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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/11/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n.637/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA AG La PO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 637/2025 R.G. promossa da:
P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Rosario Di Salvo;
- parte attrice -
nei confronti di:
(c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Nuccio Ricchiazzi;
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione del 14.05.2025 ha Parte_1
Cont proposto opposizione ex art. 615, 1° comma, avverso il precetto notificato in data
Pag. 1 di 3 08/05/2025 con cui ha intimato alla predetta società il pagamento della Controparte_1 somma complessiva di 2.906,00 euro, oltre accessori;
Con comparsa del 17.10.2025 si è costituito in giudizio , eccependo in Controparte_1 via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito, essendo il valore della causa inferiore a
10.000,00 euro e quindi di competenza del Giudice di Pace.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 CPC parte opponente ha aderito a detta eccezione e chiesto dichiararsi l'incompetenza con compensazione delle spese, fissando un termine per la riassunzione dinnanzi al Giudice di Pace di Patti.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 18/11/2025,
a seguito di discussione orale, trattenuta per la decisione.
*****
L'eccezione preliminare sollevata dal convenuto è fondata e merita accoglimento.
L'art. 7 CPC, nella versione vigente ratione temporis, prevede espressamente che “il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”;
Nel caso in esame il valore della causa è di 2.906,00 euro, pari all'importo precettato.
Ne consegue che l'opposizione andava proposta davanti al Giudice di Pace di Patti e non al
Tribunale, come peraltro riconosciuto da entrambe le parti sia nel sub procedimento cautelare che all'udienza del 18/11/2025.
Deve pertanto dichiararsi l'incompetenza del Giudice adito ed assegnarsi alle parti il termine di tre mesi per riassumere la causa davanti al Giudice di Pace di Patti.
Per quanto riguarda le spese di lite, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “allorquando il giudice declina la propria competenza per valore, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente” (v. ex plurimis Cassazione civile sez. VI,
19/11/2015, n. 23727; Cassazione civile sez. II, 23/06/2023, n. 18021), esse vanno poste a carico di parte opponente (che ha errato nell'individuare il Giudice competente) e liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come
Pag. 2 di 3 modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, per scaglione di valore (da 1.100 a 5.200 euro), con applicazione della decurtazione del 50% prevista per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
DICHIARA AI SENSI DELL'ART. 7 CPC L'INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ADITO
IN FAVORE DEL GIUDICE DI PACE DI PATTI;
CONDANNA ALLA REFUSIONE Parte_1
DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI ACCETTA MASSIMO, CHE SI LIQUIDANO IN
639,00 EURO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA (OVE
DOVUTI) COME PER LEGGE, DA DISTRARSI IN FAVORE DELL'AVV. NUCCIO
RICCHIAZZI AI SENSI DELL'ART. 93 CPC;
ASSEGNA ALLE PARTI IL TERMINE DI TRE MESI PER RIASSUMERE LA CAUSA
DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATTI.
Così deciso il 26 Novembre 2025
Il Giudice
LA AG La PO
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA AG La PO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 637/2025 R.G. promossa da:
P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Rosario Di Salvo;
- parte attrice -
nei confronti di:
(c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Nuccio Ricchiazzi;
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione del 14.05.2025 ha Parte_1
Cont proposto opposizione ex art. 615, 1° comma, avverso il precetto notificato in data
Pag. 1 di 3 08/05/2025 con cui ha intimato alla predetta società il pagamento della Controparte_1 somma complessiva di 2.906,00 euro, oltre accessori;
Con comparsa del 17.10.2025 si è costituito in giudizio , eccependo in Controparte_1 via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito, essendo il valore della causa inferiore a
10.000,00 euro e quindi di competenza del Giudice di Pace.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 CPC parte opponente ha aderito a detta eccezione e chiesto dichiararsi l'incompetenza con compensazione delle spese, fissando un termine per la riassunzione dinnanzi al Giudice di Pace di Patti.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 18/11/2025,
a seguito di discussione orale, trattenuta per la decisione.
*****
L'eccezione preliminare sollevata dal convenuto è fondata e merita accoglimento.
L'art. 7 CPC, nella versione vigente ratione temporis, prevede espressamente che “il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”;
Nel caso in esame il valore della causa è di 2.906,00 euro, pari all'importo precettato.
Ne consegue che l'opposizione andava proposta davanti al Giudice di Pace di Patti e non al
Tribunale, come peraltro riconosciuto da entrambe le parti sia nel sub procedimento cautelare che all'udienza del 18/11/2025.
Deve pertanto dichiararsi l'incompetenza del Giudice adito ed assegnarsi alle parti il termine di tre mesi per riassumere la causa davanti al Giudice di Pace di Patti.
Per quanto riguarda le spese di lite, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “allorquando il giudice declina la propria competenza per valore, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente” (v. ex plurimis Cassazione civile sez. VI,
19/11/2015, n. 23727; Cassazione civile sez. II, 23/06/2023, n. 18021), esse vanno poste a carico di parte opponente (che ha errato nell'individuare il Giudice competente) e liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come
Pag. 2 di 3 modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, per scaglione di valore (da 1.100 a 5.200 euro), con applicazione della decurtazione del 50% prevista per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
DICHIARA AI SENSI DELL'ART. 7 CPC L'INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ADITO
IN FAVORE DEL GIUDICE DI PACE DI PATTI;
CONDANNA ALLA REFUSIONE Parte_1
DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI ACCETTA MASSIMO, CHE SI LIQUIDANO IN
639,00 EURO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA (OVE
DOVUTI) COME PER LEGGE, DA DISTRARSI IN FAVORE DELL'AVV. NUCCIO
RICCHIAZZI AI SENSI DELL'ART. 93 CPC;
ASSEGNA ALLE PARTI IL TERMINE DI TRE MESI PER RIASSUMERE LA CAUSA
DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATTI.
Così deciso il 26 Novembre 2025
Il Giudice
LA AG La PO
Pag. 3 di 3