cinque circoscrizioni (nella formulazione originaria, infatti, l’art. 3, comma 3 della l.r. n. 2 del 2005 prevedeva: “La lista regionale è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione..”) .
7.2. La profondità e l’estensione data dal legislatore regionale al principio di rappresentanza territoriale non appare, invero, irragionevole, dovendosi considerare che tale principio si innesta nel sistema proporzionale, definendo un assetto caratterizzato da una incidenza solo nella misura di un quinto (pari, appunto, a dieci seggi) del premio di maggioranza. In tale assetto, non può ritenersi illogica la scelta del legislatore di agevolare – come già esplicitato al capo 5, sub 2 della presente pronuncia – una governabilità non scevra da una considerazione delle istanze territoriali.
7.3. Ciò esclude pure rilievi sul piano della proporzionalità, dovendo il rispetto di tale canone essere verificato – nello specifico ambito che viene in rilievo – assumendo quale termine di raffronto non già la proiezione degli esiti prefigurata dal singolo candidato bensì il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti che vengono in rilievo. Ed in tale più corretta e completa prospettiva, l’unica in grado di assicurare un equilibrio del sistema nel suo insieme considerato, la scelta discrezionale del legislatore regionale di prevedere garanzie alla rappresentanza territoriale nella distribuzione del premio di maggioranza senza incidere sui rapporti interni alla coalizione, va esente da censure ”.
Infine, la contrarietà a Costituzione del meccanismo di riparto del ‘premio di maggioranza’ concretamente applicato dall’Ufficio centrale regionale con i provvedimenti impugnati venne esclusa anche dal giudice amministrativo d’appello con la già citata sentenza n. 817/2019, ove si leggeva che “ Infine, manifestamente infondata è la questione di costituzionalità sollevata in via subordinata dall’appellante, posto che, per l’appunto, i due principi della rappresentanza territoriale e della rappresentanza politica trovano, per quanto sin qui esposto, un ragionevole punto di equilibrio nella legge regionale e la rappresentanza territoriale trova, a sua volta, diretta copertura - se non nella Costituzione (ma la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale principio sia desumibile dall’art. 56 Cost., dedicato all’elezione della Camera dei Deputati: cfr. la pronuncia n. 35/2017, pure richiamata dal Servizio giuridico del Consiglio regionale) - nel nuovo Statuto regionale che, oltre a collocarsi al vertice del sistema delle fonti regionali, è passato indenne, in quanto approvato con legge statutaria n. 1 dell’11/11/2004, al vaglio preventivo di legittimità costituzionale effettuato dalla Corte, ai sensi della legge costituzionale n. 1/1999 all’epoca già entrata in vigore ”.
In definitiva, nel ritenere privo di fondamento e, conseguentemente, da respingere il gravame proposto con l’atto introduttivo, ritiene il Collegio di formulare i seguenti principi a cui attenersi nella decisione della presente controversia:
1) la legislazione elettorale regionale del Lazio (per come disciplinata dalla L.R. n. 2/2005, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con L.R. n. 10/2017), coerentemente con la previsione contenuta nell’art. 19, comma 2, dello Statuto regionale, è ispirata alla finalità di assicurare, nella composizione dell’assemblea consiliare, un’adeguata rappresentanza di tutte le circoscrizioni provinciali in cui si articola il territorio della Regione;
2) tale finalità permea di sé non soltanto il riparto dei quattro quinti dei seggi del Consiglio Regionale (il quale, in ragione del disposto dell’art. 4, comma 2, dell’anzidetta Legge Regionale, avviene direttamente su base circoscrizionale), ma anche il riparto del restante quinto che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b ), dev’essere riconosciuto al gruppo o ai gruppi di liste collegati al candidato EN della Regione risultato eletto che abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio (c.d. ‘premio di maggioranza’);
3) ciò è attestato da una pluralità di argomenti, taluni di carattere teleologico e sistematico (i lavori preparatori della L.R. n. 10/2017; la previgente formulazione dell’art. 3, comma 3, della L.R. n. 2/2005) ma, soprattutto, da argomenti di carattere testuale tra i quali:
a) il raccordo tra il comma 4 ed il comma 3 dell’art. 6 della già menzionata Legge Regionale, avendo il legislatore regionale, al comma 3 descritto le modalità alle liste circoscrizionali dei seggi (costituenti il ‘premio di maggioranza’) spettanti alle liste della coalizione collegata al candidato EN risultato eletto mentre, al comma 4, il medesimo ha definito le modalità da seguire per la traslazione dei seggi, mostrando di riferire tale ultima operazione esclusivamente a quella quota di seggi da assegnare al gruppo di liste che, pur avendo espresso il candidato EN risultato eletto, non abbiano conseguito almeno il 60 percento dei seggi in Consiglio;
b) la residualità dell’ipotesi in cui la traslazione in favore delle circoscrizioni che non abbiano espresso, in seno al ‘premio di maggioranza’, alcun eletto avviene non a carico della quota attribuita a concorrenza del 60 percento dei seggi, bensì nei confronti delle liste collegate al candidato EN risultato eletto in sede di collegio unico regionale, residualità inequivocabilmente espressa dal tenore del terzo periodo del comma 4 dell’art. 6 della citata Legge, il quale contempla tale ipotesi esclusivamente per il caso in cui si verifichino le condizioni di cui al comma 2, lettere c ) e d );
c) la circostanza che, ove il predetto slittamento avvenga a carico del riparto dei seggi avvenuto in sede circoscrizionale, sulla base dei quozienti interi, e in sede di collegio unico regionale, in favore dei più alti resti, sarebbe svuotata di significato la previsione di riequilibrio territoriale della rappresentanza prevista dal comma 4 dell’art. 6 che, viceversa, acquista senso solo ove riferita al c.d. ‘premio di maggioranza’;
4) la finalità di riequilibrio in favore delle circoscrizioni provinciali rimaste prive di rappresentanti in seno all’attribuzione del quinto dei seggi in Consiglio in favore della coalizione che ha espresso il candidato EN risultato eletto, appare ragionevole e conforme a Costituzione, considerate:
-l’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore regionale nella scelta del sistema elettorale ritenuto più idoneo;
-la coerenza sistematica della previsione oggetto di scrutinio con le finalità di equilibrata rappresentanza territoriale manifestate dallo Statuto regionale;
-infine, l’incidenza limitata della deroga al principio della rappresentanza elettorale apportata dalla norma in questione, insistente esclusivamente sulla restante quota di un quinto dei seggi del Consiglio Regionale.
Conclusivamente, pertanto, il gravame proposto con l’atto introduttivo deve ritenersi privo di fondamento e va, conseguentemente, respinto.
Da tale conclusione discende l’inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure dedotte con il gravame accessorio le quali, comunque, paiono articolate solamente al fine di prevenire eccezioni concernenti l’esatta individuazione del seggio che, all’esito delle operazioni di slittamento, risulta essere stato dall’Ufficio centrale attribuito a candidati della lista collegata al candidato EN della Regione risultato eletto avente la cifra elettorale superiore nelle circoscrizioni che, in esito al riparto del ‘premio di maggioranza’ risultavano rimaste prive di consiglieri eletti (nella fattispecie, ed a seguito della correzione dell’errore compiuto dall’Ufficio centrale, il candidato della lista circoscrizionale di Viterbo di “ IO ME FR d’AL ” in luogo di quello di Frosinone).
Eccezioni che, pur essendo state in concreto sollevate dalle parti controinteressate che vi avevano interesse, non giustificano comunque l’esame e la decisione in ordine ad un gravame accessorio del quale non può essere predicata l’ammissibilità a fronte del rigetto, per infondatezza, del gravame principale, con conseguente, definitiva, impossibilità per il ricorrente di conseguire l’elezione aspirata.
La non comune complessità delle questioni trattate, benché non del tutto inedite, giustifica comunque, a parere del Collegio, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, EN
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO