CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 999/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castel Morrone - Via San Vittore, 4 81016 Piedimonte Matese CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
resistente 3 Srl - 02621300611
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 509 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11.10.2024, ritualmente notificato al Comune di Castel Morrone nonché alla resistente 3 Srl, concessionario per la riscossione dei tributi locali di tale Comune, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento n. 509 del 21.06.2024 notificata il 18 luglio
2024 con la quale si intimava il pagamento dell'importo di euro 539,44 alla sig.ra Ricorrente_1 nella qualità di erede di Nominativo_1.
A motivo del gravame deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'immobile per il quale veniva richiesto il tributo era stato venduto dai sig. Ricorrente_1, Nominativo_1 ai sig. Nominativo_2 e Nominativo_3 giusto atto di compravendita per notaio dott. prof. Nominativo_4 rep. n. 104220, racc. n. 27456, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 9 dicembre 2008 al n. 10068 Serie 1T.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
resistente 3 Srl si costituiva in giudizio con due distinti atti;
nel primo eccepiva il difetto di competenza per territorio del giudice adito essendo competente la Corte di Caserta e deducendo aver agito sulla base di titoli resisi definitivi;
con il secondo, dopo aver ribadito la eccezione di incompetenza, deduceva di aver revocato il provvedimento impugnato previo sgravio. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere a norma dell'art. 95 DECRETO LEGISLATIVO
14 novembre 2024, n. 175, Testo unico della giustizia tributaria, entrato in vigore il 29/11/2024. Tale norma, infatti, rubricata come “Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” prevede che il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
E nel caso in esame ricorre certamente, alla luce dello sgravio operato dalla stessa Amministrazione, un caso di cessazione della materia del contendere diverso da uno dei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge
Occorre dunque provvedere sulle spese, come del resto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità del comma 3 dell'art. 46 d. lvo 546/1992 limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 59 T.U. cit. per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili anche dal comportamento tenuto dalle parti in corso di giudizio.
Infatti se è vero che l'ente impositore ha da ultimo riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della ricorrente, è però anche vero che ha agito in virtù di numerosi titoli resisi definitivi per mancata impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 999/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castel Morrone - Via San Vittore, 4 81016 Piedimonte Matese CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
resistente 3 Srl - 02621300611
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 509 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11.10.2024, ritualmente notificato al Comune di Castel Morrone nonché alla resistente 3 Srl, concessionario per la riscossione dei tributi locali di tale Comune, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento n. 509 del 21.06.2024 notificata il 18 luglio
2024 con la quale si intimava il pagamento dell'importo di euro 539,44 alla sig.ra Ricorrente_1 nella qualità di erede di Nominativo_1.
A motivo del gravame deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'immobile per il quale veniva richiesto il tributo era stato venduto dai sig. Ricorrente_1, Nominativo_1 ai sig. Nominativo_2 e Nominativo_3 giusto atto di compravendita per notaio dott. prof. Nominativo_4 rep. n. 104220, racc. n. 27456, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 9 dicembre 2008 al n. 10068 Serie 1T.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
resistente 3 Srl si costituiva in giudizio con due distinti atti;
nel primo eccepiva il difetto di competenza per territorio del giudice adito essendo competente la Corte di Caserta e deducendo aver agito sulla base di titoli resisi definitivi;
con il secondo, dopo aver ribadito la eccezione di incompetenza, deduceva di aver revocato il provvedimento impugnato previo sgravio. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere a norma dell'art. 95 DECRETO LEGISLATIVO
14 novembre 2024, n. 175, Testo unico della giustizia tributaria, entrato in vigore il 29/11/2024. Tale norma, infatti, rubricata come “Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” prevede che il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
E nel caso in esame ricorre certamente, alla luce dello sgravio operato dalla stessa Amministrazione, un caso di cessazione della materia del contendere diverso da uno dei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge
Occorre dunque provvedere sulle spese, come del resto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità del comma 3 dell'art. 46 d. lvo 546/1992 limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 59 T.U. cit. per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili anche dal comportamento tenuto dalle parti in corso di giudizio.
Infatti se è vero che l'ente impositore ha da ultimo riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della ricorrente, è però anche vero che ha agito in virtù di numerosi titoli resisi definitivi per mancata impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.