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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 597/2023 e 680/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- RM OZ Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili d'appello riunite iscritte ai n. r.g. 597/2023 e 680/2023, promosse
(causa n.597/2023) DA
(C.F. ), domiciliato per la lite in Parte_1 C.F._1
Firenze, Viale M.R. Cecconi 20, presso l'Avv. Elena Giuntoli ( ; C.F._2
indirizzo PEC: , che lo rappresenta e difende, assie- Email_1 me con l'Avv. Antonio Bernini (C.F. – indirizzo PEC: C.F._3 [...]
, come da procura alle liti allegata all'atto d'appello. Email_2
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliata per Controparte_1 il giudizio di primo grado presso l'Avv. Alessandro Angiolini, in Corso Italia n.162 –
Arezzo.
1 APPELLATA CONTUMACE
E
Societa' a responsabilità limitata con socio unico (C.F. Controparte_2
), con sede legale in Conegliano (TV) via V. Alfieri, 1, rappresentata, in forza P.IVA_1
di mandato speciale a rogito Notaio Dott. del 20 aprile 2022 Rep. Persona_1
33134 Racc. 22224, dalla procuratrice speciale con sede in Mi- Controparte_3
lano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi n.
in persona del procuratore speciale in virtù di procura P.IVA_2 Controparte_4
conferita dal legale rappresentante, Dott. , per atto del Notaio Dott. CP_5 [...]
di Milano del 08 marzo 2022 (rep. n. 8698, racc. 5041), rappresentata e difesa Per_2 dall'Avv. Alessandro Angiolini ( ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio del difensore in Arezzo, Corso Italia n. 162, come da procura alle liti alle- gata alla comparsa di intervento.
INTERVENUTA
E (causa 680/2023)
DA
e per essa come sopra identifica- Controparte_2 Controparte_3
ta, rappresentata e assistita.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), come sopra identificato, Parte_1 C.F._1
rappresentato e assistito.
APPELLATO
E
, in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliata per Controparte_1 il giudizio di primo grado presso l'Avv. Alessandro Angiolini, in Corso Italia n.162 –
Arezzo.
APPELLATA CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
2 Sentenza n.945/2022 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il 21/09/2022.
CONCLUSIONI
Per “Voglia la Corte di Appello, - accogliere l'appello interpo- Parte_1 sto da e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare Parte_1
al pagamento della minor somma capitale di Euro 40.881,91 ovvero, in Parte_1
ipotesi, della minor somma di Euro 59.289,91 a titolo di residuo importo dovuto sul credito relativo al saldo del c/c n. 91300. - Respingere l'appello interposto da CP_2
perché infondato - Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di secondo grado da di- strarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per e per essa la mandataria “Vo- CP_2 Controparte_3 glia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni diversa domanda, istanza, eccezione, dedu- zione disattesa, NEL MERITO accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 945/2022 emessa dal Tribunale di Arez- zo, Giudice Dott.ssa Leila Nadir Sersale, in data 21/09/2022 nel procedimento civile n.
2653/2018 RG, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: in Tesi accertato e dichiarato che il credito in questa sede azionato dalla
[...]
nei confronti della a titolo di saldo Controparte_6 Parte_2
passivo del c/c n. 91300 e di capitale residuo del mutuo chirografario n. 035.90064778 ammonta ad € 149.825,81 e che il Sig. , quale garante della società debi- Parte_1 trice principale, è debitore in solido con la stessa della Parte_2 somma di € 149.825,81, respingere le domande ed eccezioni tutte di parte opponente per- ché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e per l'effetto confermare il
Decreto Ingiuntivo n. 684/2018 opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali. In
Ipotesi accertato e dichiarato che il credito in questa sede azionato dalla
[...] nei confronti della , a titolo di Controparte_6 Parte_2
saldo passivo del c/c n. 91300 e di capitale residuo del mutuo chirografario n.
035.90064778 ammonta ad € 149.825,81 e che il Sig. , quale garante del- Parte_1 la società debitrice principale, è debitore in solido con la stessa Parte_2
della somma di € 149.825,81, respingere le domande ed eccezioni tutte di parte oppo-
[...] nente perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e per l'effetto condan-
3 nare il condebitore solidale al pagamento a favore di Controparte_6
della somma di € 149.825,81 o a quel più o a quel meno che risulterà di giusti-
[...]
zia. Il tutto oltre gli interessi di mora al tasso convenuto dal dalla data di passaggio a sof- ferenza della posizione sino al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali di pri- mo e di secondo grado”. inoltre, quanto al procedimento civ. n. 597/2023 CP_2
RG instaurato dal Sig. , si riporta alle conclusioni rassegnate nella pro- Parte_1
pria Comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, di seguito integral- mente trascritte: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 945/2022 resa dal Tribunale di Arezzo il Parte_1
21.09.2022. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. Con la sentenza n.945/2022 il Tribunale di Arezzo ha deciso l'opposizione a de- creto ingiuntivo proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.684/2018, Parte_1
emesso dallo stesso ufficio giudiziario su istanza di (poi in- Controparte_7
corporata nel corso del giudizio di primo grado da ) per il pagamento Controparte_8
del complessivo importo di € 149.825,81, di cui € 68.943,90 quale residuo non rimborsato del mutuo chirografario n. 035.90064778 del 26 marzo 2010 ed € 80.881,91 a titolo di sal- do passivo del c/c n. 91300, importo di cui era debitrice principale la società Parte_2
garantito da fideiussione di tre garanti, tra cui l'opponente.
[...]
Il tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto
contro
- verso, quanto al credito nascente dal contratto di mutuo;
ha respinto, quanto al rimanente credito, l'eccezione di liberazione ex art.1956 c.c. proposta dal fideiussore, nonché le resi- due eccezioni in punto di prova del credito, di applicazione di interessi anatocistici ed usu- rari, di difetto di forma scritta delle condizioni economiche del rapporto. Ha quindi accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, e ha condannato a pagare a favore di la somma di euro 80.881,91, Parte_1 Controparte_8
oltre interessi convenzionali dalla data del passaggio a sofferenza della posizione sino al saldo, e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
In particolare, nel motivare – quanto al mutuo chirografario – l'accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito, il tribunale ha così argomentato: “Nel
4 caso in esame, oggetto di contestazione è la titolarità attiva del rapporto in capo a
[...]
(oggi , atteso che, secondo la prospettiva dell'opponente, tito- CP_9 Controparte_10
lare del credito derivante dal contratto di mutuo non sarebbe ma CP_11 [...]
(di cui era mera mandataria) alla quale il credito era Controparte_12 CP_13 stato ceduto nel 2012. L'eccezione è fondata. Ed invero, nel ricorso per ingiunzione
l'odierna opposta ha allegato che: a) il credito azionato in sede monitoria traeva origine da un contratto di mutuo e un contratto di conto corrente, entrambi intrattenuti tra la so- cietà e BA Popolare dell'Etruria e del Lazio società coope- Parte_2
rativa; b) la stessa banca è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 45 del 10 febbraio 2015; c) con d.l. n.
183/2015, recepito con l. n. 208/2015 è stata istituita la Controparte_14
a favore della quale, con provvedimento della BA d'Italia del 22 novembre
[...]
2015 è stata disposta la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti
l'azienda bancaria della BA Popolare dell'Etruria e del in amministra- Controparte_15
zione straordinaria, tra cui i crediti/rapporti dedotti nel presente giudizio;
d) con delibera di cui al verbale ricevuto da Notaio Atlante di Roma in data 10 maggio 2017 n. Rep. La ha assunto la nominazione di BA RE Controparte_14
s.p.a.; e) con atto di fusione ai rogiti del Notaio del 14 novembre 2017 al n. Per_3
104684/36572 BA RE s.p.a. è stata incorporata in Controparte_16 con conseguente assunzione da parte di quest'ultima di tutti i rapporti facenti capo
[...] all'incorporata con effetti dal 27 novembre 2017. Per contro, come si è detto, Parte_3
Contr ha contestato la titolarità del diritto controverso in capo a on riferimento al
[...]
credito riconducibile al mutuo chirografario n. 035.90064778, sostenendo la titolarità del- la relativa linea di credito in capo alla (di cui Controparte_17 CP_18
[...
era mera mandataria) alla quale il credito era stato ceduto nel 2012. A fronte della suddetta eccezione, in comparsa di costituzione e risposta ha replicato affer- CP_9
mando che effettivamente il 12 luglio 2012 la linea di credito relativa al mutuo chirografa- rio n. 035.90064778 era stata ceduta ad da “BA Popo- Controparte_17 lare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa”; lo stesso credito era stato tuttavia og- getto di riacquisto ad opera di in forza di con- Controparte_14
5 tratto di cessione del 27 giugno 2016, come da relativo estratto della Gazzetta Ufficiale al- legato. Tali argomentazioni non possono essere condivise. Dalla lettura del suddetto estratto si evince infatti che la cessione da in favore di Controparte_17 [...]
(in seguito oggi ha avuto ad oggetto Parte_4 CP_9 Controparte_8
crediti che soddisfacevano cumulativamente alla data del 30 settembre 2015 i criteri ivi in- dicati tra i quali figura, per quanto di rilevanza nel presente giudizio, il seguente: crediti che “siano stati classificati…come “in sofferenza”. Nel caso di specie, invece, è pacifico tra le parti che la classificazione in sofferenza sia avvenuta solo a seguito della nota 23 febbraio 2017, con la conseguenza che deve escludersi che il credito derivante dal contrat- to di mutuo per cui è causa fosse incluso nella cessione del 27 giugno 2016 evocata dalla parte opposta. Sempre la parte opposta – solo in sede di memoria depositata in data 16 set- tembre 2022 – ha allegato di essere divenuta titolare del credito derivante dal contratto di mutuo per cui è causa sulla base di un diverso contratto, stipulato in data 15.09.2017. In particolare, l'istituto di credito ha affermato che “vero è che il 12.07.2012 la linea di cre- dito relativa al mutuo chirografario n. 035.90064778 era ceduta ad Controparte_17
da “BA Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa” a seguito di
[...]
cartolarizzazione ai sensi della Legge 30.04.1999 n. 30; tuttavia è altrettanto certo e do- cumentato che in data 15.09.2017 BA RE, succeduta a , riacquista- CP_13
va da tutti i crediti, ivi compreso il mutuo chirografario de quo, che Controparte_17
aveva formato precedente oggetto di cessione ad in virtù del Controparte_17
contratto di cessione di crediti concluso il 12.07.2012”. Ora, se è vero che la giurispruden- za di legittimità più recente è orientata verso una visione meno restrittiva del concetto di mutatio libelli, consentendo una modificazione della domanda avente ad oggetto uno o en- trambi gli elementi identificativi della stessa sul piano oggettivo (petitum e causa petendi) laddove tale modifica costituisca la soluzione più adeguata agli interessi della parte in re- lazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite (Cass. sez. un 12310 del 2015), va comun- que ricordato che il regime delle preclusioni rimane comunque immutato e che il termine perentorio per “precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni formula- te” rimane quello di cui alla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Alla luce di tali consi- derazioni, l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto riconducibile al mutuo chi-
6 rografario n. 035.90064778 è fondata, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori censure sollevate dalla parte opponente in relazione al suddetto contratto”.
2. La sentenza è stata impugnata in via principale tanto dal (causa Parte_1
n.597/23) quanto da , e per essa dalla procuratrice speciale CP_2 [...]
(causa n.680/23), cessionaria del credito per cui è causa in forza di un'opera- CP_3
zione di cartolarizzazione dei crediti, conclusa in data 19.4.2022, in pendenza del giudizio di primo grado.
2.1.- Il ha articolato un unico motivo d'appello, con il quale, in sintesi, Parte_1
denuncia la mancata decurtazione dall'importo della condanna del corrispettivo pagato da- gli altri fiIU a seguito di transazione intervenuta in corso di causa. Lamenta che il giudice di primo grado, pur avendo dato atto nella parte narrativa della sentenza (§ 4), che
“All'udienza del 21 marzo 2019, ha allegato che era intervenuto atto di transa- CP_9
zione tra la stessa banca e gli altri fiIU e re- Parte_5 Controparte_19 golarmente adempiuto da questi ultimi con il pagamento della somma pari ad € 40.000,00”
e che la banca aveva “chiesto la concessione della provvisoria esecuzione parziale del de- creto ingiuntivo opposto nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo Parte_1 alla transazione, avuto riguardo alla somma pari alla differenza tra l'ammontare iniziale portato dal decreto ingiuntivo (€ 149.825,81) e l'importo versato dai garanti in solido in forza dell'atto di transazione predetto (€ 40.000,00) e quindi € 109.825,81”, aveva poi omesso di dare rilevanza al fatto sopravvenuto, procedendo – quanto al credito di cui al conto corrente bancario – ad una condanna piena di esso opponente, come se la transazione non vi fosse stata e non vi fosse stata la riduzione di domanda (da euro 149.825,81 ad euro
109.825,81) da parte della stessa opposta.
Erronea, quindi, secondo l'appellante, è stata la condanna al pagamento della som- ma di euro 80.881,91 per violazione dell'art.1292 c.c.: il giudice di primo grado avrebbe dovuto invece condannarlo al pagamento della minore somma di euro 40.881,91, pari alla differenza tra la residua richiesta della banca (euro 109.825,81) e la somma di euro
68.943,90, di cui al mutuo, riconosciuta come non dovuta in accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto controverso. In ipotesi, qualora si fosse voluto impu- tare il pagamento fatto dagli altri fiIU in parte al credito di cui al mutuo chirografario
7 (euro 68.943,90) e in parte al credito relativo al saldo del c/c (euro 80.881,91), in applica- zione di un criterio proporzionale di ripartizione, il residuo importo dovuto alla banca sa- rebbe stato di euro 59.289,91 e non di euro 80.881,91, di cui alla sentenza. Ha chiesto, per- tanto, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.2. (infra, o cessionaria) ha impugnato la sentenza di primo CP_2 CP_2
grado nel capo che ha visto soccombente la sua dante causa, articolando un unico motivo, con il quale denunzia la falsa applicazione degli artt.112, 115 e 183 cpc.
L'appellante assume come errata l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui la banca aveva allegato “solo in sede di memoria depositata in data 16 settembre 2022 ovverosia nelle note conclusionali di essere divenuta titolare del credito derivante dal con- tratto di mutuo per cui è causa sulla base di un DIVERSO contratto, stipulato in data
15.09.2017”. Sostiene, per contro, che “sin dalla propria costituzione in giudizio, a fronte della contestazione avversaria della propria legittimazione/titolarità attiva,[aveva afferma- to] di essere titolare della linea di credito riconducibile al contratto di mutuo chirografario de quo poiché riacquistata da prima dell'azione monitoria esperita;
Controparte_17
poi, perfettamente entro i termini delle preclusioni asseverative, con la memoria ex art.
183, co. VI n. 2 c.p.c. (atti fasc. Primo grado banca), […] aveva depositato in giudizio
l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 21.09.2017 contenente l'avviso dell'intervenuto ac- quisto da “di tutti i crediti , unitamente ad ogni altro diritto, garan- Controparte_17
zia e titolo in relazione a tali crediti … che abbiano formato precedentemente oggetto di cessione ad in virtù di un contratto di cessione di crediti … Controparte_17 concluso in data 12 Luglio 2012” (All. 22, fasc. Primo grado), insistendo sulla propria le- gittimazione/titolarità e suggellandola a livello probatorio;
argomentazioni e deduzioni che la banca compiutamente [avrebbe ribadito], ad ogni scrupolo, anche nella successiva me- moria ex art. 183, co. VI n. 3 c.p.c. (atti fasc. Primo grado banca)”.
Assume, in sintesi, l'appellante che il tribunale ha errato e si è contraddetto nel momento in cui ha asserito che solo con le note conclusionali la banca aveva allegato di es- sere titolare del credito afferente al mutuo chirografario poiché riacquistato da CP_20
mediante contratto di cessione di crediti in blocco.
[...]
8 Sotto altro profilo evidenzia l'errore del Giudice di prima istanza nella parte della motivazione in cui ha sostenuto che la banca avesse modificato la domanda allorché dap- prima - id est in comparsa di risposta - aveva indicato quale contratto di acquisto del credito relativo al mutuo chirografario la cessione in blocco del 27.06.2016 e poi aveva rettificato tale dato, allegando la cessione del 15.09.2017 e producendo l'estratto della G.U. del 2017.
Argomenta, al riguardo, che il Giudice di prima istanza ha confuso i piani e che nel- la fattispecie non è rinvenibile né una mutatio né un'emendatio libelli, atteso che il petitum
- costituito dal diritto di credito vantato dalla banca ovvero dalla richiesta di condanna del al pagamento di una somma di denaro (petium immediato) – è rimasto sempre lo Parte_1
stesso, e che la causa petendi è chiaramente e immutabilmente identificata nel contratto di mutuo chirografario, oltre che in un contratto di c/c e nei collegati contratti di apertura di credito.
Specifica, ancora, che “certamente la titolarità del diritto di credito azionato (sia in riferimento al mutuo che ai contratti di c/c) è elemento costitutivo della domanda e, se con- testato, doveva essere allegato e provato nei termini dalla banca. Così è stato: la banca in- fatti, sin dal suo primo atto difensivo, ha allegato di aver riacquistato il credito azionato in monitorio e ha dato prova dell'effettivo suo riacquisto (con contratto del 15.09.2017) tem- pestivamente, ovverosia nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. n.
2. Di contro, il fatto che la banca abbia riacquistato il credito che trae origine e fondamento dal mutuo chirografario di cui si discute con il contratto di cessione del 15.09.2017 anziché con il contratto di ces- sione del 27.06.2016 inizialmente indicato, non è elemento qualificante la domanda (era introdotta nel maggio 2018 e quindi quando detto riacquisto si era pacificamente perfezio- nato), in nulla modifica o sposta l'oggetto della domanda e le ragioni fondanti la stessa, che tali e quali sono rimasti sin dall'esercizio dell'azione monitoria ed ha conseguenze li- mitate al piano probatorio: era cioè onere della banca, allegata la titolarità del credito per effetto del suo riacquisto, darne adeguata prova nei termini. Ciò cui l'opposta ha puntual- mente atteso. In ragione di tutto quanto sopra, la statuizione di primo grado impugnata, laddove accoglie l'eccezione di difetto titolarità attiva della banca quanto alla linea di cre- dito discendente dal mutuo chirografario n. 035.90064778 per difetto di allegazione tempe-
9 stiva e modifica della domanda oltre i termini di cui all'art. 183, co VI n. 1 c.p.c. è del tutto destituita di fondamento e merita di essere riformata”.
3. Le parti appellanti si sono costituite nei reciproci appelli, prima della disposta riunione, contrastando le opposte tesi. E' rimasta contumace (cedente Controparte_8
il credito a , pur ritualmente vocata in giudizio. CP_2
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, disposta la riu- nione delle cause d'appello, acquisita copia della transazione intervenuta con gli altri fi- IU, menzionata dalle parti e prodotta in primo grado, che non risultava (ri)prodotta in appello, le cause riunite sono state trattenute in decisione in data 10-12-2025, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. Preliminare in ordine logico-giuridico è l'esame dell'appello proposto da CP_2
Nell'esaminare l'unico motivo d'appello occorre dare conto, anzitutto, di alcuni passaggi processuali avvenuti in primo grado.
5.1. Il decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione, era stato richiesto da CP_21
che, nel formulare l'istanza ingiunzionale, aveva premesso di avere incor-
[...] CP_7
porato in data 14.11.2017 BA RE SpA che, con la precedente denominazione
“ ”, era stata costituita con decreto legge Controparte_14
183/2015 e a cui favore, con provvedimento di BA d'Italia del 22 novembre 2015, era stata disposta la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività dell'azienda bancaria della
BA Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 10.2.2015, e che quest'ultima era creditrice nei confronti della società e dei rela- Parte_2
tivi fiIU, tra cui della somma di euro 68.943,90, di cui euro Parte_1
68.536,85 per capitale residuo ed ero 407,05 per interessi maturati, in forza di mutuo chiro- grafario sottoscritto in data 26.3.2010, nonché della somma di euro 80.881,91, quale saldo debitore del c/c n.91300.
5.2. In sede di opposizione il ebbe ad eccepire la carenza di legittimazione Parte_1 attiva sull'assunto che dalla nota 23.2.2017 di , depositata da controparte, CP_13
emergeva che detta banca aveva agito quale incaricato di alla Controparte_17
10 quale il credito nascente dal contratto di mutuo chirografario era stato ceduto nell'anno
2012.
5.3. A tale eccezione, con la comparsa di risposta depositata nel giudizio d'opposizione, la società ingiungente così testualmente replicava: “Come noto, la CP_9
Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa", originaria titolare delle linee di credito relative allo scoperto di c/c ed ai mutui contratti con , Parte_2
con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 45 del 10 febbraio 2015, era posta in Amministrazione Straordinaria. Con decreto legge del 22 novembre 2015 n. 183, recepito dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), era costituita
" , a favore della quale, con prov- Controparte_22
vedimento della BA d'Italia del 22 novembre 2015, era disposta la cessione di tutti i di- ritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della "BA Popolare dell'E- truria e del Lazio Società Cooperativa in amministrazione straordinaria”, fra cui i rappor- ti/crediti dedotti nel presente giudizio nei confronti di ” Ora, Parte_2
se è vero che il 12.07.2012 la linea di credito relativa al mutuo chirografario n.
035.90064778 era ceduta ad “ da “BA Popolare Controparte_17 dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa” che, per il tramite di idonea procura specia- le, era delegata delle attività di amministrazione, incasso ed in genere della gestione del mutuo, è altrettanto certo e documentato che detto credito era oggetto di riacquisto ad ope- ra di ” il 27.06.2016, come da relativo estratto Controparte_14
Part della Gazzetta Ufficiale allegato (All. 18). Con delibera di cui al verbale ricevuto da taio N. Atlante di Roma in data 10 maggio 2017 al n. 54321 di repertorio, " CP_14
e del , acquisiva la denominazione "BA RE S.p.A." e con
[...] CP_14
atto di fusione ai rogiti del Notaio di Brescia in data 14 novembre 2017 al n. Persona_4
104684/36572 di Repertorio, registrato a Brescia il 14 novembre 2017 al n. 48386 serie
1T, quest'ultima era incorporata nella " , con Controparte_6
conseguente assunzione da parte della banca istante di tutti i rapporti facenti capo alla so- cietà incorporata, con effetti a far data dal 27 Novembre 2017 (All. 19). Per tali motivi la
, società incorporante la “BA RE Spa”,già CP_9 Controparte_23
[...]
[...] [
” è titolare del credito nei confronti di , e
[...] Parte_2 dunque a pieno titolo legittimata all'azione giudiziaria di recupero intentata”.
In altre parole la banca replicava che il credito, oggetto della originaria cessione, era stato riacquistato dal cessionario con un'operazione di cessione in blocco (in data
27.6.2016).
5.4. A tale difesa controreplicava l'opponente che, in sede di memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc, deduceva: “Si deposita inoltre (doc. 4) estratto della Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2.7.2016 dal quale risulta che la cessione dei crediti da Controparte_17
in favore di e del (oggi riguardava (v. pagina Controparte_14 CP_14 CP_9
2 lettera b) i crediti che “siano stati classificati…come “in sofferenza. Si deposita altresì
(doc. 5) nota 23.02.2017 con la quale comunica alla Controparte_14 Parte_2
“la revoca degli affidamenti….il reintegro dell'esposizione sul conto corrente n.
[...]
01.035.00091300 (quello per cui è causa)….la risoluzione del contratto di mutuo chirogra- fario n. 035.90064778 (quello per cui è causa)”. Da tale data, pertanto, il credito nei con- fronti della è classificabile come “in sofferenza”. Ne consegue Parte_2
che, al momento del contratto di cessione tra in favore di Controparte_17 [...]
(27.06.2016), non trattandosi di “credito in sofferenza” non faceva parte CP_14
dei crediti ceduti alla , che è pertanto priva di legittimazione attiva. Controparte_14
In altri termini, la non ha “riacquistato” (per usare le parole di con- Controparte_14 troparte) il credito nei confronti della con l'atto di cessione del Parte_2
27.6.2016 perché tale cessione riguardava i crediti in sofferenza e quello nei confronti del-
è divenuto tale solo con la revoca degli affidamenti e la richiesta Parte_2 di restituzione formalizzata dalla solo in data 23.2.2017. Non essendo ancora “a CP_9 sofferenza” il credito nei confronti della (garantito dal Parte_2 Parte_1
non rientrava tra quelli ceduti alla . Ne costituisce riprova il contenu- Controparte_14
to della nota 23.2.2017 nella quale infatti dà atto di agire non iure Controparte_14
proprio (come invece avrebbe fatto se le fosse stato ceduto il credito nei confronti della
) bensì quale mandataria della Si in- Parte_2 CP_14 Controparte_17
siste pertanto nella eccezione formulata in atto di citazione e si chiede fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni”.
12 5.5. Parallelamente, sempre con la memoria ex art.183, c.6 n.2 cpc, parte ingiungen- te deduceva: “Con ogni più ampia riserva di integrare le proprie istanze istruttorie all'esito dell'esame delle deduzioni istruttorie e produzioni documentali avversarie, si produce in allegato l'estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n.111 del 21.09.2017 (All. 22), avente ad oggetto il riacquisto ad opera di BA RE Spa di tutti i crediti ceduti ad
in virtù di contratto di cessione del 12.07.2012 (pubblicato sulla Controparte_17
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 84 del 19 luglio 2012), tra cui è compreso quello vantato nei confronti di garantito dal Sig. Parte_2 [...]
22) Estratto GU Parte Seconda n. 111 del 21.09.2017”. Pt_3
E, ancora, con la memoria ex art.183, co.6 cpc n.3, in replica alla memoria 183, co.6
n.2 del argomentava: “Preme in primo luogo ribadire l'infondatezza Parte_1 dell'eccezione avversaria in merito al difetto di legittimazione attiva di quanto CP_9
alla linea di credito azionata, costituita dal mutuo chirografario n. 035.90064778. Se è ve- ro che con contratto di cessione del 12.07.2012 – registrato presso il Registro delle Impre- se di Arezzo il 19.07.2012 e pubblicato in G.U. n. 84 del 19.07.2012 - detto finanziamento era ceduto, in blocco e pro soluto, a seguito di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30
Aprile 1999 n. 30, dalla ex alla altrettanto CP_13 Controparte_17
vero è che in data 15.09.2017 BA RE Spa, succeduta a , riacquista- CP_13
va da tutti i crediti, ivi compreso il mutuo chirografario de quo, che Controparte_17
avevano formato precedente oggetto di cessione a in virtu' Controparte_17
del contratto di cessione di crediti concluso in data 12 luglio 2012. Il tutto come da risul- tante dalla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 111 del 21.09.2017 allegata (All. 22). Ne discende per tabulas, in uno con l'infondatezza dell'eccezione avversaria, la piena legitti- mazione attiva di quale incorporante BA RE Spa a far data dal CP_9
27.11.2017”.
Tali argomenti erano poi ripresi negli scritti conclusionali.
5.6.- L'esame degli atti processuali rende evidente come la domanda ingiunzionale sia stata proposta da (poi incorporata in ) Controparte_7 Controparte_8
sul presupposto di essere titolare di un credito nascente da un contratto di mutuo chirografa- rio concluso, in origine, da BA dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. con la società
[...]
[...]
[...] [
la cui restituzione era garantita da fideiussione specifica di tre garanti, Parte_7
tra cui il credito pervenuto ad essa ingiungente in ragione delle vicende descritte Parte_1
in ricorso e meglio dettagliate con la comparsa di risposta: non più solo in forza di incorpo- razione da parte di , a sua volta cessionaria dell'azienda della Controparte_24
CP_1 Popolare dell'Etruria e del , ma anche in forza dell'atto di riacquisto ad opera CP_9
di BA RE SpA dei crediti ceduti nel 2012 da BA Popolare dell'Etruria e del La-
Co
a Controparte_17
In merito a quest'ultima vicenda successoria (di successione nel lato attivo del rap- porto controverso), in comparsa di risposta la società ingiungente ha individuato l'atto di riacquisto in una cessione in blocco del 2016, salvo poi precisare, con la memoria ex art.183, co.2 cpc, che l'acquisto del credito era avvenuto per effetto di una cessione in bloc- co del 2017.
5.7. Ciò premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Non è corretto in fatto (processuale) il rilievo del giudice di primo grado, secondo cui parte opposta avrebbe allegato di essere divenuta titolare del credito derivante dal con- tratto di mutuo per cui è causa sulla base di un diverso contratto di cessione in blocco, sti- pulato in data 15.09.2017 (da BA RE SpA), soltanto con la memoria conclusionale depositata in data 16 settembre 2022.
L'allegazione, secondo cui l'opposta era titolare del credito in forza di riacquisto operato da BA RE SpA dall'originaria cessionaria del credito, è stata introdotta nel giudizio di opposizione sin dalla comparsa di risposta, anche se collegandola erroneamente ad altra cessione in blocco, intervenuta nel 2016, tra BA RE e Controparte_26
[...]
Quest'ultima allegazione, che non era stata contestata da controparte con la memo- ria ex art.183, co.6 n.1 cpc. (e lo sarebbe stato soltanto con la seconda memoria ex art.183, co.6 cpc), è stata, a sua volta, precisata con la seconda memoria ex art.183, co.6 cpc, dove, in sostanza, si è riconosciuto l'errore di avere indicato quale atto di cessione in blocco quel- lo del 2016 anziché quello del 2017, contestualmente prodotto in giudizio.
Tale precisazione è da considerarsi tempestiva, sia perché anticipava la replica (poi contenuta nella memoria ex art.183, co.6 n.3 cpc) alla contestazione svolta dall'opponente
14 con la seconda memoria ex art.183, co.6 cpc, sia perché siamo in presenza di una mera pre- cisazione della domanda, più che altro rilevante sul piano probatorio. L'allegazione secon- do cui l'opposta era titolare del credito anche in forza dell'atto di riacquisto da parte di
BA RE era già nel giudizio e la prova della titolarità del credito era offerta dal doc.22, prodotto con la seconda memoria istruttoria.
Condivisibile, pertanto, è il rilievo di parte appellante secondo cui “[…] il CP_2
fatto che la banca abbia riacquistato il credito che trae origine e fondamento dal mutuo chirografario di cui si discute con il contratto di cessione del 15.09.2017 anziché con il contratto di cessione del 27.06.2016 inizialmente indicato, non è elemento qualificante la domanda (la domanda era introdotta nel maggio 2018 e quindi quando detto riacquisto si era pacificamente perfezionato) in nulla modifica o sposta l'oggetto della domanda e le ra- gioni fondanti la stessa, che tali e quali sono rimasti sin dall'esercizio dell'azione monito- ria ed ha conseguenze limitate al piano probatorio: era cioè onere della banca, allegata la titolarità del credito per effetto del suo riacquisto, darne adeguata prova nei termini”. E ta- le prova, come detto, emerge dal doc.22, che non è peraltro, contestato dall'opponente.
In sintesi, la documentazione in atti prova la titolarità del credito in capo all'ingiungente/opposta.
Ciò chiarito, va rilevato che il non ha riproposto le questioni poste in pri- Parte_1
mo grado in relazione al mutuo de quo.
Ne discende, pertanto, che, in accoglimento dell'appello proposto da CP_2
l'azione di pagamento del residuo importo del mutuo è fondata e merita accoglimento, se- condo quanto meglio si chiarirà fra poco.
6. Quanto all'appello proposto dal questi assume che il giudice di primo Parte_1
grado, pur dando atto a pag. 2, § 4-5 della sentenza che all'udienza del 21 marzo 2019
[...]
aveva allegato che era intervenuto atto di transazione tra la stessa banca e gli altri fi- CP_9
IU ( e , regolarmente adempiuto da questi ultimi Parte_5 Controparte_19
con il pagamento della somma di € 40.000,00, e che la banca aveva ridotto la propria do- manda a complessivi € 109.825,81, e concesso la provvisoria esecuzione parziale del decre- to ingiuntivo opposto per tale minore importo, non ne ha poi tenuto conto in sede determi- nazione del quantum dovuto, una volta accolta parzialmente l'opposizione.
15 Tale rilievo, pur formalmente corretto, risulta infondato alla luce dell'accoglimento del motivo d'appello proposto da che comporta la necessità di un complessivo rie- CP_2
same del tema posto dalle parti in ordine alla rilevanza da dare alla transazione conclusa dalla banca con gli altri due fiIU e, quindi, del tema dell'applicabilità o meno degli artt.1300, 1301 e 1304 c.c., alla luce anche delle specifiche clausole delle fideiussioni.
Va evidenziato, anzitutto, che la transazione conclusa dalla banca con gli altri fi- IU non era sull'intero debito ma sulla quota di debito personale.
Al punto 4) della transazione è infatti precisato: “Si specifica che la presente defini- zione riguarderà esclusivamente la posizione di garanzia dei Sigg.ri e Parte_5 [...]
rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto di credito ed azione di Persona_5 nei confronti del debitore principale e di ogni altro garante per l'integrale re- CP_9
cupero delle proprie ragioni di credito, decurtate limitatamente all'importo della sola quo- ta transatta”.
Sul punto occorre poi ricordare che a partire da S.U. n. 30174 del 30/12/2011 si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui “l'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto del- la transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto pro- duce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debi- to, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibi- to alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale” e, di riflesso, che “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del conde- bitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il paga-
16 mento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha rag- giunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”.
Tuttavia, l'art.1304 c.c. e le altre disposizioni del codice civile prima ricordate, in quanto poste a presidio di interessi di natura privatistica, sono norme derogabili dalle parti interessate.
Infatti, se è vero che, come ricordato dalle S.U., nel caso di transazione sull'intero debito, la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, non può essere impedita dalla pattuizione di una clausola di con- trario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale, è altrettanto vero che tale giurispru- denza si riferisce unicamente alle clausole limitative contenute nell'atto di transazione e non opponibili al terzo (condebitore) estraneo alla transazione, fattispecie, quest'ultima, qui non rinvenibile in quanto la clausola limitativa è contenuta nella stessa fideiussione.
Deve convenirsi, allora, con che le fideiussioni (omnibus e specifica) in atti CP_2
contengono una clausola di deroga alla disciplina degli artt.1300, 1301, 1304 c.c., espres- samente accettata dal Parte_1
In particolare, l'art.10 della fideiussione omnibus e l'art.9 della fideiussione specifi- ca prevedono che “quando vi sono più fiIU, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e
l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qual- siasi causa e anche per remissione o transazione da parte della BA”.
L'applicazione di tali clausole, rispetto alle quali, in ipotesi, non sarebbe nemmeno invocabile la tutela consumeristica, posto che il era amministratore e legale rap- Parte_1
presentante della società debitrice principale, come risulta dai documenti in atti (v. visura
CCIAA), comporta che il fideiussore, che non ha transatto, è debitore per l'intero ammonta- re del debito residuo, tale dovendosi considerare il debito al netto degli importi pagati dagli altri fiIU e/o dal debitore principale.
In sintesi, la transazione non è sull'intero debito. In ogni caso trova applicazione la clausola di deroga contenuta nell'atto di fideiussione sottoscritto dal in forza del- Parte_1
17 la quale egli è tenuto per l'intero debito residuo, decurtato quanto eventualmente pagato dagli altri fiIU.
Questa conclusione, sull'esistenza di una clausola di deroga contenuta nell'atto di fideiussione sottoscritta dal rende irrilevanti le considerazioni da questi svolte Parte_1
(da ultimo con le note del 18-9-2025 e del 5-12-2025) in ordine al fatto che uno dei due al- tri fiIU che hanno transatto, ovvero il garantiva sia il mutuo che il c/c, mentre Pt_5
l'altro fideiussore, il solo il mutuo, in quanto ciò che rileva è che egli fosse fi- CP_19
deiussore tanto per il mutuo quanto per lo scoperto di c/c, e che in presenza della clausola di deroga sopra riportata, egli fosse tenuto per l'intero debito residuo, sicché, ai fini di sta- bilire quale sia l'importo complessivo in linea capitale dovuto dal al momento Parte_1
della proposizione della domanda, è del tutto irrilevante stabilire i criteri di ripartizio- ne/imputazione dell'importo (euro 40.000,00) pagato in via transattiva dagli altri due fi- IU, in ogni caso il essendo tenuto per il residuo. Parte_1
La questione invece rileva ai fini della determinazione del montante (capitale) su cui calcolare gli interessi dovuti. In questa diversa prospettiva può ritenersi che in difetto di di- versi elementi l'importo di euro 40.000,00 debba essere imputato pro quota, in proporzione
(ex art.1193 c.c.), all'ammontare di ciascun debito e, quindi, euro 18.406,00 al debito rin- venente titolo nel contratto di mutuo ed euro 21.593,00 al debito rinvenente titolo nel rap- porto di c/c. Tali importi saranno imputati, poi, prima al pagamento degli interessi e poi del capitale, giusta la previsione dell'art.1194 c.c.
In conclusione, l'appello di è fondato e per l'effetto va respinto quello del CP_2
Parte_1
Ne discende che in accoglimento dell'azione di pagamento proposta in primo grado in via monitoria, confermata la revoca del decreto ingiuntivo in ragione del fatto sopravve- nuto costituito dal pagamento parziale dei fiIU, va condannato a Parte_1
pagare in favore di e, per essa, ora, della cessionaria la Controparte_8 CP_2
somma di euro 149.825,81, oltre interessi moratori convenzionali come da ricorso monito- rio per tasso e decorrenza, da cui andrà dedotto l'importo di euro 40.000,00 versato dagli altri fiIU, da imputarsi in proporzione a ciascun debito garantito (euro 18.406,00 al debito rinvenente titolo nel contratto di mutuo ed euro 21.593,00 al debito rinvenente titolo
18 nel rapporto di c/c.) e prima al debito per interessi e poi a quello in linea capitale, giusta la previsione dell'art.1194 c.c.
7. L'esito degli appelli riuniti impone una nuova regolamentazione delle spese di primo grado alla luce del principio di soccombenza, la quale fa carico al posto Parte_1 che l'azione di pagamento è stata integralmente accolta, salvo che per la parte di debito og- getto di transazione (fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso monitorio e della stes- sa opposizione).
Le spese sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014, e ss. mod., per le cause comprese nello scaglione da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00.
Le spese del giudizio d'appello seguendo la soccombenza e sono liquidate in dispo- sitivo come da notula in atti.
Deve darsi atto, infine, dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante,
del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato Parte_1
dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da respingendo per l'effetto quello CP_2
proposto da e condanna quest'ultimo, in accoglimento Parte_1 dell'azione di pagamento proposta in via monitoria, a pagare in favore di
[...]
(e ora della cessionaria del credito), per i titoli di cui in motiva- CP_8
zione, la somma di euro 149.825,81, oltre interessi moratori convenzionali come da ricorso monitorio per tasso e decorrenza e base di calcolo, da cui andrà dedot- to l'importo di euro 40.000,00 versato dagli altri fiIU, da imputarsi in proporzione a ciascun debito garantito (euro 18.406,00 al debito che trova titolo nel contratto di mutuo ed euro 21.593,00 al debito rinvenente titolo nel rapporto di c/c bancario) e prima al debito per interessi e poi a quello in linea capitale;
- condanna a pagare le spese del giudizio di primo grado a fa- Parte_1
vore di (e ora della cessionaria del credito), che sono liqui- Controparte_8
19 date in euro 16.103,00, di cui euro 2.135,00 per la fase monitoria, per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%), delle spese vive per euro 406,50 e degli accessori fiscali e previdenziali di legge (IVA e CAP, se do- vuti);
- condanna a pagare le spese di questo grado a favore di Parte_1 CP_2
liquidate in euro 8.142,64 per compenso professionale ed euro 1.165,50
[...]
per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge ( IVA e CPA, se dovuti).
Dà atto, infine, dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante,
[...]
del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 Parte_1
legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 12-12-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
RM OZ
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- RM OZ Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili d'appello riunite iscritte ai n. r.g. 597/2023 e 680/2023, promosse
(causa n.597/2023) DA
(C.F. ), domiciliato per la lite in Parte_1 C.F._1
Firenze, Viale M.R. Cecconi 20, presso l'Avv. Elena Giuntoli ( ; C.F._2
indirizzo PEC: , che lo rappresenta e difende, assie- Email_1 me con l'Avv. Antonio Bernini (C.F. – indirizzo PEC: C.F._3 [...]
, come da procura alle liti allegata all'atto d'appello. Email_2
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliata per Controparte_1 il giudizio di primo grado presso l'Avv. Alessandro Angiolini, in Corso Italia n.162 –
Arezzo.
1 APPELLATA CONTUMACE
E
Societa' a responsabilità limitata con socio unico (C.F. Controparte_2
), con sede legale in Conegliano (TV) via V. Alfieri, 1, rappresentata, in forza P.IVA_1
di mandato speciale a rogito Notaio Dott. del 20 aprile 2022 Rep. Persona_1
33134 Racc. 22224, dalla procuratrice speciale con sede in Mi- Controparte_3
lano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi n.
in persona del procuratore speciale in virtù di procura P.IVA_2 Controparte_4
conferita dal legale rappresentante, Dott. , per atto del Notaio Dott. CP_5 [...]
di Milano del 08 marzo 2022 (rep. n. 8698, racc. 5041), rappresentata e difesa Per_2 dall'Avv. Alessandro Angiolini ( ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio del difensore in Arezzo, Corso Italia n. 162, come da procura alle liti alle- gata alla comparsa di intervento.
INTERVENUTA
E (causa 680/2023)
DA
e per essa come sopra identifica- Controparte_2 Controparte_3
ta, rappresentata e assistita.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), come sopra identificato, Parte_1 C.F._1
rappresentato e assistito.
APPELLATO
E
, in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliata per Controparte_1 il giudizio di primo grado presso l'Avv. Alessandro Angiolini, in Corso Italia n.162 –
Arezzo.
APPELLATA CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
2 Sentenza n.945/2022 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il 21/09/2022.
CONCLUSIONI
Per “Voglia la Corte di Appello, - accogliere l'appello interpo- Parte_1 sto da e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare Parte_1
al pagamento della minor somma capitale di Euro 40.881,91 ovvero, in Parte_1
ipotesi, della minor somma di Euro 59.289,91 a titolo di residuo importo dovuto sul credito relativo al saldo del c/c n. 91300. - Respingere l'appello interposto da CP_2
perché infondato - Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di secondo grado da di- strarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per e per essa la mandataria “Vo- CP_2 Controparte_3 glia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni diversa domanda, istanza, eccezione, dedu- zione disattesa, NEL MERITO accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 945/2022 emessa dal Tribunale di Arez- zo, Giudice Dott.ssa Leila Nadir Sersale, in data 21/09/2022 nel procedimento civile n.
2653/2018 RG, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: in Tesi accertato e dichiarato che il credito in questa sede azionato dalla
[...]
nei confronti della a titolo di saldo Controparte_6 Parte_2
passivo del c/c n. 91300 e di capitale residuo del mutuo chirografario n. 035.90064778 ammonta ad € 149.825,81 e che il Sig. , quale garante della società debi- Parte_1 trice principale, è debitore in solido con la stessa della Parte_2 somma di € 149.825,81, respingere le domande ed eccezioni tutte di parte opponente per- ché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e per l'effetto confermare il
Decreto Ingiuntivo n. 684/2018 opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali. In
Ipotesi accertato e dichiarato che il credito in questa sede azionato dalla
[...] nei confronti della , a titolo di Controparte_6 Parte_2
saldo passivo del c/c n. 91300 e di capitale residuo del mutuo chirografario n.
035.90064778 ammonta ad € 149.825,81 e che il Sig. , quale garante del- Parte_1 la società debitrice principale, è debitore in solido con la stessa Parte_2
della somma di € 149.825,81, respingere le domande ed eccezioni tutte di parte oppo-
[...] nente perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e per l'effetto condan-
3 nare il condebitore solidale al pagamento a favore di Controparte_6
della somma di € 149.825,81 o a quel più o a quel meno che risulterà di giusti-
[...]
zia. Il tutto oltre gli interessi di mora al tasso convenuto dal dalla data di passaggio a sof- ferenza della posizione sino al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali di pri- mo e di secondo grado”. inoltre, quanto al procedimento civ. n. 597/2023 CP_2
RG instaurato dal Sig. , si riporta alle conclusioni rassegnate nella pro- Parte_1
pria Comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, di seguito integral- mente trascritte: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 945/2022 resa dal Tribunale di Arezzo il Parte_1
21.09.2022. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. Con la sentenza n.945/2022 il Tribunale di Arezzo ha deciso l'opposizione a de- creto ingiuntivo proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.684/2018, Parte_1
emesso dallo stesso ufficio giudiziario su istanza di (poi in- Controparte_7
corporata nel corso del giudizio di primo grado da ) per il pagamento Controparte_8
del complessivo importo di € 149.825,81, di cui € 68.943,90 quale residuo non rimborsato del mutuo chirografario n. 035.90064778 del 26 marzo 2010 ed € 80.881,91 a titolo di sal- do passivo del c/c n. 91300, importo di cui era debitrice principale la società Parte_2
garantito da fideiussione di tre garanti, tra cui l'opponente.
[...]
Il tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto
contro
- verso, quanto al credito nascente dal contratto di mutuo;
ha respinto, quanto al rimanente credito, l'eccezione di liberazione ex art.1956 c.c. proposta dal fideiussore, nonché le resi- due eccezioni in punto di prova del credito, di applicazione di interessi anatocistici ed usu- rari, di difetto di forma scritta delle condizioni economiche del rapporto. Ha quindi accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, e ha condannato a pagare a favore di la somma di euro 80.881,91, Parte_1 Controparte_8
oltre interessi convenzionali dalla data del passaggio a sofferenza della posizione sino al saldo, e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
In particolare, nel motivare – quanto al mutuo chirografario – l'accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito, il tribunale ha così argomentato: “Nel
4 caso in esame, oggetto di contestazione è la titolarità attiva del rapporto in capo a
[...]
(oggi , atteso che, secondo la prospettiva dell'opponente, tito- CP_9 Controparte_10
lare del credito derivante dal contratto di mutuo non sarebbe ma CP_11 [...]
(di cui era mera mandataria) alla quale il credito era Controparte_12 CP_13 stato ceduto nel 2012. L'eccezione è fondata. Ed invero, nel ricorso per ingiunzione
l'odierna opposta ha allegato che: a) il credito azionato in sede monitoria traeva origine da un contratto di mutuo e un contratto di conto corrente, entrambi intrattenuti tra la so- cietà e BA Popolare dell'Etruria e del Lazio società coope- Parte_2
rativa; b) la stessa banca è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 45 del 10 febbraio 2015; c) con d.l. n.
183/2015, recepito con l. n. 208/2015 è stata istituita la Controparte_14
a favore della quale, con provvedimento della BA d'Italia del 22 novembre
[...]
2015 è stata disposta la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti
l'azienda bancaria della BA Popolare dell'Etruria e del in amministra- Controparte_15
zione straordinaria, tra cui i crediti/rapporti dedotti nel presente giudizio;
d) con delibera di cui al verbale ricevuto da Notaio Atlante di Roma in data 10 maggio 2017 n. Rep. La ha assunto la nominazione di BA RE Controparte_14
s.p.a.; e) con atto di fusione ai rogiti del Notaio del 14 novembre 2017 al n. Per_3
104684/36572 BA RE s.p.a. è stata incorporata in Controparte_16 con conseguente assunzione da parte di quest'ultima di tutti i rapporti facenti capo
[...] all'incorporata con effetti dal 27 novembre 2017. Per contro, come si è detto, Parte_3
Contr ha contestato la titolarità del diritto controverso in capo a on riferimento al
[...]
credito riconducibile al mutuo chirografario n. 035.90064778, sostenendo la titolarità del- la relativa linea di credito in capo alla (di cui Controparte_17 CP_18
[...
era mera mandataria) alla quale il credito era stato ceduto nel 2012. A fronte della suddetta eccezione, in comparsa di costituzione e risposta ha replicato affer- CP_9
mando che effettivamente il 12 luglio 2012 la linea di credito relativa al mutuo chirografa- rio n. 035.90064778 era stata ceduta ad da “BA Popo- Controparte_17 lare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa”; lo stesso credito era stato tuttavia og- getto di riacquisto ad opera di in forza di con- Controparte_14
5 tratto di cessione del 27 giugno 2016, come da relativo estratto della Gazzetta Ufficiale al- legato. Tali argomentazioni non possono essere condivise. Dalla lettura del suddetto estratto si evince infatti che la cessione da in favore di Controparte_17 [...]
(in seguito oggi ha avuto ad oggetto Parte_4 CP_9 Controparte_8
crediti che soddisfacevano cumulativamente alla data del 30 settembre 2015 i criteri ivi in- dicati tra i quali figura, per quanto di rilevanza nel presente giudizio, il seguente: crediti che “siano stati classificati…come “in sofferenza”. Nel caso di specie, invece, è pacifico tra le parti che la classificazione in sofferenza sia avvenuta solo a seguito della nota 23 febbraio 2017, con la conseguenza che deve escludersi che il credito derivante dal contrat- to di mutuo per cui è causa fosse incluso nella cessione del 27 giugno 2016 evocata dalla parte opposta. Sempre la parte opposta – solo in sede di memoria depositata in data 16 set- tembre 2022 – ha allegato di essere divenuta titolare del credito derivante dal contratto di mutuo per cui è causa sulla base di un diverso contratto, stipulato in data 15.09.2017. In particolare, l'istituto di credito ha affermato che “vero è che il 12.07.2012 la linea di cre- dito relativa al mutuo chirografario n. 035.90064778 era ceduta ad Controparte_17
da “BA Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa” a seguito di
[...]
cartolarizzazione ai sensi della Legge 30.04.1999 n. 30; tuttavia è altrettanto certo e do- cumentato che in data 15.09.2017 BA RE, succeduta a , riacquista- CP_13
va da tutti i crediti, ivi compreso il mutuo chirografario de quo, che Controparte_17
aveva formato precedente oggetto di cessione ad in virtù del Controparte_17
contratto di cessione di crediti concluso il 12.07.2012”. Ora, se è vero che la giurispruden- za di legittimità più recente è orientata verso una visione meno restrittiva del concetto di mutatio libelli, consentendo una modificazione della domanda avente ad oggetto uno o en- trambi gli elementi identificativi della stessa sul piano oggettivo (petitum e causa petendi) laddove tale modifica costituisca la soluzione più adeguata agli interessi della parte in re- lazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite (Cass. sez. un 12310 del 2015), va comun- que ricordato che il regime delle preclusioni rimane comunque immutato e che il termine perentorio per “precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni formula- te” rimane quello di cui alla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Alla luce di tali consi- derazioni, l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto riconducibile al mutuo chi-
6 rografario n. 035.90064778 è fondata, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori censure sollevate dalla parte opponente in relazione al suddetto contratto”.
2. La sentenza è stata impugnata in via principale tanto dal (causa Parte_1
n.597/23) quanto da , e per essa dalla procuratrice speciale CP_2 [...]
(causa n.680/23), cessionaria del credito per cui è causa in forza di un'opera- CP_3
zione di cartolarizzazione dei crediti, conclusa in data 19.4.2022, in pendenza del giudizio di primo grado.
2.1.- Il ha articolato un unico motivo d'appello, con il quale, in sintesi, Parte_1
denuncia la mancata decurtazione dall'importo della condanna del corrispettivo pagato da- gli altri fiIU a seguito di transazione intervenuta in corso di causa. Lamenta che il giudice di primo grado, pur avendo dato atto nella parte narrativa della sentenza (§ 4), che
“All'udienza del 21 marzo 2019, ha allegato che era intervenuto atto di transa- CP_9
zione tra la stessa banca e gli altri fiIU e re- Parte_5 Controparte_19 golarmente adempiuto da questi ultimi con il pagamento della somma pari ad € 40.000,00”
e che la banca aveva “chiesto la concessione della provvisoria esecuzione parziale del de- creto ingiuntivo opposto nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo Parte_1 alla transazione, avuto riguardo alla somma pari alla differenza tra l'ammontare iniziale portato dal decreto ingiuntivo (€ 149.825,81) e l'importo versato dai garanti in solido in forza dell'atto di transazione predetto (€ 40.000,00) e quindi € 109.825,81”, aveva poi omesso di dare rilevanza al fatto sopravvenuto, procedendo – quanto al credito di cui al conto corrente bancario – ad una condanna piena di esso opponente, come se la transazione non vi fosse stata e non vi fosse stata la riduzione di domanda (da euro 149.825,81 ad euro
109.825,81) da parte della stessa opposta.
Erronea, quindi, secondo l'appellante, è stata la condanna al pagamento della som- ma di euro 80.881,91 per violazione dell'art.1292 c.c.: il giudice di primo grado avrebbe dovuto invece condannarlo al pagamento della minore somma di euro 40.881,91, pari alla differenza tra la residua richiesta della banca (euro 109.825,81) e la somma di euro
68.943,90, di cui al mutuo, riconosciuta come non dovuta in accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto controverso. In ipotesi, qualora si fosse voluto impu- tare il pagamento fatto dagli altri fiIU in parte al credito di cui al mutuo chirografario
7 (euro 68.943,90) e in parte al credito relativo al saldo del c/c (euro 80.881,91), in applica- zione di un criterio proporzionale di ripartizione, il residuo importo dovuto alla banca sa- rebbe stato di euro 59.289,91 e non di euro 80.881,91, di cui alla sentenza. Ha chiesto, per- tanto, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.2. (infra, o cessionaria) ha impugnato la sentenza di primo CP_2 CP_2
grado nel capo che ha visto soccombente la sua dante causa, articolando un unico motivo, con il quale denunzia la falsa applicazione degli artt.112, 115 e 183 cpc.
L'appellante assume come errata l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui la banca aveva allegato “solo in sede di memoria depositata in data 16 settembre 2022 ovverosia nelle note conclusionali di essere divenuta titolare del credito derivante dal con- tratto di mutuo per cui è causa sulla base di un DIVERSO contratto, stipulato in data
15.09.2017”. Sostiene, per contro, che “sin dalla propria costituzione in giudizio, a fronte della contestazione avversaria della propria legittimazione/titolarità attiva,[aveva afferma- to] di essere titolare della linea di credito riconducibile al contratto di mutuo chirografario de quo poiché riacquistata da prima dell'azione monitoria esperita;
Controparte_17
poi, perfettamente entro i termini delle preclusioni asseverative, con la memoria ex art.
183, co. VI n. 2 c.p.c. (atti fasc. Primo grado banca), […] aveva depositato in giudizio
l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 21.09.2017 contenente l'avviso dell'intervenuto ac- quisto da “di tutti i crediti , unitamente ad ogni altro diritto, garan- Controparte_17
zia e titolo in relazione a tali crediti … che abbiano formato precedentemente oggetto di cessione ad in virtù di un contratto di cessione di crediti … Controparte_17 concluso in data 12 Luglio 2012” (All. 22, fasc. Primo grado), insistendo sulla propria le- gittimazione/titolarità e suggellandola a livello probatorio;
argomentazioni e deduzioni che la banca compiutamente [avrebbe ribadito], ad ogni scrupolo, anche nella successiva me- moria ex art. 183, co. VI n. 3 c.p.c. (atti fasc. Primo grado banca)”.
Assume, in sintesi, l'appellante che il tribunale ha errato e si è contraddetto nel momento in cui ha asserito che solo con le note conclusionali la banca aveva allegato di es- sere titolare del credito afferente al mutuo chirografario poiché riacquistato da CP_20
mediante contratto di cessione di crediti in blocco.
[...]
8 Sotto altro profilo evidenzia l'errore del Giudice di prima istanza nella parte della motivazione in cui ha sostenuto che la banca avesse modificato la domanda allorché dap- prima - id est in comparsa di risposta - aveva indicato quale contratto di acquisto del credito relativo al mutuo chirografario la cessione in blocco del 27.06.2016 e poi aveva rettificato tale dato, allegando la cessione del 15.09.2017 e producendo l'estratto della G.U. del 2017.
Argomenta, al riguardo, che il Giudice di prima istanza ha confuso i piani e che nel- la fattispecie non è rinvenibile né una mutatio né un'emendatio libelli, atteso che il petitum
- costituito dal diritto di credito vantato dalla banca ovvero dalla richiesta di condanna del al pagamento di una somma di denaro (petium immediato) – è rimasto sempre lo Parte_1
stesso, e che la causa petendi è chiaramente e immutabilmente identificata nel contratto di mutuo chirografario, oltre che in un contratto di c/c e nei collegati contratti di apertura di credito.
Specifica, ancora, che “certamente la titolarità del diritto di credito azionato (sia in riferimento al mutuo che ai contratti di c/c) è elemento costitutivo della domanda e, se con- testato, doveva essere allegato e provato nei termini dalla banca. Così è stato: la banca in- fatti, sin dal suo primo atto difensivo, ha allegato di aver riacquistato il credito azionato in monitorio e ha dato prova dell'effettivo suo riacquisto (con contratto del 15.09.2017) tem- pestivamente, ovverosia nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. n.
2. Di contro, il fatto che la banca abbia riacquistato il credito che trae origine e fondamento dal mutuo chirografario di cui si discute con il contratto di cessione del 15.09.2017 anziché con il contratto di ces- sione del 27.06.2016 inizialmente indicato, non è elemento qualificante la domanda (era introdotta nel maggio 2018 e quindi quando detto riacquisto si era pacificamente perfezio- nato), in nulla modifica o sposta l'oggetto della domanda e le ragioni fondanti la stessa, che tali e quali sono rimasti sin dall'esercizio dell'azione monitoria ed ha conseguenze li- mitate al piano probatorio: era cioè onere della banca, allegata la titolarità del credito per effetto del suo riacquisto, darne adeguata prova nei termini. Ciò cui l'opposta ha puntual- mente atteso. In ragione di tutto quanto sopra, la statuizione di primo grado impugnata, laddove accoglie l'eccezione di difetto titolarità attiva della banca quanto alla linea di cre- dito discendente dal mutuo chirografario n. 035.90064778 per difetto di allegazione tempe-
9 stiva e modifica della domanda oltre i termini di cui all'art. 183, co VI n. 1 c.p.c. è del tutto destituita di fondamento e merita di essere riformata”.
3. Le parti appellanti si sono costituite nei reciproci appelli, prima della disposta riunione, contrastando le opposte tesi. E' rimasta contumace (cedente Controparte_8
il credito a , pur ritualmente vocata in giudizio. CP_2
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, disposta la riu- nione delle cause d'appello, acquisita copia della transazione intervenuta con gli altri fi- IU, menzionata dalle parti e prodotta in primo grado, che non risultava (ri)prodotta in appello, le cause riunite sono state trattenute in decisione in data 10-12-2025, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. Preliminare in ordine logico-giuridico è l'esame dell'appello proposto da CP_2
Nell'esaminare l'unico motivo d'appello occorre dare conto, anzitutto, di alcuni passaggi processuali avvenuti in primo grado.
5.1. Il decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione, era stato richiesto da CP_21
che, nel formulare l'istanza ingiunzionale, aveva premesso di avere incor-
[...] CP_7
porato in data 14.11.2017 BA RE SpA che, con la precedente denominazione
“ ”, era stata costituita con decreto legge Controparte_14
183/2015 e a cui favore, con provvedimento di BA d'Italia del 22 novembre 2015, era stata disposta la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività dell'azienda bancaria della
BA Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 10.2.2015, e che quest'ultima era creditrice nei confronti della società e dei rela- Parte_2
tivi fiIU, tra cui della somma di euro 68.943,90, di cui euro Parte_1
68.536,85 per capitale residuo ed ero 407,05 per interessi maturati, in forza di mutuo chiro- grafario sottoscritto in data 26.3.2010, nonché della somma di euro 80.881,91, quale saldo debitore del c/c n.91300.
5.2. In sede di opposizione il ebbe ad eccepire la carenza di legittimazione Parte_1 attiva sull'assunto che dalla nota 23.2.2017 di , depositata da controparte, CP_13
emergeva che detta banca aveva agito quale incaricato di alla Controparte_17
10 quale il credito nascente dal contratto di mutuo chirografario era stato ceduto nell'anno
2012.
5.3. A tale eccezione, con la comparsa di risposta depositata nel giudizio d'opposizione, la società ingiungente così testualmente replicava: “Come noto, la CP_9
Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa", originaria titolare delle linee di credito relative allo scoperto di c/c ed ai mutui contratti con , Parte_2
con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 45 del 10 febbraio 2015, era posta in Amministrazione Straordinaria. Con decreto legge del 22 novembre 2015 n. 183, recepito dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), era costituita
" , a favore della quale, con prov- Controparte_22
vedimento della BA d'Italia del 22 novembre 2015, era disposta la cessione di tutti i di- ritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della "BA Popolare dell'E- truria e del Lazio Società Cooperativa in amministrazione straordinaria”, fra cui i rappor- ti/crediti dedotti nel presente giudizio nei confronti di ” Ora, Parte_2
se è vero che il 12.07.2012 la linea di credito relativa al mutuo chirografario n.
035.90064778 era ceduta ad “ da “BA Popolare Controparte_17 dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa” che, per il tramite di idonea procura specia- le, era delegata delle attività di amministrazione, incasso ed in genere della gestione del mutuo, è altrettanto certo e documentato che detto credito era oggetto di riacquisto ad ope- ra di ” il 27.06.2016, come da relativo estratto Controparte_14
Part della Gazzetta Ufficiale allegato (All. 18). Con delibera di cui al verbale ricevuto da taio N. Atlante di Roma in data 10 maggio 2017 al n. 54321 di repertorio, " CP_14
e del , acquisiva la denominazione "BA RE S.p.A." e con
[...] CP_14
atto di fusione ai rogiti del Notaio di Brescia in data 14 novembre 2017 al n. Persona_4
104684/36572 di Repertorio, registrato a Brescia il 14 novembre 2017 al n. 48386 serie
1T, quest'ultima era incorporata nella " , con Controparte_6
conseguente assunzione da parte della banca istante di tutti i rapporti facenti capo alla so- cietà incorporata, con effetti a far data dal 27 Novembre 2017 (All. 19). Per tali motivi la
, società incorporante la “BA RE Spa”,già CP_9 Controparte_23
[...]
[...] [
” è titolare del credito nei confronti di , e
[...] Parte_2 dunque a pieno titolo legittimata all'azione giudiziaria di recupero intentata”.
In altre parole la banca replicava che il credito, oggetto della originaria cessione, era stato riacquistato dal cessionario con un'operazione di cessione in blocco (in data
27.6.2016).
5.4. A tale difesa controreplicava l'opponente che, in sede di memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc, deduceva: “Si deposita inoltre (doc. 4) estratto della Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2.7.2016 dal quale risulta che la cessione dei crediti da Controparte_17
in favore di e del (oggi riguardava (v. pagina Controparte_14 CP_14 CP_9
2 lettera b) i crediti che “siano stati classificati…come “in sofferenza. Si deposita altresì
(doc. 5) nota 23.02.2017 con la quale comunica alla Controparte_14 Parte_2
“la revoca degli affidamenti….il reintegro dell'esposizione sul conto corrente n.
[...]
01.035.00091300 (quello per cui è causa)….la risoluzione del contratto di mutuo chirogra- fario n. 035.90064778 (quello per cui è causa)”. Da tale data, pertanto, il credito nei con- fronti della è classificabile come “in sofferenza”. Ne consegue Parte_2
che, al momento del contratto di cessione tra in favore di Controparte_17 [...]
(27.06.2016), non trattandosi di “credito in sofferenza” non faceva parte CP_14
dei crediti ceduti alla , che è pertanto priva di legittimazione attiva. Controparte_14
In altri termini, la non ha “riacquistato” (per usare le parole di con- Controparte_14 troparte) il credito nei confronti della con l'atto di cessione del Parte_2
27.6.2016 perché tale cessione riguardava i crediti in sofferenza e quello nei confronti del-
è divenuto tale solo con la revoca degli affidamenti e la richiesta Parte_2 di restituzione formalizzata dalla solo in data 23.2.2017. Non essendo ancora “a CP_9 sofferenza” il credito nei confronti della (garantito dal Parte_2 Parte_1
non rientrava tra quelli ceduti alla . Ne costituisce riprova il contenu- Controparte_14
to della nota 23.2.2017 nella quale infatti dà atto di agire non iure Controparte_14
proprio (come invece avrebbe fatto se le fosse stato ceduto il credito nei confronti della
) bensì quale mandataria della Si in- Parte_2 CP_14 Controparte_17
siste pertanto nella eccezione formulata in atto di citazione e si chiede fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni”.
12 5.5. Parallelamente, sempre con la memoria ex art.183, c.6 n.2 cpc, parte ingiungen- te deduceva: “Con ogni più ampia riserva di integrare le proprie istanze istruttorie all'esito dell'esame delle deduzioni istruttorie e produzioni documentali avversarie, si produce in allegato l'estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n.111 del 21.09.2017 (All. 22), avente ad oggetto il riacquisto ad opera di BA RE Spa di tutti i crediti ceduti ad
in virtù di contratto di cessione del 12.07.2012 (pubblicato sulla Controparte_17
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 84 del 19 luglio 2012), tra cui è compreso quello vantato nei confronti di garantito dal Sig. Parte_2 [...]
22) Estratto GU Parte Seconda n. 111 del 21.09.2017”. Pt_3
E, ancora, con la memoria ex art.183, co.6 cpc n.3, in replica alla memoria 183, co.6
n.2 del argomentava: “Preme in primo luogo ribadire l'infondatezza Parte_1 dell'eccezione avversaria in merito al difetto di legittimazione attiva di quanto CP_9
alla linea di credito azionata, costituita dal mutuo chirografario n. 035.90064778. Se è ve- ro che con contratto di cessione del 12.07.2012 – registrato presso il Registro delle Impre- se di Arezzo il 19.07.2012 e pubblicato in G.U. n. 84 del 19.07.2012 - detto finanziamento era ceduto, in blocco e pro soluto, a seguito di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30
Aprile 1999 n. 30, dalla ex alla altrettanto CP_13 Controparte_17
vero è che in data 15.09.2017 BA RE Spa, succeduta a , riacquista- CP_13
va da tutti i crediti, ivi compreso il mutuo chirografario de quo, che Controparte_17
avevano formato precedente oggetto di cessione a in virtu' Controparte_17
del contratto di cessione di crediti concluso in data 12 luglio 2012. Il tutto come da risul- tante dalla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 111 del 21.09.2017 allegata (All. 22). Ne discende per tabulas, in uno con l'infondatezza dell'eccezione avversaria, la piena legitti- mazione attiva di quale incorporante BA RE Spa a far data dal CP_9
27.11.2017”.
Tali argomenti erano poi ripresi negli scritti conclusionali.
5.6.- L'esame degli atti processuali rende evidente come la domanda ingiunzionale sia stata proposta da (poi incorporata in ) Controparte_7 Controparte_8
sul presupposto di essere titolare di un credito nascente da un contratto di mutuo chirografa- rio concluso, in origine, da BA dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. con la società
[...]
[...]
[...] [
la cui restituzione era garantita da fideiussione specifica di tre garanti, Parte_7
tra cui il credito pervenuto ad essa ingiungente in ragione delle vicende descritte Parte_1
in ricorso e meglio dettagliate con la comparsa di risposta: non più solo in forza di incorpo- razione da parte di , a sua volta cessionaria dell'azienda della Controparte_24
CP_1 Popolare dell'Etruria e del , ma anche in forza dell'atto di riacquisto ad opera CP_9
di BA RE SpA dei crediti ceduti nel 2012 da BA Popolare dell'Etruria e del La-
Co
a Controparte_17
In merito a quest'ultima vicenda successoria (di successione nel lato attivo del rap- porto controverso), in comparsa di risposta la società ingiungente ha individuato l'atto di riacquisto in una cessione in blocco del 2016, salvo poi precisare, con la memoria ex art.183, co.2 cpc, che l'acquisto del credito era avvenuto per effetto di una cessione in bloc- co del 2017.
5.7. Ciò premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Non è corretto in fatto (processuale) il rilievo del giudice di primo grado, secondo cui parte opposta avrebbe allegato di essere divenuta titolare del credito derivante dal con- tratto di mutuo per cui è causa sulla base di un diverso contratto di cessione in blocco, sti- pulato in data 15.09.2017 (da BA RE SpA), soltanto con la memoria conclusionale depositata in data 16 settembre 2022.
L'allegazione, secondo cui l'opposta era titolare del credito in forza di riacquisto operato da BA RE SpA dall'originaria cessionaria del credito, è stata introdotta nel giudizio di opposizione sin dalla comparsa di risposta, anche se collegandola erroneamente ad altra cessione in blocco, intervenuta nel 2016, tra BA RE e Controparte_26
[...]
Quest'ultima allegazione, che non era stata contestata da controparte con la memo- ria ex art.183, co.6 n.1 cpc. (e lo sarebbe stato soltanto con la seconda memoria ex art.183, co.6 cpc), è stata, a sua volta, precisata con la seconda memoria ex art.183, co.6 cpc, dove, in sostanza, si è riconosciuto l'errore di avere indicato quale atto di cessione in blocco quel- lo del 2016 anziché quello del 2017, contestualmente prodotto in giudizio.
Tale precisazione è da considerarsi tempestiva, sia perché anticipava la replica (poi contenuta nella memoria ex art.183, co.6 n.3 cpc) alla contestazione svolta dall'opponente
14 con la seconda memoria ex art.183, co.6 cpc, sia perché siamo in presenza di una mera pre- cisazione della domanda, più che altro rilevante sul piano probatorio. L'allegazione secon- do cui l'opposta era titolare del credito anche in forza dell'atto di riacquisto da parte di
BA RE era già nel giudizio e la prova della titolarità del credito era offerta dal doc.22, prodotto con la seconda memoria istruttoria.
Condivisibile, pertanto, è il rilievo di parte appellante secondo cui “[…] il CP_2
fatto che la banca abbia riacquistato il credito che trae origine e fondamento dal mutuo chirografario di cui si discute con il contratto di cessione del 15.09.2017 anziché con il contratto di cessione del 27.06.2016 inizialmente indicato, non è elemento qualificante la domanda (la domanda era introdotta nel maggio 2018 e quindi quando detto riacquisto si era pacificamente perfezionato) in nulla modifica o sposta l'oggetto della domanda e le ra- gioni fondanti la stessa, che tali e quali sono rimasti sin dall'esercizio dell'azione monito- ria ed ha conseguenze limitate al piano probatorio: era cioè onere della banca, allegata la titolarità del credito per effetto del suo riacquisto, darne adeguata prova nei termini”. E ta- le prova, come detto, emerge dal doc.22, che non è peraltro, contestato dall'opponente.
In sintesi, la documentazione in atti prova la titolarità del credito in capo all'ingiungente/opposta.
Ciò chiarito, va rilevato che il non ha riproposto le questioni poste in pri- Parte_1
mo grado in relazione al mutuo de quo.
Ne discende, pertanto, che, in accoglimento dell'appello proposto da CP_2
l'azione di pagamento del residuo importo del mutuo è fondata e merita accoglimento, se- condo quanto meglio si chiarirà fra poco.
6. Quanto all'appello proposto dal questi assume che il giudice di primo Parte_1
grado, pur dando atto a pag. 2, § 4-5 della sentenza che all'udienza del 21 marzo 2019
[...]
aveva allegato che era intervenuto atto di transazione tra la stessa banca e gli altri fi- CP_9
IU ( e , regolarmente adempiuto da questi ultimi Parte_5 Controparte_19
con il pagamento della somma di € 40.000,00, e che la banca aveva ridotto la propria do- manda a complessivi € 109.825,81, e concesso la provvisoria esecuzione parziale del decre- to ingiuntivo opposto per tale minore importo, non ne ha poi tenuto conto in sede determi- nazione del quantum dovuto, una volta accolta parzialmente l'opposizione.
15 Tale rilievo, pur formalmente corretto, risulta infondato alla luce dell'accoglimento del motivo d'appello proposto da che comporta la necessità di un complessivo rie- CP_2
same del tema posto dalle parti in ordine alla rilevanza da dare alla transazione conclusa dalla banca con gli altri due fiIU e, quindi, del tema dell'applicabilità o meno degli artt.1300, 1301 e 1304 c.c., alla luce anche delle specifiche clausole delle fideiussioni.
Va evidenziato, anzitutto, che la transazione conclusa dalla banca con gli altri fi- IU non era sull'intero debito ma sulla quota di debito personale.
Al punto 4) della transazione è infatti precisato: “Si specifica che la presente defini- zione riguarderà esclusivamente la posizione di garanzia dei Sigg.ri e Parte_5 [...]
rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto di credito ed azione di Persona_5 nei confronti del debitore principale e di ogni altro garante per l'integrale re- CP_9
cupero delle proprie ragioni di credito, decurtate limitatamente all'importo della sola quo- ta transatta”.
Sul punto occorre poi ricordare che a partire da S.U. n. 30174 del 30/12/2011 si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui “l'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto del- la transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto pro- duce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debi- to, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibi- to alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale” e, di riflesso, che “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del conde- bitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il paga-
16 mento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha rag- giunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”.
Tuttavia, l'art.1304 c.c. e le altre disposizioni del codice civile prima ricordate, in quanto poste a presidio di interessi di natura privatistica, sono norme derogabili dalle parti interessate.
Infatti, se è vero che, come ricordato dalle S.U., nel caso di transazione sull'intero debito, la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, non può essere impedita dalla pattuizione di una clausola di con- trario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale, è altrettanto vero che tale giurispru- denza si riferisce unicamente alle clausole limitative contenute nell'atto di transazione e non opponibili al terzo (condebitore) estraneo alla transazione, fattispecie, quest'ultima, qui non rinvenibile in quanto la clausola limitativa è contenuta nella stessa fideiussione.
Deve convenirsi, allora, con che le fideiussioni (omnibus e specifica) in atti CP_2
contengono una clausola di deroga alla disciplina degli artt.1300, 1301, 1304 c.c., espres- samente accettata dal Parte_1
In particolare, l'art.10 della fideiussione omnibus e l'art.9 della fideiussione specifi- ca prevedono che “quando vi sono più fiIU, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e
l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qual- siasi causa e anche per remissione o transazione da parte della BA”.
L'applicazione di tali clausole, rispetto alle quali, in ipotesi, non sarebbe nemmeno invocabile la tutela consumeristica, posto che il era amministratore e legale rap- Parte_1
presentante della società debitrice principale, come risulta dai documenti in atti (v. visura
CCIAA), comporta che il fideiussore, che non ha transatto, è debitore per l'intero ammonta- re del debito residuo, tale dovendosi considerare il debito al netto degli importi pagati dagli altri fiIU e/o dal debitore principale.
In sintesi, la transazione non è sull'intero debito. In ogni caso trova applicazione la clausola di deroga contenuta nell'atto di fideiussione sottoscritto dal in forza del- Parte_1
17 la quale egli è tenuto per l'intero debito residuo, decurtato quanto eventualmente pagato dagli altri fiIU.
Questa conclusione, sull'esistenza di una clausola di deroga contenuta nell'atto di fideiussione sottoscritta dal rende irrilevanti le considerazioni da questi svolte Parte_1
(da ultimo con le note del 18-9-2025 e del 5-12-2025) in ordine al fatto che uno dei due al- tri fiIU che hanno transatto, ovvero il garantiva sia il mutuo che il c/c, mentre Pt_5
l'altro fideiussore, il solo il mutuo, in quanto ciò che rileva è che egli fosse fi- CP_19
deiussore tanto per il mutuo quanto per lo scoperto di c/c, e che in presenza della clausola di deroga sopra riportata, egli fosse tenuto per l'intero debito residuo, sicché, ai fini di sta- bilire quale sia l'importo complessivo in linea capitale dovuto dal al momento Parte_1
della proposizione della domanda, è del tutto irrilevante stabilire i criteri di ripartizio- ne/imputazione dell'importo (euro 40.000,00) pagato in via transattiva dagli altri due fi- IU, in ogni caso il essendo tenuto per il residuo. Parte_1
La questione invece rileva ai fini della determinazione del montante (capitale) su cui calcolare gli interessi dovuti. In questa diversa prospettiva può ritenersi che in difetto di di- versi elementi l'importo di euro 40.000,00 debba essere imputato pro quota, in proporzione
(ex art.1193 c.c.), all'ammontare di ciascun debito e, quindi, euro 18.406,00 al debito rin- venente titolo nel contratto di mutuo ed euro 21.593,00 al debito rinvenente titolo nel rap- porto di c/c. Tali importi saranno imputati, poi, prima al pagamento degli interessi e poi del capitale, giusta la previsione dell'art.1194 c.c.
In conclusione, l'appello di è fondato e per l'effetto va respinto quello del CP_2
Parte_1
Ne discende che in accoglimento dell'azione di pagamento proposta in primo grado in via monitoria, confermata la revoca del decreto ingiuntivo in ragione del fatto sopravve- nuto costituito dal pagamento parziale dei fiIU, va condannato a Parte_1
pagare in favore di e, per essa, ora, della cessionaria la Controparte_8 CP_2
somma di euro 149.825,81, oltre interessi moratori convenzionali come da ricorso monito- rio per tasso e decorrenza, da cui andrà dedotto l'importo di euro 40.000,00 versato dagli altri fiIU, da imputarsi in proporzione a ciascun debito garantito (euro 18.406,00 al debito rinvenente titolo nel contratto di mutuo ed euro 21.593,00 al debito rinvenente titolo
18 nel rapporto di c/c.) e prima al debito per interessi e poi a quello in linea capitale, giusta la previsione dell'art.1194 c.c.
7. L'esito degli appelli riuniti impone una nuova regolamentazione delle spese di primo grado alla luce del principio di soccombenza, la quale fa carico al posto Parte_1 che l'azione di pagamento è stata integralmente accolta, salvo che per la parte di debito og- getto di transazione (fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso monitorio e della stes- sa opposizione).
Le spese sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014, e ss. mod., per le cause comprese nello scaglione da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00.
Le spese del giudizio d'appello seguendo la soccombenza e sono liquidate in dispo- sitivo come da notula in atti.
Deve darsi atto, infine, dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante,
del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato Parte_1
dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da respingendo per l'effetto quello CP_2
proposto da e condanna quest'ultimo, in accoglimento Parte_1 dell'azione di pagamento proposta in via monitoria, a pagare in favore di
[...]
(e ora della cessionaria del credito), per i titoli di cui in motiva- CP_8
zione, la somma di euro 149.825,81, oltre interessi moratori convenzionali come da ricorso monitorio per tasso e decorrenza e base di calcolo, da cui andrà dedot- to l'importo di euro 40.000,00 versato dagli altri fiIU, da imputarsi in proporzione a ciascun debito garantito (euro 18.406,00 al debito che trova titolo nel contratto di mutuo ed euro 21.593,00 al debito rinvenente titolo nel rapporto di c/c bancario) e prima al debito per interessi e poi a quello in linea capitale;
- condanna a pagare le spese del giudizio di primo grado a fa- Parte_1
vore di (e ora della cessionaria del credito), che sono liqui- Controparte_8
19 date in euro 16.103,00, di cui euro 2.135,00 per la fase monitoria, per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%), delle spese vive per euro 406,50 e degli accessori fiscali e previdenziali di legge (IVA e CAP, se do- vuti);
- condanna a pagare le spese di questo grado a favore di Parte_1 CP_2
liquidate in euro 8.142,64 per compenso professionale ed euro 1.165,50
[...]
per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge ( IVA e CPA, se dovuti).
Dà atto, infine, dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante,
[...]
del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 Parte_1
legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 12-12-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
RM OZ
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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