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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/09/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 682/2025 RG avente ad oggetto:
«contributo solidarietà – commercialisti»
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avvocati TOMASSOLI Parte_1
FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCESCO ed elettivamente domiciliato
Indirizzo Telematico
- ricorrente
E
A FAVORE Controparte_1 [...]
- in persona del legale Controparte_2 CP_3 rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dagli Avvocati
PERULLI ADALBERTO e MARESCA ARTURO, CONTI MARCO ed elettivamente domiciliata in SANTA CROCE, 502 INT.1 30135 VENEZIA
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/04/2025 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio la
[...]
Controparte_4 chiedendo « dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed in diritto di cui in Parte_1
1 narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della
C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della Delibera dell'Assemblea dei CP_3
Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019- 2023. CP_1
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la a favore dei Dottori Parte_2 CP_2
è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà. In conseguenza CONDANNARE La
[...] alla restituzione Controparte_5
a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro. Spese rifuse»
Nel costituirsi Controparte_6
ha contestato la
[...] pretesa del ricorrente, eccepito e concluso « “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e delle disposizioni speciali del Regolamento applicato dalla Nel merito, CP_1 rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. In subordine, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte ricorrente di vedersi corrispondere le quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico percepito ed anteriore al 7.7.2020 (quinquennio antecedente la notifica del ricorso), ovvero, in via di ulteriore subordine anteriore al 7.7.2015 (decennio antecedente la notifica del ricorso). In ogni caso, voglia considerare che il valore della presente controversia è ricompresa nello scaglione da € 5.200,00 ad €
26.000,00. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari».
2 La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Deduce il ricorrente di essere iscritto alla e che questa ha CP_3 deliberato il riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza (si comprende dal cedolino pensione) 1/10/2014; che la ha operato sino al CP_1 dicembre 2023 la ritenuta per il contributo di solidarietà sull'ammontare delle singole rate della pensione - così come a tutti i suoi iscritti - e che dette ritenute sono state operate illegittimamente in quanto l'atto amministrativo
(Regolamento della ) con cui la riduce unilateralmente l'importo CP_1 CP_1 della prestazione, mentre il rapporto pensionistico si svolge, è illegittimo, in quanto non può incidere sui diritti acquisiti e tagliare il trattamento in essere;
che il contributo di solidarietà è stato introdotto con l'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004, reiterato con la delibera della n. 4 approvata nella riunione del CP_3
28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della e nuovamente con CP_3 la Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri
Vigilanti il 21.10.2013, nonché deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n.
10/17 del 29 novembre 2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche CP_1 per il quinquennio 2019- 2023; che lo stesso doveva avere carattere
“straordinario” e “temporaneo” ed invece era diventato un prelievo forzoso gravoso ed ininterrotto nella sua applicazione;
richiama a fondamento della illegittimità della previsione numerosa giurisprudenza di legittimità e merito.
2. Ciò posto deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del ricorso posto che a norma dell'art. 443 “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo” ma l'art. 57 del Regolamento
Unitario che indica gli atti contro i quali è previsto il ricorso non è applicabile
3 alla fattispecie in esame mentre non è indicata alcuna norma che imponga una domanda alla per la restituzione del contributo di solidarietà. CP_1
3. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto, così come ripetutamente statuito dalla S.C. In particolare seguendo Sez. L - , Sentenza n.
31875 del 10/12/2018 “ Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà ,partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla legge delega n.
537/1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della
. A riguardo va ricordato che: a) il Governo è stato delegato (con la L n CP_1
537/19993 art b1, commi 32 e 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare (...) uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
"privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti". b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre
1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate"" hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta " e che" la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed CP_1
4 astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”. c) Tali disposizioni del D.Lgs. n.
509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del
1988, art. 17, comma 2, (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicché ad essi - e, quindi, anche all'emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla
L. n. 335 del 1995, art.3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. d)
Quest'ultima disposizione (L. n. 335/1995 art 3 , comma 12, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) - che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame - sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n 509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la
5 determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge". La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al Dlgs
n 509/1994 art 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico
(funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". e) Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti. Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali.
Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative. Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe (anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli
6 enti sulla base della legislazione successiva. Ciò premesso va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa
(Cass 25212/09 ) che "L'autonomia degli stessi enti, Controparte_4 tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 ad 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il
"rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti».
4. Osserva la C.S. «Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, ne' una "variazione delle aliquote contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su
"ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art 3
, comma 12, I. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto
7 ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura. Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995 in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a CP_1 carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1 comma 488 della L. n. 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte ( cfr. Cass 6702/2016, ord. N.
7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la CP_1 materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame»
5. Osserva ancora la Corte come « Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del
8 necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della
Corte Costituzionale n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, L n 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un
"prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)". Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le
Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Le ragioni che hanno indotto questa
Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare CP_1 ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte». In senso conforme si veda tra le altre: Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19711 del 08/08/2017; da ultimo Cass. L., 2356/2025
6. Tali argomentazioni appaiono assorbenti rispetto a tutti i rilievi svolti dalla resistente in particolare il rilievo che non vi è stata alcuna incisione CP_1 da parte della normativa regolamentare su una pensione già maturata ed in corso di erogazione posto che il ricorrente è andato in pensione – si comprende dal cedolino - 1/10/2014, posto che ciò che Cassazione ritiene illegittimo è a monte il potere della di poter deliberare un contributo di CP_1 solidarietà che e quindi di incidere con questo sulla pensione.
9 7. Deve rilevarsi come anche la Corte d'Appello di Venezia, tra le tante sentenza del 6/4/2023 in RG 916/2021 ha affermato che «Tutte le argomentazioni della sono già state ripetutamente respinte dalla Corte di CP_1
Cassazione in numerose sentenze (tra cui le nn. 423/2019, 603/2019,
982/2019, 9864/2019, 19561/2019 n. 482/2022 n. 29292/2019, 27340/2020,
28054/2020, 28055/2020, 6897/2022, 34541/2022), con le quali l'appello evita accuratamente di misurarsi, che hanno definitivamente chiarito che “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia Controparte_5 pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta
(nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. 31527/2022). Nelle sentenze sopra citate vengono affrontate tutte le questioni riproposte dalla nel presente giudizio (compresa l'irrilevanza, ai fini della decisione, degli CP_1 artt. 1, comma 763, L. 296/2006, e 1, comma 488, L. 147/2013) ed i principi affermati dalla Corte di Cassazione, riferiti al contributo di solidarietà imposto dalla negli anni 2009-2013, devono ritenersi pienamente applicabili CP_1 anche alla fattispecie in esame, relativa alla imposizione del contributo di solidarietà ed alle sue proroghe per i quinquenni successivi disposte dalle successive Delibere dell'Assemblea dei Delegati».
8. Quanto alla prescrizione anche recentemente la S.C., Sez. L - ,
Sentenza n. 31527 del 25/10/2022, nel caso di azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla Controparte_1
a favore dei dottori commercialisti a titolo di contributo di
[...] solidarietà, ha affermato che in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 10 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., sicché si è affermato che l'azione è soggetta al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili.
9. Pertanto poiché la pensione è stata liquidata con decorrenza
1/10/2014, il ricorso è stato notificato il 7/7/2025 e non vi sono atti interruttivi precedenti, sono prescritte le somme trattenute in data anteriore al 7/7/2015.
10. Al pensionato, inol tre, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla ) fino al momento dell'effettivo pagamento, CP_1 in base ad un consolidato e condiviso indirizzo della S.C. «che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito «maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo,
l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato» (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016); la Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del
2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass. SS.UU. n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che “[...] Dalla affermata natura previdenziale (del credito) [...] deriva [...] che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria [...] consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito[...]”;» ( vd. ex plurimis Cass.
3740/2022).
11. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in
11 dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di previdenza scaglione € 5.200- 26.000 (avuto riguardo al contributo che risulta dalla cedolino pensione moltiplicato per i mesi di trattenuta 66,96 x 130= 8704,80), ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (complesse ma avente ormai carattere seriale), dei contrasti giurisprudenziali (come in atti, non sussistenti quanto alla
S.C.).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del contributo di solidarietà oggetto di causa applicato alla pensione del ricorrente e per l'effetto condanna la
[...] alla restituzione di Controparte_5 quanto trattenuto a tale titolo, oltre agli interessi legali dalle singole trattenute al saldo effettivo;
2) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore del ricorrente che liquida in € 1900,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, con distrazione dei procuratori del ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Venezia, all'udienza del 24/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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