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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4811/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 4811/2024 promosso da:
, C.F. , n. a OL (MC) il 18/03/1971; Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , n. a SAN SEVERINO MARCHE (MC) il CP_1 C.F._2
11/07/1972
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ZOCCHI LUANA, elett.te dom.ti in VIA LA
LOUVIERE, 4 06034 FOLIGNO, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: separazione su domanda congiunta delle parti sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 12.03.2025 tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.; considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse dei figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione innanzi al Presidente hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
dato atto della indicazione specifica in ricorso delle condizioni della separazione quanto ai rapporti economici;
considerato che
le parti hanno contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile;
rilevato che tale domanda non è ancora procedibile non essendo decorso il termine di legge;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data dalla comparizione dei coniugi, prenda atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi;
visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
OMOLOGA
A TUTTI GLI EFFETTI LA
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
, C.F. , n. a OL (MC) il 18/03/1971; Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , n. a SAN SEVERINO MARCHE (MC) il CP_1 C.F._2 11/07/1972
alle condizioni previste nel ricorso, di cui il collegio prende atto e che qui di seguito si intendono integralmente riportate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 15/03/2001 trascritto all'anno 2001
DISPONE la remissione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Macerata, 13/03/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 4811/2024 promosso da:
, C.F. , n. a OL (MC) il 18/03/1971; Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , n. a SAN SEVERINO MARCHE (MC) il CP_1 C.F._2
11/07/1972
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ZOCCHI LUANA, elett.te dom.ti in VIA LA
LOUVIERE, 4 06034 FOLIGNO, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: separazione su domanda congiunta delle parti sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 12.03.2025 tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.; considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse dei figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione innanzi al Presidente hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
dato atto della indicazione specifica in ricorso delle condizioni della separazione quanto ai rapporti economici;
considerato che
le parti hanno contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile;
rilevato che tale domanda non è ancora procedibile non essendo decorso il termine di legge;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data dalla comparizione dei coniugi, prenda atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi;
visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
OMOLOGA
A TUTTI GLI EFFETTI LA
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
, C.F. , n. a OL (MC) il 18/03/1971; Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , n. a SAN SEVERINO MARCHE (MC) il CP_1 C.F._2 11/07/1972
alle condizioni previste nel ricorso, di cui il collegio prende atto e che qui di seguito si intendono integralmente riportate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 15/03/2001 trascritto all'anno 2001
DISPONE la remissione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Macerata, 13/03/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà