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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado unico, iscritta al n.r.g. 4915/2021, riservata in decisione all'udienza collegiale del 28.1.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pendente tra:
, in Parte_1
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuliana Manto e Francesco
Amico, della Consulenza Legale interna in virtù di procura speciale allegata alla citazione ed elett.te dom.ta in Roma, via G.B. Martini
n. 3 presso l'Avv. Giuliana Manto
- attrice - contro
1. (c.f. , Parte_2 C.F._1
2. ( ), Parte_3 CodiceFiscale_2
3. (c.f. ), Parte_4 C.F._3
4. (c.f. , Parte_5 C.F._4
5. sotto la protezione di Controparte_1 Part CP_2
in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. e p. iva
[...]
), P.IVA_1
6. (c.f. ), Parte_7 C.F._5
7. (c.f. ) Parte_8 C.F._6
8. (c.f. ) Controparte_3 C.F._7
- convenuti contumaci –
nonché contro
9. (c.f. ), Parte_9 C.F._8
10. (c.f. ), Parte_10 C.F._9 11. (c.f. Parte_11
), C.F._10
12. (c.f. ), Parte_12 C.F._11
13. (c.f. ), Parte_13 C.F._12
14. (c.f. ) Parte_14 C.F._13
rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo Galli (CF.
[...]
) e dall'Avv. Marzia Romano (C.F. C.F._14 [...]
), presso i quali sono elettivamente domiciliati in C.F._15
Napoli alla Via G. Sanfelice n. 33 in virtù di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta;
gli avvocati Pierpaolo Galli e
Marzia Romano hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni inerenti a mezzo mail agli indirizzi
Email_1
Email_2
- convenuti – nonché
15. (c.f. ), Parte_15 C.F._16
16. (c.f. Controparte_4 C.F._17
- convenuti non costituiti -
Oggetto: citazione ex art. 389 c.p.c. Conclusioni:
l'attrice ha concluso come da note depositate il 27.1.2025: “tenuto conto della rettifica del paragrafo precedente e considerato che al momento del deposito delle presenti note nessuna ulteriore circostanza nuova è intervenuta … la precisa le conclusioni Pt_1
chiedendo che codesta Ecc.ma Corte voglia: - dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei confronti della SI
e, in via gradata, previa separazione della causa Parte_10
proposta dalla contro quest'ultima da quelle proposte nei Pt_1
confronti di tutti gli altri convenuti, dichiarare l'interruzione parziale del processo nei confronti della SI in Parte_10
ogni caso, trattenute tutte le altre cause in decisione: A) dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei confronti del signor
, non costituito, avendo la rinunciato Parte_4 Pt_1
agli atti del giudizio nei suoi confronti;
B) dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti delle signore
[...]
, , e Parte_11 Parte_12 Parte_13
dell' sotto la protezione di Controparte_1 CP_5
che hanno estinto l'obbligazione restitutoria dopo avere
[...]
ricevuto la notifica dell'atto di citazione;
C) contrariis reiectis, accertato il diritto della alla restituzione ex art. 389 c.p.c. Pt_1
delle somme nel seguito indicate per ciascun soggetto (tenuto conto dei pagamenti parziali ricevuti anche al fine della decorrenza degli interessi legali), condannare: - il sig. a pagarle Parte_9
euro 126.103,41, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- il sig. a pagarle Parte_2
euro 139.356,23, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
1 Pertanto, salva la posizione della SI , le conclusioni qui precisate sono identiche Parte_13
a quelle anticipate nella memoria conclusionale… il sig. Pt_3
a pagarle euro 514.948,07, oltre agli interessi legali
[...]
dall'1.6.2023 al saldo sull'importo di euro 92.976,04 e agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo quanto al restante importo;
- la sig.ra a pagarle euro Parte_5
19.724,22, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- i sig.ri e Parte_15 CP_4
in solido tra loro a pagarle euro 50.134,68, oltre agli
[...]
interessi legali dal 15.11.2021 sull'importo di euro 13.891,53 e agli interessi legali dal giorno del pagamento ricevuto al saldo quanto al restante importo;
- la sig.ra a pagarle euro Parte_14
228.525,08, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- il sig. a pagarle Parte_7
euro 96.262,36, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- la sig.ra a pagarle Parte_8
euro 286.948,10, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- il sig. a pagarle Controparte_3 euro 164.641,85, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- i sigg.ri e Parte_8
in solido tra loro a pagarle euro 446.130,37, Controparte_3
oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
D) condannare in solido tra loro tutti i convenuti indicati alle lett. B) e C) – con esclusione dei signori e Parte_15
– al rimborso a favore della di Controparte_4 Pt_1
compensi e spese di lite;
E) condannare in solido tra loro gli avvocati Pierpaolo Galli e Marzia Romano al rimborso a favore della di compensi e spese di lite per essersi costituiti in Pt_1
giudizio per conto dei signori e Parte_15 CP_4
senza essere muniti di procura alla lite;
[...]
i convenuti costituiti come da note depositate il 27.1.2025: “previa valutazione della necessità di interruzione del giudizio e/o di riunione del medesimo a quelli richiamati, nonché di emissione di provvedimenti ex art. 182 c.p.c. Disporre la totale compensazione delle spese ed in subordine rigetti in ogni caso la pretesa condanna alle spese sia in solido che in quote uguali tra i convenuti. Chiede inoltre l'integrale rigetto della richiesta condanna alle spese proposta nei confronti dei difensori Avv. Pierpaolo Galli e Avv.
Marzia Romano. In subordine rimettere la causa in fase istruttoria autorizzandosi l'Avv. Pierpaolo Galli alla chiamata in causa della compagnia di .”. Controparte_6 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.A seguito delle sentenze, rispettivamente, nn. 8844/2008 del
Tribunale di Roma e nn. 2828/2014 e 3831/2016 della Corte
d'Appello, quest'ultima di revocazione, la aveva dato Pt_1
spontanea esecuzione alle stesse, che l'avevano condannata al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali in favore degli odierni appellati a titolo di responsabilità per omessa vigilanza sull'agente di cambio Persona_1
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 9067/2018, ha cassato la sentenza di appello n. 2828/2014 con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, facendo conseguentemente venir meno anche la sentenza di revocazione n. 3831/2016.
Il giudizio di rinvio è stato definito con la sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 5470/2020, depositata il 5.11.2020, che ha respinto tutte le domande risarcitorie formulate, tra gli altri, dagli odierni convenuti.
Quest'ultima sentenza, ulteriormente gravata per cassazione, è passata in giudicato, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto, tra gli altri, dagli odierni convenuti nei confronti della sentenza n. 5470/2020, come statuito dalla pronuncia della S.C. n.
30734/2022. Quest'ultima è stata prodotta quale documento 19 di Pt_1
prodotto con le note scritte per l'udienza del 21.6.2023.
L'attrice ha pertanto, con il presente giudizio, chiesto le restituzioni delle somme corrisposte, deducendo che ne aveva diritto e che il relativo credito era definitivamente certo, liquido ed esigibile.
Ha convenuto in giudizio tutti gli investitori indicati in epigrafe.
In seguito alle vicende che hanno interessato alcune parti, l'attrice ha rassegnato le conclusioni definitive, in epigrafe trascritte.
Si sono costituiti in giudizio i seguenti convenuti:
nato a [...] il [...] e residente in Parte_9
Massa Lubrense (Na) alla via Pipiano n. 4 (C.F. C.F._18
);
[...]
nata a [...] il [...], residente in Parte_10
PR (NA) Via Nicola Lubrano di Vavaria n° 14 con (C.F.
[...]
); C.F._19
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_15
d' CH (Na) Via Bocca 37 con (C.F. ); CodiceFiscale_20
nato a [...] il [...] e Controparte_4
residente in [...] con (C.F.
[...]
); C.F._21 nata a [...] il Parte_11
13/3/1956, residente in [...] con (C.F.
[...]
); C.F._22
, nata a [...] il [...], ivi residente Parte_12
alla via Torquato Tasso 206 (C.F. ); CodiceFiscale_23
, nata a [...] il [...] e ivi residente in al Parte_13
Corso Vittorio Emanuele n. 440 con (C. F. C.F._24
);
[...]
, nata ad [...] il [...] e ivi residente Parte_14
alla II Traversa S. Giorgio n. 3 con (C.F. ). CodiceFiscale_25
I sig.ri e hanno dichiarato di volersi costituire in Pt_15 CP_4
giudizio, ma di non aver potuto ancora rilasciare idonea procura in quanto affetti da Sars Cov2 e che avrebbero provveduto ai sensi dell'art. 182 c.p.c., non avendovi però provveduto sino al momento in cui la causa è stata riservata in decisione.
Tutti i convenuti costituiti non hanno contestato la debenza delle somme in favore di che tuttavia avrebbe dovuto chiederle Pt_1
in sede di giudizio di rinvio, insistendo in via principale per la compensazione delle spese di lite.
I restanti convenuti sono rimasti contumaci. E' stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita in seguito ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti.
A seguito del deposito, in data 27.1.2025, di note da entrambe le parti, contenenti svariate deduzioni, la Corte ha riservato la decisione il 28.1.2025, senza concedere ulteriori termini.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.L'attrice ha rinunciato agli atti nei confronti del sig. Parte_4
cfr. le sue note scritte depositate il 15.12.2021, ribadite
[...]
nell'ultima comparsa conclusionale.
Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.
e non luogo a provvedere sulle spese processuali, poiché il sig.
è rimasto contumace. Parte_4
3. ha inoltre dedotto che le somme richieste in restituzione Pt_1
le erano state integralmente restituite da parte dei sig. ri
[...]
, Parte_10 Parte_11 Parte_11 Parte_12
, nonché da parte dell' sotto la
[...] Controparte_1
protezione di ( cfr. ancora l'ultima comparsa Controparte_5
conclusionale). Ha aggiunto, nelle note depositate il 27.1.2025, che anche la sig.ra aveva restituito l'intero importo. Parte_13
Quindi, tra e , Pt_1 Parte_11 [...]
, sotto la protezione di Parte_12 Controparte_1
e deve dichiararsi cessata la Controparte_5 Parte_13
materia del contendere con compensazione delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio, alla luce della oggettiva controvertibilità della controversia e dell'avvenuta restituzione delle predette somme.
4.Nei confronti della sig.ra deceduta in corso di Parte_10
causa, come comunicato dal Difensore della stessa, ha Pt_1
chiesto altresì l'estinzione del giudizio.
Ritiene questa Corte che la rinunzia alla domanda rende irrilevante la dichiarazione di interruzione del giudizio, essendo venuto meno l'interesse dell'attrice.
Ed invero, avendo allegato che la sig.ra aveva Pt_1 Parte_10
restituito il dovuto dopo la notifica della citazione, la rinuncia alla domanda va interpretata quale rinuncia all'azione.
Possono compensarsi le spese processuali, tenuto conto della spontanea estinzione dell'obbligazione restitutoria da parte della
Parte_10 5.L'attrice ha inoltre dedotto quanto di seguito trascritto, in considerazione delle allegazioni e delle prove circa le parziali restituzioni eseguite da alcuni convenuti ( cfr. ancora l'ultima comparsa conclusionale): “tenuto conto di detti adempimenti parziali le somme dovute dai convenuti, diversi da quelli indicati nel par. 5.1, sono le seguenti:
- : euro 126.103,41, oltre agli interessi legali dal Parte_9
giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- : euro 139.356,23, oltre agli interessi legali dal Parte_2
giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- euro 514.948,07, oltre agli interessi legali Parte_3
dall'1.6.2023 al saldo sull'importo di euro 92.976,04 e agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo quanto al restante importo (per l'imputazione del pagamento ricevuto si vedano le note scritte ud. 21.6.2023, par. 4.2, p. 4); -
: euro 19.724,22, oltre agli interessi legali dal Parte_5
giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- e in solido tra loro: euro Parte_15 Controparte_4
50.134,68, oltre agli interessi legali dal 15.11.2021 sull'importo di euro 13.891,53 e agli interessi legali dal giorno del pagamento ricevuto al saldo quanto al restante importo (per l'imputazione del pagamento ricevuto si vedano le note scritte ud. 15.12.2021, par.
3.1, p. 2);
- : euro 228.525,08, oltre agli interessi legali dal Parte_14
giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- : euro 913,11, oltre agli interessi legali dal Parte_13
4.5.2023 al saldo (per l'imputazione dei due pagamenti ricevuti si vedano le note scritte ud. 15.12.2021, par. 3.2, p. 2, e le note scritte ud. 21.6.2023, par. 4.1, p. 4);
- : euro 96.262,36, oltre agli interessi legali dal Parte_7
giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- : euro 286.948,10, oltre agli interessi legali dal Parte_8
giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- : euro 164.641,85, oltre agli interessi legali dal Controparte_3
giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- e in solido tra loro: euro Parte_8 Controparte_3
446.130,37, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo.
Ha chiesto pertanto che costoro fossero condannati alle chieste restituzioni, nonché al pagamento delle spese processuali. Eliminando la sola posizione della sig.ra , che ha Parte_13
corrisposto il dovuto quale su richiesto, come ammesso da Pt_1
nelle note depositate il 27.1.2025, si osserva quanto segue.
6.Sebbene in citazione abbia fondato la domanda sull'art. Pt_1
389 c.p.c. e sul diritto alle restituzioni derivato dalla cassazione con rinvio della sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore degli investitori parti in causa;
vi
è da osservare che la domanda è risultata oltremodo fondata, in quanto nelle more di questo giudizio è stato deciso anche il giudizio di legittimità che ha avuto ad oggetto la sentenza d'appello emessa in sede di rinvio.
Le sentenze di primo e di secondo grado che avevano accertato i liquidato il danno subito dagli investitori a causa delle omissioni di
– sentenza n. 8844 del 2008 del Tribunale di Roma e Pt_1
sentenze nn. 2828 del 2014 e 3831 del 2016 della Corte d'Appello
– sono risultate poste nel nulla in quanto, in particolare, la sentenza d'appello n. 2828/2014 è stata cassata con la pronuncia della S.C.
n. 9067/2018.
La sentenza d'appello ed in sede di rinvio del 5.11.2020, che aveva respinto tutte le domande risarcitorie, è stata ulteriormente gravata di ricorso per cassazione;
ma con sentenza n. 30734/2022 in atti il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale è stato dichiarato assorbito, con compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Il rigetto delle domande risarcitorie anche degli odierni convenuti costituisce pertanto cosa giudicata.
La domanda di restituzione proposta da è quindi fondata. Pt_1
Ad eccezione di quanto osservato dalla sig.ra sono Pt_14
incontestati i pagamenti eseguiti da in favore dei convenuti Pt_1
costituiti nei cui confronti l'attrice ha insistito e che quindi vanno restituiti, risultando corretta, ad avviso di questa Corte,
l'imputazione dei pagamenti parziali svolta da . Pt_1
La sig.ra ha invece contestato il “ quantum” dovuto. Pt_14
Ella ha riferito di avere accettato con beneficio di inventario l'eredità del sig. e, in tale veste, di aver ricevuto Persona_2
l'importo di euro 117.702,50, in esecuzione delle sentenze della
Corte d'Appello nn. 2828/2014 e 3831/2016; era pertanto disposta a restituire detto importo. Ha invece sostenuto di non essere tenuta a restituire il rimanente importo di euro 110.822,58 pagato al sig. direttamente in ossequio alla sentenza del Tribunale di Per_2
Roma n. 8844/2008, in quanto non rinvenuta nell'attivo ereditario. ha replicato che, rispetto alla produzione dell'accettazione Pt_1
con beneficio di inventario del 26.11.2014, ella non aveva provato di aver redatto l'inventario nel termine legale di tre mesi dall'accettazione, cosicché doveva qualificarsi erede pura e semplice. In senso contrario, ad avviso dell'attrice, non poteva richiamarsi il “verbale di inventario successione , Per_2
poiché esso aveva natura di file pdf privo di firma ed in ogni caso inopponibile a in quanto privo di data certa;
dallo stesso Pt_1
comunque emergeva la presenza di beni ereditari nella misura di euro 135.556,39, superiore al credito vantato da cui la Pt_1
era tenuta quale erede del sig. Pt_14 Per_2
L'attrice ha contestato altresì l'efficacia probatoria della dichiarazione di successione in atti.
Osserva questa Corte che il verbale di inventario del 19.12.2014, del tutto tempestivo rispetto all'accettazione di eredità del sig. del 26.11.2014, documenti entrambi prodotti in atti, Per_2
sebbene non risulti sottoscritto dai comparenti, né dal Notaio, reca il numero di repertorio e di raccolta degli atti del Notaio redigente,
Fiordiliso di Napoli e deve pertanto ritenersi del tutto attendibile.
In ogni caso, ai fini del decidere, esso non è decisivo al fine di limitare la responsabilità della sig.ra per quanto attiene al Pt_14
debito del sig. che si è a lei trasmesso iure hereditatis. Per_2 Infatti, dall'inventario risulta il saldo attivo di euro 133.846,39, maggiore dell'importo richiesto da quale già attribuito Pt_1
direttamente al sig. Per_2
La sig.ra è quindi tenuta alla restituzione dell'intero Pt_14
importo richiesto, in parte quale erede beneficiata del sig. ed in parte per aver direttamente percepito il restante Per_2
importo.
6. I sig. e , indicati in comparsa di costituzione e Pt_15 CP_4
risposta, sono stati individuati quali convenuti intenzionati a costituirsi, ma che avrebbero depositato la procura alle liti in quanto affetti di Covid al tempo del deposito della comparsa di costituzione e risposta dei restanti convenuti. ha chiesto che la causa fosse decisa qualificando i due Pt_1
predetti convenuti contumaci e che le spese processuali fossero poste a carico dei Legali.
Questa Corte osserva quanto segue.
Nelle note depositate il 19.6.2023 è dedotto che i sig. e Pt_15
hanno restituito euro 30.000 in data 15.11.2021, cioè CP_4
parzialmente il dovuto, mentre il residuo credito di quale Pt_1
su dedotto è documentato dalla produzione avvenuta il 3.9.2021. Essi, pur dovendosi qualificare contumaci in quanto non risultano aver in seguito rilasciato la procura alle liti, devono pertanto condannarsi alla restituzione richiesta da detratto quanto Pt_1
già restituito, circostanza quest'ultima incontestata da . Pt_1
Non sussistono i presupposti per assegnare un termine per il rilascio della procura: l'art. 182 II comma c.p.c., quale novellato dal d.lgs.
149/2022 è entrato in vigore dal 28.2.2023, applicandosi ai giudizi introdotti dopo tale data.
7. In ordine ai restanti convenuti contumaci, si osserva che: per il sig. , il pagamento di risulta dalle note Pt_2 Pt_1
depositate il 3.9.2021; per il sig. il pagamento di risulta dalle note Pt_3 Pt_1
depositate il 3.9.2021; per la sig.ra i pagamenti risultano dagli allegati 6.1. e Parte_16
7.1. della produzione Pt_1
per il pagamento risulta dalle note depositate il CP_7
3.9.2021; per il pagamento risulta dalle note depositate il 3.9.2021; Parte_17
per il pagamento risulta dalle note depositate il CP_8
3.9.2021; per e in solido il pagamento risulta dalle CP_8 Parte_17
note depositate il 3.9.2021.
Per tutti i convenuti si provvede come in dispositivo.
I convenuti costituiti, nelle note depositate il 27.1.2025, hanno allegato, tra l'altro, che i sig.ri e Parte_8 CP_3
erano deceduti.
[...]
Si tratta di convenuti contumaci, per i quali il decesso non risulta da alcuno degli atti di cui all'art. 300 IV comma c.p.c., né è stato altrimenti documentato.
Onde, difettano i presupposti per l'interruzione del giudizio.
8.La oggettiva controvertibilità della vicenda, che ha visto la pronuncia di sentenze diametralmente opposte tra loro nei vari gradi di giudizio, come su riportato, nonché la circostanza per cui le somme oggetto dell'odierna restituzione sono state riconosciute in titoli giudiziali, suggerisce la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe trascritte:
a)dichiara l'estinzione del giudizio tra l'attrice ed i sig. Parte_4
e dichiarando non luogo a provvedere
[...] Parte_10 sulle spese processuali del presente giudizio tra ed il sig. Pt_1
e compensando le spese processuali tra e Parte_4 Pt_1 [...]
Parte_10
b)dichiara la cessazione della materia del contendere tra l'attrice e
, , Parte_11 Parte_12
e dell' sotto la protezione Parte_13 Controparte_1
di compensando tra le parti le spese del Controparte_5
giudizio;
c)condanna i seguenti convenuti al pagamento delle seguenti somme in favore dell'attrice:
- il sig. euro 126.103,41, oltre agli interessi legali Parte_9
dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- il sig. euro 139.356,23, oltre agli interessi legali Parte_2
dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- il sig. euro 514.948,07, oltre agli interessi legali Parte_3
dall'1.6.2023 al saldo sull'importo di euro 92.976,04 e agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo quanto al restante importo;
- la sig.ra euro 19.724,22, oltre agli interessi Parte_5
legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- i sig.ri e in solido tra loro a Parte_15 Controparte_4
pagarle euro 50.134,68, oltre agli interessi legali dal 15.11.2021 sull'importo di euro 13.891,53 e agli interessi legali dal giorno del pagamento ricevuto al saldo quanto al restante importo;
- la sig.ra euro 228.525,08, oltre agli interessi legali Parte_14
dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- il sig. euro 96.262,36, oltre agli interessi legali Parte_7
dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- la sig.ra euro 286.948,10, oltre agli interessi Parte_8
legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- il sig. euro 164.641,85, oltre agli interessi Controparte_3
legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- i sigg.ri e in solido tra loro Parte_8 Controparte_3
euro 446.130,37, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
compensa tra e tali parti le spese processuali. Pt_1
Roma, 28.1.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado unico, iscritta al n.r.g. 4915/2021, riservata in decisione all'udienza collegiale del 28.1.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pendente tra:
, in Parte_1
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuliana Manto e Francesco
Amico, della Consulenza Legale interna in virtù di procura speciale allegata alla citazione ed elett.te dom.ta in Roma, via G.B. Martini
n. 3 presso l'Avv. Giuliana Manto
- attrice - contro
1. (c.f. , Parte_2 C.F._1
2. ( ), Parte_3 CodiceFiscale_2
3. (c.f. ), Parte_4 C.F._3
4. (c.f. , Parte_5 C.F._4
5. sotto la protezione di Controparte_1 Part CP_2
in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. e p. iva
[...]
), P.IVA_1
6. (c.f. ), Parte_7 C.F._5
7. (c.f. ) Parte_8 C.F._6
8. (c.f. ) Controparte_3 C.F._7
- convenuti contumaci –
nonché contro
9. (c.f. ), Parte_9 C.F._8
10. (c.f. ), Parte_10 C.F._9 11. (c.f. Parte_11
), C.F._10
12. (c.f. ), Parte_12 C.F._11
13. (c.f. ), Parte_13 C.F._12
14. (c.f. ) Parte_14 C.F._13
rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo Galli (CF.
[...]
) e dall'Avv. Marzia Romano (C.F. C.F._14 [...]
), presso i quali sono elettivamente domiciliati in C.F._15
Napoli alla Via G. Sanfelice n. 33 in virtù di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta;
gli avvocati Pierpaolo Galli e
Marzia Romano hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni inerenti a mezzo mail agli indirizzi
Email_1
Email_2
- convenuti – nonché
15. (c.f. ), Parte_15 C.F._16
16. (c.f. Controparte_4 C.F._17
- convenuti non costituiti -
Oggetto: citazione ex art. 389 c.p.c. Conclusioni:
l'attrice ha concluso come da note depositate il 27.1.2025: “tenuto conto della rettifica del paragrafo precedente e considerato che al momento del deposito delle presenti note nessuna ulteriore circostanza nuova è intervenuta … la precisa le conclusioni Pt_1
chiedendo che codesta Ecc.ma Corte voglia: - dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei confronti della SI
e, in via gradata, previa separazione della causa Parte_10
proposta dalla contro quest'ultima da quelle proposte nei Pt_1
confronti di tutti gli altri convenuti, dichiarare l'interruzione parziale del processo nei confronti della SI in Parte_10
ogni caso, trattenute tutte le altre cause in decisione: A) dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei confronti del signor
, non costituito, avendo la rinunciato Parte_4 Pt_1
agli atti del giudizio nei suoi confronti;
B) dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti delle signore
[...]
, , e Parte_11 Parte_12 Parte_13
dell' sotto la protezione di Controparte_1 CP_5
che hanno estinto l'obbligazione restitutoria dopo avere
[...]
ricevuto la notifica dell'atto di citazione;
C) contrariis reiectis, accertato il diritto della alla restituzione ex art. 389 c.p.c. Pt_1
delle somme nel seguito indicate per ciascun soggetto (tenuto conto dei pagamenti parziali ricevuti anche al fine della decorrenza degli interessi legali), condannare: - il sig. a pagarle Parte_9
euro 126.103,41, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- il sig. a pagarle Parte_2
euro 139.356,23, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
1 Pertanto, salva la posizione della SI , le conclusioni qui precisate sono identiche Parte_13
a quelle anticipate nella memoria conclusionale… il sig. Pt_3
a pagarle euro 514.948,07, oltre agli interessi legali
[...]
dall'1.6.2023 al saldo sull'importo di euro 92.976,04 e agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo quanto al restante importo;
- la sig.ra a pagarle euro Parte_5
19.724,22, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- i sig.ri e Parte_15 CP_4
in solido tra loro a pagarle euro 50.134,68, oltre agli
[...]
interessi legali dal 15.11.2021 sull'importo di euro 13.891,53 e agli interessi legali dal giorno del pagamento ricevuto al saldo quanto al restante importo;
- la sig.ra a pagarle euro Parte_14
228.525,08, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- il sig. a pagarle Parte_7
euro 96.262,36, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- la sig.ra a pagarle Parte_8
euro 286.948,10, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- il sig. a pagarle Controparte_3 euro 164.641,85, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- i sigg.ri e Parte_8
in solido tra loro a pagarle euro 446.130,37, Controparte_3
oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
D) condannare in solido tra loro tutti i convenuti indicati alle lett. B) e C) – con esclusione dei signori e Parte_15
– al rimborso a favore della di Controparte_4 Pt_1
compensi e spese di lite;
E) condannare in solido tra loro gli avvocati Pierpaolo Galli e Marzia Romano al rimborso a favore della di compensi e spese di lite per essersi costituiti in Pt_1
giudizio per conto dei signori e Parte_15 CP_4
senza essere muniti di procura alla lite;
[...]
i convenuti costituiti come da note depositate il 27.1.2025: “previa valutazione della necessità di interruzione del giudizio e/o di riunione del medesimo a quelli richiamati, nonché di emissione di provvedimenti ex art. 182 c.p.c. Disporre la totale compensazione delle spese ed in subordine rigetti in ogni caso la pretesa condanna alle spese sia in solido che in quote uguali tra i convenuti. Chiede inoltre l'integrale rigetto della richiesta condanna alle spese proposta nei confronti dei difensori Avv. Pierpaolo Galli e Avv.
Marzia Romano. In subordine rimettere la causa in fase istruttoria autorizzandosi l'Avv. Pierpaolo Galli alla chiamata in causa della compagnia di .”. Controparte_6 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.A seguito delle sentenze, rispettivamente, nn. 8844/2008 del
Tribunale di Roma e nn. 2828/2014 e 3831/2016 della Corte
d'Appello, quest'ultima di revocazione, la aveva dato Pt_1
spontanea esecuzione alle stesse, che l'avevano condannata al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali in favore degli odierni appellati a titolo di responsabilità per omessa vigilanza sull'agente di cambio Persona_1
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 9067/2018, ha cassato la sentenza di appello n. 2828/2014 con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, facendo conseguentemente venir meno anche la sentenza di revocazione n. 3831/2016.
Il giudizio di rinvio è stato definito con la sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 5470/2020, depositata il 5.11.2020, che ha respinto tutte le domande risarcitorie formulate, tra gli altri, dagli odierni convenuti.
Quest'ultima sentenza, ulteriormente gravata per cassazione, è passata in giudicato, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto, tra gli altri, dagli odierni convenuti nei confronti della sentenza n. 5470/2020, come statuito dalla pronuncia della S.C. n.
30734/2022. Quest'ultima è stata prodotta quale documento 19 di Pt_1
prodotto con le note scritte per l'udienza del 21.6.2023.
L'attrice ha pertanto, con il presente giudizio, chiesto le restituzioni delle somme corrisposte, deducendo che ne aveva diritto e che il relativo credito era definitivamente certo, liquido ed esigibile.
Ha convenuto in giudizio tutti gli investitori indicati in epigrafe.
In seguito alle vicende che hanno interessato alcune parti, l'attrice ha rassegnato le conclusioni definitive, in epigrafe trascritte.
Si sono costituiti in giudizio i seguenti convenuti:
nato a [...] il [...] e residente in Parte_9
Massa Lubrense (Na) alla via Pipiano n. 4 (C.F. C.F._18
);
[...]
nata a [...] il [...], residente in Parte_10
PR (NA) Via Nicola Lubrano di Vavaria n° 14 con (C.F.
[...]
); C.F._19
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_15
d' CH (Na) Via Bocca 37 con (C.F. ); CodiceFiscale_20
nato a [...] il [...] e Controparte_4
residente in [...] con (C.F.
[...]
); C.F._21 nata a [...] il Parte_11
13/3/1956, residente in [...] con (C.F.
[...]
); C.F._22
, nata a [...] il [...], ivi residente Parte_12
alla via Torquato Tasso 206 (C.F. ); CodiceFiscale_23
, nata a [...] il [...] e ivi residente in al Parte_13
Corso Vittorio Emanuele n. 440 con (C. F. C.F._24
);
[...]
, nata ad [...] il [...] e ivi residente Parte_14
alla II Traversa S. Giorgio n. 3 con (C.F. ). CodiceFiscale_25
I sig.ri e hanno dichiarato di volersi costituire in Pt_15 CP_4
giudizio, ma di non aver potuto ancora rilasciare idonea procura in quanto affetti da Sars Cov2 e che avrebbero provveduto ai sensi dell'art. 182 c.p.c., non avendovi però provveduto sino al momento in cui la causa è stata riservata in decisione.
Tutti i convenuti costituiti non hanno contestato la debenza delle somme in favore di che tuttavia avrebbe dovuto chiederle Pt_1
in sede di giudizio di rinvio, insistendo in via principale per la compensazione delle spese di lite.
I restanti convenuti sono rimasti contumaci. E' stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita in seguito ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti.
A seguito del deposito, in data 27.1.2025, di note da entrambe le parti, contenenti svariate deduzioni, la Corte ha riservato la decisione il 28.1.2025, senza concedere ulteriori termini.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.L'attrice ha rinunciato agli atti nei confronti del sig. Parte_4
cfr. le sue note scritte depositate il 15.12.2021, ribadite
[...]
nell'ultima comparsa conclusionale.
Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.
e non luogo a provvedere sulle spese processuali, poiché il sig.
è rimasto contumace. Parte_4
3. ha inoltre dedotto che le somme richieste in restituzione Pt_1
le erano state integralmente restituite da parte dei sig. ri
[...]
, Parte_10 Parte_11 Parte_11 Parte_12
, nonché da parte dell' sotto la
[...] Controparte_1
protezione di ( cfr. ancora l'ultima comparsa Controparte_5
conclusionale). Ha aggiunto, nelle note depositate il 27.1.2025, che anche la sig.ra aveva restituito l'intero importo. Parte_13
Quindi, tra e , Pt_1 Parte_11 [...]
, sotto la protezione di Parte_12 Controparte_1
e deve dichiararsi cessata la Controparte_5 Parte_13
materia del contendere con compensazione delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio, alla luce della oggettiva controvertibilità della controversia e dell'avvenuta restituzione delle predette somme.
4.Nei confronti della sig.ra deceduta in corso di Parte_10
causa, come comunicato dal Difensore della stessa, ha Pt_1
chiesto altresì l'estinzione del giudizio.
Ritiene questa Corte che la rinunzia alla domanda rende irrilevante la dichiarazione di interruzione del giudizio, essendo venuto meno l'interesse dell'attrice.
Ed invero, avendo allegato che la sig.ra aveva Pt_1 Parte_10
restituito il dovuto dopo la notifica della citazione, la rinuncia alla domanda va interpretata quale rinuncia all'azione.
Possono compensarsi le spese processuali, tenuto conto della spontanea estinzione dell'obbligazione restitutoria da parte della
Parte_10 5.L'attrice ha inoltre dedotto quanto di seguito trascritto, in considerazione delle allegazioni e delle prove circa le parziali restituzioni eseguite da alcuni convenuti ( cfr. ancora l'ultima comparsa conclusionale): “tenuto conto di detti adempimenti parziali le somme dovute dai convenuti, diversi da quelli indicati nel par. 5.1, sono le seguenti:
- : euro 126.103,41, oltre agli interessi legali dal Parte_9
giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- : euro 139.356,23, oltre agli interessi legali dal Parte_2
giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- euro 514.948,07, oltre agli interessi legali Parte_3
dall'1.6.2023 al saldo sull'importo di euro 92.976,04 e agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo quanto al restante importo (per l'imputazione del pagamento ricevuto si vedano le note scritte ud. 21.6.2023, par. 4.2, p. 4); -
: euro 19.724,22, oltre agli interessi legali dal Parte_5
giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- e in solido tra loro: euro Parte_15 Controparte_4
50.134,68, oltre agli interessi legali dal 15.11.2021 sull'importo di euro 13.891,53 e agli interessi legali dal giorno del pagamento ricevuto al saldo quanto al restante importo (per l'imputazione del pagamento ricevuto si vedano le note scritte ud. 15.12.2021, par.
3.1, p. 2);
- : euro 228.525,08, oltre agli interessi legali dal Parte_14
giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- : euro 913,11, oltre agli interessi legali dal Parte_13
4.5.2023 al saldo (per l'imputazione dei due pagamenti ricevuti si vedano le note scritte ud. 15.12.2021, par. 3.2, p. 2, e le note scritte ud. 21.6.2023, par. 4.1, p. 4);
- : euro 96.262,36, oltre agli interessi legali dal Parte_7
giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- : euro 286.948,10, oltre agli interessi legali dal Parte_8
giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- : euro 164.641,85, oltre agli interessi legali dal Controparte_3
giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- e in solido tra loro: euro Parte_8 Controparte_3
446.130,37, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo.
Ha chiesto pertanto che costoro fossero condannati alle chieste restituzioni, nonché al pagamento delle spese processuali. Eliminando la sola posizione della sig.ra , che ha Parte_13
corrisposto il dovuto quale su richiesto, come ammesso da Pt_1
nelle note depositate il 27.1.2025, si osserva quanto segue.
6.Sebbene in citazione abbia fondato la domanda sull'art. Pt_1
389 c.p.c. e sul diritto alle restituzioni derivato dalla cassazione con rinvio della sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore degli investitori parti in causa;
vi
è da osservare che la domanda è risultata oltremodo fondata, in quanto nelle more di questo giudizio è stato deciso anche il giudizio di legittimità che ha avuto ad oggetto la sentenza d'appello emessa in sede di rinvio.
Le sentenze di primo e di secondo grado che avevano accertato i liquidato il danno subito dagli investitori a causa delle omissioni di
– sentenza n. 8844 del 2008 del Tribunale di Roma e Pt_1
sentenze nn. 2828 del 2014 e 3831 del 2016 della Corte d'Appello
– sono risultate poste nel nulla in quanto, in particolare, la sentenza d'appello n. 2828/2014 è stata cassata con la pronuncia della S.C.
n. 9067/2018.
La sentenza d'appello ed in sede di rinvio del 5.11.2020, che aveva respinto tutte le domande risarcitorie, è stata ulteriormente gravata di ricorso per cassazione;
ma con sentenza n. 30734/2022 in atti il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale è stato dichiarato assorbito, con compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Il rigetto delle domande risarcitorie anche degli odierni convenuti costituisce pertanto cosa giudicata.
La domanda di restituzione proposta da è quindi fondata. Pt_1
Ad eccezione di quanto osservato dalla sig.ra sono Pt_14
incontestati i pagamenti eseguiti da in favore dei convenuti Pt_1
costituiti nei cui confronti l'attrice ha insistito e che quindi vanno restituiti, risultando corretta, ad avviso di questa Corte,
l'imputazione dei pagamenti parziali svolta da . Pt_1
La sig.ra ha invece contestato il “ quantum” dovuto. Pt_14
Ella ha riferito di avere accettato con beneficio di inventario l'eredità del sig. e, in tale veste, di aver ricevuto Persona_2
l'importo di euro 117.702,50, in esecuzione delle sentenze della
Corte d'Appello nn. 2828/2014 e 3831/2016; era pertanto disposta a restituire detto importo. Ha invece sostenuto di non essere tenuta a restituire il rimanente importo di euro 110.822,58 pagato al sig. direttamente in ossequio alla sentenza del Tribunale di Per_2
Roma n. 8844/2008, in quanto non rinvenuta nell'attivo ereditario. ha replicato che, rispetto alla produzione dell'accettazione Pt_1
con beneficio di inventario del 26.11.2014, ella non aveva provato di aver redatto l'inventario nel termine legale di tre mesi dall'accettazione, cosicché doveva qualificarsi erede pura e semplice. In senso contrario, ad avviso dell'attrice, non poteva richiamarsi il “verbale di inventario successione , Per_2
poiché esso aveva natura di file pdf privo di firma ed in ogni caso inopponibile a in quanto privo di data certa;
dallo stesso Pt_1
comunque emergeva la presenza di beni ereditari nella misura di euro 135.556,39, superiore al credito vantato da cui la Pt_1
era tenuta quale erede del sig. Pt_14 Per_2
L'attrice ha contestato altresì l'efficacia probatoria della dichiarazione di successione in atti.
Osserva questa Corte che il verbale di inventario del 19.12.2014, del tutto tempestivo rispetto all'accettazione di eredità del sig. del 26.11.2014, documenti entrambi prodotti in atti, Per_2
sebbene non risulti sottoscritto dai comparenti, né dal Notaio, reca il numero di repertorio e di raccolta degli atti del Notaio redigente,
Fiordiliso di Napoli e deve pertanto ritenersi del tutto attendibile.
In ogni caso, ai fini del decidere, esso non è decisivo al fine di limitare la responsabilità della sig.ra per quanto attiene al Pt_14
debito del sig. che si è a lei trasmesso iure hereditatis. Per_2 Infatti, dall'inventario risulta il saldo attivo di euro 133.846,39, maggiore dell'importo richiesto da quale già attribuito Pt_1
direttamente al sig. Per_2
La sig.ra è quindi tenuta alla restituzione dell'intero Pt_14
importo richiesto, in parte quale erede beneficiata del sig. ed in parte per aver direttamente percepito il restante Per_2
importo.
6. I sig. e , indicati in comparsa di costituzione e Pt_15 CP_4
risposta, sono stati individuati quali convenuti intenzionati a costituirsi, ma che avrebbero depositato la procura alle liti in quanto affetti di Covid al tempo del deposito della comparsa di costituzione e risposta dei restanti convenuti. ha chiesto che la causa fosse decisa qualificando i due Pt_1
predetti convenuti contumaci e che le spese processuali fossero poste a carico dei Legali.
Questa Corte osserva quanto segue.
Nelle note depositate il 19.6.2023 è dedotto che i sig. e Pt_15
hanno restituito euro 30.000 in data 15.11.2021, cioè CP_4
parzialmente il dovuto, mentre il residuo credito di quale Pt_1
su dedotto è documentato dalla produzione avvenuta il 3.9.2021. Essi, pur dovendosi qualificare contumaci in quanto non risultano aver in seguito rilasciato la procura alle liti, devono pertanto condannarsi alla restituzione richiesta da detratto quanto Pt_1
già restituito, circostanza quest'ultima incontestata da . Pt_1
Non sussistono i presupposti per assegnare un termine per il rilascio della procura: l'art. 182 II comma c.p.c., quale novellato dal d.lgs.
149/2022 è entrato in vigore dal 28.2.2023, applicandosi ai giudizi introdotti dopo tale data.
7. In ordine ai restanti convenuti contumaci, si osserva che: per il sig. , il pagamento di risulta dalle note Pt_2 Pt_1
depositate il 3.9.2021; per il sig. il pagamento di risulta dalle note Pt_3 Pt_1
depositate il 3.9.2021; per la sig.ra i pagamenti risultano dagli allegati 6.1. e Parte_16
7.1. della produzione Pt_1
per il pagamento risulta dalle note depositate il CP_7
3.9.2021; per il pagamento risulta dalle note depositate il 3.9.2021; Parte_17
per il pagamento risulta dalle note depositate il CP_8
3.9.2021; per e in solido il pagamento risulta dalle CP_8 Parte_17
note depositate il 3.9.2021.
Per tutti i convenuti si provvede come in dispositivo.
I convenuti costituiti, nelle note depositate il 27.1.2025, hanno allegato, tra l'altro, che i sig.ri e Parte_8 CP_3
erano deceduti.
[...]
Si tratta di convenuti contumaci, per i quali il decesso non risulta da alcuno degli atti di cui all'art. 300 IV comma c.p.c., né è stato altrimenti documentato.
Onde, difettano i presupposti per l'interruzione del giudizio.
8.La oggettiva controvertibilità della vicenda, che ha visto la pronuncia di sentenze diametralmente opposte tra loro nei vari gradi di giudizio, come su riportato, nonché la circostanza per cui le somme oggetto dell'odierna restituzione sono state riconosciute in titoli giudiziali, suggerisce la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe trascritte:
a)dichiara l'estinzione del giudizio tra l'attrice ed i sig. Parte_4
e dichiarando non luogo a provvedere
[...] Parte_10 sulle spese processuali del presente giudizio tra ed il sig. Pt_1
e compensando le spese processuali tra e Parte_4 Pt_1 [...]
Parte_10
b)dichiara la cessazione della materia del contendere tra l'attrice e
, , Parte_11 Parte_12
e dell' sotto la protezione Parte_13 Controparte_1
di compensando tra le parti le spese del Controparte_5
giudizio;
c)condanna i seguenti convenuti al pagamento delle seguenti somme in favore dell'attrice:
- il sig. euro 126.103,41, oltre agli interessi legali Parte_9
dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- il sig. euro 139.356,23, oltre agli interessi legali Parte_2
dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- il sig. euro 514.948,07, oltre agli interessi legali Parte_3
dall'1.6.2023 al saldo sull'importo di euro 92.976,04 e agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo quanto al restante importo;
- la sig.ra euro 19.724,22, oltre agli interessi Parte_5
legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- i sig.ri e in solido tra loro a Parte_15 Controparte_4
pagarle euro 50.134,68, oltre agli interessi legali dal 15.11.2021 sull'importo di euro 13.891,53 e agli interessi legali dal giorno del pagamento ricevuto al saldo quanto al restante importo;
- la sig.ra euro 228.525,08, oltre agli interessi legali Parte_14
dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- il sig. euro 96.262,36, oltre agli interessi legali Parte_7
dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- la sig.ra euro 286.948,10, oltre agli interessi Parte_8
legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- il sig. euro 164.641,85, oltre agli interessi Controparte_3
legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
- i sigg.ri e in solido tra loro Parte_8 Controparte_3
euro 446.130,37, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun pagamento ricevuto al saldo;
compensa tra e tali parti le spese processuali. Pt_1
Roma, 28.1.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella