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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/10/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott.ssa GI AJ, all'esito del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3584/2022 R.G.L.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv.to Tommaso Sciortino ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bagheria (PA) in Via D. Sciortino n.33, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentata e difesa dall' Avvocato Massimo Raffaele Controparte_1
Addamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bagheria (PA) in via Diego
d'Amico, n. 37
-resistenti-
Oggetto: accertamento di un rapporto di lavoro non regolarizzato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio , dopo aver premesso: Controparte_1
- di aver lavorato continuativamente alle dipendenze della parte convenuta presso l'abitazione di una familiare della convenuta e presso l'abitazione della resistente medesima per il periodo
1 dal 11.01.2004 al 28.02.2007 in qualità di Colf e collaboratrice domestica, con la mansione di badante, livello 2° C.C.N.L. dei collaboratori domestici e livello BS per il periodo dal
01.03.2007 al 21.04.2020;
- di non essere stata mai "regolarizzata" durante lo svolgimento della sua attività lavorativa di cui in ricorso introduttivo e di non aver beneficiato del versamento dei contributi previdenziali da parte della datrice di lavoro;
- di aver svolto, in principio, secondo le direttive della parte convenuta, le mansioni di badante in favore di una familiare dell'odierna resistente (la sig.ra e presso il Persona_1
domicilio della stessa sino al 10.09.2007 (data del decesso della stessa) e, successivamente a tale data, in favore della parte convenuta;
- di aver prestato la propria attività lavorativa senza godere di ferie e giorni di riposo;
- di aver osservato fino al mese di maggio 2017 il seguente orario lavorativo: dalle ore 8.00 alle ore 15.00 nei giorni dal lunedì al sabato e nelle domeniche solamente due ore lavorative;
- di essere stata retribuita, per il lavoro svolto dal lunedì al sabato, mediante la corresponsione in contanti di una somma mensile di euro 550,00 fino all'anno 2016, di euro 567,00 dal 1° gennaio 2017 fino al giorno 25.07.2017 e, a partire dal 26.07.2017, di euro 517,00 fino al mese di settembre 2018; dall'ottobre 2018, la retribuzione sarebbe stata elevata ad una somma mensile pari ad euro 620,00 e non avrebbe subito ulteriori variazioni;
- di essere stata retribuita, per il lavoro svolto fino al mese di maggio 2017 nelle domeniche, per sole due ore lavorative, con la somma aggiuntiva di euro 21,00;
- di non avere mai ricevuto, TFR, 13° mensilità, indennità di ferie non godute e di mancato preavviso ed altri accessori per l'intero periodo lavorativo;
- di avere ricevuto da parte convenuta l'intimazione di licenziamento senza preavviso in data
21.04.2020; chiedeva, dunque, di" - ritenere e dichiarare che la Sig.ra ha prestato Parte_1 attività di lavoro subordinato in favore della sig.ra , svolgendo le Controparte_1
mansioni di badante e colf senza soluzione di continuità dal 11/01/2004 al 21/04/2020, in particolare di cui ai susseguenti C.C.N.L dei lavoratori domestici – Colf personale domestico non convivente con la mansione di badante, al livello 2 per il periodo dall'11.01.2004 al
28.02.2007 e livello BS per il periodo dall'01.03.2007 al 21.04.2020, o rientranti in quell'altro livello che si riterrà accertato e riconosciuto in corso di causa sin dall'inizio del
2 rapporto lavorativo o da altra data che il Giudice riterrà accertata, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto da parte della resistente, al pagamento di tutte le somme a titolo di differenze retributive, TFR e di ogni altro emolumento alla stessa dovuto in ragione del riconoscimento del predetto rapporto di lavoro subordinato, oltre che in ragione delle causali evidenziate in narrativa;
- per l'effetto condannare la resistente al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente come retribuzione, ferie e permessi non goduti, TFR e tutto quanto ancora dovuto e alla stessa spettante, in ordine al rapporto di lavoro in parola, quantificato in € 196.853,32, o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche in esito a CTU, oltre rivalutazione ed interessi legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarre in favore dei procuratori antistatari i quali dichiarano di non avere riscosso i compensi e di avere interamente anticipate le spese".
Con memoria di costituzione datata 24.01.2023, si costituiva e resisteva nel presente giudizio la parte convenuta contestando la fondatezza della domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
in via subordinata, chiedeva accertarsi che il rapporto si fosse esplicato nelle mansioni inferiori di dama di compagnia e che fosse stato già adeguatamente remunerato mediante la retribuzione che parte ricorrente asserisce di aver effettivamente percepito.
Più in particolare, rappresentava la resistente:
- che la aveva lavorato durante le annualità dal 2007 al 2013 come addetta alle pulizie Pt_1
per diverse imprese: la “ , “ ”, “ Controparte_2 Controparte_3 CP_4
” e e che tali impieghi risultavano essere incompatibili
[...] Controparte_5 con la ricostruzione dell'asserito rapporto di lavoro indicata nel ricorso introduttivo;
- di non aver avuto conoscenza dei rapporti tra la sua familiare, e la Persona_1 ricorrente per il periodo dal 11.01.2004 al 10.09.2007, ad eccezione del fatto che la sua familiare, desiderosa di compagnia, avesse contattato la ricorrente a seguito Persona_1 di un'interlocuzione con un soggetto terzo, ovverosia il sig. ; Persona_2
- che, in ogni caso la signora era autosufficiente e solamente nell'ultimo Persona_1 anno della sua vita ha ricevuto cure dai suoi più stretti familiari, e la stessa parte Persona_3 convenuta;
- di essere la stessa pienamente autosufficiente per l'ordinaria vita domestica e capace di intendere e di volere e di aver avuto un mero rapporto amicale con la ricorrente che si
3 esplicava in passeggiate per il paese, spuntini al bar, caffè nell'abitazione della stessa parte convenuta.
La causa, espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127-ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 10.09.2025 per il deposito di note scritte.
*** ** ***
Nel merito il ricorso introduttivo è infondato e quindi va rigettato.
Ed invero, spettava alla ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa dell'esistenza e della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Come è noto l'art. 2094 c.c., nel disciplinare il prestatore di lavoro subordinato, afferma che
"è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".
Secondo la previsione generale dell'art. 2697 c.c., grava sul ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata, a prescindere dal fatto che parte resistente abbia a sua volta assolto l'onere di dimostrare la propria tesi difensiva. (Cfr., sul punto, Cass. n. 2728 del 08.02.2010).
La giurisprudenza impone un rigoroso onere probatorio in capo alla parte che intenda vedere accertata l'esistenza di una subordinazione, quest'ultima deve dimostrare la propria soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. (Cfr. sul punto: Cass. n. 2622 del 11.02.2004 e ancora Cass. n. 2728 del 08.02.2010).
Grava anche sulla parte attrice l'onere di provare l'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. n. 326 del 16.01.1996).
Orbene, tanto premesso, la parte ricorrente non ha assolto a tale onere probatorio.
L'istruttoria svolta, infatti, non ha consentito di provare nemmeno l'esistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la parte convenuta.
A fronte della decisa contestazione di parte convenuta dei fatti posti dalla ricorrente a fondamento della propria domanda, infatti, quest'ultima non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro nei termini indicati in ricorso.
4 Invero, il compendio probatorio raccolto appare assai lacunoso.
La teste di parte ricorrente, ha semplicemente dichiarato "durante il Testimone_1 periodo in cui mi madre ha lavorato per la mi è capitato di trascorrere diverse ore CP_1
presso l'abitazione della resistente, con cui avevo un ottimo rapporto e che mi invitava a chiacchierare con lei perché era depressa" (si rinvia al verbale dell'udienza istruttoria del
11.07.2024, delegata al GOT Dott.ssa Parla).
La teste dichiara di aver frequentato l'appartamento della parte resistente giustificandolo con la sussistenza di un rapporto amicale. Non si comprende, dunque, come la teste, essendo al piano superiore a chiacchierare con la parte resistente, possa riferire circostanze attinenti l'asserito accudimento da parte della della sig.ra trattandosi di Pt_1 Persona_1
circostanze verosimilmente accadute e svoltesi in altro appartamento e che nelle forme in cui sono state riferite, possono qualificarsi come dichiarazioni de relato.
Anche l'altro teste non ha dichiarato circostanze idonee a rappresentare Testimone_2 una piena prova dei fatti asseriti in ricorso, oltre ad aver riportato circostanze illogiche e tra loro contraddittorie.
Il teste ha infatti dichiarato di aver frequentato l'abitazione della parte resistente a partire dall'anno 2010, successivamente ha però dichiarato "Inoltre mi ricordo che a partire dal 2004 frequentavo un amico che abitava sotto la signora e vedevo la sig.ra lavorare CP_1 Pt_1 presso la detta datrice di lavoro" (si rinvia al verbale dell'udienza istruttoria del 17.09.2024, delegata al GOT dott.ssa Parla).
Ora, non si comprende come il teste possa riferire delle circostanze, con cognizione diretta, svoltesi dentro un appartamento posto al piano superiore rispetto all'abitazione del suo
"amico", che non viene generalizzato, e che dichiara di aver frequentato a partire dall'anno di inizio dell'asserito rapporto di lavoro di cui alla controversia.
Tenuto conto, poi, che in quegli anni la ricorrente asserisce di avere lavorato in altro luogo - al piano inferiore, ma presso la sig.ra , non si comprende ancora come il teste Persona_1
possa al contrario riferire che la ricorrente lavorasse sin dal 2004 presso l'abitazione della resistente (ovvero al piano superiore, dove si trovava l'abitazione del presunto amico).
Un'altra discrepanza si manifesta nell'istruttoria - e in riferimento all'escussione del medesimo teste - in merito alle circostanze riferite riguardo l'orario di lavoro e l'asserito lavoro domenicale.
5 Il teste ha, infatti, dichiarato "la ricorrente prestava attività lavorativa dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00" (si rinvia al verbale dell'udienza istruttoria del
17.09.2024, delegata al GOT dott.ssa Parla), quando invece la ricorrente afferma in ricorso di aver lavorato due ore la domenica (sic!). Circostanza, quest'ultima, non corroborata nemmeno dall'altro teste di parte ricorrente, che si limita a riferire genericamente Testimone_1
di sole due ore lavorative prestate nel giorno della domenica.
E ancora, il teste non ha fornito alcuna prova rigorosa e precisa dell'orario Tes_2 lavorativo asseritamente osservato dalla ricorrente, riferendo unicamente: "Durante gli anni che frequentavo la casa della non svolgevo un'attività lavorativa a tempo pieno CP_1
…omissis... Non andavo tutti i giorni alla stessa ora presso la sua casa, ma capitava anche
4-5 volte a settimana di recarmi lì, ad orari diversi, a seconda dei miei impegni". Siffatta dichiarazione testimoniale appare generica (come tutto il resto della deposizione) e la superiore circostanza riferita (da cui desumere una frequentazione non assidua ma occasionale) rende poco credibile la sua deposizione in merito (si rinvia al verbale dell'udienza istruttoria del 17.09.2024, delegata al GOT Dott.ssa Parla).
Quanto alle mansioni asseritamente svolte, infine, il teste , ancora una volta Tes_2 contraddicendosi, genericamente riferisce: “Ricordo che la sig.ra si prendeva cura Pt_1
della sig.ra accudendola, aiutandola nella vestizione e nella pulizia personale” CP_1
(udienza istruttoria del 17.09.2024, cit.). Il teste non fornisce ulteriori elementi utili alla corroborazione di tale dichiarazione, la quale, resa in questi termini, sembrerebbe presupporre la sua compresenza nell'abitazione contemporaneamente alla parte ricorrente, circostanza questa contraddetta dallo stesso teste (rinviandosi alla dichiarazione testimoniale sopra riportata)
Tali deposizioni, dunque, non integrano una prova sufficiente per l'accertamento di un rapporto di lavoro continuativo per tutto il periodo dedotto dalla parte ricorrente come prospettato nel ricorso introduttivo.
Ne consegue che, dal tenore delle superiori dichiarazioni, non emerge alcuna indicazione decisiva ed esaustiva in ordine alla sottoposizione della ricorrente alle direttive ed al controllo della resistente, nonché allo svolgimento delle mansioni asserite in ricorso e nelle forme temporali anch'esse asserite.
6 Le prove testimoniali infatti hanno permesso soltanto di acclarare con certezza solamente che la parte ricorrente abbia intrattenuto un rapporto di frequentazione con la parte convenuta, sia all'interno del domicilio di quest'ultima, sia in luoghi aperti al pubblico o pubblici, quali ad es. bar, passeggiate, ecc... .
Il ricorso non merita, quindi, accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo i parametri fissati dal
D.M. n. 55/2014 e ss. mm., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
• rigetta il ricorso;
• condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite Parte_1
che liquida in euro 6.699,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Giudice del Lavoro
GI AJ
7
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott.ssa GI AJ, all'esito del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3584/2022 R.G.L.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv.to Tommaso Sciortino ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bagheria (PA) in Via D. Sciortino n.33, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentata e difesa dall' Avvocato Massimo Raffaele Controparte_1
Addamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bagheria (PA) in via Diego
d'Amico, n. 37
-resistenti-
Oggetto: accertamento di un rapporto di lavoro non regolarizzato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio , dopo aver premesso: Controparte_1
- di aver lavorato continuativamente alle dipendenze della parte convenuta presso l'abitazione di una familiare della convenuta e presso l'abitazione della resistente medesima per il periodo
1 dal 11.01.2004 al 28.02.2007 in qualità di Colf e collaboratrice domestica, con la mansione di badante, livello 2° C.C.N.L. dei collaboratori domestici e livello BS per il periodo dal
01.03.2007 al 21.04.2020;
- di non essere stata mai "regolarizzata" durante lo svolgimento della sua attività lavorativa di cui in ricorso introduttivo e di non aver beneficiato del versamento dei contributi previdenziali da parte della datrice di lavoro;
- di aver svolto, in principio, secondo le direttive della parte convenuta, le mansioni di badante in favore di una familiare dell'odierna resistente (la sig.ra e presso il Persona_1
domicilio della stessa sino al 10.09.2007 (data del decesso della stessa) e, successivamente a tale data, in favore della parte convenuta;
- di aver prestato la propria attività lavorativa senza godere di ferie e giorni di riposo;
- di aver osservato fino al mese di maggio 2017 il seguente orario lavorativo: dalle ore 8.00 alle ore 15.00 nei giorni dal lunedì al sabato e nelle domeniche solamente due ore lavorative;
- di essere stata retribuita, per il lavoro svolto dal lunedì al sabato, mediante la corresponsione in contanti di una somma mensile di euro 550,00 fino all'anno 2016, di euro 567,00 dal 1° gennaio 2017 fino al giorno 25.07.2017 e, a partire dal 26.07.2017, di euro 517,00 fino al mese di settembre 2018; dall'ottobre 2018, la retribuzione sarebbe stata elevata ad una somma mensile pari ad euro 620,00 e non avrebbe subito ulteriori variazioni;
- di essere stata retribuita, per il lavoro svolto fino al mese di maggio 2017 nelle domeniche, per sole due ore lavorative, con la somma aggiuntiva di euro 21,00;
- di non avere mai ricevuto, TFR, 13° mensilità, indennità di ferie non godute e di mancato preavviso ed altri accessori per l'intero periodo lavorativo;
- di avere ricevuto da parte convenuta l'intimazione di licenziamento senza preavviso in data
21.04.2020; chiedeva, dunque, di" - ritenere e dichiarare che la Sig.ra ha prestato Parte_1 attività di lavoro subordinato in favore della sig.ra , svolgendo le Controparte_1
mansioni di badante e colf senza soluzione di continuità dal 11/01/2004 al 21/04/2020, in particolare di cui ai susseguenti C.C.N.L dei lavoratori domestici – Colf personale domestico non convivente con la mansione di badante, al livello 2 per il periodo dall'11.01.2004 al
28.02.2007 e livello BS per il periodo dall'01.03.2007 al 21.04.2020, o rientranti in quell'altro livello che si riterrà accertato e riconosciuto in corso di causa sin dall'inizio del
2 rapporto lavorativo o da altra data che il Giudice riterrà accertata, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto da parte della resistente, al pagamento di tutte le somme a titolo di differenze retributive, TFR e di ogni altro emolumento alla stessa dovuto in ragione del riconoscimento del predetto rapporto di lavoro subordinato, oltre che in ragione delle causali evidenziate in narrativa;
- per l'effetto condannare la resistente al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente come retribuzione, ferie e permessi non goduti, TFR e tutto quanto ancora dovuto e alla stessa spettante, in ordine al rapporto di lavoro in parola, quantificato in € 196.853,32, o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche in esito a CTU, oltre rivalutazione ed interessi legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarre in favore dei procuratori antistatari i quali dichiarano di non avere riscosso i compensi e di avere interamente anticipate le spese".
Con memoria di costituzione datata 24.01.2023, si costituiva e resisteva nel presente giudizio la parte convenuta contestando la fondatezza della domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
in via subordinata, chiedeva accertarsi che il rapporto si fosse esplicato nelle mansioni inferiori di dama di compagnia e che fosse stato già adeguatamente remunerato mediante la retribuzione che parte ricorrente asserisce di aver effettivamente percepito.
Più in particolare, rappresentava la resistente:
- che la aveva lavorato durante le annualità dal 2007 al 2013 come addetta alle pulizie Pt_1
per diverse imprese: la “ , “ ”, “ Controparte_2 Controparte_3 CP_4
” e e che tali impieghi risultavano essere incompatibili
[...] Controparte_5 con la ricostruzione dell'asserito rapporto di lavoro indicata nel ricorso introduttivo;
- di non aver avuto conoscenza dei rapporti tra la sua familiare, e la Persona_1 ricorrente per il periodo dal 11.01.2004 al 10.09.2007, ad eccezione del fatto che la sua familiare, desiderosa di compagnia, avesse contattato la ricorrente a seguito Persona_1 di un'interlocuzione con un soggetto terzo, ovverosia il sig. ; Persona_2
- che, in ogni caso la signora era autosufficiente e solamente nell'ultimo Persona_1 anno della sua vita ha ricevuto cure dai suoi più stretti familiari, e la stessa parte Persona_3 convenuta;
- di essere la stessa pienamente autosufficiente per l'ordinaria vita domestica e capace di intendere e di volere e di aver avuto un mero rapporto amicale con la ricorrente che si
3 esplicava in passeggiate per il paese, spuntini al bar, caffè nell'abitazione della stessa parte convenuta.
La causa, espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127-ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 10.09.2025 per il deposito di note scritte.
*** ** ***
Nel merito il ricorso introduttivo è infondato e quindi va rigettato.
Ed invero, spettava alla ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa dell'esistenza e della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Come è noto l'art. 2094 c.c., nel disciplinare il prestatore di lavoro subordinato, afferma che
"è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".
Secondo la previsione generale dell'art. 2697 c.c., grava sul ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata, a prescindere dal fatto che parte resistente abbia a sua volta assolto l'onere di dimostrare la propria tesi difensiva. (Cfr., sul punto, Cass. n. 2728 del 08.02.2010).
La giurisprudenza impone un rigoroso onere probatorio in capo alla parte che intenda vedere accertata l'esistenza di una subordinazione, quest'ultima deve dimostrare la propria soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. (Cfr. sul punto: Cass. n. 2622 del 11.02.2004 e ancora Cass. n. 2728 del 08.02.2010).
Grava anche sulla parte attrice l'onere di provare l'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. n. 326 del 16.01.1996).
Orbene, tanto premesso, la parte ricorrente non ha assolto a tale onere probatorio.
L'istruttoria svolta, infatti, non ha consentito di provare nemmeno l'esistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la parte convenuta.
A fronte della decisa contestazione di parte convenuta dei fatti posti dalla ricorrente a fondamento della propria domanda, infatti, quest'ultima non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro nei termini indicati in ricorso.
4 Invero, il compendio probatorio raccolto appare assai lacunoso.
La teste di parte ricorrente, ha semplicemente dichiarato "durante il Testimone_1 periodo in cui mi madre ha lavorato per la mi è capitato di trascorrere diverse ore CP_1
presso l'abitazione della resistente, con cui avevo un ottimo rapporto e che mi invitava a chiacchierare con lei perché era depressa" (si rinvia al verbale dell'udienza istruttoria del
11.07.2024, delegata al GOT Dott.ssa Parla).
La teste dichiara di aver frequentato l'appartamento della parte resistente giustificandolo con la sussistenza di un rapporto amicale. Non si comprende, dunque, come la teste, essendo al piano superiore a chiacchierare con la parte resistente, possa riferire circostanze attinenti l'asserito accudimento da parte della della sig.ra trattandosi di Pt_1 Persona_1
circostanze verosimilmente accadute e svoltesi in altro appartamento e che nelle forme in cui sono state riferite, possono qualificarsi come dichiarazioni de relato.
Anche l'altro teste non ha dichiarato circostanze idonee a rappresentare Testimone_2 una piena prova dei fatti asseriti in ricorso, oltre ad aver riportato circostanze illogiche e tra loro contraddittorie.
Il teste ha infatti dichiarato di aver frequentato l'abitazione della parte resistente a partire dall'anno 2010, successivamente ha però dichiarato "Inoltre mi ricordo che a partire dal 2004 frequentavo un amico che abitava sotto la signora e vedevo la sig.ra lavorare CP_1 Pt_1 presso la detta datrice di lavoro" (si rinvia al verbale dell'udienza istruttoria del 17.09.2024, delegata al GOT dott.ssa Parla).
Ora, non si comprende come il teste possa riferire delle circostanze, con cognizione diretta, svoltesi dentro un appartamento posto al piano superiore rispetto all'abitazione del suo
"amico", che non viene generalizzato, e che dichiara di aver frequentato a partire dall'anno di inizio dell'asserito rapporto di lavoro di cui alla controversia.
Tenuto conto, poi, che in quegli anni la ricorrente asserisce di avere lavorato in altro luogo - al piano inferiore, ma presso la sig.ra , non si comprende ancora come il teste Persona_1
possa al contrario riferire che la ricorrente lavorasse sin dal 2004 presso l'abitazione della resistente (ovvero al piano superiore, dove si trovava l'abitazione del presunto amico).
Un'altra discrepanza si manifesta nell'istruttoria - e in riferimento all'escussione del medesimo teste - in merito alle circostanze riferite riguardo l'orario di lavoro e l'asserito lavoro domenicale.
5 Il teste ha, infatti, dichiarato "la ricorrente prestava attività lavorativa dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00" (si rinvia al verbale dell'udienza istruttoria del
17.09.2024, delegata al GOT dott.ssa Parla), quando invece la ricorrente afferma in ricorso di aver lavorato due ore la domenica (sic!). Circostanza, quest'ultima, non corroborata nemmeno dall'altro teste di parte ricorrente, che si limita a riferire genericamente Testimone_1
di sole due ore lavorative prestate nel giorno della domenica.
E ancora, il teste non ha fornito alcuna prova rigorosa e precisa dell'orario Tes_2 lavorativo asseritamente osservato dalla ricorrente, riferendo unicamente: "Durante gli anni che frequentavo la casa della non svolgevo un'attività lavorativa a tempo pieno CP_1
…omissis... Non andavo tutti i giorni alla stessa ora presso la sua casa, ma capitava anche
4-5 volte a settimana di recarmi lì, ad orari diversi, a seconda dei miei impegni". Siffatta dichiarazione testimoniale appare generica (come tutto il resto della deposizione) e la superiore circostanza riferita (da cui desumere una frequentazione non assidua ma occasionale) rende poco credibile la sua deposizione in merito (si rinvia al verbale dell'udienza istruttoria del 17.09.2024, delegata al GOT Dott.ssa Parla).
Quanto alle mansioni asseritamente svolte, infine, il teste , ancora una volta Tes_2 contraddicendosi, genericamente riferisce: “Ricordo che la sig.ra si prendeva cura Pt_1
della sig.ra accudendola, aiutandola nella vestizione e nella pulizia personale” CP_1
(udienza istruttoria del 17.09.2024, cit.). Il teste non fornisce ulteriori elementi utili alla corroborazione di tale dichiarazione, la quale, resa in questi termini, sembrerebbe presupporre la sua compresenza nell'abitazione contemporaneamente alla parte ricorrente, circostanza questa contraddetta dallo stesso teste (rinviandosi alla dichiarazione testimoniale sopra riportata)
Tali deposizioni, dunque, non integrano una prova sufficiente per l'accertamento di un rapporto di lavoro continuativo per tutto il periodo dedotto dalla parte ricorrente come prospettato nel ricorso introduttivo.
Ne consegue che, dal tenore delle superiori dichiarazioni, non emerge alcuna indicazione decisiva ed esaustiva in ordine alla sottoposizione della ricorrente alle direttive ed al controllo della resistente, nonché allo svolgimento delle mansioni asserite in ricorso e nelle forme temporali anch'esse asserite.
6 Le prove testimoniali infatti hanno permesso soltanto di acclarare con certezza solamente che la parte ricorrente abbia intrattenuto un rapporto di frequentazione con la parte convenuta, sia all'interno del domicilio di quest'ultima, sia in luoghi aperti al pubblico o pubblici, quali ad es. bar, passeggiate, ecc... .
Il ricorso non merita, quindi, accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo i parametri fissati dal
D.M. n. 55/2014 e ss. mm., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
• rigetta il ricorso;
• condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite Parte_1
che liquida in euro 6.699,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Giudice del Lavoro
GI AJ
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