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Articolo 1 della Legge 20 ottobre 1951, n. 1135
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Legge 20 ottobre 1951, n. 1135
Articolo 1 della Legge 20 ottobre 1951, n. 1135
Versione
23 novembre 1951
Art. 1. Articolo unico.
Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438 , e' ratificato.
Entrata in vigore il 23 novembre 1951
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