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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
HI NICOLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 292/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09123 Cagliari CA
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cagliari - Via Roma N. 145 09124 Cagliari CA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520220024759168000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 728/2025 depositato il 18/11/2025 Richieste delle parti: estinzione e compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.3.2025, Ricorrente_1, e Ricorrente_2 in qualità di eredi della signora Nominativo_1
, hanno chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 02520220024759168000, eccependo l'illegittimità, nel merito, della pretesa azionata e l'intervenuta prescrizione del credito azionato. In data 18.4.2025 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia, con richiesta di compensazione delle spese e l'agente della riscossione ha dato atto che in data 29.4.2025 i contribuenti hanno pagato il credito portato dalla cartella 02520220024759168000 concludendo anch'essa per una pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte della reciproca richiesta di estinzione e compensazione, la Corte, preso atto che l'importo portato nella cartella impugnata è stato versato dai contribuenti con rinuncia alla pretesa di annullamento, deve dichiarare cessata la materia del contendere e compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese. Il giudice Caschili
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
HI NICOLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 292/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09123 Cagliari CA
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cagliari - Via Roma N. 145 09124 Cagliari CA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520220024759168000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 728/2025 depositato il 18/11/2025 Richieste delle parti: estinzione e compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.3.2025, Ricorrente_1, e Ricorrente_2 in qualità di eredi della signora Nominativo_1
, hanno chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 02520220024759168000, eccependo l'illegittimità, nel merito, della pretesa azionata e l'intervenuta prescrizione del credito azionato. In data 18.4.2025 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia, con richiesta di compensazione delle spese e l'agente della riscossione ha dato atto che in data 29.4.2025 i contribuenti hanno pagato il credito portato dalla cartella 02520220024759168000 concludendo anch'essa per una pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte della reciproca richiesta di estinzione e compensazione, la Corte, preso atto che l'importo portato nella cartella impugnata è stato versato dai contribuenti con rinuncia alla pretesa di annullamento, deve dichiarare cessata la materia del contendere e compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese. Il giudice Caschili