Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8590/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8590/2021 r.g.a.c.
Parte_1
Parte_2
C.F.
[... P.IVA_1 ano n rre del Greco Parte_3
(NA), il 28.0 , residente in C.F._1
Napoli, alla Via Calabritto ntati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di opposiizone, dall'Avv. Al- berto Mario Garofalo, presso il cui studio sono elettivamente do- miciliati in Napoli alla Via Carrozzieri a Monteoliveto, n. 13 OPPONENTI
Napoli, al- Controparte_1
, in persona P.IVA_2 tor empore e avente CP_2 Controparte_3 li, , C.F.
, in persona tore unico e legale rap- P.IVA_3
o tempore , elettivamente domici- CP_4 liate in Napoli alla via G lesi n. 1 presso lo stu- dio dell'avv. Stefano Maria Russo, che le rappresenta e difende in forza di mandati in calce alla comparsa di risposta OPPOSTE CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 06/03/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. RAGIONI DI FATTO E DI D Con ricorso per decreto ingiuntivo la Parte_4
ha esposto di essere stata convenuta
[...]
1
Nelle more, l'op esto ed ottenut carico di essa ricorrente – opposta (e di
[...]
, che aveva proposto opposizione, determin CP_5 ne di un ulteriore contenzioso tra le parti. Nel corso del primo giudizio era stata, tra l'altro, disposta ed espletata una consulenza tecnica di ufficio, il cui costo era sta- to posto provvisoriamente a carico “delle tre parti in solido”. Essa ricorrente aveva quindi versato al c.t.u. l'acconto ri- conosciutogli, pari ad € 11.043,71; in seguito, stante l'inadempi- mento delle controparti all'obbligo di pagamento della parcella dell'ausiliare, il nominato c.t.u. aveva intimato precetto, in ragio- ne del quale essa ricorrente – opposta aveva versato l'importo di
€ 22.594,58, comprensivo di spe Del predetto importo essa aveva Parte_4 quindi invano chiesto agli odier onde con l'ingiun o della Parte_1
e dell'ar
[...] Parte_3
Avverso i nto monitorio hanno proposto opposizione gli ingiunti, deducendo a sostegno l'insussistenza del credito azionato, ed eccependo in subordine la compensazio- ne del credito stesso con altro maggiore da essi vantato nei con- fronti dell'opposta, così testualmente concludendo onde sentire:
“- in via preliminare: 1) rigettare soria esecuzione del decre- to opposto che la riterrà di formulare;
Parte_4
- in via def 3) accertare e dichiarare l'insussistenza del credito nei con- fronti degli opponenti con conseguente revoca del decreto in- giuntivo emesso”; con vittoria di spese. Si sono costituite le opposte in epigrafe, che otto che con atto del 19.10.2021, la
[...] er incorporazione nell Controparte_6 [...]
Controparte_1 si scindeva Controparte_1
2 te del suo patrimonio alla
[...]
precisandosi nell'atto di sc Controparte_3
scissione la società beneficiaria, ai sensi dell'art. 2506 quater, è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato, dei debiti del- la società scissa non soddisfatti. Restano fermi tra la beneficiaria e la scissa gli impegni di indennizzo e manleva previsti dal pro- getto di scissione.”. Le predette opposte, nel contestare l'avverso io diritto – in quanto subentrate alla
[...]
- a ripetere dalla controparte la som Controparte_6 enso del nominato c.t.u. Concludevano quindi affinché, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venisse ri- gettata l'avversa opposizione ovvero, in subordine, venisse accer- tato il credito da esse vantato, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 22.425,52, oltre interessi, ovvero del diverso importo accertato in corso di causa, con vittoria di spese. Radicatasi la lite, previa adozione di provvedimento di ese- cutività ex art.648 c.p.c., dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ____________________________________________
Il credito azionato dalla opposta (cui sono succedute le so- cietà di cui in epigrafe) non è stato validamente contestato dagli opponenti, che si sono limitati a sostenere che “soltanto con la pronuncia definitiva” si sarebbe potuti pervenire, nei rapporti in- terni tra esse parti del giudizio, comunque solidalmente obbligate nei confronti del c.t.u., ad una definitiva regolamentazione dei ri- spettivi obblighi. Poichè, nelle more, è intervenuta la sentenza definitiva che ha disposto la compensazione delle spese di lite, il diritto recla- mato dall'opposta (ovvero, per essa, dalle epigrafate società) è apparso incontestabile. Ad avviso di questo Giudice, tuttavia, la pretesa azionata risultava fondata anche prima dell'intervenuta pronuncia, divenuta definitiva, sulla scorta della pacifica esisten- za del relativo obbligo a carico degli opponenti, derivante dal provvedimento di liquidazione adottato nel corso del giudizio.
3 Nè induce a contrario avviso l'eccepita compensazione dell'anzidetto credito con quello reclamato dagli opponenti nel medesimo giudizio in cui è stata espletata la consulenza tecnica di ufficio, giacché esso sì era in toto subordinato all'esito della controversia, poi rivelatosi favorevole agli opponenti;
di guisa che la compensazione giammai avrebbe potuto operare, essendo il credito opposto in compensazione ancora sub judice. Emerge peraltro dagli atti che, a seguito dell'adottato prov- vedimento ex art.648 c.p.c., i crediti in questione – e cioè quello azionato in questa sede, e quello sancito con la sentenza 8105/21 di questo Tribunale - sono stati compensati nel contesto dell'azione esecutiva intrapresa. Ne deriva che, sebbene ex post, le ragioni addotte dagli op- ponenti in sede di eccezione di compensazione si sono rivelate fondate. Per tale ragione, nel rigettare la proposta opposizione, le spese di giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ri- getta l'opposizione e compensa interamente tra le parti le spese di lite. Napoli, 10/03/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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