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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 8001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8001 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25171/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25171/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORE Parte_1 C.F._1 OR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORE CP_1 C.F._2 OR
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO CP_2 P.IVA_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e convenivano davanti al Giudice di Pace di Parte_2 CP_1 CP_2 Milano per domandare la restituzione del prezzo, pari a complessivi euro 513,92, pagato per due voli operati dalla convenuta, nelle date del 10 e 17 agosto 2020, non fruiti dagli attori, che invocano l'art. 945 del codice della navigazione, in base al quale se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo del biglietto.
Gli attori affermano che l'impedimento sarebbe consistito in una lombosciatalgia che afflisse il documentata dal referto del suo medico di famiglia, prodotto agli atti, stando al quale il CP_1 paziente: “presenta un forte quadro di lombosciatalgia destra. Si prescrive idonea terapia e riposo domiciliare a letto. Prognosi 6 giorni s.c.”
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda motivando sulla inidoneità probatoria del documento di cui sopra, in quanto consistente in una fotocopia senza alcuna garanzia di autenticità.
L'appellante impugna la sentenza di primo grado sostenendo che il certificato medico prodotto fa fede fino a querela di falso e proviene da un soggetto in possesso delle cognizioni tecniche per diagnosticare una malattia e valutarne la prognosi, senza dubbio impeditiva della partenza per il Il CP_1 documento, secondo gli appellanti, pur prodotto in fotocopia, non è stato disconosciuto dalla controparte, né il Giudice di primo grado ha invitato gli attori al deposito dell'originale, così che il valore probatorio di esso, anche corroborabile da presunzioni, non può essere discusso.
L'appellata sostiene che la causa di impedimento deve essere comunicata alla compagnia aerea al momento della disdetta del viaggio, ciò che non è stato, che la lombosciatalgia non costituisce un impedimento oggettivo e che il documento prodotto è illeggibile quanto al timbro e all'intestazione, così che non si intende il nome del medico. Evidenzia infine che la disdetta, non motivata, è comunque pervenuta il 9 agosto 2020, essendo il referto datato 7 agosto, quindi due giorni dopo la visita e un solo giorno prima della partenza del volo.
Il Tribunale condivide la valutazione del Giudice di primo grado che ha ritenuto la non idoneità del documento prodotto a provare la causa impeditiva allegata.
È fuori luogo l'invocazione degli appellanti dell'onere di disconoscimento formale in capo alla controparte, che non è a conoscenza di un eventuale originale della fotocopia, in quanto rientrante nella sfera esclusiva della parte che tale fotocopia ha prodotto. ha criticato, anche in primo grado, CP_2 la idoneità probatoria del documento: solo ciò si può chiedere alla parte estranea alla formazione di esso. Peraltro, il Giudice deve valutare d'ufficio l'idoneità probatoria dei documenti agli atti rispetto ai quali non possa operare il principio di non contestazione, essendo fatti non conosciuti né conoscibili dalla parte controinteressata.
Non sussiste il dovere del Giudice di invitare al deposito dell'originale, ove la parte che produce la fotocopia, nulla dica sul motivo per cui non ha prodotto l'originale e sul motivo per cui la fotocopia fosse illeggibile nella parte in cui dovrebbe risultare il nome dell'incaricato di pubblico servizio che ha redatto l'atto.
La fotocopia in esame, oltre ad essere, intrinsecamente, inidonea a fare fede fino a querela di falso, ed estrinsecamente per i motivi di cui al capoverso precedente, non ha valore probatorio neppure sulla base del principio del libero apprezzamento del Giudice.
Invero, in primo luogo, il referto non riporta elementi oggettivi organici rilevabili dal medico, che potrebbe essersi basato soltanto sull'anamnesi del paziente;
in secondo luogo, esso è del tutto avulso da elementi circostanziali che, a conforto della sua attendibilità, avrebbe potuto dimostrare soltanto il che, invece, non li ha neppure dichiarati. CP_1
pagina 2 di 3 In particolare, il avrebbe dovuto riportare il contesto della visita medica, ad esempio se si CP_1 fosse recato dal medico con o senza sostegni per deambulare;
né ha detto di essere stato effettivamente a letto nei 6 giorni successivi alla visita, che terapia abbia seguito, essendo oltretutto, sul punto, il referto generico.
Si deve confermare, pertanto, la sentenza di primo grado, in quanto gli appellanti non hanno dimostrato la causa impeditiva del viaggio invocata, né peraltro hanno dimostrato che fosse la Parte_2 compagna del CP_1
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 8886/2021, emessa dal Giudice di Pace di Milano;
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a le Parte_2 CP_1 CP_2 spese di lite, che si liquidano in € 694 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di e Parte_2 CP_1 del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Milano, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25171/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORE Parte_1 C.F._1 OR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORE CP_1 C.F._2 OR
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO CP_2 P.IVA_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e convenivano davanti al Giudice di Pace di Parte_2 CP_1 CP_2 Milano per domandare la restituzione del prezzo, pari a complessivi euro 513,92, pagato per due voli operati dalla convenuta, nelle date del 10 e 17 agosto 2020, non fruiti dagli attori, che invocano l'art. 945 del codice della navigazione, in base al quale se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo del biglietto.
Gli attori affermano che l'impedimento sarebbe consistito in una lombosciatalgia che afflisse il documentata dal referto del suo medico di famiglia, prodotto agli atti, stando al quale il CP_1 paziente: “presenta un forte quadro di lombosciatalgia destra. Si prescrive idonea terapia e riposo domiciliare a letto. Prognosi 6 giorni s.c.”
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda motivando sulla inidoneità probatoria del documento di cui sopra, in quanto consistente in una fotocopia senza alcuna garanzia di autenticità.
L'appellante impugna la sentenza di primo grado sostenendo che il certificato medico prodotto fa fede fino a querela di falso e proviene da un soggetto in possesso delle cognizioni tecniche per diagnosticare una malattia e valutarne la prognosi, senza dubbio impeditiva della partenza per il Il CP_1 documento, secondo gli appellanti, pur prodotto in fotocopia, non è stato disconosciuto dalla controparte, né il Giudice di primo grado ha invitato gli attori al deposito dell'originale, così che il valore probatorio di esso, anche corroborabile da presunzioni, non può essere discusso.
L'appellata sostiene che la causa di impedimento deve essere comunicata alla compagnia aerea al momento della disdetta del viaggio, ciò che non è stato, che la lombosciatalgia non costituisce un impedimento oggettivo e che il documento prodotto è illeggibile quanto al timbro e all'intestazione, così che non si intende il nome del medico. Evidenzia infine che la disdetta, non motivata, è comunque pervenuta il 9 agosto 2020, essendo il referto datato 7 agosto, quindi due giorni dopo la visita e un solo giorno prima della partenza del volo.
Il Tribunale condivide la valutazione del Giudice di primo grado che ha ritenuto la non idoneità del documento prodotto a provare la causa impeditiva allegata.
È fuori luogo l'invocazione degli appellanti dell'onere di disconoscimento formale in capo alla controparte, che non è a conoscenza di un eventuale originale della fotocopia, in quanto rientrante nella sfera esclusiva della parte che tale fotocopia ha prodotto. ha criticato, anche in primo grado, CP_2 la idoneità probatoria del documento: solo ciò si può chiedere alla parte estranea alla formazione di esso. Peraltro, il Giudice deve valutare d'ufficio l'idoneità probatoria dei documenti agli atti rispetto ai quali non possa operare il principio di non contestazione, essendo fatti non conosciuti né conoscibili dalla parte controinteressata.
Non sussiste il dovere del Giudice di invitare al deposito dell'originale, ove la parte che produce la fotocopia, nulla dica sul motivo per cui non ha prodotto l'originale e sul motivo per cui la fotocopia fosse illeggibile nella parte in cui dovrebbe risultare il nome dell'incaricato di pubblico servizio che ha redatto l'atto.
La fotocopia in esame, oltre ad essere, intrinsecamente, inidonea a fare fede fino a querela di falso, ed estrinsecamente per i motivi di cui al capoverso precedente, non ha valore probatorio neppure sulla base del principio del libero apprezzamento del Giudice.
Invero, in primo luogo, il referto non riporta elementi oggettivi organici rilevabili dal medico, che potrebbe essersi basato soltanto sull'anamnesi del paziente;
in secondo luogo, esso è del tutto avulso da elementi circostanziali che, a conforto della sua attendibilità, avrebbe potuto dimostrare soltanto il che, invece, non li ha neppure dichiarati. CP_1
pagina 2 di 3 In particolare, il avrebbe dovuto riportare il contesto della visita medica, ad esempio se si CP_1 fosse recato dal medico con o senza sostegni per deambulare;
né ha detto di essere stato effettivamente a letto nei 6 giorni successivi alla visita, che terapia abbia seguito, essendo oltretutto, sul punto, il referto generico.
Si deve confermare, pertanto, la sentenza di primo grado, in quanto gli appellanti non hanno dimostrato la causa impeditiva del viaggio invocata, né peraltro hanno dimostrato che fosse la Parte_2 compagna del CP_1
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 8886/2021, emessa dal Giudice di Pace di Milano;
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a le Parte_2 CP_1 CP_2 spese di lite, che si liquidano in € 694 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di e Parte_2 CP_1 del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Milano, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3