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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/11/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.3247\ 2023 introitata in decisione il 27 novembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
(nato a [...] il [...] ed ivi residente, in Parte_1
Via Panoramica dello Stretto n. 1405 B, C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Via San Paolino n. 40, presso lo studio dell'Avv. Maria PAGANO (PEC: – C.F.: Email_1
), che lo rappresenta e difende giusta procura su C.F._2
separato foglio e da considerarsi in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
Contro
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...]c.da Cavaliere case IACP - C.F._3 Zafferia, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA:
), el.te dom.to in Messina c.so Garibaldi 114 al domicilio P.IVA_1
digitale presso lo studio dell'avv. Diego Busacca dal Email_2
quale è rapp.to e difeso per mandato estensivo in atto separato;
resistente
Oggetto : risoluzione contrattuale- risarcimento danno
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio , n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_1
chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita ed il diritto del ricorrente al risarcimento del connesso danno, per non avere il resistente consegnato all'attore la merce acquistata e debitamente pagata, come da bonifici versati in atti né provveduto alla restituzione del relativo prezzo corrisposto dall'acquirente.
Si costituiva il resistente e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Fissata la comparizione delle parti all'udienza del 16 aprile 2024, il procedimento de quo veniva differito per la valutazione di richieste istruttorie all'udienza del 18 febbraio 2025 , tenuta in modalità cartolare.
Indi differita stante il carico di ruolo all'udienza del 28 ottobre2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.,ove assunta in decisione.
Or, va disatteso quanto sostenuto in ricorso dal ricorrente in ordine alla violazione dell'art. 129 del Codice del Consumo posto che non trova applicazione al caso di specie.
Il Codice del Consumo (D.Lgs.
6.9.2005 n. 206) definisce “consumatore” la persona fisica che agisce e stipula contratti per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, mentre assume la qualità di “professionista” la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale. Parte della dottrina e della giurisprudenza hanno altresì ritenuto come, ai fini della distinzione tra consumatore e professionista, bisognerebbe avere riguardo agli atti concretamente posti in essere. Or, è sufficiente che il contratto sia stato concluso per soddisfare un'esigenza anche meramente connessa ovvero accessoria rispetto all'attività imprenditoriale o professionale esercitata, affinchè non possa escludersi il compimento di un atto del professionista
Orbene, nel caso di specie ,il contratto era stato concluso per uno scopo connesso all'esercizio di attività imprenditoriale riguardando dei macchinari per il pertanto il ricorrente non deve Parte_2 Parte_1
essere qualificato quale consumatore.
L'art 1476 del c.c. introduce tre categorie di obblighi in capo al venditore: di consegna del bene, di trasferimento del diritto (laddove esso non si attua direttamente con la stipula del contratto) e di garanzia per l'evizione e per i vizi.
Giova poi osservare in materia di inadempimento contrattuale, che grava sul creditore l'onere di allegare e provare l'esistenza del titolo da cui trae origine la sua pretesa. Pur non dovendo dimostrare l'inadempimento in sé, il creditore deve comunque specificare in cosa esso consista, indicando in modo concreto le difformità o i vizi riscontrati nella prestazione ricevuta.
Nel caso di specie, si rileva la genericità delle allegazioni attoree in merito alla mancata consegna delle macchine di cui al preventivo versato in atti nonché la mancata prova della difformità della merce fornita da quella pattuita , ritenendo insufficiente la mera asserzione di parte ricorrente.
Da una disamina della documentazione versata in atti, nello specifico dal preventivo ,non risulta che la merce dovesse essere trasferita presso il
[...]
, tantomeno si evince voce relativa alla posa in opera, collaudo, Pt_2
messa in funzione delle macchine .
Orbene, sono stati forniti elementi probatori diretti a dimostrare che il ricorrente si fosse rivolto al per la fornitura delle macchine ma CP_1
non certamente del loro trasferimento presso la sede del locale Parte_3
tantomeno della posa in opera delle stesse.
Si osserva che una delle obbligazioni gravanti sul venditore è la consegna della cosa. L'art. 1590 cc che disciplina le modalità di consegna di un bene mobile, stabilisce che la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere;
le spese del trasporto sono a carico del compratore. Nel caso di specie non è stata fornita prova che le parti avessero contrattualmente pattuito la consegna e posa in opera dei macchinari presso il domicilio del compratore;
dal preventivo versato in atti datato 19 giugno
2020 , si evince infatti soltanto un elenco di voci relative alla merce oggetto di vendita, alcuna menzione risulta riguardo il trasferimento ed il collaudo di essa.
Invero il venditore ,tenuto ai principii di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto , non ha dimostrato di essersi adoperato fattivamente immediatamente a seguito del pagamento affinchè l'acquirente prendesse in consegna la merce compravenduta.
Non risulta infatti provato che a seguito della corresponsione dei bonifici attestanti il pagamento il venditore abbia messo a disposizione la merce per la consegna , indicando giorni, orari in cui la merce avrebbe potuto essere ritirata se non a seguito della diffida inoltrata dal legale di parte ricorrente, pec inviata dall'avvocato Mirko Ferrara in data 09giugno 2021.
Posto ciò, si osserva che incombe sul preteso creditore, il quale agisca per ottenere l'adempimento della prestazione o la risoluzione del contratto per la sua mancata o inesatta esecuzione e/o per il risarcimento del danno da inadempimento, l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del suo diritto e, dunque, il titolo da cui trae origine la sua pretesa a una determinata prestazione e la decorrenza del relativo termine di scadenza. Non è invece necessario che lo stesso dimostri anche l'inadempienza della sua controparte, spettando piuttosto all'obbligato di allegare e provare di avere esattamente adempiuto la prestazione, ovvero che quest'ultima è risultata impossibile per una causa a lui non imputabile (cfr. per tutte, Cass. civ. sez. un. 13533/2001).
Per quanto la prova dell'inadempimento non gravi generalmente sul creditore, occorre al contempo osservare, però, che il medesimo resta onerato di allegare tale inadempimento e, dunque, di indicare in che cosa sarebbe consistita l'inadempienza ascritta alla sua controparte, specificando in concreto, quantomeno sul piano assertivo, se ed in quali termini la prestazione dovutagli sia risultata, a suo dire, ineseguita o sia stata scorrettamente eseguita ad opera del debitore.
Come affermato dai giudici di legittimità “l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce …ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto…”, e ciò in quanto “…si rientra, a ben guardare, nella questione, generale in quanto applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, della specificità: chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso… e così anche… quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne un inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento…” (sul punto , Cass. civ. 6618/2018, Cass. civ.
10141/2021, nonché già Cass. sez. un. 13533/01 , Tribunale di Velletri,
Sentenza n. 1750/2025 del 15-09-2025)
Or, la complessiva valutazione della condotta negoziale tenuta dalle parti , alla quale il giudice può attingere per motivare la sua valutazione comparativa in ordine all'inadempimento prevalente, conduce a ritenere che sebbene entrambe le parti abbiano tenuto una condotta ondivaga , debba ritenersi significativo il comportamento assunto da parte ricorrente che non avrebbe ritirato la merce dopo averne effettuato il pagamento , pertanto la domanda di risoluzione non può essere accolta. Il ricorrente ha poi addotto tra gli altri motivi del ricorso la difformità dei beni rispetto a quelli acquistati, non fornendo tuttavia elementi probatori sufficientemente idonei a dimostrare l'assunto.
Alla luce di quanto sopra argomentato, può considerarsi congrua l'offerta avanzata dal venditore afferente l'immediato ritiro da parte Controparte_1
dell'acquirente , a propria cura e spese, delle Parte_1
attrezzature usate descritte nel preventivo del 19/06/20 e nelle fatture n.3/20
e n.2/21, dovendo ritenersi in caso di mancato ritiro delle merce dovuto dal ricorrente l'importo così come indicato in fattura dalla Sicily group srl pari ad euro 9.272,00 oltre iva per fermo deposito in magazzino dal gennaio 2022
a febbraio 2024 della merce indicata nel preventivo datato19 giugno
2020,pagata con bonifici del 22giugno 2020,del 12 marzo2021 e del 15 marzo 2021.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , rigetta la domanda proposta da
[...]
con ricorso datato31 luglio 2023 nei confronti di Parte_1 CP_1
, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale.
[...]
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.540, 00 per compensi oltre iva e cpa e spese generali che vanno distratte in favore dell'avvocato Diego Busacca procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Messina il 27 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.3247\ 2023 introitata in decisione il 27 novembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
(nato a [...] il [...] ed ivi residente, in Parte_1
Via Panoramica dello Stretto n. 1405 B, C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Via San Paolino n. 40, presso lo studio dell'Avv. Maria PAGANO (PEC: – C.F.: Email_1
), che lo rappresenta e difende giusta procura su C.F._2
separato foglio e da considerarsi in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
Contro
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...]c.da Cavaliere case IACP - C.F._3 Zafferia, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA:
), el.te dom.to in Messina c.so Garibaldi 114 al domicilio P.IVA_1
digitale presso lo studio dell'avv. Diego Busacca dal Email_2
quale è rapp.to e difeso per mandato estensivo in atto separato;
resistente
Oggetto : risoluzione contrattuale- risarcimento danno
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio , n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_1
chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita ed il diritto del ricorrente al risarcimento del connesso danno, per non avere il resistente consegnato all'attore la merce acquistata e debitamente pagata, come da bonifici versati in atti né provveduto alla restituzione del relativo prezzo corrisposto dall'acquirente.
Si costituiva il resistente e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Fissata la comparizione delle parti all'udienza del 16 aprile 2024, il procedimento de quo veniva differito per la valutazione di richieste istruttorie all'udienza del 18 febbraio 2025 , tenuta in modalità cartolare.
Indi differita stante il carico di ruolo all'udienza del 28 ottobre2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.,ove assunta in decisione.
Or, va disatteso quanto sostenuto in ricorso dal ricorrente in ordine alla violazione dell'art. 129 del Codice del Consumo posto che non trova applicazione al caso di specie.
Il Codice del Consumo (D.Lgs.
6.9.2005 n. 206) definisce “consumatore” la persona fisica che agisce e stipula contratti per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, mentre assume la qualità di “professionista” la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale. Parte della dottrina e della giurisprudenza hanno altresì ritenuto come, ai fini della distinzione tra consumatore e professionista, bisognerebbe avere riguardo agli atti concretamente posti in essere. Or, è sufficiente che il contratto sia stato concluso per soddisfare un'esigenza anche meramente connessa ovvero accessoria rispetto all'attività imprenditoriale o professionale esercitata, affinchè non possa escludersi il compimento di un atto del professionista
Orbene, nel caso di specie ,il contratto era stato concluso per uno scopo connesso all'esercizio di attività imprenditoriale riguardando dei macchinari per il pertanto il ricorrente non deve Parte_2 Parte_1
essere qualificato quale consumatore.
L'art 1476 del c.c. introduce tre categorie di obblighi in capo al venditore: di consegna del bene, di trasferimento del diritto (laddove esso non si attua direttamente con la stipula del contratto) e di garanzia per l'evizione e per i vizi.
Giova poi osservare in materia di inadempimento contrattuale, che grava sul creditore l'onere di allegare e provare l'esistenza del titolo da cui trae origine la sua pretesa. Pur non dovendo dimostrare l'inadempimento in sé, il creditore deve comunque specificare in cosa esso consista, indicando in modo concreto le difformità o i vizi riscontrati nella prestazione ricevuta.
Nel caso di specie, si rileva la genericità delle allegazioni attoree in merito alla mancata consegna delle macchine di cui al preventivo versato in atti nonché la mancata prova della difformità della merce fornita da quella pattuita , ritenendo insufficiente la mera asserzione di parte ricorrente.
Da una disamina della documentazione versata in atti, nello specifico dal preventivo ,non risulta che la merce dovesse essere trasferita presso il
[...]
, tantomeno si evince voce relativa alla posa in opera, collaudo, Pt_2
messa in funzione delle macchine .
Orbene, sono stati forniti elementi probatori diretti a dimostrare che il ricorrente si fosse rivolto al per la fornitura delle macchine ma CP_1
non certamente del loro trasferimento presso la sede del locale Parte_3
tantomeno della posa in opera delle stesse.
Si osserva che una delle obbligazioni gravanti sul venditore è la consegna della cosa. L'art. 1590 cc che disciplina le modalità di consegna di un bene mobile, stabilisce che la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere;
le spese del trasporto sono a carico del compratore. Nel caso di specie non è stata fornita prova che le parti avessero contrattualmente pattuito la consegna e posa in opera dei macchinari presso il domicilio del compratore;
dal preventivo versato in atti datato 19 giugno
2020 , si evince infatti soltanto un elenco di voci relative alla merce oggetto di vendita, alcuna menzione risulta riguardo il trasferimento ed il collaudo di essa.
Invero il venditore ,tenuto ai principii di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto , non ha dimostrato di essersi adoperato fattivamente immediatamente a seguito del pagamento affinchè l'acquirente prendesse in consegna la merce compravenduta.
Non risulta infatti provato che a seguito della corresponsione dei bonifici attestanti il pagamento il venditore abbia messo a disposizione la merce per la consegna , indicando giorni, orari in cui la merce avrebbe potuto essere ritirata se non a seguito della diffida inoltrata dal legale di parte ricorrente, pec inviata dall'avvocato Mirko Ferrara in data 09giugno 2021.
Posto ciò, si osserva che incombe sul preteso creditore, il quale agisca per ottenere l'adempimento della prestazione o la risoluzione del contratto per la sua mancata o inesatta esecuzione e/o per il risarcimento del danno da inadempimento, l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del suo diritto e, dunque, il titolo da cui trae origine la sua pretesa a una determinata prestazione e la decorrenza del relativo termine di scadenza. Non è invece necessario che lo stesso dimostri anche l'inadempienza della sua controparte, spettando piuttosto all'obbligato di allegare e provare di avere esattamente adempiuto la prestazione, ovvero che quest'ultima è risultata impossibile per una causa a lui non imputabile (cfr. per tutte, Cass. civ. sez. un. 13533/2001).
Per quanto la prova dell'inadempimento non gravi generalmente sul creditore, occorre al contempo osservare, però, che il medesimo resta onerato di allegare tale inadempimento e, dunque, di indicare in che cosa sarebbe consistita l'inadempienza ascritta alla sua controparte, specificando in concreto, quantomeno sul piano assertivo, se ed in quali termini la prestazione dovutagli sia risultata, a suo dire, ineseguita o sia stata scorrettamente eseguita ad opera del debitore.
Come affermato dai giudici di legittimità “l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce …ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto…”, e ciò in quanto “…si rientra, a ben guardare, nella questione, generale in quanto applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, della specificità: chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso… e così anche… quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne un inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento…” (sul punto , Cass. civ. 6618/2018, Cass. civ.
10141/2021, nonché già Cass. sez. un. 13533/01 , Tribunale di Velletri,
Sentenza n. 1750/2025 del 15-09-2025)
Or, la complessiva valutazione della condotta negoziale tenuta dalle parti , alla quale il giudice può attingere per motivare la sua valutazione comparativa in ordine all'inadempimento prevalente, conduce a ritenere che sebbene entrambe le parti abbiano tenuto una condotta ondivaga , debba ritenersi significativo il comportamento assunto da parte ricorrente che non avrebbe ritirato la merce dopo averne effettuato il pagamento , pertanto la domanda di risoluzione non può essere accolta. Il ricorrente ha poi addotto tra gli altri motivi del ricorso la difformità dei beni rispetto a quelli acquistati, non fornendo tuttavia elementi probatori sufficientemente idonei a dimostrare l'assunto.
Alla luce di quanto sopra argomentato, può considerarsi congrua l'offerta avanzata dal venditore afferente l'immediato ritiro da parte Controparte_1
dell'acquirente , a propria cura e spese, delle Parte_1
attrezzature usate descritte nel preventivo del 19/06/20 e nelle fatture n.3/20
e n.2/21, dovendo ritenersi in caso di mancato ritiro delle merce dovuto dal ricorrente l'importo così come indicato in fattura dalla Sicily group srl pari ad euro 9.272,00 oltre iva per fermo deposito in magazzino dal gennaio 2022
a febbraio 2024 della merce indicata nel preventivo datato19 giugno
2020,pagata con bonifici del 22giugno 2020,del 12 marzo2021 e del 15 marzo 2021.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , rigetta la domanda proposta da
[...]
con ricorso datato31 luglio 2023 nei confronti di Parte_1 CP_1
, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale.
[...]
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.540, 00 per compensi oltre iva e cpa e spese generali che vanno distratte in favore dell'avvocato Diego Busacca procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Messina il 27 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò