TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 46/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data
07/01/2025, da:
nato a [...] il [...] e residente in [...],
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Distefano, presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati in Grumello del Monte (BG), alla Piazza Camozzi n. 9.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in
Dalmine (BG) il 29/08/1997 e che dalla loro unione sono nati la figlia (n. il 19/11/1998) Persona_1
e il figlio (n. il 05/05/2003), entrambi maggiorenni e non economicamente Persona_2 autosufficienti. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente avanti questo Tribunale alle condizioni omologate con decreto del 15/01/2004.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 18/02/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del proprio difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 31/01/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Dalmine (BG) il 29/08/1997 (trascritto nei registri
[...] Parte_2 dello stato civile del medesimo Comune, anno 1997, atto n. 38, parte II, Serie A);
2. Dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dalmine (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 20/02/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data
07/01/2025, da:
nato a [...] il [...] e residente in [...],
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Distefano, presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati in Grumello del Monte (BG), alla Piazza Camozzi n. 9.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in
Dalmine (BG) il 29/08/1997 e che dalla loro unione sono nati la figlia (n. il 19/11/1998) Persona_1
e il figlio (n. il 05/05/2003), entrambi maggiorenni e non economicamente Persona_2 autosufficienti. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente avanti questo Tribunale alle condizioni omologate con decreto del 15/01/2004.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 18/02/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del proprio difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 31/01/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Dalmine (BG) il 29/08/1997 (trascritto nei registri
[...] Parte_2 dello stato civile del medesimo Comune, anno 1997, atto n. 38, parte II, Serie A);
2. Dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dalmine (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 20/02/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia