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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 890/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente
Patrizia Medica Giudice
L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 890/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANDRO Parte_1 C.F._1
MARINELLI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIO Controparte_1 C.F._2
FIERINI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 1) In data 12.08.1981 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1
nato a [...] il [...], come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato Controparte_1
dal medesimo Comune in data 28.03.2024, Atto n. 121 parte II serie A anno 1981, dalla cui unione non nascevano figli. Tuttavia, la coppia, mediante adozione internazionale, otteneva un figlio, ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2) In data 27.11.2012 veniva omologata la separazione dei coniugi con decreto n. 2252/12 del
Tribunale di Pescara.
3) Con ricorso depositato in data 21.03.2024 la sig.ra chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Pt_1
effetti civili del matrimonio contratto con il d' con conferma delle condizioni concordate dalle CP_1
parti e contenute nel verbale del 4.10.2012, costituente parte integrante del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi, con vittoria delle spese di lite.
4) Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
2.10.2024, nella quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione, chiedendo tuttavia la compensazione delle spese di lite.
5) Le parti nelle more del giudizio hanno raggiunto un accordo per la regolamentazione del divorzio,
depositato in data 5.11.2024, alle seguenti condizioni:
“
1. gli ex coniugi vivranno separati tenendosi reciproco rispetto;
2. gli ex coniugi si danno reciprocamente atto dell'adempimento dell'obbligo assunto in sede di
separazione di costituire un diritto di abitazione sulla casa coniugale, sita in Pianella, alla Via
Modena n. 62 (già Via Borgo Carmine n. 39) in favore della SI.ra , Parte_1
vitanaturldurante di quest'ultima, come da atto pubblico del 21.12.2012 rep. n. 13.866 racc. n. 5.237;
3. la sopra indicata casa coniugale viene, pertanto, assegnata in uso alla SI.ra Parte_1
unitamente ai mobili che l'arredano;
4. il SI. ha lasciato la casa coniugale entro il 15 Gennaio 2013 e, entro tale Controparte_1
data, ha prelevato i propri effetti personali;
pagina 2 di 4
5. la SI.ra acconsente affinché il garage, pertinenza della abitazione coniugale, in Pt_1
comproprietà fra i coniugi, venga utilizzato dal SI. a condizione che l'uso del suddetto CP_1
locale avvenga esclusivamente da parte del medesimo SI. , senza possibilità alcuna di CP_1
cessione ovvero di altra disposizione in favore di terzi. La porta insistente all'interno del garage che
consente l'accesso all'androne condominiale è stata chiusa a cura della SI.ra che detiene in Pt_1
via esclusiva la chiave d'accesso; il SI. dichiara di accettare l'uso dell'immobile (garage) CP_1
alle condizioni sopra riportate;
6. i coniugi confermano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa di carattere economico, per aver già
provveduto alla loro definizione e per essere ciascuno di essi economicamente autosufficiente;
7. i coniugi danno atto di avere già provveduto a compiere tutti gli adempimenti necessari per la
riscossione di tutti i titoli cointestati, da liquidarsi entro il 15 Gennaio 2013, e a dividersi in parti
uguali fra loro le somme così ottenute, sia a titolo di sorte capitale che di interessi”.
6) Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologato l'accordo di tra i coniugi con provvedimento del
Tribunale di Pescara del 27.11.2012, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale,
onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7) Possono, poi, essere recepite le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, in quanto conformi ai loro interessi e non contrarie a norme imperative.
8) Le spese di lite, atteso l'esito della lite, vanno dichiarate compensate tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Patti (ME) il 12.08.1981 tra e , matrimonio trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio del comune di Patti (ME), atto n. 121, Parte II, S. A, anno 1981, alle condizioni concordate tra le parti e riportate nella parte motiva;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Pescara, 5.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente
Patrizia Medica Giudice
L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 890/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANDRO Parte_1 C.F._1
MARINELLI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIO Controparte_1 C.F._2
FIERINI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 1) In data 12.08.1981 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1
nato a [...] il [...], come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato Controparte_1
dal medesimo Comune in data 28.03.2024, Atto n. 121 parte II serie A anno 1981, dalla cui unione non nascevano figli. Tuttavia, la coppia, mediante adozione internazionale, otteneva un figlio, ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2) In data 27.11.2012 veniva omologata la separazione dei coniugi con decreto n. 2252/12 del
Tribunale di Pescara.
3) Con ricorso depositato in data 21.03.2024 la sig.ra chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Pt_1
effetti civili del matrimonio contratto con il d' con conferma delle condizioni concordate dalle CP_1
parti e contenute nel verbale del 4.10.2012, costituente parte integrante del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi, con vittoria delle spese di lite.
4) Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
2.10.2024, nella quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione, chiedendo tuttavia la compensazione delle spese di lite.
5) Le parti nelle more del giudizio hanno raggiunto un accordo per la regolamentazione del divorzio,
depositato in data 5.11.2024, alle seguenti condizioni:
“
1. gli ex coniugi vivranno separati tenendosi reciproco rispetto;
2. gli ex coniugi si danno reciprocamente atto dell'adempimento dell'obbligo assunto in sede di
separazione di costituire un diritto di abitazione sulla casa coniugale, sita in Pianella, alla Via
Modena n. 62 (già Via Borgo Carmine n. 39) in favore della SI.ra , Parte_1
vitanaturldurante di quest'ultima, come da atto pubblico del 21.12.2012 rep. n. 13.866 racc. n. 5.237;
3. la sopra indicata casa coniugale viene, pertanto, assegnata in uso alla SI.ra Parte_1
unitamente ai mobili che l'arredano;
4. il SI. ha lasciato la casa coniugale entro il 15 Gennaio 2013 e, entro tale Controparte_1
data, ha prelevato i propri effetti personali;
pagina 2 di 4
5. la SI.ra acconsente affinché il garage, pertinenza della abitazione coniugale, in Pt_1
comproprietà fra i coniugi, venga utilizzato dal SI. a condizione che l'uso del suddetto CP_1
locale avvenga esclusivamente da parte del medesimo SI. , senza possibilità alcuna di CP_1
cessione ovvero di altra disposizione in favore di terzi. La porta insistente all'interno del garage che
consente l'accesso all'androne condominiale è stata chiusa a cura della SI.ra che detiene in Pt_1
via esclusiva la chiave d'accesso; il SI. dichiara di accettare l'uso dell'immobile (garage) CP_1
alle condizioni sopra riportate;
6. i coniugi confermano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa di carattere economico, per aver già
provveduto alla loro definizione e per essere ciascuno di essi economicamente autosufficiente;
7. i coniugi danno atto di avere già provveduto a compiere tutti gli adempimenti necessari per la
riscossione di tutti i titoli cointestati, da liquidarsi entro il 15 Gennaio 2013, e a dividersi in parti
uguali fra loro le somme così ottenute, sia a titolo di sorte capitale che di interessi”.
6) Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologato l'accordo di tra i coniugi con provvedimento del
Tribunale di Pescara del 27.11.2012, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale,
onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7) Possono, poi, essere recepite le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, in quanto conformi ai loro interessi e non contrarie a norme imperative.
8) Le spese di lite, atteso l'esito della lite, vanno dichiarate compensate tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Patti (ME) il 12.08.1981 tra e , matrimonio trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio del comune di Patti (ME), atto n. 121, Parte II, S. A, anno 1981, alle condizioni concordate tra le parti e riportate nella parte motiva;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Pescara, 5.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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