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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/08/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 328/ 2022 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 328 dell'anno
2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
nata in Romania a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Anna Lisa Montanaro (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in Crispiano alla via Martina Franca
n°35, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall' Avv. Massimiliano Raggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in
Crispiano alla via Socrate n. 6, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI: Per le parti come da note di udienza a trattazione scritta del 12.02.2025 e con visto del P.M.;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.01.2022 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 18/02/2018, che dalla loro unione non nascevano figli e che la convivenza CP_1 materiale e spirituale non era più sostenibile a causa dei comportamenti violenti manifestati dal marito e della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. Deduceva la ricorrente di aver subito aggressioni sia verbali che fisiche da parte del e che la situazione era degenerata in seguito ad violento CP_1 litigio intercorso in data 10/04/2021, al punto da indurla a lasciare la casa coniugale e trovare rifugio presso un centro antiviolenza, per poi fare ritorno in Romania, paese di origine. Riferiva altresì che il resistente aveva intrattenuto in costanza di matrimonio delle relazioni extraconiugali con altre donne.
Su tali premesse domandava pronunciarsi la separazione dal marito con addebito allo stesso per violazione dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio.
Parte ricorrente domandava altresì la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore da porsi in capo al nella misura di euro 500,00 mensili, deducendo di non godere di redditi autonomi CP_1
e di aver svolto saltuari lavori come collaboratrice domestica.
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non si opponeva alla domanda di CP_1 separazione, chiedeva il rigetto della richiesta di addebito e nulla prevedersi in ordine al mantenimento della moglie in quanto soggetto abile a lavoro che, da ultimo, aveva lavorato in
Romania presso un American fast food ed una panetteria.
All'udienza presidenziale del 09.05.2022 comparivano entrambe le parti ed esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente Dott. V. Gloria, con Ordinanza del
25.05.2022 adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati e poneva a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento CP_1 in favore della moglie.
Concessi i richiesti termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., venivano in parte ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti, la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante prova orale.
Esperita la fase istruttoria, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 12.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********************
La domanda di separazione appare meritevole di accoglimento, atteso che il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la volontà di entrambe le parti di ottenere la separazione giudiziale e l'interruzione della convivenza coniugale, conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione.
Venendo all'esame della richiesta di addebito della separazione al marito formulata da Parte_1
la stessa non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
[...] Con riferimento alle violenze perpetrate dal nei confronti della moglie deve innanzitutto CP_1 rilevarsi che le stesse non risultano riscontrate né da prove testimoniali , né da referti medici.
A tale riguardo deve osservarsi che sebbene è verosimile che non vi siano testimoni diretti di condotte violente perpetrate in ambito familiare e all'interno delle mura domestiche , appare strano che la ricorrente a fronte delle gravi aggressioni, che assume di aver subito (strattonamenti , spinte e tentativo di strangolamento confr. denuncia querela allegata) non è ricorsa a cure mediche . Infatti non ha depositato certificati medici, né tantomeno referti di accesso al pronto soccorso.
Non appare indicativa in senso contrario la denuncia querela sporta dalla ricorrente in seguito al litigio/aggressione intervenuto tra le parti in data 10.04.2021, trattandosi comunque di atto di parte , nel caso di specie puntualmente contestato dal resistente nella ricostruzione dei fatti, al quale non risulta esserci stato un seguito in sede penale. Altresì non risulta comprovata la circostanza dedotta da parte ricorrente di aver trovato ricovero presso il centro antiviolenza.
Appare invece inconfutabile in quanto incontestato, nonché riscontrato dalle testimonianze acquisite che la convivenza matrimoniale è stata sin dall'inizio connotata da un'alta litigiosità dovuta alla accentuata gelosia della ricorrente (come dalla stessa dichiarato in sede di denuncia querela).
Sul punto la teste figlia del resistente, ha confermato le seguenti circostanze: “a Testimone_1 partire dal luglio 2020, ovvero dopo il rientro in Italia della signora , con cadenza quasi Pt_1 giornaliera, vi erano litigi tra i coniugi nei quali la ricorrente accusava il signor di tradirla;
CP_1
13) durante i litigi la signora pretendeva (ed otteneva) dal signor Parte_1 CP_1 di controllare il telefono leggendo i messaggi e verificando le chiamate in entrata ed in uscita;
14) la signora controllava anche il tempo che il signor impiegava per Parte_1 CP_1 tornare a casa rispetto al formale orario di chiusura del bar;
”; tale testimonianza è da ritenersi attendibile avendo la teste assistito direttamente agli episodi descritti, accaduti in ambito domestico, in quanto conviveva con le parti.
La teste ha riferito “Confermo la circostanza sub.16 della memoria n.183 sesto Testimone_2 comma n.2 cpc di parte resistente , ricordo che alla fine del 2017 dovetti interrompere gli allenamenti di atletica leggera con il , in quanto la sig.ra era gelosa e sospettava avessimo una CP_1 Pt_1 relazione. Mi arrivò un messaggio da un numero sconosciuto scritto in italiano non corretto con il quale venivo insultata e minacciata “per quello che stavo facendo” e facendolo vedere ad lui CP_1 riconobbe il numero di telefono della moglie.”
Orbene, a tale quadro probatorio deve altresì aggiungersi che la convivenza tra i coniugi è stata connotata da frequenti e prolungate interruzioni, dovute ai vari e prolungati trasferimenti in Romania della ricorrente. A riguardo deve osservarsi che gli stessi siano stati causati dalle condotte prevaricatrici e violente del resistente. Risulta invece incontestata la circostanza dedotta dal resistente, circa il trasferimento in Romania della ricorrente avvenuto già nel settembre 2019 con rientro in Italia solo nel luglio 2020, dunque dopo ben dieci mesi.
Quanto all'infedeltà coniugale contestata dalla al non risulta assolto l'onere probatorio Pt_1 CP_1 incombente su parte ricorrente. Infatti, l'unica teste escussa , figlia della Testimone_3 ricorrente, la quale all'epoca dei fatti viveva in Romania si è limitata a confermare la circostanza sub g) “Il ha intrattenuto una relazione extraconiugale con la sig.ra , di CP_1 Persona_1 nazionalità rumena”… riferendo “e tanto so in quanto ho visto delle foto dei due insieme postate sul profilo istagram della sig.ra ”. Tali affermazioni non risultano sufficienti a Parte_2 dimostrare che l'infedeltà del resistente abbiano rappresentato la causa del venir meno dell'affectio coniugalis. Infatti, le suddette fotografie che ritraggono il resistente con una donna, non riportano alcuna data, pertanto non sono collocabili temporalmente. Tali conclusioni devono estendersi anche alla prescrizione medica rinvenuta sul comodino del resistente, che non risulta leggibile e nulla prova circa la sussistenza di una relazione extraconiugale preesistente alla crisi dei coniugi.
Sul tema la Suprema Corte ha precisato che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. n. 3923/2018), con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile
d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. n.20866/2021). Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, (ud. 14/05/2024, dep.
07/08/2024), n.22291
Deve dunque concludersi che la frequentazione di altre donne da parte del sia intervenuta CP_1 quando il rapporto coniugale, protrattosi per pochi anni ed interrotto dai lunghi periodi trascorsi in
Romania dalla ricorrente , era già profondamente minato per una accentuata conflittualità e incompatibilità caratteriale , sicchè deve escludersi la sussistenza di un nesso causale tra tali condotte e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, (cfr. Cass, 20886/21, 3923/2018).
Per tali ragioni la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere rigettata. In merito alla misura di contribuzione del al mantenimento della stabilito in sede CP_1 Pt_1 presidenziale in euro 200,00 mensili, si osserva quanto segue. A fronte di uno squilibrio economico reddituale esistente tra le parti, così come rappresentato nell'Ordinanza del 25.05.2022 a firma del
Dott. Gloria, in favore del sig. deve rilevarsi che la ricorrente, di anni cinquantasei, risulta CP_1 dotata di capacità lavorativa ( in tal senso non è utilizzabile la documentazione medica allegata alla comparsa conclusione, poiché tardiva e comunque in non tradotta in lingua italiana) ed ha svolto diverse attività lavorative, come dalla stessa dichiarato in sede di comparizione, da ultimo in una panetteria e attualmente risiede in Romania dove il costo della vita, per dato di comune conoscenza,
è inferiore rispetto all'Italia.
Pertanto, alla luce degli elementi di giudizio acquisiti, a fronte di un matrimonio durato appena quattro anni, intervallato da lunghi periodi in cui le parti non hanno convissuto poiché la si era Pt_1 trasferita in Romania, e dal quale non sono nati figli, appare giustificato rideterminare l' assegno di mantenimento alla ricorrente in euro 100,00 mensili, a far data dalla pubblicazione della sentenza, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, assorbita ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara la separazione personale fra i coniugi nata in Romania a [...] il Parte_1
17/01/1969 e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio CP_1 in Crispiano il 18.02.2018 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Crispiano dell'anno 2018 al n.1, parte I, e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
- pone a carico di , nato a [...] il [...] l'obbligo di corrispondere a CP_1 la somma mensile di euro 100,00 a titolo di mantenimento, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese a far data dal presente provvedimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
- spese compensate.
Così deciso il 30.07.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 328 dell'anno
2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
nata in Romania a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Anna Lisa Montanaro (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in Crispiano alla via Martina Franca
n°35, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall' Avv. Massimiliano Raggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in
Crispiano alla via Socrate n. 6, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI: Per le parti come da note di udienza a trattazione scritta del 12.02.2025 e con visto del P.M.;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.01.2022 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 18/02/2018, che dalla loro unione non nascevano figli e che la convivenza CP_1 materiale e spirituale non era più sostenibile a causa dei comportamenti violenti manifestati dal marito e della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. Deduceva la ricorrente di aver subito aggressioni sia verbali che fisiche da parte del e che la situazione era degenerata in seguito ad violento CP_1 litigio intercorso in data 10/04/2021, al punto da indurla a lasciare la casa coniugale e trovare rifugio presso un centro antiviolenza, per poi fare ritorno in Romania, paese di origine. Riferiva altresì che il resistente aveva intrattenuto in costanza di matrimonio delle relazioni extraconiugali con altre donne.
Su tali premesse domandava pronunciarsi la separazione dal marito con addebito allo stesso per violazione dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio.
Parte ricorrente domandava altresì la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore da porsi in capo al nella misura di euro 500,00 mensili, deducendo di non godere di redditi autonomi CP_1
e di aver svolto saltuari lavori come collaboratrice domestica.
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non si opponeva alla domanda di CP_1 separazione, chiedeva il rigetto della richiesta di addebito e nulla prevedersi in ordine al mantenimento della moglie in quanto soggetto abile a lavoro che, da ultimo, aveva lavorato in
Romania presso un American fast food ed una panetteria.
All'udienza presidenziale del 09.05.2022 comparivano entrambe le parti ed esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente Dott. V. Gloria, con Ordinanza del
25.05.2022 adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati e poneva a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento CP_1 in favore della moglie.
Concessi i richiesti termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., venivano in parte ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti, la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante prova orale.
Esperita la fase istruttoria, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 12.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********************
La domanda di separazione appare meritevole di accoglimento, atteso che il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la volontà di entrambe le parti di ottenere la separazione giudiziale e l'interruzione della convivenza coniugale, conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione.
Venendo all'esame della richiesta di addebito della separazione al marito formulata da Parte_1
la stessa non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
[...] Con riferimento alle violenze perpetrate dal nei confronti della moglie deve innanzitutto CP_1 rilevarsi che le stesse non risultano riscontrate né da prove testimoniali , né da referti medici.
A tale riguardo deve osservarsi che sebbene è verosimile che non vi siano testimoni diretti di condotte violente perpetrate in ambito familiare e all'interno delle mura domestiche , appare strano che la ricorrente a fronte delle gravi aggressioni, che assume di aver subito (strattonamenti , spinte e tentativo di strangolamento confr. denuncia querela allegata) non è ricorsa a cure mediche . Infatti non ha depositato certificati medici, né tantomeno referti di accesso al pronto soccorso.
Non appare indicativa in senso contrario la denuncia querela sporta dalla ricorrente in seguito al litigio/aggressione intervenuto tra le parti in data 10.04.2021, trattandosi comunque di atto di parte , nel caso di specie puntualmente contestato dal resistente nella ricostruzione dei fatti, al quale non risulta esserci stato un seguito in sede penale. Altresì non risulta comprovata la circostanza dedotta da parte ricorrente di aver trovato ricovero presso il centro antiviolenza.
Appare invece inconfutabile in quanto incontestato, nonché riscontrato dalle testimonianze acquisite che la convivenza matrimoniale è stata sin dall'inizio connotata da un'alta litigiosità dovuta alla accentuata gelosia della ricorrente (come dalla stessa dichiarato in sede di denuncia querela).
Sul punto la teste figlia del resistente, ha confermato le seguenti circostanze: “a Testimone_1 partire dal luglio 2020, ovvero dopo il rientro in Italia della signora , con cadenza quasi Pt_1 giornaliera, vi erano litigi tra i coniugi nei quali la ricorrente accusava il signor di tradirla;
CP_1
13) durante i litigi la signora pretendeva (ed otteneva) dal signor Parte_1 CP_1 di controllare il telefono leggendo i messaggi e verificando le chiamate in entrata ed in uscita;
14) la signora controllava anche il tempo che il signor impiegava per Parte_1 CP_1 tornare a casa rispetto al formale orario di chiusura del bar;
”; tale testimonianza è da ritenersi attendibile avendo la teste assistito direttamente agli episodi descritti, accaduti in ambito domestico, in quanto conviveva con le parti.
La teste ha riferito “Confermo la circostanza sub.16 della memoria n.183 sesto Testimone_2 comma n.2 cpc di parte resistente , ricordo che alla fine del 2017 dovetti interrompere gli allenamenti di atletica leggera con il , in quanto la sig.ra era gelosa e sospettava avessimo una CP_1 Pt_1 relazione. Mi arrivò un messaggio da un numero sconosciuto scritto in italiano non corretto con il quale venivo insultata e minacciata “per quello che stavo facendo” e facendolo vedere ad lui CP_1 riconobbe il numero di telefono della moglie.”
Orbene, a tale quadro probatorio deve altresì aggiungersi che la convivenza tra i coniugi è stata connotata da frequenti e prolungate interruzioni, dovute ai vari e prolungati trasferimenti in Romania della ricorrente. A riguardo deve osservarsi che gli stessi siano stati causati dalle condotte prevaricatrici e violente del resistente. Risulta invece incontestata la circostanza dedotta dal resistente, circa il trasferimento in Romania della ricorrente avvenuto già nel settembre 2019 con rientro in Italia solo nel luglio 2020, dunque dopo ben dieci mesi.
Quanto all'infedeltà coniugale contestata dalla al non risulta assolto l'onere probatorio Pt_1 CP_1 incombente su parte ricorrente. Infatti, l'unica teste escussa , figlia della Testimone_3 ricorrente, la quale all'epoca dei fatti viveva in Romania si è limitata a confermare la circostanza sub g) “Il ha intrattenuto una relazione extraconiugale con la sig.ra , di CP_1 Persona_1 nazionalità rumena”… riferendo “e tanto so in quanto ho visto delle foto dei due insieme postate sul profilo istagram della sig.ra ”. Tali affermazioni non risultano sufficienti a Parte_2 dimostrare che l'infedeltà del resistente abbiano rappresentato la causa del venir meno dell'affectio coniugalis. Infatti, le suddette fotografie che ritraggono il resistente con una donna, non riportano alcuna data, pertanto non sono collocabili temporalmente. Tali conclusioni devono estendersi anche alla prescrizione medica rinvenuta sul comodino del resistente, che non risulta leggibile e nulla prova circa la sussistenza di una relazione extraconiugale preesistente alla crisi dei coniugi.
Sul tema la Suprema Corte ha precisato che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. n. 3923/2018), con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile
d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. n.20866/2021). Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, (ud. 14/05/2024, dep.
07/08/2024), n.22291
Deve dunque concludersi che la frequentazione di altre donne da parte del sia intervenuta CP_1 quando il rapporto coniugale, protrattosi per pochi anni ed interrotto dai lunghi periodi trascorsi in
Romania dalla ricorrente , era già profondamente minato per una accentuata conflittualità e incompatibilità caratteriale , sicchè deve escludersi la sussistenza di un nesso causale tra tali condotte e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, (cfr. Cass, 20886/21, 3923/2018).
Per tali ragioni la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere rigettata. In merito alla misura di contribuzione del al mantenimento della stabilito in sede CP_1 Pt_1 presidenziale in euro 200,00 mensili, si osserva quanto segue. A fronte di uno squilibrio economico reddituale esistente tra le parti, così come rappresentato nell'Ordinanza del 25.05.2022 a firma del
Dott. Gloria, in favore del sig. deve rilevarsi che la ricorrente, di anni cinquantasei, risulta CP_1 dotata di capacità lavorativa ( in tal senso non è utilizzabile la documentazione medica allegata alla comparsa conclusione, poiché tardiva e comunque in non tradotta in lingua italiana) ed ha svolto diverse attività lavorative, come dalla stessa dichiarato in sede di comparizione, da ultimo in una panetteria e attualmente risiede in Romania dove il costo della vita, per dato di comune conoscenza,
è inferiore rispetto all'Italia.
Pertanto, alla luce degli elementi di giudizio acquisiti, a fronte di un matrimonio durato appena quattro anni, intervallato da lunghi periodi in cui le parti non hanno convissuto poiché la si era Pt_1 trasferita in Romania, e dal quale non sono nati figli, appare giustificato rideterminare l' assegno di mantenimento alla ricorrente in euro 100,00 mensili, a far data dalla pubblicazione della sentenza, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, assorbita ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara la separazione personale fra i coniugi nata in Romania a [...] il Parte_1
17/01/1969 e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio CP_1 in Crispiano il 18.02.2018 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Crispiano dell'anno 2018 al n.1, parte I, e per l'effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
- pone a carico di , nato a [...] il [...] l'obbligo di corrispondere a CP_1 la somma mensile di euro 100,00 a titolo di mantenimento, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese a far data dal presente provvedimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
- spese compensate.
Così deciso il 30.07.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente