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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/07/2024, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
R. N. G. 390/ 2024
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
VERBALE
Della causa di cui al n. R.G. 390/ 2024
Oggi, 18/07/2024, alle ore 10.45 davanti al Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, sono comparsi:
Per parte ricorrente appellante , l'Avv. Ludovico Rinoldi;
Parte_1
Per parte resistente l'Avvocatura dello Stato Sede di Trieste, oggi in Controparte_1 persona del Dott. Luigi Capogrosso Sansone giusta delega che deposita inb formato cartaceo
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Rinoldi precisa le conclusioni come in atti, contesta le deduzioni contenute nella comparsa avversa, richiamandosi all'unico motivo di gravame.
Il Dott. Capogrosso Sansone si richiama a sua volta alla comparsa di costituzione ed insiste nel rigetto dell'appello per le argomentazioni svolte.
Il Giudice, dato atto
Visto l'art. 436 bis c.p.c.
Pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica
Il Giudice
(dott. Stefano Bergonzi)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Bergonzi ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 436 bis c.p.c. del 18/07/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 390/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ludovico Rinoldi del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del Email_1
Appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso ex lege dall'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO SEDE DI TRIESTE
Appellata
Oggetto: Appello sentenza 166/2023 Giudice di Pace di – Opposizione a verbale accertamento CP_1 violazione codice della strada – Cumulo Materiale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 166/2023, r.g. n. 831/2023 del 14/11/2023, pubblicata il 25/11/2023, il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso proposto da a norma dell'art. 7 D. Lgs CP_1 Parte_1
150/2010 avverso n. 10 verbali di contestazione dei Carabinieri di RE (nn. 941481520, 941481628, 941481726, 941481824, 941481922, 941482020, 941482128, 941482226, 941482324, 941482422), elevati per plurime infrazioni al Codice della Strada tutte commesse in AN di PU in data 24/02/2023 alle ore 16.20 circa. In particolare, il Giudice delle prime cure aveva argomentato ritenendo non applicabile alla fattispecie l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 8 L. 689/1981 e 198 Codice delle Strada, ritenendo come i verbali di accertamento sanzionassero singole condotte tra loro non cumulabili.
Con ricorso in appello depositato in data 25/05/2024, proponeva appello avverso Parte_1 tale decisione, argomentando, quale unico motivo di gravame, come il giudice avesse errato nel valutare la condotta come non unitaria e che, di conseguenza, avrebbe dovuto applicare l'istituto del cumulo giuridico, con elevazione di un'unica sanzione aumentata sino al triplo.
Fissata udienza e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
2 In data odierna si è celebrata l'udienza di discussione ed è stata data lettura della presente decisione.
2. L'appello deve essere rigettato.
Si rammenta che regola la materia del c.d. cumulo amministrativo è graniticamente regolata da orientamento giurisprudenziale ( di cui anche la recente pronuncia della Sezione VI della Cassazione Civile n. 7704/2022) che può essere così riassunto L'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate - nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione od omissione - non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale (violazioni commesse con più azioni od omissioni: Cass. s.u. n. 15669 del 2016), ed è inoltre esclusa la possibilità di invocare l'art. 81 c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché la L. n. 689 del 1981, art. 8, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi (richiamati i precedenti Cass. n. 10890 del 2018; Cass. n. 26434 del 2014)
Si ritiene che il Giudice delle prime cure abbia fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici che regolano la materia, non riconoscendo l'unitarietà dell'azione alle condotte poste in essere da Pt_1
a AN di PU in data 24/02/2023 alle ore 16.20 circa e oggetto di distinti verbali di
[...] ne. Per quanto una sola azione possa integrare più violazioni della stessa norma (concorso formale c.d. omogeneo) o di norme diverse (concorso formale c.d. eterogeneo) nel caso di specie le condotte contestate, per quanto avvenute in un lasso di tempo circoscritto e in luoghi ravvicinati, non possono essere lette come un'unica condotta, atteso che aveva: oltrepassato la Parte_1 striscia longitudinale continua (verbale 941481520), omess centro abitato (verbale 941481628), effettuato un sorpasso di veicolo nonostante la strada non fosse libera e sopraggiungesse veicolo in direzione contraria (verbale 941481726), sorpassato altro veicolo in prossimità di intersezione non regolata da semafori, in via terza Armata intersezione via del MO (verbale 941481824), sorpassato altro veicolo in prossimità di intersezione non regolata da semafori, in via terza Armata intersezione via della stazione (verbale 941481922), sorpassato altro veicolo in prossimità di intersezione non regolata da semafori, in via PU intersezione via IO RO (verbale 941482020), sorpassato altro veicolo in prossimità di intersezione non regolata da semafori, in via PU intersezione via IE OB (verbale 941482128), sorpassato altro veicolo in prossimità di intersezione non regolata da semafori, in via PU intersezione via FA ZI (verbale 9414822264), effettuato il superamento di veicoli fermi all'incrocio regolato da semafori in via PU transitando anche su isola di traffico ed impegnando la corsia riservata per la svolta obbligatoria a sinistra (Via Bersaglieri) proseguendo la marcia senza svoltare (verbale 941482324), proseguito la marcia nonostante il divieto impostogli dalla luce rossa del semaforo operante tra via PU Via Bersaglieri (Verbale 941482422).
Trattasi evidentemente, come correttamente argomentato dal Giudice delle Prime cure, di azioni che esulano da un contesto unitario di azione, posto che sono avvenute in momenti differenti e in luoghi diversi, sebbene molto ravvicinati tra loro.
La decisione di primo grado deve essere pertanto confermata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con applicazione del D.M. 55/2014.
Confermando la statuizione delle spese di lite per il primo grado di Giudizio, si individua lo scaglione di riferimento rispetto al valore della domanda (pari all'importo ingiunto con l'avviso di accertamento impugnato), facendo applicazione dei valori minimi dello scaglione, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria a fronte della natura documentale della causa e della non complessità della vertenza e con previsione dell'aumento di 1/3 previsto dall'art. 4, comma VIII del D.M. attesa la manifesta fondatezza della difesa appellata
3 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 166/2023 così provvede:
[...] CP_1
Rigetta l'appello e, per l'effetto,
Conferma la sentenza impugnata;
Condanna , in favore di , al pagamento per le Parte_1 Controparte_1 spese di lite per il presente grado del giudizio, che liquida per compensi in € 1.303,13, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Gorizia il 18/07/2024
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
4
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
VERBALE
Della causa di cui al n. R.G. 390/ 2024
Oggi, 18/07/2024, alle ore 10.45 davanti al Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, sono comparsi:
Per parte ricorrente appellante , l'Avv. Ludovico Rinoldi;
Parte_1
Per parte resistente l'Avvocatura dello Stato Sede di Trieste, oggi in Controparte_1 persona del Dott. Luigi Capogrosso Sansone giusta delega che deposita inb formato cartaceo
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Rinoldi precisa le conclusioni come in atti, contesta le deduzioni contenute nella comparsa avversa, richiamandosi all'unico motivo di gravame.
Il Dott. Capogrosso Sansone si richiama a sua volta alla comparsa di costituzione ed insiste nel rigetto dell'appello per le argomentazioni svolte.
Il Giudice, dato atto
Visto l'art. 436 bis c.p.c.
Pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica
Il Giudice
(dott. Stefano Bergonzi)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Bergonzi ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 436 bis c.p.c. del 18/07/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 390/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ludovico Rinoldi del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del Email_1
Appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso ex lege dall'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO SEDE DI TRIESTE
Appellata
Oggetto: Appello sentenza 166/2023 Giudice di Pace di – Opposizione a verbale accertamento CP_1 violazione codice della strada – Cumulo Materiale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 166/2023, r.g. n. 831/2023 del 14/11/2023, pubblicata il 25/11/2023, il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso proposto da a norma dell'art. 7 D. Lgs CP_1 Parte_1
150/2010 avverso n. 10 verbali di contestazione dei Carabinieri di RE (nn. 941481520, 941481628, 941481726, 941481824, 941481922, 941482020, 941482128, 941482226, 941482324, 941482422), elevati per plurime infrazioni al Codice della Strada tutte commesse in AN di PU in data 24/02/2023 alle ore 16.20 circa. In particolare, il Giudice delle prime cure aveva argomentato ritenendo non applicabile alla fattispecie l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 8 L. 689/1981 e 198 Codice delle Strada, ritenendo come i verbali di accertamento sanzionassero singole condotte tra loro non cumulabili.
Con ricorso in appello depositato in data 25/05/2024, proponeva appello avverso Parte_1 tale decisione, argomentando, quale unico motivo di gravame, come il giudice avesse errato nel valutare la condotta come non unitaria e che, di conseguenza, avrebbe dovuto applicare l'istituto del cumulo giuridico, con elevazione di un'unica sanzione aumentata sino al triplo.
Fissata udienza e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
2 In data odierna si è celebrata l'udienza di discussione ed è stata data lettura della presente decisione.
2. L'appello deve essere rigettato.
Si rammenta che regola la materia del c.d. cumulo amministrativo è graniticamente regolata da orientamento giurisprudenziale ( di cui anche la recente pronuncia della Sezione VI della Cassazione Civile n. 7704/2022) che può essere così riassunto L'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate - nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione od omissione - non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale (violazioni commesse con più azioni od omissioni: Cass. s.u. n. 15669 del 2016), ed è inoltre esclusa la possibilità di invocare l'art. 81 c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché la L. n. 689 del 1981, art. 8, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi (richiamati i precedenti Cass. n. 10890 del 2018; Cass. n. 26434 del 2014)
Si ritiene che il Giudice delle prime cure abbia fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici che regolano la materia, non riconoscendo l'unitarietà dell'azione alle condotte poste in essere da Pt_1
a AN di PU in data 24/02/2023 alle ore 16.20 circa e oggetto di distinti verbali di
[...] ne. Per quanto una sola azione possa integrare più violazioni della stessa norma (concorso formale c.d. omogeneo) o di norme diverse (concorso formale c.d. eterogeneo) nel caso di specie le condotte contestate, per quanto avvenute in un lasso di tempo circoscritto e in luoghi ravvicinati, non possono essere lette come un'unica condotta, atteso che aveva: oltrepassato la Parte_1 striscia longitudinale continua (verbale 941481520), omess centro abitato (verbale 941481628), effettuato un sorpasso di veicolo nonostante la strada non fosse libera e sopraggiungesse veicolo in direzione contraria (verbale 941481726), sorpassato altro veicolo in prossimità di intersezione non regolata da semafori, in via terza Armata intersezione via del MO (verbale 941481824), sorpassato altro veicolo in prossimità di intersezione non regolata da semafori, in via terza Armata intersezione via della stazione (verbale 941481922), sorpassato altro veicolo in prossimità di intersezione non regolata da semafori, in via PU intersezione via IO RO (verbale 941482020), sorpassato altro veicolo in prossimità di intersezione non regolata da semafori, in via PU intersezione via IE OB (verbale 941482128), sorpassato altro veicolo in prossimità di intersezione non regolata da semafori, in via PU intersezione via FA ZI (verbale 9414822264), effettuato il superamento di veicoli fermi all'incrocio regolato da semafori in via PU transitando anche su isola di traffico ed impegnando la corsia riservata per la svolta obbligatoria a sinistra (Via Bersaglieri) proseguendo la marcia senza svoltare (verbale 941482324), proseguito la marcia nonostante il divieto impostogli dalla luce rossa del semaforo operante tra via PU Via Bersaglieri (Verbale 941482422).
Trattasi evidentemente, come correttamente argomentato dal Giudice delle Prime cure, di azioni che esulano da un contesto unitario di azione, posto che sono avvenute in momenti differenti e in luoghi diversi, sebbene molto ravvicinati tra loro.
La decisione di primo grado deve essere pertanto confermata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con applicazione del D.M. 55/2014.
Confermando la statuizione delle spese di lite per il primo grado di Giudizio, si individua lo scaglione di riferimento rispetto al valore della domanda (pari all'importo ingiunto con l'avviso di accertamento impugnato), facendo applicazione dei valori minimi dello scaglione, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria a fronte della natura documentale della causa e della non complessità della vertenza e con previsione dell'aumento di 1/3 previsto dall'art. 4, comma VIII del D.M. attesa la manifesta fondatezza della difesa appellata
3 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 166/2023 così provvede:
[...] CP_1
Rigetta l'appello e, per l'effetto,
Conferma la sentenza impugnata;
Condanna , in favore di , al pagamento per le Parte_1 Controparte_1 spese di lite per il presente grado del giudizio, che liquida per compensi in € 1.303,13, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Gorizia il 18/07/2024
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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