TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/11/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
613/2025;
TRA rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Rocco Parte_1
Carabba;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Raffaele Esposito;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/04/2025, il ricorrente, premesso di aver ottenuto il riconoscimento della natura professionale della ipoacusia neurosensoriale bilaterale, con riconoscimento di un danno biologico nella misura del 4%, patologia successivamente aggravatasi, chiedeva di:
“• accertare e dichiarare l'intervenuto aggravamento dell'ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle alte frequenze già indennizzata dall' (m.p. 11.51666159 del 17.10.2018 = 4%); CP_1
1 • accertare e dichiarare che l'intervenuto aggravamento è riconducibile etiologicamente al rischio otolesivo a cui è stato esposto e che è quantificabile, quanto a danno biologico, in misura pari al 10%;
• accertare e dichiarare che il danno biologico complessivo è quantificabile nella misura del
14%;
• conseguentemente, condannare l' alla corresponsione in favore del Sig. CP_1 Parte_1
del relativo indennizzo dalla data della domanda amministrativa (o da quell'altra che
[...] sarà ritenuta di giustizia);
1.2. L costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo equa e CP_1 perfettamente corrispondente la valutazione dell'Istituto ed evidenziando l'insussistenza dell'aggravamento rispetto alla patologia denunciata, in ragione della mancata esposizione del ricorrente al rischio otolesivo sin dal 2018.
1.3. Espletata ctu medico legale e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente ha dedotto in giudizio un aggravamento dell'ipoacusia già riconosciuta dall' come di origine professionale in data 17/10/2022 (doc. n.1 allegato alla memoria di CP_1 costituzione), con danno biologico del 4%.
2.2. Il ctu nominato, dopo aver attentamente valutato le risultanze della documentazione medica prodotta dal ricorrente ha accertato che:
“(…) Nelle ipoacusie neurosensoriali da rumore, persistendo l'esposizione al rischio (Leq 90
dBA), l'aggravamento progressivo è possibile e gli innalzamenti di soglia acustica si accentuano sulle frequenze acute coinvolgendo anche le frequenze medie.
La cessazione dell'esposizione al rischio non si accompagna ad un'evoluzione in senso peggiorativo del danno uditivo (PIALOUX, 1974; SARTORELLI, 1981; CALOGERO, 1983;
ROSSI, 1984; MARELLO, 1991; citati da e 1995). CP_2 CP_3
2 Vale a dire che la cessazione dell'attività lavorativa assume rilevanza determinante nella valutazione dell'aggravamento, poiché il rischio otolesivo dell'esposizione a rumore cronico non prolunga i suoi effetti negativi oltre il periodo di esposizione allo stimolo nocivo.
Un eventuale aggravamento di un danno uditivo, manifestatosi successivamente alla cessazione dell'esposizione al rischio, può essere ascritto a cause extraprofessionali ma non deve essere considerato la normale evoluzione peggiorativa di un danno cocleare da rumore.
Tanto posto, ancor più considerata la morfologia delle curve audiometriche del 2022 e del 2023 del ricorrente (con allegato aggravamento nella misura del 6% nel 2022 e del 10% con esame audiometrico del 7.9.2023), deve pertanto ritenersi ipoacusia non tecnopatica il danno uditivo accertato successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa, correlabile soltanto con l'evoluzione legata a fattori extralavorativi, non potendosi associare a remota attività lavorativa.
Il Ctu, pertanto ha così concluso: “- Il ricorrente è affetto da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale più grave sulle alte frequenze”, affezione denunciata in data 17.10.18 ed in tale data riconosciuta di origine professionale con danno biologico nella misura del 4%.
- L'assicurato non è più esposto a rischio otolesivo dal 2018.
- Ergo considerato, preso atto della precedente ed all'epoca non contestata sussistenza di un effettivo danno uditivo nella misura del 4%, anche tenuto conto del principio di non ingravescenza della ipoacusia tecnopatica per mancata esposizione a rischio, il peggioramento del danno acustico, successivo a tale data (2018), non è imputabile alla (né comunque concausato dalla) attività lavorativa espletata, ma dipende, con elevata probabilità, da generali fenomeni di senescenza.”
2.3. Il Ctu ha ribadito le sue conclusioni anche in risposta alle osservazioni del Dott. , Per_2 consulente di parte ricorrente, sull'insussistenza di sopraggiunti fattori patologici di natura extralavorativa, determinanti il peggioramento della patologia denunciata, rilevando che “il trauma acustico da rumore professionale determina un'ipoacusia neurosensoriale pura caratterizzata da perdita uditiva bilaterale e simmetrica con tracciato audiometrico con innalzamenti delle soglie acustiche rilevate per via ossea con tipica forma di "cucchiaio" ovvero con una caduta sui 4000 Hz seguita poi da una risalita alle frequenze più elevate (la sensibilità
3 della coclea al rumore è incentrata sulla zona che codifica la frequenza 3 kHz, preservando di solito a lungo le frequenze gravi) mentre l'assenza di tale configurazione costituisce manifestazione tipica della presbiacusia senile, non correlata all'attività lavorativa” e che “gli esami audiometrici effettuati dal Sig. , già in data 27.09.2022 e poi in data 07.09.2023 Pt_1 non sono rispondenti al tracciato dell'ipoacusia da rumore (come vuole lasciar intendere il
CTP), di contro presentandosi con la tipica caduta a coda sulle frequenze acute, indice di una ipoacusia dipendente da fattori regressivi, non più attribuibile al rumore cronico che è stato ormai mascherato da fattori regressivi legati all'età”.
2.4. Le considerazioni del CTU, in quanto esaustivamente e correttamente motivate, possono condividersi e recepirsi integralmente.
***
3. Le considerazioni che precedono portano al rigetto del ricorso.
3.1. Non si provvede sulle spese di lite, sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite;
pone le spese di ctu a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 05/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
613/2025;
TRA rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Rocco Parte_1
Carabba;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Raffaele Esposito;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/04/2025, il ricorrente, premesso di aver ottenuto il riconoscimento della natura professionale della ipoacusia neurosensoriale bilaterale, con riconoscimento di un danno biologico nella misura del 4%, patologia successivamente aggravatasi, chiedeva di:
“• accertare e dichiarare l'intervenuto aggravamento dell'ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle alte frequenze già indennizzata dall' (m.p. 11.51666159 del 17.10.2018 = 4%); CP_1
1 • accertare e dichiarare che l'intervenuto aggravamento è riconducibile etiologicamente al rischio otolesivo a cui è stato esposto e che è quantificabile, quanto a danno biologico, in misura pari al 10%;
• accertare e dichiarare che il danno biologico complessivo è quantificabile nella misura del
14%;
• conseguentemente, condannare l' alla corresponsione in favore del Sig. CP_1 Parte_1
del relativo indennizzo dalla data della domanda amministrativa (o da quell'altra che
[...] sarà ritenuta di giustizia);
1.2. L costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo equa e CP_1 perfettamente corrispondente la valutazione dell'Istituto ed evidenziando l'insussistenza dell'aggravamento rispetto alla patologia denunciata, in ragione della mancata esposizione del ricorrente al rischio otolesivo sin dal 2018.
1.3. Espletata ctu medico legale e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente ha dedotto in giudizio un aggravamento dell'ipoacusia già riconosciuta dall' come di origine professionale in data 17/10/2022 (doc. n.1 allegato alla memoria di CP_1 costituzione), con danno biologico del 4%.
2.2. Il ctu nominato, dopo aver attentamente valutato le risultanze della documentazione medica prodotta dal ricorrente ha accertato che:
“(…) Nelle ipoacusie neurosensoriali da rumore, persistendo l'esposizione al rischio (Leq 90
dBA), l'aggravamento progressivo è possibile e gli innalzamenti di soglia acustica si accentuano sulle frequenze acute coinvolgendo anche le frequenze medie.
La cessazione dell'esposizione al rischio non si accompagna ad un'evoluzione in senso peggiorativo del danno uditivo (PIALOUX, 1974; SARTORELLI, 1981; CALOGERO, 1983;
ROSSI, 1984; MARELLO, 1991; citati da e 1995). CP_2 CP_3
2 Vale a dire che la cessazione dell'attività lavorativa assume rilevanza determinante nella valutazione dell'aggravamento, poiché il rischio otolesivo dell'esposizione a rumore cronico non prolunga i suoi effetti negativi oltre il periodo di esposizione allo stimolo nocivo.
Un eventuale aggravamento di un danno uditivo, manifestatosi successivamente alla cessazione dell'esposizione al rischio, può essere ascritto a cause extraprofessionali ma non deve essere considerato la normale evoluzione peggiorativa di un danno cocleare da rumore.
Tanto posto, ancor più considerata la morfologia delle curve audiometriche del 2022 e del 2023 del ricorrente (con allegato aggravamento nella misura del 6% nel 2022 e del 10% con esame audiometrico del 7.9.2023), deve pertanto ritenersi ipoacusia non tecnopatica il danno uditivo accertato successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa, correlabile soltanto con l'evoluzione legata a fattori extralavorativi, non potendosi associare a remota attività lavorativa.
Il Ctu, pertanto ha così concluso: “- Il ricorrente è affetto da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale più grave sulle alte frequenze”, affezione denunciata in data 17.10.18 ed in tale data riconosciuta di origine professionale con danno biologico nella misura del 4%.
- L'assicurato non è più esposto a rischio otolesivo dal 2018.
- Ergo considerato, preso atto della precedente ed all'epoca non contestata sussistenza di un effettivo danno uditivo nella misura del 4%, anche tenuto conto del principio di non ingravescenza della ipoacusia tecnopatica per mancata esposizione a rischio, il peggioramento del danno acustico, successivo a tale data (2018), non è imputabile alla (né comunque concausato dalla) attività lavorativa espletata, ma dipende, con elevata probabilità, da generali fenomeni di senescenza.”
2.3. Il Ctu ha ribadito le sue conclusioni anche in risposta alle osservazioni del Dott. , Per_2 consulente di parte ricorrente, sull'insussistenza di sopraggiunti fattori patologici di natura extralavorativa, determinanti il peggioramento della patologia denunciata, rilevando che “il trauma acustico da rumore professionale determina un'ipoacusia neurosensoriale pura caratterizzata da perdita uditiva bilaterale e simmetrica con tracciato audiometrico con innalzamenti delle soglie acustiche rilevate per via ossea con tipica forma di "cucchiaio" ovvero con una caduta sui 4000 Hz seguita poi da una risalita alle frequenze più elevate (la sensibilità
3 della coclea al rumore è incentrata sulla zona che codifica la frequenza 3 kHz, preservando di solito a lungo le frequenze gravi) mentre l'assenza di tale configurazione costituisce manifestazione tipica della presbiacusia senile, non correlata all'attività lavorativa” e che “gli esami audiometrici effettuati dal Sig. , già in data 27.09.2022 e poi in data 07.09.2023 Pt_1 non sono rispondenti al tracciato dell'ipoacusia da rumore (come vuole lasciar intendere il
CTP), di contro presentandosi con la tipica caduta a coda sulle frequenze acute, indice di una ipoacusia dipendente da fattori regressivi, non più attribuibile al rumore cronico che è stato ormai mascherato da fattori regressivi legati all'età”.
2.4. Le considerazioni del CTU, in quanto esaustivamente e correttamente motivate, possono condividersi e recepirsi integralmente.
***
3. Le considerazioni che precedono portano al rigetto del ricorso.
3.1. Non si provvede sulle spese di lite, sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite;
pone le spese di ctu a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 05/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
4