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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/07/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 880 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Valeria Angela Romeo e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e
, C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Dora Corsaro.
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 29920239002202072000, notificata il 9.5.2024, col quale le è stato intimato il pagamento (fra l'altro) delle somme di cui alla cartella di pagamento n. 29920100023156940000, concernenti contributi mod. DM10 anni 2005-2007, per un importo di € 94.763,40. In particolare, l'opponente si duole della mancata indicazione del termine e dell'organo innanzi al quale impugnare l'atto, del difetto di motivazione dello stesso, della omessa notificazione della cartella presupposta, nonché della prescrizione del credito ivi incorporato.
Si è costituito in giudizio l il quale chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Anche l' si è costituita in giudizio, sia pur Controparte_3 tardivamente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
La doglianza inerente all'omessa indicazione, nell'intimazione di pagamento, dei termini per l'impugnazione e dell'organo competente è infondata. In primo luogo, l'art. 50 del DPR 602/73, nel sancire l'obbligo di notificare l'intimazione di pagamento prima di procedere all'espropriazione, non specifica che nel detto atto debba essere indicato un termine per l'impugnazione, né che debba essere indicata l'autorità competente a decidere della doglianza. Si ritiene comunemente che l'intimazione debba contenere, a pena di nullità, solo i seguenti elementi: l'indicazione dell'ente che ha emesso l'atto, la causale del debito, l'importo da pagare, le modalità di pagamento e le conseguenze del mancato pagamento, inclusa la possibilità di azioni esecutive come il pignoramento. Ad ogni modo, anche a voler sorvolare sulla considerazione che precede, va detto che, nell'intimazione oggetto di opposizione, viene precisato che i termini e le modalità per l'impugnazione, nonché l'autorità competente a decidere, sono i medesimi previsti per i singoli atti di cui alla tabella allegata (ossia gli atti presupposti).
Ancor più evidente è l'infondatezza della doglianza per la mancanza di motivazione dell'intimazione. In disparte la circostanza che l'intimazione di pagamento non è l'atto col quale si inizia l'esecuzione, bensì un atto che interviene dopo la notificazione del titolo (nel caso di specie, una cartella di pagamento), quindi, semmai, la motivazione dev'essere contenuta nell'atto presupposto, non nell'intimazione (visto che, decorsi 40 gg. dalla notifica della cartella, nessuna contestazione è più possibile in ordine all'an del debito, quindi, è irrilevante la ragione giustificativa della pretesa dell;
ad ogni CP_1 modo, l'atto oggetto di contestazione reca puntualmente l'indicazione della cartella presupposta, della data di notificazione e dell'importo. La doglianza è pretestuosa.
Per quanto poi concerne la riferita omissione inerente alla notificazione della cartella presupposta, in accoglimento della richiesta di esibizione documentale articolata dall' nella memoria di costituzione in giudizio, in data 16.4.2025 (ossia entro il CP_1 termine concesso dal giudice, che scadeva il 6.6.205) è stata depositata dall'Istituto la documentazione avente a oggetto il tentativo, effettuato in data 11.9.2010 di consegnare la cartella n. 29920100023156940000 a persona qualificatasi come amministratore Unico della società odierna opponente. Controparte_4
Quest'ultima, però, ha rifiutato di ricevere il documento. Premesso che la notifica deve ritenersi validamente eseguita al momento del rifiuto, va detto che anche la doglianza inerente alla pretesa omissione di notificazione dell'atto presupposto è pretestuosa: la destinataria della cartella di pagamento, infatti, presumibilmente non aveva conoscenza dell'atto per averne rifiutato la ricezione, non per una omissione del concessionario del servizio di riscossione.
2 In ultimo, per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione (da riferirsi, ovviamente, al periodo successivo alla notificazione della detta cartella, dal momento che ogni questione inerente alla prescrizione eventualmente matura prima della notificazione è ormai preclusa, essendo decorso il termine di 40 gg. di cui all'art. 24 Dlgs. 46/99), va detto che il credito è stato diligentemente coltivato mediante:
- Notificazione di intimazione di pagamento n. 299201490180915000, avvenuta per compiuta giacenza a seguito di infruttuoso tentativo di consegna (avvenuto il 23.10.2014) presso l'indirizzo di residenza dell'Amministratrice della società opponente, sito a Marsala in C/da Gurgo n. 61;
- Notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29920199001018422000, avvenuta il 13.6.2019 a mani proprie dell'amministratore della società. Ultimo atto interruttivo è l'intimazione di pagamento n.29920239002202072000, oggetto dell'odierna opposizione, notificata il 9.5.2024. Ebbene: tutti gli atti interruttivi appena indicati sono stati posti in essere prima dell'estinzione del credito dell ovvero, prima del decorso del quinquennio CP_1 necessario per la prescrizione dello stesso. Anche tale doglianza è quindi infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese sostenute da ciascuna delle parti convenute, che liquida in € 9.850,00 per ciascuna di esse, oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 18/07/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Valeria Angela Romeo e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e
, C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Dora Corsaro.
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 29920239002202072000, notificata il 9.5.2024, col quale le è stato intimato il pagamento (fra l'altro) delle somme di cui alla cartella di pagamento n. 29920100023156940000, concernenti contributi mod. DM10 anni 2005-2007, per un importo di € 94.763,40. In particolare, l'opponente si duole della mancata indicazione del termine e dell'organo innanzi al quale impugnare l'atto, del difetto di motivazione dello stesso, della omessa notificazione della cartella presupposta, nonché della prescrizione del credito ivi incorporato.
Si è costituito in giudizio l il quale chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Anche l' si è costituita in giudizio, sia pur Controparte_3 tardivamente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
La doglianza inerente all'omessa indicazione, nell'intimazione di pagamento, dei termini per l'impugnazione e dell'organo competente è infondata. In primo luogo, l'art. 50 del DPR 602/73, nel sancire l'obbligo di notificare l'intimazione di pagamento prima di procedere all'espropriazione, non specifica che nel detto atto debba essere indicato un termine per l'impugnazione, né che debba essere indicata l'autorità competente a decidere della doglianza. Si ritiene comunemente che l'intimazione debba contenere, a pena di nullità, solo i seguenti elementi: l'indicazione dell'ente che ha emesso l'atto, la causale del debito, l'importo da pagare, le modalità di pagamento e le conseguenze del mancato pagamento, inclusa la possibilità di azioni esecutive come il pignoramento. Ad ogni modo, anche a voler sorvolare sulla considerazione che precede, va detto che, nell'intimazione oggetto di opposizione, viene precisato che i termini e le modalità per l'impugnazione, nonché l'autorità competente a decidere, sono i medesimi previsti per i singoli atti di cui alla tabella allegata (ossia gli atti presupposti).
Ancor più evidente è l'infondatezza della doglianza per la mancanza di motivazione dell'intimazione. In disparte la circostanza che l'intimazione di pagamento non è l'atto col quale si inizia l'esecuzione, bensì un atto che interviene dopo la notificazione del titolo (nel caso di specie, una cartella di pagamento), quindi, semmai, la motivazione dev'essere contenuta nell'atto presupposto, non nell'intimazione (visto che, decorsi 40 gg. dalla notifica della cartella, nessuna contestazione è più possibile in ordine all'an del debito, quindi, è irrilevante la ragione giustificativa della pretesa dell;
ad ogni CP_1 modo, l'atto oggetto di contestazione reca puntualmente l'indicazione della cartella presupposta, della data di notificazione e dell'importo. La doglianza è pretestuosa.
Per quanto poi concerne la riferita omissione inerente alla notificazione della cartella presupposta, in accoglimento della richiesta di esibizione documentale articolata dall' nella memoria di costituzione in giudizio, in data 16.4.2025 (ossia entro il CP_1 termine concesso dal giudice, che scadeva il 6.6.205) è stata depositata dall'Istituto la documentazione avente a oggetto il tentativo, effettuato in data 11.9.2010 di consegnare la cartella n. 29920100023156940000 a persona qualificatasi come amministratore Unico della società odierna opponente. Controparte_4
Quest'ultima, però, ha rifiutato di ricevere il documento. Premesso che la notifica deve ritenersi validamente eseguita al momento del rifiuto, va detto che anche la doglianza inerente alla pretesa omissione di notificazione dell'atto presupposto è pretestuosa: la destinataria della cartella di pagamento, infatti, presumibilmente non aveva conoscenza dell'atto per averne rifiutato la ricezione, non per una omissione del concessionario del servizio di riscossione.
2 In ultimo, per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione (da riferirsi, ovviamente, al periodo successivo alla notificazione della detta cartella, dal momento che ogni questione inerente alla prescrizione eventualmente matura prima della notificazione è ormai preclusa, essendo decorso il termine di 40 gg. di cui all'art. 24 Dlgs. 46/99), va detto che il credito è stato diligentemente coltivato mediante:
- Notificazione di intimazione di pagamento n. 299201490180915000, avvenuta per compiuta giacenza a seguito di infruttuoso tentativo di consegna (avvenuto il 23.10.2014) presso l'indirizzo di residenza dell'Amministratrice della società opponente, sito a Marsala in C/da Gurgo n. 61;
- Notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29920199001018422000, avvenuta il 13.6.2019 a mani proprie dell'amministratore della società. Ultimo atto interruttivo è l'intimazione di pagamento n.29920239002202072000, oggetto dell'odierna opposizione, notificata il 9.5.2024. Ebbene: tutti gli atti interruttivi appena indicati sono stati posti in essere prima dell'estinzione del credito dell ovvero, prima del decorso del quinquennio CP_1 necessario per la prescrizione dello stesso. Anche tale doglianza è quindi infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese sostenute da ciascuna delle parti convenute, che liquida in € 9.850,00 per ciascuna di esse, oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 18/07/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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