Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00390/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01407/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1407 del 2025, proposto da
Banca Ifis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato AS ER, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Travi, Michele Di Landro e Marilena Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1277/202, pubblicata il 02/04/2021 - RG n. 8232/2016 - Repert. n. 2151/2021 del 02/04/2021 - Registrato il: 22/12/2022 n.13720/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. RE IA e uditi per le parti i difensori Raffaella Travi, per l'ASL resistente; TO D'BB, in sostituzione di AS ER, è presente nelle preliminari per la ricorrente;
Premesso che la parte ricorrente, con atto notificato il 09.09.2025 e depositato il giorno 16.09.2025:
ha chiesto l'ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di rigetto dell’impugnazione, passata in giudicato, notificata in data 25.03.2025, chiedendo il pagamento integrale delle somme dovute, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento;
ha allegato che i titoli esecutivi, formatisi all'esito di giudizi civili di primo e secondo grado, recano condanna della PA resistente al pagamento di capitale, spese di lite e interessi moratori ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002 dalla domanda giudiziale sino al soddisfo; che, decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica dei titoli previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, la PA resistente non ha provveduto all'integrale adempimento; che l'importo complessivo dovuto è quantificato in euro 1.597.121,98, comprensivo delle somme di primo grado, delle spese di secondo grado e degli interessi maturati sino al 15.09.2025, oltre alle imposte di registro e agli interessi successivi sino all'effettivo soddisfo;
ha dedotto: I) l'accertata inerzia della PA resistente, decorso inutilmente il termine di legge dalla notifica dei titoli; II) la liquidità ed esigibilità di tutte le voci richieste, in particolare degli interessi moratori, la cui decorrenza è espressamente fissata nei titoli dalla domanda giudiziale al soddisfo, residuando in capo alla PA una mera attività di calcolo aritmetico e non una valutazione interpretativa o discrezionale; III) la necessità della nomina di un commissario ad acta quale rimedio all'inerzia protratta.
Premesso altresì che la PA resistente si è costituita, resistendo al ricorso, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'ottemperanza per difetto dei presupposti dell'obbligo certo, liquido ed esigibile e dell'inerzia colpevole, atteso che sarebbero in corso procedure contabili e interlocuzioni con l'ente finanziatore; contestando la diretta eseguibilità in sede di ottemperanza di talune voci, tra cui gli interessi ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002, l'imposta di registro e ulteriori somme, in quanto implicanti attività interpretative e non meri calcoli; deducendo l'inammissibilità della nomina del commissario ad acta, quale rimedio eccezionale non ricorrendone i presupposti e suscettibile di interferire con l'autonomia organizzativo-contabile dell'Amministrazione.
Preso atto che all'udienza del 18.03.2026 la causa è passata in decisione.
Rilevato che la domanda è fondata.
Considerato che i titoli esecutivi posti a fondamento del ricorso sono definitivi, essendosi formati all'esito di giudizi civili passati in giudicato, e che gli stessi sono stati regolarmente notificati alla PA resistente in data 25.03.2025; che il termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996 è decorso inutilmente, senza che la PA resistente abbia provveduto all'integrale adempimento; che le giustificazioni addotte, relative alla pendenza di procedure contabili interne e di interlocuzioni con l'ente finanziatore, non integrano cause di forza maggiore idonee ad escludere la sussistenza dell'inerzia rilevante ai fini dell'ottemperanza, trattandosi di circostanze afferenti alla organizzazione interna dell'Amministrazione e non opponibili al creditore.
Considerato che tutte le voci richieste dalla ricorrente sono direttamente eseguibili in sede di ottemperanza. Gli interessi moratori ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002 sono espressamente liquidati nei titoli con decorrenza dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo: la loro quantificazione residua implica una mera operazione aritmetica, applicando il tasso legale alla somma capitale per il periodo intercorrente tra la decorrenza fissata nel titolo e la data del pagamento, senza che residui alcuno spazio valutativo o interpretativo in capo alla PA; si tratta quindi di debito portable, la cui esigibilità non è condizionata ad alcuna attività qualificatoria dell'Amministrazione. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e le imposte di registro risultano parimenti liquidate nei titoli in modo determinato o agevolmente determinabile, con esclusione di qualsiasi attività ricostruttiva ulteriore.
Considerato inoltre che la nomina del commissario ad acta costituisce rimedio proprio del giudizio di ottemperanza, previsto dall'articolo 114, comma 4, lettera d), del codice del processo amministrativo, e non può essere esclusa dalla mera pendenza di procedure contabili interne, che non giustificano il protrarsi dell'inadempimento a fronte di titoli definitivi; che tuttavia, in considerazione della rilevante entità dell'importo complessivo dovuto - pari a euro 1.597.121,98 oltre gli interessi maturandi sino all’effettivo soddisfo - risulta congruo assegnare alla PA resistente un termine di centottanta giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza per provvedere all'integrale adempimento, contemperando l'esigenza di tutela del creditore con la complessità delle procedure contabili necessarie per far fronte a un esborso di tale entità.
Ritenuto cha PA resistente vada quindi condannata al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di euro 1.597.121,98, oltre agli interessi moratori ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002 maturati dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, da calcolarsi in via aritmetica sulla base dei tassi applicabili per ciascun periodo. La PA resistente è tenuta ad adempiere integralmente entro centottanta giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza. Decorso inutilmente tale termine, si nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà di delega a personale di qualifica dirigenziale, con il compito di adottare tutti gli atti necessari per dare esecuzione ai titoli giudiziali, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro i successivi novanta giorni dall'insediamento.
Ritenuto che, in definitiva, il ricorso va accolto e che le spese possano compensarsi, alla luce dell’impegno dell’Amministrazione resistente, formulato in udienza, ad adempiere tempestivamente nell’arco di circa 60 giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nei sensi indicati in motivazione.
Nomina Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Bari, con facoltà di delega ad un funzionario con qualifica dirigenziale all’interno della Prefettura medesima, affinché si sostituisca all’Amministrazione nelle modalità sopra specificate, e decorso il termine di 180 (centottanta) giorni assegnato alla medesima, nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN DA, Presidente
RE Ieva, Consigliere
RE IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IA | EN DA |
IL SEGRETARIO