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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo dato atto della rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
lette le note scritte con cui le parti hanno discusso la causa ex art. 437c.p.c., formulando le rispettive conclusioni
P.Q.M.
all'esito dell'esame degli atti, pronuncia la sentenza che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 437 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 1386 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato PERROTTA Parte_1
WALTER
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avvocato FERRARO SERGIO Controparte_1
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace - opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto appello avverso la sentenza n. 2/2023, pubblicata il Parte_1
05.12.2022, con la quale il Giudice di Pace di Rogliano, in accoglimento dell'opposizione presentata da , ha annullato l'avviso di costituzione in mora n. I780970200000070 da essa Controparte_1 emesso su incarico del condannando in solido gli enti resistenti al pagamento Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in euro 255,00 di cui euro 43,00 per spese ed euro 212,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
L'appellante ha, in particolare, eccepito: 1) la “violazione delle norme sul procedimento, norme costituzionali e/o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”; 2) la “mancata e omessa valutazione di circostanze e documenti decisivi – omessa insufficiente o contrastante motivazione – motivazione solo apparente”; 3) la “contrarietà – insussistenza – illegittimità della motivazione”; 4) in via subordinata, l'erroneità della sua condanna alle spese, in solido con l'ente impositore.
Ha, infatti, sostenuto che il Giudice è incorso in errore grossolano, perché, essendo l'atto notificato e impugnato “una semplice messa in mora e non un atto ingiuntivo, non un atto esecutivo, non un atto che potesse costituire pregiudizio concreto per la controparte”, avente il solo “effetto di richiedere il pagamento delle somme che il creditore ritiene dovute e, certamente, quello di determinare l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto vantato”, non sarebbe stato esso “assolutamente necessaria la documentazione della notifica degli atti precedenti e presupposti, atteso che l'atto stesso costituisce richiesta di pagamento e, anche in ipotesi di mancata notifica dell'atto precedente e presupposto (in questo caso fatture), ciò non incide sulla sua validità”.
Labconsulenze ha, pertanto, chiesto al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento gravato, di “riformare la sentenza di primo grado, rigettando integralmente la domanda per come azionata in primo grado dall'odierno appellato e, conseguentemente la domanda di annullamento dell'avviso di costituzione in mora e riformare la sentenza anche in ordine alla disposta condanna al pagamento delle spese di lite;
in via estremamente gradata, riformare la sentenza con riguardo alla disposta condanna alle spese in via solidale, disponendo, in caso di condanna, l'addebita delle spese solo all'Ente impositore. In ogni caso e per quanto di ragione, stante
l'assoluta assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla società voglia la S.V. tenere Parte_1 la stessa, sempre e comunque, indenne da qualsiasi condanna ed anche dalle spese di lite. Con vittoria, sempre e comunque, di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. alla luce della totale infondatezza dell'avversa impugnazione. Ha, inoltre, dedotto l'infondatezza nel merito del gravame avuto riguardo alla dedotta corretta delle statuizioni rese in primo grado dal Magistrato procedente.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “rigettare l'impugnazione e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rogliano n. 2/2023, con il favore delle spese e competenze di giudizio anche di questo grado di giudizio”. Salvis juribus”.
Il ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato.
Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del gravame i sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Diversamente da quanto sostenuto da parte appellata, infatti, l'appello non appare manifestamente infondato, avendo l'appellante dedotto specifici motivi di gravame, basati su dati oggettivi e documentati, che hanno imposto lo scrutinio nel merito dell'impugnazione.
Deve essere accolto, con efficacia assorbente, il primo motivo di gravame. Il Giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione del principio applicato, in virtù del “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
Come dedotto dall'appellante, l'avviso di costituzione in mora inviato da una società di recupero crediti non è, infatti, un atto impositivo né un titolo esecutivo costituendo piuttosto, e semplicemente, un atto stragiudiziale di sollecito, come tale non impugnabile davanti al giudice tributario o amministrativo.
Esso può tuttavia essere oggetto di azione di accertamento negativo del credito davanti al G.O. allo scopo di far accertare l'inesistenza del debito.
L'azione è naturalmente soggetta all'ordinario termine prescrizionale legato alla natura del credito azionato.
Ne deriva che alcuna conseguenza, in termini di invalidità dell'atto impugnato, deriva dalla omessa notifica delle fatture (bollette) di cui con l'avviso di costituzione in mora si è chiesto il pagamento.
In difetto di appello incidentale, alcuna altra questione, anche in ordine alla eventuale prescrizione del credito azionato, deve essere qui esaminata.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata con il rigetto dell'opposizione contro l'atto impugnato.
Le spese, di primo e secondo grado di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (fino ad euro 1.100,00) ed a tariffa compresa tra minimo e medio in ragione della ordinarietà delle questioni trattate nelle tre fasi espletate in entrambi i gradi di lite (studio, introduzione e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione avverso l'avviso di costituzione in mora impugnato in primo grado;
- condanna parte appellata al pagamento delle spese legali sostenute dall'appellante che liquida in euro 250,00 per il primo ed in euro 450,00 per il secondo grado di giudizio a titolo di onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosenza, 20/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo