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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 149/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 149/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Romito ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Bari, Via Principe Amedeo n. 115,
nonché all'indirizzo digitale del predetto difensore in virtù di procura in calce all'atto di appello;
= Appellante =
nei confronti di con sede in Pazza Salimbeni Controparte_1 CP_1
n. 3 (c.f./p. iva.: in persona dell'Avv. Chiara Maria Gullotti, responsabile P.IVA_1
di Struttura di Terzo Livello con funzione legale della Banca, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
Milano, Largo Donegani n. 2, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e pagina 1 di 20 risposta nel giudizio di appello;
=Appellata=
OGGETTO: Intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 03.07.2024;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 03.07.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Perugia esponendo: - di essere Controparte_1
titolare presso la locale filiale del conto corrente personale Retail n. 631203 e conto deposito titoli n. 751243; - che l'istituto di credito convenuto gli aveva addebitato, dal giugno 2015 all'aprile 2017, la vendita di obbligazioni subordinate ISIN XS0503326083
per l'importo di €.418.432,71 (al netto delle cedole incassate) e, nel mese di giugno
2016, la vendita di obbligazioni subordinate ISIN [...] per l'ulteriore importo di €.242.627,27 (al netto delle cedole incassate); - che i predetti titoli obbligazionari erano state convertiti, a seguito del burden sharing, in azioni, con una perdita per l'attore pari ad €.558.748,04; - che le predette operazioni finanziarie, in cui si era concentrata la gran parte del suo patrimonio mobiliare, erano avvenute senza che la gli avesse fornito alcuna informazione sulle caratteristiche del prodotto e sulla CP_1
rischiosità dei titoli acquistati e che tali investimenti non erano stati preceduti da alcuna indagine in merito alle esigenze del cliente, alla propria esperienza finanziaria e in merito alla sua situazione personale e patrimoniale;
- che l'istituto di credito aveva operato in conflitto di interessi stante la duplice veste di emittente ed intermediario.
pagina 2 di 20 Conformemente a quanto dedotto chiedeva accertarsi il grave inadempimento della
Banca e dichiararsi la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria e dei
Contr singoli ordini impartiti, con condanna di al risarcimento del danno quantificato nell'importo di €.428.028,61, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa del 16.10.2020 si costituiva che Controparte_1
contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto.
Depositate le memorie ai sensi dell'art.183, comma 6, c.p.c. – con cui, nel cui primo termine, l'attore aveva dedotto la nullità per difetto di forma scritta del contratto di multicanalità e degli ordini di acquisto impartiti via web - la causa veniva direttamente rinviata per la precisazione della conclusioni, senza ulteriore attività istruttoria.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 232/2023, pubblicata il 07.02.2023, rigettava la domanda attorea e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 232/2023 ha interposto appello Pt_1
per i seguenti motivi:
[...]
1) “Quanto alla corretta ricostruzione in fatto”.
Sostiene l'appellante che la sentenza del Tribunale sia errata nella parte in cui il giudice di prime cure, nel ricostruire la vicenda in fatto, afferma che il aveva Pt_1
acquistato - dopo la comunicazione dell'estratto conto del 31.12.2015, ove era contenuto avviso del possibile “bail in” - “una tranche dei titolo 10/20 5 sub
nell'aprile del 2017” (pag. 8 della sentenza); in pratica il giudice di prime cure,
muovendo da tale premessa, ha posto sullo stesso piano le operazioni contestate con quelle eseguite in precedenza. Infatti l'operazione promossa dall'istituto di credito va collocata nel contesto di estrema difficoltà finanziaria dello stesso (“ultima spiaggia per BMPS di salvarsi prima del fallimento o acquisizione da parte dello Stato”) e tale
Contr situazione ha portato ad imporre nel prospetto informativo la dichiarazione pagina 3 di 20 olografa, richiamata dal giudice, “di aver aderito all'Offerta di propria iniziativa,
senza sollecitazioni o erogazione di consulenza da parte dell'intermediario … di
aver ricevuto la sopracitata documentazione informativa e di essere a conoscenza
del conflitto di interesse della Banca nell'operazione … di essere informato della
non adeguatezza dell'informazione e di volere, ciò nonostante, dar corso
all'adesione”.
Asserisce, non essersi trattato di una libera scelta ma di condizione necessaria per aderire all'OPA e sperare di recuperare attraverso la sopravvivenza della i suoi CP_1
risparmi, aspetti questi che - a suo avviso - sono stati ignorati dal primo giudice che ha, erroneamente, ricondotto la scelta ad un consapevole intento speculativo.
2) “Quanto alla nullità delle operazioni per difetto di forma”.
La sentenza è errata nella parte in cui il primo giudice afferma che il contratto di multicanalità non dovesse essere concluso per iscritto, nonostante disciplinasse le modalità per impartire ordini di borsa.
Afferma che il contratto di multicanalità fu attivato tre anni prima (2009) del contratto di intermediazione (2012) richiamato in sentenza e non poteva riferirsi ad esso in quanto strumentale al rapporto in essere, quindi, per poter impartire ordini di acquisto titoli on line collegati al contratto quadro del 2012 era necessario stipulare un contratto di multicanalità in forma scritta successivo al primo, dalla cui mancanza consegue la nullità/invalidità del contratto di intermediazione e la nullità degli ordini.
La statuizione del Tribunale è pure errata laddove si afferma che il contratto quadro del 2012 non prevedeva alcun vincolo formale per impartire gli ordini di investimento e che contemplava operazioni eseguite sia “phone banking” sia tramite
“internet banking”.
pagina 4 di 20 Sostiene che anche per gli ordini vi è l'obbligo di pattuire in forma scritta una loro forma.
3) “Quanto agli obblighi informativi”
La sentenza è pure errata per avere, il primo giudice, ritenuto che la avesse CP_1
correttamente adempiuto agli obblighi informativi.
Sostiene l'appellante che anche in presenza di un servizio di investimento consistente in esecuzione di ordini per conto del cliente la non doveva solo CP_1
valutare l'appropriatezza dell'investimento, ma doveva anche fornire una specifica informativa sulle caratteristiche del titolo offerto sulla sua piattaforma web.
La circostanza che la fosse contemporaneamente intermediario, emittente e CP_1
proprietario della piattaforma on-line rendeva i relativi obblighi informativi molto più stringenti imponendo una particolare professionalità e neutralità nel negoziare le operazioni di vendita predisponendo sistemi di mitigazione e di alert nella comunicazione con i clienti/consumatori.
4) “Quanto al nesso causale”
Il giudice di prime cure ha respinto la domanda attorea per difetto di nesso causale tra violazione degli obblighi informativi e lamentato danno, sull'errato presupposto che l'attore avesse consapevolmente aderito alla offerta di conversione facoltativa
Contr delle obbligazioni oggetto di causa in azioni
L'esclusione del nesso causale si fonda su un evento (operazione di investimento del
2016) successivo alla comunicazione dell'estratto conto titoli al 31.12.2015.
Sostiene che tale estratto conto si limitava solo a notizie generali circa l'entrata in vigore della normativa europea in tema di risoluzione delle crisi bancarie, senza
Contr alcuna specifica informazione sui rischi dei titolo
Il Tribunale ha errato laddove ha attribuito natura di alert ad una comunicazione del pagina 5 di 20 tutto priva di tale significato essendo una mera informativa routinaria delle banche sulle modifiche normative avvenute.
Asserisce che l'operazione del dicembre 2016 era inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'appellante riguardando azioni della e non obbligazioni. CP_1
In via istruttoria, reitera la richiesta di nomina di CTU per la verifica degli aspetti tecnici dell'operazione e per la quantificazione del lamentato danno.
Con comparsa del 21.07.2023, si è costituita Controparte_1
contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il Consigliere istruttore, in assenza di attività istruttoria, esaurita la trattazione, ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 02.10.2024 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Per ragioni di priorità logica va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello,
sollevata da per violazione dell'art. 342 c.p.c.. CP_3
Ritiene questa Corte che l'eccezione non colga nel segno, visto che l'impugnazione contiene una compiuta contestazione della sentenza e l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice, quindi l'atto non risulta carente dei requisiti imposti a pena di inammissibilità dall'art. 342 c.p.c. .
Ne deriva che l'atto di appello debba considerarsi ammissibile.
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Sempre in via preliminare la Corte deve peraltro rilevare l'inammissibilità -ai sensi dell'art. 345, comma terzo, c.p.c.- dei documenti (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11) prodotti da pagina 6 di 20 parte appellata con la costituzione in grado di appello, ben potendo a ciò provvedere nel giudizio di primo grado, visto che si tratta di documentazione già in possesso della banca prima dell'introduzione della causa e che doveva essere depositata innanzi al giudice di prime cure.
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Col primo dei motivi di gravame la sentenza del Tribunale di Perugia è stata censurata nella parte in cui il primo giudice -nel ricostruire il fatto- ha affermato che l'odierno appellante aveva acquistato dopo la comunicazione dell'estratto conto del
31.12.2015 (ove era contenuto avviso del possibile “bail in”) “una tranche dei titolo
10/20 5 sub nell'aprile del 2017” (pag. 8 della sentenza) e laddove è stata attribuita particolare “rilevanza” all'adesione OPA del 2016 al fine di escludere il nesso di causalità tra l'inadempimento contestato e il danno lamentato.
La censura non coglie nel segno.
Osserva la Corte che, se pure è vero – tanto emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. n. 8 e 14 fascicolo di primo grado di parte appellata) - che l'acquisto dei titoli ISIN XS0503326083 è avvenuto in due tranche nel 2015 (la prima registrata il 1.07.2015 e la seconda il 8.12.2015, con valuta 10.12.2015), è pacifico e non contestato che l'acquisto degli ulteriori titoli ISIN [...] è avvenuto mediante due operazioni in data 31.05.2016, con valuta 2.6.2016 (cfr. doc. 9
fascicolo di primo grado di parte appellata).
Dunque, il secondo acquisto è avvenuto successivamente alla comunicazione dell'estratto conto al 31.12.2015 (di cui parte appellante non ha contestato la ricezione), in cui è contenuto l'avviso del possibile ricorso al “bail in” in caso di crisi bancaria (cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado dell'appellata).
Ciò che, quindi, il giudice di prime cure ha correttamente valorizzato è che l'acquisto pagina 7 di 20 dei titolo avvenuto “anche successivamente” alla ricezione di tale informativa,
unitamente agli ulteriori elementi emergenti dalla documentazione versata in atti
(quali le dichiarazioni contenute nel questionario MIFID attestanti una esperienza finanziaria “elevata” e “approfondita”; di conoscere le caratteristiche delle obbligazioni strutturate;
di aver già sottoscritto operazioni relative ad obbligazioni;
di essere disposto a correre il rischio “molto alto e di non avere interesse a piani di accumulo del capitale, nell'aspettativa di un “forte incremento” dei propri investimenti;
cfr. doc. 7 in fascicolo di primo grado di parte appellata), nonché
dall'avere consapevolmente aderito all'offerta di conversione facoltativa delle obbligazioni oggetto di causa in azioni, ha costituito utile elemento di valutazione per il Tribunale al fine di escludere la tesi sostenuta dall'appellante circa la mancata conoscenza delle caratteristiche dei prodotti finanziari acquistati, della carenza di informazioni da parte della e del nesso causale tra le lamentate violazioni ed il CP_1
preteso danno subito.
In altri termini anche per questa Corte risulta “decisivo” -al fine di escludere il nesso di causalità tra l'esito infruttuoso delle operazioni contestate e le lamentate carenze informative- il fatto che “l'attore avesse consapevolmente aderito alla offerta di
Contr conversione facoltativa delle obbligazioni oggetto di causa in azioni (vds.
documento sub n. 2.10) produzione di parte attrice e doc. 15 della produzione di
parte convenuta): in data 20.12.2016, infatti, l'attore dichiarava, scrivendolo di
pugno, di aver aderito all'offerta senza sollecitazione da parte della banca o
erogazione di consulenza;
di essere consapevole delle peculiarità dell'operazione e
del rischio connesso alla conversione, anche “per gli effetti della disciplina sulle
risoluzioni bancarie” ed in considerazione del “rischio di sopravvivenza della
banca”; di voler dare comunque corso all'operazione” (cfr. pag. 8 della sentenza).
pagina 8 di 20 Tale operazione rappresenta un ulteriore “decisivo” elemento di conferma della piena consapevolezza delle scelte di investimento in titoli di tipo altamente speculativo, effettuate autonomamente dal facendo leva sulla sua spiccata Pt_1
capacità di interpretare i mercati finanziari.
Ciò che il primo giudice ha correttamente valorizzato è, quindi, che prima della conversione delle obbligazioni subordinate oggetto di causa in azioni il Pt_1
avesse prestato adesione in piena consapevolezza a tale offerta, accettandone i relativi termini e condizioni e dichiarando espressamente: “di aver ricevuto il
fascicolo informativo e la scheda tecnica informativa e di aver aderito all'offerta di
mia iniziativa senza sollecitazione ed erogazione di consulenza da parte della
Banca; di essere consapevole del conflitto di interesse della Banca nell'operazione
alla luce di quanto rappresentato dalla BCE circa il fatto che il ritardo nel
completamento della capitalizzazione potrebbe porre a rischio la sopravvivenza
della Banca;
di essere consapevole che l'adesione all'operazione comporta il
cambiamento dello status da obbligazionista ad azionista quindi una maggiore
rischiosità dell'investimento anche per gli effetti delle risoluzioni bancarie;
di essere
stato informato della non adeguatezza dell'operazione e di volere ciò nonostante dar
corso all'operazione” (cfr. doc. 15 fascicolo di primo grado di parte appellata e doc.
2.10 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Tale dichiarazione olografa, quindi, non costituisce “una condizione necessaria per
aderire all'OPA e sperare di recuperare attraverso la sopravvivenza della i CP_1
suoi risparmi” - come affermato dall'appellante (cfr. pag. 17 dell'atto di appello) –
ma rappresenta uno strumento di rafforzamento dei presidi attuati dalla per CP_1
assicurarsi che l'investitore prestasse il proprio consenso all'adesione in totale consapevolezza dell'operazione (“L'utilizzo di tali presidi riduce la platea dei
pagina 9 di 20 soggetti classificati come clientela al dettaglio che possono aderire all'Offerta” - cfr.
pag. 6 doc.
2.10 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Per tali ragioni il primo motivo di appello è infondato e viene respinto.
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Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per avere escluso la nullità delle operazioni di investimento in difetto della forma scritta del contratto di multimedialità e per non aver tenuto conto che questo era antecedente (2009) al contratto di intermediazione (2012) e,
dunque, non poteva riferirsi ad esso.
Il motivo è infondato.
E' noto, per giurisprudenza costante, che in materia di intermediazione finanziaria l'art. 23 TUF impone la forma scritta, a pena di nullità, per i soli contratti normativi
e non anche per i singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi
impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti
formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro.Invero, tali ordini
rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di
investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi,
concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione – per il tramite
dell'intermediario – dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole
contenute nel contratto quadro (in senso conforme, Cass. civ., 9 agosto 2017, n.
19759; Cass. civ., 2 agosto 2016, n. 16053; Cass. civ., 29 febbraio 2016, n. 3950;
Cass. civ., 13 gennaio 2012, n. 384).
Orbene, nella fattispecie gli ordini sono stati impartiti dal mediante Pt_1
operazioni eseguite autonomamente tramite accesso alla piattaforma on line della banca di cui possedeva i relativi dispositivi di accesso (codice accesso, password e pagina 10 di 20 chiavetta elettronica) come risulta dalla ricevuta di consegna dei predetti strumenti,
debitamente sottoscritta dall'appellante in calce al contratto di multimedialità
integrata del 2.11.2009 (cfr. doc.
5- fascicolo di primo grado di parte appellata).
Ciò -pure in assenza della sottoscrizione del contratto di multimedialità (per il quale,
come detto, non è prevista alcuna forma scritta) - costituisce condizione sufficiente e necessaria alla valida costituzione del rapporto di multimedialità al quale le parti hanno dato regolare esecuzione, senza alcuna precedente contestazione.
Priva di pregio appare, inoltre, la doglianza dell'appellante secondo cui il contratto di multimedialità attivato nel 2009 – cioè tre anni prima del contratto di intermediazione (2012) – non poteva validamente regolare i rapporti e le modalità
esecutive relative a quest'ultimo, necessitandone uno nuovo.
Osserva la Corte che, in mancanza di disdetta del rapporto di multicanalità e di disattivazione dei dispositivi ricevuti per l'accesso ai canali telematici, il servizio è
rimasto attivo anche sotto la vigenza del contratto per i servizi di investimento stipulato in data 29.6.2012; quindi il si è regolarmente avvalso di tali Pt_1
dispositivi -operando in piena autonomia sulla piattaforma online- per impartire le operazioni di investimento in titoli documentate in atti, anche precedenti a quelle oggetto di causa.
Sotto altro profilo, l'appellante si duole, poi, del fatto che il contratto di servizi di investimento del 29.12.2012 (precedente alle operazioni oggetto di causa e regolarmente sottoscritto – cfr. doc. 6b in fascicolo di primo grado di parte appellata)
prevedeva sì la possibilità di impartire gli ordini di acquisto anche in forma diversa da quella scritta, ma avrebbe previsto quale forma alternativa quella della “telefonata
registrata ma non l'internet banking”.
Orbene, come si è già precisato, è pacifico e ampiamente consolidato l'orientamento pagina 11 di 20 della giurisprudenza di legittimità (Cass. 13/01/2012, n. 384; Cass. n. 19759 del
2017), secondo cui nei rapporti di intermediazione finanziaria, la forma scritta prescritta dall'art. 23 TUF è richiesta solo per la validità del c.d. contratto quadro,
requisito che nel caso di specie risulta pienamente soddisfatto (cfr. doc. 6a e 6b – in fascicolo di primo grado di parte appellata).
Dal contratto di intermediazione - che si traduce, quindi, nel conferimento di un incarico gestorio che disciplina le modalità di espletamento dell'incarico - devono essere tenuti distinti gli ordini di investimento relativi alle singole operazioni, che costituiscono solo un momento esecutivo del contratto quadro (successivo alla stipula di quest'ultimo) e che possono essere impartiti in forma diversa.
Nella fattispecie il contratto quadro prevedeva la validità degli ordini impartiti alla
Banca non solo per iscritto ma anche in via orale (“gli ordini sono impartiti alla
Banca di norma per iscritto….Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente
il cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro
supporto equivalente”.
Orbene, in merito a tale previsione contrattuale la Suprema Corte (Cass. 08/02/2018,
n .3087) ha precisato che: “La clausola, secondo la quale «gli ordini sono impartiti
di norma per iscritto;
qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente il cliente
dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto
equivalente», non può in alcun modo integrare un patto costitutivo di forma ad
substantiam. Il carattere «nuovo ed inedito» delle modalità alternative alla scrittura
contemplate dalla stessa preclude tale qualificazione. Pertanto, anche in presenza
della clausola in discorso, o di clausole affini, gli ordini impartiti dall'investitore
solo oralmente sono validi, e l'intermediario può offrirne la prova con qualsiasi
mezzo, essendo il passaggio contrattuale in discorso unicamente inteso a creare
pagina 12 di 20 simmetria tra la forma in cui l'intermediario riceve l'ordine, e le modalità prescritte
dal Reg. Intermediari per la sua regolare attestazione e prova in giudizio,
nell'esclusivo interesse dell'intermediario stesso”.
In conclusione, nel caso in esame, è lo stesso contratto quadro (stipulato per iscritto)
a prevedere la facoltà di eseguire gli ordini anche in forma diversa da quella scritta.
Il ha, dunque, consapevolmente e, in piena autonomia, impartito gli ordini di Pt_1
acquisto tramite l'utilizzo dei canali telematici della ai quali aveva pieno CP_1
accesso in virtù del rapporto di multicanalità integrata attivato a partire dal 2009.
Il motivo è dunque infondato e viene respinto.
****
Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza del Tribunale di
Perugia nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto assolto l'obbligo informativo in capo alla CP_1
In particolare, il lamenta che il primo giudice “non doveva solo valutare la Pt_1
appropriatezza ma aveva anche il preciso compito di fornire una specifica ed
adeguata informativa su caratteristiche del titolo offerto sulla sua piattaforma on
line, obbligo informativo diverso ed autonomo rispetto alla valutazione
dell'appropriatezza ed adeguatezza” (cfr. pag. 29 dell'appello)
La censura non è fondata.
Osserva la Corte che ai sensi del Regolamento Consob n. 16190/2007 gli intermediari finanziari: (a) forniscono al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti (artt. 27 – 31), nonché una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati (art. 31); (b) assumono dai clienti informazioni volte a valutare l'appropriatezza dell'investimento (artt. 41-42), nonché, soltanto nell'ipotesi in cui prestino anche attività di consulenza o gestione del portafoglio,
pagina 13 di 20 l'adeguatezza dei medesimi (art. 39 ss.).
Entrambe le valutazioni (adeguatezza e appropriatezza) sono escluse nell'ipotesi in cui la Banca svolga servizi di mera esecuzione o ricezione di ordini (c.d. “execution only”) (art. 43).
In pratica se l'intermediario si limita a ricevere ordini impartiti dal cliente e quindi funge da mero ricettore di ordini -senza una propria attività di consulenza, gestione, o raccomandazione o collocamento di una determinata operazione (c.d. servizi
“execution only”)- è esonerato anche dalla valutazione di “appropriatezza” (cfr. Cass.
24 aprile 2018 n. 10112
Nel caso di specie, non si verte in materia di materia di contratto di consulenza o di gestione del portafoglio.
Il dato emerge in effetti proprio dal contratto servizi di investimento, ove – dopo la premessa e la conferma che era stata preventivamente consegnata la “Nota
informativa” che riporta anche le informazioni sui rischi generali degli investimenti di cui all'art. 31 e segg. del Regolamento Intermediari - si legge: “Vi
conferisco/conferiamo l'incarico di: A) negoziare gli strumenti finanziari di cui agli
ordini che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti;
B)
ricevere e trasmettere i miei/nostri ordini su strumenti finanziari che Vi saranno
impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti” (cfr. doc. 6a, pag. 5 e doc. 6b
pag. 33 in fascicolo di primo grado dell'appellata).
Il primo giudice ha pertanto correttamente rilevato che le operazioni di acquisto erano state eseguite in forza di un valido Contratto per i servizi di investimento e dopo che il cliente aveva sottoscritto (e dichiarato) di aver ricevuto la nota informativa relativa alla politica di gestione dei conflitti di interesse ed alla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini di investimento (cfr. pag. 6, Sentenza).
pagina 14 di 20 Il Tribunale ha dunque valorizzato la circostanza che, essendo in presenza di un servizio di investimento consistente esclusivamente in una esecuzione di ordini,
l'intermediario era tenuto soltanto “ad informarsi sul grado di esperienza e
conoscenza del cliente relativamente al tipo di strumento finanziario chiesto o
proposto, tenendo conto della sua familiarità con il tipo di operazione chiesta o
proposta; del volume, della frequenza, della natura delle operazioni realizzate in
passato; del suo livello di istruzione;
della sua professione, informazioni raccolte nel
questionario sopra ricordato” (cfr. pag. 7 della sentenza).
L'acquisizione di tali elementi di valutazione risultava essere stata effettuata mediante il Questionario Mifid 18.6.2012 (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellante), laddove l'appellante si è dichiarato laureato e con un patrimonio investito in strumenti finanziari superiore ad €.500.000,00, con approfondita esperienza in strumenti finanziari e assicurativi (punto 5 del questionario), esperto in materia di investimenti (dati i pregressi acquisti di polizze a contenuto finanziario, di fondi di investimento, di altre obbligazioni strutturate superiori ad euro 5.000,00),
mosso da un intento lucrativo (e non di accumulo del capitale), disponibile a sopportare anche forti oscillazioni, con elevato rischio di perdite del capitale, in condizione di sostenere un investimento di lungo periodo, di avere una bassa propensione di adesione a forme pensionistiche, privo di familiari a carico, con bassa probabilità di avere bisogno dei suoi risparmi nei primi anni di vita del contratto, di avere una significativa e costante capacità di guadagno grazie al proprio reddito, su cui poteva contare stabilmente.
Nessun inadempimento è, pertanto, imputabile a carico della CP_1
Né in tal senso rileva l'omessa indicazione della natura subordinata delle obbligazioni.
pagina 15 di 20 La recente giurisprudenza di merito – condivisa da questa Corte - si è occupata di fattispecie analoghe, affermando che deve essere escluso che la mancata espressa indicazione della natura subordinata delle obbligazioni possa determinare una responsabilità dell'istituto di credito (cfr. Trib. Perugia sent. n. 232/2023; Trib. Enna
sent. n. 60/2023; Trib. Benevento sent. n. 2420/2022; Trib. Bari sent. n. 4226/2021;
Trib. Pisa sent. n. 1008/21; Trib. La Spezia sent. del 1.2.2021), ciò perché, la definizione di obbligazioni “ordinarie” non poteva avere alcuna valenza decettiva all'epoca in cui gli investimenti in questione sono stati posti in essere, considerato che definire “ordinaria” una obbligazione “subordinata” non equivaleva a rendere una informazione scorretta in quanto le obbligazioni si definiscono ordinarie per differenziarle da quelle strutturate.
In particolare si è precisato che “Riguardo all'esattezza e completezza degli obblighi
informativi sui prodotti finanziari oggetto di giudizio, e specificatamente dei Titoli
Obbligazionari BMPS, la definizione di obbligazioni “ordinarie” non aveva alcuna
valenza decettiva all'epoca in cui gli investimenti in questione sono stati posti in
essere: peraltro, è lo stesso CTU a convenire circa il fatto che definire “ordinaria”
una obbligazione “subordinata” equivalga a rendere “una informazione corretta” in
quanto le obbligazioni si definiscono ordinaria per differenziarle da quelle
strutturate.
Quanto all'omessa esplicita indicazione della natura subordinata delle obbligazioni,
essa non può rappresentare un vulnus informativo di cui la banca possa essere
chiamata a rispondere, in quanto né nel 2011 né nel 2015, la normativa richiedeva
agli intermediari di esplicitare se un'obbligazione fosse o meno subordinata: l'art.
31 del regolamento emittenti all'epoca applicabile sollecitava semplicemente a
fornire “ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei
pagina 16 di 20 rischi degli strumenti finanziari trattati”. Tale descrizione era tenuta a illustrare “le
caratteristiche del tipo di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale
strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare
decisioni di investimento informate”. Salvo eccezioni (ad esempio, per gli
investimenti di leva), il regolamento intermediari non imponeva alcun requisito
informativo specifico affinché il livello di dettaglio potesse essere considerato
“sufficiente”. In proposito, merita menzione la sentenza n. 18121 del 31 agosto 2020
della Cassazione Civile, secondo cui “la banca intermediaria, prima di effettuare
operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in
concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in
relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente” (cfr.
Tribunale Benevento, 9.11.2022, doc. 12).
Nella fattispecie, peraltro, i titoli oggetto di causa sono identificati come BMPS 10/20
5 SUB e 435280 BMPS 08/18 SUB (cfr. doc. 13 - fascicolo di primo grado di parte appellata – comunicazione 31.01.2016). CP_1
Nessun inadempimento quanto agli obblighi informativi è, dunque, ravvisabile in
Capo alla appellata. CP_1
Il motivo, pertanto è infondato e viene respinto.
****
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha escluso il nesso di causalità tra le lamentate carenze informative e il preteso danno subito, ritenendo decisivo il fatto che l'attore - successivamente alla comunicazione dell'estratto conto titoli al 31.12.2015 (contenente l'avviso del possibile “bail in”) - aveva consapevolmente aderito, in data 20.12.2016, all'offerta di conversione facoltativa delle obbligazioni oggetto di causa in azioni.
pagina 17 di 20 Parte appellante sostiene che l'estratto conto del 31.12.2015 non avrebbe recato
Contr alcuna specifica informativa sui rischi dei titoli
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che l'intervenuta adesione alla offerta pubblica di acquisto volontaria con obbligo di reinvestimento del corrispettivo ricavato dalle obbligazioni in azioni ordinarie BMPS di nuova emissione è stata, correttamente, presa in considerazione dal Tribunale al solo fine di rimarcare che essa costituiva ulteriore
(“decisivo”) elemento di conferma della piena consapevolezza della natura dei titoli acquistati (in piena autonomia e al di fuori di un rapporto di consulenza con la CP_1
e delle scelte investimento in titoli di tipo altamente speculativo, effettuate autonomamente dal facendo leva sulla sua spiccata capacità di orientarsi nei Pt_1
mercati finanziari, al di là ed a prescindere dalle valutazioni rimesse alla banca.
Questo (non altro) è il significato del capo della Sentenza censurato.
Privo di pregio appare dunque il tentativo dell'appellante di negare rilevanza a tale operazione, asserendo che essa sarebbe stata “l'ultima spiaggia” necessaria per il salvataggio della ma non sufficiente, e che comunque la dichiarazione CP_1
olografa riportata e richiamata dal Giudice non sarebbe stata frutto di una libera scelta, ma condizione necessaria per aderire all'OPA.
Come chiarito in precedenza, la dichiarazione olografa rappresenta il rafforzamento dei presidi attuati dalla Banca per assicurarsi che l'investitore (scrivendo di pugno di aver aderito di propria iniziativa e senza erogazione di consulenza, di aver ricevuto tutte le necessarie informative, di essere stato informato della eventuale non adeguatezza dell'operazione, di essere a conoscenza del conflitto di interesse, ecc.)
prestasse il proprio consenso all'adesione, nella più totale consapevolezza dell'operazione.
pagina 18 di 20 La decisione oggi impugnata, in buona sostanza, ha accertato l'insussistenza del preteso comportamento omissivo dell'intermediario ed ha escluso che il lamentato pregiudizio potesse essere conseguenza diretta di tale omissione, piuttosto che libera e autonoma scelta dell'appellante di investire in titoli speculativi.
Al contrario, ha ritenuto che meritassero di essere valorizzati alcuni elementi rilevanti, quali la valenza delle informazioni fornite nel Questionario Mifid, nonché la circostanza che il Sig. nel gennaio 2016 (dopo aver ricevuto le informative Pt_1
sul possibile “bail-in” con l'estratto conto del 31.12.2015) mosso da intento manifestamente speculativo, si era determinato ad acquistarne altri titoli dello stesso tipo di quelli di cui si controverte: elementi idonei a far emergere che, con alto grado di probabilità, l'investimento sarebbe stato comunque eseguito.
Anche tale ultimo motivo di appello è quindi infondato e per questa va respinto.
****
Per tutto quanto sopra esposto, stante l'infondatezza dei fatti costitutivi posti a fondamento del preteso inadempimento e della conseguente richiesta risarcitoria, appare all'evidenza del tutto non necessario espletare la CTU, la cui richiesta a disattesa.
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa e della nota spese depositata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
nei confronti di contrariis reiectis, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 232/2023
pagina 19 di 20 emessa dal Tribunale di Perugia il 7.02.2023);
- condanna al rimborso in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite sostenute nel presente grado di giudizio che liquida in complessivi €.
6.946,00 oltre spese generali 15%, IVA ed accessori di legge.
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 17 marzo 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 149/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Romito ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Bari, Via Principe Amedeo n. 115,
nonché all'indirizzo digitale del predetto difensore in virtù di procura in calce all'atto di appello;
= Appellante =
nei confronti di con sede in Pazza Salimbeni Controparte_1 CP_1
n. 3 (c.f./p. iva.: in persona dell'Avv. Chiara Maria Gullotti, responsabile P.IVA_1
di Struttura di Terzo Livello con funzione legale della Banca, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
Milano, Largo Donegani n. 2, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e pagina 1 di 20 risposta nel giudizio di appello;
=Appellata=
OGGETTO: Intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 03.07.2024;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 03.07.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Perugia esponendo: - di essere Controparte_1
titolare presso la locale filiale del conto corrente personale Retail n. 631203 e conto deposito titoli n. 751243; - che l'istituto di credito convenuto gli aveva addebitato, dal giugno 2015 all'aprile 2017, la vendita di obbligazioni subordinate ISIN XS0503326083
per l'importo di €.418.432,71 (al netto delle cedole incassate) e, nel mese di giugno
2016, la vendita di obbligazioni subordinate ISIN [...] per l'ulteriore importo di €.242.627,27 (al netto delle cedole incassate); - che i predetti titoli obbligazionari erano state convertiti, a seguito del burden sharing, in azioni, con una perdita per l'attore pari ad €.558.748,04; - che le predette operazioni finanziarie, in cui si era concentrata la gran parte del suo patrimonio mobiliare, erano avvenute senza che la gli avesse fornito alcuna informazione sulle caratteristiche del prodotto e sulla CP_1
rischiosità dei titoli acquistati e che tali investimenti non erano stati preceduti da alcuna indagine in merito alle esigenze del cliente, alla propria esperienza finanziaria e in merito alla sua situazione personale e patrimoniale;
- che l'istituto di credito aveva operato in conflitto di interessi stante la duplice veste di emittente ed intermediario.
pagina 2 di 20 Conformemente a quanto dedotto chiedeva accertarsi il grave inadempimento della
Banca e dichiararsi la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria e dei
Contr singoli ordini impartiti, con condanna di al risarcimento del danno quantificato nell'importo di €.428.028,61, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa del 16.10.2020 si costituiva che Controparte_1
contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto.
Depositate le memorie ai sensi dell'art.183, comma 6, c.p.c. – con cui, nel cui primo termine, l'attore aveva dedotto la nullità per difetto di forma scritta del contratto di multicanalità e degli ordini di acquisto impartiti via web - la causa veniva direttamente rinviata per la precisazione della conclusioni, senza ulteriore attività istruttoria.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 232/2023, pubblicata il 07.02.2023, rigettava la domanda attorea e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 232/2023 ha interposto appello Pt_1
per i seguenti motivi:
[...]
1) “Quanto alla corretta ricostruzione in fatto”.
Sostiene l'appellante che la sentenza del Tribunale sia errata nella parte in cui il giudice di prime cure, nel ricostruire la vicenda in fatto, afferma che il aveva Pt_1
acquistato - dopo la comunicazione dell'estratto conto del 31.12.2015, ove era contenuto avviso del possibile “bail in” - “una tranche dei titolo 10/20 5 sub
nell'aprile del 2017” (pag. 8 della sentenza); in pratica il giudice di prime cure,
muovendo da tale premessa, ha posto sullo stesso piano le operazioni contestate con quelle eseguite in precedenza. Infatti l'operazione promossa dall'istituto di credito va collocata nel contesto di estrema difficoltà finanziaria dello stesso (“ultima spiaggia per BMPS di salvarsi prima del fallimento o acquisizione da parte dello Stato”) e tale
Contr situazione ha portato ad imporre nel prospetto informativo la dichiarazione pagina 3 di 20 olografa, richiamata dal giudice, “di aver aderito all'Offerta di propria iniziativa,
senza sollecitazioni o erogazione di consulenza da parte dell'intermediario … di
aver ricevuto la sopracitata documentazione informativa e di essere a conoscenza
del conflitto di interesse della Banca nell'operazione … di essere informato della
non adeguatezza dell'informazione e di volere, ciò nonostante, dar corso
all'adesione”.
Asserisce, non essersi trattato di una libera scelta ma di condizione necessaria per aderire all'OPA e sperare di recuperare attraverso la sopravvivenza della i suoi CP_1
risparmi, aspetti questi che - a suo avviso - sono stati ignorati dal primo giudice che ha, erroneamente, ricondotto la scelta ad un consapevole intento speculativo.
2) “Quanto alla nullità delle operazioni per difetto di forma”.
La sentenza è errata nella parte in cui il primo giudice afferma che il contratto di multicanalità non dovesse essere concluso per iscritto, nonostante disciplinasse le modalità per impartire ordini di borsa.
Afferma che il contratto di multicanalità fu attivato tre anni prima (2009) del contratto di intermediazione (2012) richiamato in sentenza e non poteva riferirsi ad esso in quanto strumentale al rapporto in essere, quindi, per poter impartire ordini di acquisto titoli on line collegati al contratto quadro del 2012 era necessario stipulare un contratto di multicanalità in forma scritta successivo al primo, dalla cui mancanza consegue la nullità/invalidità del contratto di intermediazione e la nullità degli ordini.
La statuizione del Tribunale è pure errata laddove si afferma che il contratto quadro del 2012 non prevedeva alcun vincolo formale per impartire gli ordini di investimento e che contemplava operazioni eseguite sia “phone banking” sia tramite
“internet banking”.
pagina 4 di 20 Sostiene che anche per gli ordini vi è l'obbligo di pattuire in forma scritta una loro forma.
3) “Quanto agli obblighi informativi”
La sentenza è pure errata per avere, il primo giudice, ritenuto che la avesse CP_1
correttamente adempiuto agli obblighi informativi.
Sostiene l'appellante che anche in presenza di un servizio di investimento consistente in esecuzione di ordini per conto del cliente la non doveva solo CP_1
valutare l'appropriatezza dell'investimento, ma doveva anche fornire una specifica informativa sulle caratteristiche del titolo offerto sulla sua piattaforma web.
La circostanza che la fosse contemporaneamente intermediario, emittente e CP_1
proprietario della piattaforma on-line rendeva i relativi obblighi informativi molto più stringenti imponendo una particolare professionalità e neutralità nel negoziare le operazioni di vendita predisponendo sistemi di mitigazione e di alert nella comunicazione con i clienti/consumatori.
4) “Quanto al nesso causale”
Il giudice di prime cure ha respinto la domanda attorea per difetto di nesso causale tra violazione degli obblighi informativi e lamentato danno, sull'errato presupposto che l'attore avesse consapevolmente aderito alla offerta di conversione facoltativa
Contr delle obbligazioni oggetto di causa in azioni
L'esclusione del nesso causale si fonda su un evento (operazione di investimento del
2016) successivo alla comunicazione dell'estratto conto titoli al 31.12.2015.
Sostiene che tale estratto conto si limitava solo a notizie generali circa l'entrata in vigore della normativa europea in tema di risoluzione delle crisi bancarie, senza
Contr alcuna specifica informazione sui rischi dei titolo
Il Tribunale ha errato laddove ha attribuito natura di alert ad una comunicazione del pagina 5 di 20 tutto priva di tale significato essendo una mera informativa routinaria delle banche sulle modifiche normative avvenute.
Asserisce che l'operazione del dicembre 2016 era inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'appellante riguardando azioni della e non obbligazioni. CP_1
In via istruttoria, reitera la richiesta di nomina di CTU per la verifica degli aspetti tecnici dell'operazione e per la quantificazione del lamentato danno.
Con comparsa del 21.07.2023, si è costituita Controparte_1
contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il Consigliere istruttore, in assenza di attività istruttoria, esaurita la trattazione, ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 02.10.2024 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Per ragioni di priorità logica va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello,
sollevata da per violazione dell'art. 342 c.p.c.. CP_3
Ritiene questa Corte che l'eccezione non colga nel segno, visto che l'impugnazione contiene una compiuta contestazione della sentenza e l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice, quindi l'atto non risulta carente dei requisiti imposti a pena di inammissibilità dall'art. 342 c.p.c. .
Ne deriva che l'atto di appello debba considerarsi ammissibile.
****
Sempre in via preliminare la Corte deve peraltro rilevare l'inammissibilità -ai sensi dell'art. 345, comma terzo, c.p.c.- dei documenti (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11) prodotti da pagina 6 di 20 parte appellata con la costituzione in grado di appello, ben potendo a ciò provvedere nel giudizio di primo grado, visto che si tratta di documentazione già in possesso della banca prima dell'introduzione della causa e che doveva essere depositata innanzi al giudice di prime cure.
****
Col primo dei motivi di gravame la sentenza del Tribunale di Perugia è stata censurata nella parte in cui il primo giudice -nel ricostruire il fatto- ha affermato che l'odierno appellante aveva acquistato dopo la comunicazione dell'estratto conto del
31.12.2015 (ove era contenuto avviso del possibile “bail in”) “una tranche dei titolo
10/20 5 sub nell'aprile del 2017” (pag. 8 della sentenza) e laddove è stata attribuita particolare “rilevanza” all'adesione OPA del 2016 al fine di escludere il nesso di causalità tra l'inadempimento contestato e il danno lamentato.
La censura non coglie nel segno.
Osserva la Corte che, se pure è vero – tanto emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. n. 8 e 14 fascicolo di primo grado di parte appellata) - che l'acquisto dei titoli ISIN XS0503326083 è avvenuto in due tranche nel 2015 (la prima registrata il 1.07.2015 e la seconda il 8.12.2015, con valuta 10.12.2015), è pacifico e non contestato che l'acquisto degli ulteriori titoli ISIN [...] è avvenuto mediante due operazioni in data 31.05.2016, con valuta 2.6.2016 (cfr. doc. 9
fascicolo di primo grado di parte appellata).
Dunque, il secondo acquisto è avvenuto successivamente alla comunicazione dell'estratto conto al 31.12.2015 (di cui parte appellante non ha contestato la ricezione), in cui è contenuto l'avviso del possibile ricorso al “bail in” in caso di crisi bancaria (cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado dell'appellata).
Ciò che, quindi, il giudice di prime cure ha correttamente valorizzato è che l'acquisto pagina 7 di 20 dei titolo avvenuto “anche successivamente” alla ricezione di tale informativa,
unitamente agli ulteriori elementi emergenti dalla documentazione versata in atti
(quali le dichiarazioni contenute nel questionario MIFID attestanti una esperienza finanziaria “elevata” e “approfondita”; di conoscere le caratteristiche delle obbligazioni strutturate;
di aver già sottoscritto operazioni relative ad obbligazioni;
di essere disposto a correre il rischio “molto alto e di non avere interesse a piani di accumulo del capitale, nell'aspettativa di un “forte incremento” dei propri investimenti;
cfr. doc. 7 in fascicolo di primo grado di parte appellata), nonché
dall'avere consapevolmente aderito all'offerta di conversione facoltativa delle obbligazioni oggetto di causa in azioni, ha costituito utile elemento di valutazione per il Tribunale al fine di escludere la tesi sostenuta dall'appellante circa la mancata conoscenza delle caratteristiche dei prodotti finanziari acquistati, della carenza di informazioni da parte della e del nesso causale tra le lamentate violazioni ed il CP_1
preteso danno subito.
In altri termini anche per questa Corte risulta “decisivo” -al fine di escludere il nesso di causalità tra l'esito infruttuoso delle operazioni contestate e le lamentate carenze informative- il fatto che “l'attore avesse consapevolmente aderito alla offerta di
Contr conversione facoltativa delle obbligazioni oggetto di causa in azioni (vds.
documento sub n. 2.10) produzione di parte attrice e doc. 15 della produzione di
parte convenuta): in data 20.12.2016, infatti, l'attore dichiarava, scrivendolo di
pugno, di aver aderito all'offerta senza sollecitazione da parte della banca o
erogazione di consulenza;
di essere consapevole delle peculiarità dell'operazione e
del rischio connesso alla conversione, anche “per gli effetti della disciplina sulle
risoluzioni bancarie” ed in considerazione del “rischio di sopravvivenza della
banca”; di voler dare comunque corso all'operazione” (cfr. pag. 8 della sentenza).
pagina 8 di 20 Tale operazione rappresenta un ulteriore “decisivo” elemento di conferma della piena consapevolezza delle scelte di investimento in titoli di tipo altamente speculativo, effettuate autonomamente dal facendo leva sulla sua spiccata Pt_1
capacità di interpretare i mercati finanziari.
Ciò che il primo giudice ha correttamente valorizzato è, quindi, che prima della conversione delle obbligazioni subordinate oggetto di causa in azioni il Pt_1
avesse prestato adesione in piena consapevolezza a tale offerta, accettandone i relativi termini e condizioni e dichiarando espressamente: “di aver ricevuto il
fascicolo informativo e la scheda tecnica informativa e di aver aderito all'offerta di
mia iniziativa senza sollecitazione ed erogazione di consulenza da parte della
Banca; di essere consapevole del conflitto di interesse della Banca nell'operazione
alla luce di quanto rappresentato dalla BCE circa il fatto che il ritardo nel
completamento della capitalizzazione potrebbe porre a rischio la sopravvivenza
della Banca;
di essere consapevole che l'adesione all'operazione comporta il
cambiamento dello status da obbligazionista ad azionista quindi una maggiore
rischiosità dell'investimento anche per gli effetti delle risoluzioni bancarie;
di essere
stato informato della non adeguatezza dell'operazione e di volere ciò nonostante dar
corso all'operazione” (cfr. doc. 15 fascicolo di primo grado di parte appellata e doc.
2.10 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Tale dichiarazione olografa, quindi, non costituisce “una condizione necessaria per
aderire all'OPA e sperare di recuperare attraverso la sopravvivenza della i CP_1
suoi risparmi” - come affermato dall'appellante (cfr. pag. 17 dell'atto di appello) –
ma rappresenta uno strumento di rafforzamento dei presidi attuati dalla per CP_1
assicurarsi che l'investitore prestasse il proprio consenso all'adesione in totale consapevolezza dell'operazione (“L'utilizzo di tali presidi riduce la platea dei
pagina 9 di 20 soggetti classificati come clientela al dettaglio che possono aderire all'Offerta” - cfr.
pag. 6 doc.
2.10 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Per tali ragioni il primo motivo di appello è infondato e viene respinto.
****
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per avere escluso la nullità delle operazioni di investimento in difetto della forma scritta del contratto di multimedialità e per non aver tenuto conto che questo era antecedente (2009) al contratto di intermediazione (2012) e,
dunque, non poteva riferirsi ad esso.
Il motivo è infondato.
E' noto, per giurisprudenza costante, che in materia di intermediazione finanziaria l'art. 23 TUF impone la forma scritta, a pena di nullità, per i soli contratti normativi
e non anche per i singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi
impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti
formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro.Invero, tali ordini
rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di
investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi,
concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione – per il tramite
dell'intermediario – dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole
contenute nel contratto quadro (in senso conforme, Cass. civ., 9 agosto 2017, n.
19759; Cass. civ., 2 agosto 2016, n. 16053; Cass. civ., 29 febbraio 2016, n. 3950;
Cass. civ., 13 gennaio 2012, n. 384).
Orbene, nella fattispecie gli ordini sono stati impartiti dal mediante Pt_1
operazioni eseguite autonomamente tramite accesso alla piattaforma on line della banca di cui possedeva i relativi dispositivi di accesso (codice accesso, password e pagina 10 di 20 chiavetta elettronica) come risulta dalla ricevuta di consegna dei predetti strumenti,
debitamente sottoscritta dall'appellante in calce al contratto di multimedialità
integrata del 2.11.2009 (cfr. doc.
5- fascicolo di primo grado di parte appellata).
Ciò -pure in assenza della sottoscrizione del contratto di multimedialità (per il quale,
come detto, non è prevista alcuna forma scritta) - costituisce condizione sufficiente e necessaria alla valida costituzione del rapporto di multimedialità al quale le parti hanno dato regolare esecuzione, senza alcuna precedente contestazione.
Priva di pregio appare, inoltre, la doglianza dell'appellante secondo cui il contratto di multimedialità attivato nel 2009 – cioè tre anni prima del contratto di intermediazione (2012) – non poteva validamente regolare i rapporti e le modalità
esecutive relative a quest'ultimo, necessitandone uno nuovo.
Osserva la Corte che, in mancanza di disdetta del rapporto di multicanalità e di disattivazione dei dispositivi ricevuti per l'accesso ai canali telematici, il servizio è
rimasto attivo anche sotto la vigenza del contratto per i servizi di investimento stipulato in data 29.6.2012; quindi il si è regolarmente avvalso di tali Pt_1
dispositivi -operando in piena autonomia sulla piattaforma online- per impartire le operazioni di investimento in titoli documentate in atti, anche precedenti a quelle oggetto di causa.
Sotto altro profilo, l'appellante si duole, poi, del fatto che il contratto di servizi di investimento del 29.12.2012 (precedente alle operazioni oggetto di causa e regolarmente sottoscritto – cfr. doc. 6b in fascicolo di primo grado di parte appellata)
prevedeva sì la possibilità di impartire gli ordini di acquisto anche in forma diversa da quella scritta, ma avrebbe previsto quale forma alternativa quella della “telefonata
registrata ma non l'internet banking”.
Orbene, come si è già precisato, è pacifico e ampiamente consolidato l'orientamento pagina 11 di 20 della giurisprudenza di legittimità (Cass. 13/01/2012, n. 384; Cass. n. 19759 del
2017), secondo cui nei rapporti di intermediazione finanziaria, la forma scritta prescritta dall'art. 23 TUF è richiesta solo per la validità del c.d. contratto quadro,
requisito che nel caso di specie risulta pienamente soddisfatto (cfr. doc. 6a e 6b – in fascicolo di primo grado di parte appellata).
Dal contratto di intermediazione - che si traduce, quindi, nel conferimento di un incarico gestorio che disciplina le modalità di espletamento dell'incarico - devono essere tenuti distinti gli ordini di investimento relativi alle singole operazioni, che costituiscono solo un momento esecutivo del contratto quadro (successivo alla stipula di quest'ultimo) e che possono essere impartiti in forma diversa.
Nella fattispecie il contratto quadro prevedeva la validità degli ordini impartiti alla
Banca non solo per iscritto ma anche in via orale (“gli ordini sono impartiti alla
Banca di norma per iscritto….Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente
il cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro
supporto equivalente”.
Orbene, in merito a tale previsione contrattuale la Suprema Corte (Cass. 08/02/2018,
n .3087) ha precisato che: “La clausola, secondo la quale «gli ordini sono impartiti
di norma per iscritto;
qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente il cliente
dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto
equivalente», non può in alcun modo integrare un patto costitutivo di forma ad
substantiam. Il carattere «nuovo ed inedito» delle modalità alternative alla scrittura
contemplate dalla stessa preclude tale qualificazione. Pertanto, anche in presenza
della clausola in discorso, o di clausole affini, gli ordini impartiti dall'investitore
solo oralmente sono validi, e l'intermediario può offrirne la prova con qualsiasi
mezzo, essendo il passaggio contrattuale in discorso unicamente inteso a creare
pagina 12 di 20 simmetria tra la forma in cui l'intermediario riceve l'ordine, e le modalità prescritte
dal Reg. Intermediari per la sua regolare attestazione e prova in giudizio,
nell'esclusivo interesse dell'intermediario stesso”.
In conclusione, nel caso in esame, è lo stesso contratto quadro (stipulato per iscritto)
a prevedere la facoltà di eseguire gli ordini anche in forma diversa da quella scritta.
Il ha, dunque, consapevolmente e, in piena autonomia, impartito gli ordini di Pt_1
acquisto tramite l'utilizzo dei canali telematici della ai quali aveva pieno CP_1
accesso in virtù del rapporto di multicanalità integrata attivato a partire dal 2009.
Il motivo è dunque infondato e viene respinto.
****
Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza del Tribunale di
Perugia nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto assolto l'obbligo informativo in capo alla CP_1
In particolare, il lamenta che il primo giudice “non doveva solo valutare la Pt_1
appropriatezza ma aveva anche il preciso compito di fornire una specifica ed
adeguata informativa su caratteristiche del titolo offerto sulla sua piattaforma on
line, obbligo informativo diverso ed autonomo rispetto alla valutazione
dell'appropriatezza ed adeguatezza” (cfr. pag. 29 dell'appello)
La censura non è fondata.
Osserva la Corte che ai sensi del Regolamento Consob n. 16190/2007 gli intermediari finanziari: (a) forniscono al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti (artt. 27 – 31), nonché una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati (art. 31); (b) assumono dai clienti informazioni volte a valutare l'appropriatezza dell'investimento (artt. 41-42), nonché, soltanto nell'ipotesi in cui prestino anche attività di consulenza o gestione del portafoglio,
pagina 13 di 20 l'adeguatezza dei medesimi (art. 39 ss.).
Entrambe le valutazioni (adeguatezza e appropriatezza) sono escluse nell'ipotesi in cui la Banca svolga servizi di mera esecuzione o ricezione di ordini (c.d. “execution only”) (art. 43).
In pratica se l'intermediario si limita a ricevere ordini impartiti dal cliente e quindi funge da mero ricettore di ordini -senza una propria attività di consulenza, gestione, o raccomandazione o collocamento di una determinata operazione (c.d. servizi
“execution only”)- è esonerato anche dalla valutazione di “appropriatezza” (cfr. Cass.
24 aprile 2018 n. 10112
Nel caso di specie, non si verte in materia di materia di contratto di consulenza o di gestione del portafoglio.
Il dato emerge in effetti proprio dal contratto servizi di investimento, ove – dopo la premessa e la conferma che era stata preventivamente consegnata la “Nota
informativa” che riporta anche le informazioni sui rischi generali degli investimenti di cui all'art. 31 e segg. del Regolamento Intermediari - si legge: “Vi
conferisco/conferiamo l'incarico di: A) negoziare gli strumenti finanziari di cui agli
ordini che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti;
B)
ricevere e trasmettere i miei/nostri ordini su strumenti finanziari che Vi saranno
impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti” (cfr. doc. 6a, pag. 5 e doc. 6b
pag. 33 in fascicolo di primo grado dell'appellata).
Il primo giudice ha pertanto correttamente rilevato che le operazioni di acquisto erano state eseguite in forza di un valido Contratto per i servizi di investimento e dopo che il cliente aveva sottoscritto (e dichiarato) di aver ricevuto la nota informativa relativa alla politica di gestione dei conflitti di interesse ed alla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini di investimento (cfr. pag. 6, Sentenza).
pagina 14 di 20 Il Tribunale ha dunque valorizzato la circostanza che, essendo in presenza di un servizio di investimento consistente esclusivamente in una esecuzione di ordini,
l'intermediario era tenuto soltanto “ad informarsi sul grado di esperienza e
conoscenza del cliente relativamente al tipo di strumento finanziario chiesto o
proposto, tenendo conto della sua familiarità con il tipo di operazione chiesta o
proposta; del volume, della frequenza, della natura delle operazioni realizzate in
passato; del suo livello di istruzione;
della sua professione, informazioni raccolte nel
questionario sopra ricordato” (cfr. pag. 7 della sentenza).
L'acquisizione di tali elementi di valutazione risultava essere stata effettuata mediante il Questionario Mifid 18.6.2012 (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellante), laddove l'appellante si è dichiarato laureato e con un patrimonio investito in strumenti finanziari superiore ad €.500.000,00, con approfondita esperienza in strumenti finanziari e assicurativi (punto 5 del questionario), esperto in materia di investimenti (dati i pregressi acquisti di polizze a contenuto finanziario, di fondi di investimento, di altre obbligazioni strutturate superiori ad euro 5.000,00),
mosso da un intento lucrativo (e non di accumulo del capitale), disponibile a sopportare anche forti oscillazioni, con elevato rischio di perdite del capitale, in condizione di sostenere un investimento di lungo periodo, di avere una bassa propensione di adesione a forme pensionistiche, privo di familiari a carico, con bassa probabilità di avere bisogno dei suoi risparmi nei primi anni di vita del contratto, di avere una significativa e costante capacità di guadagno grazie al proprio reddito, su cui poteva contare stabilmente.
Nessun inadempimento è, pertanto, imputabile a carico della CP_1
Né in tal senso rileva l'omessa indicazione della natura subordinata delle obbligazioni.
pagina 15 di 20 La recente giurisprudenza di merito – condivisa da questa Corte - si è occupata di fattispecie analoghe, affermando che deve essere escluso che la mancata espressa indicazione della natura subordinata delle obbligazioni possa determinare una responsabilità dell'istituto di credito (cfr. Trib. Perugia sent. n. 232/2023; Trib. Enna
sent. n. 60/2023; Trib. Benevento sent. n. 2420/2022; Trib. Bari sent. n. 4226/2021;
Trib. Pisa sent. n. 1008/21; Trib. La Spezia sent. del 1.2.2021), ciò perché, la definizione di obbligazioni “ordinarie” non poteva avere alcuna valenza decettiva all'epoca in cui gli investimenti in questione sono stati posti in essere, considerato che definire “ordinaria” una obbligazione “subordinata” non equivaleva a rendere una informazione scorretta in quanto le obbligazioni si definiscono ordinarie per differenziarle da quelle strutturate.
In particolare si è precisato che “Riguardo all'esattezza e completezza degli obblighi
informativi sui prodotti finanziari oggetto di giudizio, e specificatamente dei Titoli
Obbligazionari BMPS, la definizione di obbligazioni “ordinarie” non aveva alcuna
valenza decettiva all'epoca in cui gli investimenti in questione sono stati posti in
essere: peraltro, è lo stesso CTU a convenire circa il fatto che definire “ordinaria”
una obbligazione “subordinata” equivalga a rendere “una informazione corretta” in
quanto le obbligazioni si definiscono ordinaria per differenziarle da quelle
strutturate.
Quanto all'omessa esplicita indicazione della natura subordinata delle obbligazioni,
essa non può rappresentare un vulnus informativo di cui la banca possa essere
chiamata a rispondere, in quanto né nel 2011 né nel 2015, la normativa richiedeva
agli intermediari di esplicitare se un'obbligazione fosse o meno subordinata: l'art.
31 del regolamento emittenti all'epoca applicabile sollecitava semplicemente a
fornire “ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei
pagina 16 di 20 rischi degli strumenti finanziari trattati”. Tale descrizione era tenuta a illustrare “le
caratteristiche del tipo di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale
strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare
decisioni di investimento informate”. Salvo eccezioni (ad esempio, per gli
investimenti di leva), il regolamento intermediari non imponeva alcun requisito
informativo specifico affinché il livello di dettaglio potesse essere considerato
“sufficiente”. In proposito, merita menzione la sentenza n. 18121 del 31 agosto 2020
della Cassazione Civile, secondo cui “la banca intermediaria, prima di effettuare
operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in
concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in
relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente” (cfr.
Tribunale Benevento, 9.11.2022, doc. 12).
Nella fattispecie, peraltro, i titoli oggetto di causa sono identificati come BMPS 10/20
5 SUB e 435280 BMPS 08/18 SUB (cfr. doc. 13 - fascicolo di primo grado di parte appellata – comunicazione 31.01.2016). CP_1
Nessun inadempimento quanto agli obblighi informativi è, dunque, ravvisabile in
Capo alla appellata. CP_1
Il motivo, pertanto è infondato e viene respinto.
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Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha escluso il nesso di causalità tra le lamentate carenze informative e il preteso danno subito, ritenendo decisivo il fatto che l'attore - successivamente alla comunicazione dell'estratto conto titoli al 31.12.2015 (contenente l'avviso del possibile “bail in”) - aveva consapevolmente aderito, in data 20.12.2016, all'offerta di conversione facoltativa delle obbligazioni oggetto di causa in azioni.
pagina 17 di 20 Parte appellante sostiene che l'estratto conto del 31.12.2015 non avrebbe recato
Contr alcuna specifica informativa sui rischi dei titoli
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che l'intervenuta adesione alla offerta pubblica di acquisto volontaria con obbligo di reinvestimento del corrispettivo ricavato dalle obbligazioni in azioni ordinarie BMPS di nuova emissione è stata, correttamente, presa in considerazione dal Tribunale al solo fine di rimarcare che essa costituiva ulteriore
(“decisivo”) elemento di conferma della piena consapevolezza della natura dei titoli acquistati (in piena autonomia e al di fuori di un rapporto di consulenza con la CP_1
e delle scelte investimento in titoli di tipo altamente speculativo, effettuate autonomamente dal facendo leva sulla sua spiccata capacità di orientarsi nei Pt_1
mercati finanziari, al di là ed a prescindere dalle valutazioni rimesse alla banca.
Questo (non altro) è il significato del capo della Sentenza censurato.
Privo di pregio appare dunque il tentativo dell'appellante di negare rilevanza a tale operazione, asserendo che essa sarebbe stata “l'ultima spiaggia” necessaria per il salvataggio della ma non sufficiente, e che comunque la dichiarazione CP_1
olografa riportata e richiamata dal Giudice non sarebbe stata frutto di una libera scelta, ma condizione necessaria per aderire all'OPA.
Come chiarito in precedenza, la dichiarazione olografa rappresenta il rafforzamento dei presidi attuati dalla Banca per assicurarsi che l'investitore (scrivendo di pugno di aver aderito di propria iniziativa e senza erogazione di consulenza, di aver ricevuto tutte le necessarie informative, di essere stato informato della eventuale non adeguatezza dell'operazione, di essere a conoscenza del conflitto di interesse, ecc.)
prestasse il proprio consenso all'adesione, nella più totale consapevolezza dell'operazione.
pagina 18 di 20 La decisione oggi impugnata, in buona sostanza, ha accertato l'insussistenza del preteso comportamento omissivo dell'intermediario ed ha escluso che il lamentato pregiudizio potesse essere conseguenza diretta di tale omissione, piuttosto che libera e autonoma scelta dell'appellante di investire in titoli speculativi.
Al contrario, ha ritenuto che meritassero di essere valorizzati alcuni elementi rilevanti, quali la valenza delle informazioni fornite nel Questionario Mifid, nonché la circostanza che il Sig. nel gennaio 2016 (dopo aver ricevuto le informative Pt_1
sul possibile “bail-in” con l'estratto conto del 31.12.2015) mosso da intento manifestamente speculativo, si era determinato ad acquistarne altri titoli dello stesso tipo di quelli di cui si controverte: elementi idonei a far emergere che, con alto grado di probabilità, l'investimento sarebbe stato comunque eseguito.
Anche tale ultimo motivo di appello è quindi infondato e per questa va respinto.
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Per tutto quanto sopra esposto, stante l'infondatezza dei fatti costitutivi posti a fondamento del preteso inadempimento e della conseguente richiesta risarcitoria, appare all'evidenza del tutto non necessario espletare la CTU, la cui richiesta a disattesa.
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Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa e della nota spese depositata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
nei confronti di contrariis reiectis, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 232/2023
pagina 19 di 20 emessa dal Tribunale di Perugia il 7.02.2023);
- condanna al rimborso in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite sostenute nel presente grado di giudizio che liquida in complessivi €.
6.946,00 oltre spese generali 15%, IVA ed accessori di legge.
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 17 marzo 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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