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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2296/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2296/2023 R.G., promossa
DA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
medesimo;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), già rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Cinzia Perrone, giusta mandato in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvana CP_2 C.F._3
Angelini, giusta mandato in atti;
CONVENUTA
Conclusioni: come rassegnate a mezzo di note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
19.11.2024.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2 innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti testuali conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa,
- revocare e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti dell'attore Avv. , ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., l'Atto di compravendita del 25.11.2022, a rogito
Notaio Dott. di Brindisi (Rep. 143 - Racc.. 129), avente ad oggetto il bene Persona_1 immobile sito in Comune di Squinzano (LE), Vico Pizzicarre 6/B, e segnatamente l'abitazione di tipo economico, contraddistinta con il piano 3 (il tutto Censito al Catasto fabbricati di detto Comune al F. 33, part. 78, sub. 6, catg. A/2, cl. 3, vani 8 rendita catastale 702,38);
- ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto su menzionato all'Ufficio dei registri del Catasto di Lecce, a spese delle convenute.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto di essere creditore di della Parte_2 somma di € 115.622,84, oltre interessi e spese, in virtù di decreto ingiuntivo n. 344/22 del
Tribunale di Lecce (R.G. 597/22) reso esecutivo in data 22.2.22, non opposto e quindi divenuto definitivamente esecutivo;
di aver notificato precetto in rinnovazione in data 6.10.22
e, in data 7.12.2022, pignoramento immobiliare su due immobili della debitrice;
che, a seguito di trascrizione del detto pignoramento, effettuata in data 18.3.2023, è venuto a conoscenza del fatto che, in data 25.11.2022, aveva venduto alla figlia Parte_2 CP_2
l'immobile sito in Squinzano al Vico Pizzicarre n. 6/b, riservandosi il diritto di abitazione vitalizio e che in luogo del pagamento la figlia si era obbligata al mantenimento, vita natural durante, della cedente in caso di bisogno e/o di disagio della stessa. Ha quindi dedotto che la vendita era fittizia e preordinata alla sottrazione del bene alle pretese creditorie, sostenendo l'insussistenza del paventato stato di bisogno posto che la debitrice è proprietaria di diverse proprietà immobiliari, di una delle quali, adibita a RSA, risulta essere proprietaria al 50% e da cui percepisce un canone di locazione di € 3.000,00 mensili;
la inoltre, ha dedotto CP_1
l'attore, percepisce trattamento pensionistico ordinario in quanto ex dipendente del Ministero dell'Istruzione.
pagina 2 di 5 Ritenendo quindi sussistere tutti i presupposti di legge richiesti per l'azione revocatoria, ha concluso come in atti.
Si è costituita , la quale ha eccepito la carenza dei presupposti per la Parte_2 dichiarazione dell'inefficacia dell'atto di disposizione oggi oggetto di causa, in particolare del presupposto dell'eventus damni, ed ha concluso chiedendo al Tribunale di voler “rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria della spese di giudizio da distrarsi in favore della scrivente che si dichiara antistataria.”
Con provvedimento del 20.6.2023 il giudice ha concesso i termini per le memorie istruttorie.
In data 6.11.2023 si è altresì costituita riproponendo le medesime difese e CP_3
conclusioni della madre.
Con atto del 10.9.2024, l'avv. Perrone, che aveva precisato le proprie conclusioni con note di trattazione scritta del 28.8.2024 per l'udienza del successivo 17 settembre, ha depositato atto di rinuncia al mandato, e il giudice ha rinviato la causa al 19.11.2024, per consentire a di munirsi di nuovo difensore. Controparte_1
A quell'udienza, il magistrato ha rinviato la causa per la decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 18.2.2025, quando ha riservato di decidere ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva questo giudice che, pur avendo l'avv. Perrone rinunciato al mandato in data 10.9.2024, la stessa ha mantenuto la rappresentanza legale di non Parte_2 essendo intervenuta nomina di nuovo difensore (Cfr. Cass., 18 ottobre 2019, n. 26614: “La rinunzia al mandato da parte del difensore (come del pari la revoca della procura da parte del cliente) a noma dell'art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore rinunziante (o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, sicché per effetto del principio della c.d. perpetuatio dell'ufficio di difensore la rinunzia (così come la revoca) non ha efficacia alcuna nel processo e non determina la relativa interruzione fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore”).
pagina 3 di 5 Quanto al merito, reputa il Tribunale di dover valutare la fondatezza dell'azione proposta in considerazione del principio della decisione della causa sulla base della cosiddetta ragione più liquida, reiteratamente affermato dalla Cassazione.
Dati per noti i presupposti dell'azione revocatoria, che devono concorrere tutti al fine di pronunciare la declaratoria di inefficacia dell'atto di cui si chiede la revocatoria, e che possono così riassumersi:
1. esistenza di un valido rapporto di credito tra creditori in revocatoria ed il debitore;
2. effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
3. conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni);
4. nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo
(consilium fraudis);
5. dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la domanda attorea è infondata per evidente difetto del presupposto dell'eventus damni.
Ed infatti, dagli atti e dalle risultanze di causa, appare evidente come manchi il presupposto dell'incapienza del patrimonio della debitrice a seguito dell'atto dispositivo asseritamente lesivo delle ragioni creditorie: dalle allegazioni e produzioni documentali risulta che la pretesa dell'attore si sia notevolmente ridotta a seguito delle azioni esecutive (pignoramento presso terzi nel proc. RGEN 1733/2922 Tribunale di Lecce e pignoramento immobiliare nel giudizio
RGEI 8/2023 Trib. Lecce, fondate sul medesimo titolo) già intraprese ai danni della debitrice, la quale nel citato procedimento RGEI 8/2023 è stata ammessa al beneficio della conversione e risulta, tra l'altro, aver già adempiuto al pagamento di parte non irrisoria del proprio debito.
A tutela dei diritti dell'odierno attore, quand'anche in quella sede dovesse Controparte_1
risultare inadempiente, sussisterebbe poi comunque la garanzia costituita dagli immobili sottoposti a pignoramento immobiliare, evidentemente più che sufficienti a soddisfare il residuo credito, nonché l'altra garanzia mobiliare costituita dagli emolumenti pensionistici percepiti da dal Ministero dell'Istruzione di cui è stata dipendente. Parte_2
La domanda di , pertanto, va rigettata. Parte_1
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) l'attore deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alle controparti le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, ad pagina 4 di 5 esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta, a favore degli avvocati Cinzia Perrone e
Silvana Angelini, dichiaratisi distrattari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di Parte_1
3) condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2 spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi € 4.217,00 per ciascuna parte, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap e Iva come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari avv.ti Cinzia Perrone e Silvana Angelini.
Lecce, 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2296/2023 R.G., promossa
DA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
medesimo;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), già rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Cinzia Perrone, giusta mandato in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvana CP_2 C.F._3
Angelini, giusta mandato in atti;
CONVENUTA
Conclusioni: come rassegnate a mezzo di note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
19.11.2024.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2 innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti testuali conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa,
- revocare e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti dell'attore Avv. , ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., l'Atto di compravendita del 25.11.2022, a rogito
Notaio Dott. di Brindisi (Rep. 143 - Racc.. 129), avente ad oggetto il bene Persona_1 immobile sito in Comune di Squinzano (LE), Vico Pizzicarre 6/B, e segnatamente l'abitazione di tipo economico, contraddistinta con il piano 3 (il tutto Censito al Catasto fabbricati di detto Comune al F. 33, part. 78, sub. 6, catg. A/2, cl. 3, vani 8 rendita catastale 702,38);
- ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto su menzionato all'Ufficio dei registri del Catasto di Lecce, a spese delle convenute.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto di essere creditore di della Parte_2 somma di € 115.622,84, oltre interessi e spese, in virtù di decreto ingiuntivo n. 344/22 del
Tribunale di Lecce (R.G. 597/22) reso esecutivo in data 22.2.22, non opposto e quindi divenuto definitivamente esecutivo;
di aver notificato precetto in rinnovazione in data 6.10.22
e, in data 7.12.2022, pignoramento immobiliare su due immobili della debitrice;
che, a seguito di trascrizione del detto pignoramento, effettuata in data 18.3.2023, è venuto a conoscenza del fatto che, in data 25.11.2022, aveva venduto alla figlia Parte_2 CP_2
l'immobile sito in Squinzano al Vico Pizzicarre n. 6/b, riservandosi il diritto di abitazione vitalizio e che in luogo del pagamento la figlia si era obbligata al mantenimento, vita natural durante, della cedente in caso di bisogno e/o di disagio della stessa. Ha quindi dedotto che la vendita era fittizia e preordinata alla sottrazione del bene alle pretese creditorie, sostenendo l'insussistenza del paventato stato di bisogno posto che la debitrice è proprietaria di diverse proprietà immobiliari, di una delle quali, adibita a RSA, risulta essere proprietaria al 50% e da cui percepisce un canone di locazione di € 3.000,00 mensili;
la inoltre, ha dedotto CP_1
l'attore, percepisce trattamento pensionistico ordinario in quanto ex dipendente del Ministero dell'Istruzione.
pagina 2 di 5 Ritenendo quindi sussistere tutti i presupposti di legge richiesti per l'azione revocatoria, ha concluso come in atti.
Si è costituita , la quale ha eccepito la carenza dei presupposti per la Parte_2 dichiarazione dell'inefficacia dell'atto di disposizione oggi oggetto di causa, in particolare del presupposto dell'eventus damni, ed ha concluso chiedendo al Tribunale di voler “rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria della spese di giudizio da distrarsi in favore della scrivente che si dichiara antistataria.”
Con provvedimento del 20.6.2023 il giudice ha concesso i termini per le memorie istruttorie.
In data 6.11.2023 si è altresì costituita riproponendo le medesime difese e CP_3
conclusioni della madre.
Con atto del 10.9.2024, l'avv. Perrone, che aveva precisato le proprie conclusioni con note di trattazione scritta del 28.8.2024 per l'udienza del successivo 17 settembre, ha depositato atto di rinuncia al mandato, e il giudice ha rinviato la causa al 19.11.2024, per consentire a di munirsi di nuovo difensore. Controparte_1
A quell'udienza, il magistrato ha rinviato la causa per la decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 18.2.2025, quando ha riservato di decidere ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva questo giudice che, pur avendo l'avv. Perrone rinunciato al mandato in data 10.9.2024, la stessa ha mantenuto la rappresentanza legale di non Parte_2 essendo intervenuta nomina di nuovo difensore (Cfr. Cass., 18 ottobre 2019, n. 26614: “La rinunzia al mandato da parte del difensore (come del pari la revoca della procura da parte del cliente) a noma dell'art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore rinunziante (o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, sicché per effetto del principio della c.d. perpetuatio dell'ufficio di difensore la rinunzia (così come la revoca) non ha efficacia alcuna nel processo e non determina la relativa interruzione fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore”).
pagina 3 di 5 Quanto al merito, reputa il Tribunale di dover valutare la fondatezza dell'azione proposta in considerazione del principio della decisione della causa sulla base della cosiddetta ragione più liquida, reiteratamente affermato dalla Cassazione.
Dati per noti i presupposti dell'azione revocatoria, che devono concorrere tutti al fine di pronunciare la declaratoria di inefficacia dell'atto di cui si chiede la revocatoria, e che possono così riassumersi:
1. esistenza di un valido rapporto di credito tra creditori in revocatoria ed il debitore;
2. effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
3. conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni);
4. nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo
(consilium fraudis);
5. dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la domanda attorea è infondata per evidente difetto del presupposto dell'eventus damni.
Ed infatti, dagli atti e dalle risultanze di causa, appare evidente come manchi il presupposto dell'incapienza del patrimonio della debitrice a seguito dell'atto dispositivo asseritamente lesivo delle ragioni creditorie: dalle allegazioni e produzioni documentali risulta che la pretesa dell'attore si sia notevolmente ridotta a seguito delle azioni esecutive (pignoramento presso terzi nel proc. RGEN 1733/2922 Tribunale di Lecce e pignoramento immobiliare nel giudizio
RGEI 8/2023 Trib. Lecce, fondate sul medesimo titolo) già intraprese ai danni della debitrice, la quale nel citato procedimento RGEI 8/2023 è stata ammessa al beneficio della conversione e risulta, tra l'altro, aver già adempiuto al pagamento di parte non irrisoria del proprio debito.
A tutela dei diritti dell'odierno attore, quand'anche in quella sede dovesse Controparte_1
risultare inadempiente, sussisterebbe poi comunque la garanzia costituita dagli immobili sottoposti a pignoramento immobiliare, evidentemente più che sufficienti a soddisfare il residuo credito, nonché l'altra garanzia mobiliare costituita dagli emolumenti pensionistici percepiti da dal Ministero dell'Istruzione di cui è stata dipendente. Parte_2
La domanda di , pertanto, va rigettata. Parte_1
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) l'attore deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alle controparti le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, ad pagina 4 di 5 esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta, a favore degli avvocati Cinzia Perrone e
Silvana Angelini, dichiaratisi distrattari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di Parte_1
3) condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2 spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi € 4.217,00 per ciascuna parte, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap e Iva come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari avv.ti Cinzia Perrone e Silvana Angelini.
Lecce, 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 5 di 5