Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4384 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito della trattazione cartolare disposta in base all'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 04.06.2025 e al deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 1265 / 2024. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
COSOMATI MASSIMILIANO ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. PEPE Controparte_1
GIANFRANCO ed elett.te dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.01.2024 il signor ha proposto Parte_1
opposizione avverso il pignoramento presso terzi notificato in data 11.12.2023 facente riferimento a vari debiti verso l'erario e verso l' . In particolare impugnava CP_1
l'avviso di addebito n.40020180009700637000 del 24.12.2018 emesso dall di CP_1
sotteso al pignoramento per contributi IVS fissi/percentuali sul Controparte_1
minimale dall'anno 2017 e 2018 per un ammontare €.2752,53 che risultava notificato presuntivamente in data 11.03.2019. Eccepiva la mancata notifica dell'avviso di addebito la prescrizione quinquennale ed la non debenza dei contributi non avendo svolto alcuna attività lavorativa negli anni 2017 e 2018 essendo stata la società di cui
Concludeva quindi : “ l) ACCERTARE E DICHIARARE che gli atti di avvisi di addebiti tutti, così come in premessa evidenziati, per un importo complessivo l'importo complessivo di € 2752,53 per Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, contributi dall'anno 2017 all'anno 2018, Somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro minimale, sanzione morosità - Spese di notifica) sono non dovuti e per CP_1
l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia del documento;
-
DICHIARARE LA NULLITA'/INEFFICACIA delle voci su elencate per inesistenza atti e/o irritualità della notifica e carenza di motivazione della pretesa di pagamento e dell'atto di avviso;
- DICHIARARE LA NULLITÁ
per inesistenza atti e/o irritualità Controparte_2
della notifica e carenza di motivazione della pretesa di pagamento e dell'atto di avviso su elencate, ed ordinare ai convenuti di provvedere senza ulteriore ritardo a
CANCELLARE OGNI PREGIUDIZIEVOLE ADDEBITO ED A REVOCARE O
RIDURRE l'inammissibile pretesa di pagamento impugnata, salvo preliminare sospensione dell'esecutività di presunti titoli- cartella- atto di avviso sino all'esito della presente azione, come per legge ad esibire/depositare la documentazione in originale di ciascuna voce di cui è richiesto il pagamento e relativa alla qualifica, titolo ed autorizzazione in capo al soggetto notificatore ex art. 25/26 DPR 602/73 conseguentemente;
- CONDANNARE i convenuti in solido o in alternativa tra loro alla revoca/cancellazione a loro spese del preteso pagamento, e di ogni notizia pregiudizievole ed intimazione di procedure di riscossione riabilitazione dell'istante a mezzo i termini e modi che questo On. le Giudicante riterrà opportuni ed adeguati, quindi, alla comunicazione di ogni dato, informazione o notizia, non risultando,
l'istante né inadempiente, né tardivo pagatore per sua responsabilità e/o colpa;
-
CONDANNARE ex. Art 91 cpc e ss, secondo tariffa professionale forense e giurisprudenza costante della Corte di Cassazione i convenuti al pagamento delle spese di giudizio oltre che al risarcimento danni ex. Art. 2043 ed ai sensi dell'art.
96cpc per la temerarietà ed illegittimità della pretesa e relativa azione esecutiva e che controparte già ne aveva conoscenza con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
- Condannare i convenuti in solido o in alternativa tra loro, al risarcimento danni riportato dall'istante per danni patrimoniali
e morali, da stress etc. - Condannare i convenuti, in solido o in alternativa tra loro al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc…”
Si costituiva in giudizio l mediante memoria Controparte_3
depositata tempestivamente, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, contestava le domande proposte nell'atto introduttivo, rivendicava la legittimità del procedimento promosso e depositava atti interruttivi che secondo il suo assunto avrebbero interrotto la prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la domanda la tardività dell'azione CP_1
proposta non essendo stato impugnato l'avviso di addebito regolarmente notificato nel termine di 40 giorni cosicché sarebbe divenuto definitivo.
Le opposte quindi chiedevano il rigetto del ricorso
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta e all'esito del deposito delle note con le quali le parti ( e ) CP_1 Controparte_3
hanno sostanzialmente richiamato le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. la causa matura per la decisione è stata decisa con il deposito telematico della sentenza completa di motivazione e dispositivo.
L'opposizione è infondata
Preliminarmente si osserva che il ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale della non debenza delle somme per assenza di attività lavorativa e per fallimento.
Il ricorrente ha, quindi, impugnato l'avviso di addebito 40020180009700637000 del
24.12.2018 sotteso al pignoramento presso terzi assumendo la mancata notifica degli atti presupposti ed eccependo l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, per omessa notifica degli atti presupposti e per omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione, successivi all'eventuale regolare notifica degli stessi. I profili di contestazione sono, dunque, duplici: nullità della notifica degli atti presupposti e prescrizione del credito contributivo.
Rispetto al primo profilo di doglianza sollevato va dichiarata la inammissibilità del ricorso, per tardività ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., dovendosi qualificare la domanda con cui vengono eccepiti vizi inerenti la regolarità della notifica degli atti presupposti, come opposizione agli atti esecutivi.
Nei casi di dedotta inesistenza, mancanza o nullità nel caso di specie dell'avviso di addebito, la conoscenza del primo atto esecutivo, in quanto idonea a far conseguire quella dei detti atti, può essere fatta valere solo con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., comma 1 e 2.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le decisioni n. 22080 del 2017 e n.
7822 del 2020 hanno chiarito che, nell'ipotesi - ricorrente nella fattispecie in esame - di contestazioni riferite alla notifica della cartella, nel caso dell'avviso di addebito, lo strumento processuale da adottare per la eliminazione della cartella è quello dell'opposizione agli atti esecutivi. Successivamente, nell'ipotesi di rituale e tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. il giudice del merito potrà esaminare la questione relativa all'estinzione del titolo.
E' sufficiente ricordare che i vizi formali non determinano il venir meno dell'obbligazione, bensì unicamente la caducazione dello specifico titolo con cui la pretesa è stata azionata, ferma restando la facoltà per l'ente creditore – ed ovviamente a condizione che nelle more non si siano verificate ulteriori cause estintive, quali ad esempio la prescrizione - di avvalersi delle forme ordinarie per la realizzazione del medesimo credito (ad esempio nel caso di decadenza per mancata iscrizione a ruolo delle somme nel termine ex art. 25 d.lgs. 46/99), ovvero, quando ciò sia ancora possibile, di rinnovare la formazione o la notifica del ruolo esattoriale o dell'avviso di addebito.
Nel caso di specie, il ricorso relativo alla ritualità o meno della notifica dell'avviso di addebito costituisce un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi. Mentre, la richiesta di estinzione del credito, per intervenuta prescrizione, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Infatti l'azione esercitata, essendo diretta a dedurre in prima battuta l'inesistenza o comunque la nullità della notifica degli atti presupposti, cioè dell'atto equivalente, nell'esecuzione esattoriale, alla notifica del titolo esecutivo, va qualificata, sotto tale profilo, un'opposizione agli atti esecutivi e solo in via subordinata a tale richiesta di accertamento, si prospetta, sul presupposto della mancata interruzione della prescrizione (appunto con la notificazione), una contestazione in ordine alla esistenza della pretesa esecutiva.
Trattandosi di un'opposizione agli atti esecutivi, essa soggiace al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, dunque, risulta preliminare verificare se il giudizio è stato introdotto nei venti giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza di fatto dell'avvenuta esecuzione (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/07/2021 n.20694).
Ebbene il pignoramento presso terzi ( primo atto di cui il ricorrente assume aver avuto conoscenza) è stato notificato il 11.12.2023, mentre la presente opposizione è stata proposta con ricorso depositato il 18.01.2024, quindi oltre il ventesimo giorno come imposto dall'articolo 617 c.p.c. ( 31.12.2023)
Sotto tale profilo la domanda appare, dunque, inammissibile in quanto tardiva.
Passando quindi all'esame dell'eccezione di prescrizione, vi è da dire che l' ha, CP_1
tra l'altro provato la regolare notifica dell'avviso di addebito in data 16.02.2019 ( per compiuta giacenza 06.02.2019) non impugnato nei termini di cui all'articolo 24 comma 5 del D. Lgs. n.46/99 cosicché il credito contributivo dell'ente previdenziale, non tempestivamente impugnato, è divenuto nel merito incontrovertibile. Stante la notifica dell'avviso di addebito, non contestato, alla notifica del pignoramento il credito non risulta prescritto.
Applicando poi i termini di cui alla normativa emergenziale (Decreto Cura Italia n.
18/2020, e, successivamente, con il Decreto Milleproroghe n. 183/2020) per pari a 311 giorni totali al momento della data di notifica del pignoramento, avvenuta in data
11.12.2023, considerate le due ipotesi di sospensione (dal 1.1.2017 al 1.1.2020 e dal 23.2.2020 al 30.6.2020), non era, oltremodo, ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale, rispetto all'avviso di addebito notificato in data 16.02.20219 (data del perfezionamento della compiuta giacenza 06.02.2019)
L'opposizione quindi va rigettata e restano assorbite nel rigetto le ulteriori domande proposte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell CP_3
e dell' in considerazione delle tariffe applicabili in relazione allo
[...] CP_1
scaglione di riferimento e all'effettiva attività svolta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del GOT dr.ssa
Adele Di Lorenzo definitivamente pronunciando così provvede:
• Dichiara la inammissibilità del ricorso per i motivi afferenti la nullità della notifica degli atti presupposti, ai sensi dell'articolo 617 c.p.c.;
• Rigetta per il resto le domande proposte per le motivazioni estese;
• Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' e CP_1
dell'Agenzi delle Entrate Riscossione che liquida per ciascuna parte in €. 900,00 oltre spese generali, IVA e CPA
Napoli così deciso 04.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo