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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/12/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
opposizione ad ordinanza REPUBBLICA ITALIANA ingiunzione, cessazione della materia del contendere In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco ME, nella causa civile n. 1333/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Andrea Ponti) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato l'8.11.2024, per Parte_1
ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000638769, emessa dalla sede
CP_ di Perugia per il pagamento della somma di € 2.989,47 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per omesso versamento di ritenute previdenziali nella veste di liquidatore della società Ha eccepito il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, discutendosi di omesso versamento di ritenute previdenziali relative al periodo dicembre 2018 novembre 2019 ed avendo egli assunto la qualità di liquidatore a decorrere dal marzo 2020. Ha eccepito, inoltre, la decadenza dell'ente dalla potestà sanzionatoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 visto che l'illecito
è stato contestato nel 2022 a fronte di violazioni, come detto, riferite al periodo dicembre 2018-novembre 2019 e, da ultimo, ha invocato l'applicazione dell'art. 6,
comma 11, del d.lgs. 150/2011 per ottenere l'annullamento della sanzione. CP_ Costituitosi con memoria del 4.12.2025, l riconoscendo la fondatezza delle ragioni addotte dall'opponente, ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento opposto.
CP_ Considerato che, in effetti, con provvedimento adottato in data 2.12.2025, l ha annullato l'ordinanza-ingiunzione oggetto di contesa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite seguono interamente la soccombenza virtuale dell'opposto. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, alla luce del valore della controversia (scaglione compreso fra € 1.100,01 ed € 5.200,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 43,00 per C.U. versato ed effettivamente dovuto e di
€ 1.000,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 16.12.2025
IL GIUDICE
Marco ME
22
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco ME, nella causa civile n. 1333/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Andrea Ponti) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato l'8.11.2024, per Parte_1
ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000638769, emessa dalla sede
CP_ di Perugia per il pagamento della somma di € 2.989,47 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per omesso versamento di ritenute previdenziali nella veste di liquidatore della società Ha eccepito il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, discutendosi di omesso versamento di ritenute previdenziali relative al periodo dicembre 2018 novembre 2019 ed avendo egli assunto la qualità di liquidatore a decorrere dal marzo 2020. Ha eccepito, inoltre, la decadenza dell'ente dalla potestà sanzionatoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 visto che l'illecito
è stato contestato nel 2022 a fronte di violazioni, come detto, riferite al periodo dicembre 2018-novembre 2019 e, da ultimo, ha invocato l'applicazione dell'art. 6,
comma 11, del d.lgs. 150/2011 per ottenere l'annullamento della sanzione. CP_ Costituitosi con memoria del 4.12.2025, l riconoscendo la fondatezza delle ragioni addotte dall'opponente, ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento opposto.
CP_ Considerato che, in effetti, con provvedimento adottato in data 2.12.2025, l ha annullato l'ordinanza-ingiunzione oggetto di contesa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite seguono interamente la soccombenza virtuale dell'opposto. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, alla luce del valore della controversia (scaglione compreso fra € 1.100,01 ed € 5.200,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 43,00 per C.U. versato ed effettivamente dovuto e di
€ 1.000,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 16.12.2025
IL GIUDICE
Marco ME
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