Art. 12. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1989.
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3 gennaio 1989
3 gennaio 1989
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- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/12/2003, n. 19355Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - Dott. Pietro CUOCO - Consigliere - Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere - Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere - Dott. Filippo CURCURUTO Rel. - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO TAMBURRO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro IL MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE …Leggi di più...
- esclusione·
- divieto di nuove assunzioni ex art 1. legge n. 554 del 1988·
- obbligo di assunzione·
- domanda di risarcimento danni·
- sufficienza·
- posti già a concorso con prove iniziate precedentemente al 30.9.1988·
- configurabilità·
- mancata o ritardata assunzione·
- limiti·
- colpevole astensione da parte del lavoratore dall'espletamento di attività per contenere il danno·
- mera facoltà dell'ente di assumere i vincitori di concorso·
- mancata iscrizione alle liste di collocamento·
- sussistenza·
- estensione anche alle ferrovie dello stato·
- assunzione