Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2311/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott. Iaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 18 luglio 2024
Da
(C. F , domiciliata in Sassari, via Manno n. Parte_1 C.F._1
31, presso lo studio dell'avv. Corrado Murgia (C.F. che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in atti e (C. F ) domiciliato in Parte_2 C.F._3
Sassari via Roma 140, presso lo studio dell'Avv. Gian Paolo Campus (C.F. ) C.F._4
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18 luglio 2024, contenente le condizioni patrimoniale e gli obblighi a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati serbandosi il reciproco rispetto, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritengano opportuno e nel reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
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quanto alle decisioni riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e della tutela straordinaria della sua salute, invero, saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori.
3) Per quanto concerne la disciplina dei periodi di visita del minore , tenuto conto che il Per_1
minore vivrà con la madre presso il suo domicilio, il padre avrà il diritto di incontrarlo ed intrattenersi con esso quando vorrà, previo accordo con la madre, tenendo conto dell'età del minore, degli impegni scolastici/ricreativi dello stesso e delle eIGenze lavorative di entrambi i genitori. In mancanza di accordo reciproco e compatibilmente con gli impegni di turnazione del padre, trascorrerà con lui due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 20.00; trascorrerà alternativamente un fine settimana con ciascun genitore;
starà con il padre dalle ore 10 del sabato e sino al lunedì mattina quando andrà a scuola. Quanto alle festività natalizie trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia con un genitore ed il 25 con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro. Stesso metodo per le vacanze pasquali: il giorno di
Pasqua con uno e il lunedì con l'altro.
Trascorrerà 20 giorni consecutivi col padre nel periodo estivo, concordando le date con un preavviso di 3 settimane. Durante detto periodo il contributo al mantenimento non subirà alcuna decurtazione ed il padre dovrà provvedere al versamento integrale della somma mensile complessivamente dovuta in favore del figlio. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà sempre il criterio dell'alternanza annuale.
4) Il padre verserà a titolo di mantenimento per il figlio l'importo mensile di € 250,00, Per_1
somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 05 di ciascun mese, mediante bonifico bancario presso il conto corrente intestato alla IG.ra Cod. Iban Pt_1
[...], oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie quali a titolo esemplificativo, tasse di iscrizione, libri di testo, materiale di corredo scolastico e altri strumenti di studio, corsi di recupero o specializzazione, lezioni private, tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola, trasporto scolastico, gite scolastiche, centri ricreativi e gruppi estivi, nonché il 50% delle spese mediche (cure specialistiche, termali e pagina 2 di 4 fisioterapiche, terapie, accertamenti e trattamenti medici, apparecchi per la salute, farmaci e altri presidi sanitari ove non coperte dal servizio sanitario nazionale);
5) Nessun assegno di mantenimento è previsto fra i coniugi;
6) La casa coniugale, di proprietà dell' , già assegnata ai genitori della IG.ra , rimarrà Pt_3 Pt_1
nella sua disponibilità, con gli arredi che la contengono. Si dà atto che il IG. ha già liberato Pt_2 la casa coniugale e portato via i propri effetti personali”.
All'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate con la modifica che l'assegno unico erogato dall'INPS venga interamente percepito dalla SI.ra
. Pt_1
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Ittiri in data 18 Aprile 2009, atto regolarmente trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N.1 P.2 S. A anno 2009, dalla cui unione sono nati in data 21/05/2005 AL, maggiorenne ed economicamente indipendente ed in data 19/08/2012 RI, minore di età.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue eIGenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F Parte_1
nata a [...], il [...] e (C.F C.F._1 Parte_2
) nato in [...] il [...], che hanno contratto matrimonio C.F._3
pagina 3 di 4 concordatario in Ittiri in data 18 Aprile 2009, atto trascritto presso il registro comunale degli atti di matrimonio del predetto Comune al N.1 P.2 S. A anno 2009, alle condizioni congiunte sopra riportate come modificate con la comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 28.11.24, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ittiri (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di conIGlio del 7 gennaio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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