Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Porto Badino, Consorzio Ordinario Porto Latina, Consorzio Marina di Terracina, Base Nautica Flavio Gioia, Marina di Nettuno Circolo Nautico s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Santi, Diego Scopinaro e Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27 aprile 2024, assunta al prot. n. 6650 del 3 maggio 2024, con la quale è stato approvato il “Regolamento comunale per l’istituzione del “ticket di stazionamento” isole di ON e Palmarola”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale agli atti sopra indicati, ancorché non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 19 novembre 2024:
per l'annullamento
della delibera di Giunta Municipale del Comune di ON n. 133 del 31 luglio 2024, assunta al prot. n. 11981/2024 del 31 luglio 2024, mediante la quale, richiamato il Regolamento sull’istituzione del Ticket di stazionamento isola di ON e Palmarola approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2024 (oggetto di ricorso principale) è stata deliberata l’entrata in vigore del “Ticket di Stazionamento”, a far data dal 01.08.2024;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 12 giugno 2025:
per l’annullamento
a. della delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2024, con cui il Comune di ON ha approvato il Regolamento comunale per l’istituzione del “ticket di stazionamento isole di ON e Palmarola”;
b. della delibera di Giunta Municipale del Comune di ON n. 133 del 31.07.2024, assunta al prot. n. 11981/2024 del 31.07.2024, mediante la quale, richiamato il Regolamento sull’istituzione del Ticket di stazionamento isola di ON e Palmarola approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2024 (oggetto di ricorso principale) è stata deliberata l’entrata in vigore del “Ticket di Stazionamento”, a far data dal 01.08.2024;
c. della deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2025, avente ad oggetto modifica ed integrazione della delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2024, con cui il Comune di ON ha approvato il Regolamento comunale per l’istituzione del “ticket di stazionamento isole di ON e Palmarola”;
d. per quanto occorrer possa della deliberazione di Giuda Regionale del Lazio n. 18838 del 20 maggio 2024 con cui è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra la Regione Lazio ed il Comune di ON per la gestione delle Zone di Protezione Speciali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di ON;
Vista la nota del 2 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa AN MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con memoria depositata in atti in data 2 novembre 2025, i ricorrenti, in seguito al nuovo regolamento approvato con deliberazione n. 40 del 31 luglio 2025, con cui il Comune di ON ha recepito le criticità denunciate con il presente ricorso, hanno dichiarano la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.;
Ravvisati, infine, giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL SC, Presidente
AN MA, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN MA | LL SC |
IL SEGRETARIO