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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/06/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TR
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3086/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n.
74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. TRONCHIN LAURA
e
, Controparte_1
con l'avv. BRONCA FRANCESCA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 26/05/2007.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 19/06/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
26/05/2007 da nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 15, Parte II, Serie A, CP_1
Ufficio 1, Anno 2007, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASALE SUL
SILE alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata alla GN
che vi abiterà unitamente ai figli minorenni;
Parte_1
2. la GN si farà carico di tutte le utenze domestiche relative alla predetta Parte_1
abitazione;
3. a parziale e concordata modifica delle condizioni di separazione, il mutuo ipotecario gravante sull'immobile in proprietà condivisa al 50% verrà pagato con le seguenti modalità:
✓ il signor provvederà direttamente al pagamento integrale della rata mensile di CP_1
mutuo nei confronti della banca mutuante;
✓ per il corrente anno e fino al 31.12.2026 la GN contribuirà al Parte_1
pagamento del mutuo versando la somma di € 200,00 mensili al signor;
Controparte_1
✓ dal 01.01.2027 al 30.11.2036 (per un totale di 119 rate) la GN Parte_1
2 contribuirà al pagamento del mutuo versando la somma di € 350,00 mensili al signor
; Controparte_1
Per Per_
4. i figli ed restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno domicilio prevalente presso la madre;
5. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, i quali la eserciteranno separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione (attività
scolastica, extrascolastica, sportiva e ricreativa), all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
6. i genitori si impegnano a far conservare rapporti significativi tra i minori e gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
7. al padre sono riconosciute le seguenti facoltà di visita: 1) un pomeriggio alla settimana dalle ore 20.00 al mattino seguente;
2) nei fine settimana ogni quindici giorni per un weekend c.d. lungo, dalle ore 20.00 del venerdì al lunedì mattina;
3) 24 e 25 dicembre alternati negli anni;
4) dal 26 dicembre al 31 dicembre compresi e dal 1 gennaio al 6 gennaio compresi di ogni anno alternati negli anni;
5) per due giorni durante le vacanze pasquali,
alternando con la madre negli anni i giorni di Pasqua e Pasquetta;
6) nel corso delle vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare annualmente entro il 30
aprile di ogni anno. In tale periodo, quando i figli saranno presso l'uno o l'altro dei genitori, dall'alba al tramonto, potrà essere raggiunto a mezzo telefono dal padre o dalla madre, a seconda delle circostanze. Entrambi i coniugi dichiarano sin d'ora di impegnarsi a comunicare il luogo di villeggiatura prescelto per le vacanze estive ed il relativo recapito telefonico;
7) durante il giorno del compleanno del padre e durante la Festa del Papà;
8. il signor verserà alla GN , entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo CP_1 Pt_1
bonifico bancario sul conto corrente della stessa (le cui coordinate bancarie sono al signor già note), l'importo mensile di € 1.500,00 rivalutabile annualmente secondo gli CP_1
indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
9. sono a carico del padre il 70% delle spese straordinarie, qualificandosi come tali quelle
3 tassativamente indicate nel Protocollo di Intesa del Tribunale di Treviso;
10. l'assegno unico per i figli verrà percepito interamente dalla madre Signora Pt_1
mentre le detrazioni fiscali, così come gli oneri/spese detraibili o deducibili verranno
[...]
suddivise dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile, sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità;
11. i predetti accordi economici relativi al mantenimento dei figli resteranno validi, salvo revisione, finché non abbiano completato gli studi universitari, sempre che ne abbiano la capacità e la volontà e comunque finché non si laureino, fatto salvo un margine di tolleranza stabilito dal buon senso (es. un anno accademico fuori corso). Anche nel caso in cui i figli dovessero decidere di non proseguire gli studi, gli accordi economici relativi al mantenimento resteranno validi finché gli stessi non abbiano i mezzi e la possibilità di mantenersi da soli;
12. i ricorrenti si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere motivo alcuno per chiedere assegni divorzili ai quali espressamente rinunciano;
13. gli stessi dichiarano altresì di aver regolamentato tra loro tutti i rapporti di natura economica esistenti e danno quindi atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
14. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 19/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TR
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3086/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n.
74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. TRONCHIN LAURA
e
, Controparte_1
con l'avv. BRONCA FRANCESCA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 26/05/2007.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 19/06/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
26/05/2007 da nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 15, Parte II, Serie A, CP_1
Ufficio 1, Anno 2007, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASALE SUL
SILE alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata alla GN
che vi abiterà unitamente ai figli minorenni;
Parte_1
2. la GN si farà carico di tutte le utenze domestiche relative alla predetta Parte_1
abitazione;
3. a parziale e concordata modifica delle condizioni di separazione, il mutuo ipotecario gravante sull'immobile in proprietà condivisa al 50% verrà pagato con le seguenti modalità:
✓ il signor provvederà direttamente al pagamento integrale della rata mensile di CP_1
mutuo nei confronti della banca mutuante;
✓ per il corrente anno e fino al 31.12.2026 la GN contribuirà al Parte_1
pagamento del mutuo versando la somma di € 200,00 mensili al signor;
Controparte_1
✓ dal 01.01.2027 al 30.11.2036 (per un totale di 119 rate) la GN Parte_1
2 contribuirà al pagamento del mutuo versando la somma di € 350,00 mensili al signor
; Controparte_1
Per Per_
4. i figli ed restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno domicilio prevalente presso la madre;
5. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, i quali la eserciteranno separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione (attività
scolastica, extrascolastica, sportiva e ricreativa), all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
6. i genitori si impegnano a far conservare rapporti significativi tra i minori e gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
7. al padre sono riconosciute le seguenti facoltà di visita: 1) un pomeriggio alla settimana dalle ore 20.00 al mattino seguente;
2) nei fine settimana ogni quindici giorni per un weekend c.d. lungo, dalle ore 20.00 del venerdì al lunedì mattina;
3) 24 e 25 dicembre alternati negli anni;
4) dal 26 dicembre al 31 dicembre compresi e dal 1 gennaio al 6 gennaio compresi di ogni anno alternati negli anni;
5) per due giorni durante le vacanze pasquali,
alternando con la madre negli anni i giorni di Pasqua e Pasquetta;
6) nel corso delle vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare annualmente entro il 30
aprile di ogni anno. In tale periodo, quando i figli saranno presso l'uno o l'altro dei genitori, dall'alba al tramonto, potrà essere raggiunto a mezzo telefono dal padre o dalla madre, a seconda delle circostanze. Entrambi i coniugi dichiarano sin d'ora di impegnarsi a comunicare il luogo di villeggiatura prescelto per le vacanze estive ed il relativo recapito telefonico;
7) durante il giorno del compleanno del padre e durante la Festa del Papà;
8. il signor verserà alla GN , entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo CP_1 Pt_1
bonifico bancario sul conto corrente della stessa (le cui coordinate bancarie sono al signor già note), l'importo mensile di € 1.500,00 rivalutabile annualmente secondo gli CP_1
indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
9. sono a carico del padre il 70% delle spese straordinarie, qualificandosi come tali quelle
3 tassativamente indicate nel Protocollo di Intesa del Tribunale di Treviso;
10. l'assegno unico per i figli verrà percepito interamente dalla madre Signora Pt_1
mentre le detrazioni fiscali, così come gli oneri/spese detraibili o deducibili verranno
[...]
suddivise dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile, sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità;
11. i predetti accordi economici relativi al mantenimento dei figli resteranno validi, salvo revisione, finché non abbiano completato gli studi universitari, sempre che ne abbiano la capacità e la volontà e comunque finché non si laureino, fatto salvo un margine di tolleranza stabilito dal buon senso (es. un anno accademico fuori corso). Anche nel caso in cui i figli dovessero decidere di non proseguire gli studi, gli accordi economici relativi al mantenimento resteranno validi finché gli stessi non abbiano i mezzi e la possibilità di mantenersi da soli;
12. i ricorrenti si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere motivo alcuno per chiedere assegni divorzili ai quali espressamente rinunciano;
13. gli stessi dichiarano altresì di aver regolamentato tra loro tutti i rapporti di natura economica esistenti e danno quindi atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
14. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 19/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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