Sentenza 21 ottobre 2022
Decreto collegiale 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, decreto collegiale 10/11/2023, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2023
N. 02610/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02088/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 2088 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Vigliotti e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Prefettura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensiva, del silenzio formatosi sulla istanza di accesso alle misure di accoglienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visto il decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS- di accoglimento dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
Vista la sentenza di questo Tribunale n.2295 del 2022 che ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo della Prefettura di Milano di adottare un provvedimento espresso sulla domanda del ricorrente;
Vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per patrocinio a spese dello Stato avanzata dall’avv. Daniela Vigliotti per la rappresentanza e la difesa del Sig. -OMISSIS- nel giudizio R.G. n.2088 del 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata;
Considerato che la pretesa di parte ricorrente non è stata ritenuta manifestamente infondata da questo Tribunale;
Visto l’art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’Autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
Visto l’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, a tenore del quale «ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;
Visto l’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 che in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
Ritenuto che – in relazione alla natura della controversia e all’impegno professionale profuso – è congrua la determinazione in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) della somma spettante all’Avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) liquida complessivamente la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il presente provvedimento è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere
Valentina Caccamo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO